CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI APPALTI DI SERVIZI DI MM S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI APPALTI DI SERVIZI DI MM S.P.A.
(Edizione 1 – 2020)
Sommario
Articolo 1 Documenti contrattuali 2
Articolo 5 Esecuzione attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente 2
Articolo 6 Ritardo nell’adempimento 2
Articolo 7 Fatturazione e pagamenti 2
Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari 3
Articolo 9 Termini essenziali 3
Articolo 10 Importo del Contratto – Recesso 3
Articolo 13 Ispezioni, garanzia ed effetti delle penali 3
Articolo 14 Clausola risolutiva espressa 4
Articolo 15 Divieto di cessione del Contratto e del credito 4
Articolo 17 Obbligo di riservatezza 4
Articolo 18 Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico 4
Articolo 19 Ambito di applicazione 4
Articolo 20 Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo 5
Articolo 1 Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l’Ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.
Per Ordine di acquisto si intende il documento sottoscritto dalle parti nel quale sono specificati, tra l’altro, l’oggetto della prestazione e il relativo importo; esso sostituisce il Contratto nei casi di cui all’art. 32, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 2 Prezzi e imposte
Articolo 3 Spese accessorie
Salvo eventuale diversa previsione dei documenti di gara e di Contratto, gli importi contrattuali si intendono comprensivi delle spese accessorie sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese di viaggio e pernottamento, di comunicazione, di tempo macchina e per materiali di consumo e accessori.
Articolo 4 Autorizzazioni
L’Appaltatore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
Articolo 5 Esecuzione attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente
Per l’esecuzione di attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente o comunque di pertinenza di questo, l’Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza di quanto nel seguito specificato.
In particolare:
1) l’Appaltatore si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e subappaltatori, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come le norme tecniche, i regolamenti e le procedure del Committente;
2) l’Appaltatore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni affidate oggetto del Contratto;
3) l’Appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e/o subappaltatori, oltre a ciò che è riportato al precedente punto 1), ogni disposizione che venga impartita dal Committente relativa:
3.1 alla temporanea sospensione delle prestazioni contrattuali per particolari esigenze connesse alle attività del Committente;
3.2 alle misure e cautele da osservarsi in dipendenza di rischi specifici inerenti all'ambiente in cui le attività affidate devono svolgersi;
3.3 al rispetto delle segnalazioni e protezioni poste in luogo in ordine ai rischi di cui al precedente punto 3.2).
Per il recepimento e il rispetto delle disposizioni in questione (o di ogni altra concernente le attività affidate) si intende delegato ad ogni effetto civile e penale il referente del Contratto, del quale l’Appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo ai fini dell’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore è tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del soggetto di cui al capoverso che precede, con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire quest’ultimo in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.
4) L'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto sarà consentito al personale dipendente dell’Appaltatore solo se in possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dall’Appaltatore medesimo che dovrà essere esibito a semplice richiesta.
Tale documento dovrà essere munito di fotografia e dovrà attestare l'appartenenza all'Impresa, la qualifica e la posizione assicurativa nonché le altre informazioni previste dalla vigente normativa.
5) Ove contrattualmente previsto o espressamente richiesto dal Committente, l'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto per il personale dipendente dell’Appaltatore e/o suoi subappaltatori è subordinato alla stesura di appositi verbali di consegna.
Articolo 6 Ritardo nell’adempimento
Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali indicate nella documentazione contrattuale, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo Articolo 8 delle presenti Condizioni Generali.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Articolo 7 Fatturazione e pagamenti
7.1 Fatture
Nelle fatture devono essere indicati i riferimenti che verranno precisati dal Committente. Gli importi fatturati devono essere assoggettati all’I.V.A. secondo le norme in vigore.
7.2 Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia
In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.
Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle altre norme, di legge o regolamentari, vigenti in materia.
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al Contratto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
Articolo 9 Termini essenziali
Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Committente.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’Articolo 14 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.
La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa dell’Appaltatore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.
Articolo 10 Importo del Contratto – Recesso
Nei contratti "a misura", l'importo contrattuale massimo stimato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.
Articolo 11 Forza maggiore
Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali sia dovuto ad accertate cause di forza maggiore si applicano le seguenti disposizioni:
1) l’Appaltatore è esente da penali e dall’obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente;
2) qualora i termini non rispettati siano da ritenersi essenziali nell’interesse del Committente, questi può disporre la risoluzione del Contratto secondo le disposizioni contenute nel precedente Articolo 9 delle presenti Condizioni Generali;
3) negli altri casi, qualora il ritardo si protragga per oltre due mesi, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto, senza oneri a suo carico, con le medesime modalità previste all’Articolo 14 delle presenti Condizioni Generali;
4) qualora al momento della risoluzione del Contratto i servizi siano stati parzialmente eseguiti, si applica quanto previsto al penultimo capoverso dell’Articolo 14 delle presenti Condizioni Generali.
