Capitolato Speciale Lotto Unico
Capitolato Speciale Lotto Unico
Polizza di assicurazione All Risks Patrimonio
Parte A: Assicurazione Incendio e rischi complementari Parte B: Responsabilità Civile verso Terzi
Stipulata tra:
Associazione Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Xxx Xxxxxxx 00 00000 - Xxxx P.IVA n°13669721006 |
E |
[Nome Società] Via.............................. Cap..............Città................. P.IVA n°.................................... |
Effetto: | dalle ore 24,00 del 31/12/2019 |
Cessazione: | alle ore 24,00 del 31/12/2022 |
Premio lordo annuale | €……………………………… |
Codice CIG |
Sommario
Sezione 1 – Definizioni e descrizione dell’attività assicurata 5
Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo) 7
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione 7
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 7
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 8
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 8
Art. 4 – Durata dell’assicurazione 8
Art. 5 – Revisione del prezzo 8
Art. 6 – Recesso a seguito di sinistro 9
Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione 9
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 9
Art. 11 – Interpretazione del contratto 9
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 9
Art. 13 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio 9
Art. 14 – Assicurazione per conto di chi spetta 10
Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 10
Art. 16 – Coassicurazione e delega (clausola opzionale) 10
Art. 17 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 10
Art. 18 – Estensione territoriale 10
Art. 19 – Trattamento dei dati 10
Art. 20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 10
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge 11
Art. 22 – Clausole vessatorie 11
Parte A – Assicurazione Incendio e rischi complementari 11
Art. 1 – Oggetto della copertura 11
Art. 3 – Enti esclusi dall’assicurazione 15
Art. 4 – Delimitazioni di garanzia 15
Art. 5 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza 17
Art. 6 – Ispezione delle cose assicurate 17
Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro 17
Art. 8 – Esagerazione dolosa del danno 17
Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno 17
Art. 10 – Mandato dei periti 18
Art. 11 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 18
Art. 12 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale 18
Art. 13 – Limite massimo dell’indennizzo 19
Art. 14 – Pagamento dell’indennizzo 19
Sezione 3 – Ulteriori garanzie 19
Art. 1 – Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione 19
Art. 2 – Dispersione dei liquidi 19
Art. 3 – Fabbricati aperti e tettoie 19
Art. 4 – Crollo e collasso strutturale 19
Art. 5 – Decentramento Merci/Macchinari 19
Art. 8 – Modifiche e trasformazioni 20
Art. 9 – Diminuzione dei valori assicurati 20
Art. 10 – Rinuncia al diritto di surrogazione 20
Art. 11 – Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi 20
Art. 12 – Anticipo indennizzi 20
Art. 13 – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo) 20
Art. 14 – Cose speciali 21
Art. 15 – Indennizzo separato per ciascuna partita 21
Art. 16 – Enti presso terzi 22
Art. 17 – Spese di collaudo 22
Art. 21 – Programmi in licenza d’uso 23
Art. 22 – Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche – Valore assicurabile 23
Art. 23 – Xxxx e/o colpa grave 23
Art. 24 – Compensazione fra partite 23
Art. 25 – Regolazione premio, aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi enti – Leeway Clause23 Parte B – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera 24
Art. 1 – Responsabilità Civle verso Terzi (RCT) – Oggetto dell’Assicurazione 234
Art. 2 – Massilami di garanzia 234
Art. 5 – Danni da interruzione di attività 235
Art. 6 – Inquinamento accidentale 235
Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria 235
Art. 8 – Dolo e Colpa Grave 235
Art. 9 – RC del Committente 25
Art. 10 – Altre Assicuraizoni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti 235
Art. 11 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 236
Art. 12 – Rinuncia alla rivalsa 236
Art. 13 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali 236
Art. 14 – Rinuncia al diritto di surroga 236
Art. 15 – Regolazione premio 236
Sezione 5 – Limiti, franchigie e scoperti 27
Art. 1 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – Parte A, Assicurazione Incenido 27
Art. 2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – Parte B, RCT/RCO 238
Sezione 6 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio 29
Sezione A: Xxxxx Xxxxxxx 29
Sezione B: Responsabilità Civile verso Terzi 29
Sezione 1 - Definizioni e descrizione dell’attività assicurata
Art.1 – Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione: | il contratto di assicurazione. |
Contraente: | Associazione Nazionale Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato. |
Assicurato: | la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione, quindi l’Istituto Commercio Estero. |
Società: | l’impresa assicuratrice nonchè le coassicuratrici. |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione. |
Franchigia: | l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato. |
Scoperto: | la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro. |
Cose assicurate: | i beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati. |
Sinistro/Xxxxx: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Danni diretti: | i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione. |
Danni indiretti: | qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Comunicazioni: | tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile, posta certificata o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione. |
