REPUBBLICA ITALIANA Contratto di appalto di servizi L’anno duemilaquattordici il giorno ….. del mese di nella sede del Diparti-
REGIONE SICILIANA Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto di appalto di servizi
L’anno duemilaquattordici il giorno ….. del mese di nella sede del Diparti-
mento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale sito in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2194, innanzi a me , Ufficiale rogante del Dipartimen-
to della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, giusta D.D.G. n… del
……… sono presenti:
- il ……….. nat.. a ……….il , nella qualità di Dirigente Generale del Diparti-
mento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, codice fiscale 80012000826, ove elegge domicilio, che interviene in rappresentanza del predetto Dipartimento;
- il Sig. …………., nato a ………il ……., legale rappresentante della società “……….”con sede in ……… via , iscritta al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ….., Codice Fiscale
………… e P.I ……………., capitale sociale interamente versato € …………….
Dell’identità dei comparenti e della loro veste rappresentativa sono io Ufficiale Ro- gante certo. Gli stessi, possedendone i requisiti e con il loro consenso, rinunciano all’assistenza dei testimoni e d’ora innanzi saranno indicati anche quali “Amministra- zione” o “Amministrazione Regionale” e “Operatore Economico”.
Si premette:
- che l’Amministrazione ha proceduto ad espletare gara d’appalto mediante procedu- ra aperta, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto elettronici, meglio descritto al successivo art. 1, con il criterio di aggiudicazio- ne del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06;
- che a seguito di celebrazione di detta gara, il servizio è stato aggiudicato, in via provvisoria, a ……………………………., che ha offerto il prezzo di € ……………..
(……….) per singolo buono pasto, oltre I.V.A. con un ribasso del ….% sull’importo a base d’asta, giusta verbale di gara rep. …… del , registrato a Palermo il
……………. al n. ;
- che con D.D.G. n. ……. del , agli atti dell’Amministrazione, si è provve-
duto all’aggiudicazione definitiva del servizio alla predetta società;
- che l’Amministrazione ha proceduto per l’ Operatore Economico a richiedere al- competente Ufficio Territoriale del Governo la certificazione antimafia in data ……..
con nota prot. n… ;
- che l’Amministrazione ha acquisito d’ufficio la documentazione prevista dalla vigen- te normativa.
Quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa.
Art. 1 – Conferimento e oggetto dell’appalto
L’Amministrazione affida in appalto all’Operatore Economico, che in appalto accetta, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto elettronici, in favore del personale avente diritto individuato dall’Amministrazione, nonché l'organizzazione e la gestione del sistema di erogazione basato su carte elettroniche personali, da uti- lizzare presso una rete di esercizi convenzionati con i quali l'operatore economico ha stipulato apposite convenzioni, da effettuarsi in conformità alle clausole del pre- sente contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito “Il Capitolato”, che si allega al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera “A”, in copia informatica che certifico conforme all’originale cartaceo ai sensi dell’art. 2 comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 82/2005 (art. 57 bis, comma 1, L. n. 89/1913 ss.mm.ii),
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
a) la predisposizione della rete dedicata degli esercizi convenzionati, ubicati nelle zone indicate nell'allegato A del capitolato;
b) l'emissione delle carte elettroniche e la consegna presso gli uffici indicati dall’Amministrazione regionale;
c) la fornitura e l'installazione dei dispositivi per la lettura delle carte elettroniche presso gli esercizi convenzionati;
d) la messa a disposizione di un sistema informatico basato su tecnologia web ed accessibile dalla rete internet, finalizzato alla gestione ed al controllo del servizio;
e) l'assistenza tecnica.
Nel corrispettivo di cui al successivo art. 14 si considerano interamente contemplati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere previsto nel presente con- tratto e nel Capitolato.
Il numero dei buoni pasto totale stimato è di circa 3.400.000, comprensivo dei buoni pasto maturati dai lavoratori dal 1° gennaio 2013 fino all’emissione del primo ordina- tivo.
