CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE ALL RISK REPERTI ARCHEOLOGICI
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE ALL RISK REPERTI ARCHEOLOGICI
CONTRAENTE | COMUNE DI JESOLO Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (Xx) C.F. e P.I. 00608720272 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31/10/2019 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31/10/2021 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
SOMMARIO
DEFINIZIONI
NORME GENERALI DI POLIZZA
Art.01 – Oggetto dell’assicurazione Art. 02 – Esclusioni
Art. 02.1- Trasporto delle cose assicurate Art. 03- Somma assicurata
Art.04- Sinistri - Criteri di risarcimento Art.05- Sinistri - Restauri
Art.06- Durata e limitazione temporale della copertura Art.07- Dichiarazioni inesatte e reticenze
Art.08- Stipulazione del contratto e successive modifiche Art.09- Pagamento del premio e decorrenza della Polizza Art.10- Aggravamento del rischio
Art.11- Diminuzione del rischio Art.12- Scoperto/Franchigia Art.13- Sinistro
Art.14- Onere della prova
Art.15- Sinistri - Obblighi dell'Assicurato Art.16- Sinistri - Titolarità dei diritti
Art.17- Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori Art.18- Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori
Art.19- Sinistri - Indennizzo
Art.20- Sinistri - Pagamento dell'indennizzo
Art.21- Sinistri - Recupero delle cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro Art.22- Sinistri - Facoltà di recesso
Art.23- Sinistri - Esagerazione dolosa del danno
Art.24- Sinistri - Assicurazione presso diversi Assicuratori Art.25- Sinistri - Diritto di rivalsa
Art.26- Rinnovo del contratto
Art.27- Forma delle comunicazioni alla Compagnia Art.28- Imposte e tasse
Art.29- Foro competente
Art.30- Interpretazione del testo di Polizza Art.31- Rinvio alle norme di Legge
SCHEDA DI POLIZZA CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 01 Terremoto
Art. 02 Inondazioni ed alluvioni
Art. 03 Rischi socio - politici (S.R.C.C./TS) Art. 04 Furto commesso dagli addetti alla sorveglianza del museo Art. Art. 05 Furto con destrezza
Art. 06-Enti presso laboratori di restauroe/o in prestito per mostre temporanee Art. 07-Colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato
Art. 08-Rinnovo del contratto Art. 09-Proroghe
CLAUSOLE SPECIALI
1. Ubicazione del rischio e gestione dei sistemi di sicurezza
2. Valuta estera
3. Indennizzo separato per ciascuna Sezione e Partita di Polizza
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
1. Assicurazione per conto di chi spetta
2. Clausola chiusa inchiesta
3. Clausola deprezzamento
4. Esenzione imposte
5. Clausola di inalienabilità
6. Coppie, servizio, serie e/o parures
7. Scoperto per mezzi di chiusura insufficienti
8. Tasso e calcolo del premio
9. Tracciabilità dei flussi finanziari
DEFINIZIONI
Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico): | |
- "Assicurato": | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; |
- "Assicurazione ": | il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.; |
- "Autocarro": | il veicolo destinato al trasporto delle cose assicurate su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati; |
- "Broker": | il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto, che agisce ai sensi della Legge n. 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia; |
- "Contraente": | il soggetto che stipula l'assicurazione; |
- "Compagnia": | l'impresa assicuratrice; |
- "Cose assicurate" e/o "Enti assicurati": | le opere d'arte che sono oggetto dell'assicurazione; |
- "Danno liquidabile": | danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo; |
- "Deprezzamento": | la diminuzione di valore commerciale subita dall'ente assicurato, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Compagnia, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro; |
- "Franchigia": | l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato; |
- "Furto con destrezza": | furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine e che prevede, nel momento in cui il reato viene posto in essere, la presenza contemporanea del soggetto che subisce il reato e del soggetto che lo commette; |
- "Indennizzo/Risarcimento": | la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell'applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi; |
- "Motrice": | la motrice dell'autotreno o il trattore stradale; |
- "Polizza": | il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante atti di variazione o allegati, durante il periodo di validità; |
- "Premio": | la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; |
- "Rimorchio": | il veicolo, per il trasporto delle cose assicurate, destinato ad essere trainato da altro veicolo; |
- "Rischio": | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare; |
- "Semirimorchio": | il veicolo, per il trasporto terrestre delle cose assicurate, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa; |
