ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
tra
REGIONE TOSCANA
e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
La REGIONE TOSCANA, codice fiscale e P.IVA 01386030488, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx nella sua qualità di Dirigente Direttore della Direzione Attività produttive;
e
la UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA (nel seguito indicata come “UniSI”) codice fiscale 80002070524 e P.IVA 00273530527 Dipartimento di studi aziendali e giuridici (nel seguito indicato come "DISAG”) con sede legale in Siena, Xxx Xxxxxx xx xxxxx 00 – 00000 Xxxxx rappresentata dal Direttore Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxx;
Visti
la L. R. n. 71/2018 e ss.mm.ii, la quale prevede tra gli ambiti di intervento anche il sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;
la L.R. 20/2009, la quale stabilisce che la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione:
− favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità fondamentali per lo sviluppo regionale;
− promuove la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento dell’occupazione;
− integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
− promuove e sostiene l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
lo statuto di UniSI emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114;
l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la delibera di Giunta Regionale n... del che approva il presente schema di accordo tra Regione
Toscana e UniSi – DISAG;
Premesso che
il Piano regionale di sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 15.3.2017 n. 47, prevede nell’ambito dei progetti regionali n. 10 (Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo) e n. 14 (Ricerca, sviluppo e innovazione) percorsi di sostegno alle imprese nei processi di digitalizzazione connessi alle trasformazioni delle forme e modalità della produzione, dei servizi e dei consumi, in attuazione della Strategia Industria 4.0 e in coerenza con l’orientamento strategico adottato da Europa 2020;
la deliberazione GR n. 1018/2014, che approva il documento finale della “Strategia regionale sulla smart specialisation” per la ricerca e l’innovazione in Toscana promosso dalla Regione;
con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930/2015 è stato approvato il POR CreO FESR Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, di cui alla presa d’atto della Regione avvenuta con delibera di Giunta Regionale
n. 180 del 2 marzo 2015, successivamente modificato da decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016, di cui alla presa d’atto della Regione con delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 2 novembre 2016 e da decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25.09.2018, di cui alla presa d’atto della Regione con delibera di Giunta Regionale n.1089 dell’8.10.2018 e infine con decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019, di cui alla presa d’atto avvenuta con delibera di GR n. 203 del 25.2.2019;
con decisione della Giunta Regionale n. 20 dell’11 aprile 2016 sono stati approvati gli Indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0;
con delibera di Giunta Regionale n. 1092 dell’8/11/2016 è stata costituita, in attuazione della Strategia Industria 4.0, la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese Industria 4.0, quale struttura integrata di coordinamento del sistema pubblico di competenze a supporto alle imprese sulle materie del trasferimento e dell’innovazione tecnologica, della formazione tecnica e superiore, del lavoro;
il Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione, presentato a Milano il 21.9.2016 fornisce il quadro generale di riferimento per le scelte strategiche a livello nazionale;
il Documento della Commissione europea COM (2017) 479 del 13.9.2017 ad oggetto: “Investire in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile. Una nuova strategia di politica industriale dell’UE” delinea un percorso strategico ed operativo per la qualificazione del sistema produttivo, ponendo le basi per una nuova politica industriale a livello europeo;
il documento “Piano Nazionale Impresa 4.0: risultati 2017. Linee Guida 2018”, (settembre 2017) prevede l’evoluzione della strategia di digitalizzazione verso una dimensione più ampia e comprensiva;
con delibera di Giunta Regionale n. 1081 del 9 ottobre 2017 si è preso atto dell’inserimento dal 22 settembre 2017, della Piattaforma regionale Industria 4.0, nel Catalogo dei DIH (Digital Innovation Hub), della Commissione Europea e fornisce gli indirizzi per un aggiornamento della strategia;