L'operatore economico prende atto che il quadro istituzionale di riferimento per l’esercizio di funzioni e compiti da parte dell’Amministrazione regionale è suscettibile di evoluzione con contenuti ad oggi non prevedibili e dinamiche che potrebbero inci- dere sull’assetto organizzativo dei lavoratori. Il rischio della variazione, per eccesso o per difetto, del numero di buoni pasto di cui al precedente capoverso è a carico dell'operatore economico, senza che esso possa avanzare alcuna pretesa nei con- fronti dell’Amministrazione.
Art. 2 – Accettazione e durata dell’Appalto
L’ Operatore Economico dichiara di accettare il servizio oggetto del presente contrat-
to e di obbligarsi ad eseguirlo per l’importo indicato al successivo art. 14.
L’ Operatore economico si impegna ad accettare incondizionatamente ed a rispetta- re termini, patti e condizioni contenuti nel presente contratto e nel Capitolato.
Gli inadempimenti degli obblighi derivanti dal presente contratto imputabili all’ Ope- ratore economico comporteranno l’applicazione di penali, come previsto dal succes- sivo l’art. 17, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni mag- giori. Le somme così dovute saranno recuperate dall’Amministrazione mediante decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo oppure mediante incamera- mento della cauzione definitiva fino a concorrenza dell’importo della penale, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione.
L’appalto avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio, di cui al successivo all’art. 8.
Al termine del triennio, l’Amministrazione potrà rinnovare il servizio all’operatore economico per un periodo massimo di 24 mesi ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 57 comma 5 lettera b del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
Art. 3 – Luogo di esecuzione del servizio
L’esecuzione del servizio deve essere assicurata sull’intero territorio della Regione Siciliana, nella città di Roma e in altre località ove ciò si rendesse necessario
Art. 4 - Caratteristiche del buono pasto
Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 7,00 (sette/00) ed e' comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di ali- menti e bevande.
Durante il periodo di validità del Contratto, l’Amministrazione potrà modificare il valo- re nominale del buon pasto, se così dovesse rendersi necessario a seguito di modi- fiche normative, contrattuali e regolamentari intervenute in corso di validità del con-
tratto.
In tale ipotesi l’Operatore Economico sarà tenuto ad erogare il servizio osservando tutte le condizioni contrattuali ivi previste, e garantire lo sconto offerto in gara a pre- scindere dal valore nominale del buono pasto richiesto.
L’utilizzo del buono pasto è regolato dal’art. 285 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La carta elettronica che consente la fruizione del buono pasto non è cedibile, com- merciabile, nè convertibile in denaro.
L’amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionati e l’operatore economico aggiudicatario si impegna a tenere indenne la stessa Amministrazione da ogni eventuale pretesa da parte degli stessi.
I buoni pasto hanno validità di un anno dalla data dell’ordinativo.
Art. 5- Erogazione del servizio – Rete di esercizi convenzionati
Il servizio sostitutivo di mensa è erogato sotto forma di buono pasto elettronico frui- bile presso una rete di esercizi commerciali convenzionati in possesso dei requisiti di cui all’art. 285 del D.P.R. 207/2010, ubicati nei comuni riportati nell’Allegato A) del Capitolato.
Il buono pasto elettronico è utilizzabile presso gli esercizi di cui sopra, dotati di
P.O.S. collegati ad un sistema centrale di gestione tenuto dall’operatore economico.
L'operatore economico è obbligato ad assicurare la fruizione del buono pasto negli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali, lettori di carte elettroniche, a segui- to della presentazione della carta elettronica personale, avente le caratteristiche di cui all'art. 6.
Gli esercizi con i quali l’operatore economico stipula apposita convenzione sono quelli che svolgono le attività previste dall'articolo 285, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.
Ogni esercizio convenzionato deve essere necessariamente provvisto delle prescrit- te autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare. Il servizio, in ogni caso, è svol- to nel rispetto della normativa che lo disciplina in tutti i suoi aspetti.