“Scoperto": | la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato |
− "Sinistro": | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
− "Stima accettata": | il valore commerciale attribuito all'ente assicurato di comune accordo fra le Parti; |
− "Valore commerciale": | il prezzo corrente dell'ente assicurato o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato; |
− "Valore dichiarato": | il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'ente assicurato colpito da sinistro; |
− "Veicoli": | come definiti dall'Art. 47) comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi in tale definizione: l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura, il carro ferroviario e gli aeromobili; |
“Vettore": | il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire le cose assicurate da un luogo ad un altro |
NORME GENERALI DI POLIZZA
Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia si obbliga, dietro pagamento da parte del Contraente del premio di Polizza pattuito e nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti alle opere d'arte assicurate (enti assicurati) che si verifichino durante il periodo di validità di questa copertura assicurativa, indicato nella scheda di Polizza.
Ai fini della presente assicurazione, sono a carico della Compagnia tutti i danni materiali diretti che le cose assicurate, descritte e valorizzate in Polizza, subiscono a seguito di qualsiasi evento accidentale o doloso (compresi furto, rapina ed atti di vandalismo) che non sia espressamente escluso al successivo Art. 2) e/o da altre eventuali esclusioni o limitazioni previste in Polizza e/o nei successivi atti di variazione ad essa aggiunti.
Art. 02 - Esclusioni
La Compagnia esclude dal risarcimento:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;
c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata:
- da personale non Specializzato; ovvero
- con mezzi e metodologie non idonee,
restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;
e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, dall'Assicurato e/o dal Contraente.Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di Società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei Soci illimitatamente responsabili;
g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e/o dalle persone del cui operato Essi debbano rispondere; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell'assicurazione, a condizione che il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo. Resta però stabilito e convenuto che, in nessun modo, la Compagnia risponde per i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali ove si trovano o si trovavano ubicati gli enti assicurati;
h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente o dell'Assicurato;
i) i danni da furto con destrezza;
l) i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo;
m) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
n) i danni causati da o conseguenti ad estorsioni o truffe;
o) i danni indiretti ingenere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
p) i danni dovuti a guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (siano o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento
per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove gli enti assicurati sono ubicati restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi; q) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
r) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
s) i danni verificatisi in occasione di allagamenti, inondazioni ed alluvioni;
t) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
u) i danni verificatisi in occasioni di trasporti, comprese le relative operazioni di carico e scarico.
Art. 02.1 - Trasporto delle cose assicurate
In deroga al punto u) dell'Art. 2) precedente, si conviene quanto segue:
a condizione che sia stata attivata l'estensione di cui alla Condizione Particolare n° 11) di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti durante il trasporto (comprese le relative operazioni di carico e scarico) dalle cose assicurate di proprietà del Contraente, di cui all'elenco di dettaglio allegato in Polizza.
Nel solo caso in cui sia stata attivata l'estensione di cui alla Condizione Particolare n° 12) di Polizza, la Compagnia risponde anche dei danni materiali diretti alle cose di Terzi specificatamente assicurate con le modalità di cui alla succitata Condizione Particolare.
L'assicurazione vale esclusivamente per i viaggi di andata e ritorno dall'ubicazione del rischio, specificata nella scheda di Polizza, al luogo di effettuazione di mostre, manifestazioni espositive, fiere comprese, oppure presso laboratori di Terzi per il restauro, così come stabilito dal disposto dell'Art. 6) delle Condizioni Particolari di Polizza; l'assicurazione non vale, pertanto, se gli enti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli sopra indicati.
