Contract
SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DIVERSI (HOSTESS E SERVIZI DI ACCOGLIENZA) PER I COMUNI DI BARLASSINA, CINISELLO BALSAMO, CESATE, COLOGNO MONZESE, MONZA, MUGGIO', NOVA MILANESE, PADERNO DUGNANO, PESCHIERA BORROMEO, S. DONATO MILANESE, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, VAREDO.
LOTTO
Nota: le parti riportate nel formato: dovranno essere riempite al momento della sottoscrizione del contratto.
SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DIVERSI (HOSTESS E SERVIZI DI ACCOGLIENZA) PER I COMUNI DI BARLASSINA, CINISELLO BALSAMO, CESATE, COLOGNO MONZESE, MONZA, MUGGIO', NOVA MILANESE, PADERNO DUGNANO, PESCHIERA BORROMEO, S. DONATO MILANESE, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, VAREDO.
Tra
Il Comune di Cinisello Balsamo con sede in Via XXV Aprile 4 - in perso- na del dirigente , in virtù dell’art. 107 D.Lgs 267/2000, per sé ed in nome e per conto dei Comuni di BARLASSINA, CINISELLO BALSAMO, CESATE, COLOGNO MONZESE, MONZA, MUGGIO', NOVA MILANESE, PADERNO DUGNANO, PESCHIERA BORROMEO, S. DONATO MILANESE, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, VAREDO.
e
- - , sede legale in , Via , capitale sociale €. =, iscritta al Re- gistro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , do- miciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e le- gale rappresentante , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel se- guito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Lit. =, iscritta al Re- gistro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , do- miciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e le- gale rappresentante Dott. , nella sua qualità di impresa mandataria ca- pogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la man- dante , sede legale in , Via , capitale sociale Lit. =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Lit. =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in , Dott. , repertorio
n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che la gestione associata delle procedure di acquisto di beni e servizi permette, dopo un’attenta analisi sui fabbisogni, la realizzazione di un risparmio sia in termini di espletamento della procedura stessa sia in re- lazione al valore dei beni e servizi acquistati;
b) al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato i Comuni indicati in epigrafe hanno promosso una Convenzione ex art. 30 D.Lgs n.267/2000, con il compito di elaborare stra- tegie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di ac-
quisto per specie merceologiche e di addivenire alla eventuale stipula di Contratti Generali cui sono obbligati tutti gli enti convenzionati;
c) che per il Fornitore, con la stipula del presente Contratto Genera- le, sorge l’obbligo di prestare quanto oggetto della stessa, fino alla concor- renza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modali- tà e termini tutti ivi contenuti;
d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli ef- fetti tra i singoli Comuni convenzionati e il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura nei quali saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
e) che i Comuni convenzionati, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, hanno ravvisato la necessità di procedere, ed infatti hanno proceduto, all’individuazione dei fornitori per la fornitura di vestia- rio, calzature ed accessori vari occorrente agli stessi Comuni convenziona- ti, mediante una procedura di gara ristretta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., indetta con Bando pubblicato sulla Gaz- zetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del ;
f) con determinazione del è stata aggiudicata la forni- tura relativa al lotto ;
g) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della proce- dura di cui sopra a tal fine indetta dal Comune di Cinisello Balsamo e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad eseguire la fornitura in oggetto del presente Contratto Gene- rale e ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Generale e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto Generale che, anche se non material- mente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
l) che il Fornitore ha prestato la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per un importo calcolato ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs 31/07/2007, n. 113, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto Generale e delle obbligazioni ivi contenute ed avente validità per l’intera durata dello stesso Contratto Ge- nerale; il documento comprovante la prestazione della predetta cauzione, è l’Allegato “D” al Contratto Generale e ne costituisce parte integrante e so- stanziale;
m) che il Contratto Generale individua le condizioni generali del contratto concluso dai singoli Comuni convenzionati con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
n) che il contenuto obbligatorio del Contratto Generale è integrato
dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, il Capitolato d’appalto, l’Offerta Economica, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e suoi allegati.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle mede- sime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Generale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Ge- nerale l’Allegato “A” (Specifiche tecniche del lotto _), l’Allegato “B” (Prospetto dei fabbisogni dei singoli Comuni convenzionati), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’allegato “D” (Cau- zione definitiva), l’Allegato E (Servizio Gestionale).
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito del Contratto Generale si intende per:
a) Comune capofila: il Comune di Cinisello Balsamo;
b) Amministrazione/i Contraente/i: il comune di Cinisello Balsamo ed i singoli Comuni convenzionati in nome e per conto dei quali è stato stipulato il presente Contratto Generale;
c) Contratto Generale: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
d) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria e che conseguente- mente sottoscrive il Contratto Generale, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
e) Specifiche Tecniche: il documento allegato sub “A”;
f) Servizio Gestionale: il documento allegato sub “E”;
g) Offerta economica: il documento allegato sub “C”;
h) Prospetto dei fabbisogni dei singoli Comuni convenzionati: il documento allegato sub “B”;
i) Ordinativi di Fornitura: il documento con il quale le Ammini- strazioni Contraenti, attuano il Contratto Generale usufruendo del- le condizioni economiche di cui all’Offerta Economica e che costi- tuiranno i singoli contratti di fornitura;
2 Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole del Contratto Generale disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. I rapporti tra le parti relativi alle attività di cui all’oggetto sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono
la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni del D.Lgs del 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
c) Per il lotto 1 dalle disposizioni dei Regolamenti Regione Lombardia n. 7 dell’8 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni n. 13 del 16/07/2003 e n 3 del 14 marzo 2003, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato, ed in particolare, dal R.D. n. 2440/1923 e dal R.D. n. 827/1924;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) o che, comunque, abbiano carattere dispositivo.