L’Amministrazione comunica tempestivamente all’operatore economico eventuali inadeguatezze del servizio offerto (anche sotto il profilo igienico) riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione; l’inottemperanza a quanto prescritto, oltre all’applicazione di penali, può essere causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercor- renti con gli esercizi convenzionati.
Il rapporto organizzativo ed economico tra l'operatore economico ed i gestori degli esercizi della rete dedicata è di esclusiva pertinenza dell'operatore economico.
L’Amministrazione non interverrà in alcun modo in tale rapporto, salvo quanto ne- cessario alle verifiche e controlli previsti all'art. 11 del presente contratto.
L’Amministrazione ritiene responsabile l’operatore economico per ogni inadempi- mento delle obbligazioni derivanti dal contratto imputabile ai singoli esercizi conven- zionati.
L’operatore economico si impegna a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e- ventuale pretesa da parte degli esercizi convenzionati.
Art. 6 - Carte elettroniche
Le carte elettroniche sono di proprietà dell’Amministrazione. Le dimensioni delle carte sono quelle standard delle carte di credito e dei bancomat.
La carta elettronica deve essere del tipo dual interface conforme alle norme ISO/IEC 7816 con microchip e una memoria EEPROM del microprocessore non inferiore a
32 Kb o con caratterische uguali o superiori.
Le carte dovranno essere dotate anche di banda magnetica standard ISO 7811.
Le caratteristiche fisiche del supporto plastico e di tutte le componenti dovranno garantire la durata nel tempo.
La carta elettronica deve riportare sul fronte il logo della Regione Siciliana, la deno- minazione Regione Siciliana, il numero della tessera, il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore e sul retro la ragione sociale ed il codice fiscale dell’operatore economico, le indicazioni obbligatorie per legge e altre eventuali in- formazioni concordate con l’Amministrazione.
In ogni caso, loghi, dizioni ed ogni altra caratteristica della tessera sono preventiva- mente approvati dall’Amministrazione.
Le carte fornite dovranno essere dotate di banda magnetica e di RFID ad uso esclu- sivo dell’Amministrazione regionale, nonché di tecnologia microchip riscrivibile.
Nel supporto elettronico della carta, dovrà essere reso disponibile uno spazio non utilizzato dall’applicativo, predisposto per consentire l’eventuale erogazione integra- tiva di ulteriori servizi da implementare a cura dell’Amministrazione regionale quali, a titolo esemplificativo la rilevazione presenze del personale negli uffici (con l’inserimento di fotografia nella tessera).
Art. 7 - Caratteristiche del sistema informatico di gestione
Un software residente presso attrezzature hardware tenute dall’operatore economi- co, basato su tecnologia web ed accessibile dalla rete internet, deve consentire la consultazione del flusso delle informazioni e dei dati generati dai P.O.S., central- mente dall’operatore economico e localmente dall’Amministrazione regionale.
Tramite il software, l’Amministrazione regionale deve inoltre potere effettuare le ope- razioni di carica delle carte elettroniche, gli aggiornamenti, i controlli e le altre attività
di seguito descritte.
L’accesso al software di gestione deve essere consentito tramite un qualsiasi com- puter commerciale e richiedere, a supporto, un web browser ordinario.
L’infrastruttura hardware ed il software devono consentire, senza rallentamenti e interruzioni, la simultanea consultazione ed attività da parte di tutti gli utenti autoriz- zati dall’Amministrazione.
Il software deve garantire l’esportazione dei dati e dei report con i programma Excel della Microsoft e calc di Open Office e comunque devono essere disponibili in for- mato aperto.
Nell’interfaccia web deve essere disponile una guida all’uso del sistema.
Il software deve consentire l’accesso agli utenti esplicitamente autorizzati dall’Amministrazione, tramite autenticazione, la creazione di profili con privilegi diffe- renziati e l’assegnazione di tali profili agli utenti.
Il software deve consentire l’istruzione e la predisposizione degli ordinativi a cura di diverse unità istruttrici (quali definite all’art. 1 del capitolato) individuati presso i sin- goli Dipartimenti regionali e la successiva esecuzione degli ordinativi da parte di un’ unica unità ordinante (quale definita all’art. 1 del capitolato).