In ogni caso, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti alle cose assicurate conseguenti a mere movimentazioni e/o manipolazioni ordinarie e/o programmate all'interno della/e sede/i museale/i.
Art. 03 - Somma assicurata
In relazione a quanto previsto dal disposto dell'art. 1908 del Codice Civile, la somma assicurata per ciascun ente corrisponde: - alla "Stima Accettata" (vedi Definizioni) per le cose di proprietà di Enti Pubblici In tal caso, la Compagnia non applica la regola proporzionale.
In assenza di dichiarazione di valore alla Compagnia, la somma assicurata per ciascun ente deve corrispondere al "Valore Commerciale" (vedi Definizioni) dello stesso al momento del sinistro.
In tal caso, se la somma assicurata risulta inferiore al "Valore Commerciale" (vedi Definizioni), la responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l'importo che si sarebbe dovuto assicurare.
Art. 04 - Sinistri - Criteri di risarcimento
In caso di sinistro, risarcibile a termine della presente Polizza, la Compagnia indennizza l'Assicurato come segue:
a) per danni restaurabili:
La Compagnia, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, liquida, a titolo di indennizzo, un importo corrispondente al costo del restauro aumentato del deprezzamento e degli eventuali costi di trasporto da e per il restauratore, con il limite massimo della differenza tra il valore che l'ente assicurato aveva al momento e nel luogo sinistro e quello che invece ha dopo l'accadimento sinistro.
b) per danni non restaurabili:
La Compagnia liquida un indennizzo pari al "Valore Commerciale" (vedi Definizioni) dell'ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. Se l'assicurazione è a "Stima Accettata" (vedi Definizioni), il "Valore Commerciale" (vedi Definizioni) dell'ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
Per la determinazione del valore e dell'indennizzo non si tiene conto di valori affettivi o mancati
introiti per mancato uso.
Art. 05 - Sinistri - Restauri
In caso di danno, risarcibile a termini della presente Polizza, la Compagnia ed il Contraente concordano a chi affidare il restauro dell'ente danneggiato.
Art. 06 - Durata e limitazione temporale della copertura
Per le cose assicurate la garanzia ha la durata indicata nella scheda di Polizza, a partire dall'effetto della presente copertura assicurativa, anch'esso indicato nella scheda di Polizza. La Compagnia non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da vizi, difetti e/o deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di un loro dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Compagnia.
Art. 07 - Dichiarazioni inesatte e reticenze
La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte
o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxxxxxx del contratto e successive modifiche
Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l'effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l'emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione e/o appendice) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.
Art. 09 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma secondo).
Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.
Art. 10 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 11 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un premio minimo, l'importo versato dal Contraente per l'annualità in corso si intende comunque acquisito dalla Compagnia e le eventuali rate di premio
successive alla comunicazione restano invariate.
Art. 12 - Scoperto/Franchigia
In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che Egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farli assicurare da altri.
Qualora più enti assicurati siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo 1 (una) volta, per ciascuna Sezione di Polizza, il maggiore degli scoperti/franchigie relative al singolo ente.
Art. 13 - Sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 14 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.
Art. 15 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare gli enti assicurati;
b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o e-mail specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Compagnia o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere diritto, per tale titolo, ad alcun indennizzo;
f) presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti, che si possono ottenere dalle Autorità Competenti.
Art. 16 - Sinistri - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
La presente Xxxxxxx è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i Xxxxx interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Compagnia e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, è stata liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.
Art. 17 - Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo Xxxxxx può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo Perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Compagnia alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, semprechè il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Se la Compagnia respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 (dodici) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo a risarcimenti di sorta ai sensi della presente Polizza.
I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Art. 18 - Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15) precedente;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli enti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
Art. 19 - Sinistri - Indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Compagnia né in tutto né in parte gli enti assicurati residuati o salvati dal sinistro.
