DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
(Pubblicato nella G.U. n. 100 del 02/05/2006 s.o. n.107)
[in vigore dal 01/07/2006]
[coordinato con le modifiche apportate da:
‐ Decreto‐Legge 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. “Decreto Bersani”), in G.U. n. 153 del 04/07/06 (Rettifica G.U. n. 159 del 11/07/06), in vigore dal 04/07/06, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, in G.U. n. 186 del 11/08/06 s.o. n. 183, modifiche in vigore dal 12/08/06;
‐ Decreto‐Legge 12 maggio 2006 n. 173 (c.d. “Milleproroghe 2007”), in G.U. n. 110 del 13/05/06, in vigore dal 13/05/06 (il teso originario del D.L. non apportava modifiche al codice), convertito con modifiche dalla Legge 12 luglio 2006 n.228, in G.U. n. 160 del 12/07/06, modifiche in vigore dal 13/07/06;
‐ Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. “Finanziaria 2007”), in G.U. n. 299 del 27/12/2006, in vigore il 01/01/2007;
‐ Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n.6 (c.d. “I° Correttivo”), in G.U. n. 25 del 31/01/2007, in vigore il 01/02/2007;
‐ Errata Corrige del 15 febbraio 2007, in G.U. 15/02/2007 n.38;
‐ Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n.90, in X.X. x. 000/X, in G.U. 10/7/2007 n. 158, in vigore dal 25/07/2007;
‐ Decreto Legislativo 31 luglio 2007 n.113 (c.d. “II° Correttivo”), in G.U. n.176 del 31/07/2007, in vigore dal 01/08/2007;
‐ Legge 3 agosto 2007 n.123 (c.d. “Legge Delega”), in G.U. n.185 del 10/08/07, in vigore dal 25/08/07;
‐ Legge 3 agosto 2007 n.124, in G.U. n.187 del 13/08/07, in vigore dal 12/10/07;
‐ Sentenza Corte Costituzionale 23 novembre 2007 n. 401, in G.U. n.46 del 28/11/07, con efficacia dal 29/11/07;
‐ Regolamento CE n. 1422/2007 del 4 dicembre 2007, in G.U.C.E. 5 dicembre 2007 n. L 317/35, in vigore dal 01/01//2008;
‐ Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (c.d. “Finanziaria 2008”), in G.U. n.300 del 28/12/2007, in vigore dal 01/01/2008;
‐ Decreto‐Legge del 31 dicembre 2007 n. 248 (c.d. “Milleproroghe 2008”), in G.U. n.302 del 31/12/2007, in vigore dal 31/12/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, GU del 29 febbraio 2008 n. 51 s.o. n. 47, in vigore dal 01/03/2008;
‐ Decreto‐Legge del 03 giugno 2008 n.97, in G.U. n. 128 del 3 giugno 2008, in vigore dal 03/06/2008, convertito dalla legge 02/08/2008 n.129, in G.U. del 2 agosto 2008 n. 180, in vigore dal 03/08/2008;
‐ Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007, in G.U.C.E. 15 marzo 2008 n. L 74/1, in vigore dal 15/09/2008;
‐ Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n. 152 (c.d. “III° Correttivo”), in G.U. n. 231 del 02/10/2008, in vigore dal 17/10/2008;
‐ Decreto‐Legge 23 ottobre 2008 n. 162, in G.U. n. 249 del 22/10/2008, in vigore dal 23/10/2008, convertito dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201, in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008, in vigore dal 23/12/2008;
‐ Decreto‐Legge 30 dicembre 2008 n. 207 (c.d. “Milleproroghe 2009”), in G.U. n. 304 del 31/12/2008, in vigore dal 31/12/2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009, in vigore dal 28/02/2009;
‐ Legge 18 giugno 2009 n. 69, in G.U. n. 140 del 19/06/2009, in vigore dal 04/07/2009 parzialmente applicabile dal 01/07/2009;
‐ Decreto‐Legge 1 Luglio 2009 n. 78, in G.U. n. 105 del 01/07/2009, in vigore dal 01/07/2009 (il teso originario del
D.L. non apportava modifiche al codice), convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, in G.U. n. 179 del 04/8/2009 s.o. n.140, in vigore dal 05/08/2009;
‐ Legge 15 luglio 2009 n. 94, in G.U. n. 170 del 24/07/2009, in vigore dal 08/08/2009;
‐ Legge 23 luglio 2009 n. 99, in G.U. n. 176 del 31/07/2009, in vigore dal 15/08/2009;
‐ Decreto‐Legge 25 settembre 2009 n. 135, in G.U. n. 223 del 25/09/2009, in vigore dal 26/09/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009 n. 166, in G.U. n. 274 del 24/11/2009 s.o. n.215, in vigore dal 25/11/2009;
‐ Regolamento CE n. 1177/2009 del 30 novembre 2009, in G.U.C.E. 1 dicembre 2009 n. L 314/74, in vigore dal 01/01//2010;
‐ Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n.53, in G.U. n. 84 del 12/04/2010, in vigore dal 27/04/2010;
‐ Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n.104, in G.U. n. 156 del 07/07/2010, in vigore dal 16/09/2010;
‐ Decreto‐Legge 29 dicembre 2010 n.225 (c.d. “Milleproroghe 2011”), in G.U. n. 303 del 29/12/2010, in vigore dal 29/12/2010, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in s.o. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47);
‐ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31/03/2011, in vigore dal 01/04/2011;
‐ Decreto Legislativo n.58 del 31 marzo 2011, in G.U. 98 del 29/04/2011, in vigore dal 30/04/2011;
‐ Decreto‐Legge 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. “Decreto Sviluppo”), in G.U. n. 110 del 13/05/2011, in vigore dal 14/05/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in G.U. n. 160 del 12/07/2011, in vigore dal 13/07/2011;
‐ Legge 14 novembre 2011 n.180 (c.d. “Statuto delle imprese”), in G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15/11/2011;
‐ Decreto‐Legge 6 Dicembre 2011, N. 201 (c.d. “Manovra economica Salva Italia”), in G.U. n.284 del 06/12/2011 s.o.
n. 251, in vigore dal 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in G.U. n. 300 del 27/12/2011, in vigore dal 28/12/2011;
‐ Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 195 di modifica del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, in G.U. n.
273 del 23/11/2011, in vigore dal 08/12/2011;
‐ Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, in G.U. n. 292 del 16/12/2011, in vigore dal 15/01/2012;
‐ Decreto‐Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. “Decreto Crescitalia o Decreto Liberalizzazioni”), in G.U. n. 19 del 24/01/2012, in vigore dal 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, in G.U. n. 57 del 24/03/2012, in vigore dal 25/03/2012;
‐ Decreto‐legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, in G.U. n. 33 del 9/02/2012, in vigore dal 10/02/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, in G.U. n. 82 del 06/04/2012, in vigore dal 07/04/2012;
‐ Legge 27 gennaio 2012, n. 3, in G.U. n. 24 del 31/01/2012, in vigore dal 29/02/2012;
‐ Decreto‐Legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. ʺDecreto Fiscaleʺ), in G.U. n. 52 del 2/3/2012, in vigore dal 02/03/2012, convertito in legge, senza apportare ulteriori modifiche al codice, dalla Legge 26/0/2012 n. 44, in G.U. n.99 del 28/4/2012, in vigore dal 29/04/2012;
‐ Decreto‐Legge 7 maggio 2012 n. 52 (c.d. Decreto “I° Spending Review”), in G.U. n. 106 del 8/05/2012, in vigore dal 9/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94, in G.U. n. 157 del 6/07/2012, in vigore dal 07/07/2012;
‐ Decreto‐Legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto “Decreto Sviluppo”), in G.U. n.147 del 26/06/2012 s.o. n. 129, in vigore dal 26/06/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, in G.U. n. 187 del 11/8/2012, in vigore dal 12/08/2012;
‐ Decreto‐Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. Decreto “II° Spending Review”), in G.U. n. 157 del 6/07/2012, in vigore dal 07/07/2012, modificato dall’Avviso di rettifica, in G.U. 09/07/2012 n.158, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.135, in G.U. n. 189 del 14/8/2012 s.o. n.173, in vigore dal 15/08/2012;
‐ Decreto Legislativo 19 settembre 2012 n. 169, in G.U. n.230 del 2/10/2012, in vigore dal 17/10/2012;
‐ Decreto‐Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto “Crescita Bis”), in G.U. n.245 del 19/10/2012 s.o. n. 194, in vigore dal 20/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, in G.U. n.294 18/12/2012 s.o. n.208, in vigore dal 19/12/2012;
‐ Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”), in G.U. n.265 del 13/11/2012, in vigore dal 28/11/2012;
‐ Legge 6 giugno 2013 n. 64, in G.U. n.132 del 7/06/2013, in vigore dal 08/06/2013, di conversione, con modifiche, del Decreto‐Legge 8 aprile 2013 n. 35, in G.U. n. 82 del 08/04/2013, in vigore dal 09/04/2013;
‐ Decreto‐Legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “Decreto Del Fare”), in G.U. n. 144 del 21/06/2013 s.o. n. 50/L, in vigore dal 22/06/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013 n. 98, in G.U. n.194 del 20/08/2013 s.o. n. 63, in vigore dal 21/08/2013
‐ Legge 30 ottobre 2013 n. 125, in G.U. n. 255 del 30/10/2013, in vigore dal 31/10/2013, di conversione del Decreto‐ Legge 31 agosto 2013 n. 101, in G.U. 31/08/2013 n. 204, in vigore da 1/09/2013;
‐ Regolamento (CE) del 13/12/2013 n. 1336/2013, in G.U.C.E. n. L 335 del 14/12/2013, in vigore dal 01/01/2014;
‐ Decreto‐Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (cd ʺDestinazione Italiaʺ), in G.U. 23/12/2013 n.300, in vigore dal 24/12/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, in G.U. n.43 del 21/2/2014, in vigore dal 22/02/2014;
‐ Decreto‐Legge 30 dicembre 2013 n. 150 (cd “Milleproroghe 2014”), in G.U. 30/12/2013 n. 304, in vigore dal 31/12/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014 n. 15, in G.U. 28/2/2014 n. 49, in vigore dal 01/03/2014;
‐ Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cd ʺLegge di Stabilità 2014ʺ), in G.U. 27/12/2013 n. 302 s.o. n. 87, in vigore dal 01/01/2014;
n.143, in vigore dal 24/06/2014
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, in vigore G.U. del 23/6/2014
‐ Decreto‐Legge 24 aprile 2014 n. 66 (cd ʺDecreto Irpef 2014ʺ), in G.U. del 24/4/2014 n.95 s.o. n. 87, in vigore dal 24/04/2014,
;
‐ Legge 23 maggio 2014 n. 80, in G.U. 27/5/2014 n.121, in vigore dal 28/05/2014, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 28 marzo 2014 n. 47;
Decreto‐Legge 24 giugno 2014 n. 90 (cd “Decreto Pubblica Amministrazione 2014”), in G.U. 24/06/2014 n. 144, in | |
vigore dal 25/06/2014, | convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, in G.U. 18/8/2014 n.190, in |
vigore dal 19/08/2014 | . |
‐
(sono state evidenziate con colori diversi le parti di più recente introduzione)
INDICE:
Preambolo 11
PARTE I ‐ PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALLʹAMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 11
TITOLO I ‐ PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI 11
Art. 1. Oggetto 11
Art. 2. Principi 12
Art. 3. Definizioni 12
Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome 16
Art. 5. Regolamento e capitolati 17
Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 18
Art. 6‐bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici 20
Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 21
Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dellʹAutorità e norme finanziarie 23
Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 24
Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 25
Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento 26
Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento 28
Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione 28
Art. 14. Contratti misti 29
Art. 15. Qualificazione nei contratti misti 30
TITOLO II ‐ CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALLʹAMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 30
Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico 30
Art. 17. Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza 30
Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali 31
Art. 19. Contratti di servizi esclusi 31
Art. 20. Appalti di servizi elencati nellʹallegato II B 31
Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nellʹallegato II A sia servizi elencati nellʹallegato II B 32
Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni 32
Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus 32
Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi 32
Art. 25. Appalti aggiudicati per lʹacquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. 32
Art. 26. Contratti di sponsorizzazione 33
Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi 33
PARTE II ‐ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI 33
TITOLO I ‐ CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA 33
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria 33
Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici 34
Art. 30. Concessione di servizi 35
Art. 31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
........................................................................................................................................................36
Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori 36
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza 37
CAPO II ‐ REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 38
Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici 38
Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare 39
Art. 36. Consorzi stabili 39
Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti 40
Art. 38. Requisiti di ordine generale 42
Art. 39. Requisiti di idoneità professionale 45
Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici 46
Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi 48
Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi 48
Art. 43. Norme di garanzia della qualità 50
Art. 44. Norme di gestione ambientale 50
Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi 50
Art. 46. Documenti e informazioni complementari ‐ Tassatività delle cause di esclusione 51
Art. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dallʹItalia 51
Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti 51
Art. 49. Avvalimento 52
Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione 53
Art. 51. Vicende soggettive del candidato dellʹofferente e dellʹaggiudicatario 54
Art. 52. Appalti riservati 54
CAPO III ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE 54
SEZIONE I ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 54
Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 54
Art. 54. Procedure per lʹindividuazione degli offerenti 56
Art. 55. Procedure aperte e ristrette 56
Art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara 57
Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 57
Art. 58. Dialogo competitivo 59
Art. 59. Accordi quadro 60
Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione 61
Art. 61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica 62
Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo ‐ Forcella 62
SEZIONE II ‐ BANDI, AVVISI E INVITI 63
Art. 63. Avviso di preinformazione 63
Art. 64. Bando di gara 64
Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento 64
Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi 65
Art. 67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare 66
Art. 68. Specifiche tecniche 66
Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nellʹinvito 68
SEZIONE III ‐ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO 68
Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte 68
Art. 71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati dʹoneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte.69
Art. 72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati dʹoneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo. 70
Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione 70
Art. 74. Forma e contenuto delle offerte 71
Art. 75. Garanzie a corredo dellʹofferta 71
Art. 76. Varianti progettuali in sede di offerta 72
SEZIONE IV ‐ FORME DELLE COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI, SPESE DI PUBBLICITÀ, INVITI, COMUNICAZIONI 72
Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni 72
Art. 78. Verbali 73
Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni 74
Art. 00‐xxx (Xxxxxx volontario per la trasparenza preventiva 76
Art. 80. Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni 76
SEZIONE V ‐ CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 76
Art. 81. Criteri per la scelta dellʹofferta migliore 76
Art. 82. Criterio del prezzo più basso 76
Art. 83. Criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa 77
Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa 78
Art. 85. Ricorso alle aste elettroniche 79
Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse 80
Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse 81
Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse 81
Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi 82
CAPO IV ‐ SERVIZI ATTINENTI ALLʹARCHITETTURA E ALLʹINGEGNERIA 82
SEZIONE I ‐ PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 82
Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici 82
Art. 91. Procedure di affidamento 84
Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 85
Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori 86
Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti 88
Art. 95. Verifica preventiva dellʹinteresse archeologico in sede di progetto preliminare 88
Art. 96. Procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico 89
SEZIONE II ‐ PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E EFFETTI AI FINI URBANISTICI ED ESPROPRIATIVI90
Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti 90
Art. 98. Effetti dellʹapprovazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi 91
SEZIONE III ‐ CONCORSI DI PROGETTAZIONE 91
Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto 91
Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi 92
Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione 92
Art. 102. Bandi e avvisi 92
Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di 93
Art. 104. Mezzi di comunicazione 93
Art. 105. Selezione dei concorrenti 93
Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice 93
Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice 93
Art. 108. Concorso di idee 94
Art. 109. Concorsi in due gradi 94
Art. 110. Concorsi sotto soglia 94
SEZIONE IV ‐ GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE 95
Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti 95
Art. 112. Verifica della progettazione prima dellʹinizio dei lavori 95
Art. 112‐bis. Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro 96
CAPO V ‐ PRINCIPI RELATIVI ALLʹESECUZIONE DEL CONTRATTO 96
Art. 113. Cauzione definitiva 96
Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto 97
Art. 115. Adeguamenti dei prezzi 97
Art. 116. Vicende soggettive dellʹesecutore del contratto 97
Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto 97
Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro 98
Art. 119. Direzione dellʹesecuzione del contratto 100