Rimangono comunque salve le diverse previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Articolo 12 Subappalto
L’Appaltatore può ricorrere all’istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto, ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti nella documentazione di gara e contrattuale.
L’Appaltatore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione al Committente, fornendo la documentazione prevista dalla normativa vigente.
L’Appaltatore è direttamente responsabile nei confronti del Committente della corretta esecuzione dell'intera prestazione prevista dal Contratto anche nel caso in cui venga autorizzato il subappalto.
Articolo 13 Ispezioni, garanzia ed effetti delle penali
L’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dei servizi prestati.
È facoltà del Committente verificare che i servizi prestati abbiano le caratteristiche concordate.
Ai fini di cui sopra, il Committente ha diritto di chiedere in ogni momento informazioni ed aggiornamenti in merito all’andamento delle attività svolte e di verificare le procedure adottate dall’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
È riservata al Committente l’incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell’espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici dell’Appaltatore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle attività svolte per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
Le modalità dei controlli saranno stabilite dal Committente a seconda dei casi: essi potranno essere effettuati anche durante l'esecuzione della prestazione e a "campione".
Al fine di garantire la continuità dei servizi affidati e consentire la prestazione degli stessi secondo i canoni di diligenza previsti per incarichi analoghi, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali dell’Appaltatore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dall’Appaltatore per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell’esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.
Salvo i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, qualora i servizi non corrispondano esattamente alle previsioni contrattuali ed alle caratteristiche concordate, i controlli - ove possibile - dovranno essere ripetuti, fatto salvo il diritto del Committente di risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore in relazione a difformità di notevole importanza dei servizi resi.
Qualora la ripetizione dei servizi difformi comporti il mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, sono applicabili le eventuali penali per il ritardo nell'adempimento.
Ferma restando l’applicazione degli articoli 1667 e 1668 c.c. e delle altre norme di legge, l’Appaltatore è comunque tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi che dovessero rilevarsi entro 24 mesi dall’ultimazione delle prestazioni affidate e dalla relativa verifica di conformità.
In tali casi, il Committente dovrà denunciare i vizi o le difformità entro 60 giorni dalla scoperta.
Articolo 14 Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, sono causa di risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:
i. apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore;
ii. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell’Appaltatore;
iii. comportamenti dell’Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dell’Appaltatore medesimo;
iv. ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
v. mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'Articolo 9 delle presenti Condizioni Generali;
vi. violazione degli obblighi di cui all’Articolo 8 e all’Articolo 18 delle presenti Condizioni Generali;
vii. perdita delle licenze o autorizzazioni indicate nell'Articolo 4 delle presenti Condizioni Generali;
viii. accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. per il personale dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori utilizzati presso il Committente;
ix. gravi inosservanze da parte dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’Articolo 5 delle presenti Condizioni Generali.
Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a proprio insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali e/o la documentazione prodotta ritenuti utilizzabili in accordo al Contratto, mentre quanto ritenuto non fruibile dovrà essere ritirato a cura e spese dell’Appaltatore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata all’Appaltatore tramite PEC o con lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa dell’Appaltatore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per prestazioni non eseguite per fatto e colpa dell’Appaltatore.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Articolo 15 Divieto di cessione del Contratto e del credito
All’Appaltatore è fatto divieto di cedere il Contratto.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della prestazione dei servizi non può essere ceduto.
Articolo 16 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta, anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.
Articolo 17 Obbligo di riservatezza
L’Appaltatore è tenuto a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e, salvo diversa previsione contrattuale, per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
È fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.
Articolo 18 Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
L’Appaltatore è tenuto ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale del Committente, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Committente a risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
Articolo 19 Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o integrate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con quanto previsto nella restante documentazione di gara e contrattuale.
Articolo 20 Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
L’Appaltatore
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:
Articolo 6 - Ritardo nell’adempimento; Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti; Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 9 - Termini essenziali;
Articolo 10 - Importo del Contratto - Diritto di recesso; Articolo 12 - Subappalto;
Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa;
Articolo 15 - Divieto di cessione del Contratto e del credito; Articolo 17 - Obbligo di riservatezza;
Articolo 20 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo. L’Appaltatore