2. Le clausole del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente anche per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto Generale, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative dei prezzi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a
risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4
Oggetto del Contratto Generale
1. Il Contratto Generale definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura1;
o lotto n. 1 vestiario, calzature ed accessori per il personale della Polizia Municipale;
o Lotto n. 2 servizi diversi (hostess e servizi di accoglienza)
Per ciascun lotto è previsto l’attagliamento, l’imballaggio e la conse- gna in favore dei Comuni convenzionati.
2. Con il Contratto Generale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a fornire i beni oggetto del lotto n. che si è aggiudicato ed i servizi connessi; tutto nella misura richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti con gli Or- dinativi di Fornitura in base ai quantitativi indicati per ciascuna Am- ministrazione Contraente nel Prospetto dei fabbisogni dei singoli Co- muni convenzionati di cui all’Allegato “B” e tutto nei limiti dell’importo massimo indicato per il Lotto aggiudicato eventualmente incrementato o diminuito di un quinto relativamente alla fornitura spet- tante alle singole Amministrazioni Contraenti.
1 Barrare il lotto di riferimento.
Articolo 5
Utilizzazione del Contratto Generale da parte dei Comuni convenzio- nati
1. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo circa il contenuto degli Ordinativi di Fornitura. In ogni caso, qualora il Forni- tore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura il cui contenuto ecceda il quantitativo massimo acquistabile dall’Amministrazione Contraente emittente e specificato nell’Allegato “B” del Contratto Generale, le quantità in eccedenza della fornitura oggetto di tali Ordinativi non ver- ranno conteggiate nei quantitativi massimi oggetto del Contratto Gene- rale stesso e non incideranno pertanto sulle quantità massime acquista- bili dalle altre Amministrazioni Contraenti.
2. Qualora l’Ordinativo di Fornitura relativo al presente Contratto Gene- rale non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di For- nitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne ese- cuzione.
3. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del Contratto Ge- nerale da parte delle Amministrazioni Contraenti e fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 del R.D. 2440/1923, saranno ritenute responsabili le singole Amministrazioni Contraenti che non hanno dato attuazione al Contratto stesso, con conseguente possibilità per il Fornitore di agire per l’esecuzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del Con- tratto Generale, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Forni- tore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti a mezzo lettera o fax o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vi- gente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. L’invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Am- ministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore:
, Via n. , telefono n.
ovvero mediante fax al numero dedicato .
3. Il Fornitore prende atto rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà, da eserci- tarsi entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, di annullare l’Ordinativo di Fornitura medesimo, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione Con- traente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitu- ra richiesta.
La predetta facoltà di annullamento dell’Ordinativo di Fornitura è pos- sibile nell’ipotesi di invio per posta dell’Ordinativo, qualora l’annullamento di detto Ordinativo sia inviato via fax entro 24 ore dall’invio per posta dell’Ordinativo medesimo.
4. Decorso il termine di 24 ore dal ricevimento dell’Ordinativo di Forni- tura, il Fornitore dovrà dare riscontro, entro le 24 (ventiquattro) ore so- lari successive, all’Amministrazione Contraente, mediante comunica- zione a mezzo fax, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando la data di registrazione ed il termine massimo di consegna.
5. Con la predetta comunicazione di riscontro dell’Ordinativo di Fornitu- ra, il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente l’invio dell’originale cartaceo dell’Ordinativo di Fornitura medesimo.
Articolo 7 Durata
1. Il presente Contratto Generale durerà dalla data di stipulazione fino al
Il Contratto Generale non potrà essere oggetto di proro- ga. La prosecuzione della fornitura è consentita solo per le forniture in atto, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella misura strettamente necessaria, in conformità a quanto stabilito dall’art. 125 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. I singoli ordinativi di for- nitura, ovvero i singoli contratti attuativi del Contratto Generale, sa- ranno stipulati di volta in volta per un preciso quantitativo dai comuni convenzionati con l’Impresa aggiudicataria.
2. Qualora, alla scadenza del relativo contratto e nelle more dello svolgi- mento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, gli ordinativi di fornitura abbiano raggiunto almeno i quattro quinti dei quantitativi richiesti il Contratto Generale si intenderà esaurito senza alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo a carico delle Amministrazioni contra- enti.