Fabbricati: | tutti i beni immobili A titolo esemplificativo e non limitativo: • tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; • immobili aventi carattere storico monumentale; • affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili. |
Contenuto: | tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati" e |
“Apparecchiature elettroniche”. A titolo esemplificativo e non limitativo: - macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; - mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato; - attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d’arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, escluso quanto oggetto di separata partita A.R. oggetti d’arte; - merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant’altro anche se non espressamente menzionato necessari all’Assicurato per l’espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili; - beni in leasing se non assicurati con specifica copertura; - quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa. | |
Apparecchiature elettroniche: | sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici, strumenti topografici in uso all’Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware, autovelox, scanner,telefoni, semprechè su tali beni non sia presente separata copertura all risks elettronica. |
Inondazioni e/o alluvioni: | fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Allagamento: | qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Autocombustione: | combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Fermentazione: | trasformazione chimica della materia organica. |
Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, leasing, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali l’Associazione Croce Rossa Italiana
– Organizzazione di Volontariato, abbia un interesse assicurabile in Italia anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
Per Fabbricato si intende l'intera costruzione edile completa o in corso di costruzione riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra vari corpi del fabbricato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione (esclusa quella esterna), recinzioni, tettoie e pensiline, fognature nonché impianti fissi idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione, di elevazione. Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
Per Contenuto si intende il complesso dei beni di proprietà o in uso del Contraente quali:
a) Attrezzature: macchine, apparecchi, utensili, ricambi, materiale di consumo, armadi di sicurezza e casseforti (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, sussidi audiovisivi, macchine di proiezione, attrezzi sportivi, e quant'altro sia strumentale alla attività istituzionale del Contraente Assicurato, apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche.
b) Merci: materie prime, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, merci speciali, infiammabili ed esplodenti; combustibile per riscaldamento, cancelleria, stampati, beni mobili tipici dell'attività del Contraente, non classificabili nella voce precedente e quant'altro non compreso nella partita fabbricato e/o riferibile alle altre partite specificamente assicurate, ubicati anche presso terzi.
c) Beni artistici: xxxxxxx, xxxxxx, quadri, sculture, dipinti, disegni, mosaici, bassorilievi, stampe, incisioni, bronzi, oggetti d'arte e d'antichità;
d) Cose speciali: documenti d'archivio, contabili e simili cartacei, disegni, registri, microfilm, fotocolor, documentazione fotografica varia.
La Società prende atto ed accetta che, ad eccezione di quanto specificatamente escluso, tutto quanto si trova nell’ambito dei fabbricati del contraente deve intendersi assicurato, compresi quindi i beni di proprietà dei dipendenti. Il Contraente è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla polizza stessa. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla polizza medesima sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio sia stata corrisposta entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Il premi sarà suddiviso in due rate semestrali.
Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici ritenute formalmente corrette, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza alla Società.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4 – Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2022.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti al precedente Art. 1 “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere la revisione del
prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’Art. 3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l’Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società.
Art. 9 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, nonché
3. in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato non oltre i 60 giorni precedenti così suddiviso:
• sinistri denunciati;
• sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
• sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
• sinistri senza seguito
• sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Gli obblighi a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti e comunque per i 5 anni successivi alla cessazione della presente polizza.
Art. 14 – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
Art. 16 – Coassicurazione e delega (clausola opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Art. 18 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio dell’Unione Europea. L’indennità liquidabile verrà, in ogni caso, corrisposta in Italia.