con decisione di Giunta Regionale n. 1 del 29/07/2019 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (XX.XX.XX) versione n. 6 del POR FESR 2014-2020;
con delibera di Giunta Regionale n. 1459 del 17 dicembre 2018 è stato approvato il Documento di Attuazione Regionale (DAR) versione n. 3 del POR FESR 2014-2020;
con decisione di Giunta Regionale n. 10 del 21/5/2018 la Strategia Regionale Industria 4.0, assume la denominazione e i contenuti di Strategia Regionale Impresa 4.0;
con delibera di Giunta Regionale n. 697 del 25/06/2018 sono state apportate parziali modifiche alla denominazione e alla struttura della Piattaforma regionale Impresa 4.0, estendendo l’operatività all’insieme delle attività economiche e produttive e dei servizi quali destinatari degli interventi attuativi della Strategia regionale I.4.0;
con delibera di Giunta regionale n. 1362 del 10/12/2018 è stata aggiornata la struttura e l’articolazione della Piattaforma regionale Impresa 4.0;
Considerato che
nell’ambito dell‘Azione 1.1.4. del POR CreO FESR 2014-2020 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, la SubAzione
1.1.4 b) prevede “Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale”;
i Criteri di selezione delle operazioni, approvati dal Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014- 2020 nella seduta del 23/5/2018, prevedono che la SubAzione 1.1.4 b) possa attuarsi anche mediante accordi di collaborazione con organismi di ricerca;
il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, IRPET e sistema della ricerca pubblica, per attività di coordinamento in attuazione della Strategia Regionale Industria 4.0 sottoscritto in data 27 febbraio 2017 (schema approvato con DGR 158/2017), ha come obiettivo, tra gli altri, la collaborazione tra la Regione, IRPET e organismi di ricerca, mediante specifici accordi di collaborazione, allo sviluppo di ricerche scientifiche per migliorare la conoscenza dei fabbisogni e degli impatti della diffusione del paradigma 4.0 sulle imprese, sul sistema delle competenze, sul mondo del lavoro;
nel corso del 2018 la Commissione europea ha presentato il pacchetto di proposte programmatiche per il periodo 2021-2027 sia per quanto attiene alle politiche di coesione quanto per i programmi a regia della Commissione, nei quali si configura il quadro delle politiche industriali europee per favorire i processi di innovazione nei sistemi produttivi;
con delibera di Giunta regionale n.204 del 25.02.2019 è stata approvata la “Nota di aggiornamento di medio periodo” della Strategia regionale di specializzazione intelligente (RIS3);
il Consiglio europeo il 27 maggio 2019 ha approvato il documento “Una strategia di politica industriale dell’UE: una visione per il 2030”;
con decisione della Giunta regionale n.32 del 15.07.2019 ad oggetto: “Politiche di Coesione post 2020 - individuazione rappresentanti regionali per la fase di prenegoziato e approvazione linee di indirizzo e relativo percorso” sono stati individuati i macro ambiti di intervento della futura fase di programmazione ed in particolare quelli relativi all’OT 1;
nel corso della programmazione POR FESR 2014-2020 vi è stata una evoluzione delle modalità di allocazione delle risorse delle varie azioni/sub-azioni a sostegno degli investimenti delle imprese, passando da procedure valutative a procedure automatiche e confermando la procedura valutativa e negoziale solo per linee di sostegno a investimenti in R&S;
la procedura negoziale è applicata anche a progetti strategici territoriali per aree di crisi o a carattere inter-istituzionali mediante accordi con MISE;
Considerato infine che
il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici è in possesso
- di competenze specialistiche trasversali rilevante esperienza di ricerca sulle tematiche riconducibili ai temi dell’analisi degli indicatori di affidabilità finanziaria delle imprese, le quali rientrano pienamente nelle proprie attività istituzionali;
- degli strumenti idonei per affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività di ricerca sui temi oggetto del presente Accordo;
L’attività di ricerca oggetto del presente accordo
a) riveste carattere di ricerca fondamentale, trattandosi di un lavoro sperimentale svolto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette, avendo a riferimento una esigenza immediatamente conoscitiva circa gli strumenti analitici a supporto dei processi decisionali per ottimizzare l’allocazione delle risorse a favore delle imprese in relazione agli output;