Articolo 8 Condizioni della fornitura
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispetti- vo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazio- ne delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Generale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecu- zione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta re- gola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto Generale e nei suoi allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto Generale medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressa- mente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura dalla stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle Specifiche Tecniche indicate nell’Allegato “A” al Contratto Generale ed al campione ap- provato. In particolare, resta inteso che il campione offerto e successi- vamente approvato dal Comune di Cinisello Balsamo costituisce esclu- sivo paragone ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1522 cod. civ., per tutte le forniture effettuate nella vigenza del Contratto Generale.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successiva- mente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero so- stanzialmente ed imprescindibilmente modificare i beni oggetto della fornitura.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore succes- sivamente alla stipula del Contratto Generale, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corri- spettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, a- vanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Ammini- strazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla e-
ventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministra- zioni Contraenti o con la collaborazione dei dipendenti delle stesse do- vranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Ammi- nistrazioni stesse. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le pre- dette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o inter- ruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che po- trà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
10. Le singole Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria compe- tenza, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nonché senza ac- cettazione alcuna da parte del Fornitore, per tutta la durata del Contrat- to Generale, possono eseguire verifiche sui prodotti oggetto degli Or- dinativi di Fornitura fino ad un massimo di n.8 analisi campione che
saranno effettuate da un Istituto legalmente riconosciuto. Dette analisi saranno insindacabilmente accettate dal Fornitore. Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere, a proprie spese, al reintegro, entro dieci giorni la- vorativi dalla richiesta dell’Amministrazione contraente che ha effet- tuato il prelievo del campione prelevato per le analisi. Le singole Am- ministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di sospendere il paga- mento della fornitura fino al reintegro della fornitura nei termini so- praindicati. Si precisa che, in ogni caso, tutte le spese per le analisi ef- fettuate dall’Istituto, ivi comprese quelle di trasporto e consegna dei campioni all’Istituto di analisi, saranno a carico del Fornitore.
11. Il Fornitore si obbliga, in caso di esito negativo delle analisi di cui al comma precedente, a ritirare la fornitura e a sostituirla con altra corri- spondente alle caratteristiche dichiarate in offerta entro i successivi 10 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
12. Le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di procedere a ve- rifiche ulteriori rispetto a quelle sopraindicate. Resta inteso che in quest’ultimo caso gli oneri di tali verifiche ulteriori saranno a carico dell’Amministrazione Contraente richiedente qualora le analisi effet- tuate diano esito positivo per tutti i parametri, diversamente, se le ana- lisi diano esito negativo anche per uno solo dei parametri il costo delle analisi stesse sarà a carico del Fornitore.
13. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Ammi- nistrazioni Contraenti.
14. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornito- re e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 30 gior- ni dalla ricezione della comunicazione medesima, salvo l’applicazione delle penali di cui oltre.
15. Qualora la sostituzione non venga accordata l’Amministrazione Con- traente avrà diritto a richiedere la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura nonché del Contratto Generale per la parte di rispettiva com- petenza.
16. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di competenza di queste ulti- me, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attivi- tà oggetto del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Con- tratto Generale, a:
a) fornire i beni oggetto del Contratto Generale e a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario se- condo quanto stabilito nel Contratto Generale stesso, negli Allegati e negli atti di gara;
b) garantire che i beni forniti siano esenti da qualsiasi vizio, che siano conformi alle caratteristiche indicate nelle Specifiche Tecniche di
cui all’Allegato A e che non saranno oggetto di evizione, anche parziale;
c) manlevare l’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazio- ne ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle ob- bligazioni del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche);
d) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l’organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli della fornitura oggetto del Contratto Generale e dei servizi connessi;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osser- vare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo all’uopo predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraen- ti, per quanto di rispettiva ragione;
f) a non opporre alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia ecce- zione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristi- che e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connes- si;
g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto Ge- nerale e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo responsabile di servizio di cui all’art. 25 del Contratto Generale.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi connessi oggetto del Contratto Generale presso la sede delle Amministrazioni Contraenti o presso gli uffici dalle stesse indicati nell’Ordinativo di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel mede- simo Contratto Generale, fermo restando che forniture e servizi do- vranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali varia- zioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del- le Amministrazioni Contraenti.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministra- zioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle mede- sime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la do- cumentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a pro- prio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto
Generale e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore, ai sensi dell’art. 28 TULPS, dichiara di possedere l’Autorizzazione Prefettizia per confezionamento, detenzione e vendita uniformi, dei documenti di riconoscimento e dei contrassegni di identi- ficazione degli operatori della Polizia Municipale nonché dei contras- segni identificanti i mezzi in dotazione alla medesima.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri di- pendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed in- tegrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto Generale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostitu- zione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non ade- risca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto Generale.
Articolo 11 Servizio Gestionale
1. Solo per il lotto 1 tutto il materiale fornito dovrà essere conforme ai Regolamenti Regione Lombardia n. 7 dell’8 agosto 2002 e successiva
integrazione n. 13 del 16/07/2003 e n. 3 del 14 marzo 2003 con la re- lativa dichiarazione di conformità agli articoli alle norme regionali.