Art. 120. Collaudo 100
TITOLO II ‐ CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 101
Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria 101
Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia 101
Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori 103
Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia 104
Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia 105
TITOLO III ‐ DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI 106
CAPO I ‐ PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 106
Art. 126. Ambito di applicazione 106
Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici 107
Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici 107
Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici 109
Art. 130. Direzione dei lavori 109
Art. 131. Piani di sicurezza 109
Art. 132. Varianti in corso dʹopera 110
Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi 111
Art. 134. Recesso 113
Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dellʹattestazione di qualificazione 113
Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo 113
Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo 114
Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto 114
Art. 139. Obblighi in caso di risoluzione del contratto 114
Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dellʹesecutore o risoluzione del contratto 115
Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici 115
CAPO II ‐ CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 116
SEZIONE I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 116
Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile 116
Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici 116
SEZIONE II ‐ AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 118
Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici 118
Art. 145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte 119
Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione allʹaffidamento a terzi di una parte dei lavori 119
Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari 119
SEZIONE III ‐ APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAI CONCESSIONARI CHE SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
................................................................................................................................................................. 119
Art. 148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici 119
SEZIONE IV ‐ APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAI CONCESSIONARI CHE NON SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 120
Art. 149. Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. 120
Art. 150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. 120
Art. 151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. 120
CAPO III ‐ PROMOTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ DI PROGETTO E DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA PER I LAVORI, E DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ 121
Art. 152. Disciplina comune applicabile 121
Art. 153. Finanza di progetto 121
Art. 154. Valutazione della proposta 125
Art. 155. Indizione della gara 125
Art. 156. Società di progetto 125
Art. 158. Risoluzione 127
Art. 159. Subentro 127
Art. 160. Privilegio sui crediti 127
Art. 160‐bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità 128
Art. 160‐ter Contratto di disponibilità 128
CAPO IV ‐ LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 130
SEZIONE I ‐INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 130
Art. 161. Oggetto e disciplina comune applicabile 130
Art. 162. Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi 131
Art. 163. Attività del Ministero delle infrastrutture 132
Art. 164. Progettazione 134
Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione 135
Art. 166. Progetto definitivo. Pubblica utilità dellʹopera 137
Art. 167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti 139
Art. 168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare 140
Art. 169. Varianti 141
Art. 169‐bis. Approvazione unica progetto preliminare 142
Art. 170. Interferenze 143
Art. 171. Risoluzione delle interferenze 143
Art. 172. La società pubblica di progetto 144
Art. 173. Modalità di realizzazione 145
Art. 174. Concessioni relative a infrastrutture 145
Art. 176. Affidamento a contraente generale 148
Art. 177. Procedure di aggiudicazione 152
Art. 178. Collaudo 153
Art. 179. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per lʹapprovvigionamento energetico 153
Art. 180. Disciplina regolamentare 154
Art. 181. Norme di coordinamento 154
SEZIONE II ‐ PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE GRANDI OPERE 154
Art. 182. Campo di applicazione 154
Art. 183. Procedure 155
Art. 184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale 156
Art. 185. Compiti della commissione speciale VIA 156
SEZIONE III ‐ QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI 157
Art. 186. Istituzione del sistema di qualificazione ‐ classifiche 157
Art. 187. Requisiti per le iscrizioni 157
Art. 188. Requisiti di ordine generale 157
Art. 189. Requisiti di ordine speciale 158
Art. 190. Consorzi stabili e consorzi di cooperative 159
Art. 191. Norme di partecipazione alla gara 160
Art. 192. Gestione del sistema di qualificazione 161
Art. 193. Obbligo di comunicazione 162
SEZIONE IV ‐ DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE 162
Art. 194. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale 162
TITOLO IV ‐ CONTRATTI IN TALUNI SETTORI 163
CAPO I ‐ CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DIVERSI DA QUELLI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE 163
Art. 195. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE 163
Art. 196. Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE 164
CAPO II ‐ CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI 165
Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali 165
Art. 198. Ambito di applicazione 165
Art. 199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi 165
Art. 200. Limiti allʹaffidamento congiunto e allʹaffidamento unitario 166
Art. 201. Qualificazione 167
Art. 202. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie 167
Art. 203. Progettazione 168
Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione 169
Art. 205. Varianti 169
PARTE III ‐ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI 170
TITOLO I ‐ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA 170
CAPO I ‐ DISCIPLINA APPLICABILE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO 170
Art. 206. Norme applicabili 170
Art. 207. Enti aggiudicatori 170
Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità 171
Art. 209. Acqua 171
Art. 210. Servizi di trasporto 172
Art. 211. Servizi postali 172
Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi 173
Art. 213. Porti e aeroporti 173
Art. 214. Appalti che riguardano più settori 173
CAPO II ‐ SOGLIE E CONTRATTI ESCLUSI DALLʹAMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO 173
Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali 173
Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi 174
Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dallʹesercizio di unʹattività di cui ai settori del Capo I o per lʹesercizio di una di dette attività in un Paese terzo 174
Art. 218. Appalti aggiudicati ad unʹimpresa comune avente personalità giuridica o ad unʹimpresa collegata 174
Art. 219. Procedura per stabilire se una determinata attività é direttamente esposta alla concorrenza 175
CAPO III ‐ PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SELEZIONE QUALITATIVA DEI CONCORRENTI, SELEZIONE DELLE OFFERTE SEZIONE I TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 176
Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara 176
Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara 176
Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali 177
SEZIONE II ‐ AVVISI E INVITI 177
Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sullʹesistenza di un sistema di qualificazione 177
Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara 178
Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 179
Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare 179
SEZIONE III ‐ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 181
Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte 181
SEZIONE IV ‐ INFORMAZIONI 182
Art. 228. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione 182
Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati 182
SEZIONE V ‐ SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OFFERENTI E QUALIFICAZIONE 182
Art. 230. Disposizioni generali 182
Art. 231. Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione 183
Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive 183
Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione 184
SEZIONE VI ‐ CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 184
Art. 234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi 184
CAPO IV ‐ CONCORSI DI PROGETTAZIONE 185
Art. 235. Ambito di applicazione ed esclusioni 185
Art. 236. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza 185
Art. 237. Xxxxx di rinvio 186
Art. 237‐bis. Opere in esercizio 186
TITOLO II ‐ CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 186
Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria 186
PARTE IV ‐ CONTENZIOSO 187
Art. 239. Transazione 187
Art. 240. Accordo bonario 187
Art. 240‐bis. Definizione delle riserve 189
Art. 241. Arbitrato 189
Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri 191
Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente é nominato dalla camera arbitrale 192
Art. 243‐bis. Informativa in ordine allʹintento di proporre ricorso giurisdizionale 193
Art. 244. Giurisdizione 194
Art. 245. Strumenti di tutela 194
Art. 245‐bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 194
Art. 245‐ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi. 194
Art. 245‐quater. Sanzioni alternative. 194
Art. 245‐quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente 194
Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi 195
Art. 246‐bis Responsabilità per lite temeraria. 195
ABROGATO 195
PARTE V ‐ DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE ‐ ABROGAZIONI 195
Art. 247. Normativa antimafia 195
Art. 248. Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori ‐ Modifiche degli allegati 195
Art. 249. Obblighi di comunicazione alla Commissione dellʹUnione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐
Dipartimento per le politiche comunitarie 196
Art. 250. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria 196
Art. 251. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali 197
Art. 251‐bis. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dellʹUnione europea 197
Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria 198
Art. 253. Norme transitorie 199
Art. 254. Norma finanziaria 206
Art. 255. Aggiornamenti 206
Art. 256. Disposizioni abrogate 206
Art. 257. Entrata in vigore 208
ALLEGATI 209
Allegato I ‐ Elenco delle attività di cui allʹarticolo 3, comma 7 209
Allegato II A ‐ Elenco dei servizi di cui all’articolo 20 e 21 215
Allegato II B ‐ Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 216
Allegato III ‐ Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui allʹarticolo 3, comma 27 217
Allegato IV ‐ Autorità governative centrali di cui all’articolo 28 218
Allegato V ‐ Elenco dei prodotti di cui allʹarticolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa 218
Allegato VI A ‐Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica 223
Allegato VI B ‐ Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità 223
Allegato VI C ‐ Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile 223
Allegato VI D ‐ Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari 223
Allegato VI E ‐ Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus 224
Allegato VI F ‐ Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali 224
Allegato VI G ‐ Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas 224
Allegato VI H ‐ Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estradizione di carbone e di altri combustibili solidi 225
Allegato VI I ‐ Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali 225
Allegato VI L ‐ Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali 225
Allegato VII ‐ Elenco della legislazione comunitaria di cui allʹarticolo 219 nei settori speciali 225
Allegato VIII ‐Definizione di alcune specifiche tecniche 225
Allegato IX A ‐ Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici 226
Allegato IX B ‐ Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici 230
Allegato IX C ‐ Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori pubblici che non è unʹamministrazione aggiudicatrice 231
Allegato IX D ‐ Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla parte II del codice 231
Allegato X ‐ Caratteristiche relative alla pubblicazione 232
Allegato XI A ‐ Appalti E Concessioni Di Lavori Pubblici 232
Allegato XI B ‐ Appalti Pubblici Di Forniture 233
Allegato XI C ‐ Appalti Pubblici Di Servizi 234
Allegato XII ‐ Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi 234
Allegato XIII ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara nei settori speciali di cui alla parte III del codice 235
Allegato XIV ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi sullʹesistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice 239
Allegato XV A ‐ A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici 240
Allegato XV B ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara 241
Allegato XVI ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati nei settori speciali, di cui alla parte III del codice 241
Allegato XVII ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice 242
Allegato XVIII ‐ Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice 243
Allegato XIX ‐ Tabella riassuntiva dei termini previsti dallʹarticolo 227 del codice nei settori speciali 243
Allegato XX ‐ Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dellʹarticolo 249 del codice nei settori speciali 246
Allegato XXI ‐ Allegato tecnico di cui all’art. 164 246
Allegato XXII ‐ Modello di cui all’articolo 189 269
Preambolo
Il Presidente Xxxxx Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare lʹarticolo 71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare lʹarticolo 80;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per lʹanno 2004, recante delega al Governo per lʹattuazione delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui allʹarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nellʹadunanza del 20 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dellʹambiente e della tutela del territorio, dellʹeconomia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, delle attività produttive, dellʹinterno e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto legislativo:
PARTE I ‐ PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALLʹAMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
TITOLO I ‐ PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto lʹacquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
1‐bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui allʹarticolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione. (comma aggiunto dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012)
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di unʹopera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2. Principi
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C ‐ 324/1998; Xxxxx xx xxxxxxxxx XX, 0 dicembre 2001, C. 59/2000)
1. Lʹaffidamento e lʹesecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; lʹaffidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
1‐bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire lʹaccesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dellʹappalto in lotti. (comma introdotto dallʹart. 44, comma 7, del decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011, quindi modificato dalla L.135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del D.L. 95/2012 ‐ modificato dalla Legge 96/2013 di conversione del D.L.69/2013, entrata in vigore dal 21/08/2013)
1‐ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese. (comma introdotto dallʹart. 44, comma 7, del decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dellʹambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, lʹattività contrattuale dei soggetti di cui allʹarticolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
Art. 3. Definizioni
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2,
3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» é il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto lʹacquisizione di servizi, o di forniture, ovvero lʹesecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto lʹesecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto lʹesecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e lʹesecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e lʹesecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nellʹallegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, lʹesecuzione, con qualsiasi mezzo, di unʹopera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dallʹente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
8. I «lavori» di cui all’allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. (comma modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto lʹacquisto, la locazione finanziaria, la locazione o lʹacquisto a riscatto, con o senza opzione per lʹacquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui allʹallegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, lʹesecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e lʹesecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e lʹesecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire lʹopera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa. (comma così modificato dallʹart. 42, comma 2, lettera a), decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)
12. La «concessione di servizi» é un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità allʹarticolo 30.
13. Lʹ«accordo quadro» é un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo é quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» é un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato unʹofferta indicativa conforme al capitolato dʹoneri.