b) non è riconducibile ai servizi di cui alla Direttiva 2014/24/UE, art. 14 e D.Lgs. n.50/2016 in quanto i risultati non appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice;
c) è diretta a perseguire una finalità scientifica promossa dalla Regione Toscana in applicazione di quanto disposto dalle finalità della L.R. 20/2009;
d) determina una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune che si esplica in attività istituzionale di ricerca propria della UniSI - Dipartimento di studi aziendali e giuridici;
e) è ricompresa nell’ambito delle finalità istituzionali della Regione Toscana nel quadro della Strategia Regionale Impresa 4.0 e della RIS3 oltre che nell’azione di miglioramento dei criteri di selezione delle imprese destinatari di sovvenzione, e risultano complementari e sinergiche all’adempimento delle rispettive funzioni e che pertanto le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad un accordo di collaborazione scientifica finalizzata alle attività di ricerca richiamate;
la ripartizione dei costi tra i due soggetti firmatari del presente accordo prevede una suddivisione dei costi diversa dal 50% in ragione del fatto che le attività che dovranno essere svolte sono essenzialmente di supporto sinergico agli obiettivi e ai compiti istituzionali propri della Regione Toscana che, pertanto, ha un interesse prevalente rispetto a UniSI-DISAG e che il trasferimento delle risorse a favore di UniSI a titolo di cofinanziamento sarà limitato al rimborso delle spese vive sostenute;
Ritenuto pertanto opportuno
promuovere, all’interno della Strategia regionale Impresa 4.0, in attuazione della Strategia RIS3, nel quadro di un analisi finalizzata al miglioramento delle condizionalità di accesso da parte delle imprese alle sovvenzioni regionali, un accordo di collaborazione scientifica per lo sviluppo di un
progetto congiunto di ricerca-azione di sistema, che consenta di sviluppare un percorso di conoscenza sulla ottimizzazione dei processi allocativi delle risorse regionali mediante un sistema di indicatori di affidabilità finanziaria;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’accordo
1. Il presente accordo, è finalizzato alla realizzazione tra le parti di un progetto di ricerca-azione di sistema all’interno della Strategia regionale Impresa 4.0 in attuazione della Strategia RIS3, mediante una attività congiunta di ricerca avente il seguente oggetto:
“Evoluzione e revisione dei processi allocativi delle risorse regionali a supporto delle imprese nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027”
di seguito denominato “Progetto ”.
2. Il Progetto si articola nei seguenti ambiti tematici:
a) analisi dell’attuale sistema di indicatori di affidabilità finanziaria, anche in una prospettiva di benchmarking (UE, nazionale, regioni);
b) analisi della evoluzione degli indicatori relativi a campioni di imprese destinatarie di finanziamenti regionali con particolare attenzione alle imprese destinatarie di revoche;
c) elaborazione di una struttura di indicatori e della relativa mappa concettuale segmentata per tipologie di interventi e per moduli procedimentali (automatico, valutativo/negoziale) in relazione agli output richiesti;
d) analisi di metodologie e strumenti di valutazione del livello di maturità tecnologica delle imprese basati sui bilanci societari ed altri indicatori open.
3. Le linee di azione oggetto dell’analisi di cui al precedente punto (b) e gli strumenti di analisi di cui al precedente punto (d) saranno concordate tra Regione e UniSi-DISAG.
4. La ricerca dovrà assumere a riferimento la letteratura scientifica, i contributi di istituzioni ed organizzazioni internazionali sul tema oggetto della ricerca rispetto ai quali dovrà essere elaborata una review critica.
Art. 3 - Modalità esecuzione delle attività
1. Il progetto si svilupperà attraverso l’approfondimento, la condivisione, lo scambio di informazioni e l’attivazione di modalità di sviluppo progettuale congiunte tra le Parti, ciascuno con le proprie competenze e con le proprie strutture.
2. Il programma di ricerca sarà svolto da UniSI-DISAG in collaborazione con la Direzione Attività produttive della Regione Toscana, la quale si avvale di IRPET.
3. UniSI-DISAG presenterà alla Direzione Attività produttive entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo un documento descrittivo (Descrizione della ricerca) dello
sviluppo delle attività e dei contenuti di ricerca (Descrizione della ricerca), che sarà oggetto di esame del Nucleo tecnico di cui al successivo art.10, comma 4.