2. I servizi offerti dalla Ditta fornitrice saranno quelli di: a) Gestione e mantenimento storico delle anagrafiche e dei dati dei dipendenti; b) Gestione logistica; c) Gestione informatica di tutte le attività oggetto della fornitura.
a) Gestione e mantenimento storico delle anagrafiche e dei dati dei dipendenti: tale servizio comprende le attività inerenti al rile- vamento delle misure, la gestione dei dati sensibili dei dipendenti oggetto della vestizione, l’analisi statistico-storica delle vestizioni, la gestione delle dotazioni, l’aggiornamento dei nuovi assunti, la gestione del cambio di categoria od incarico o la cessazione del rapporto di lavoro oltre che alla gestione del personale interinale od a contratto a tempo indeterminato.
Tale servizio deve essere gestito per l’intero ciclo attraverso l’utilizzo di innovativi strumenti informatici, a partire dal rileva- mento misure sino alla consegna. Tutti i dati dovranno essere resi disponibili attraverso l’utilizzo di Internet e questo si otterrà predi- sponendo un’area riservata per l’Ente.
Il rilevamento delle misure del personale deve essere effettuato at- traverso strumenti tecnologici direttamente presso tutte le sedi. At- traverso questi strumenti, i dati rilevati verranno elaborati dal si- stema e resi immediatamente disponibili per la consultazione.
Una volta terminata la rilevazione, i dati dei dipendenti dovranno essere resi disponibili nell’area Internet riservata; nel frattempo la produzione mirata per singolo dipendente avrà già iniziato le fasi di lavorazione.
Attraverso Internet dovrà essere possibile acquisire e modificare i dati.
Tutte le informazioni, consultabili in Internet, comprenderanno: re- port statistici inerenti le sedi, le categorie, i nominativi e tutti i dati nel tempo inseriti. Tutti i dati dovranno, inoltre, essere confrontabi- li statisticamente.
b) Gestione Logistica: Il servizio di gestione logistica dovrà produrre il maggior risparmio economico. Tale attività sovrintenderà alla ge- stione dei prodotti sin da prima che questi entrino fisicamente in magazzino e proseguirà fino alla consegna dei capi al dipendente. L’attività di gestione logistica dovrà prevedere che tutte le movi- mentazioni di merce siano visibili all’amministrazione dell’Ente, così come le giacenze attraverso l’area Internet.
Da parte dell’ente, quindi, dovrà essere possibile controllare le gia- cenze e le scorte, onde gestire la vestizione di eventuali nuovi as- sunti o per predisporre nuovi ordini.
Tutte le attività di spedizione dovranno essere gestite e controllate partendo dal nominativo del destinatario: sarà, pertanto, possibile per l’Ente controllare l’andamento di eventuali resi di merci e la
conseguente sostituzione e monitorare il tutto sempre attraverso In- ternet.
c) Gestione informatica delle attività oggetto della fornitura
Il sistema informatico dovrà essere messo completamente a dispo- sizione dell’Ente e sarà usufruibile attraverso Internet. Sarà, pertan- to, possibile operare e controllare l’intero ciclo della gestione della massa vestiario.
Tutti gli articoli e le schede prodotto dovranno essere scaricabili e visibili da remoto; la documentazione amministrativa relativa al fatturato ed alle consegne dovrà essere completamente disponibile on line, come pure l’area ordini che si interfaccerà direttamente con l’area delle giacenze di magazzino.
La possibilità di visualizzare le statistiche di tutti i dati permetterà di ponderare i riordini di merce, ottimizzando e rendendo minime le giacenze finali. Il sistema di rilevamento misure antropometrico permetterà a tutti i dipendenti individualmente o attraverso una se- de preposta dal fornitore, di aggiornare le taglie direttamente da In- ternet: questo avverrà attraverso strumenti forniti direttamente dalla Ditta Fornitrice. Le misure inserite origineranno automaticamente “taglia, drop e misura”.
Sempre attraverso il servizio informatico offerto dalla Ditta Forni- trice, l’Ente potrà usufruire di informazioni che permetteranno di
organizzare le future vestizioni con estrema velocità e con grandi economie.
2. La Ditta Fornitrice dovrà mettere a disposizione dell’Ente: a) password personale da inserire nell’area riservata sul sito Internet della medesi- ma, per verificare e monitorare l’ordine generale e la situazione indivi- duale delle consegne; b) portale informatico accessibile dal cliente tra- mite Internet.
3. L’Ente dovrà fornire: a) un ordine quadro con tutte le voci citate nell’offerta; b) l’anagrafica dei dipendenti disposta su un foglio elettro- nico; c) la dotazione per ogni singolo dipendente. Dovrà, inoltre, con- cordare all’inizio della fornitura il periodo della vestizione.
4. La Ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione un magazzino con le seguenti caratteristiche:
• Luogo: Milano o zone limitrofe all’Ente Capofila raggiungibile
con mezzi pubblici e/o propri;
• Metratura atta a contenere più persone contemporaneamente (almeno 100 persone);
• Struttura organizzativa con personale qualificato ed in regola con le nuove direttive in materia fiscale e sindacale;
• A disposizione dell’Ente in relazione alle sue necessità (da concordare);
• Sartoria: gli interventi tecnici dovranno avvenire in quindici giorni;
• Avere a disposizione un quantitativo di merce idoneo a 0consentire la vestizione completa di almeno 100 persone;
La struttura dovrà restare aperta per tutta la durata del contratto.
