LOTTO 1
ATER Pordenone
LOTTO 1
CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2022 Scadenza ore 24.00 del 30/06/2025
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Compagnia e/o Società
L’Impresa Assicuratrice.
Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato
Contraente, amministratori, sindaci, direttore, dirigenti, prestatori d’opera subordinati e parasubordinati nonché tutti i soggetti che prestano la loro opera nelle attività svolte dall’Assicurato, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.
Polizza
Il contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Danni
Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.
Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Xxxxxx incaricato
Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Viale Marconi, 64/1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Appaltatore/Subappaltatore
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge – l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.
Retribuzioni lorde
Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell’opera prestata e/o gli importi (esclusa l’I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l’utilizzo degli stessi.
Malattia trasmissibile
Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
• per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
• il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
• la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
Sistema Informatico
Si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (includendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
Attacco informatico
Si intende un atto non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
Incidente informatico
Si intende:
• qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
• qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
Dati informatici
Si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, accessa, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DELL’ATTIVITÀ’
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall’esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma – anche in concorso con altri soggetti – e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell’Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
L’assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente assicurazione opera a secondo rischio unicamente per la responsabilità civile dei fabbricati in proprietà e/o gestione e/o conduzione. Si precisa inoltre che nei casi di non operatività della polizza Globale Fabbricati, la presente polizza opera a primo rischio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività:
- L'Azienda per l'attuazione dei propri fini può:
a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/privati;
b) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, nuovo patrimonio immobiliare, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i) del presente articolo con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti o inutilizzabili per i bisogni dell’Azienda;
c) progettare programmi integrati, programmi e interventi di recupero urbano, programmi e interventi di edilizia residenziale, e/o effettuare manutenzioni, eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati;
d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici e/o di privati, comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa comunitaria, statale e regionale;
f) amministrare gli stabili nonché effettuare manutenzioni, riparazioni, lavorazioni di fabbricati anche occupati, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo lavori di manutenzione e ripristino, in relazione allo statuto, ai regolamenti, alle competenze di legge e a quant’altro risulti di pertinenza dell’assicurato e/o rientri nell’espletamento di tutte le attività proprie, necessarie, complementari e accessorie ovunque esse vengano svolte, anche all’esterno.
g) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l’esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed h) del presente articolo;
h) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa;
i) intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
l) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 – Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
Art. 1.2 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 1.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c.
Art. 1.4 – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della
Società stessa.
Art. 1.5 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o pec o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 1.6 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 1.7 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.
Art. 1.8 – Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.
Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.
L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art.1.9 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione della condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di ricesso ai sensi dell’Art. 109 D.Lgs 50/2016.
Art. 1.10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
Art. 1.12 – Informazioni sui sinistri
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Art. 1.13 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 1.14 – Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 1.15 – Elementi per il calcolo e la regolazione del premio
Variante 1)
Base
Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l’intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.
Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:
a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).
Variante 1 Opzione a)
Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.
Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.
Art. 1.16 – Xxxxxxxx Xxxxxx
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 3% (tre percento). In ogni caso, tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di
vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
Art. 1.17 – Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Art. 1.18 Sanctions Clause
Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a possibili o potenziali sanzioni, proibizioni o restrizioni riconducibili a o derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell’Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d’America.
Variante 2) Base – Art. 1.19 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.
Opzione a) - Art. 1.19 - Recesso in caso di sinistro
La Società ed il Contraente rinunciano ad esercitare la facoltà di recesso per sinistro.
2.0 Descrizione del rischio
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività dell’Azienda Contraente comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, come riportato in precedente clausola Descrizione del rischio e dell’attività.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, comprese attività dopolavoristiche, sportive, ricreative aziendali, anche se svolte con tramite circoli ricreativi aventi autonoma personalità giuridica.
L'Azienda provvede inoltre direttamente, ovvero mediante contratto di incarico professionale o di appalto, alla progettazione e costruzione degli impianti.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente e dalle società assicurate, che si impegnano, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
L’assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile degli Assicurati, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committenti, organizzatori, promotori o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.
L’Assicurato può anche effettuare l’esercizio “per conto” in concessione.
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
2.1 Oggetto dell’assicurazione
A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.
B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati
D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.
L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l’Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015.
Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
Agli effetti dell'assicurazione della "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" (RCO), la Società dà e prende atto che questi possono fare uso, come conducenti o trasportati, di automezzi del Contraente o di terzi.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per:
1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell’Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.
2.2 Estensione territoriale
La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.
2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i quali è operante la garanzia RCO.
I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.
2.4 Garanzie a titolo esemplificativo
L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:
1. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, fabbricati, nonché di ogni altro manufatto ed opera ad essi pertinenti;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell’interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
4. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
▪ convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
compresi i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l’assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;
5. dall’affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
6. dall’organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d’opera del Contraente;
7. dall’utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
8. dalla proprietà ed impiego di cani ed altri animali;
9. provocati da animali, per i quali l’Amministrazione sia direttamente od indirettamente ritenuta responsabile;
10. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi;
11. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
12. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
13. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
14. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l’esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i – dalla proprietà e/o dall’esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
15. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
16. dall’impiego di squadre di pronto intervento;
17. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell’Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale.
2.5 Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e s. m. e i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 2.4 e dalle Condizioni Particolari Committenza veicoli, R.C. integrativa auto;
b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Inquinamento accidentale; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da incendio;
f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Xxxxx a cose in consegna o custodia, Danni da attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile;
g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Xxxxx alle cose sulle quali si eseguono i lavori, Xxxxx a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;
h) a cose in genere cagionati da cedimento o franamento del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da cedimento o franamento del terreno;
i) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Mense e punti ristoro;
l) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale.
L’assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:
m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
n) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l’impiego di
tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall’esposizione e/o dal contatto con l’asbesto, l’amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
q) derivanti dall’esistenza di campi elettromagnetici;
r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
s) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.
2.5 Franchigia frontale RCT
Si conviene fra le parti che l’assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta RCT in base a quanto indicato alla sezione 4 scoperti, franchigie, limiti di risarcimento salvo i casi in cui le norme che regolano l’assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.
Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l’intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 1.10.
Le garanzie di cui all’Art. 2.1 B (RCO) e 3.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza applicazione di franchigia.
2.6 Esclusione Cyber e Data
Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente si prende atto di quanto segue:
1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:
1.1 Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o
1.2 Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici;
a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.
2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
3 La presente norma e sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente appendice la sostituisce.
4 Se la Società sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.
Variante 3)
2.7. Esclusione Coronavirus (verificare in base all’offerta tecnica – OPERATIVA / ABROGATA) Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria, si intendono esclusi ogni genere di responsabilità direttamente o indirettamente causata e/o derivante da, e/o in connessione con e/o attribuibile a:
a) coronavirus (COVID-19)
b) sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-cov-2)
c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS – cov-2
d) qualsiasi genere di minaccia relativa ai punti a), b) o c) sopra riportati.
SEZIONE 3 – NORME PARTICOLARI
(sempre operanti)
3.1 Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.
La garanzia non è operante per:
- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.
3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.3 Committenza veicoli
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
3.4 R.C. integrativa auto
Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
3.5 Responsabilità civile personale
a) Rc personale dei prestatori di lavoro (dirigenti, quadri e dipendenti)
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.
b) Rc personale degli amministratori /Consiglieri
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di Consiglieri, Amministratori, Direttore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per
conto dell’Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.
3.6 Danni da incendio
L’assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia “ricorso vicini / terzi”, la presente estensione opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l’anzidetta polizza incendio.
3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico
Relativamente all’assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.8 Danni ai veicoli in parcheggio
L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate
Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.10 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non (valida solo in secondo rischio)
La presente garanzia opera a secondo rischio relativamente all’operatività della polizza Globale Fabbricati. Si precisa, inoltre, che nei casi di non operatività della polizza Globale Fabbricati, la presente polizza opera a primo rischio.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.
L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.
L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, installazione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
Sono esclusi i danni:
▪ derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
▪ derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, le risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.
3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno
L’assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.12 Danni da scavo e reinterro
L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
3.13 Danni da furto
L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l’azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori, da parte dell’Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.
3.15 Danni da inquinamento accidentale
L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.
La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.16 Xxxxx a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.17 Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.18 Danni a condutture ed impianti sotterranei
Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.19 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.
3.20 omissis
3.21 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Codice Civile Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l’obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l’assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.
Dall’anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.
La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell’assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.
3.22 Xxxxx a cose in consegna o custodia
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione od oggetto dell’esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.