Art. 19 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e smi e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del
c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
Parte A – Assicurazione Incendio e rischi complementari
Art. 1 – Oggetto della copertura
a) Xxxxx materiali, perdite e/o deterioramenti
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti, perdite e/o deterioramenti, causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.
b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino al limite di indennizzo stabilito nell’apposita scheda dell’Art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”, indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di materiali terrosi, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
c) Ordinanze di autorità – oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali
che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
e) Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Spese peritali”.
f) Acqua condotta – Spese ricerca guasto
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti in genere (idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, ecc.) pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza – oltre al danno arrecato – anche:
a. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b. le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.
La presente garanzia Spese ricerca guasto é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.; la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Spese ricerca guasto”.
g) Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana. La Società non risponde:
• dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d’acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
• dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
• dei danni indiretti o di inattività;
• dei danni ad enti posti all’aperto.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Spese acqua piovana”.
h) Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonchè per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi e Locatari” e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
i) Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Perdita pigioni” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di xxxxxxx e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Perdita pigioni”.
j) Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza della sommma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della sezione 5 sotto la voce “Archivi, documenti, disegni, supporti dati, ecc. e senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
k) Merci in refrigerazione
La Società risponde nel limite previsto nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Merci in refrigerazione” dei danni subiti ai beni in refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:
❑ ad eventi garantiti in polizza;
❑ all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno, nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e/o distribuzione dell’energia elettrica.
Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 24 ore, l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telescritto urgente o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Merci in refrigerazione”.
l) Xxxxx a lastre e cristalli
La Società risponde nel limite previsto nell’apposita scheda dell’Art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Lastre e cristalli”, dei danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre e cristalli con altre nuove o eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
Xxxxxx intendersi esclusi i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
La Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.
m) Rovina ascensori e montacarichi
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai beni assicurati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
n) Intasamento gronde e pluviali
La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni asicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccesionale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Intasamento gronde e pluviali”.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) maremoto, eruzioini vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
f) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
causati da o dovuti a:
g) dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato;
h) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
i) graduale deterioramento, logorio, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arruginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, fermentazione;
j) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
k) frode, truffa, appropriazione indebita a o infedeltà da parte di dipendenti, smarrimento, saccheggio, ammanchi, malversazione e loro tentativi, misteriosa sparizione;
l) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
m) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
n) trasporto e/o trasferimento e/o movimentazione, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
o) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
p) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione".
q) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto,il costruttore o il fornitore.
Art. 3 – Enti esclusi dall’assicurazione
1. Il valore del terreno;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato;
3. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
4. aeromobili e natanti;
5. baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto.
6. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata)
7. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.
Art. 4 – Delimitazioni di garanzia
a) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
• gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
• macchinari e merci posti all’aperto non per normale destinazione;
• fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate allo stesso, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
• i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
• i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
b) Sovraccarico neve
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:
• ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
• a fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Sovraccarico neve”.
c) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la Società non indennizzerà i danni materiali e diretti :
• alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
• alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
• a “macchinario” e “merci” posti all’aperto, ad eccezione di macchinari fissi per destinazione.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni ed allagamenti”.
d) Eventi Sociopolitici - Terrorismo
Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo – intendendosi per “atto di terrorismo” qualsiasi atto (incluso anchel’uso o la minaccia dell’uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo i persone che agiscano a sole o per conto o in collgamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influnzare qualsiasi governo o i impaurire la popolazione o una sua parte - atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Eventi sociopolitici” e “Terrorismo”.
Relativamente alla garanzia Terrorismo, sono esclusi i danni derivanti da inquinamento e/o contaminazione da materiali/sostanze chimiche, biologiche e/o nucleari.
e) Terremoto
Relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinsitro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti durante il periodo dell’assicurazione.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Terremoto”.
f) Reintegro automatico
La Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza della somma assicurata.
L’Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo, sulla base dei tassi stabiliti nella presente polizza.
L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
Il reintegro si intende operante solo a richiesta del Contraente, ad emissione della relativa appendice e previo pagamento del premio.
i) Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate nell’ambito della partita Contenuto (macchinario, attrezzature, arredamento, ecc.) ed agli impianti del Fabbricato, da correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e compresa l’azione del fulmine e della elettricità atmosferica.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art. 5 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il l’ufficio competente dell’Ente deve:
• fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
• entro quindici giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto alla Società.