4. Al termine dell’attività di ricerca dovrà essere prodotto un report finale da consegnare entro 8 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. Nel corso della ricerca saranno svolte, nell’ambito del Nucleo tecnico di cui al successivo art. 10, comma 4, verifiche intermedie sull’andamento delle ricerche.
6. L’attività di ricerca dovrà prevedere la realizzazione di almeno 2 seminari di presentazione di eventuali versioni intermedie e della versione definitiva del report finale.
7. La Regione effettuerà la verifica dei risultati finali delle attività realizzate da UniSI-DISAG anche al fine di meglio orientare le attività alle finalità del Progetto ed agli obiettivi con esso perseguiti, eventualmente avvalendosi di esperti indipendenti.
8. Nel caso in cui si verifichino eventi imprevedibili o per far fronte a esigenze di carattere tecnico- scientifico debitamente motivate, i termini stabiliti in conformità al precedente comma 4 potranno essere rimodulati d’intesa mediante scambio corrispondenza con la Regione anche ai fini una eventuale proroga dei termini di conclusione della ricerca, nel limite indicato al successivo art. 13, comma 2.
Art. 4 – Obblighi delle parti
1. La Regione si impegna a:
a) cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’allegato “1” al presente atto mediante trasferimento delle risorse a UniSI-DISAG attraverso Sviluppo Toscana Spa, organismo intermedio società in house della Regione Toscana;
b) mettere a disposizione di UniSI-DISAG la documentazione necessaria funzionale all’oggetto della ricerca.
2. UniSI-DISAG si impegna a:
a) cofinanziare le attività mettendo a disposizione le proprie competenze e le professionalità per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 2 nelle quote previste dall’allegato “1” al presente atto;
b) fornire i risultati della ricerca entro i tempi prestabiliti dall’art. 3, comma 4, fatta salva la possibilità di rimodulazione dei tempi secondo le modalità previste dal comma 8 del precedente art. 3;
c) rendicontare il costo totale della ricerca a Sviluppo Toscana S.p.a., responsabile dei controlli e pagamenti del POR FESR 2014-2020, secondo le modalità previste dal XX.XX.XX. del programma POR FESR 2014/2020, approvato con DGR n.1 del 29.07.2019 (versione 6) secondo le quote di cofinanziamento previste nell’allegato “1” al presente atto;
d) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza
limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all’erogazione del saldo del contributo;
e) comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, che xxxxxxxxxx il soggetto giuridico firmatario del progetto o il responsabile scientifico da questi individuato;
f) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
g) rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
h) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
i) rispettare per tutta la durata del progetto, nonché per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto, l’obbligo di non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l’operazione agevolata;
j) rispettare le norme in materia di conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Siena.
Art. 5 – Responsabilità
1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008.
2. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che si rechi presso le sedi dell’altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per l’esecuzione del presente accordo le parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DL 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine, convengono che:
a) ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);
b) il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d’uso dei locali in uso.
4. Ciascuna parte si impegna a sollevare e tenere indenne l’altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.
Art. 6 – Impegni finanziari
1. Il valore delle attività svolte in attuazione del presente accordo è determinato complessivamente in un importo di € 61.000,00=, di cui € 45.750,00= a carico della Regione Toscana (a valere per € 5.000,00= sull’annualità 2019 e per € 40.750,00= sull’annualità 2020) e € 15.250,00 a carico UniSI- DISAG, suddivisi come risulta dalla tabella finanziaria presente nell’Allegato 1 al presente accordo e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; tale tabella tiene conto della partecipazione economico–finanziaria e l’impegno operativo delle parti nel quadro di una collaborazione avente comune scopo.
2. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data della delibera di Giunta regionale che approva il presente schema di accordo.
3. L’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
4. Gli importi erogati dalla Regione a UniSI-DISAG costituiscono un sostegno alle attività istituzionali di UniSI e non confluiscono nella contabilità separata destinata ai proventi delle attività svolte da UniSI sul mercato.