15. Lʹ«asta elettronica» é un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15‐bis. La «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
15‐bis.1. Il “contratto di disponibilità” é il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. (comma introdotto dallʹart. 44, comma 1, lettera a) D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012)
15‐ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o
di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1‐bis del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 e successivamente così modificato dallʹart. 44, comma 1, lettera b) D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) – (si veda anche quanto disposto dall’art.18 della L. 183/20111 in vigore dal 01/01/212)
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dellʹimposta sul valore aggiunto (i.v.a.) é pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dellʹimposta sul valore aggiunto (i.v.a.) é inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dallʹordinamento, con o senza personalità giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende lʹimprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23. Lʹ«offerente» é lʹoperatore economico che ha presentato unʹofferta.
24. Il «candidato» é lʹoperatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
26. Lʹ«organismo di diritto pubblico» é qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
‐ istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
‐ dotato di personalità giuridica;
‐ la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo dʹamministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà é designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nellʹallegato III, al fine dellʹapplicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V. (ai sensi dellʹart.1 comma 10‐ter del Decreto‐Legge 23 ottobre 2008, n. 162 come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, in vigore dal 23/12/2008 non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto
la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui allʹarticolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture)
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, unʹinfluenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. Lʹinfluenza dominante é presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo allʹimpresa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dallʹimpresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dellʹimpresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dellʹapplicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dallʹautorità competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dellʹapplicazione della parte III, figurano nellʹallegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti allʹosservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. Lʹespressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui allʹarticolo 32.
34. La «centrale di committenza» é unʹamministrazione aggiudicatrice che:
‐ acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
‐ aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» é il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dallʹallegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti allʹosservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente é istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
36. Le «procedure di affidamento» e lʹ«affidamento» comprendono sia lʹaffidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia lʹaffidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia lʹaffidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare unʹofferta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare unʹofferta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» é una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dellʹappalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dellʹurbanistica, dellʹarchitettura, dellʹingegneria o dellʹelaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» é un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione xxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. Lʹ«Autorita» é lʹAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui allʹarticolo 6.
45. Lʹ«Osservatorio» é lʹOsservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui allʹarticolo 7.
46. Lʹ«Accordo» é lʹaccordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dellʹUruguay Round.
47. Il «regolamento» é il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui allʹarticolo 5.
48. La «Commissione» é la Commissione della Comunità europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui allʹallegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui allʹallegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dellʹarticolo 22 e dellʹarticolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» é lʹinfrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» é lʹinsieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato lʹofferta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nellʹinstradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dallʹordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dellʹarticolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati allʹAutorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e allʹesecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dellʹesecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 5. Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui allʹarticolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dellʹarticolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome]. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 401 del 2007, con efficacia dal 29/11/2007, limitatamente alle parole «e provincie autonome»)
3. Fatto salvo il disposto dellʹarticolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa il regolamento di cui al comma 1 é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dellʹarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
4. Il regolamento é adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dellʹambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dellʹeconomia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali é di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso lʹOsservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui allʹarticolo 2, comma 2, del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico‐amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo lʹimporto dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dellʹarticolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per lʹavvio dellʹesecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dellʹesecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dellʹappaltatore; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
s) collaudo e attività di supporto tecnico‐amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso dʹopera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s‐bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. (lettera aggiunta dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nellʹambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili allʹestero ad uso dellʹamministrazione del Ministero degli affari esteri,il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nellʹinvito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali é adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nellʹinvito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. LʹAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dallʹarticolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. LʹAutorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata dʹintesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dellʹAutorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. LʹAutorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
3. I membri dellʹAutorità durano in carica sette anni fino all’approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per lʹintera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellʹeconomia e delle finanze, é determinato il trattamento economico spettante ai membri dellʹAutorità. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
4. LʹAutorità é connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. LʹAutorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dallʹambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire lʹosservanza dei principi di cui allʹarticolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. (modificato dalla Legge n.98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, in vigore dal 21/08/2013)
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, lʹAutorità:
a) vigila sullʹosservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dallʹambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione allʹOsservatorio né a vigilanza dellʹAutorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata lʹeconomicità di esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dallʹesecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui allʹarticolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dellʹesecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende allʹattività dellʹOsservatorio di cui allʹarticolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui allʹarticolo 5; nellʹesercizio di tale vigilanza lʹAutorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica lʹarticolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dallʹarticolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando allʹAutorità é attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dellʹAutorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nellʹambito della propria attività lʹAutorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; (lettera modificata dallʹart. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dellʹistruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi allʹimposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati allʹAutorità.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dellʹAutorità sono tutelati, sino alla conclusione dellʹistruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dellʹAutorità, nellʹesercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto dʹufficio.
11. Con provvedimento dellʹAutorità, i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dellʹente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare é instaurato dallʹamministrazione competente su segnalazione dellʹAutorità e il relativo esito va comunicato allʹAutorità medesima.
13. Qualora accerti lʹesistenza di irregolarità, lʹAutorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora lʹAutorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
NB l’art.19 del DL 90/2014 in vigore dal 25/06/2014 ha soppresso
(ndr: si ricorda che ai sensi dell’art. 33‐ter del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, in vigore dal 19/12/2012, presso l’Avcp é istituita l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Ai sensi dell’art. 9 del DL 66/2014 nell’ambito dell’Anagrafe Unica è istituito lʹelenco dei soggetti aggregatori –
l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici e ha trasferito compiti e funzioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione)
Art. 6‐bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici
1. Dal 1° gennaio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico‐ organizzativo ed economico‐finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice é acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso lʹAutorità dallʹarticolo 62‐bis del codice dellʹamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dallʹarticolo 7 del presente codice. (comma così modificato dalla Legge 125/2013, in
vigore dal 31/10/2013, di conversione del DL 101/2013; la Legge 15/2014, in vigore dal 01/03/2014, di conversione del DL 150/2013, ha differito il termine al 01/07/2014; disposizione da coordinare con quanto disposto dallʹart.4 co.3 del DL 34/2014 in vigore dal 21/03/2014, ma in attesa del decreto attuativo da emanare entro 20/05/2014)
2. Per le finalità di cui al comma 1, lʹAutorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali é obbligatoria lʹinclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per lʹacquisizione, lʹaggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui é prevista lʹinclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti é verificato dalle stazioni appaltanti mediante lʹapplicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui allʹarticolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. (disposizione da coordinare con quanto disposto dallʹart.4 co.3 del DL 34/2014 in vigore dal 21/03/2014, ma in attesa del decreto attuativo da emanare entro 20/05/2014)
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dellʹAutorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dallʹarticolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica lʹarticolo 6, comma 10, del presente decreto.
(articolo introdotto dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012 – inizialmente da coordinare con quanto disposto dallʹart. 49‐ter del D.L. 69/2013 come convertito dalla Legge n.98/2013, in vigore dal 21/08/2013 che aveva disposto l’obbligo di utilizzo esclusivo della BDCP per la verifica dei requisiti a decorre dal 21/11/2013, tuttavia detto art. 49‐ter é stato successivamente abrogato dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, in vigore dal 31/10/2013, di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 101)
Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi 5 ‐ 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Nellʹambito dellʹAutorità opera lʹOsservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dallʹAutorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui allʹarticolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. LʹOsservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dellʹIstituto nazionale di statistica (ISTAT), dellʹIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dellʹIstituto nazionale per lʹassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dellʹUnione province dʹItalia (UPI), dellʹAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. La sezione centrale dellʹOsservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per lʹacquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, lʹimpiego della mano dʹopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dallʹISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dellʹarticolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché lʹelenco dei contratti pubblici affidati; (lettera modificata dallʹart. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce lʹaccesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dallʹAutorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura lʹelaborazione dei prospetti statistici di cui allʹarticolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui allʹarticolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), lʹISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dallʹISTAT di concerto con il Centro nazionale per lʹinformatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5‐bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dallʹarticolo 87, comma 2, lettera g). (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
6. Il Ministro dellʹeconomia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dellʹeconomia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dellʹOsservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dellʹOsservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare allʹOsservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro: (alinea modificata dal Il D.L. 7/05/2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 6/07/2012, n. 94, in vigore dal 07/07/2012)
a) entro trenta giorni dalla data dellʹaggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dellʹeventuale suddivisione in lotti ai sensi dellʹarticolo 2, comma 1‐bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, lʹimporto di aggiudicazione, il
nominativo dellʹaffidatario e del progettista; (lettera modificata dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 ‐ modificato dalla Legge n.98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, in vigore dal 21/08/2013)
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, lʹinizio, gli stati di avanzamento e lʹultimazione dei lavori, servizi, forniture, lʹeffettuazione del collaudo, lʹimporto finale.
(ndr si veda anche l’art.8 comma 1 del D.L 7/05/2012 n. 52 in vigore dal 9/05/2012)
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non é necessaria la comunicazione dellʹemissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono allʹAutorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nellʹanno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti é sottoposto, con provvedimento dellʹAutorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione é elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. (n.d.r. comma 8 da coordinare con le disposizioni dell’art.11, comma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dellʹOsservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui allʹarticolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso lʹOsservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nellʹarchivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dellʹAutorità e norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. LʹAutorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dellʹimpatto della normazione per lʹemanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, lʹAutorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.
2. LʹAutorità, nellʹambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, lʹaccesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dellʹAutorità, nella disciplina dellʹesercizio della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dellʹAutorità devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilità che lʹAutorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che lʹAutorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dellʹoggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento dellʹistruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dellʹAutorità disciplina lʹesercizio del potere sanzionatorio da parte dellʹAutorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dellʹapertura dellʹistruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dellʹAutorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dellʹAutorità.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dellʹAutorità, é istituito un apposito ruolo del personale dipendente dallʹAutorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate allʹAutorità e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dellʹAutorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dellʹAutorità é fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale.
10. LʹAutorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dallʹAutorità entro il 31 dicembre dellʹanno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dellʹanno successivo, é soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. Allʹattuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, lʹAutorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dellʹarticolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o unʹofferta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dellʹambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nellʹesecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano lʹuso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti allʹosservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dellʹamministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello é disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
3. Lʹistituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o lʹufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.
Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dellʹaffidamento, dellʹesecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dellʹavviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nellʹattuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce allʹamministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dellʹattuazione dellʹintervento, necessari per lʹattività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone allʹamministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria lʹazione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone lʹindizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per lʹacquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dellʹesecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante lʹesecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui é nominato. Per i lavori e i servizi attinenti allʹingegneria e allʹarchitettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina lʹimporto massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dellʹesecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità allʹarticolo 119.
7. Nel caso in cui lʹorganico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto allʹattività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per lʹaffidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento é indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per lʹaffidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nellʹinvito a presentare unʹofferta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.
Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2‐bis e 2‐ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2‐bis e 2‐ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
(Indicazioni ufficiali così modificate dallʹart. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dellʹavvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per lʹindividuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura é dichiarata lʹaggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dellʹaggiudicazione provvisoria ai sensi dellʹarticolo 12, comma 1, provvede allʹaggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di unʹofferta. Lʹofferta é vincolante per il periodo indicato nel bando o nellʹinvito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. Lʹaggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dellʹofferta. Lʹofferta dellʹaggiudicatario é irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. Lʹaggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. (si veda quanto disposto dall’art. 31 comma 4 lett. b del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
9. Divenuta efficace lʹaggiudicazione definitiva, e fatto salvo lʹesercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nellʹinvito ad offrire, ovvero lʹipotesi di differimento espressamente concordata con lʹaggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui allʹarticolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, lʹaggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Allʹaggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se é intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si é dato avvio allʹesecuzione del contratto in via dʹurgenza, lʹaggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lʹesecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si é dato avvio allʹesecuzione del contratto in via dʹurgenza, lʹaggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dellʹesecuzione. Lʹesecuzione di urgenza di cui al presente comma non é consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10‐ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno allʹinteresse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. (comma
modificato dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e dallʹart. 1, comma 1, Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010).
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dallʹinvio dellʹultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dellʹarticolo 79. (comma così sostituito dallʹart. 1, comma 1, Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
10‐bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, é stata presentata o é stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui allʹarticolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui allʹarticolo 60 e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui allʹarticolo 328 del regolamento. (lettera integrata dal D.L 7/5/2012 n. 52 in vigore dal 9/5/2012 convertito con modificazioni dalla L. 6/07/2012 n. 94, in vigore dal 07/07/2012)
(comma introdotto dallʹart. 1, comma 1, Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
10‐ter. Se é proposto ricorso avverso lʹaggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dellʹistanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito allʹudienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. Lʹeffetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dellʹarticolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito lʹesame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia allʹimmediato esame della domanda cautelare. (comma introdotto dallʹart. 1, comma 1, Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010 e così modificato dallʹart. 3, comma 19, lettera a) del Decreto Legislativo 104 del 02/07/2010 in vigore dal 16/09/2010, quindi modificato dallʹart. 1, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 15/11/2011 n. 195, in vigore dal 08/12/2011)
11. Il contratto é sottoposto alla condizione sospensiva dellʹesito positivo dellʹeventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. Lʹesecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso é divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o lʹente aggiudicatore ne chieda lʹesecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto é stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dellʹUfficiale rogante dellʹamministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. (articolo sostituito dall’art.6 commi 3 del
D.L. 179/2012, in vigore dal 20/10/2012, convertito, ma senza modifiche, dalla L. 179/2012; il successivo comma 4 ha stabilito che il comma 3 trova applicazione dal 01/01/2013)
13. Il contratto é stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dellʹUfficiale rogante dellʹamministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. (il comma in origine prevedeva che “Il contratto é stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dellʹufficiale rogante dellʹamministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.”; esso é stato sostituito dall’art. 6 commi 3 del D.L. 179/2012, in vigore dal 20/10/2012, convertito, ma senza modifiche, dalla L. 221/2012; il successivo comma 4 ha stabilito che il comma 3 ‐cioé la nuova versione del presente comma 13‐ trova applicazione dal 01/01/2013; successivamente il D.L. 145/2013, in vigore da 24/12/2013, ‐convertito senza modifiche dalla L.9/2014‐ ha disposto ‐con lʹart. 6, comma 6‐ la modifica dellʹart. 6 comma 4 del D.L. 179/2012 stabilendo che il predetto comma 3 (cioé la nuova versione del presente comma 13) trova applicazione a fare data dal 30/06/2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 01/01/2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata; il D.L. 145/2013, nel modificare lʹart. 6, comma 7 del D.L. 179/2012, ha anche disposto che sono
validi i contratti non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1/1/2013 e fino alla data in cui la stipula in modalità non elettronica diventa obbligatoria ai sensi del predetto comma 4).
Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge n. 109/1994)
1. Lʹaggiudicazione provvisoria é soggetta ad approvazione dellʹorgano competente secondo lʹordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dellʹaggiudicazione provvisoria da parte dellʹorgano competente. In mancanza, il termine é pari a trenta giorni. Il termine é interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono allʹorgano richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, lʹaggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato é soggetto allʹeventuale approvazione dellʹorgano competente secondo lʹordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dellʹorgano competente. In mancanza, il termine é pari a trenta giorni. Il termine é interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono allʹorgano richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. Lʹapprovazione del contratto di cui al comma 2 é sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dellʹorgano di controllo. In mancanza, il termine é pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono allʹorgano richiedente. Lʹorgano di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 35, direttiva 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, é disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso é differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione allʹelenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione allʹelenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione allʹelenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e allʹelenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, é consentito lʹaccesso allʹelenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino allʹapprovazione dellʹaggiudicazione;
c‐bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dellʹofferta, fino allʹaggiudicazione definitiva. (lettera introdotta dallʹart. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Lʹinosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi lʹapplicazione dellʹarticolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nellʹambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dellʹofferente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti allʹapplicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dellʹorgano di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione allʹipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), é comunque consentito lʹaccesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nellʹambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, allʹatto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dellʹaffidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
7‐bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente lʹindicazione del riferimento a tali documenti. (comma aggiunto dallʹart. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
(rubrica dell’art. 13 modificata da dallʹart. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 14. Contratti misti
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dallʹart. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione é considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui allʹallegato II é considerato un «appalto pubblico di servizi»
quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dellʹappalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui allʹallegato II e che preveda attività ai sensi dellʹallegato I solo a titolo accessorio rispetto allʹoggetto principale del contratto é considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dellʹapplicazione del comma 2, lʹoggetto principale del contratto é costituito dai lavori se lʹimporto dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dellʹappalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano lʹoggetto principale del contratto.
4. Lʹaffidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere lʹapplicazione delle pertinenti norme comunitarie relative allʹaggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono lʹoggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 15. Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11‐septies, legge n. 109/1994)
1. Lʹoperatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
TITOLO II ‐ CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALLʹAMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
ABROGATO (articolo abrogato dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012)
[1. Nel rispetto dellʹarticolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti allʹapplicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui allʹelenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.]
Art. 17. Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione é attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini dellʹesclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dellʹarticolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dellʹesclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui allʹarticolo 42, comma 1‐bis, della legge n. 124 del 2007.
4. Lʹaffidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione allʹoggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sullʹefficacia della gestione. Dellʹattività di cui al presente comma é dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
(articolo inizialmente modificato dal D.Lgs. 113/2007 in vigore dal 01/08/2007, poi modificato dalla Legge n.124/2007 in vigore dal 12/10/2007, quindi modificato dalla Legge 102/2009 in vigore dal 05/08/2009 e infine integralmente sostituito dal D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012)
Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra lʹItalia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di unʹopera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo é comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui allʹarticolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui allʹarticolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di unʹorganizzazione internazionale.
1‐bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dellʹaccordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. (comma introdotto dallʹart. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
(rubrica dell’art. 18 modificata dallʹart. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 19. Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto lʹacquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto lʹacquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi dʹarbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi allʹemissione, allʹacquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca dʹItalia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nellʹesercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da unʹamministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad unʹaltra amministrazione aggiudicatrice o ad unʹassociazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20. Appalti di servizi elencati nellʹallegato II B
(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Lʹaggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nellʹallegato II B é disciplinata esclusivamente dallʹarticolo 68 (specifiche tecniche), dallʹarticolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dallʹarticolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nellʹallegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.
Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nellʹallegato II A sia servizi elencati nellʹallegato II B
(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nellʹallegato II A che servizi elencati nellʹallegato II B sono aggiudicati conformemente allʹarticolo articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati nellʹallegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nellʹallegato II A. (comma così modificato dallʹart. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.
Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dellʹarticolo 2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
(articolo sostituito dallʹart. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 25. Appalti aggiudicati per lʹacquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per lʹacquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui allʹarticolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano unʹattività di cui ai commi 1 e 3 dellʹarticolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e allʹarticolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26. Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte unʹamministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia unʹamministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui allʹallegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui allʹallegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, poi modificato dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012)
2. Lʹamministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
2‐bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dellʹarticolo 199‐bis del presente codice. (comma introdotto dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012)
Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi
1. Lʹaffidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dallʹambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Lʹaffidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con lʹoggetto del contratto. Lʹaffidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. (comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.a) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, poi integrato dal Decreto‐ legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012)
2. Si applica altresì lʹarticolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se é ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica lʹarticolo 118.
PARTE II ‐ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I ‐ CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dallʹarticolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dellʹimposta sul valore aggiunto (i.v.a.) é pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nellʹallegato IV;
b) 211.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nellʹallegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dellʹallegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5
dellʹallegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nellʹallegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self‐executing:
‐ Regolamento CE del 4/12/2007 n. 1422/2007 con effetto dal 01/01/2008 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 133.000, anziché Euro 137.000; in Euro 206.000, anziché Euro 211.000 e in Euro 5.150.000, anziché Euro 5.278.000;
‐ Regolamento CE del 30/11/2009 n.1177/2009 con effetto dal 01/01/2010 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 125.000, anziché Euro 133.000; in Euro 193.000, anziché Euro 206.000 e in Euro 4.845.000, anziché Euro 5.150.000;
‐ Regolamento CE del 30/11/2011 n.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 130.000, anziché Euro 125.000; in Euro 200.000, anziché Euro 193.000 e in Euro 5.000.000, anziché Euro 4.845.000
‐ Regolamento UE del 13/12/2013 n.1336/2013 con effetto dal 01/01/2014 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 134.000, anziché Euro 130.000; in Euro 207.000, anziché Euro 200.000 e in Euro 5.186.000, anziché Euro 5.000.000)
Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici é basato sullʹimporto totale pagabile al netto dellʹIVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dellʹimporto massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dellʹappalto.
3. La stima deve essere valida al momento dellʹinvio del bando di gara, quale previsto allʹarticolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non é richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto dʹopera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dallʹosservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dellʹimporto dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari allʹesecuzione dei lavori, messe a disposizione dellʹimprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari allʹesecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dellʹappalto di lavori in modo da sottrarre lʹacquisto di tali forniture o servizi dallʹapplicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando unʹopera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, é computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti é pari o superiore alle soglie di cui allʹarticolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano allʹaggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dellʹIVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per lʹapplicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti é pari o superiore alle soglie di cui allʹarticolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano allʹaggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dellʹIVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o lʹacquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dellʹappalto é il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dellʹappalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso lʹimporto stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, é assunto come base per il calcolo del valore stimato dellʹappalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dellʹesercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dellʹesercizio se questo é superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con lʹintenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dellʹappalto é, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per lʹintera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione é il valore massimo stimato al netto dellʹIVA del complesso degli appalti previsti durante lʹintera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30. Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dellʹordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento dellʹequilibrio economico‐finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione allʹoggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dellʹordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, lʹaffidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se unʹamministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non é unʹamministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare unʹattività di servizio pubblico, lʹatto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nellʹambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile lʹarticolo 143, comma 7.
(per il servizio “illuminazione votiva” si veda quanto disposto dall’art.34 comma 26 del D.L. 179/2012 come convertito dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012)
Art. 31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dallʹarticolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.
Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui allʹarticolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dallʹarticolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113‐bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sullʹordinamento degli enti locali; (disposizione da coordinare con l’art.13 della legge n. 248 del 2006 entrata in vigore il 12/08/2006 di conversione con modifiche del D.L. 223 del 2006 entrato in vigore il 4/07/2006)
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui allʹallegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dellʹimporto dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dellʹi.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dellʹimporto dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dellʹamministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta lʹesecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dellʹarticolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dellʹarticolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Lʹamministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti allʹamministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. Lʹamministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza; (lettera modificata dallʹart. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui allʹarticolo 207, qualora, ai sensi dellʹarticolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dellʹopera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato é avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società é stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dellʹopera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
(disposizione da coordinare con l’art.13 della legge n. 248 del 2006 entrata in vigore il 12/08/2006 di conversione con modifiche del D.L. 223 del 2006 entrato in vigore il 4/07/2006)
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo lʹavvenuto affidamento dellʹappalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si é svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute allʹosservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui allʹarticolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati lʹespletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori
pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a
3‐bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono allʹacquisizione di lavori, beni e servizi nellʹambito delle unioni dei comuni di cui allʹarticolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)
sensi dellʹart. 23‐ter della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014 il presente comma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
quindi integrato dall’art.23‐bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014; NB ai
poi così sostituito dallʹart. 9, comma 4, legge n.
quello di istituzione. (comma aggiunto dallʹarticolo 23, comma 4, decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011 – ai sensi dallʹarticolo 23, comma 5 del decreto‐legge n. 201/2011, il presente comma si applica alle gare bandite successivamente al 31/03/2012, ai sensi dellʹart. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. n. 14 del 24 febbraio 2012 il termine deve intendersi prorogato al 31/03/2013; detto termine eʹ stato ulteriormente differito al 31/12/2013 ad opera dellʹart.5‐ter introdotto, in sede di conversione del D.L. 26/04/2013 n. 43, dalla L. 24/06/2013 n. 71, in G.U. 25/6/2013 n. 147, in vigore dal 26/06/2013 ‐ nb sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L – Comma integrato dallʹart. 1, comma 4 del D.L. 6/07/2012 n. 95, in vigore dal 07/07/2012, convertito con ulteriori modifiche dalla L.135/2012 in vigore dal 15/08/2012. Comma modificato dallʹart. 1, comma 343 della Legge 147/2013 in vigore dal 01/01/2014. I sopradetti termini di applicabilità del presente comma sono stati ulteriormente prorogati al 30/06/2014 ad opera dellʹart. 3, comma 1‐bis, della Legge n. 15/2014 in vigore dal 01/03/2014. Comma ulteriormente modificato dall’art.9 comma 4 del DL 66/2014, in vigore dal 24/04/2014;
89/2014 in vigore dal 24/06/2014;
(ndr si veda anche l’art.10 comma 1 del D.L 7/5/2012 n. 52 in vigore dal 9/5/2012 ‐ si veda anche lʹart.1 del D.L. 95/2012 e lʹart. 26 della Legge 488/99 – si veda quanto dispone l’art.9 del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014)
CAPO II ‐ REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007);
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dellʹarticolo 2615‐ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui allʹarticolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dellʹofferta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime lʹofferta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dellʹarticolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui allʹarticolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dellʹarticolo 2615‐ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dellʹarticolo 37;
e‐bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dellʹarticolo 3, comma 4‐ter, del decreto‐legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dellʹarticolo 37; (lettera introdotta dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012)
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dellʹarticolo 37;
f‐bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (lettera introdotta dallʹart. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
2. (comma abrogato dallʹart. 3, comma 3, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009)
Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per lʹammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi dʹopera, nonché allʹorganico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 36. Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dellʹarticolo 35, dei requisiti previsti dallʹarticolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico‐finanziari e tecnico‐ organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. (comma soppresso dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché lʹarticolo 118.
