Contratto di Assicurazione multirischi per il professionista.
Professionisti
Contratto di Assicurazione multirischi per il professionista.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Informativa A. Informazioni sull’impresa di assicurazione B. Informazioni sul contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. pag. pag. pag. | 1 di 6 1 di 6 1 di 6 5 di 6 |
sario | pag. | 1 di 3 |
Glossario giuridico (Assicurazione di tutela legale) | pag. | 2 di 3 |
Glossario (Garanzia assistenza) | pag. | 3 di 3 |
dizioni di Assicurazione pag. 1 di 20 | ||
Condizioni generali | pag. | 1 di 20 |
Incendio | pag. | 2 di 20 |
Furto | pag. | 6 di 20 |
Incendio/Furto | pag. | 9 di 20 |
Responsabilità civile | pag. | 11 di 20 |
Salvareddito | pag. | 13 di 20 |
pag. | 14 di 20 | |
Assistenza | pag. | 18 di 20 |
Allegato 1: moduli di denuncia Sinistro |
Nota
Glos
Con
Nota informativa
(modello 1800 ed eventuali intercalari e allegati)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta- zione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limi- tata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.504 milioni di euro. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 263,1%.
Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.
Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto ha la durata indicata in polizza ed è stipulato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA RELATIVA AL TACITO RINNOVO
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 8 “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle Condi- zioni di Assicurazione
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto possono essere:
• Incendio (pagine da 2 a 11 delle Condizioni di Assicurazione);
• Furto (pagine da 6 a 11 delle Condizioni di Assicurazione);
• Responsabilità civile (pagine da 11 a 13 delle Condizioni di Assicurazione);
• Salvareddito (pagg. 13-14 delle Condizioni di Assicura- zione);
• Tutela legale (pagine da 14 a 18 delle Condizioni di Assi- curazione);
• Assistenza (pagine da 18 a 20 delle Condizioni di Assicu- razione);
• Assicurazione della responsabilità civile professionale del medico (intercalare 1805);
• Assicurazione della responsabilità civile professionale del- l’amministratore di stabili condominiali (intercalare 1806);
• Assicurazione della responsabilità civile professionale del consulente del lavoro (intercalare 1807);
• Assicurazione della responsabilità civile professionale del dottore commercialista/ragioniere e perito commerciale (intercalare 1808);
• Assicurazione della responsabilità civile professionale del- l’avvocato (intercalare 1809);
• Assicurazione della responsabilità civile professionale del fisioterapista (intercalare 1816);
• Assicurazione della responsabilità civile professionale dello psico- logo (allegato responsabilità civile professionale dello psicologo).
AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative – denominate Sezioni ed Interca- lari - prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni.
INCENDIO:
• Capitolo “Fabbricato” – pag. 2 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Contenuto” – pag. 2 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Eventi coperti” – pag. 2 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Altri eventi coperti” – pagg. 2-3 delle Condizio- ni di Assicurazione
• Capitolo “Ambito territoriale” – pag. 3 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Ricorso terzi e/o locatari” – pag. 3 delle Condi- zioni di Assicurazione
• Capitolo “Rottura lastre” – pag. 3 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Spese di ricerca e ripristino” – pag. 4 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Rinuncia al diritto di surrogazione” – pag. 4 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Delimitazioni” – pag 5 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Esclusioni” – pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Supporti di dati – maggiori costi” – pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.) – pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Esclusioni” - pag. 5 delle Condizioni di Assicura- zione
• Capitolo “In caso di sinistro” – pagine da 9 a 11 delle Condizioni di Assicurazione
FURTO:
• Capitolo “Contenuto” – pag. 6 delle Condizioni di Assicu- razione
• Capitolo “Eventi coperti” – pag. 6 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Ambito territoriale” – pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione” – pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Valore a nuovo” – pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Delimitazioni” – pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Esclusioni” - pagg. 7-8 delle Condizioni di Assi- curazione
• Capitolo “Garanzia aggiuntiva – portavalori e strumenti professionali” – pag. 8 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Condizioni particolari” – pag. 8 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “In caso di sinistro” – pagine da 9 a 11 delle Con- dizioni di Assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE:
• Capitolo “Responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio” – pag. 11 delle Condizioni di Assicura- zione
• Capitolo “Responsabilità civile professionale – cosa e come as- sicuriamo” – pagg. 11-12 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Norme comuni – delimitazioni” – pag. 12 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro” – pagg. 12-13 delle Condizioni di Assicurazione
SALVAREDDITO:
• Capitolo “Esclusioni” - pag. 13 delle Condizioni di Assicu- razione
• Capitolo “Calcolo dell’Indennizzo- limite d’Indennizzo” – pag. 13 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Persone non assicurabili – cessazione della ga- ranzia” – pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Limiti di età” – pag. 14 delle Condizioni di Assi- curazione
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE:
• Capitolo “Forme di garanzia” - pagg. 15-16 delle Condizio- ni di Assicurazione
• Capitolo “Delimitazioni ” - pag. 16 delle Condizioni di As- sicurazione
• Capitolo “Garanzie aggiuntive” - pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Opposizione alle sanzioni amministrative” - pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “In caso di sinistro” – pagine da 16 a 17 delle Condizioni di Assicurazione
ASSISTENZA:
• Capitolo “Invio di un idraulico per interventi di emergen- za – impianto idraulico - esclusioni” - pagg. 18-19 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Invio di un idraulico per interventi di emergen- za – impianto di riscaldamento esclusioni” - pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Invio di un elettricista in caso di emergenza” - pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Invio di un fabbro in caso di emergenza” - pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Invio di un sorvegliante” - pag. 19 delle Condi- zioni di Assicurazione
• Capitolo “In viaggio – rientro anticipato” - pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Anticipo spese di prima necessità” - pagg. 19-20 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Informazioni legali” - pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione
• Capitolo “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni” - pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA/RAGIONIERE E PERI- TO COMMERCIALE:
• Capitolo “Delimitazioni” dell’intercalare 1808;
• Responsabilità in solido - esclusione
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’AV- VOCATO:
• Capitolo “Delimitazioni” dell’intercalare 1809;
• Responsabilità in solido - esclusione
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL CONSULENTE DEL LAVORO:
• Capitolo “Delimitazioni” dell’intercalare 1807;
• Responsabilità in solido - esclusione
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL- L’AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI
• Capitolo “Delimitazioni” dell’intercalare 1806;
• Responsabilità in solido - esclusione
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO:
• Capitolo “Delimitazioni” nell’allegato responsabilità civile professionale dello psicologo;
• Responsabilità in solido - esclusione
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL ME- DICO:
• Capitolo “Delimitazioni” dell’intercalare 1805;
• Responsabilità in solido - esclusione
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL ME- DICO:DEL FISIOTERAPISTA
• Capitolo “Delimitazioni” dell’intercalare 1816
• Responsabilità in solido - esclusione
AVVERTENZA – massimali, scoperti e franchigie
Le Condizioni di Assicurazione si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale di Polizza previsto per ciascuna Sezione; le garanzie possono essere soggette ad applicazione, ove previsto, di Franchigie, Scoperti, Limiti di risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e fran- chigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- chigia in caso di ammontare del danno inferiore al Massima- le o al Limite di risarcimento
Limite di risarcimento: 150.000,00 euro
Ammontare del danno: 10.000,00 euro
Franchigia: 1.000,00 euro
Risarcimento: 9.000,00 euro
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Fran- chigia in caso di ammontare del danno superiore al Massi- male o al Limite di risarcimento
Limite di risarcimento: 150.000,00 euro
Ammontare del danno: 200.000,00 euro Franchigia: 1.000,00 euro
Risarcimento: 150.000,00 euro
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione dello Sco- perto in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale o al Limite di risarcimento
Massimale: 1.000.000,00 euro
Ammontare del danno: 200.000,00 euro
Scoperto: 10% 20.000,00 euro
Risarcimento: 180.000,00 euro
Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione dello Sco- perto in caso di ammontare del danno superiore al Massima- le o al Limite di risarcimento
Massimale: 1.000.000,00 euro
Ammontare del danno: 1.500.000,00 euro
Scoperto: 10% 150.000,00 euro
Indennizzo: 1.000.000,00 euro
Esempio 5: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- tante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra as- soluta superiore alla percentuale di Scoperto applicata all’ammontare del danno
Limite di risarcimento: 150.000,00 euro
Ammontare del danno: 10.000,00 euro
Scoperto: 10% con il minimo di 5.000,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno –
Importo minimo di scoperto 5.000,00 euro
Esempio 6: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- tante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra as- soluta inferiore alla percentuale di Scoperto applicata all’ammontare del danno
Limite di risarcimento: 150.000,00 euro
Ammontare del danno: 100.000,00 euro Scoperto: 10% con il minimo di 5.000,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno –
scoperto percentuale 90.000,00 euro
Esempio 7: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- tante di Scoperto con importo massimo espresso in cifra as- soluta.
Limite di risarcimento: 250.000,00 euro
Ammontare del danno: 200.000,00 euro Scoperto: 10% con il massimo di 10.000,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno –
Importo massimo di scoperto 190.000,00 euro
AVVERTENZA – sospensione della garanzia, riduzione o mancato pagamento dell’Indennizzo/risarcimento.
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di Condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indenniz- zo/ risarcimento o alla cessazione dell’Assicurazione come di- sciplinato nelle Condizioni generali agli articoli 1, 2, 5.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato e/o del Contraente in ordi- ne alla circostanze del Rischio - Nullità
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, pos- sono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Per aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuno degli articoli nelle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 1 - “Dichiarazione relative alle circostanze del Ri- schio” della Sezione “Condizioni generali” delle Condizio- ni di Assicurazione.
• Sezione “Dichiarazioni del Contraente/Assicurato” presen- te negli intercalari 1805-1806-1807-1808-1809-1816.
• Sezione “Dichiarazioni del Contraente/Assicurato” presente nell’allegato responsabilità civile professionale dello psicologo. Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli pre-
visti dalla Legge.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazio- ne dell’Assicurazione
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 5 “Aggrava- mento del Rischio” della Sezione “Condizioni generali” delle Condizioni di Assicurazione.
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 6 “Diminu- zione del Rischio” della Sezione “Condizioni generali” delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento:
• semestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 2% del Premio;
• trimestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 3% del Premio;
• quadrimestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 4% del Premio.
Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen- te esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazio- ne oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assi- curazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate);
• carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assi- curativo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro an- nui.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.
7. Rivalse AVVERTENZA
L’articolo 1916 del Codice civile “Diritto di surrogazione dell’Assicuratore” prevede che la Compagnia che ha paga- to l’Indennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo nei confronti di terzi responsa- bili del danno.
Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all’esercizio del succitato Diritto di surrogazione se il danno è causato da persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate o collegate, dallo stesso.
Si rinvia alle norme del Codice civile.
8. Diritto di recesso in caso di polizza con tacito rinnovo AVVERTENZA - Disdetta alla scadenza
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale e inap- plicabilità dell’articolo 1899 c.c.