5. Per gli stessi motivi l’attività è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.
6. Nessun operatore economico privato può trarre vantaggio dal presente accordo, ovvero UniSI- DISAG non può procedere all’affidamento a società o organismi esterni a UniSI l’attività oggetto dell’accordo oltre i limiti di quanto previsto nell’Allegato Tecnico al presente accordo (Allegato 1).
Art. 7 - Modalità di trasferimento delle risorse
1. La corresponsione a UniSI-DISAG dell’importo di cui all’art. 6, comma 1 a titolo di cofinanziamento della Regione verrà liquidato fino alla concorrenza di Euro 45.750,00 da Sviluppo Toscana S.p.a., O.I. Responsabile dei controlli e pagamenti della sub-azione 1.1.4. b) del POR FESR 2014-2020, sulla base della rendicontazione presentata e sulla base di relazioni sullo stato di avanzamento della ricerca, previa validazione del RdA, sino alla concorrenza dell’75% dell’importo. Il restante 25% verrà liquidato a seguito della consegna dei risultati finali della ricerca previsti dal precedente art. 3.
2. Per la parte afferente al cofinanziamento regionale, UniSI-DISAG dovrà presentare la rendicontazione sull’apposito gestionale dell’Organismo intermedio Sviluppo Toscana all’indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/, seguendo le indicazioni fornite alla pagina web xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx.
3. I pagamenti saranno effettuati con bonifico sul seguente conto corrente: n. …..
Art. 8 - Utilizzo del Logo
1. Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare i loghi della Regione Toscana e di UniSI-DISAG potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
2. L’utilizzazione del logo delle Parti straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
3. Il logo istituzionale che identifica il POR FESR 2014-2020 obiettivo Crescita e Occupazione (CreO), deve essere utilizzato in tutti i documenti prodotti, siano essi in tradizionale formato cartaceo, siano essi in formato digitale, insieme ai loghi istituzionali di Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Toscana, secondo le modalità previste dal XX.XX.XX. del programma. Il kit di comunicazione e il Manuale d’uso del logo sono rintracciabili al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxx-xxxx-0000-0000-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-x- comunicazione.
Art. 9 – Proprietà dei risultati
1. Ai fini del presente Accordo per risultati della ricerca si intendono i prodotti, le procedure, i protocolli, comprese le conoscenze tecniche, a prescindere dalla forma di tutela astrattamente disponibile, che sono conseguenza delle attività del progetto di ricerca. UniSI-DISAG indicherà in modo esplicito in un allegato al documento “Descrizione della ricerca” i risultati da considerare pre-esistenti al presente accordo (la cosiddetta “background knowledge”) e i risultati del presente progetto di ricerca (la cosiddetta “foreground knowledge”).
2. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle parti che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto che in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati della ricerca, in caso di redazione e pubblicazione dei documenti di qualsiasi tipo, anche di carattere scientifico, dovrà essere esplicitamente dichiarato che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata a seguito del presente Accordo con l’apposizione del loghi del POR FESR 2014-2020, di Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Toscana e il richiamo al finanziamento.
4. E’ vietata a UniSI-DISAG l’utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività di ricerca svolte.
Art. 10 – Soggetti responsabili dell’accordo e Nucleo Tecnico
1. La Regione Toscana affida la responsabilità dell’attuazione del presente accordo a Xxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della Direzione Attività produttive, a cui spetta la verifica dello stato di avanzamento della ricerca e dei risultati finali.
2. UniSI-DISAG affida la responsabilità dell’attuazione del presente accordo e la responsabilità scientifica del progetto al Prof. (……).
3. UniSI-DISAG individuerà i responsabili scientifici delle singole attività o parti di attività nel documento di “Descrizione della ricerca”, di cui all’articolo 3 comma 3 del presente accordo.
4. Le attività di cui al presente accordo sono coordinate da un Nucleo Tecnico composto dai responsabili di cui ai precedenti commi del presente articolo, coordinato dalla Regione. Il Nucleo tecnico potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di soggetti esterni alle parti firmatarie del presente accordo, in qualità di esperti o rappresentativi istituzionalmente nelle materie trattate. La Regione si avvarrà delle competenze specialistiche di IRPET nel quadro del programma di attività dell’Istituto.