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. (comma sostituito dallʹart. 2, comma 1, lettera f), d.lgs.
n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, e così modificato con lʹabrogazione del terzo periodo dall’art.17 della Legge 69/2009 a decorrere dal 1º luglio 2009)
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per lʹaffidamento di lavori, la somma delle cifre dʹaffari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, é incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale é pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione é acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla
classifica di importo illimitato, é in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui allʹarticolo 40, comma 7, é in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione é acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dellʹintervallo tra le due classifiche. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nellʹambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nellʹofferta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. Lʹofferta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità é limitata allʹesecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui allʹarticolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per lʹimporto della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica lʹarticolo 353 del codice penale. (comma sostituito dallʹart. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, e così modificato con lʹabrogazione del terzo periodo dall’art.17 della Legge 69/2009 a decorrere dal 1º luglio 2009)
8. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso lʹofferta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere lʹimpegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. É vietata lʹassociazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, é vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dallʹimpegno presentato in sede di offerta.
10. Lʹinosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta lʹannullamento dellʹaggiudicazione o la nullità del contratto, nonché lʹesclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
11. Qualora nellʹoggetto dellʹappalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce lʹelenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo. (comma sostituito dallʹarticolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; si veda anche quanto disposto dall’art.12 del DL 47/2014 come convertito con modificazioni dalla L 80/2014 in vigore dal 28/05/2014)
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, lʹoperatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. (comma sostituito dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
[13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.] (comma modificato dalla L.135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del D.L. 95/2012; successivamente abrogato dall’art.12 comma 8 del DL 47/2014 come convertito con modificazioni dalla L 80/2014 in vigore dal 28/05/2014)
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura é conferita al legale rappresentante dellʹoperatore economico mandatario. Il mandato é gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
15‐bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui allʹarticolo 34, comma 1, lettera e‐bis). (comma introdotto dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012)
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallʹappalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dallʹappalto. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, é tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui allʹarticolo 186‐bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (comma così modificato dal D.L. 83/2012 in vigore dal 26/06/2012 convertito senza modificare ulteriormente la presente lettera. [n.d.r. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha disposto (con lʹart. 33, comma 3) che ʺLe disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per lʹomologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.ʺ])
b) nei cui confronti é pendente procedimento per lʹapplicazione di una delle misure di prevenzione di cui allʹarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dallʹarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; lʹesclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
c) nei cui confronti é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a unʹorganizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati allʹarticolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; lʹesclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso lʹesclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nellʹanno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora lʹimpresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; lʹesclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto allʹarticolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 lʹesclusione ha durata di un anno decorrente dallʹaccertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non é stata rimossa; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del
D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dellʹOsservatorio; (lettera sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, successivamente la modifica è stata soppressa dalla legge di conversione Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nellʹesecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nellʹesercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1‐ter, risulta lʹiscrizione nel casellario informatico di cui allʹarticolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per lʹaffidamento dei subappalti. (lettera modificata dallʹart. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 e successivamente così sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; (si veda quanto disposto dall’art.31 comma 4 lett. a del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
l) che non presentino la certificazione di cui allʹarticolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2. (lettera sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, successivamente la modifica è stata soppressa dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
m) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui allʹarticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dellʹ8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui allʹarticolo 36‐bis, comma 1, del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
m‐bis) nei cui confronti, ai sensi dellʹarticolo 40, comma 9‐quater, risulta lʹiscrizione nel casellario informatico di cui allʹarticolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dellʹattestazione SOA. (lettera aggiunta dallʹart. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dallʹart. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, successivamente così sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
m‐ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dellʹarticolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dallʹarticolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dellʹimputato nellʹanno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente allʹAutorità di cui allʹarticolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dellʹOsservatorio. (lettera aggiunta dallʹart. 2, comma 19, lett. a), Legge 94 del 15/07/2009 in vigore dall’08/08/2009, successivamente così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del
D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
m‐quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui allʹarticolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (lettera aggiunta dallʹart. 3, comma 1, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009)
1‐bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dellʹarticolo 12‐sexies del decreto‐legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 19, lett. b), Legge 94 del 15/07/2009 in vigore dall’08/08/2009, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
1‐ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione allʹAutorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone lʹiscrizione nel casellario informatico ai fini dellʹesclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale lʹiscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, quindi modificato dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 xxx, xxxxx 0 x 0‐xxx, xxx xxxxxxx del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative allʹobbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m‐quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. (comma modificato dallʹart. 3, comma 2, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009, e successivamente così sostituito dall’art.4, comma 2, lett.b) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, e dal D.L. n. 16 del 02/03/2012, in vigore dal 02/03/2012, convertito in legge,
senza apportare ulteriori modifiche al codice, dalla Legge 26/0/2012 n. 44, in G.U. n.99 del 28/4/2012, in vigore dal 29/04/2012)
2‐bis. La mancanza, lʹincompletezza e ogni altra irregolarità essenziale | degli elementi e | delle dichiarazioni | |
sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore allʹuno per mille e non superiore allʹuno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto dall’art. 39, | |||
comma 1, DL 90/2014 in vigore dal 25/06/2014, | quindi integrato dalla L 114/2014 in vigore dal 19/08/2014) |
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica lʹarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori lʹobbligo di acquisire dʹufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui allʹarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui allʹarticolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. (modificato dal D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato é rilasciato da altro Stato dellʹUnione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dallʹinteressato innanzi a unʹautorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Art. 39. Requisiti di idoneità professionale
(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per lʹartigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dellʹarticolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui allʹallegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, allʹallegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e allʹallegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale é stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto é stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese dʹorigine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero lʹappartenenza allʹorganizzazione di cui trattasi.
Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47‐49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dallʹarticolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e allʹimporto dei lavori stessi. Con il regolamento di cui allʹarticolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dallʹAutorità. Lʹattività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo lʹassenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nellʹesercizio dellʹattività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dellʹarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dellʹimpresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare lʹesistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dallʹart. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000; I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nellʹelenco ufficiale istituito presso lʹorganismo nazionale italiano di accreditamento di cui allʹarticolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.c) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico‐organizzativi ed economico‐finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dallʹOsservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
(comma 3 modificato dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) (lettera soppressa dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere (lettera così modificata dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008);
c) le modalità di attestazione dellʹesistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per lʹeventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità allʹarticolo 38, e i requisiti tecnico‐organizzativi ed economico‐finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto allʹentità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili allʹattività di qualificazione, ferma restando l’inderogabilità dei minimi tariffari; (lettera così modificata dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dellʹefficacia della qualificazione é di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento ; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
f‐bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, lʹazione coordinata in materia di vigilanza sullʹattività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dellʹautorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti allʹesercizio della funzione di vigilanza da parte dellʹAutorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dallʹart. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
g‐bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso lʹAutorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dellʹOsservatorio. (lettera così modificata dal X.Xxx. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
5. É vietata, per lʹaffidamento di lavori pubblici, lʹutilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui allʹarticolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dallʹarticolo 75 e dallʹarticolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui allʹarticolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dellʹattestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.
9‐bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dellʹattività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dellʹautorizzazione allʹesercizio dellʹattività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallʹarticolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui allʹarticolo 5. (comma aggiunto dallʹart. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
9‐ter. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno lʹobbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza lʹAutorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA allʹesercizio dellʹattività di attestazione. (comma aggiunto dallʹart. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dallʹart. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
9‐quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione allʹAutorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone lʹiscrizione nel casellario informatico ai fini dellʹesclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dellʹarticolo 38, comma 1, lettera m‐bis), per un periodo di un anno, decorso il quale lʹiscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.c) del
D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: (comma sostituito dallʹart. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dellʹimpresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale dʹimpresa e lʹimporto relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. (comma modificato dalla L.135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del D.L. 95/2012)
3. Se il concorrente non é in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o lʹinizio dellʹattività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c). (comma sostituito dallʹart. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
(articolo da coordinare con lʹart.13 co. 5 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011)
Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dellʹimportanza e dellʹuso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dellʹelenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con lʹindicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, lʹeffettuazione effettiva della prestazione é dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui é stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da questʹultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dellʹimpresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che lʹoperatore potrà applicare durante la realizzazione dellʹappalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante lʹattrezzatura, il materiale e lʹequipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire lʹappalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera dʹinvito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere lʹoggetto dellʹappalto; lʹamministrazione deve, comunque, tener conto dellʹesigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
3‐bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui allʹarticolo 6‐bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11. (comma introdotto dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, quindi modificato dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012)
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario é richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4‐bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei allʹespletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. (comma aggiunto dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
Art. 43. Norme di garanzia della qualità
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare lʹottemperanza dellʹoperatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative allʹimpiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 44. Norme di gestione ambientale
(art. 50, direttiva 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano lʹindicazione delle misure di gestione ambientale che lʹoperatore economico potrà applicare durante lʹesecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dellʹoperatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato dʹiscrizione indicante le referenze che hanno permesso lʹiscrizione stessa e la relativa classificazione.
1‐bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, lʹiscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dellʹavvalimento. (comma introdotto dallʹart. 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
2. Lʹiscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dallʹAutorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dellʹautorità o dellʹorganismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione dʹidoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dallʹarticolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dallʹarticolo 39; dallʹarticolo 41, comma 1, lettere b) e c); dallʹarticolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dallʹarticolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dallʹarticolo 42, comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dallʹiscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.
4. Lʹiscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dellʹAutorità.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dallʹistituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e lʹindirizzo dei gestori degli
stessi presso cui possono essere presentate le domande dʹiscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono allʹaggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dellʹarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dellʹamministrazione o ente che istituisce lʹelenco.
Art. 46. Documenti e informazioni complementari ‐ Tassatività delle cause di esclusione
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)
(Rubrica così sostituita dall’art.4, comma 2, lett.d) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1‐bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellʹofferta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente lʹofferta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.d) del D.L. 13/05/2011
n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
1‐ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2‐bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o | |||
irregolarità | degli elementi e | delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti | |
in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. (comma aggiunto dallʹart. 39, comma 2, DL 90/2014 in vigore dal | |||
25/06/2014 | , | quindi integrato dalla L 114/2014 in vigore dal 19/08/2014) |
Art. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dallʹItalia
(art. 20‐septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti allʹUnione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dellʹaccordo sugli appalti pubblici che figura nellʹallegato 4 dellʹaccordo che istituisce lʹOrganizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con lʹUnione Europea o con lʹItalia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. É salvo il disposto dellʹarticolo 38, comma 5.
(articolo modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere allʹapertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato allʹunità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico‐finanziaria e tecnico‐organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui allʹarticolo 6‐bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nellʹofferta, le stazioni appaltanti procedono allʹesclusione del concorrente dalla gara, allʹescussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto allʹAutorità per i provvedimenti di cui allʹarticolo 6 comma 11. LʹAutorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (comma così modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, poi modificato dal Decreto‐legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012)
1‐bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dellʹarticolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico‐finanziaria e tecnico‐organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo. (comma aggiunto dallʹarticolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
2. La richiesta di cui al comma 1 é, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche allʹaggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dellʹofferta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
2‐bis. (comma inizialmente introdotto dall’art.4, comma 2, lett.e) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, poi non convertito dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
2‐ter. (comma inizialmente introdotto dall’art.4, comma 2, lett.e) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, poi non convertito dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
(articolo da coordinare con lʹart.13 co.3 e co.4 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011)
Art. 49. Avvalimento
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17).