Il software deve consentire a ciascuna unità istruttrice la creazione, la modifica e il salvataggio di una lista di lavoratori attingendo le informazioni dall’elenco generale inserito in fase di avvio del sistema, per successivi riutilizzi in fase di istruzione dell’ordine. Tutte le liste dovranno essere visionabili dalla unità ordinante.
Le unità istruttrici, cui verrà associato un codice identificativo, devono potere inseri- re, per ogni ordinativo i dati relativi ai buoni pasto e allegare i files contenenti i prov- vedimenti a supporto dell’ordinativo, firmati digitalmente.
Il software deve essere strutturato in modo tale che, ad ogni avente diritto al buono
pasto, corrisponda una scheda contenente, oltre alle informazioni per l’identificazione dello stesso, le informazioni riguardanti l’ufficio di appartenenza e i riferimenti agli ordinativi con cui sono stati attribuiti i buoni pasto.
Il software deve possedere le funzionalità atte a consentire tutte le attività indicate all’art. 8 del Capitolato.
Inoltre, ciascun avente diritto alla fruizione del buono pasto, deve avere la possibilità di accedere, via web, previa registrazione, alla consultazione della propria scheda informativa ed all’elenco degli esercizi convenzionati.
Il sistema informatico per la gestione del servizio deve garantire la non manomissio- ne delle carte elettroniche e delle informazioni in esse memorizzate, degli apparati e del sistema di raccolta e visualizzazione.
Il sistema deve garantire l’integrità e la conservazione dei dati, nonché la perfetta rispondenza tra i pasti fruiti dall’utilizzatore con gli addebiti effettuati dall’operatore economico. Il sistema deve rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 8 - Adempimenti a carico dell’operatore economico per l’attivazione del servizio
Preliminarmente all’avvio del servizio l’operatore economico deve fornire, installare e collaudare i terminali P.O.S. presso tutti i locali convenzionati, attivare la funzionalità del sistema di gestione informatico, istruire gli esercenti sull'utilizzo degli stessi e produrre:
- dichiarazione di corretta installazione e collaudo del terminale elettronico, con l'in- dicazione del numero rete assegnato al singolo P.O.S. nonché di regolare funzio- namento del software di gestione e del sistema nel suo complesso.
- attestazione di avvenuta istruzione, controfirmata dal titolare dell’esercizio.
L’Amministrazione consegna all’operatore economico le informazioni riguardanti i soggetti individuati quali beneficiari del servizio sostitutivo di mensa, i relativi uffici di appartenenza e l’elenco delle unità istruttrici.
Acquisiti i dati di cui sopra, l’operatore economico provvede all’inserimento degli stessi dati nel software.
L’operatore economico predispone le carte elettroniche personalizzate e provvede alla consegna delle stesse presso gli uffici che verranno indicati dall’Amministrazione.
Il numero di carte da predisporre e consegnare è orientativamente pari a 16.000. L’operatore economico è obbligato inoltre a rendere disponibili carte elettroniche non personalizzate, ad uso temporaneo, per far fronte a urgenti sopravvenuti fabbisogni, in numero di 30 e a fornire ed installare presso l’unità ordinante dell’Amministrazione
n. 3 personal computer, di cui uno portatile, dotato di apposita SIM di collegamento a internet in mobilità, aventi caratteristiche tecniche tali da assicurare la piena fun- zionalità della gestione amministrativa del servizio richiesto.
Il sistema sarà dichiarato avviabile, a seguito di :
esito positivo delle verifiche effettuate dall’Amministrazione, in contraddittorio con l’operatore economico, su tutti gli adempimenti, gli elementi, il software e le funzio- nalità del sistema nel suo complesso, per consentire le quali, l’operatore economico dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione, personale, attrezzature e accessi al sistema, in ragione di quanto necessario;
effettuazione dell’istruzione, presso gli uffici indicati dall’Amministrazione, degli utenti abilitati all’utilizzo del sistema informatico messo a disposizione;
attivazione e gestione di un call center di assistenza, da parte dell’operatore eco- nomico;
designazione e comunicazione del responsabile del servizio di cui all’art. 18, al qua- le l’Amministrazione regionale farà riferimento per ogni richiesta o segnalazione riguardanti il servizio.