3.23 omissis
3.24 Mense e punti ristoro
Relativamente all’esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini e quant’altro inerente le attività descritte, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l’esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l’assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’Assicurato quale committente.
3.25 Pluralità di assicurati – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
3.26 R.C. personale distaccato/comandato
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’ Assicurato per danni subiti/provocati da:
- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.
3.27 Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore/subappaltatore
La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi di legge, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
3.28 Danni da spargimento d’acqua e rigurgito di fogna
L’assicurazione per i danni derivanti da spargimento d’acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi, sono compresi in garanzia con le franchigie ed i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.29 Danni a cose ed opere preesistenti
Per i soli lavori di ristrutturazione che comportino anche parziali demolizioni di strutture non portanti, ampliamenti, aggiunte e simili, sono compresi in garanzia i danni alle cose ed opere preesistenti, che però non siano direttamente oggetto di lavorazione, ferma l’esclusione dei danni resi necessari per l’esecuzione dei lavori stessi.
3.30 Danni da bagnamento
A parziale deroga delle Condizioni di polizza, relativamente a lavori di manutenzione e costruzione di edifici, la garanzia comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati da bagnamento di acqua piovana o di agenti atmosferici in genere.
3.31 Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati
A parziale deroga delle Condizioni di polizza, la garanzia comprende i danni derivanti da demolizioni di fabbricati, costruzioni, e manufatti ad essi contigui, a fabbricati e costruzioni, da demolizioni di strutture portanti di fabbricati anche parzialmente occupati.
3.32 Condizioni particolari attività "R.C. Amministrazione Condomini"
A. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La Società assicura il risarcimento delle somme assicurate (capitale, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniale cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività di amministratore di condomini e di immobili svolta nei modi e nei termini previsti dal codice civile e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti, in particolare la gestione diretta delle spese degli assegnatari, in conseguenza di violazione da parte dell’Assicurato dei doveri professionali.
Sono comprese in garanzia le attività di seguito riportate a puro titolo esemplificativo e non riduttivo:
- stipulazione e/o amministrazione, gestione e esazione di affittanze;
- appalti di lavori, servizi o fornitura concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché quale committente dei lavori di ordinaria straordinaria manutenzione;
- pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici;
- danni causati a terzi in espletamento di incarichi di natura giudiziale;
- danni causati da dipendenti, collaboratori in genere, coadiutori, consulenti, corrispondenti, domiciliari, sostituti di concetto;
- l’espletamento delle funzioni di amministratore di proprietà immobiliari comunque;
- i danni conseguenti, a perdita, distruzione o deterioramento di atti o di titoli, non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
- attività di servizi di informatica;
- attività di elaborazione, acquisizione dati, codifica, registrazioni, microfilmatura, lettura ottica;
- attività di gestione procedura sostituti di imposta; Attività relativa ad adempimenti previsti per amministratori:
- dal D. Lgs. N. 81/2008 – Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro;
- dal D. Lgs. N. 449/97 – Finanziaria 1998 agevolazioni fiscali;
- dalla Legge n. 46/90 - sicurezza impianti
- dal D. Lgs. N. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, Regolamento 679/2016 (DGRP) e successive modificazioni;
Nonché per ogni altro adempimento a carico dell’Assicurato/amministratore dovuto all’entrata in vigore di nuove leggi o disposizioni emesse durante la durata della presente polizza.
B. VALIDITA’ TEMPORALE DELLA GARANZIA
In deroga a quanto previsto all'Art. 1.16 "Efficacia temporale della garanzia", l’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a due anni antecedente la data di effetto della presente polizza.
Sono inoltre valide le richieste di risarcimento per denunce di sinistro pervenute alla società entro due anni dalla cessazione del presente contratto (periodo di osservazione), purché siano riferite ad azione che abbia avuto origine durante la validità del contratto stesso.
In ogni caso la garanzia è prestata entro il limite del limite di risarcimento sotto indicato. L’assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine all’assenza, all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti.
A tal fine l’Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di fatti suscettibili di originare richieste di risarcimento nei loro confronti al momento della stipulazione del contratto.
C. FRANCHIGIA E LIMITE DI RISARCIMENTO
Vedi tabella 4.2
D. ESCLUSIONI
La garanzia non vale:
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazioni di assicurazioni private;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento di assicurazioni private;
- per danni da sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso;
- per danni derivanti ad omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc. ).
SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO
4.1 Massimali assicurati
Per ogni sinistro Euro 15.000.000,00, con il limite di:
Responsabilità civile verso terzi (RCT)
❑ Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
❑ Euro 15.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
❑ Euro 15.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
❑ Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di
❑ Euro 2.500.000,00 per ogni infortunato
4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento
Art. n. | Condizione particolare | Scoperto % | Franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro) | Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro) |
2.1 | Danno biologico (RCO) | Nessuna | I massimali di polizza RCO | |
2.6 | Franchigia frontale RCT | Variante 4) Base 1.000,00 Opzione a) 500,00 Opzione b) 0,00 | ||
3.1 | Malattie professionali (RCO) | Nessuna | I massimali di polizza RCO | |
3.2 | Interruzioni/sospensioni di attività di terzi | 10 | 1.000,00 minimo 20.000,00 max | 1.000.000,00 per sinistro |
3.6 | Danni da incendio | vedasi franchigia frontale | 1.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio) | |
3.7 | Danni a veicoli sotto carico e scarico | vedasi franchigia frontale | I massimali di polizza RCT | |
3.8 | Danni a veicoli in parcheggio | vedasi franchigia frontale | I massimali di polizza RCT | |
3.9 | Danni a cose sollevate, caricate e scaricate | vedasi franchigia frontale | 50.000,00 | |
3.11 | Danni da cedimento o franamento del terreno | 1.000,00 | 1.000.000,00 | |
3.12 | Danni da scavo e reinterro | vedasi franchigia frontale | 250.000,00 | |
3.13 | Danni da furto | 200,00 | 200.000,00 |
3.15 | Danni da inquinamento accidentale | 10 | 2.000,00 minimo 20.000,00 max | 1.000.000,00 |
3.16 | Xxxxx a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori | vedasi franchigia frontale | 350.000,00 | |
3.17 | Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori | vedasi franchigia frontale | 600.000,00 | |
3.18 | Danni a condutture e impianti sotterranei | vedasi franchigia frontale | 1.000.000,00 | |
3.21 | R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c. | vedasi franchigia frontale | 500.000,00 | |
3.22 | Danni a cose in consegna o custodia | |||
3.28 | Danni da spargimento d’acqua e rigurgito di fognature: a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi b) non conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi | b) 10 | a) vedasi franchigia frontale b) 5.000,00 | a) i massimali di polizza RCT b) 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo |
3.29 | Danni a cose ed opere preesistenti | 10 | 500,00 | 500.000,00 |
3.30 | Danni da bagnamento | 10 | 1.000,00 | 100.000,00 |
3.31 | Lavori di ristrutturazione | 10 | 500,00 | 100.000,00 |
3.32 | Condizioni particolari R.C. Amministrazione Condomini | 1.000,00 | Variante 5) Base 500.000,00 Opzione a) 1.000.000,00 |
SCHEDA DI POLIZZA
costituente parte integrante della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro n. ..........
Contraente: ATER PORDENONE Xxx Xxxxxxxx, 00
00000 XXXXXXXXX
C.F. 00071460935
durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: | 30/06/2022 |
scadenza il: | 30/06/2025 |
prima quietanza | 30/06/2023 |
frazionamento: | annuale |
Massimali assicurati
Responsabilità civile verso terzi (RCT)
❑ Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
❑ Euro 15.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
❑ Euro 15.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
❑ Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati con il limite di 2.500.000,00 per persona
Qualora il medesimo sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, la Società non risarcirà somme superiori a € 20 000.000,00.
Elementi per il conteggio del premio (valida in caso di offerta con regolazione premio vedi art. 1.15)
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato in base all’elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza).
Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma “Elementi per il calcolo e la regolazione del premio”:
Elemento | Importo | Tasso lordo %° | Premio lordo |
1.980.000,00 | ,00 |
Elementi per il conteggio del premio (valida in caso di offerta senza regolazione premio vedi art. 1.15)
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è da intendersi quale premio forfettario. A puro titolo indicativo, le retribuzioni annue dell’Ente risultano pari ad € 1.980.000=
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | euro .............................. |
Imposte | euro .............................. |
TOTALE | euro ............................. |
La Società Il Contraente