Art. 11 - Trattamento dati personali
1. Nell’ambito del presente Accordo le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione
dell’Accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. Le Parti in relazione allo scambio di informazioni, inteso sia come trasmissione di dati sia di condivisione di archivi e al ruolo di essere sorgente o destinatario delle informazioni scambiate si intendono entrambe soggetti produttori ed utilizzatori.
3. I dati personali oggetto dello scambio:
- Soggetto produttore del dato: Regione Toscana; soggetto utilizzatore: UNISI/DISAG; Periodicità dello scambio di dati: dalla data di sottoscrizione dell’Accordo per tutta la durata del medesimo:
a) Tipologie di dati: dati comuni e dati relativi alle imprese oggetto della ricerca;
b) Tipologie degli interessati: imprese (massimo n. 500)
c) I seguenti formati: fogli xls e csv e pdf .
- Soggetto produttore del dato: INISI/DISAG; soggetto utilizzatore: Regione Toscana; Periodicità dello scambio di dati: dalla data di sottoscrizione dell’Accordo per tutta la durata del medesimo:
a) Tipologie di dati: dati comuni, documenti per la rendicontazione delle spese e dati relativi alle imprese oggetto della ricerca;
b) Tipologie degli interessati: personale dipendente (professori e ricercatori) o collaboratori di UniSI-DISAG che lavora alla realizzazione dell’accordo (circa n….), imprese (massimo n. 500)
c) I seguenti formati: pdf dei documenti di spesa; fogli xls e csv; pdf con testo e grafici..
4. In quanto Titolari autonomi del trattamento, le parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente Accordo.
5. Le parti concordano sull’adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.
6. In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure: lo scambio dei dati avviene tramite lo scambio dei dati avviene tramite e-mail ed estrazioni da BBDD regionali e di organismi Intermedi (Sviluppo Toscana SpA e Toscana Muove).
7. Al contempo, le parti, si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto. L’eventuale diniego dell’altra parte comporta l’annullamento del presente Accordo.
8. In particolare, le parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
9. Le parti si impegnano a far sì che l’accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito
solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione dell’Accordo, e che l’uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dalle parti riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.
10. Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile alla controparte, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali.
11. Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente Accordo formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte.
Art. 12 – Corrispondenza
1. Tutta la corrispondenza, tecnica e amministrativa, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- Regione Toscana, Direzione Attività produttive
e-mail xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx; pec xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
- UniSI-DISAG
email pec
Art. 13 – Durata, Recesso e Risoluzione
1. Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
2. Il presente Accordo decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale e ha durata di 10 mesi, ferma restando l’ammissibilità della spesa, di cui al precedente art. 6 comma 2 del presente Accordo; è ammessa la proroga solo a seguito di formale intesa (scambio di corrispondenza) fra le parti per un periodo non superiore di 4 mesi.
3. Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale.
4. La Regione Toscana si impegna a comunicare l’avvenuta marcatura temporale all’apposizione della stessa.
5. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di almeno 15 gg. lavorativi. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
7. Salve le ipotesi di impedimento, nel caso in cui UniSI-DISAG, senza un giustificato motivo, non ottemperi ai termini del presente Accordo, in particolare non consegnino gli output nei termini previsti dal precedente art. 3 ovvero che il ritardo superi la durata di 30 gg lavorativi, la Regione ha la facoltà di revocare il cofinanziamento.
8. Il caso di recesso ai sensi del presente articolo, la Regione si impegna a rimborsare a UniSI - Dipartimento di studi aziendali e giuridici le quote relative ai costi delle attività già compiute e debitamente documentate e rendicontate e comunque entro il limite del cofinanziamento di cui all’art. 6.
9. Eventuali variazioni delle attività svolte in collaborazione sono pattuite e accettate dalle parti tramite atto aggiuntivo.
Art. 14 - Foro competente
1. Ai sensi e per gli effetti dell’133 lettera a) punto 2) del D.lgs 20 luglio n.104 del 2010 le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice competente è il Tribunale amministrativo regionale della Toscana.