• L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L’ufficio competente dell’Ente deve altresì:
• per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
• conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
• predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali;
• inoltrare contestualmente alla denuncia di sinistro, le foto attestanti il danno.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 8 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
• direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
• fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.
Art. 10 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 precedente;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 9 precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 11 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I) Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
II) Contenuto – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
• per i Fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
• per il Contenuto: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 12 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20 % di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse
superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 13 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 14 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dall’emissione dell’atto di liquidazione , purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Resta inteso che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato esclusivamente in Italia.
Sezione 3 – Ulteriori garanzie
Art. 1 - Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione
La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua od altre sostanze estinguenti a seguito di errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza, guasto o rottura di impianti di estinzione, incluse le relative alimentazioni, nonché di crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell’attrezzatura antincendio.
La Società non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b) dei danni causati dal gelo, umidità e stillicidio;
c) dei danni causati da usura, corrosione e mancata manutenzione.
Le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione si intendono garantite entro il limite di risarcimento pattuito.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione”.
Art. 2 – Dispersione dei Liquidi
La Compagnia risponde dei danni da dispersione di liquido causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori preposti e/o di valvole, rubinetti ad essi collegati.
La Compagnia non risponde:
• dei danni determinati da imperizia e/o negligenza;
• dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Dispersione dei liquidi”.
Art. 3 – Fabbricati aperti e tettorie
Fermo quanto stabilito alla garanzia “Eventi Atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni materiali causati da grandine, vento e pioggia a lastre in cemento-amianto, lucernari, insegne, vetrate e manufatti in plastica e relativo contenuto.
Art. 4 – Crollo e collasso strutturale
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati i degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.
La Compagnia non risponde dei danni conseguenti a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalle competenti autorità. Tale garanzia opera fino a concorrenza di € 10.000.000,00 per sinistro/anno con applicazione di scoperto del 20% con minimo di € 30.000,00.
Art. 5 – Decentramento Merci/Macchinari
Si prende atto che parte delle Merci e/o dei Macchinari si intendono garantiti anche qualora ubicati presso stabilimenti e/o depositi di terzi, presso mostre od esposizioni e simili, conformemente alle registrazioni tenute dall’Assicurato a tal fino. L’assicurato, in caso di Sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l’esistenza e l’entità dei beni assicurati nei vari luoghi.
Art. 6 – Bradisismo (Garanzia Operante solo se accettata in sede di Offerta Tecnica)
La Compagnia risponde dei danni Materiali e Diretti cagionati ai Beni assicurati da bradisisimo, intendendosi per tale un lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto. La Compagnia risponde anche dei danni subiti ai Beni assicurati per effetto del proseguimento del fenomeno tellurico limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi della presenta garanzia che, trascorso tale intervallo di tempo, s’intende sospesa ad ogni effetto.
Art. 7 – Beni all’aperto
La Compagnia prende atto che parte dei Macchinari e delle attrezzature possono essere e debbono intendersi assicurati anche all’aperto sui piazzali e, comunque, entro i recenti degli stabilimenti e/o spazi in uso dell’assicurato.
Art. 8 – Modifiche e trasformazioni
Nell’ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento, agli impianti, per esigenze dell’Assicurato in relazione alle sue attività.
L’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.
Art. 9 – Diminuzione dei valori assicurati
In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all’Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.
Art. 10 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
Art. 11 – Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall’Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l’evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.
Art. 12 – Anticipo indennizzi
Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 100.000,00 (centomila) l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% ma comunque non superiore al limite di € 1.000.000,00 dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 13 – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dall’art. 11 sezione 2 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno), le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 12 sezione 2 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo “valore a nuovo” è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
è data facoltà all’Assicurato di:
a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
b) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell’ente danneggiato e sostituito;
c) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato a parità di prestazioni/rendimento;
d) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) e b).
Per tutto quanto sopra l’indennità della Società non potrà comunque superare l’ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.
Art. 14 – Cose speciali
Si conviene di ritenere assicurati con la partita “Contenuto” i sottoindicati beni:
• quadri, dipinti, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, collezioni in genere, cose aventi valore artistico od affettivo non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n.42 del 22.01.2004 e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Cose speciali”;
in caso di sinistro, l’indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.