Gli orari di apertura dovranno essere stabiliti con il Comune capofila. La chiusura del deposito o la sua inidoneità all’uso concordato, comporterà la risoluzione del contratto di appalto effettuata a mezzo lettera raccomandata del Comune capofila.
Tutta la struttura con le relative merci resterà a disposizione del per- sonale dei comuni convenzionati, al fine di verificare in qualsiasi momento e fino al termine dell’ordine che quanto sopra indicato cor- risponda al vero.
Articolo 12
Modalità e termini della fornitura
1. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà ef- fettuare la consegna della fornitura comprensiva di ogni onere relativo all’attagliamento e all’imballaggio nel rispetto dei termini e modalità di seguito riportati, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del Contratto do- vrà, con proprio personale, recarsi presso le sedi delle Amministrazio- ni Contraenti agli orari preventivamente indicati dagli stessi, e prov- vedere alla misurazione della taglia, della lunghezza delle maniche e dei pantaloni di ogni singolo dipendente avente diritto. La fornitura dovrà essere consegnata in confezioni nominative per ciascun dipen-
dente. La misurazione delle taglie, successivamente al suddetto atta- gliamento, sarà effettuata sulla base di apposite schede fornite dal For- nitore.
3. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del contratto, dovrà inviare presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti una serie di indumenti assortiti per taglie al fine di permettere ad ogni singolo di- pendente avente diritto la misurazione della taglia. Il Fornitore prov- vederà alle consegne confezionando per ogni singolo dipendente gli indumenti ordinati.
4. Qualora all’atto della consegna, gli indumenti non dovessero corri- spondere alla taglia del dipendente il Fornitore si impegna, previa ri- chiesta da parte dell’Amministrazione Contraente, alla sostituzione dell’indumento entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi succes- sivi, salvo l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Ciascun indumento dovrà essere custodito in una pellicola di polietile- ne, all’interno della stessa dovranno essere inserite le istruzioni per una corretta manutenzione del bene stesso.
6. All’interno dei capi deve essere lasciato un rimesso di tessuto di circa cm. 3 - 5 e tale da consentire nel futuro eventuali modificazioni (allar- gare, allungare).
7. La fornitura dovrà essere imballata in modo tale da essere suddivisa per taglie o per tipologia per le ipotesi in cui non sia richiesto diver- samente. Nei casi di imballaggio successivo all’attagliamento, il For-
nitore provvederà alle consegne confezionando per ogni singolo di- pendente gli indumenti così come attagliati.
8. Ogni imballaggio relativo alle partite consegnate della fornitura ogget- to del presente appalto dovrà essere realizzato in modo da soddisfare le prescrizioni del D. Lgs. n. 626/1994 circa la prevenzione infortuni e igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sot- toporre il personale di magazzino.
9. La ditta aggiudicataria deve assicurare a proprie spese per sei mesi dall’ultimazione della fornitura l’assistenza necessaria per eventuali riparazioni, restringimenti o allargamenti a semplice richiesta dell’ente, senza poter pretendere alcun compenso e/o onere economico aggiuntivo.
10. I periodi di consegna saranno i seguenti:
➢ per la prima dotazione del 2008 entro il 5/09/2008;
➢ per la dotazione estiva: entro 80 gg solari e consecutivi dall’ordinativi di fornitura divenuto irrevocabile;
➢ per la dotazione invernale: entro 80 gg solari e consecutivi dall’ordinativi di fornitura divenuto irrevocabile;
11. La consegna al piano della fornitura sarà effettuata nel luogo e per le quantità specificate nell’Ordinativo di Fornitura.
12. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontrasse che la mer- ce consegnata avesse caratteristiche diverse da quelle indicate nell’Ordinativo di Fornitura provvederà ad inoltrare una comunicazio-
ne via fax al Fornitore, attivando la pratica di reso. Il Fornitore si im- pegna, pertanto, a ritirare senza alcun addebito, entro i 10 (dieci) gior- ni lavorativi dall’invio della segnalazione, la fornitura consegnata e non ancora utilizzata non conforme, concordando con l’Amministrazione Contraente le modalità di ritiro, e provvederà entro lo stesso termine alla consegna della stessa quantità di merce confor- me alle caratteristiche del prodotto oggetto dell’Ordinativo di fornitu- ra, salvo l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 13
Organizzazione del lavoro e ruolo del Comune di Cinisello Balsamo
1. Le attività di supervisione sul corretto adempimento della fornitura da parte del Fornitore sono svolte anche dal Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Comune Capofila, il quale custodirà la documentazione relativa alla stipulazione del Contratto Generale, ivi compresa il documento com- provante la prestazione della cauzione definitiva, ed eventualmente compi- rà attività a carattere istruttorio ed operativo per conto di tutti i Comuni convenzionati.
Articolo 14
Corrispettivi e condizioni di miglior favore
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Con- traenti in forza delle prestazioni contrattuali derivanti dagli Ordinativi di fornitura, sono indicati nell’Offerta Economica di cui all’Allegato “C”, corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Il corrispettivo pattuito è comprensivo della prestazione dei servizi connessi di attagliamento, imballaggio e consegna.