In una copertura poliennale per "Annualità di Polizza” si in- tende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini pre- visti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio im- ponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale
sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni “Annua- lità di Polizza” ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 8 “Proroga dell’Assicurazione” della Sezione “Condizioni generali” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’indennizzo il Contraente e/o la Compagnia hanno facoltà di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dal- la Compagnia, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibi- le relativa al periodo di Rischio non corso.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 7 “Recesso in caso di Sinistro” della Sezione “Condizioni generali” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Ci- vile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pa- gamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
L’aliquote di imposta applicata per tutte le Sezioni di polizza è pari al 22,25%, con la seguenti eccezioni:
1. garanzia “Salvareddito” 2,50%
2. garanzia “Tutela legale” 21,25%
3. garanzia “Assistenza” 10%
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA
Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’as-
sicuratore in caso di sinistro” si precisa che in caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario as- sicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compa- gnia entro i termini di legge (articolo1913 Codice civile) da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto (articolo 1915 Codice civile).
La Denuncia è diretta all’acquisizione tempestiva, oggettiva e completa delle circostanze dell’evento.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla sezione “Incendio/Furto
– In caso di sinistro”, pagine da 9 a 11, e alla sezione “Respon- sabilità civile – Cosa fare in caso di sinistro”, pagg. 12-13.
13. Reclami
Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) se- condo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante.
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
• ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx Sito internet:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx.xxx
• o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predispo- sto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Com- pagnia.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i Reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicu- razione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esi- to del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utiliz- zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/000.00.000/353
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Re- clami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx
- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so-
pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
− la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia atti- nente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle contro- versie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo in- contro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
− l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è at- tivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se pre- vista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accor- do volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
− la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di vei- coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (sal-
vo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di contro- versie relative a materie già soggette alla mediazione obbli- gatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si im- pegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
L’arbitrato, ove previsto, fa comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
15. Accesso all’Area Clienti Riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi- curative in essere.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione de- dicata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015
Glossario
Annualità di Polizza: in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della co- pertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Assicurato: il professionista, lo studio associato di professio- nisti, la società di servizi, l’associazione di professionisti il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Assicurazione a primo Rischio assoluto: forma di Assicura- zione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concor- renza della somma assicurata indipendentemente dal valore totale del bene.
Assicurazione a valore totale: forma di Assicurazione in base alla quale la somma assicurata deve corrispondere al valore totale complessivo delle Cose assicurate e che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Co- dice civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo delle Cose, al momento del Sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata.
La proporzionale verrà applicata per la sola eventuale eccedenza.
Attrezzatura: complesso di attrezzi, macchine, impianti, conge- gni e simili - non compresi nella definizione di “Strumenti pro- fessionali” - necessari allo sviluppo dell’ attività professionale.
Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insuran- ce plc - Rappresentanza generale per l’Italia.
Comportamento illecito continuativo: comportamento ille- cito colposo che non si esaurisca in una azione istantanea e che sia stato reiterato o protratto nel tempo.
Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato): mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi ido- nei a resistere ai tentativi di effrazione.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicura- zione nell’interesse proprio e/o di altre persone.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagra- fica dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, o quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’articolo 83 del Reg- gio decreto n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Fatturato: l’ammontare del fatturato (al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione Premio, sia dallo studio asso- ciato che dai singoli professionisti assicurati.
Franchigia: l’importo prestabilito, in cifra fissa o in percen- tuale sulla somma assicurata, che, in caso di Sinistro, l’Assi- curato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo.
Furto: sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, al fi- ne di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 624 co- dice penale).
Inabilità Temporanea totale al lavoro: la totale incapacità fi- sica di svolgere l’attività professionale dichiarata a causa di un Infortunio o di una Malattia.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e pro- dotti che alla temperatura di 750° centigradi non provocano fiamma o reazione xxxxxxxxxx.Xx metodo di prova è quello adot- tato dal Centro studi esperienze del Ministero dell’interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia per danni direttamente subiti dall’Assicurato.
Infiammabili: sostanze e prodotti - ad eccezione delle solu- zioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° cente- simali - non classificabili “Esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umi- da, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condi- zioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti os- sigeno.
Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme pre- viste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1977 - allegato V.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed ester- na che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipen- dente da Infortunio.
Malattia mentale: ogni patologia mentale e del comporta- mento (come per esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressi- ve, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc) ricomprese nell'articolo V della decima revisione della Classi- ficazione Internazionale della Malattie (ICD - 10 del OMS).
Parti: i soggetti che stipulano il contratto assicurativo.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri (art. 628 codice penale).
Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Ricovero: la degenza con pernottamento in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i dan- ni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Xxxxxx: Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere di con- tenitori e Tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli ef- fetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati Scoppio o Implosione.
Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile profes- sionale”, si rimanda alla definizione riportata sui singoli in- tercalari.
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la sepa- razione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimen- tazioni e soffittature.
Strumenti professionali: sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e apparecchiature relative; macchine elettro- meccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, mac- chine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici (esclusi telefoni cellula- ri); sistemi elettronici relativi al recupero e/o conversione di ar- chivi cartacei e/o disegni, apparecchiature medico-sanitarie.
Territorio italiano: quello della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubazioni: insieme di tubi e/o condutture per il convoglia- mento e trasporto dell’acqua.
Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferio- re a 6 millimetri., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
Glossario giuridico
(Assicurazione di tutela legale)
Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdi- zione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giu- dice o per evitarlo.
Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante dal fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli. Tra danneggiato e responsabile non esi- ste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nes- so con l’evento dannoso.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento le- sivo.
Delitto doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più gra- ve di quello voluto.
Fatto illecito: non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti parti- colari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una nor- ma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto dei singoli.
