Contract
Accordo 15 ottobre 2012 - Personale dipendente da centri di riabilitazione e residenze sanitarie assistenziali (sottoscritto da Aris e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl)
A) Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a tutto il personale da istituti operanti in:
- area riabilitativa (estensiva e di mantenimento);
- istituzioni polivalenti di area riabilitativa acuta, ove siano presenti in prevalenza attività estensive, di mantenimen- to e/o altre tipologie assistenziali di cui ai seguenti alinea;
- riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e or- ganizzazioni equivalenti);
- presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione pro- tetta).
Esso entra in vigore dal 1° gennaio 2013 e sostituisce l’allegato 2 del ccnl 2002-2005.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applica il ccnl sopra indicato.
Eventuali contestazioni circa l’applicabilità del presente accordo, anche in relazione alle specificità locali, devono essere proposte entro 40 giorni dalla sottoscrizione; in tal caso le organizzazioni sindacali possono richiedere che venga effettuato un esame congiunto tra le parti in sede regionale.
L’esame congiunto deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni, decorsi i quali - in mancanza di accor- do - la singola struttura è libera di procedere all’applicazione del presente accordo.
B) Orario di lavoro
Il comma 1 dell’art. 18 è così sostituito: «L’orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore settimanali».
In tal senso deve considerarsi modificata ogni norma del ccnl che fa riferimento alle 36 ore, dovendosi intendere 38 ore settimanali.
Per i lavoratori a tempo parziale che non comunicheranno entro il 15 dicembre 2012 la disponibilità ad incrementare proporzionalmente l’orario di lavoro, si procederà ad un corrispondente abbattimento della retribuzione, così come de- finita negli articoli seguenti.
C) Classificazione del personale
L’art. 45 è cosi sostituito:«Il sistema di classificazione è articolato in nove categorie: X, X, X, X, X, X, X, X, Xxxxxx.
Ai soli fini delle normative previdenziali ed assicurative vigenti, il personale viene suddiviso in quadri, impiegati (dalla categoria C alla categoria H) e operai (dalla categoria A alla categoria B)».
D) Retribuzione
Le nuove retribuzioni mensili, da corrispondere su 13 mensilità, sono così determinate:
categoria A | € 1.158 |
categoria B | € 1.250 |
categoria C | € 1.315 |
categoria D | € 1.417 |
categoria E | € 1.495 |
categoria F | € 1.552 |
categoria G | € 1.676 |
categoria H | € 1.777 |
quadri | € 1.889 |
La contrattazione aziendale potrà valutare la sussistenza delle condizioni per definire incrementi economici all’interno della stessa categoria, per il riconoscimento di specifiche professionalità.
E) Inquadramento
L’art. 51 del ccnl è così sostituito:
Categoria A - Lavoratori che svolgono mansioni semplici e tecnico-esecutive, con compiti di carattere ripetitivo e semi- ripetitivo, di pulizia e/o facchinaggio anche con l’utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchinari semplici, quali: addetto alla pulizia, commesso, addetto alla piscina.
Categoria B - Lavoratori che svolgono attività tecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramen- to pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività, quali: ausiliario specializzato, ausiliario, operaio qualificato, portiere, custode, xxxxxxx, telefonista, fattorino, operai addetti alla lavanderia, stireria, guardaroba, cucina magazzino, personale addetto alla vigilanza.
Categoria C - Lavoratori che svolgono attività esecutive di natura tecnica, che presuppongono conoscenze specifiche acquisite attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione, quali: assistente socio-sanitario con funzioni educative o di sostegno, operatore generico di assistenza, animatore-accompagnatore; operaio specializzato; centralini- sta; impiegato d’ordine, operatore di centri elettronici, capo guardarobiere; bagnino, autista, aiuto cuoco, addetto ai ser- vizi operativi d’ingresso.
Categoria D - Lavoratori che svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità con- seguite attraverso corsi professionali, quali: operatore socio-sanitario, operatore di assistenza o altrimenti definito, ope- ratore tecnico addetto all’assistenza, animatore, coordinatore dei servizi ausiliari; puericultrice, operaio specializzato, cuoco.
Categoria E - Lavoratori con diploma di scuola media superiore, che svolgono mansioni di concetto caratterizzate da autonomia operativa e preparazione teorica e pratica e che richiedono particolari conoscenze teoriche ed adeguata espe- rienza, quali: impiegato di concetto, educatore senza titolo ad esaurimento, capocuoco; maestro del lavoro o altrimenti definito nelle attività di laboratorio, infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di scuola, massofisiotera- pista, massaggiatore ad esaurimento.
