CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, RESO MEDIANTE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ SO.GE.M.I. S.P.A.
(CIG N. )
TRA
SO.GE.M.I. S.p.A. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx 00 – C.F. e Partita IVA. n° 03516950155, in persona del suo Direttore Generale, avv. Xxxxxxx Xxxx, di seguito indicata anche come “Stazione Appaltante”
E
-----------., con sede legale in ---------------, via -------------, Codice Fiscale n. ---------------
-----, rappresentata dal Sig. ------------------, Legale Rappresentante della società, domiciliata per la carica presso la sede della Società, di seguito indicata anche come “Appaltatore”
PREMESSO:
✓ che con deliberazione del 10 giugno 2015 è stata indetta una gara, con procedura aperta e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante buoni pasto;
✓ che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il --------------------
--, sul profilo di committente e sugli organi di stampa nazionali e locali;
✓ che l’importo a base di gara è stato determinato in euro 186.667,00 oltre IVA; tale importo è il prodotto tra il valore facciale del buono pasto, corrispondente ad euro 5,20, e il numero previsto di buoni pasto da fornire in 42 mesi alle società, pari a n. 35.000 circa;
✓ che il termine per la presentazione delle offerte, è stato fissato il giorno 17 luglio 2015 alle ore 12.00;
✓ che entro il suddetto termine sono state consegnate presso la sede SO.GE.M.I S.P.A. n. --- offerte inerenti la gara d’appalto;
✓ che con Deliberazione del ---------------- è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara;
✓ che la Commissione giudicatrice della gara si è riunita presso la sede SO.GE.M.I S.P.A. nei giorni -------------, come risulta dai verbali acquisiti agli atti di questa Stazione appaltante;
✓ che, come risulta dal verbale , data dell’ultima seduta pubblica, la
Commissione ha determinato la graduatoria ed ha provvisoriamente aggiudicato l’appalto alla Società --., che ha offerto un ribasso del -
%;
✓ che con comunicazione prot. n. ------- del ----------- si è provveduto alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva con contestuale presentazione della cauzione definitiva pari al dell’importo contrattuale.
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra le sopra costituite Società si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 PREMESSE
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa reso mediante buoni pasto in favore dei dipendenti della società SO.GE.M.I S.P.A. I buoni pasto danno accesso ad una rete di esercizi (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde, etc.) convenzionati con l’Appaltatore, il cui elenco è depositato presso SO.GE.M.I S.P.A.
Il valore facciale del buono pasto è fissato in euro 5,20 iva compresa come previsto dall’art. 285 del Regolamento D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.
Il numero previsto di buoni pasto da fornire è pari a 35.000 circa.
Art. 3 DURATA
La durata del presente contratto è pari a 36 mesi dall’effettivo avvio del servizio.
Il periodo di durata del contratto decorre dal 1 NOVEMBRE 2015, con scadenza al 31 OTTOBRE 2018.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto per il periodo di ulteriori 6 mesi necessari ad esperire la gara d’appalto necessaria ad individuare il nuovo fornitore, evitando interruzioni del servizio.
Art. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso offerto del ---- ,è pari ad euro --------
--------- (oltre IVA 4%).
In conseguenza di ciò il prezzo che sarà corrisposto all’Appaltatore per ciascun buono pasto è pari ad euro oltre IVA al 4% per i buoni pasto del valore di euro
5,20 (iva compresa come previsto dall’art. 285 del Regolamento D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207).
Il corrispettivo contrattuale sarà corrisposto con riferimento al numero effettivo di buoni pasto forniti dall’Appaltatore.
Il prezzo si intende comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nella sede indicata in contratto, nonché di qualsiasi altro onere connesso.
Le variazioni dell'IVA lasciano inalterato il contenuto economico del contratto. SO.GE.M.I S.P.A. si riserva la facoltà, in caso di variazioni negli accordi sindacali nel corso dell’esecuzione del contratto, con preavviso di 30 giorni, di variare il valore facciale del buono pasto. Il corrispettivo contrattuale sarà adeguato di conseguenza, fermo restando il ribasso offerto in sede di gara.