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dellʹarticolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dellʹattestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre allʹeventuale attestazione SOA propria e dellʹimpresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dellʹarticolo 48, attestante lʹavvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dellʹimpresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui allʹarticolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dellʹimpresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questʹultima dei requisiti generali di cui allʹarticolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (lettera così modificata dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
d) una dichiarazione sottoscritta dallʹimpresa ausiliaria con cui questʹultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dellʹappalto le risorse necessarie di cui é carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dallʹimpresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dellʹarticolo 34; (lettere così modificata dallʹart. 3, comma 4, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009)
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale lʹimpresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dellʹappalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di unʹimpresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) lʹimpresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando lʹapplicazione dellʹarticolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti allʹAutorità per le sanzioni di cui allʹarticolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e lʹimpresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dellʹimporto dellʹappalto posto a base di gara.
6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria. (comma sostituito dallʹarticolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ la disposizione va interpretata alla luce della pronuncia della Corte di giustizia, sentenza 10 ottobre 2013, causa n. 94/2012, secondo la quale le norme comunitarie ostano la disposizione del comma 6 dellʹart.49, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese)
7. (comma abrogato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
7. (comma abrogato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
8. In relazione a ciascuna gara non é consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia lʹimpresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dellʹappalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare lʹavvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, allʹaggiudicatario.
10. Il contratto é in ogni caso eseguito dallʹimpresa che partecipa alla gara, alla quale é rilasciato il certificato di esecuzione, e lʹimpresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette allʹAutorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì lʹaggiudicatario, per lʹesercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso lʹOsservatorio.
Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire lʹattestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dallʹarticolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:
a) tra lʹimpresa che si avvale dei requisiti e lʹimpresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dellʹarticolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dellʹarticolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) lʹimpresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume lʹobbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dellʹimpresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;
c) lʹimpresa ausiliata e lʹimpresa ausiliaria hanno lʹobbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dellʹarticolo 49.
2. Lʹomessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta lʹapplicazione delle sanzioni di cui allʹarticolo 6, comma 11, nonché la sospensione dellʹattestazione SOA, da parte dellʹAutorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dellʹimpresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. Lʹattestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dellʹimpresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 51. Vicende soggettive del candidato dellʹofferente e dellʹaggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino lʹazienda o un ramo dʹazienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, lʹaffittuario, ovvero il soggetto risultante dallʹavvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, allʹaggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dellʹarticolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52. Appalti riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dellʹoggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne lʹesecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati é composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare unʹattività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
CAPO III ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
SEZIONE I ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti allʹarticolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e lʹesecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dellʹamministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e lʹesecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dellʹamministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato
dallʹindicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. Xxxxxxxxx ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Lʹofferta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per lʹesecuzione dei lavori. (lettera modificata dallʹarticolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹarticolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ ndr: è stato rimosso il sesto periodo, anche se la norma di modifica letteralmente prevedeva la soppressione del quinto periodo; questo perché dal punto di vista sostanziale la modifica sembra attinente al sesto periodo e non al quinto)
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni lʹoggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o
«punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ NB non é chiaro se gli ultimi due periodi [Per le stazioni app...] si collochino al di fuori dalla lettera c. Molti interpreti li ritengono esterni, mentre in ʺNormattivaʺ sono riportati allʹinterno della lettera c)
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nellʹofferta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e lʹammontare delle spese di progettazione comprese nellʹimporto a base del contratto. [Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), lʹammontare delle spese di progettazione esecutiva non é soggetto a ribasso dʹasta.] (da verificare l’implicita abrogazione dell’ultimo periodo per effetto delll’art.2 comma 1 lettera a) della legge n. 248 del 2006, entrata in vigore il 12/08/2006, di conversione con modifiche del D.L. 223 del 2006, entrato in vigore il 04/07/2006 successivamente soppresso dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
3‐bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, lʹappaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso dʹasta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. (comma inserito dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per lʹesecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, lʹesecuzione può iniziare solo dopo lʹapprovazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento allʹaffidatario della proprietà di beni immobili appartenenti allʹamministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui allʹarticolo 128 per i lavori, o nellʹavviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per lʹalienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nellʹipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che lʹimmissione in possesso dellʹimmobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo lʹapprovazione del certificato di collaudo.
8. Nellʹipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se lʹofferente ha interesse a conseguire la proprietà dellʹimmobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per lʹimmobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per lʹesecuzione del contratto;
b) se lʹofferente non ha interesse a conseguire la proprietà dellʹimmobile, il prezzo richiesto per lʹesecuzione del contratto.
9. Nellʹipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dellʹofferta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui lʹamministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dellʹimmobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per lʹacquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. Lʹinserimento nel programma triennale di cui allʹarticolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.
Art. 54. Procedure per lʹindividuazione degli offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)
1. Per lʹindividuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per lʹaffidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
Art. 55. Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dellʹarticolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite allʹarticolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione é quello dellʹofferta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e lʹoggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui allʹarticolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, per l’affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dallʹarticolo 62 e dallʹarticolo 177. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
Art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito allʹesperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.f) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
b) (lettera soppressa dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
c) (lettera soppressa dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato dʹoneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare lʹofferta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato dʹoneri. Il ricorso a tale facoltà é indicato nel bando di gara o nel capitolato dʹoneri.
Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura é consentita:
a) qualora, in esito allʹesperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.g) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando lʹestrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non é compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo é, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o allʹampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per lʹacquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente lʹattività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di unʹamministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo é, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in questʹultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo é, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari allʹesecuzione dellʹopera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati allʹoperatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dallʹesecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dellʹimporto del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allʹoperatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando é consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; lʹimporto complessivo stimato dei servizi successivi é computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui allʹarticolo 28. (lettera sostituita dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007).
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie lʹoperatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per lʹaffidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. É in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 58. Dialogo competitivo
(art. 29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta lʹaggiudicazione dellʹappalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori é consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, é altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, lʹamministrazione può comunque procedere. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico é considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:
‐ non é oggettivamente in grado di definire, conformemente allʹarticolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o
‐ non é oggettivamente in grado di specificare lʹimpostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o allʹindividuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico‐ finanziarie degli stessi e allʹanalisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico‐artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio‐economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. Lʹunico criterio per lʹaggiudicazione dellʹappalto pubblico é quello dellʹofferta economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente allʹarticolo 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui allʹarticolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato allʹindividuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dellʹappalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza lʹaccordo di questʹultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà é indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per lʹesecuzione del progetto.
13. (comma abrogato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere lʹeffetto di modificare gli elementi fondamentali dellʹofferta o dellʹappalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando lʹofferta economicamente più vantaggiosa conformemente allʹarticolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l’affidamento di una concessione di cui all’articolo
143. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera p), e dallʹarticolo 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
16. Xxxxxxxxxxx che risulta aver presentato lʹofferta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia lʹeffetto di modificare elementi fondamentali dellʹofferta o dellʹappalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nellʹipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
18‐bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo. (comma introdotto dall’art. 46, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, , convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012)
Art. 59. Accordi quadro
(art. 32, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino allʹaggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dellʹaccordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dellʹaccordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro é concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nellʹaccordo quadro. Per lʹaggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto lʹoperatore parte dellʹaccordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro é concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nellʹaccordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, lʹaggiudicazione dellʹaccordo quadro contiene lʹordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dellʹoperatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora lʹaccordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato dʹoneri dellʹaccordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare lʹoggetto dellʹappalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dellʹoggetto dellʹappalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto allʹofferente che ha presentato lʹofferta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato dʹoneri dellʹaccordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dallʹoggetto dellʹaccordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino allʹattribuzione degli appalti da aggiudicare nellʹambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato unʹofferta indicativa conforme al capitolato dʹoneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato dʹoneri.
5. Per lʹistituzione del sistema e per lʹaggiudicazione degli appalti nellʹambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente allʹarticolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dellʹistituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato dʹoneri, tra lʹaltro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, lʹattrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, lʹaccesso libero, diretto e completo al capitolato dʹoneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara lʹindirizzo Internet presso il quale é possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare unʹofferta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dellʹofferta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto lʹofferente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare unʹofferta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni
appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare unʹofferta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano lʹappalto allʹofferente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per lʹistituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, allʹoccorrenza, essere precisati nellʹinvito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dellʹentità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, devʹessere stabilito sin dallʹinizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e lʹimprenditore che avrà lʹincarico di eseguire lʹopera, é possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere lʹimprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nellʹipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo ‐
Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia lʹoggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dellʹopera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare unʹofferta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare unʹeffettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi é inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono lʹarticolo 55, comma 4, e lʹarticolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui allʹarticolo 56, comma 4, e allʹarticolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato dʹoneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
SEZIONE II ‐ BANDI, AVVISI E INVITI
Art. 63. Avviso di preinformazione
(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dellʹarticolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme allʹallegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato allʹallegato X, punto 2, lettera b) e allʹarticolo 3, comma 35:
a) per le forniture, lʹimporto complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dellʹeconomia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, lʹimporto complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nellʹallegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata allʹarticolo 28, tenuto conto dellʹarticolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo lʹavvio dellʹesercizio di bilancio.
3. Lʹavviso di cui alla lettera c) del comma 1 é inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo lʹadozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano lʹavviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui allʹallegato X, punto 3, una comunicazione in cui é annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 é obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dellʹarticolo 70, comma 7.
6. Lʹavviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui allʹallegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui allʹarticolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. Lʹavviso di preinformazione é altresì pubblicato sui siti informatici di cui allʹarticolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Art. 64. Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui allʹallegato IX A, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui allʹarticolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
4‐bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi ‐ tipo) approvati dallʹAutorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con lʹindicazione delle cause tassative di esclusione di cui allʹarticolo 46, comma 1‐bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando ‐ tipo. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett. h) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011 ‐ da coordinare con quanto disposto dal comma 17 dell’art.1 della L. 190/2012)
Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui allʹarticolo 66, conforme allʹallegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dallʹaggiudicazione del contratto o dalla conclusione dellʹaccordo quadro. (comma modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità allʹarticolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dallʹinvio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dellʹaggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dallʹaggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nellʹallegato II B, le stazioni appaltanti indicano nellʹavviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. Lʹavviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui allʹallegato X A, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
6. Talune informazioni relative allʹaggiudicazione del contratto o alla conclusione dellʹaccordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli lʹapplicazione della legge, sia contraria allʹinteresse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nellʹallegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui allʹarticolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nellʹallegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nellʹallegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nellʹallegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nellʹallegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui allʹarticolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale é lʹunico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, é pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n. 20, e sul sito informatico presso lʹOsservatorio, con lʹindicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui allʹarticolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dellʹUfficio inserzioni dellʹIstituto poligrafico e zecca dello Stato. (comma così modificato dal X.Xxx. 26/01/2007 n. 6 in
89/2014 in vigore dal 24/06/2014, lo sostituzione sarà applicabile solo dal 01/01/2016
ma per effetto delle modifiche in sede di conversione ad opera della legge n.
vigore dal 01/02/2007 – il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in vigore dal 07/07/2012, come modificato dallʹAvviso di Rettifica in G.U. 9/07/2012, n. 158, non dispone più la soppressione del secondo periodo del comma 7 del presente articolo inizialmente prevista; per le spese di pubblicità si segnala quanto disposto dall’art.34 comma 35 della L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012, si veda ora il comma 7bis del presente articolo. Comma quindi sostituito dall’art.26 comma 1 lett.a del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014,
)
ma applicabile solo dal 01/01/2016 ad opera della
7‐bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui allʹallegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dallʹaggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dallʹaggiudicazione. (comma introdotto dallʹart. 26, comma 1, lettera a), del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014,
legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014)
8. Gli effetti giuridici che lʹordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente allʹarticolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dellʹavviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione lʹavviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nellʹallegato X, punto 3, é limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dellʹinformazione trasmessa, in cui é citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
(articolo da coordinare con quanto disposto dai commi 15, 16, da 25 a 27, da 31 a 34 dell’art.1 della L. 190/2012 – in particolare il comma 32 del citato articolo va applicato secondo quanto disposto dal comma 418 dell’art.1 della L. 228/2012 come modificato dal D.L 69/2013, in vigore dal 22/06/2013 convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
Art. 67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, lʹinvito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, lʹindirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando lʹobbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e lʹindirizzo per lʹinizio della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;
d) lʹindicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dallʹinvito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dellʹofferta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure lʹordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato dʹoneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nellʹinvito a partecipare al dialogo, bensì nellʹinvito a presentare lʹofferta.
Art. 68. Specifiche tecniche
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dellʹallegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato dʹoneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche
devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati allʹapertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nellʹallegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare lʹoggetto dellʹappalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare lʹappalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere unʹofferta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta lʹofferente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. Lʹoperatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega allʹofferta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere unʹofferta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad unʹomologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nellʹipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta lʹofferente é tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, allʹoccorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dellʹappalto;
b) i requisiti per lʹetichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nellʹipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato dʹoneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dallʹoggetto dellʹappalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a unʹorigine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dellʹoggetto dellʹappalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dallʹespressione «o equivalente».
Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nellʹinvito
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per lʹesecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra lʹaltro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nellʹinvito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato dʹoneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle allʹAutorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per lʹipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
SEZIONE III ‐ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO
Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dellʹinvito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dellʹinvito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dellʹinvito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dellʹinvito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che lʹavviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dallʹallegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dellʹavviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nellʹallegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo lʹallegato X, lʹaccesso libero, diretto e completo al capitolato dʹoneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando lʹindirizzo Internet presso il quale tale documentazione é accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione é cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato dʹoneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato dʹoneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando lʹurgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dellʹurgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dellʹinvito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui allʹart. 53, comma 2, lettera c). (lettera modificata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009. Poi modificata dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166 in vigore dal 25/11/2009)
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando lʹurgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, lʹamministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1. (comma così modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
(n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
Art. 71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati dʹoneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dellʹarticolo 70, comma 9, lʹaccesso libero, diretto e completo al capitolato dʹoneri e ad ogni documento complementare, i capitolati dʹoneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro
domanda, a condizione che questʹultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati dʹoneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dellʹarticolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
(n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
Art. 72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati dʹoneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5
e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, lʹinvito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nellʹarticolo 67:
a) una copia del capitolato dʹoneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure lʹindicazione dellʹaccesso al capitolato dʹoneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dellʹarticolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato dʹoneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui allʹarticolo 9, lʹinvito precisa lʹindirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché lʹimporto e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. Lʹufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati dʹoneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dellʹarticolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui allʹarticolo 70, comma 11, tale termine é di quattro giorni.
(n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui allʹarticolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione allʹoggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dellʹutilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione. (comma modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
5. Si applicano i commi 6 e 7 dellʹarticolo 74.
Art. 74. Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui allʹarticolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dallʹinvito ovvero dal capitolato dʹoneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare lʹofferente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
2‐bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, lʹutilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito lʹavviso dellʹAutorità. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.i) del
D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
3. Salvo che lʹofferta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dallʹinvito ovvero dal capitolato dʹoneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione allʹoggetto del contratto e alle finalità dellʹofferta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano lʹarticolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 75. Garanzie a corredo dellʹofferta
(art. 30, co. 1, co. 2‐bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11‐quater, legge n. 109/1994 come novellato dallʹart. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. Lʹofferta é corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nellʹinvito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dellʹofferente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, lʹimporto della garanzia è fissato nel bando o nellʹinvito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. (comma modificato dalla L.135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del D.L. 95/2012)
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dellʹofferente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dellʹamministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dellʹofferente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nellʹalbo di cui allʹarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nellʹalbo previsto dallʹarticolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (comma sostituito dal X.X.xx 169/2012 in vigore dal 17/10/2012)
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia allʹeccezione di cui allʹarticolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché lʹoperatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dellʹofferta. Il bando o lʹinvito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che lʹofferta sia corredata dallʹimpegno del garante a
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta lʹaggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dellʹaffidatario, ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. Lʹimporto della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, lʹoperatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
8. Lʹofferta é altresì corredata, a pena di esclusione, dallʹimpegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per lʹesecuzione del contratto, di cui allʹarticolo 113, qualora lʹofferente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nellʹatto con cui comunica lʹaggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dallʹaggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Art. 76. Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione é quello dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato dʹoneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
SEZIONE IV ‐ FORME DELLE COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI, SPESE DI PUBBLICITÀ, INVITI, COMUNICAZIONI
Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5‐bis; 10,
commi 10, 11, 11‐bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nellʹinvito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare lʹaccesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e lʹarchiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare lʹintegrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso lʹufficio indicato nel bando o nellʹinvito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dellʹinformazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti allʹosservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dellʹamministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dellʹarticolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dellʹallegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dellʹoperatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.
Art. 78. Verbali
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e lʹindirizzo dellʹamministrazione aggiudicatrice, lʹoggetto e il valore del contratto, dellʹaccordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dellʹesclusione;
d) i motivi dellʹesclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dellʹaggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se é nota, la parte dellʹappalto o dellʹaccordo quadro che lʹaggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali lʹamministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dellʹamministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di questʹultima.
Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n.
358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005«; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2‐bis, 2‐quater, 2‐ septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2‐bis, 2‐quater, 2‐septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
(Indicazioni ufficiali così modificate così modificata dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, allʹaggiudicazione di un appalto, o allʹammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale é stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui allʹarticolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato unʹofferta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dellʹofferta selezionata e il nome dellʹofferente cui é stato aggiudicato il contratto o delle parti dellʹaccordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative allʹaggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o allʹammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli lʹapplicazione della legge, sia contraria allʹinteresse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dellʹoperatore economico cui é stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso lʹamministrazione comunica di ufficio:
a) lʹaggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, allʹaggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato unʹofferta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso lʹesclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
(lettera così sostituita dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
b) lʹesclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dallʹesclusione.
b‐bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro. (lettera aggiunta dallʹarticolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
b‐ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con lʹaggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. (lettera aggiunta dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
5‐bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se lʹutilizzo di questʹultimo mezzo é espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o allʹindirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dellʹavvenuta spedizione é data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero allʹindirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione é accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva lʹapplicazione del comma 4; lʹonere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b‐bis), mediante lʹinvio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b‐ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione dellʹaggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva lʹoggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dellʹelevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dellʹimpossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
5‐ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
5‐quater. Fermi i divieti e differimenti dellʹaccesso previsti dallʹarticolo 13, lʹaccesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo é consentito entro dieci giorni dallʹinvio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dellʹaccesso adottati ai sensi dellʹarticolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali lʹaccesso é vietato o differito, e indicano lʹufficio presso cui lʹaccesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che lʹaccesso sia consentito durante tutto lʹorario in cui lʹufficio é aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
5‐quinquies. Il bando o lʹavviso con cui si indice la gara o lʹinvito nelle procedure senza bando fissano lʹobbligo del candidato o concorrente di indicare, allʹatto di presentazione della candidatura o dellʹofferta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o lʹavviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare lʹindirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dellʹinvio delle comunicazioni. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
(n.d.r. da coordinare con le disposizioni dell’art. 2, comma 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75)
Art. 00‐xxx (Xxxxxx volontario per la trasparenza preventiva
(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3‐bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3‐bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).
(Articolo introdotto dallʹart. 3, del Decreto Legislativo 53 del 20/03/2010 in vigore dal 27/04/2010)
1. Lʹavviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato é stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui allʹarticolo 3‐ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui allʹarticolo 3‐ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dellʹoggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dellʹUnione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito dellʹoperatore economico a favore del quale é avvenuta lʹaggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.
Art. 80. Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
SEZIONE V ‐ CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Art. 81. Criteri per la scelta dellʹofferta migliore
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta é selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dellʹoggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere allʹaggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione allʹoggetto del contratto.
3‐bis. ABROGATO (comma introdotto dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, successivamente soppresso dallʹart. 44, comma 2, decreto‐legge n. 201/2011 del 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)
[3‐bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.]
Art. 82. Criterio del prezzo più basso
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, é determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, é determinato mediante ribasso sullʹelenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, é determinato mediante ribasso sullʹimporto dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso é determinato mediante offerta a prezzi unitari.
3‐bis. Il prezzo più basso é determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (comma introdotto dalla Legge n.98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, in vigore dal 21/08/2013)
4. Le modalità applicative del ribasso sullʹelenco prezzi e dellʹofferta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83. Criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto é affidato con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dellʹofferta, pertinenti alla natura, allʹoggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dellʹopera o del prodotto; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) lʹassistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) lʹimpegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva; (lettera così modificata dallʹart. 9, comma 4‐bis, legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014)
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo allʹelemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato dʹoneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, lʹordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub‐criteri e i sub‐pesi o i sub‐ punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a
nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi lʹincarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. (comma modificato dallʹarticolo 1, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dellʹofferta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale lʹofferta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.
Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, la valutazione é demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dallʹorgano della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, é composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce lʹoggetto del contratto.
3. La commissione é presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dallʹorgano competente. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcunʹaltra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, allʹapprovazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dallʹarticolo 51 cod. proc. civ..
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui allʹart. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nellʹambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nellʹambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dellʹaggiudicazione o di annullamento dellʹesclusione di taluno dei concorrenti, é riconvocata la medesima commissione.
(i commi 2, 3, 8 e 9, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte Cost. son sentenza n. 401 del 2007, con efficacia dal 29/11/2007, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono il loro carattere suppletivo e cedevole)
Art. 85. Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che lʹaggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso unʹasta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere allʹasta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dellʹindizione di gare per appalti da aggiudicare nellʹambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dellʹappalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare lʹoggetto dellʹappalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. Lʹasta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando lʹappalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dellʹofferta indicati negli atti di gara, quando lʹappalto viene aggiudicato allʹofferta economicamente più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad unʹasta elettronica per lʹaggiudicazione dellʹappalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dellʹasta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dellʹofferta, come indicati nelle specifiche dellʹappalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dellʹasta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dellʹasta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere allʹasta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; lʹinvito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e lʹora di inizio dellʹasta elettronica. Lʹasta elettronica si svolge in unʹunica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
8. Quando lʹaggiudicazione avviene in base al criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, lʹinvito di cui al comma 7 é corredato del risultato della valutazione completa dellʹofferta dellʹofferente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui allʹarticolo 83, comma 2. Lʹinvito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante lʹasta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare lʹofferta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle
devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dellʹasta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase dʹasta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota lʹidentità degli offerenti durante lo svolgimento dellʹasta e fino allʹaggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa lʹasta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa lʹasta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano lʹappalto ai sensi dellʹarticolo 81, in funzione dei risultati dellʹasta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dellʹarticolo 13.
13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1‐bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione é quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato allʹunità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione é quello dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3‐bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. (comma aggiunto dalla Legge 27 dicembre 2006 n 296 e poi sostituito dalla Legge n.123 del 3/08/2007 in vigore dal 25/08/2007)
3‐ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. (comma aggiunto dalla Legge n.123 del 3/08/2007 in vigore dal 25/08/2007)
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. (comma abrogato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009).
Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1‐bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)
1. Quando unʹofferta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede allʹofferente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare lʹimporto complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dellʹofferta, procedendo ai sensi dellʹarticolo 88. Allʹesclusione può provvedersi solo allʹesito dellʹulteriore verifica, in contraddittorio. (comma modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) lʹeconomia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone lʹofferente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) lʹoriginalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) (lettera abrogata dalla Legge 27/12/2006 n 296 in vigore dal 01/01/2007)
f) lʹeventualità che lʹofferente ottenga un aiuto di Stato;
g) abrogata. (lettera abrogata dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
(comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità allʹarticolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui allʹarticolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme allʹarticolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dellʹanomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nellʹofferta e risultare congrui rispetto allʹentità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
4‐bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (comma aggiunto dalla Legge 27/12/2006 n. 296 in vigore dal 01/10/2007)
5. La stazione appaltante che accerta che unʹofferta é anormalmente bassa in quanto lʹofferente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato lʹofferente, questʹultimo non é in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dallʹamministrazione e non inferiore a quindici giorni, che lʹaiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge unʹofferta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.
Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. (comma così sostituito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)
1‐bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere lʹincongruità
dellʹofferta, richiede per iscritto allʹofferente le precisazioni ritenute pertinenti. (comma introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)
2. Allʹofferente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. (comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)
3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1‐bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dellʹofferta tenendo conto delle precisazioni fornite. (comma così sostituito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)
4. Prima di escludere lʹofferta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca lʹofferente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. (comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)
5. Se lʹofferente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. (comma soppresso dallʹarticolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nellʹavviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. Allʹesito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base allʹesame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, allʹaggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)
Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
(art. 6, commi 5‐8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dellʹaggiudicazione, nonché al fine di stabilire se lʹofferta é o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui allʹarticolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dallʹarticolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dallʹOsservatorio ai sensi dellʹarticolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dellʹarticolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
CAPO IV ‐ SERVIZI ATTINENTI ALLʹARCHITETTURA E ALLʹINGEGNERIA
(rubrica modificata dal d.lgs. 113 del 31/07/2007)
SEZIONE I ‐ PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE
Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico‐amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f‐bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dellʹallegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (lettera introdotta dallʹarticolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), f‐bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 37 in quanto compatibili; (lettera modificata dallʹarticolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dellʹarticolo 36. É vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per lʹaffidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico‐ amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente é incrementato secondo quanto stabilito dallʹarticolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui allʹarticolo 36, commi 4 e 5 e di cui allʹarticolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico‐economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono lʹattività in forma associata ai sensi dellʹarticolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico‐economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati allʹesercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nellʹambito territoriale dellʹufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui allʹarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti dʹimpiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione é a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico‐amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f‐bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono lʹapporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. (lettera modificata dallʹarticolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dellʹincarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dellʹofferta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nellʹofferta, la persona fisica incaricata dellʹintegrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. Allʹatto dellʹaffidamento dellʹincarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato allʹaffidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dallʹarticolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dellʹaffidatario dellʹincarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dellʹincarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91. Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per lʹaffidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto allʹarticolo 120, comma 2‐bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ successivamente modificato dalla Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011; poi ripristinato nella versione precedente in seguito all’abrogazione dell’art. 12, comma 1, legge n. 180 del 2011 ad opera dell’art. 44, comma 5, decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)
2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto allʹarticolo 120, comma 2‐bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f‐bis), g) e h) dellʹarticolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dallʹarticolo 57, comma 6; lʹinvito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo lʹaffidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con lʹesclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre lʹaccettazione, da parte del nuovo progettista, dellʹattività progettuale precedentemente svolta. Lʹaffidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che lʹavvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico‐artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria lʹopportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, lʹaffidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista é consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
7. I soggetti di cui allʹarticolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico‐amministrative per lo svolgimento delle procedure per lʹaffidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno lʹottanta per cento della cifra dʹaffari media realizzata dalle predette società nellʹUnione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dellʹarticolo 2359 del codice civile.