Insorgenza (del Sinistro): coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Assicurazione di tutela legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in consi- derazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insor- genza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più spe-
cificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di Procedimento penale: il momento in cui sa- rebbe stato commesso il Reato;
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali (ai fini della garanzia esso deve collocarsi almeno 90 giorni dopo la stipula del contratto).
Lesioni personali colpose (articolo 590 Codice penale): commette Reato di lesioni personali colpose chi, senza vo- lontà, provoca lesioni ad una persona.
Omicidio colposo (articolo 589 Codice penale): commette Reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registra- zione di atti (sentenze, decreti, ecc.).
Procedimento penale: inizia con la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa con- tiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo
- doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la ga- ranzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale (pri- ma del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva “Procedimenti penali per delitti do- losi”.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, de- tentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa. Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterin- tenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la vo- lontà è irrilevante.
Sanzione amministrativa: misura che l’ordinamento adot- ta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le Sanzioni amministrative si defini- scono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decaden- za da licenze o concessioni o espulsioni da determinati isti- tuti pubblici.
La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità amministrativa ma in alcuni casi viene
comminata dall’Autorità giudiziaria.
Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Pro- cedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono paga- te dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi recipro- che concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esi- stenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti prece- dentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Glossario
(Garanzia assistenza)
Assicurato: i titolari dello studio professionale ed i loro col- laboratori.
Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Infortunio: Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed ester- na che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
In viaggio: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato nei limiti del territorio dei Paesi eu- ropei.
Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Struttura Orga- nizzativa all’Assicurato.
Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
Struttura Organizzativa: La Struttura di Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Stra- da Trossi 66 – Verrone (BI), costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, in tutti i giorni del- l’anno, che in virtù di specifica convenzione con la Compa- gnia provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Studio: ufficio o studio professionale nel quale viene svolta l’attività purché situato nel Territorio italiano.
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita to- tale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Articolo 2
Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio suc- cessivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca- denze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei pre- mi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice civile.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio- namento in più rate.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è as- segnata la Polizza oppure alla Compagnia.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Variazione dell’ubicazione e dell’attività
L’Assicurazione vale esclusivamente per l’attività e l’ubicazio- ne identificata in Polizza.
In caso di mutamenti di ubicazione l’Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell’articolo 1898 del Codice civile in caso di aggravamento del Rischio.
Articolo 5
Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione del- l’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice civile.
Articolo 6
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta
a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 del Co- dice civile. La Compagnia rinuncia al diritto di recesso ivi contemplato.
Articolo 7
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia, possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni
In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest’ulti- ma, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rim- borsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 8
Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spe- dita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabilità dell’arti- colo 1899 c.c.
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso.
La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è asse- gnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti al- l’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 9 Oneri fiscali
Gli Oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 10
Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- l’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicura- zioni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’articolo1910 del Codice civile.
Se il Contraente omette dolosamente di dare l’avviso di cui so- pra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo
Articolo 11
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 12
Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito delle garanzie “Tutela legale” e “Assistenza”
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peg- gioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattui- te con il Contraente.
Incendio
Oggetto dell’Assicurazione
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dello Studio professionale in- dicato in Polizza, in conseguenza degli “Eventi coperti”.
Fabbricato
Per Fabbricato si intende:
- locali di proprietà o in locazione all’Assicurato, costituenti l’intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l’area, com- prese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costituente proprietà comune;
- impianti: elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d’aria e di trasporto; ogni altro impianto od installazione (comprese insegne) considerati fissi per natura e destinazione;
- recinzioni fisse e cancelli anche automatici; dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.
Contenuto
Per “Contenuto” si intende:
- Strumenti professionali, Attrezzatura, mobilio ed arreda- mento in genere per lo Studio e tutto ciò che è relativo all’attività che ivi si svolge, anche se di proprietà di terzi (comprese le insegne e gli impianti di allarme anche se al- l’aperto nell’area di pertinenza dello Studio), compresi:
- addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “Fabbricato”;
- valori (denaro, titoli di credito e carte valori inerenti l’at- tività) sino alla concorrenza del 10% della somma assi- curata con il massimo di 2.500,00 euro;
- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 5.000,00 euro.
Sono comunque esclusi veicoli a motore, natanti e loro parti.
Eventi coperti
• Incendio;
• xxxxxxx, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
• Scoppio, Esplosione ed Implosione (esclusi quelli derivan- ti da ordigni esplosivi);
• azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli im- pianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del Fabbricato e/o contenuto
(esclusi gli Strumenti professionali), sino alla concorrenza di 2.500,00 euro per ogni anno assicurativo, con esclusione:
- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;
- dei primi 100,00 euro per Sinistro;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasporta- te, esclusi gli ordigni esplosivi;
• onda sonica;
• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
• urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato;
• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure svi- luppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate;
• acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni, installate nel fabbricato indicato in Polizza, con esclusione:
- dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, ri- gurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di si- stemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- dei primi 150,00 euro per Sinistro;
• guasti causati allo scopo di impedire o limitare i danni pro- vocati dagli eventi assicurati.
Altri eventi coperti
(se non espressamente esclusi):
• atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipa- no agli atti suindicati (se superiori a 5 giorni, vengono in- dennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio).
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque indennizzabili i fatti causati da:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confi- sca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessa- mento per ordine di qualsiasi autorità;
- da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina;
- relativi ai primi 250,00 euro per Sinistro.
Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene appli- cata alcuna Franchigia e l’Indennizzo viene riconosciu- to fino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro. In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sini-
stro, più del 70% della somma assicurata;
• sovraccarico di neve con un limite di 25.000,00 euro per ogni anno assicurativo, ed applicazione di una Franchigia del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro;
• uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’a- ria e Cose da essi trasportate, compresi i danni da bagna- mento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmosferico stesso.