Xxxxxxxxx X - Xxxxxxxxxx in possesso di diploma di laurea o di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgo- no specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica, quali: terapista della ria- bilitazione, fisioterapista, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità evolu- tiva, assistente sociale, infermiere, coordinatore area sanitaria, vigilatrice d’infanzia, infermiere pediatrico, infermiere psichiatrico, educatore professionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di scuola, terapista occupazionale, audiometrista, audioprotesista, ortottista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, dietista ed altro perso- nale in possesso di diploma di laurea di primo livello, che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio e comunque ri- conducibile alla normativa nazionale in materia di professioni sanitarie.
Categoria G - Lavoratori con diploma di laurea che svolgono compiti operativamente autonomi, con funzioni di coordi- namento, controllo, programmazione e supervisione quali: caposala, ufficio amministrativo, capo servizio, psicopeda- gogista, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista e altro personale in possesso di laurea specialistica o a ciclo uni- co che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio.
Xxxxxxxxx X - Xxxxxxxxxx con diploma di laurea che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva di unità operativa, quali: vice direttore amministrativo, direttore di unità operativa, capo area.
Quadri - A questa categoria appartengono le lavoratrici ed i lavoratori con funzioni a carattere direttivo, ai sensi della L. 13 maggio 1985, n. 190; sono compresi nella categoria: direttore amministrativo, direttore di centro.
Per eventuali carenze di inquadramento di operatori e/o qualifiche professionali si fa riferimento alle declaratorie del ccnl 2002-2005 della sanità privata, ovvero le parti si incontreranno al fine di dirimere le eventuali controversie.
F) Indennità
1. Ai dipendenti che svolgono funzioni di coordinamento viene riconosciuta un’indennità aggiuntiva pari ad € 45 mensili per tredici mensilità, revocabile al venir meno dell’incarico.
2. Al personale dipendente spetta una indennità di turno notturno di € 2,74 per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete una indennità festiva rideterminata in € 17,82 se le prestazioni sono di durata superiore alla metà del turno, ridotta ad € 8,91 se le prestazioni sono di durata pari o in- feriore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell’arco di 24 ore non può essere corrisposta più di un’indennità per dipendente.
3. Ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla di entrata in vigore del presente accordo vengono corrisposte le seguenti indennità:
3.1 elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad € 13 mensili;
3.2 al personale sanitario ed assistenti sociali cui sono affidare le funzioni di coordinamento compete un’indennità di € 87, aggiuntiva a quella di cui al punto 1 e revocabile al venir meno dell’incarico;
3.3 al personale che svolge turnazione è corrisposta un’indennità giornaliera pari ad € 4,5 in caso di attività su tre turni e ad € 2,06 in caso di attività su due turni; dette indennità non sono cumulabili e sono corrisposte a condizione che vi sia un’effettiva rotazione del personale su tre o due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternan- za dei turni di servizio;
3.4 al personale che svolge attività di assistenza domiciliare spetta una indennità, corrisposta secondo i criteri e le modalità indicate all’art. 61, punto 6, pari a:
- € 2,58 per le categorie B. C, D;
- € 5,16 per le categorie E, F, G;
3.5 ai caposala e altri coordinatori del personale infermieristico, e agli infermieri, compete una indennità specifi- ca mensile di € 36;
3.6 agli infermieri generici, infermieri psichiatrici, massofisioterapisti, massaggiatori e puericultrici compete una indennità specifica mensile di € 43;
3.7 alle professioni del ruolo sanitario di cui alla categoria G (ad eccezione dei caposala) compete un’indennità di € 335;
3.8 al direttore di centro con degenze diurne (ex posizione E) spetta una indennità professionale di € 167, appena assunti, di € 239 dopo 5 anni di anzianità;
3.9 al direttore di centro con degenze a tempo pieno (ex posizione E1) spetta una indennità professionale di €
453.
G) Retribuzione giornaliera ed oraria
L’art. 58 è così sostituito: «La retribuzione di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle seguenti voci: retribuzione come da categoria, superminimo, assegno ad personam, indennità per mansioni superiori, retribuzione individuale di anzianità.
L’importo della retribuzione oraria è determinato dividendo la retribuzione giornaliera per 6,33.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai pa- rametri retributivi orari giornalieri come innanzi determinati».