Il sistema dovrà essere avviabile, dopo la stipula del contratto, entro 30 giorni dalla consegna da parte dell’Amministrazione dell’elenco dei soggetti individuati quali beneficiari del servizio sostitutivo di mensa e l’elenco delle unità istruttrici.
Art. 9 - Obblighi dell’operatore economico
Utilizzo delle carte elettroniche
L’operatore economico è obbligato a:
- fornire, a prescindere dal loro numero, le carte per i nuovi lavoratori entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta;
- sostituire, entro dieci giorni dalla richiesta e prescindendo dal numero, le carte danneggiate per qualsiasi motivo o smarrite.
Esercizi convenzionati
L’operatore economico è obbligato a:
- fornire all’inizio del servizio ed ogni qualvolta vi sia una variazione negli esercizi convenzionati, e comunque ogni sei mesi, l’elenco aggiornato degli esercizi stessi; che dovrà essere reso disponibile in formato idoneo alla pubblicazione nel sito web dell’Amministrazione regionale;
- mantenere per tutta la durata del contratto la distribuzione e il quantitativo di eser- cizi richiesti nella tabella allegata sub “A” al capitolato;
- comunicare tempestivamente la risoluzione del rapporto di convenzione con eser- cizi della rete dedicata e provvedere altresì, entro il termine di venti giorni lavorativi, alla convenzione con nuovi esercizi; eventuali motivate deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dall’Amministrazione regionale;
- convenzionare, su motivata richiesta dell’Amministrazione regionale, ulteriori eser- cizi, anche nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento degli attuali o nel caso di variazione consistente del numero di lavoratori presso una determinata sede e contestualmente inviare all’Amministrazione regionale copia della convenzione sot- toscritta con il nuovo esercizio;
- farsi garante del corretto adempimento, da parte degli esercenti, delle condizioni del presente contratto e del Capitolato, fermo restando che è l’operatore economico in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli esercenti;
- rispettare, per tutta la durata del contratto, gli impegni relativi al rimborso dichiarati in sede di offerta e/o previsti nel presente contratto, da applicare a tutti gli esercizi convenzionati per il servizio;
- garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento della rete degli esercenti e del sistema informatico per la gestione del servizio;
- rendere consultabile via web l’elenco degli esercizi convenzionati;
- intervenire, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, da parte dell’Amministrazione, presso l'esercizio affinché sia rimossa la disfunzione segnala- ta ed, in caso di reiterazione di inadempimenti da parte del medesimo esercizio, nei successivi sette giorni lavorativi dalla nuova comunicazione, ad escluderlo dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dalla nor- mativa. L’Amministrazione può chiedere direttamente la sostituzione degli esercizi convenzionati qualora ritenga che il disservizio rilevato sia particolarmente grave.
Rimborsi agli esercizi convenzionati
L’operatore economico è obbligato a:
rispettare il termine massimo per il pagamento agli esercizi convenzionati fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Applicare una percentuale sulla commissione di rimborso agli esercizi convenzionati, non superiore a 4,90 %.
Art. 10 - Adempimenti dell’Amministrazione Regionale
L’Amministrazione cura direttamente i seguenti adempimenti:
- comunica, su supporto informatico, il nome e cognome dei lavoratori fruitori del servizio, il relativo numero di matricola ed ogni altro elemento necessario alla crea- zione della base dati anagrafica, per il primo rilascio delle carte nominative;
- informa i lavoratori circa le modalità d’uso dei buoni pasto elettronici;
- riferisce tempestivamente all’indirizzo e-mail o con altro mezzo indicato dall'opera- tore economico ogni disservizio o segnalazione rilevati dai lavoratori.