3. Il corrispettivo si riferisce alla fornitura ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescri- zioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subap- paltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti del- le singole Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni ema- nate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qual- siasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni rela- tivo rischio e/o alea, salvo quanto stabilito al successivo comma 7.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ade- guamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto stabilito al successivo comma 7.
7. Il corrispettivo pattuito per ogni fornitura sarà fisso ed invariabile fino al 31 dicembre del . A tale data e ad ogni 31 dicembre di ogni
anno successivo si procederà alle revisioni dei corrispettivi pattuiti, senza effetto retroattivo, a valere sulle forniture il cui termine contrat- tuale di consegna sia successivo. Per effettuare la revisione si equipa- rano convenzionalmente i prezzi unitari offerti dal Fornitore ai numeri indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi allo stesso mese di scadenza della presentazione dell'offerta, e quindi si applica la conseguente proporzione (così ad e- sempio: nel caso di variazione percentuale del gennaio 2009, rispetto al gennaio 2008, fatto113,9 l'indice del gennaio 2009 e 110,5 l'indice del gennaio 2008 si dovrà effettuare il seguente calcolo: 113,9: 110,5x 100-100=3,1%).
8. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a comunicare alle Amministrazioni Contraenti i corrispettivi (prezzi unitari, tariffe, sconti, oneri aggiunti- vi, ecc.) che lo stesso applichi o applicherà alle Amministrazioni Pub- bliche, a seguito di qualsiasi procedura di scelta del Contraente, quindi aperta o ristretta, singola e multipla, per forniture identiche e/o analo- ghe a quella oggetto del Contratto Generale. Il Fornitore si obbliga, al- tresì, ad applicare i suddetti corrispettivi riferiti a forniture identiche a quelle oggetto del Contratto Generale, anche alle forniture oggetto del Contratto Generale, previa semplice richiesta scritta da parte delle Amministrazioni Contraenti, con decorrenza dalla data della medesima richiesta, così modificando quanto previsto nell’Offerta Economica di cui all’Allegato”C”.
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettua- to dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità pre- viste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.
In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura.
In caso di subappalto, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dell’appalto o dello stato finale dell’appalto, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versa- menti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento al Contratto Generale, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere inte- stata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. L’importo delle predette fatture, espresso in Euro, verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in ma- teria di contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni data fi- ne mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n.
, intestato alla presso
, IBAN Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui so- pra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore po- trà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto Generale e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o il Contratto Generale si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicar- si con lettera raccomandata A.R. da ciascuna Amministrazione Contra- ente.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto Generale;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese col- legate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di in- termediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Generale stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di dana- ro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto Generale rispetto agli ob- blighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiara- zioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non ri- spettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto Generale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni deri- vanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Penali
1. Nel caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini sta- biliti per la consegna della fornitura, di cui ai precedenti artt. 8 e 12, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente le seguenti penali:
- per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale pari al 2% del cor- rispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ri- tardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del mag- gior danno;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 31 a 40 giorni l’8% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 41 a 50 giorni il 10% del corrispettivo del- la fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso in cui la fornitura sia consegnata entro i primi 4 (quattro) giorni dalla data prevista per la consegna non sarà applicata alcuna pe- nale.
Dopo 50 giorni di ritardo, l’Amministrazione Contraente avrà diritto a risolvere il singolo Ordinativo di Fornitura e a disporre l’esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del Fornitore, anche in economia, senza che occorra alcun avviso al Fornitore. Le maggiori spese soste-
nute dall’Amministrazione Contraente rispetto al prezzo concordato con il Fornitore saranno a carico di quest’ultimo.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le pre- stazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto Generale e suoi allegati e nel Di- sciplinare di Gara e suoi allegati, e/o in caso di manchevolezze e defi- cienze riscontrate nei beni forniti o nei materiali impiegati; in tali casi ciascuna Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore le pre- dette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Le medesime penali verranno applicate: nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per il ri- facimento, o dei prodotti accertati difettosi nel periodo di garanzia; nel caso in cui l’impresa utilizzi una sede di produzione diversa da quella stabilita ; nel caso di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazione di elaborati, ad inosservanza di orari di interventi.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno con- testati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti, rispetti- vamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione Contraente nel
termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate dalle Amministrazioni contraenti le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto do- vuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni Contraenti po- tranno avvalersi, ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 2440/1923, della sospen- sione del pagamento a favore del Fornitore qualora questi sia debitore per applicazioni di penali verso altri Comuni convenzionati qualora non sia possibile avvalersi della cauzione definitiva.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal pre- sente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 18 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva per un importo pari al del valore della fornitura aggiudicata, e segnatamente pari ad Euro = ( ).
2. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata: mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/09/2003, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle seguenti necessarie condizioni:
▪ sottoscrizione autenticata da notaio;
▪ essere incondizionata e irrevocabile;
▪ prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della singola Ammi- nistrazione Contraente, ad effettuare il versamento della somma richie- sta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva e- scussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 cod. civ.;
▪ prevedere espressamente la rinuncia di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante;
▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli ef- fetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del presente Con- tratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifi- ci assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel prece- dente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni contra- enti a far data dalla sottoscrizione del Contratto Generale e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Ammini- strazioni Contraenti in ordine agli Ordinativi di Fornitura emessi, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto Generale, nonché per tutta la durata dei singoli contratti attuativi del Contratto Generale me-
desimo, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle ob- bligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Ammini- strazioni Contraenti verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione sarà svincolata per una quota pari al 15% alla data del 30/04/2009, per una quota pari al 20% alle date del 30/04/2010, 30/04/2011, 30/04/2012. la restante parte, pari al 25% sarà svincolata a seguito dell’emissione del certifica- to di regolare esecuzione dell’intero contratto di fornitura.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di tutte le Amministrazioni Contra- enti.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore do- vrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ri- cevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Cinisello Balsamo.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente artico- lo le Amministrazioni Contraenti, e quindi i Comuni convenzionati, hanno la facoltà di dichiarare risolto il Contratto Generale e, del pari, i singoli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 19 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazio- ne dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non di- vulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di u- tilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto Generale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Generale.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministra- zioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispetti- vamente, i singoli Ordinativi di Fornitura ovvero il Contratto Generale, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto Generale, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del forni- tore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196/03 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
Articolo 20 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Aggregazione e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di propria competen- za, per porre fine all’inadempimento, la medesima Aggregazione e/o Amministrazione Contraente avrà la facoltà di considerare risolti di di- ritto il contratto, ovvero il singolo Ordinativo di Fornitura.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordinati- vi di Fornitura e/o il Contratto Generale nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichia- razioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta rego- la d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 12;
c) difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell’offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche di cui all’Allegato “A” al Contratto Generale e/o alle caratteristiche pro- prie del campione approvato;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richie- sta da parte del Comune capofila, ai sensi del precedente artico- lo18;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto Generale e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del suc- cessivo articolo 22;
f) nei casi di cui agli articoli 15 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Tra- sparenza), 19 (Riservatezza), 24 (Divieto di cessione del contratto).
3. Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 cod. civ. il termine di decadenza per la denunzia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 giorni.
4. In tutti i predetti casi di risoluzione i Comuni convenzionati hanno di- ritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 21 Recesso
1. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente e- semplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o tra- sferimento di uffici,
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, anche con riferimento a più Ordinati di Fornitura attuativi del Contratto Generale,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dal Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esem- plificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquida- zione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di Gara relativi alla procedura ad eviden- za pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora il titolare o il direttore tecnico se si tratta di imprese indi- viduali, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci a comandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di pote- re di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio sono stati condannati con sentenza passata ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevo- cabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corru- zione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttice CE 2004/18; ovvero nei cui con- fronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle mi- sure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575.
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia
sottostante il presente Contratto Generale e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti il Fornitore ha di- ritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ri- nunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o in- dennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Articolo 22
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o dan- ni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornito- re stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze re- lative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Contratto Generale e/o agli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraente e dei terzi e per l’intera durata del Contratto Generale e di ogni Ordinativo di Fornitura, a co-
pertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto Generale ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa ar- recare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collabora- tori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contrat- to Generale ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il massimale della po- lizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro con previsione della rinunzia dell’assicuratore, nei confronti delle Ammini- strazioni Contraenti, a qualsiasi eccezione. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al pre- sente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contra- enti, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qual- siasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto Ge- nerale ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 23
Subappalto
1. E’ ammesso alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il subappalto.
In particolare:
L'affidamento in subappalto è possibile nei limiti percentuali del 10% dell’importo complessivo del contratto e, nell’ambito di tale percentuale, potrà essere subappaltata la quota massima del 10% della fornitura per cia- scun articolo.
Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbia- no indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappal- to presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazio- ni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certifica- zione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei re- quisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs n. 163/06 in rela- zione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del su- bappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. L’Amministrazione Comunale non provvederà a corrispondere diretta- mente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi e- seguite ed è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti ai su- bappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamen- to a favore degli affidatari.
3. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adem- pimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigo- re per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altre- sì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel- l'ambito del subappalto.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dell’appalto o dello stato finale dell’appalto, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare og- getto di ulteriore subappalto.
4. L’eventuale affidamento a terzi di parte della fornitura o dei servi con- nessi di cui al Contratto Generale, al Disciplinare di gara e suoi allegati, ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non comporta alcuna modifica agli obbli- ghi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Ammi- nistrazioni Contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. La cessione in subappalto senza autorizzazione e qualsiasi atto diretto a nasconderla fanno sorgere nel comune capofila il diritto a sciogliere il con- tratto senza ricorso ad atti giudiziari, e ad affidare la fornitura o il servizio a terzi in danno dell’Impresa, con rivalsa delle maggiori spese sostenute sulla cauzione depositata.
Articolo 24
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto Generale ed i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolta di diritto il Contratto Generale.
Articolo 25 Responsabili del Servizio
1. Il Fornitore, all’atto della stipula del presente atto, si obbliga a nomi- nare un Responsabile del Servizio che sarà il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e, quindi, avrà la capa- cità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Resta inteso che, per parte loro, le Amministrazioni Contraenti nomi- neranno un Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 163/06.