Art. 20 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, salvo in quei casi in cui vi sia impugnazione del verbale peritale di cui all'Art. 17) precedente. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di Polizza.
Art. 21 - Sinistri - Recupero delle cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro
Se le cose assicurate, di cui alla denuncia di sinistro, vengono recuperate in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Compagnia. Tali cose sono di proprietà della Compagnia qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza. La Compagnia può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli enti recuperati ove questi provveda a restituire alla Compagnia l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi.
Qualora la Compagnia abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli enti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Compagnia l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi.
Ove le cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro venissero recuperate, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia è tenuta ad indennizzare, per gli enti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accertasse che gli enti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, tali enti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Compagnia l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi, fermo l'obbligo della Compagnia di indennizzare soltanto
i danni patiti dagli enti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 22 - Sinistri - Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 23 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.
Art. 24 - Sinistri - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni, esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, sono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Compagnia, esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Compagnie, paga una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.
Art. 25 - Sinistri - Diritto di rivalsa
Gli Assicuratori rinunciano espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, salvo il caso di dolo o colpa grave. Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.
Art. 26 - Rinnovo del contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 1 (un) anno è rinnovata per 1 (un) anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (un) anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 27 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata.
Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente.
Art. 28 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
Art. 29 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 30 - Interpretazione del testo di Xxxxxxx
La presente Polizza ed i relativi atti di variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerati come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza ed i relativi atti di variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.
Art. 31 - Rinvio alle norme di Legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
SCHEDA DI POLIZZA
La ., in seguito chiamata "Compagnia", assicura, in base alla proposta che forma parte integrante della presente Polizza ed alle Definizioni, Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali, contro i DANNI MATERIALI DIRETTI causati agli ENTI assicurati qui di seguito descritti:
CONTRAENTE | Comune di Jesolo Xxx X.Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Partita IVA: 00608720272 |
ASSICURATO | Contraente |
UBICAZIONE DEL RISCHIO | Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Locale APT - 30016 Jesolo (VE) | |
DURATA DELL'ASSICURAZIONE | dalle ore 24:00 del 31/10/2019 | alle ore 24:00 del 31/10/2021 |
SEZIONE I – OPERE ASSICURATE | ||
Opere d’arte, descritte e valorizzate nell’elenco riepilogativo, di cui all’/agli allegati, suddivise come qui di seguito indicato: | Somme assicurate (EUR) | |
Partita 1 – | Reperti Archeologici del valore complessivo di: | € 642.718,00 |
SOMMA ASSICURATA COMPLESSIVA (EUR) | € 642.718,00 |
CONDIZIONI PARTICOLARI valide solo se espressamente richiamate | Valori/Limiti (EUR) | |
C.P. 01 - Terremoto | // | |
C.P. 02 - Inondazioni ed alluvioni | // | |
C.P. 03 - Rischi socio – politici (S.R.C.C./TS) | // | |
C.P. 04 - Furto commesso dagli addetti alla sorveglianza del museo | // | |
C.P. 05 - Furto con destrezza | // | |
C.P. 06 - Enti presso laboratori di restauro e/o in prestito per mostre temporanee | € 100.000,00 | |
C.P. 07 - Colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato | // | |
C.P. 08 Rinnovo del Contratto | // | |
C.P. 09 - Proroghe | // |
FRANCHIGIE/SCOPERTI (EUR) |
Franchigia a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto: per qualsiasi danno: - scoperto 15,00% (quindici pro cento) del danno con il minimo di € 500,00 |
Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto. I Limiti sono si intendono per sinistro e durata di Polizza, se non diversamente specificato. Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza")
Art. 01 - Terremoto
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2) punto r) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia:
a) sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
b) le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Art. 02 - Inondazioni, allagamenti ed alluvioni
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2) punto s) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Compagnia non risponde dei danni:
a) ad enti mobili all'aperto;
b) agli enti assicurati la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento. Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Art. 03 - Rischi socio – politici (S.R.C.C./TS)
A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto p) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopraccitato articolo.
Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all’uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R).
La Compagnia ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso scritto di 14 (quattordici) giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata; in caso di annullamento da parte della Compagnia, trascorsi 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo a questa estensione di garanzia, in proporzione del tempo che intercorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale il premio inizialmente previsto è stato pagato.
Il tasso imponibile relativo a questa estensione di garanzia, è quello indicato all'articolo “Tasso e calcolo del premio” delle Condizioni Particolari Aggiuntive.
Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la medesima annualità assicurativa, importo superiore a quelli indicati nella scheda di Polizza.
Art. 04 - Furto commesso dagli addetti alla sorveglianza del museo
In deroga dell’Art. 2) punto g) dalle Norme Generali di Polizza, si prende atto che la Compagnia indennizza l'Assicurato per il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti alla sorveglianza del museo, a condizione che le persone alle quali sono state affidate le chiavi degli accessi ai locali siano diverse da quelle abilitate alla gestione dell'impianto d'allarme. Questa estensione di garanzia
deve intendersi operare solo nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo.
Art. 05 - Furto con destrezza
In deroga dell'Art. 2) punto i) delle Norme Generali di Polizza, si prende atto che la copertura prestata con la presente Xxxxxxx è estesa al furto con destrezza, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che in ogni spazio espositivo fosse presente, al momento del sinistro, almeno 1 (un) guardiano identificabile, preposto alla sorveglianza.
Art. 06 - Enti presso laboratori di restauro e/o in prestito per mostre temporanee
La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali diretti alle cose assicurate, indicate in Polizza, anche quando si trovino temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro e/o presso Terzi per mostre o manifestazioni espositive, fiere comprese.
Nel solo caso in cui sia stata attivata anche l'estensione di garanzia prestata con la Condizione Particolare n° 11) di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti alle cose assicurate avvenuti durante i trasporti di andata e ritorno (comprese le relative operazioni di carico e scarico), dall'ubicazione del rischio indicata nella scheda di Polizza al luogo di giacenza temporanea.
In assenza di diversa pattuizione anticipata tra le Parti e di conferma scritta della Compagnia, questa estensione di garanzia deve intendersi operare per i soli rischi ubicati nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea, Svizzera o Norvegia ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza dei locali ove si trovano temporaneamente le cose assicurate siano almeno analoghi a quelli dell'ubicazione del rischio, indicata nella scheda di Polizza e pertanto, conformi a quanto previsto dal disposto della Clausola Speciale n° 1) di Polizza.
In nessun caso, devono intendersi in alcun modo assicurati singoli rischi durante i quali si trovino contemporaneamente in giacenza presso Terzi cose assicurate di valore complessivo eccedente i limiti indicati nella scheda di Polizza, per i quali la copertura viene eventualmente prestata a condizioni e termini da stabilirsi anticipatamente tra le Parti e solo a seguito di conferma scritta da parte della Compagnia.
Art. 07 - Colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 2) punto f) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni derivanti da Colpa grave del contraente e/o assicurato e dolo e/o colpa grave dei dipendenti dell’assicurato e/o contraente e delle persone per le quali l’assicurato e/o contraente è legalmente responsabile.
Art. 08 - Rinnovo del contratto
A deroga del disposto dell'Art. 26) delle Norme generali di Xxxxxxx La presente polizza si intende annullata alla sua naturale scadenza, 31.10.2021 senza che le Parti siano obbligate a notificare alcuna disdetta.