Art. 11 - Verifiche e controlli
Al fine di accertare il corretto adempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione regionale può disporre, per tutta la durata del contratto, controlli e verifiche, sul corretto svolgimento del servizio, ed in particolare:
- sull'esistenza dell'esercizio convenzionato all'indirizzo dichiarato e sul regolare svolgimento del servizio da parte dello stesso;
- sull'effettiva spendibilità dei buoni pasto elettronici per gli utilizzatori;
- sul rispetto da parte dell'operatore economico del termine di pagamento di cui al precedente art. 9.
I controlli e le verifiche potranno essere effettuati a campione, anche sulla base di segnalazione di eventuali disservizi da parte dei lavoratori o degli esercizi stessi.
Art. 12 - Cauzione
L’Operatore Economico, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa rilascia- ta dalla ………………., per complessivi € ………..(………………..00). Scaduto il
contratto, il deposito cauzionale sarà svincolato dietro nulla osta da parte dell’Amministrazione solo quando sia definita ogni eventuale eccezione o controver- sia. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l’Amministrazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 13 - copertura assicurative
L’operatore economico assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall’espletamento del servizio oggetto del con- tratto, sia per la parte svolta direttamente che per la parte svolta dagli esercizi con- venzionati.
A tal riguardo si da atto tra le parti dell’avvenuta consegna dal parte dell’Operatore Economico all’Amministrazione di copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 16 del Capitolato.
Art. 14 – Importo dell’Appalto
Il corrispettivo complessivo per ciascun buono pasto è determinato in €
……………..,00 (… /00) oltre I.V.A. al 4%.
L’Operatore economico ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta un’incidenza sul costo del servizio pari al %.
In considerazione del numero orientativo di buoni pasto da erogare nell’intero arco della durata del presente contratto, l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari a
€ ,00 oltre I.V.A. al 4%.
Nel caso in cui, in corso di vigenza del presente del contratto, fosse stipulata da Xxxxxx s.p.a, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, una
convenzione per lo svolgimento di un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, il cui costo per buono pasto sia migliorativo rispetto al prezzo indicato nel presente articolo, il costo sostenuto dall’Amministrazione regionale per ogni buono pasto dovrà essere rideterminato in misura non superiore al prezzo della Conven- zione Consip.
Ove l’operatore economico non acconsenta alla modifica, l’Amministrazione regiona- le si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di recesso così come previsto al comma 13 dell’art.1 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135 del 07/08/2012.
Art. 15 - Fatturazioni e Pagamenti
Le fatture dovranno essere emesse separatamente per ogni ordinativo e essere trasmesse all’unità ordinante.
Esse dovranno riportare il codice identificativo del punto istruttore e quello dell’ordinativo.
Gli estremi per le fatturazioni sono comunicati all’operatore economico dopo l'aggiu- dicazione definitiva.
Il corrispettivo è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal contratto e dal pre- sente capitolato speciale che ne costituisce parte integrante. L’operatore economico, pertanto, non può applicare alcun onere aggiuntivo.
Con riferimento a ciascuno ordinativo l’Amministrazione, effettuati i necessari riscon- tri contabili, comunicherà all’operatore economico il numero dei buoni pasto non consumati nel periodo di validità degli stessi. L’importo pagato dall’Amministrazione relativo ai buoni pasto non consumati sarà portato in detrazione in occasione dell’emissione della prima fattura emessa dopo la comunicazione del credito accer- tato.
A tal fine l’operatore economico provvederà ad allegare alla fattura la nota di credito
relativa ai buoni pasto non consumati nel periodo di validità degli stessi. La mancata emissione della nota di credito costituirà impedimento per la liquidazione della fattu- ra.
La stessa procedura contabile verrà adottata in caso di applicazione delle penali previste dall’art.17, previa contestazione dell’Amministrazione.
Qualora l’operatore economico non emetta la nota di credito, in entrambe le fattispe- cie,l’Amministrazione procederà al recupero del credito, mediante incameramento della cauzione definitiva fino alla concorrenza dell’importo dovuto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione.