Con esclusione:
- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata at- traverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aper- ture prive di protezione;
- dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, Cose mobili all’aperto, Tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne;
- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
- dei danni provocati dall’acqua agli enti assicurati posti in locali interrati e seminterrati collocati ad altezza in- feriore a 12 centimetri dal suolo;
- dei primi 250,00 euro per Sinistro.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sini- stro, più del 70% della somma assicurata;
• acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di gron- daie e pluviali causato esclusivamente da neve o gran- dine.
Ambito territoriale
L’Assicurazione prestata con la presente Polizza è operante per i danni accaduti esclusivamente nel Territorio italiano.
Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da Incendio od al- tro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice civile.
Ricorso terzi e/o locatari
La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del massi- male convenuto e senza l’applicazione dell’articolo 1907 del Codice civile, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a versare per capitali, interessi e spese - quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti ca- gionati alle Cose di terzi e/o locatari da Sinistro
indennizzabile a termini degli “Eventi coperti” del presen- te capitolo.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e sca- rico, o in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac- qua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati “terzi”:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compa- gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o ri- conoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Co- dice civile.
Rottura lastre
È assicurato l’Indennizzo per le rotture di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinen- za del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune. Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”);
- da Furto e tentato Furto.
La suddetta garanzia si deve intendere operante solo se vie- ne assicurata la partita “Rischio locativo” o la partita “Fab- bricato”. Questa garanzia viene prestata nella forma a “Primo Rischio assoluto” sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro.
Spese di demolizione e sgombero
Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a ter-
mini di Polizza.
Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500,00 euro, il rim- borso delle spese documentate verrà riconosciuto comun- que sino a concorrenza di 250,00 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del ca- pitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto.
Spese di ricerca e ripristino
Qualora sia assicurato il Fabbricato in caso di rottura che ab- bia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative Tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:
- Tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irri- gazione esterne al fabbricato;
- pannelli radianti.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfet- taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato”, “Rischio locativo e Contenuto” con il massi- mo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto, per le se- guenti spese in quanto sostenute e documentate:
- mancato godimento dei locali o perdita del canone di af- fitto;
- onorari a periti e/o consulenti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, diplo- mi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del contenuto;
- altri obblighi contrattualmente dell’Assicurato.
Anticipo indennizzi
La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presu- mibile danno indennizzabile, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi al- meno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una proce- dura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non siano stati causati con dolo del Contraente o dell’Assicu- rato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste dalla voce “Esagera- zione dolosa del danno” di cui al capitolo “In Caso di Si- nistro” Incendio/Furto;
- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della som- ma assicurata o superiore a 50.000,00 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.
Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la
propria abitazione
La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia indennizza- bile a termini di Polizza, dei danni agli strumenti professio- nali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/ riparazione presso terzi nel Territorio italiano oppure nella propria abitazione (Dimora abituale), anche se il Fabbricato sia costruito e coperto con materiali combustibili.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della sti- pulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all’Inden- nizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Dolo e colpa grave
I danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indenniz- zati anche se causati:
- da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui il Contraente o l’Assi- curato deve rispondere;
- da dolo dei dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le società controllate, consocia- te e collegate purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’a- zione di regresso verso il responsabile medesimo.
Forma di garanzia
Le partite relative a “Fabbricato, Contenuto e Xxxxxxx loca- tivo” possono essere assicurate nella forma a “Valore totale” o a “Primo Rischio assoluto” come evidenziato nella scheda di Polizza modello 1801.
Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.
Per “Valore a nuovo” si intende:
- per il Fabbricato o il Rischio locativo, il costo di riparazio- ne o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
- per il “Contenuto”, il costo di rimpiazzo delle Cose assicu- rate con altre nuove, uguali o, in mancanza, con Cose equivalenti per uso e qualità.
Delimitazioni
Caratteristiche del Fabbricato
Le garanzie sono operative a condizione che il Fabbricato:
- sia costruito con strutture portanti verticali, pareti ester- ne e copertura in materiali incombustibili, anche con so- lai e strutture portanti del Tetto combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivesti- menti e coibentazioni in materiali combustibili;
- sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali e nel ri- manente terzo non vi sia presenza di depositi di Infiam- mabili, discoteche, night e simili;
- relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è opera- tiva a condizione che il Fabbricato sia conforme alle vi- genti norme relative al suddetto evento (Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 febbraio 1982 – Gaz- zetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali).
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radia- zioni provocate artificialmente dall’accelerazione di par- ticelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infil- trazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” del capitolo “Oggetto dell’Assicu-
razione”, cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicu- rate, salvo quanto previsto alla voce “Indennità aggiunti- va” del capitolo “Oggetto dell’Assicurazione”;
- di smarrimento, Furto o Rapina delle Cose assicurate, av- venute in occasione degli “Eventi coperti”.
È fatto salvo quanto previsto alla “Garanzia Aggiuntiva” “Elettronica”.
Leasing
Limitatamente al “Contenuto” le garanzie non sono operati- ve per gli enti detenuti in leasing, se non diversamente con- venuto.
Garanzia Aggiuntiva
(valida solo se richiamata in Polizza e se indica la somma da assicurare)
Elettronica- Rischio statico e impiego mobile (forma a valore totale)
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi coperti” sottoriportati agli Strumenti profes- sionali posti nei locali dello Studio indicato in Polizza (Ri- schio statico) e, sino a concorrenza del 30% della somma
assicurata, anche all’esterno dei locali ed entro i confini del territorio dei Paesi europei durante lo svolgimento dell’atti- vità (impiego mobile) o presso la propria abitazione.
• Eventi coperti:
- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xx- covoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di au- tomatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltra- zione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
• Supporti di dati - Maggiori costi
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi ma- gnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 10%, della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effet- tuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori co- sti per l’utilizzo di un elaboratore equivalente.
Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
• Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi pur- ché rientranti nella somma assicurata.
Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.
• Franchigia
- Rischio statico:
Rimangono a carico dell’Assicurato i primi 250,00 eu- ro per Sinistro.
- Impiego mobile:
Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di 250,00 euro.
• Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- da eventi previsti dai capitoli “Incendio” e “Furto”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funziona- lità dei beni assicurati.
Furto
Oggetto dell’Assicurazione
È assicurato l’Indennizzo per la perdita del contenuto posto nei locali dello Studio professionale indicato in Polizza in conseguenza degli “Eventi coperti”.
Contenuto
Strumenti professionali, Attrezzatura, mobilio ed arreda- mento in genere per lo Studio e tutto quanto pertinente al- l’attività che vi si svolge, anche se di proprietà di terzi, compresi:
- impianti di protezione e di allarme, contenitori di sicurez- za (escluso il loro contenuto);
- tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d’arte in genere e di antiquariato, soprammobili in argento, avorio, pietre pregiate (esclusi i preziosi), con un limite di Indennizzo per singolo oggetto di 5.000,00 euro;
- valori inerenti l’attività (denaro, carte valori, titoli di credi- to in genere) sino a concorrenza di 1.000,00 euro per Si- nistro;
- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti
(esclusi i preziosi e i valori).
Valori
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere inerenti al- l’attività, preziosi lavorati o greggi, raccolte e collezioni e qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. ticket, schede telefoniche, buoni benzina, ecc.).
L’Assicurazione è operante a condizione che l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sotto indicati, abbia violato i contenitori ove i Xxxxxx sono riposti mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.
Eventi coperti:
• Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o ar- nesi simili, praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi. Le difese e i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi di chiusura” del capitolo “Delimitazioni’’;
• Furto commesso in modo clandestino, purché l’asporta- zione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
• Furto commesso con scalata cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Rela- tivamente ai “Valori” la garanzia è operante ovunque siano riposti nello Studio professionale indicato in Polizza e con l’applicazione di una Franchigia del 10% per ogni Sini- stro che rimane a carico dell’Assicurato stesso, senza che
questi possa farla assicurare da altri, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo.
I Valori di proprietà dei dipendenti e Valori ed effetti perso- nali di proprietà dei clienti, fornitori e visitatori, sono com- presi in garanzia fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e senza applicazione di alcuna Franchigia;
• guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Xxxxxx:
- al Contenuto, sino alla concorrenza della somma assicurata;
- ai locali ed ai relativi serramenti, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto senza appli- cazione dell’eventuale Franchigia e fermo restando quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” di cui al capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto.
Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei limiti sud- detti, i guasti cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;
• Furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizia in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, alla condizione che l’Assicurato denunci l’infedeltà del colla- boratore all’Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia vistata dall’Autorità alla Compagnia. Ciò a par- ziale deroga delle “Esclusioni” più avanti riportate. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro;
• Furto commesso:
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le portevetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette dal so- lo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti allo Studio professionale;
• Furto commesso dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro, purché:
- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
- il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle in cui il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi;
• Furto, Xxxxxx e atti vandalici ad archivi e documenti, at- testati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammorta- mento), registri, disegni, atti, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l’Assicurazio- ne copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto;
• Furto con destrezza, commesso cioè con speciale abilità eludendo l’attenzione del derubato, di tutto quanto perti- nente all’attività, compresi valori ed effetti personali di proprietà dell’Assicurato, dei suoi dipendenti, clienti, for-
nitori o visitatori, avvenuto all’interno dei locali dello Stu- dio professionale, durante le ore di apertura al pubblico. La garanzia è valida purché l’evento sia constatato nella stessa giornata e denunciato entro le 24 ore successive. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per ogni Sinistro;
• le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle ser- rature dei locali contenenti gli enti assicurati, purchè le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sini- stro Indennizzabile a termini di Polizza, con il limite mas- simo di 250 euro per singolo Sinistro.
Ambito territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusiva- mente nel Territorio italiano.
Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione
La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia Indennizzabile a termini di Polizza, dei danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/riparazione presso terzi nel Territorio italiano oppure nella propria abitazione (Dimora abituale), purché il Fabbricato sia protetto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo “Delimitazioni” alla voce “Mezzi di chiusura”.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfet- taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In caso di Sinistro” Incen- dio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e do- cumentate:
- onorari del perito scelto all’Assicurato in base a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del dan- no” del capitolo “In caso di Sinistro” Incendio/Furto;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione dan- neggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Forma di Assicurazione
L’Assicurazione viene prestata nella forma a “Primo Rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporziona- le di cui all’articolo 1907 del Codice civile.
Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.
Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità.
Delimitazioni
Mezzi di chiusura
La garanzia è operante a condizione che:
• le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
• i mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tap- parelle, serramenti in genere, e quant’altro di inerente) delle aperture dell’ufficio o Studio professionale siano al- meno quelli usualmente installati negli uffici o studi pro- fessionali privati. Nel caso le aperture dello Studio professionale siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e lo Studio medesimo riman- ga incustodito, il Furto avvenuto con introduzione del la- dro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) è comunque egualmen- te indennizzabile con la decurtazione del 25% (Franchi- gia a carico dell’Assicurato).
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) a Cose all’aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in luoghi diversi da quelli indicati in Polizza;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nu- cleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’a- ria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della na- tura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezio- ne, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popo- lari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Au- torità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupa- no i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assi- curato deve rispondere a termini di legge;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei lo- cali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella pre- visione dell’articolo 649 del Codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a respon- sabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una so- cietà.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti”
relativamente al Furto commesso dai dipendenti;
d) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
e) Furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuati- vamente per più di 8 giorni per i “Valori”, e per più di 45 giorni per il “Contenuto”.
Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godi- mento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.
Riduzione - Reintegro della somma assicurata
Qualora in caso di Sinistro l’ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assi- curata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendo- no ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell’Assi- curato e previa adesione della Compagnia, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente Premio dovuto.
Garanzia Aggiuntiva Portavalori e Strumenti professionali
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza ed indi-
cata la somma assicurata)
Oggetto dell’Assicurazione
Sono assicurati i “Valori” e gli “Strumenti professionali”
contro:
• il Furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
• il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la per- sona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano gli enti assicurati;
• il Furto strappando di mano o di dosso gli enti assicurati (Scippo);
• la Rapina;
• commessi sulla persona dell’Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga mentre, nello svolgimento della loro attività professionale, detengano gli enti assicurati e avvenuti:
- all’esterno dei locali dello Studio professionale;
- entro i confini del territorio dei Paesi europei.
Tale garanzia è prestata con una Franchigia del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni Sinistro che rimane a ca- rico dell’Assicurato stesso, senza che questi possa farlo assi- curare da altri, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo. Relativamente al trasporto dei “valori” sono condizioni es- senziali per l’efficacia della garanzia che la persona che ef- fettua il trasporto abbia i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto dei valori assicurati. L’inesistenza di uno di ta- li requisiti comporta la perdita del diritto all’Indennizzo.
Condizioni Particolari
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Impianto d’allarme
(installato da ditte registrate presso l’Istituto per il marchio di qualità – I.M.Q.)
Il Contraente/Assicurato dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto:
- che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a norma del Comitato elet- trotecnico italiano - CEI, munito di registratore di fun- zione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;
- che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’im- pianto di allarme e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affi- data la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibi- le.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto di al- larme fosse inefficiente anche in modo parziale o non atti- vato, la Compagnia corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pe- na di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicu- rare da altri.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto d’allar- me non avesse le caratteristiche dichiarate (norme CEI o IMQ) detta Franchigia si intende aumentata al 30%.
In caso di applicabilità di più Franchigie le percentuali del- le medesime vengono unificate nella misura del 30%.
Impianto d’allarme (di diverso tipo)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti dall’im- pianto automatico di allarme antifurto.
L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in per- fetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti lo- cali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto di al- larme fosse inefficiente - anche in modo parziale - o non at- tivato, la Compagnia corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pe- na di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicu- rare da altri.
In caso di applicabilità di più Franchigie le percentuali del- le medesime vengono unificate nella misura del 30%.
Incendio/Furto
In Caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) ottemperare al disposto dell’articolo 1914 del Codice ci- vile “Obbligo di salvataggio”;
b) denunciare il fatto all’autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscen- za e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia en- tro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate, met- tendo a disposizione tutta la documentazione probato- ria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le Cose illese.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile.
Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesisto- no più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l‘Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a cia- scuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo con- tratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del dan- no, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti mo- dalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa in- caricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti
b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si veri- fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio- ranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope- razioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del ter- zo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti,
sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Si- nistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazio- ni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al mo- mento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi” “In Caso di Sinistro”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di va- lutazione previsti alla voce “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettua- ta ai sensi della voce “Procedura per la valutazione del dan- no” comma b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime det- tagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vin- colanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di vio- lazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabi- lità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno viene effettuata, separata- mente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secon- do i seguenti criteri:
Fabbricato Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, al- l’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezza- mento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto dan- neggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Mobilio - Arredamento - Attrezzatura Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o
equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali deducibili.
Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato” “Mobilio - Arredamento Attrezzatura” dà l’ammontare del danno calcolato in base al “Valore a nuovo”. Esclusivamen- te per la forma a “Valore totale” tale supplemento di inden- nità, qualora la somma assicurata confrontata con il “Valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (articolo 1907 del Codice civile), viene ridotto in propor- zione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” me- no “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “Valore al momento del Sinistro;
3. uguale o inferiore al “Valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla da- ta dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale defi- nitivo di xxxxxxx;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e pur- ché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liqui- dazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre solo le relative spese.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Assicurazione parziale - Tolleranza
(valida esclusivamente per la forma a “Valore totale”)
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del Sini- stro la rispettiva somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativa- mente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni com-
pensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esisteva- no al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progres- so di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneg- giata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valo- re dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non pos- sono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti neces- sari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amiche- vole o del verbale di perizia definitivo, salvo che sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla pro- cedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” dei rispettivi Settori.
Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice civile “Ob- bligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Trasloco delle Cose assicurate
In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto al- l’articolo 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’articolo 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di trasferimento, do- podiché l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Recupero delle Cose asportate
Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia ap- pena ne abbia notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il Valore del recupero spetta all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta sco- perta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Responsabilità civile
Responsabilità Civile della conduzione dello Studio o ufficio
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e per dan- neggiamenti a Cose, in conseguenza di un Sinistro verifica- tosi in relazione alla conduzione dello Studio o ufficio ove si svolge l’attività, nonché da attività complementari ad esso connesse quali, a titolo esemplificativo:
• proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
• circolazione ed uso dei velocipedi;
• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
• servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani.
L’Assicurazione vale anche per:
- la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonchè per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38.