Art. 5 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO
I buoni pasto:
a) costituiscono il documento di legittimazione che attribuisce al possessore il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati, per un importo pari al valore facciale del medesimo documento, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
b) costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare alla società di emissione l’avvenuta erogazione della prestazione;
c) sono utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale;
f) devono essere spesi esclusivamente presso i gestori convenzionati esercenti attività di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande;
g)danno diritto alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore;
h) non possono essere utilizzati da persona diversa dal dipendente;
i) non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
j) non danno diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati;
k) comportano l’obbligo per il fruitore, qualora il prezzo della consumazione superi il valore facciale del buono, di regolare in contanti la differenza.
I buoni pasto devono riportare:
a) la ragione sociale e il codice fiscale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e)uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commercializzabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”.
Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
Art. 6 REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
Per esercizi convenzionati si intendono gli esercizi che, in forza di apposite convenzioni con l’Appaltatore provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa.
Possono stipulare convenzioni ai fini dell’erogazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto gli esercizi che svolgono le seguenti attività:
a) somministrazione di alimenti e bevande effettuata dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali e interaziendali;
b) cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
Tali esercizi devono possedere l’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio.
Il possesso da parte degli esercizi convenzionati dei requisiti richiesti sarà oggetto di verifiche a campione da parte della Stazione appaltante.
L’elenco delle convenzioni in essere al momento della stipula del presente contratto è allegato a quest’ultimo.
Art. 7 SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata del contratto, un numero di esercizi convenzionati non inferiore a , secondo quanto indicato nell’offerta tecnica.
A richiesta di SO.GE.M.I S.P.A., nel caso di apertura di nuove sedi di una delle società, l’Appaltatore dovrà assicurare l’estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati, nelle vicinanze delle suddette sedi, secondo i criteri di cui all’art. 6.
L’Appaltatore dovrà comunicare a SO.GE.M.I S.P.A. entro 30 giorni, l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi,
provvedendo, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, secondo i criteri di cui all’art. 6 e nel rispetto dei minimi di cui sopra.
L’ufficio competente di SOGEMI S.P.A. comunicherà mensilmente all’Appaltatore il numero dei buoni pasto da fornire, nonché i dati degli stessi, in forma scritta (con ciò intendendo anche xxx xxxxx xxxxxxxxxxx).
L’Appaltatore, sulla base di tale comunicazione, ed entro massimo 7 giorni liberi e consecutivi dalla medesima, consegnerà mensilmente i buoni pasto, in forma cartacea, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, presso il seguente indirizzo: xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 XXXXXX.
L’Appaltatore, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti impegni:
a) rispetto di tutto quanto dichiarato nell’ambito dell’offerta tecnica;
b) aggiornamento dell’elenco degli esercizi commerciali presso cui i buoni sono utilizzabili, da mettere a disposizione dei fruitori dei medesimi;
c) assicurare la utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale;
d) stipulare, in caso di necessità, ulteriori nuove convenzioni con esercizi di ristorazione o di vendita di generi alimentari, in aggiunta o in sostituzione di quelli che non siano motivatamente ritenuti idonei da SOGEMI S.P.A., con possibilità di estendere le convenzioni anche ad esercizi ubicati in località diverse da quelle previste nel presente contratto;
e) garantire e manlevare SOGEMI S.P.A., al fine di tenere la medesima indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorsi tra l’Appaltatore e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere;
f) garantire la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge agli esercizi convenzionati per l’intera durata del presente contratto;
g) rinnovare la validità, senza alcun compenso aggiuntivo, dei buoni pasto non utilizzati entro la scadenza, purché restituiti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione;
h) assicurare un collegamento informatico con gli uffici competenti di SOGEMI
S.P.A. per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento;
i) comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, qualsiasi variazione rilevante ai fini dei requisiti individuati dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 ai fini del Protocollo di legalità;
j) fornire a SO.GE.M.I S.P.A. ogni documento e/o attestazione ritenuti utili per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo e di quanto dichiarato in sede di offerta;
k) osservare il Protocollo d’intesa.
Art. 8 OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE C.C.N.L.
Nell’esecuzione del servizio l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio oggetto del presente contratto, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si presta il servizio.
Art. 9 PAGAMENTI
L’Appaltatore emetterà fattura mensilmente, a seguito di ciascuna consegna, per un importo corrispondente al prezzo dei buoni pasto consegnati, come determinato all’art. 4, oltre IVA 4%.
La fattura riporterà, oltre a quanto stabilito dalla normativa in materia:
- il riferimento all’ordinativo emesso dalla società cliente;
- il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese con l’indicazione della relativa numerazione.