Art. 15 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 16 – Enti presso terzi
Si prende atto tra le Parti che le partite Contenuto e Apparecchiature elettroniche possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località.
La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 Sezione 5 sotto la voce ”Enti presso terzi”.
Art. 17 – Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.
Art. 18 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell’intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento a meno che sia contrattualmente prevista la condizione “Assicurazione del costo di rimpiazzo”.
Art. 19 – Impiego mobile
Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l’impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
Vista la particolare natura degli enti assicurati si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l’utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Impiego mobile”.
Art. 20 – Maggiori costi
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, la Compagnia indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
o scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;
o difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12 della Sezione 2, parte A – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 Sezione 5 sotto la voce “Maggiori costi“.
Art. 21 – Programmi in licenza d’uso
Premesso che per programmi in licenza d’uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d’ uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Art. 22 – Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche – Valore assicurabile Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, a deroga di quanto previsto negli articoli 11 Sezione 2, partita A – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, e 12 Sezione 3 – “Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)”, la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
b) l’ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza. Valore assicurabile
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonchè delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato.
Art. 23 – Xxxx e/o colpa grave
A parziale deroga dell’Art. 2 – Esclusioni – Sezione 2, partita A lett. G), la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da:
- colpa grave dell’Assicurato/Contraente;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge. Sono pertanto esclusi i soli danni determinati da dolo dell’Assicurato/Contraente
Art. 24 – Compensazione fra partite
A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l’assicurazione, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dalle predette Norme, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 25 – Regolazione premio, aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi enti – Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che:
- l’Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza alle partite: Fabbricati, Contenuto e Apparecchiature elettroniche, ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni;
- esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con criteri indicati nell’art. 12 sezione 3 “Valore a Nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)”;
la Società s’impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d’anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.
La Società, s’impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell’annualità assicurativa.
La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l’intesa che entro 120 (centoventi) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.
In caso di acquisizione di enti il cui valore superi del 30% la somma assicurata il Contraente deve darne comunicazione alla Società; la relativa copertura decorrerà dalla data di conferma della Società stessa ed il relativo rateo-premio andrà versato contestualmente a detto inserimento, nei termini contrattualmente stabiliti. Di conseguenza la Società provvederà all’emissione di un’apposita appendice per l’aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell’Assicurato; con l’appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui l’Assicurato é tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.
La stessa procedura sarà utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua per la nuova località sempreché non sussista alcun interesse dell’Assicurato presso quella originaria.
I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati entro 60 giorni da quello in cui la Società ha presentato all’Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.
Parte B – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera
Art. 1 – Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) – Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario/conduttore dei fabbricati.
La garanzia è estesa alla responsabilità conseguente all’esistenza di piante nei parchi/giardini annessi ai fabbricati con esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 2 – Massimali di garanzia
Le garanzie di cui alla presente sezione vengono prestate, fermi i sottolimiti eventualmente previsti nelle varie estensioni di garanzia o condizioni particolari, fino alla concorrenza di € 7.500.000,00 per sinistro. Resta convenuto che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati l’esposizione globale della Società non potrà superare per ogni sinistro il massimale sopra indicato.
Art. 3 – Novero dei terzi
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro;
b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL.
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperti da altre assicurazioni, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art. 4 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
c) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) derivanti dall’esercizio nei fabbricati di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l’assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
e) da guerra dichiarata o non, guerra civile ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
f) derivanti da:
• estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto. g) disciplinati dalla Legge n. 990 del 24.12.1969 e dalle normative successive (RC Veicoli e Natanti).
Art. 5 – Danni da interruzioni di attività
E’ compresa in garanzia la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall’Assicurato e causato l’irregolare o mancata erogazione.
La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 2 della sezione 5 sotto la voce: ”Interruzioni di attività”.
Art. 6 – Inquinamento accidentale
L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia.
Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 2 della sezione 5 “Limiti, franchigie e scoperti” sotto la voce: “Inquinamento accidentale”.
Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
E’ compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art. 8 – Dolo e Colpa Grave
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente/Assicurato e delle quali deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell’Assicurato stesso.
Art. 9 – RC del Committente
E’ compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei beni assicurati dalla polizza.
Art. 10 - Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
Qualora a favore dell’Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) Se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) Se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o in capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.