8. É vietato lʹaffidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico‐amministrative ad essa connesse allʹottenimento del finanziamento dellʹopera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dellʹindividuazione dellʹimporto stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dellʹarticolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dellʹimporto da porre a base dellʹaffidamento. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui allʹarticolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica lʹaliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica lʹaliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
4. (comma abrogato dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
5. (comma modificato dalla L. 201 del 22/12/2008, di conversione del D.L. 162/2008, in vigore dal 23/12/2008, quindi comma | ||
abrogato dallʹart. 13 della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014) | ||
6. (comma modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, quindi comma abrogato dallʹart. 13 della legge n. | ||
114/2014 in vigore dal 19/08/2014) | ||
6‐bis. (comma introdotto dallʹart. 13 del DL n. 90/2014 in vigore dal 25/06/2014, | non più riproposto in sede di conversione ad | |
opera della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014) |
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché allʹaggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti dʹintervento di cui sia riscontrato il perdurare dellʹinteresse pubblico alla realizzazione dellʹopera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, lʹistituto mutuante é autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dallʹente mutuatario.
7‐bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
(rubrica dell’art. 92 modificata dallʹarticolo 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dellʹopera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. É consentita altresì l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). (comma così modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012)
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e allʹutilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per lʹindividuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire lʹavvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dellʹinserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per lʹindividuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dellʹopera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto é costituito dallʹinsieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dallʹelenco dei prezzi unitari. Esso é redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dellʹopera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui allʹarticolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e allʹimportanza dellʹopera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
7‐bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. (comma introdotto dallʹart. 13‐ | |
bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014) | |
7‐ter. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7‐bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle |
specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. (comma introdotto dallʹart. 13‐bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014) | ||
7‐quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. (comma introdotto | ||
dallʹart. 13‐bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014) | ||
7‐quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7‐bis, 7‐ter e 7‐quater del presente | ||
articolo. (comma introdotto dallʹart. 13‐bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014) |
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dellʹesecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. Lʹaccesso per lʹespletamento delle indagini e delle ricerche necessarie allʹattività di progettazione é autorizzato ai sensi dellʹarticolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95. Verifica preventiva dellʹinteresse archeologico in sede di progetto preliminare
(art. 2‐ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini dellʹapplicazione dellʹarticolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte allʹapplicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dellʹapprovazione, copia del progetto preliminare dellʹintervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, allʹesito delle ricognizioni volte allʹosservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dellʹarticolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non é richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali é istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi lʹesistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dellʹintervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 é interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dellʹintervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dellʹintervento alla procedura prevista dallʹarticolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 é esperibile il ricorso amministrativo di cui allʹarticolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda lʹattivazione della procedura di cui allʹarticolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, lʹesecuzione di saggi archeologici é possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dellʹinteresse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui allʹarticolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere lʹesecuzione, a spese del committente dellʹopera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dallʹarticolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui allʹarticolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
Art. 96. Procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico
(articoli 2‐quater e 2‐quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
1. La procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dellʹindagine archeologica. Lʹesecuzione della fase successiva dellʹindagine é subordinata allʹemersione di elementi archeologicamente significativi allʹesito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dellʹarea interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente lʹesigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio ‐rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante lʹintegrale mantenimento in sito.
3. Per lʹesecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nellʹambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, dʹintesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta lʹinsussistenza dellʹinteresse archeologico nellʹarea interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dellʹarea interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico é condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dellʹarticolo 95, stipula un apposito accordo con lʹamministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dellʹamministrazione procedente. Nellʹaccordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dellʹentità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. Lʹaccordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dellʹindagine, mediante lʹinformatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dellʹinteresse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dallʹarticolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalità di cui allʹarticolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nellʹambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
SEZIONE II ‐ PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E EFFETTI AI FINI URBANISTICI ED ESPROPRIATIVI
Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti
1. Lʹapprovazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14‐bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1‐bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità. (comma introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera b) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012)
Art. 98. Effetti dellʹapprovazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38‐bis, legge n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dellʹapprovazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
[2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dellʹaria e dellʹambiente nelle città, lʹapprovazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.] (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. son sentenza n. 401 del 2007 con efficacia dal 29/11/2007)
SEZIONE III ‐ CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nellʹallegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nellʹallegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dellʹallegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nellʹallegato II B.
(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self‐executing:
‐ Regolamento CE del 4/12/2007 n. 1422/2007 con effetto dal 01/01/2008 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 133.000, anziché Euro 137.000; in Euro 206.000, anziché Euro 211.000 e in Euro 5.150.000, anziché Euro 5.278.000;
‐ Regolamento CE del 30/11/2009 n.1177/2009 con effetto dal 01/01/2010 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 125.000, anziché Euro 133.000; in Euro 193.000, anziché Euro 206.000 e in Euro 4.845.000, anziché Euro 5.150.000;
‐ Regolamento CE del 30/11/2011 n.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 130.000, anziché Euro 125.000; in Euro 200.000, anziché Euro 193.000 e in Euro 5.000.000, anziché Euro 4.845.000
‐ Regolamento UE del 13/12/2013 n.1336/2013 con effetto dal 01/01/2014 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 134.000, anziché Euro 130.000; in Euro 207.000, anziché Euro 200.000 e in Euro 5.186.000, anziché Euro 5.000.000)
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» é il valore stimato al netto dellʹIVA dellʹappalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» é il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dellʹIVA dellʹappalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dallʹarticolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. Lʹammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare unʹattività in merito alla quale lʹapplicabilità dellʹarticolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati allʹesercizio di tale attività.
Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
(art. 66, direttiva 2004/18)
1. Lʹammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui allʹarticolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Art. 102. Bandi e avvisi
(art. 69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità allʹarticolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative allʹaggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli lʹapplicazione della legge, sia contraria allʹinteresse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui allʹarticolo 66, comma 15. (comma sostituito dal X.Xxx. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
(art. 70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui allʹarticolo 102 contengono le informazioni indicate nellʹallegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente allʹarticolo 66, commi 2 e seguenti.
Art. 104. Mezzi di comunicazione
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. Lʹarticolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e lʹarchiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire lʹintegrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati.
Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dellʹallegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105. Selezione dei concorrenti
(art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nellʹespletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire unʹeffettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.
Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, direttiva 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo 84, nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione é richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, direttiva 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. Lʹanonimato devʹessere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. É redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108. Concorso di idee
(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati allʹacquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati allʹesercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo lʹordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione allʹimportanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. Lʹidea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109. Concorsi in due gradi
(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere allʹesperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato lʹincarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere allʹesperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Il bando può altresì prevedere lʹaffidamento diretto dellʹincarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
Art. 110. Concorsi sotto soglia
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui allʹarticolo 57, comma 6; lʹinvito é rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui allʹarticolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare lʹadeguata partecipazione di giovani professionisti. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
SEZIONE IV ‐ GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE
Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dallʹapprovazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui allʹarticolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dellʹimporto dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dellʹimporto dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui allʹarticolo 28, comma 1, lettera c), XXX xxxxxxx. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112. Verifica della progettazione prima dellʹinizio dei lavori
(art. 30, commi 6 e 6‐bis, legge n. 109/1994 19, comma 1‐ter, legge n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui allʹarticolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dellʹinizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto lʹesecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero lʹesecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dellʹinizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dallʹofferente hanno luogo prima dellʹinizio dellʹesecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare lʹunità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dellʹapprovazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. Gli oneri derivanti dallʹaccertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
4‐bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. (comma introdotto dallʹart. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI XXX XX XXX/XXX 00000;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) (lettera soppressa dallʹart. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.
Art. 112‐bis. Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui allʹarticolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti. (articolo introdotto dallʹart. 44, comma 8, lettera a), decreto‐legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)
CAPO V ‐ PRINCIPI RELATIVI ALLʹESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 113. Cauzione definitiva
(art. 30, commi 2, 2‐bis, 2‐ter, legge n. 109/1994)
1. Lʹesecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dellʹimporto contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, lʹimporto della garanzia è fissato nel bando o nellʹinvito nella misura massima del 10 per cento dellʹimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso dʹasta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, lʹaumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica lʹarticolo 75, comma 7. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, quindi modificato dalla L.135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del D.L. 95/2012)
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui allʹarticolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia allʹeccezione di cui allʹarticolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché lʹoperatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 é progressivamente svincolata a misura dellʹavanzamento dellʹesecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dellʹiniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, é automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allʹistituto garante, da parte dellʹappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti lʹavvenuta esecuzione. Lʹammontare residuo, pari al 20 per cento dellʹiniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellʹimpresa per la quale la garanzia é prestata. (comma modificato dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012; per l’ambito di applicazione delle modifiche si veda il comma 2 dell’art.33‐quater del D.L. 179/2012)
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dellʹaffidamento e lʹacquisizione della cauzione provvisoria di cui allʹarticolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica lʹappalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
(rubrica modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto disposto dallʹarticolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dellʹart. 132, in quanto compatibile.
Art. 115. Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dellʹacquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui allʹarticolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
Art. 116. Vicende soggettive dellʹesecutore del contratto
(articoli 10, comma 1‐ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dallʹavvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dallʹarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui allʹarticolo 10‐sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui allʹarticolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda lʹesercizio dellʹattività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dellʹopponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dellʹesecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso lʹamministrazione cui é stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18,
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nellʹarticolo 116. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anchʹesse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita allʹimporto complessivo del contratto. Lʹaffidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: (comma modificato dallʹarticolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
1) che i concorrenti allʹatto dellʹofferta o lʹaffidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, allʹatto dellʹaffidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che lʹaffidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dellʹesecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante lʹaffidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui allʹarticolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dellʹaffidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dallʹarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista lʹimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che é fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con lʹindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquiditaʹ finanziaria dellʹaffidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso puoʹ provvedersi, sentito lʹaffidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle societaʹ, anche consortili, eventualmente costituite per lʹesecuzione unitaria dei lavori a norma dellʹarticolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, noncheʹ al subappaltatore o al cottimista dellʹimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 – disposizione da coordinare con lʹart.13 co.2 a) e art.15 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011, come modificato dallʹart. 30, comma 5‐quater, legge n. 98 del 2013, il quale dispone che il secondo periodo «si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture». Il presente comma é stato successivamente modificato dallʹart. 13, comma 10, lettera a del D.L. 145/2013, in vigore dal 24/12/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, fa ulteriormente modificato il presente comma)
3‐bis. Eʹ sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuitaʹ aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano lʹaffidatario, quali le mandanti, e dalle societaʹ, anche consortili, eventualmente costituite per lʹesecuzione unitaria dei lavori a norma dellʹarticolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per lʹammissione alla predetta procedura. (comma introdotto dallʹart. 13, comma 10, lettera b del D.L. 145/2013, in vigore dal 24/12/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, ha ulteriormente modificato il presente comma)
3‐ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3‐bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicitaʹ e trasparenza, eʹ in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con lʹindicazione dei relativi beneficiari. (comma introdotto dallʹart. 13, comma 10, lettera b del D.L. 145/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, ha ulteriormente modificato il presente comma)
4. Lʹaffidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dallʹaggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Lʹaffidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dellʹesecuzione, provvede alla verifica dellʹeffettiva applicazione della presente disposizione. Lʹaffidatario é solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
5. Per i lavori, nei cartelli esposti allʹesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. Lʹaffidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dellʹosservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellʹambito del subappalto. Lʹaffidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dellʹinizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellʹambito dellʹappalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce dʹufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo allʹaffidatario e a tutti i subappaltatori. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal X.Xxx. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 ‐ poi modificato dallʹart.31 comma 2 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013 convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
6‐bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (comma sostituito dallʹart. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
7. I piani di sicurezza di cui allʹarticolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Lʹaffidatario é tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallʹaffidatario. Nellʹipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nellʹesecuzione dei lavori.
8. Lʹaffidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dellʹarticolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dellʹautorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia