TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Volontaria giurisdizione RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Redatta ai sensi dell'art.9, comma 3-bis L. 27.01.2013 n.3 e SS. In merito
ALL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PROPOSTO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXX XXXXXXX
PROTOCOLLO n. 14/2022
***
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento: OCC presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Gestori nominati: avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
Sommario
2. Dichiarazioni Preliminari 3
3. Dati Anagrafici del debitore 5
4. Resoconto delle attività svolte 6
5. Informazioni di carattere generale sulla persona del debitore 7
6. Indicazione delle cause dell'indebitamento 8
7. Indagine condotta sul merito creditorio 9
8. Riassunto della situazione debitoria 11
9. Situazione reddituale patrimoniale 12
10. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. 12
11. Valore relativo alle spese di mantenimento al di sotto della spesa media a parità di condizioni 13
12. Solvibilità del debitore nel quinquennio anteriore alla presentazione del ricorso 14
14. Provvedimenti giudiziari emessi nei confronti della debitrice 15
15. Esposizione della proposta del piano del consumatore; alternativa liquidatoria. 15
20- Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 co. 6) 16
21. Attestazione di fattibilità del piano 17
1. Premessa
I sottoscritti avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, (C.F. PTTNNT75M66F839P), con studio in Sant’Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
(NA) alla Xxx Xxxxxx 00 e avv. (CF. MCHMRA70E29F839Y) con studio in
Napoli alla Via B. Cariteo n.12, sono stati nominati quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestori della crisi, con provvedimento n. 14 del 31.03.2022, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra
Debitore), nata a Napoli il 22.4.1981 c.f. TRMTZN81D62F839I e residente a
(d'ora in poi
Napoli in Via
Padre San Roccon.61 piano I° int.8 ed assistita dall’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (C.F.
Salerno alla xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x.0
XXXXXX00X00X000X) e dall’ avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx CRPLVR82S46H703Q entrambi del Foro di Salerno, con domicilio eletto presso lo studio in
(pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx).
2. Dichiarazioni Preliminari
I sottoscritti, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiarano e attestano preliminarmente:
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non sono interdetti, inabilitati, falliti o sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere parenti o affini entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legati al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- che non hanno, neanche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:
a) risulta essere in stato di sovraindebitamento cosi come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012; b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli
d) articoli 14 e 14- bis della L. n. 3/2012, rectius, di non aver presentato domanda di accordo di composizione della crisi;
e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.
***
Lo scopo del presente incarico è quello di attestare, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, la fattibilità della proposta di Accordo di composizione della crisi formulato dal Debitore, nonché verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n. 3/2012.
La proposta di accordo come formulata dal Debitore, è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:
- Documento d’identità e codice fiscale;
- Certificato di residenza storica
- Estratto conto previdenziale dal 1.12.2006 al 30.11.2009 in qualità di dipendente della 3C S.r.l.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
.5342XXXXXXXX361
- Comunicazione Banca Intesa relativa alla SUPERFLASH PAYPASS intestata alla sig.ra n 3 riferita all'anno 2021 riportante un saldo finale al 31.12.2021 pari a € 1,78 ed una giacenza media dell’anno 2021 pari a
€ 0,14
- Casellario Giudiziale
- Visura protesti negativa
- Ricerca CCIAA negativa
- Ispezione ipotecaria negativa
- Visura catastale negativa
- XXXX xxxxxxxx del 17.07.2021;
- Certificato di nascita del debitore;
- Contratto di Mutuo Banca Popolare di Novara;
- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- Certificato di stato di famiglia.
Pertanto, atteso che a completamento degli adempimenti previsti dall'art 14-ter, comma 3. L 3/12, i professionisti incaricati sono tenuti a redigere una relazione particolareggiata, che sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni contenga:
a) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;
d) L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art 9, commi 2 e 3, e art 14-ter, comma 3, L. 3/12).
Gli scriventi professionisti, nominati Gestori della crisi da sovraindebitamento nel procedimento in epigrafe
DEPOSITANO
la presente relazione particolareggiata, relativa alla convenienza e l'attendibilità della proposta di piano
3. Dati Anagrafici del debitore
Dati del Debitore | |
Titolo Personale | Sig.ra |
Cognome | Tramontano |
Nome | Xxxxxxx |
Codice Fiscale | XXXXXX00X00X000X |
Comune di Nascita | Napoli |
Data di Nascita | 22.4.1981 |
Indirizzo | Via Padre San Xxxxx n.61 |
Cap | 80142 |
Stato Civile | Libero |
Situazione | Casalinga |
Il nucleo familiare è quindi composto da:
XXXXXXXXXX Xxxxxxx
- nata a Napoli il 22.4.1981,
- XXXXXXX Xxxxxxxx nato il 5.10.2007, figlio;
- XXXXXXX Xxxxxx nato il 24.11.2008, figlio;
- XXXXXXX Xxxxx nato il 13.09.2013, figlio.
Preso atto della composizione del nucleo familiare come composto, occorrerà verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento della debitrice.
4. Resoconto delle attività svolte
Dopo un preliminare esame della documentazione all'atto di iscrizione del procedimento, gli scriventi hanno contattato il legale della sig.ra Tramontano al fine di acquisire le informazioni di carattere generale e meglio delineare la condizione economico familiare dell'istante, individuare le ragioni che hanno indotto all'assunzione dei debiti.
È stata richiesta, quindi, l'integrazione della documentazione, in parte già fornita dalla sig.ra
Xxxxxxxxxx, invitandola, per il tramite del proprio legale a produrre: autorizzazione all'accesso ai dati personali da richiedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria ed ai sistemi di informazioni creditizie, perizia dell'unico immobile di proprietà e documentazione fiscale personale.
Contestualmente al recupero della documentazione da parte dell'istante, i gestori nominati hanno provveduto a completare la scheda anagrafica del debitore reperendo, presso l'Ente Comunale, le relative informazioni.
Hanno formulato, altresì richiesta di documentazione inerente all'eventuale posizione debitoria
Tramontano
della sig.ra presso i creditori indicati dalla debitrice al momento della
presentazione della domanda, nonché presso l'Agente della Riscossione e gli uffici fiscali.
A tal fine i sottoscritti gestori hanno provveduto ad attività di circolarizzazione dei crediti, inviando a mezzo pec, a ciascun creditore, richiesta di informazioni in merito alla natura e all'importo dei crediti dagli stessi vantati (vedi punto sulla situazione debitoria).
La sig.ra Tramontano ha dichiarato di avere lo spid e ha consentito l’accesso al cassetto fiscale in data 22 luglio u.s.
Il Xxxxxxxx ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo Giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.
La verifica preliminare dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura ha evidenziato l'opportunità di ricorrere alla procedura, del piano del consumatore.
5. Informazioni di carattere generale sulla persona del debitore
La signora Xxxxxxxxxx Xxxxxxx risulta attualmente casalinga in cerca di occupazione, e
percepisce il reddito di cittadinanza per un importo mensile di circa € 650,00.
Nel 1999 ha esercitato attività di commercio al dettaglio di macchine e attrezzature d’ufficio in
Casoria (NA)
via Padre Xxxxxxxx n.30 a
con P.I. 07457180631 attribuita il 10.05.1999 e cessata
lo stesso anno il 15.10.
La signora Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ha svolto l’attività di dipendente nel periodo di seguito indicato: dal 02.12.2006 al 28.02.2007 risulta essere stata dipendente part time della società 3C SRL, mentre dal 01.03.2007 al 30.11.2009 risulta essere stata dipendente sempre della stessa società. Il debitore con atto di compravendita per notar Xxxxxxx Xxxxxxx del 20.12.2007, di cui al rep. 89592 e racc. 11593, trascritto a Napoli il 04/01/2008 ai nn. 320/159 ha acquistato dalla Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx l’immobile sito nel Comune di Napoli, via Padre Xxxxx 61, int. 8, scala A, piano 1, vani 3,5, in catasto: sezione urbana MER, foglio 8, particella 41, subalterno 9.
In pari data la sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x.x. XXX XXX 00X00 F839I, parte datrice di ipoteca, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x.x. TRM VCN 53E02 F839K, Xxxxxx Xxxxxxxxxx c.f. BSL PQL 57H70
F839K, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x.x. CRSRFL 73H25 F839T, Xxxxxxxxxx Xxxxxx x.x. TRM SLV 78C57 F839K, parte mutuataria stipulava con la Banca Popolare di Novara mutuo di € 180.000,00 da estinguersi in 360 mesi con rate di circa € 960,00 da gennaio 2008 a dicembre 2037 garantito da iscrizione sul predetto immobile.
BMP S.p.a.
In data 20.12.2011 il Banco Popolare Soc. Coop subentrava in tutti i rapporti alla Banca Popolare di Novara, e successivamente in data 13.12.2016 il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano si fondevano mediante costituzione della nuova banca
In data 5.06.2018, la BPM spa stipulava un contratto di cessione crediti con la Red Sea SPV Srl, che in seguito in data 5.6.2018 conferiva alla Prelios Crediti Servicing Spa procura speciale per il recupero giudiziale dei crediti.
6. Indicazione delle cause dell'indebitamento
Il piano del consumatore legittima il consumatore, o il nucleo familiare, che versa in una situazione di sovra indebitamento a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescinda, purché omologato dal giudice, dall’adesione dei creditori.
La previsione di questa procedura, accessibile al solo debitore sovra indebitato qualificabile quale “consumatore”, non preclude l’accesso ad altre procedure previste dalla legge di riferimento.
Al consumatore è riservata una ulteriore, più favorevole, procedura per mezzo della quale può riorganizzare le proprie obbligazioni scadute (quanto ai tempi e modalità di pagamento, nonché nel loro ammontare) a prescindere dal consenso dei creditori.
Il piano del consumatore è una procedura che prevede la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti (non garantiti da pegno, ipoteca o privilegio, salvo quanto previsto agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., xxxxx secondo e terzo) a far data dal deposito della proposta di accordo.
Presupposti soggettivi: il ricorrente può accedere al piano del consumatore poiché, ai sensi della
L. 3/2012, sono qualificabili quali come debitori, persone fisiche, che hanno assunto
obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Per i motivi sopra illustrati, quindi, gli scriventi ritengono di poter qualificare il ricorrente quale consumatore.
L’xxx.xx sig. Giudice, “assistito” dallo O.C.C., sarà chiamato a verificare non solo la fattibilità del piano, ma anche la convenienza dello stesso rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore, valutando la meritevolezza della condotta di questi ultimi al momento dell’assunzione delle obbligazioni e quindi la sopravvenienza del sovra indebitamento, l’assenza di atti compiuti in frode ai creditori ai sensi dell’art. 12 – bis, nonché, infine, il merito creditorio da parte di chi concesse i prestiti.
Dall'esame della documentazione emerge che la debitrice non possiede redditi sufficienti alla soddisfazione del debito maturato con la Banca Popolare di Novara, mutuo di € 180.000,00 da estinguersi in 360 mesi con rate di circa € 960,00 da gennaio 2008 a dicembre 2037 n.360 rate. Nel riportarsi alla ricostruzione operata dall'avvocato del debitore in ordine alle cause di indebitamento, la documentazione proposta a supporto della domanda e le ricerche effettuate dagli scriventi hanno consentito di redigere la presente relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.
La sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxxx sulla base di quanto rappresentato verbalmente nel corso dell’incontro del 21 aprile 2022, attribuisce la situazione di sovraindebitamento alla perdita del lavoro presso la 3C srl e all’assunzione dei debiti per l’acquisto dell’immobile.
Tramontano
Risulta inoltre palese la oggettiva impossibilità della sig.ra di onorare gli impegni
finanziari assunti alle scadenze prefissate, ciò a causa della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.
7. Indagine condotta sul merito creditorio
Gli scriventi ritengono utile indagare anche il c.d. “merito creditorio” degli istituti eroganti, in quanto gli importi erogati, riportati alle date in cui fu chiesto il mutuo risultano alquanto incoerenti con i redditi disponibili.
Dalla documentazione, emerge una situazione debitoria sicuramente gravosa, ma la cui origine trova conforto in un duplice ordine di cause:
- la prospettiva economica di crescita professionale del lavoro presso la 3C S.r.l.;
- la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito (gli istituti di credito hanno consentito l'accesso sulla base di parametri oggettivi che possano far ragionevolmente presupporre che il debitore ottemperi alle proprie obbligazioni, ivi compreso, in via preliminare, la capacità reddituale del soggetto).
Appaiono evidenti i seguenti aspetti:
- la Banca Popolare di Novara non avrebbe dovuto concedere il mutuo del 2007, poiché
Tramontano, prossimo ai 1.000,00
il reddito della sig.ra mensili euro in quell’anno, non
giustificava l’erogazione del mutuo, anche se garantito da ipoteca, a fronte della sostenibilità della rata di circa 960,00. Probabilmente, a parere di chi scrive, l’istituto di
credito non valutò correttamente la tipologia del contratto di lavoro in essere, alterando in tal modo il criterio di calcolo.
- Appare lampante, che gli istituti concedenti, invece di considerare il c.d. “merito creditorio”, consultando le banche dati ovvero facendosi dettagliatamente illustrare le necessità economiche del nucleo familiare e le entrate, tendevano ad erogare mutui con una certa leggerezza.
- Nel contratto di concessione del mutuo non vi è traccia di una minima valutazione del rischio.
L'art 12 bis co 3 della 1. 3/12, infatti, che impone la diligenza del debitore nell'accesso al credito, va letta in modo coordinato con l'art 124 bis TUB il quale ha la duplice finalità di tutelare il soggetto che accede al credito e garantire il regolare flusso del mercato creditizio.
L'intermediario finanziario ha l'onere di negare il finanziamento laddove non vi sia la ragionevole prospettiva dell'adempimento sulla base di parametri oggettivamente prefissati.
Invero, nel caso che ci occupa, la valutazione positiva e quindi l’accettazione della richiesta di mutuo da parte di Banca Popolare di Novara di € 180.000,00, confermava ulteriormente la convinzione della debitrice di poter adempiere alle obbligazioni assunte.
Inoltre, alla luce della recente riforma di cui al d.l. 137/20, convertito con modificazioni dalla
L. n. 176/2020 è stato solo parzialmente rivisto il requisito di meritevolezza, come, peraltro, recepito nelle recenti sentenze della giurisprudenza di merito: "la recente riforma, come evidenziato nelle prime pronunce ad essa successive (Trib Benevento 26.01.2021) ha dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata "nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebito".
Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini dell'omologa, il giudice deve escludere che il soggetto abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede, frode, con evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore".
8. Riassunto della situazione debitoria
Lo scrivente ha provveduto ad inoltrare a tutti i creditori, dei quali si è avuta conoscenza o che comunque sono stati rinvenuti attraverso la consultazione delle banche dati, espressa richiesta di precisazione del credito.
Di seguito la ricostruzione analitica della situazione debitoria, alla luce delle risposte pervenute e dei documenti prodotti dal debitore.
ADER: riscontro a mezzo PEC del 20/04/2022 – l’importo indicato è € 5.817,66.
ADE: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 20/04/2022.
COMUNE DI NAPOLI: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 20/04/2022. REGIONE CAMPANIA: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 20/04/2022. INPS: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 20/04/2022.
INAIL: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 20/04/2022. INAIL: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 20/04/2022. ABC: nessun riscontro alla PEC di richiesta consegnata il 10/02/2022.
RED SEA SPV: risconto alla pec del 20.04.2022 con comunicazione di precisazione del credito
con pec del 26.04.2022, l’importo indicato è € 178.657,43 IMPORTO COMPLESSIVO DEBITI ACCERTATI TOTALE GENERALE: € € 184.475,09
L'attuale situazione debitoria del ricorrente può essere cosi rappresentata:
CREDITORE | TITOLO | GRADO | IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO RESIDUO | RATA | SC. | STATO |
Red Sea SPV S.r.l. | Contratto di mutuo – terzo datore d’ipoteca | PRIVILEGIATO | € 180.000,00 | € 178.657,43 | € 960,00 | 2037 | Pignoramento immobiliare |
ADER | Cartelle Esattoriali | PRIVILEGIATO | € 5.817,66 | € 5.817,66 | \\ | \\ | \\ |
€ 185.817,66 | € 184.475,09 |
Pertanto, il totale della posizione debitoria è di € 184.475,09 oltre interessi.
Tramontano
Con riferimento al residuo mutuo, si precisa che la sig.ra è terza datrice d'ipoteca.
Tramontano
La signora con il reddito di cittadinanza, come diremo in seguito, riesce
esclusivamente a coprire le spese quotidiane e nulla potrebbe destinare al pagamento dei debiti residui.
9. Situazione reddituale patrimoniale
La sig.ra Tramontano è proprietaria dell'immobile dalla stessa abitato, sito in Napoli via Padre Xxxxx 61, int. 8, scala A, piano 1, vani 3,5, in catasto: sezione urbana MER, foglio 8, particella 41, subalterno 9, adibita ad abitazione principale della famiglia.
Dalla stima effettuata dal perito incaricato dal Tribunale di Napoli arch. Xxxx Xxxxxxx, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare Nrge 338/2017 dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, incardinata dalla BPM S.p.A. contro la debitrice, il valore di mercato attribuito all’immobile è pari ad € 55.350,00 (anno 2019).
Ad oggi sono state effettuate varie aste ed il prezzo base è stato fissato in € 31.500,00 offerta
minima 23.650,00.
Premesso che l'istante percepisce esclusivamente il reddito di cittadinanza nell’importo di circa
€ 7.800,00 annui pari a € 650,00 mensili e che a tale reddito mensile vanno sottratte le spese di mantenimento proprie che ammontano complessivamente a circa euro 700,00, relativamente per vitto, spese mediche e beni di prima necessità, per un totale annuo stimato in ad euro 8.400,00, risulterebbe nulla la somma a disposizione.
Dagli estratti di c/c depositati, non risultano giacenze medie rilevanti.
I flussi reddituali della sig.ra Tramontano sono rappresentati dal reddito di cittadinanza come emerge dall'attestazione ISEE del 25.01.2022.
10.Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, come risulta dalla consultazione dei cassetti fiscali del debitore.
11.Valore relativo alle spese di mantenimento al di sotto della spesa media a parità di condizioni.
Secondo i recenti dati ISTAT, prelevabili dal sito xxx.xxxxx.xx, è possibile ottenere la seguente tabella di spesa media delle famiglie italiane per tipologia, in particolare si è esaminata la categoria di "monogenitore" e, a parità di condizione, con l'esclusione di qualunque bene considerato voluttuario, sono emersi i capitoli di spesa quantificati come segue:
CAPITOLO DI SPESA | TIPOLOGIA FAMILIARE |
Monogenitore | |
SPESA MEDIA MENSILE | 2.316,68 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 469,24 |
Non alimentare | 1.847,42 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 39,11 |
Abbigliamento e calzature | 96,75 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 846,63 |
Manutenzioni straordinarie | 21,14 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 529,22 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 102,67 |
Trasporti | 112,99 |
Comunicazioni | 218,79 |
Ricreazione, spettacoli, cultura | 53,83 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 96,43 |
Altri beni e servizi | 18,07 |
È importante evidenziare che, facendo sempre riferimento ai dati Istat, la soglia di povertà assoluta, nell'anno 2021, nella zona del Mezzogiorno per un nucleo familiare come quello della debitrice è pari ad € 1.709,56.
Si segnala che gli scriventi non hanno rilevato il sostentamento di spese qualificabili come eccessive, voluttuarie o sproporzionate rispetto alla capacità economica dell'istante.
Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dall’istante:
Descrizione | Importo |
Abbigliamento, calzature, pulizia, igiene | € 50,00 |
Alimentari | € 300,00 |
EniLuce | € 40,00 |
EniGas | € 40,00 |
Telefono | € 55,00 |
Acqua | € 30,00 |
Spese Trasporto | € 40,00 |
Condominio | € 12,00 |
Tari | € 30,00 |
Spese Mediche | € 50,00 |
Emergenze | € 50,00 |
Totale | € 697,00 |
Le spese sostenute risultano comprovate dalla documentazione versata a questo gestore dal procuratore del debitore.
12.Solvibilità del debitore nel quinquennio anteriore alla presentazione del ricorso
Dalle informazioni assunte dallo scrivente presso la Banca d'Italia relativa alla Centrale Rischi, il CRIF, il CAI non si ravvisano segnalazione.
13.Diligenza del debitore.
La sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxx non ha mai fatto un eccessivo ricorso al credito, quanto piuttosto un utilizzo ponderato del mutuo per l’acquisto abitazione principale. Al contrario, gli istituti eroganti non hanno mai condotto una seria verifica circa la possibilità di rimborso delle rate, come ampiamente sopra descritto.
Il piano proposto consentirebbe il reinserimento nella società produttiva, garantendo ai ricorrenti quella “seconda possibilità” che è principio cardine attorno al quale è stata elaborata la L. 03/2012.
14.Provvedimenti giudiziari emessi nei confronti della debitrice
− Pignoramento notificato in data 30.03.2017 rep. 7813 e trascritto in data 10.05.2017 al n.
12352/9286 presso l’Agenzia delle Entrate Napoli I notaio dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxx;
- Procedura esecutiva immobiliare iscritta a ruolo presso il Tribunale di Napoli con RGE n.
338/17 ed assegnato al G.E. Cannavale, in attesa di fissazione udienza per la vendita.
15.Esposizione della proposta del piano del consumatore; alternativa liquidatoria.
Alla luce di quanto esposto, considerando la volontà del debitore di soddisfare i creditori, anche unificando i debiti atteso che intende porre rimedio al sovraindebitamento, si propone, per tutti i debiti in essere e per le spese relative alla procedura in oggetto, un piano del consumatore con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.