Il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore sarà eseguito, mediante bonifico bancario, entro 60 giorni fine mese data fattura. Tale pagamento è subordinato all’attestazione da parte dell’ufficio competente della regolare esecuzione delle prestazioni, alla verifica del rispetto da parte dell’Appaltatore di tutte le condizioni contrattuali ed all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso di esito negativo di tali controlli il termine si intende sospeso fino all’eliminazione di tutte le anomalie riscontrate, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte delle società.
L’Appaltatore dovrà comunicare a SO.GE.M.I S.P.A. le coordinate del conto “dedicato” su cui avverranno i pagamenti e le generalità degli aventi diritto ad operare sullo stesso, in osservanza di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari). Prima dei pagamenti si acquisirà un nuovo DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.
Art. 10 CONTROLLI
Le società si riservano di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterranno opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Appaltatore alle prescrizioni del DPR 5 ottobre 2010 n.207 , del capitolato e del contratto.
Le verifiche avranno anche lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati ed il rispetto degli ulteriori obblighi assunti in sede di gara.
Art. 11 PENALITÀ
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all’art. 7, in riferimento a ciascun ordinativo mensile di ciascuna azienda, sarà addebitato all’Appaltatore il costo giornaliero dei buoni pasto di tutti i dipendenti della società cui i buoni non sono stati consegnati nel termine previsto. Nel caso in cui il ritardo dovesse raggiungere i 7 giorni dal termine di cui all’art. 7, la società potrà dichiarare risolto il contratto in danno dell’Appaltatore per inadempimento.
Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dall’ufficio competente all’Appaltatore, che dovrà comunicare le proprie contro deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette contro deduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del suddetto settore, saranno definitivamente applicate.
La Società potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore, a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’Appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le società.
Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l’Appaltatore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione dell’errata consegna, senza costi aggiuntivi per SO.GE.M.I S.P.A..
Restano a carico l’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione per inadempimento contrattuale.
Qualora, nel corso dell’appalto, all’Appaltatore fossero revocate o annullate le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non risultassero più adeguate alle prescrizioni di legge, le società procederanno alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.
Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, pari al ------ dell’importo contrattuale del servizio annuale affidato, per un importo di euro ---------, mediante fideiussione bancaria L’Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato nei confronti della Stazione appaltante fino al ricevimento di lettera liberatoria.
Art. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietato il subappalto e/o la cessione, anche parziale, del contratto.
Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
SO.GE.M.I S.P.A. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto e di procedere alla stipula di un nuovo contratto di appalto con altra impresa, qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o di negligenza grave, oppure contravvenga ripetutamente agli obblighi e alle condizioni stipulate. Le maggiori spese dipendenti da tale eventualità saranno a carico dell’Appaltatore.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’Appaltatore, oltre all’immediata escussione della polizza fideiussoria a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico delle società per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto.
In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.
E’ altresì prevista la facoltà di recesso unilaterale dal contratto ex. art. 134 del Codice Appalti.
Art. 15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversie relative all’esecuzione del servizio, o ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l’Appaltatore non avrà diritto di sospendere il servizio, pena la risoluzione del contratto in danno di SOGEMI S.P.A. medesima per inadempimento.
Tutte le controversie che dovessero derivare dall’esecuzione del presente contratto sono devolute alla esclusiva giurisdizione del foro di Milano. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 16 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore le eventuali spese connesse alla stipula del presente contratto.
Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
l’Appaltatore, nell’espletamento delle sue attività, tratterà dati/informazioni relativi alle società clienti e ai suoi dipendenti. Tali dati dovranno essere trattati nel rispetto integrale della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003.
Art. 18 IMPOSTA DI REGISTRO
Il presente contratto redatto in quattro originali, avente per oggetto cessione di beni il cui corrispettivo è soggetto a regime IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e xxx xxxxxxx
richiesta registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusta il disposto dell’art. 40 dell’anzidetto decreto.
Art. 19 RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti.
STAZIONE APPALTANTE
APPALTATORE
Il sottoscritto Xxxxxxxxxxx dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. del codice civile l’Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art. 7 (Servizio), art. 8 (Osservanza condizioni normative C.C.N.L.), art. 11 (Penalità), art. 12 (Cauzione definitiva), art. 6 (Doveri dell’Appaltatore), art. 13 (Subappalto), art. 14 (Risoluzione del contratto); art. 15 (Controversie e foro competente)
APPALTATORE