Art. 11 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia che gestisce il contratto, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell’assicurazione RCT, il Contraente/ Assicurato ha l’obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i. Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta richiesta scritta da parte del danneggiato/i.
Resta comunque fermo l’obbligo per il contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.
Art. 12 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonchè nei confronti dei dipendenti, del Segretario e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia.
La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 14 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
Art. 15 – Regolazione premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in scheda di polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla Società l'indicazione dell'ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio, quali: - retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro.
Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva se dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o PEC, la risoluzione del contratto.
Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Sezione 5 - Limiti, franchigie e scoperti
Art. 1 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – Parte A, Assicurazione Incendio e rischi complementari
GARANZIE | LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO | FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO |
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti | € 50.000,00 | Nessuno |
Demolizione e sgombero | € 200.000,00 (con sottolimite di € 100.000,00 per residui pericolosi e radioattivi) | Nessuno |
Spese peritali | € 50.000,00 | Nessuno |
Acqua piovana | € 100.000,00 | € 500,00 |
Spese ricerca guasto | € 100.000,00 | € 500,00 |
Perdita pigioni | € 50.000,00 Massimo 12 mesi | Nessuno |
Ricostruzione archivi | € 25.000,00 | Nessuno |
Eventi atmosferici | 80% del valore di ogni singolo fabbricato con il limite di indennizzo massimo per sinistro e per anno € 10.000.000 | Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00 |
Sovraccarico neve | 50% dei capitali assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di indennizzo massimo per sinistro e per anno € 10.000.000 | Scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00 e il massimo di € 25.000,00 |
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti | 40% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con il minimo di € 7.500,00 |
Terrorismo | 60% delle somme assicurate con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 |
Eventi sociopolitici | 80% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto | € 2.000,00 |
Terremoto/Bradisismo | 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 |
Guasti cagionati dai ladri | € 30.000,00 | Nessuno |
Fenomeno elettrico | € 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 1.000,00 |
Cose speciali | Per quanto concerne la voce “Quadri e dipinti, ecc.”: € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 1.000,00 |
Enti presso terzi | € 50.000,00 per sinistro e per anno | € 500,00 |
Impiego mobile | € 30.000,00 | € 200,00 |
Maggiori costi | € 100.000,00 | Nessuno |
Merci in refrigerazione | € 100.000,00 | Scop.20% del danno con il minimo di € 2.500,00 |
Lastre e cristalli | € 20.000,00 - Limite per singola lastra € 2.000,00 | € 200,00 |
Intasamento gronde e pluviali | € 200.000,00 | € 1.000,00 |
Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione | € 100.000,00 | € 500,00 |
Dispersione dei liquidi | € 100.000,00 | € 500,00 |
Art. 2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – Parte B, Responsabilità Civile verso Terzi
GARANZIE | LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO | FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO |
RCT | € 7.500.000,00 | € 500,00 |
Interruzioni di attività | € 1.500.000,00 | € 2.000,00 |
Inquinamento accidentale | € 500.000,00 | Scoperto 20%, minimo € 5.000,00 |
Sezione 6 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Sezione A: Xxxxx Xxxxxxx
Partita | Somma assicurata | Tasso annuo imponibile | Premio annuo imponibile |
1) Fabbricati di proprietà o in uso | € 305.772.665,56 | ‰ | € |
2) Contenuto in genere (macchinari, attrezzature, merci ed arredamento) | € 4.020.055,00 | ‰ | € |
3) Ricorso Terzi | € 10.000.000,00 | ‰ | € |
Sezione B: Responsabilità Civile verso Terzi
Garanzia | Massimale unico | Retribuzioni Lorde 2018 | Tasso annuo imponibile | Premio annuo imponibile |
4) Responsabilità Civile verso Terzi | € 7.500.000,00 | € 24.156.655,00 | ‰ | € |
Partita | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo annuo | |
1 | Incendio Fabbricati | €...................... | €................... | €............................ |
3 | Incendio Contenuto | €...................... | €................... | €............................ |
4 | Ricorso terzi | €...................... | €................... | €............................ |
5 | Responsabilità Civile Terzi | €...................... | €................... | €............................ |
TOTALE | €...................... | €................... | €............................ | |
Premio lordo semestrale | ||||
€............................ |
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’