La somma che sarà messa a disposizione dei creditori, in caso di omologazione del piano, pari ad € 31.500,00 in unica soluzione è ricavata dalla disponibilità che i familiari della sig.ra Tramontano si rendono disponibili a pagare. L’impegno deriva dal rapporto personale in essere, con la relativa volontà ad aiutare economicamente il debitore.
La sintesi dell’indebitamento dei ricorrenti, così come accertata da questo OCC, è sotto evidenziata, unitamente al piano proposto nel dettaglio:
CREDITORE | IMPORTO RESIDUO | % Debiti | Debito Residuo | % di Falcidia | Debito Falcidiato | ||
Red Sea SPV S.r.l. | € 178.657,43 | 97% | € | 30.506,61 | 83% | € | 148.150,82 |
ADER | € 5.817,66 | 3% | € | 993,39 | 83% | € | 4.824,27 |
€ 184.475,09 € 31.500,00 € 152.975,09
A tali importi devono aggiungersi i compensi dovuti all'O.C.C. per le verifiche operate e la redazione della presente relazione particolareggiata per un totale di 2.973,65, come da preventivo sottoscritto dall'istante.
Tali importi andranno soddisfatti in prededuzione.
L'istante si impegna a predisporre il versamento mediante un bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati dai creditori.
L'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto, dalle verifiche effettuate e sopra descritte, la sig.ra Tramontano dispone di un unico immobile, già gravato da ipoteca di primo grado a favore della BMP, il cui valore commerciale stimato è pari ad € 55.350,00. (CTU estimatoria da perizia redatta nel 2019 a firma arch. Xxxx Xxxxxxx RGE 338/17 Trib. Napoli).
Ad oggi l’importo della vendita, a seguito delle aste andate deserte, è stato ridotto a 31.500,00 con offerta minima € 23.650,00.
È, pertanto, verosimile attendersi un’asta con valore di un’offerta minima ricevibile pari intorno ai € 20.000,00.
Il creditore ipotecario procedente non incasserebbe l’importo richiesto e senza considerare la soddisfazione anche degli altri creditori.
Ciò detto, dalla vendita (nella prospettiva ottimistica di ricavare l'intero importo) si otterrebbe il pagamento parziale del solo creditore Red Sea SPV s.r.l.
La proposta prevede quindi “un'equa” soddisfazione dei creditori, seppur ridotta, con il versamento del debito in un'equa misura che la debitrice, unitamente all’aiuto economico dei familiari, si obbliga a versare.
Tale soluzione non risulta essere solo la più conveniente rispetto alle altre ma anche l'unica percorribile per soddisfare le pretese dei creditori tenuto conto, altresì che laddove si dovesse disporre la vendita dell'immobile abitato dalla sig.ra Tramontano, sulla sua ristretta disponibilità reddituale, graverebbe anche la spesa del canone di locazione.
Per quanto sopra, il giudizio richiesto potrebbe venire smentito dall'esito della eventuale prova contraria, tuttavia sulla base dei dati ed informazioni raccolti gli scriventi ritengono probabilmente più conveniente, per tutti i crediti, la proposta di accordo rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio.
20- Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 co. 6).
Ai sensi del combinato disposto art. 9 co. 2 e art.15 co. 6 della Legge 03/2012, gli scriventi sono chiamati ad attestare la fattibilità del piano proposto da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, i avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, (C.F.
Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx n.18
PTTNNT75M66F839P), con studio in Napoli al e avv.
(CF. MCHMRA70E29F839Y) con studio in Napoli alla Via B. Cariteo n.12, gestore della crisi accreditato presso lo O.C.C. costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli, esaminati i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli acquisiti da questo gestore
ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO
Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall’art. 9 co. 3bis lettera “e” L. 03/2012.
Napoli, 20.09.2022
I Professionisti con funzioni di O.C.C. Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
21. Attestazione di fattibilità del piano
Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co. 2 L. 03/2012, lo scrivente
Organismo di Composizione della Crisi
VERIFICATA
La completezza della documentazione depositata;
l’attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 15 L. 03/2012;
la ragionevole certezza dell’impegno assunto dal sig. Xxxxxxxxxxx Xxxx circa la messa a disposizione dell’importo di € 31.500,00;
la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;
ATTESTA
Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all’ipotesi liquidatoria. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale.
Con perfetta osservanza. Napoli, 28.09.2022
Il Professionista con funzioni di O.C.C. Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
1) Istanza della sig.ra Tramontano;
2) Relazione sulla debitoria;
3) Relazione CTU arch. Xxxx Xxxxxxx;