Art.09 - Proroghe
La Compagnia concede la possibilità di prorogare tale contratto per un periodo massimo di 60 giorni, in tale caso il premio relativo di proroga è da conteggiare sulla base di 1/360° del premio annuale di polizza.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
CLAUSOLE SPECIALI
(sempre operanti)
01. Ubicazione del rischio e gestione dei sistemi di sicurezza
L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:
le cose assicurate siano ubicate all’interno di locali trovantisi in edifici adibiti a sede Museale, anche a più piani fuoriterra oltre al piano terreno o rialzato ed alle cantine o seminterrati, costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili; la presente copertura è comunque operante anche in presenza di elementi strutturali in legno nei solai e/o nell’armatura del tetto.
Presso l'ubicazione del rischio, indicata nella scheda di Polizza, devono inoltre essere presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:
a) robusti serramenti in legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall’interno;
b) robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall’interno, od inferriate fisse, a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 (quattro) metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno;
c) durante l’orario di apertura al pubblico: presenza di personale di sorveglianza qualificato, nella misura di almeno 1 (un) guardiano per ciascuna sala espositiva; qualora la disposizione delle cose assicurate, la loro forma e/o dimensione o l’allestimento non consentissero ad 1 (un) solo guardiano un’agevole visuale su tutte le cose assicurate presenti nella sala, il numero dei guardiani deve essere adeguatamente incrementato;
d) durante le ore notturne e durante le ore di chiusura dei locali: impianto d'allarme antintrusione ed antifurto, con combinatore telefonico o ponte radio bidirezionale o sistemi equivalenti, ad Istituto di Vigilanza Privato e/o alle Forze dell’Ordine o, in alternativa, servizio di guardiania operativo.
Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza i mezzi di prevenzione e protezione sopra indicati, pena la decadenza da qualsiasi diritto all'indennizzo.
Resta inoltre convenuto che:
a) in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione, per qualunque causa, del funzionamento di sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, se esistenti, e/o dell'impianto di allarme antintrusione ed antifurto, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza degli enti assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Compagnia entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui l’Assicurato e/o il Contraente ne sono venuti a conoscenza. Gli apparati sopra menzionati devono essere controllati almeno 1 (una) volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità; è fatto obbligo all’Assicurato di conservare i documenti comprovanti detta verifica ed esibirli su richiesta della Compagnia. Tali apparati devono essere sempre in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermi comunque gli obblighi di sorveglianza indicati in precedenza;
b) durante le ore di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale presso l'ubicazione del rischio, deve sempre essere attivato l'impianto di allarme antintrusione ed antifurto. Tuttavia non è obbligatoria la chiusura di serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri durante le pause diurne se queste sono inferiori a 2 (due) ore, salvo che non si tratti di ante a vetri;
c) deve essere vietato a chiunque usare, spostare o maneggiare le cose assicurate, fatti salvi quei casi in cui tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'ubicazione del rischio per:
- l'ordinaria pulizia delle cose stesse e/o dei relativi contenitori;
- l'esame od il riordino della collezione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione da personale esperto.
Salvo differente pattuizione e conferma scritta da parte della Compagnia, la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali contenenti le cose assicurate.
d) gli enti assicurati di piccole dimensioni devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti;
e) premesso che per enti fragili si intendono quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta nonché gli enti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità e che non sono considerati fragili i mobili quand’anche presentino una parte degli elementi costituita da vetri e specchi: è compresa in garanzia la rottura accidentale di enti fragili dovuta a cadute od urto di persone, animali o cose a condizione che gli enti medesimi siano normalmente custoditi entro mobili o teche o siano opportunamente collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale.
Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla Polizza;
f) l’afflusso del pubblico deve essere adeguatamente regolamentato con particolare riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo.
02. Valuta estera
La garanzia è prestata per il controvalore in euro dell'importo assicurato espresso nella moneta precisata in Polizza; pertanto il premio e gli eventuali sinistri sono pagati al controvalore in euro dei rispettivi importi espressi nella suddetta moneta al cambio vigente al momento del pagamento; il Contraente si impegna a versare alla Compagnia, in caso di sinistro, il conguaglio di premio qualora il cambio vigente al momento del pagamento del sinistro sia superiore a quello fissato per il pagamento del premio.