Art. 15 – Disposizioni generali e finali
1. L’imposta di bollo relativa al presente accordo è assolta da Regione Toscana in maniera virtuale
– autorizzazione n…. del ….. rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione .
2. Esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26.4.1986, con spese a carico della Parte che la richiede.
3. In ottemperanza all’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, la Regione Toscana si accolla l’onere in parola secondo le modalità del DM 17 Giugno 2014.
4. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
REGIONE TOSCANA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
Allegato Tecnico Allegato 1
Tabella economico finanziaria relativa alle attività di ricerca
Prospetto delle spese di progetto:
Voci di costo | UniSI-DISAG (25%) | Cofinanziamento Regione (75%) | Totale costi ricerca (100%) |
a) Coordinamento scientifico | 1.750,00 | 5.250,00 | 7.000,00 |
b) Personale di ricerca | 7.937,50 | 23.812,50 | 31.750,00 |
c) Personale non dipendente | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
d) Servizi di consulenza/ collaborazioni | |||
e) Spese di missione | 187,50 | 562.50 | 750,00 |
f) Spese generali | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
Totali | 15.250,00 | 45.750,00 | 61.000,00 |
NOTE:
1. Gli organismi di ricerca dovranno rendicontare l’intero ammontare del costo della ricerca mediante presentazione all’organismo intermedio del POR delle spese sostenute, regolarmente liquidate e quietanzate.
2. Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) attività di coordinamento scientifico: personale dipendente a tempo indeterminato (valorizzazione in termini di g/u);
b) personale di ricerca: professori e ricercatori (valorizzazione in termini di g/u);
c) personale non dipendente (costo contratti, assegni, borse, collaborazioni professionali);
d) acquisizione di servizi di consulenza e similari/collaborazioni con altri organismi di ricerca;
e) spese di missioni, limitatamente al territorio regionale e per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di coordinamento scientifico;
f) spese generali.
3. Le spese di cui al punto 2. lettere (a), (b), sono ammissibili solo per personale altamente qualificato. Ai sensi della definizione contenuta al punto n. 93) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per personale altamente qualificato si intende “membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato”.
4. Per le lettere a) e b) del punto 2. sono ammissibili le spese pari alla somma delle voci fisse della retribuzione mensile, inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi, con esclusione di qualsiasi elemento mobile o variabile.
5. Il complesso delle spese di cui al punto 2. lettera d) non potrà essere superiore al 20% della somma delle voci (a), (b), (c), (d).
6. I costi del personale devono avere a riferimento il valore del costo a giornata/uomo secondo il tabellare contrattuale.
A tal fine, il costo orario del personale imputato al progetto dovrà essere calcolato utilizzando il divisore orario convenzionale (1720) previsto dall'art. 68, comma 2, del 14 Reg. (UE) n. 1303/2013 ed i costi annui lordi documentati all'interno del periodo di rendicontazione, intendendosi per tali i costi quelli riferiti all'ultimo esercizio contabile.
Il costo lordo da considerare ai fini del calcolo suddetto è rappresentato esclusivamente dagli elementi fissi della retribuzione, con esclusione di qualsiasi tipo di elemento mobile (quali, a mero titolo di esempio, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati), cui si aggiungono gli oneri a carico del datore di lavoro ed i ratei di retribuzione differita (tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR).
Si rammenta che non sono ammissibili i costi relativi al personale in congedo di maternità, di paternità e congedo parentale.
7. Le spese generali di cui al punto 2. lettera f) sono ammissibili nel limite del 10% dei costi diretti del personale indicato alle lettere (a) – (b) – (c), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
8. Il complesso delle spese, di cui al precedente punto 2. lett. e) - f), non potrà essere superiore al 20% del costo totale della ricerca.
9. Variazioni al budget di ricerca tra le voci di spesa, preventivamente comunicate a mezzo PEC alla Regione e all’Organismo Intermedio, saranno ammesse per una percentuale non superiore al 30% del costo totale, fatti salvi i limiti di cui ai precedenti punti 5, 7 e 8. Per percentuali superiori dovrà essere inoltrata richiesta motivata a mezzo PEC a cui la Regione dovrà dare riscontro entro 10 gg. dal ricevimento, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.