Nel caso in cui si debba procedere al rimborso dei pagamenti di cui sopra o al pa- gamento di penali, in favore dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuto pagamento di tutte le fatture, l’operatore economico si obbliga a rimborsare all’Amministrazione i relativi importi con le modalità che saranno comunicate conte- stualmente alla richiesta.
Art. 16 - Assunzioni degli obblighi di tracciabilità’ finanziaria conto corrente dedicato
L’Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010 con- vertito in legge con modificazioni dalla L.217/2010.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art.3, della L.136/2010 e s.m.i. e all’art.2, comma 1, L.R.15/2008 e s.m.i., il corrispettivo verrà versato sul seguente numero di conto corrente dedicato sul quale fare confluire tutte le somme relative al Servizio e corrisposte dall’Amministrazione all’Operatore Economico:
Banca ………………
numero di conto ……………..
Codice IBAN
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
Fermo restando quanto sopra, ogni eventuale cambiamento delle coordinate banca- rie cui riferire i pagamenti, a condizione che si tratti di un conto dedicato secondo quanto previsto dalla L.R 15/2008 e s.m.i e dalla L.136/2010 e s.m.i, deve essere tempestivamente comunicato dall’Operatore Economico alll’Amministrazione con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante.
L’Operatore Economico dichiara altresì, che sul predetto conto corrente bancario, sono delegati ad operare i soggetti di seguito indicati:
- il Sig …………………, nato a …….., il …………., Codice Fiscale
……………………….;
- il Sig. ……………….. nato a ………… il ………….., Codice Fiscale
……………………;
Tutte le fatture emesse dall’Operatore Economico e relative alla prestazione del servizio dovranno indicare il codice C.I.G.:……………….
Art.17 - Controlli e penali
Gli inadempimenti degli obblighi contrattuali saranno contestati per iscritto dall’Amministrazione all’operatore economico, il quale dovrà provvedere al ripristino delle condizioni contrattuali entro i termini sotto specificati per ciascuna tipologia di inadempimento, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente tale termine l’Amministrazione applicherà le penali come di seguito quan- tificate:
- penali per il ritardo nell’avvio del servizio
qualora il sistema non possa essere dichiarato avviabile, per il mancato assolvimen-
to da parte dell’operatore economico degli adempimenti previsti all’art. 8 e comun- que entro 30 giorni dalla consegna da parte dell’Amministrazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di € 500,00;
- penali per il ritardo della consegna delle carte elettroniche, successivamente
all’avvio del servizio
in caso di mancata consegna di carte elettroniche necessarie per nuovi lavoratori o per la sostituzione di quelle danneggiate o smarrite entro il termine di 7 giorni lavora- tivi dalla richiesta dell’Amministrazione, l’operatore economico è tenuto a corrispon- dere all’Amministrazione una penale pari a € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
penali per il ritardo nella sostituzione e ripristino degli esercizi convenzionati
in caso di risoluzione della convenzione da parte dei singoli esercenti, il mancato ripristino del numero degli esercizi convenzionati, entro il termine di 7 giorni lavora- tivi, l’operatore economico è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
in caso di mancata sostituzione dell’esercizio entro 7 giorni lavorativi, a seguito di reiterati inadempimenti segnalati dall’amministrazione, l’operatore economico è te- nuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
penali per il ritardo nella consegna di nuovi P.O.S. e/o per la sostituzione di quelli
malfunzionanti
in caso di mancata attivazione di nuovi P.O.S. nei casi previsti dall’art. 9 o di sostitu- zione di quelli non funzionanti, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’Amministrazione, l’operatore economico è tenuto a corrispondere alla stessa una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
penali per inadempimenti vari
in caso di mancato intervento per la rimozione di disfunzioni entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla segnalazione dell’Amministrazione, l’operatore economico è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Art. 18 - Responsabile del servizio
Prima dell'inizio del servizio l’operatore economico deve comunicare all’Amministrazione gli estremi dei Responsabili per la gestione del servizio stesso (nominativo, numero di telefono e fax, indirizzo mail con reperibilità dal lunedì al venerdì - dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00) per la parte contabi- le/amministrativa, per la parte tecnico/informatica e per la parte commerciale.
Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’operatore economico, che si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
Quando nel corso del contratto l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’operatore economico deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
L’Amministrazione regionale ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, me- diante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, comunicata me- diante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
- cessione d’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell’operatore economico;
- frode, grave negligenza, grave inadempimento (mancata/prolungata erogazione
del servizio, sospensione unilaterale del servizio) dell’operatore economico;
- riduzione contemporanea oltre il 5% degli esercizi pubblici convenzionati rispetto ai minimi indicati nell’allegato A al capitolato, senza che vi sia stato il ripristino nei tem- pi indicati;
- in caso di reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’operatore economico;
- negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
In tali casi, la risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzio- ne, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei conseguenti danni.
Art. 20 - Cessione e subappalto del contratto
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’Operatore Economico è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nulli- tà, salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
E’ fatto assoluto divieto di affidare in subappalto, in tutto o in parte il servizio oggetto del presente contratto.
Art. 21 - Modifiche e variazioni soggettive
Le modifiche dell'assetto societario e le variazioni della denominazione o della ra- gione sociale dell’operatore economico devono essere comunicate all’Amministrazione, con allegata copia dell'atto di variazione, entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla data di stipulazione dell'atto medesimo.
Dall'atto deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, nei confronti dell’Amministrazione e degli esercizi convenzionati; diver- samente il titolare/legale rappresentante dell’operatore economico dovrà trasmettere all’Amministrazione apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
Fino a quando non avrà ricevuto la suddetta comunicazione l’Amministrazione rico- noscerà quale unico contraente/beneficiario l’operatore economico parte nel presen- te contratto.
Art. 22 - Trattamento dati personali
L'operatore economico è responsabile nei confronti dell’Amministrazione della sicu- rezza dei dati trattati e della loro integrità e disponibilità, ai sensi e per gli effetti de- creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
E' inoltre responsabile dell'adozione, da parte del proprio personale, di tutte le pre- cauzioni previste, quali, a mero titolo esemplificativo, il divieto di diffondere i dati trattati durante le normali operazioni di propria competenza, la vigilanza affinché questi non vengano a conoscenza di terzi non autorizzati e il divieto di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa
L'operatore economico si dovrà fare carico durante il periodo contrattuale degli a- dempimenti previsti dal D.Lgs. 163/06 in termini di misure minime per il trattamento di dati con strumenti elettronici, assumendo quindi la responsabilità di mantenerli aggiornati secondo disposizioni di legge.
Con riguardo ai dati raccolti durante l'espletamento della procedura di gara e della stipula del contratto, Il titolare del trattamento è il Dipartimento regionale della Fun- zione Pubblica e del Personale, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0000.
Art. 23 – Spese
Le spese di bollo per l’originale e le copie occorrenti, l’imposta di registro ed ogni altra spesa, tutto incluso e nulla escluso, inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al pre- sente contratto, sono posti a totale carico dell’ Operatore Economico senza diritto di
rivalsa. L’imposta di bollo relativa all’originale del pesente atto stipulato in modalità informatica viene assolta mediante pagamento a mezzo mod. F23.
Art. 24 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati, si osservano le norme della Legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi, del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge nazionali vigen- ti in materia di contratti di diritto privato.
Il presente contratto mentre vincola l’Operatore Economico fin dalla sua sottoscri- zione diverrà obbligatorio per l’Amministrazione soltanto a seguito della regolare registrazione da parte degli Organi di Controllo del relativo provvedimento approvati- vAor.t. 25 - Controversie e Foro competente
Le controversie nascenti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazio- ne ed accordo bonario, ai sensi degli artt. 239-240 del D.Lgs. 163/2006, qualora non risolte, sono deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Palermo, con esclusione della giurisdizione arbitrale.