03. Indennizzo separato per ciascuna Sezione e Partita di Polizza
Resta convenuto che, in caso di sinistro, a seguito di richiesta del Contraente, si applica quanto previsto dalle Norme Generali di Polizza a ciascuna Sezione e Partita di Polizza come se, per ognuna di tali voci, fosse stata stipulata una Polizza distinta. In tal caso, i Periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere, per ciascuna voce, un atto di liquidazione amichevole o, nel caso di perizia collegiale, un verbale di perizia.
In nessun caso, la somma degli indennizzi, calcolati singolarmente per ciascuna Sezione e Partita di Polizza, può eccedere, per singolo sinistro o serie di sinistri risultanti da un singolo evento, l’importo globalmente dovuto dalla Compagnia.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
(sempre operanti)
01. Buona fede
A parziale deroga del disposto degli Artt. 7) e 10) delle Norme Generali di Polizza, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.
02. Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA
00000000000, Tel 0000 000000 PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio successivi.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato, ai sensi della vigente normativa (ex art.118 C.A.P.)
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche il costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo attualmente previsto nella misura del 0,01% sul premio imponibile.
03.Esenzione imposte
Il Contraente dichiara che gli enti assicurati con la presente Polizza sono di interesse storico- artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge del 6 luglio 2002 n. 137; pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n° 53 del 28/02/1983.
04. Clausola di inalienabilità
La compagnia da atto che le opere sono di proprietà dello Stato Italiano quindi indipendentemente dalla natura o costo totale dei danni, le opere d'arte assicurate continueranno ad essere di proprietà dell'Istituito Statale preposto.
05.Coppie, servizio, serie e/o parures
Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie, ma in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intera collezione e/o servizio e/o parure e/o serie.
06.Scoperto per mezzi di chiusura insufficienti
Qualora i mezzi di chiusura dei locali non siano conformi a quelli descritti, in caso di furto, la Compagnia applica all'importo da liquidare a termini di polizza uno scoperto del 20,00% (ventiprocento). Tale scoperto rimane a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
07.Tasso e calcolo del premio
Il premio annuo di polizza è stabilito in euro esente imposte.
08.Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la stazione appaltante, la Società o ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei fluissi finanziari per la gestione del presente contratto.
I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere comunale esclusivamente a mezzo bonifico. L'intermediario
INTERMEDIA IB. SRL e la Società con sede in si obbliga a comunicare a questo Ente il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso/i presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i………Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente entro 7 giorni dall'accensione de/i c/c dedicato/i. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4, della L. 13.08.2010, n. 136. Il presente contratto è individuato con il CODICE IBAN…………… che sarà riportato, unitamente al codice IBAN ed agli estremi della banca o dell'ufficio postale della società Poste Italiane S.p.A. di riferimento, su ogni richiesta di versamento premio.
L'intermediario, la società si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 136. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010. L'intermediario, la Società si obbligano inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle società/imprese a qualsiasi titolo interessate
09. Sanzioni Internazionali
La Società non e tenuta a fornire alcuna copertura e a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo e le sue controllate a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza:
Condizioni Generali (I)
Art. 10 - (Sospensione dell'assicurazione in caso di aggravamento del rischio) Art. 14 - (Rischi esclusi - Onere della prova a carico dell'Assicurato/Contraente)
Art. 15 - (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro) Art. 17 - (Deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la liquidazione del danno - Arbitrato in caso di controversia)
Art. 18 - (Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei Periti liquidatori) Art. 20 - (Pagamento dell'indennizzo: sospensione nel caso di procedura giudiziaria) Art. 22 - (Diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro)
Art. 23 - (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno o di altri comportamenti fraudolenti)
Art. 26 - (Tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza)
Art. 29 - (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria)
Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di Xxxxxxx e dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 123 D. Lgs 17/03/1995 n° 175
IL CONTRAENTE