3. Il Responsabile del Servizio è , telefono , e- mail . Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempestivamente alle Amministrazioni Contraen- ti.
Articolo 26 Miglioramenti di prodotto
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente le Amministra- zioni Contraenti sulla evoluzione dei prodotti, della normativa e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla pre- stazione dei servizi oggetto del Contratto Generale.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto Generale ed ai suoi allegati.
Articolo 27 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministra- zioni Contraenti sarà competente in via esclusiva il Foro della Stazione Appaltante capofila. A tal fine la ditta aggiudicataria, per effetto della par- tecipazione al presente appalto, elegge domicilio speciale presso il Comu- ne di Cinisello Balsamo.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritar- dare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendes- se inadempiente a tale obbligo, il Contratto Generale e/o l’Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto.
Articolo 28
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di tratta- mento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto Ge- nerale e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno ef- fettuati per l’esecuzione del Contratto Generale medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esone- randosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori mate- riali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta impu- tazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Le Amministrazioni contraenti eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di For- nitura, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso le Ammini- strazioni Contraenti, aderendo al Contratto Generale con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressa- mente di acconsentire al trattamento e per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di Forni- tura. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti nel rispetto delle disposi- zioni normative in vigore.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.
196/2003 in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà es-
sere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
5. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice sulla privacy), le parti acconsentono a che i dati possano essere comunicati a: 1) il per- sonale interno del Comune implicato nel procedimento; 2) i concorren- ti che partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;
6. I diritti spettanti al fornitore sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
7. Soggetto attivo della raccolta dati è il Comune di Cinisello Balsamo re- sponsabile dott. Stefano Polenghi;
8. Con la sottoscrizione del Contratto Generale, le parti dichiarano di es- sersi reciprocamente comunicate i dati di cui al D. Lgs. 196/2003, ivi compresi quelli relativi ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Articolo 29
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattua- li ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contra- enti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto Generale dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.131/86 s.m.i., con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà nego- ziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le re- lative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto Generale e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inef- ficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Con- tratto Generale o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte del Comune Capofila e/o di ciascun Comune Convenzionato non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le
medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limi- ti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o supera- to dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad e- sempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi con- tinuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua e- secuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manife- stata per iscritto.
Cinisello Balsamo, lì
IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
IL FORNITORE
dirigente competente
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante della
, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto del Contratto Generale), Articolo 5 (Utilizzazione della Contratto Generale da parte delle Am- ministrazioni Pubbliche), Articolo 7 (Durata e condizione sospensiva), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Imballaggio e consegna), Articolo 12 (Organizzazione del lavoro e ruolo del Comune di Cinisello Balsamo), Articolo 13 (Corrispettivi e condizioni di miglior favore), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicu- rativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 25 (Responsabili del servizio), Art. 26 (Miglioramenti di prodotto) Arti- colo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al tratta- mento), Articolo 29 (Oneri fiscali) Articolo 30 (Clausola finale).
Cinisello Balsamo,
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO A Specifiche tecniche del Lotto ; ALLEGATO B Prospetto dei fabbisogni dei singoli
Comuni Convenzionati; ALLEGATO C Offerta economica del fornitore; ALLEGATO D Cauzione definitiva; ALLEGATO E Servizio gestionale.
INDICE
Schema di contratto Generale - Premessa | Pag. 1 |
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati | Pag. 6 |
Articolo 2 Definizioni | Pag.6 |
Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile | Pag. 7 |
Articolo 4 Oggetto del Contratto Generale | Pag. 9 |
Articolo 5 Utilizzazione del Contratto Generale da parte dei Comuni convenzionati | Pag. 10 |
Articolo 6 Modalità di conclusione | Pag. 11 |
Articolo 7 Durata | Pag. 12 |
Articolo 8 Condizioni della fornitura | Pag. 13 |
Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore | Pag. 17 |
Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro | Pag. 19 |
Articolo 11 Servizio Gestionale | Pag. 20 |
Articolo 12 Modalità e termini della fornitura | Pag. 25 |
Articolo 13 Organizzazione del lavoro e ruolo del Comune di Cinisello Balsamo | Pag. 28 |
Articolo 14 Corrispettivi e condizioni di miglior favore | Pag. 28 |
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti | Pag. 31 |
Articolo 16 Trasparenza | Pag. 32 |
Articolo 17 Penali | Pag. 33 |
Articolo 18 Cauzione | Pag. 37 |
Articolo 19 Riservatezza | Pag. 39 |
Articolo 20 Risoluzione | Pag. 41 |
Articolo 21 Recesso | Pag. 42 |
Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurati- va | Pag. 45 |
Articolo 23 Subappalto | Pag. 46 |
Articolo 24 Divieto di cessione del contratto | Pag. 49 |
Articolo 25 Responsabili del Servizio | Pag. 50 |
Articolo 26 Miglioramenti di prodotto | Pag. 50 |
Articolo 27 Foro competente | Pag. 51 |
Articolo 28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento | Pag. 51 |
Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali | Pag. 53 |
Articolo 30 Clausola finale | Pag. 54 |
Allegati | Pag. 57 |