H) Superminimo
1. Ai dipendenti in servizio a tempo alla di entrata in vigore del presente accordo viene corrisposto - a titolo di su- perminimo - un importo pari alla differenza tra la retribuzione giornaliera precedentemente percepita e la nuova paga giornaliera così come determinata dall’art. 58 adottato dal presente accordo.
Detto importo non potrà essere assorbito in caso di futuri incrementi contrattuali e in caso di passaggi verticali.
2. Il personale che - ai sensi degli articoli 51 e 63 avrebbe maturato un trattamento economico superiore al compi- mento di una determinata anzianità, potrà usufruire del rateo maturato alla data di sottoscrizione del presente accordo, nei limiti di cui ai commi successivi.
L’importo così determinato sarà inserito alla voce “integrazione del superminimo”, e sarà erogato a decorrere dal compimento dell’anzianità prevista.
Quanto sopra a condizione che - alla data di sottoscrizione - il personale interessato abbia già conseguito almeno il 50% dell’anzianità prevista per l’inquadramento nella posizione economica superiore.
I) Corresponsione della retribuzione
Il comma 1 dell’art. 67 è così sostituito: «La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il decimo giorno alla fine di ciascun mese».
L) Trasferte e missioni
Viene introdotto l’art. 68-bis: « Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 chilometri, ad eccezione del servizio che il lavoratore è tenuto a fare per l’assistenza in colonie marine e montane, spetta il rimbor- so delle spese di trasporto, nonché il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura forfetaria appresso indicata:
€ 2,19 per prima colazione
€ 16,42 per ogni pasto
€ 32,84 in caso di pernottamento fuori sede.
Il giorno e l’ora di inizio e termine della missione devono risultare da dichiarazione del lavoratore, convalidata dalla struttura.
Durante la permanenza nelle sedi di soggiorno estivo i lavoratori svolgeranno il normale orario di lavoro.
Al personale preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto, a titolo di spese di viaggio spetta un importo pari a 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro, oltre il pedaggio autostradale.
Le missioni fino ad 80 chilometri non danno luogo a pernottamento».
M) Articoli soppressi
Sono soppressi i seguenti articoli: 47, 50, 51, 54, 55, 61, 62, 63, 64.
Dichiarazione congiunta delle parti stipulanti il protocollo d’intesa ARIS
Le parti nel ribadire il valore del contratto nazionale di lavoro quale strumento unitario dell’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, condividono la necessità di una più generale operazione di riscrittura delle regole che nor- mano i sistemi di accreditamento, le tariffazioni con l’obiettivo di una migliore e stringente corrispondenza fra la qualità dell’erogazione delle prestazioni, la differente caratterizzazione dei servizi, l’esigenza di una generale tenuta occupa- zionale ed un sistema contrattuale unico e regolato.
Il protocollo firmato dalle parti si propone quale strumento di contrasto alla deregolamentazione contrattuale che, unitamente alle manovre economiche dei governi e delle regioni, contribuisce ad aumentare il livello di difficoltà singo- le istituzioni.
Le parti si impegnano su questo punto a richiedere un confronto al governo e alla conferenza delle regioni.
La tenuta dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici è parte fon- damentale di questo impianto.
In relazione alla difficile fase di tenuta dei sistemi di finanziamento dei servizi regionali sul settore, le parti sono consapevoli della forte necessità di favorire e sviluppare tutti i processi territoriali di salvaguardia dei livelli occupazio- nali in essere nei Centri di riabilitazione e nelle Rsa interessate.
Si condivide pertanto che tale impegno costituisce una condizione prioritaria per il mantenimento di adeguati livelli di qualità dei servizi e di tenuta degli stessi, rispetto ai quali ARIS, anche in virtù della raggiunta intesa del presente Protocollo, dichiara la sua forte determinazione ad attivare ogni necessario percorso di tutela e di salvaguardia occupa- zionale.
Le parti dichiarano altresì che, compatibilmente con la situazione economica e delle diverse situazioni regionali, ri- mane impegno convinto e segno di responsabilità condivisa riavviare un sollecito confronto per raggiungere un’intesa sul rinnovo del ccnl a partire dagli incrementi retributivi e dal recupero del potere di acquisto dei salari.
Si condivide infine la necessità e l’opportunità di potenziare, a partire dai territori dove vi siano le condizioni, per- corsi di contrattazione decentrata volti a coniugare il riconoscimento economico con meccanismi di aumento della pro- duttività e miglioramento degli assetti organizzativi dei servizi.