Altri rischi coperti
La copertura assicurativa vale anche per:
• il Rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni nei quali si svolge l’attività, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, appa- recchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi. L’Assicurazione compren- de i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive (esclusi quelli provocati da radiazioni ed inquinamento elettroma- gnetico), dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque mu- ri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai due metri), nonché cancelli anche automatici. La garanzia com- prende i danni derivanti da spargimento di acqua, purché
conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o conduttu- re, e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi 100,00 euro per Sinistro.
L’Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla ma- nutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la re- sponsabilità civile derivante all’ Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. La presente garanzia opererà a secondo Xxxxxxx, e cioè per l’ec- cedenza rispetto ai massimali dell’altra Assicurazione, qualo- ra detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione;
• il Rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello Stu- dio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi e/o dei dipendenti, ferma restando l’applicazione di una Franchigia assoluta di 100,00 euro per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da Xxxxx, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi;
• i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di di- pendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avval- ga nell’esercizio dello Studio o ufficio;
• i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o par- ziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sino a concorrenza del massimale di 250.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Massimale di garanzia
Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale indicato sulla scheda di Polizza per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano ripor- tato lesioni personali o abbiano sofferto danni a Cose o animali di loro proprietà.
Qualifica di terzi
Sono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corpo- rali (escluse le malattie professionali):
• i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in con- seguenza di lavoro o di servizio;
• i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno anche se in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.
Responsabilità Civile professionale
(valida solo se espressamente richiamata)
Cosa e Come Assicuriamo
La responsabilità civile derivante, ai sensi di legge, all’Assicu- rato per danni involontariamente cagionati a terzi nello svol- gimento dell’attività professionale descritta e regolata dall’apposito intercalare allegato al contratto.
Regolazione del Premio (esclusa per professioni mediche) Il Premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla
fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o del periodo relativo alla prima rata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel Fatturato preso come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio mi- nimo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo an- nuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia l’indi- cazione del Fatturato realizzato nello stesso periodo.
Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate dall’Assicurato o rimborsate dalla Compagnia nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia stessa.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comu- nicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la ga- ranzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’As- sicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie gli ob- blighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e control- li per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Norme Comuni
(valide per R.C. dello Studio o ufficio ed R.C. Professionale)
Delimitazioni
Esclusioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
c) limitatamente ai danni a Cose, tutti coloro che, indipen- dentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all’attività assicurata.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione i danni:
- derivanti dalla responsabilità inerente all’attività profes- sionale o commerciale, salvo se operante la specifica ga- ranzia;
- da Furto o tentato Furto;
- alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di
natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal De- creto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni per il trattamento e la tutela dei dati perso- nali;
- derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel cam- po di applicazione del titolo IV e seguenti del Decreto le- gislativo 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri edili tempora- nei o mobili e di salute)
- alle Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicu- rato o da lui detenute;
- derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di si- curezza del lavoro ne cantieri edili temporanei o mobili e di salute) e dall’articolo 32 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche (già contemplate dal De- creto legislativo 626/94)
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sor- genti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di fal- de acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
Cosa fare in Caso di Sinistro
L’Assicurato deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun Sini- stro; la stessa deve essere effettuata in modo tempestivo, deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conse- guenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’o- missione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice civile e può comportare la deca- denza del diritto alla prestazione assicurativa.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la ge- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi- ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese ven- gono ripartite fra la Compagnia e Assicurato in proporzio-
ne del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o am- mende né delle Spese di giustizia penale.
Salvareddito
Cosa e Come Assicuriamo
La Compagnia rimborsa allo Studio Contraente/Assicurato una diaria giornaliera, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci identificati nella scheda di Polizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono. La diaria è corrispo- sta dal primo giorno di accertata Inabilità Temporanea totale a svolgere l’attività professionale dichiarata, a condizione che tale Inabilità Temporanea totale abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi. Qualora l’Inabilità accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni nulla è corrisposto.
Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per l’Inabilità Temporanea a seguito di Infortuni accaduti:
- nei primi tre anni dalla data di stipula del contratto per le conseguenze dirette di Infortuni accaduti precedente- mente alla stipulazione della Polizza;
- nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri), nelle partecipazioni a corse o gare moto- ristiche/nautiche e relative prove ed allenamenti;
- nelle partecipazioni ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
- nell’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapi- de, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autore- spiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
- in stato di ebbrezza quando l’Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucino- geni e simili;
- nel compimento di delitti dolosi dell’Assicurato o del/dei Beneficiari;
- durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, in- surrezioni, fatti di guerra e terremoti, se avvenuti in Ita- lia, Città del Vaticano e San Marino;
- durante uno stato di guerra, quando l’Assicurato si trovi già all’estero e gli Infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo Scoppio degli eventi bellici;
- a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamen-
ti energetici dell’atomo naturali o provocati e di accelera- zioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
e per:
- l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti al- la stipulazione della Polizza;
- Malattie mentali, malattie psichiatriche, disturbi della sfera psicologica, sindromi organico cerebrali;
- la cura dell’A I.D.S. e della sieropositività;
- i ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
- le Prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi ne- cessari da Infortunio);
- le malattie tropicali;
- le intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni.
Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che la liquidazione dei Sinistri è fatta in Italia ed in valuta locale.
Diaria giornaliera assicurata
È l’insieme dei costi fissi di gestione, ossia le spese abituali sostenute dallo Studio Contraente/Assicurato relative all’e- sercizio dell’attività professionale dichiarata in Polizza, quali a titolo esemplificativo: le utenze di acqua, gas, energia elet- trica, riscaldamento, telefono, l’affitto e le spese dei locali, le retribuzioni e i contributi obbligatori dei dipendenti, gli in- teressi e le spese per i mutui di finanziamento per i locali, i macchinari e le attrezzature, gli interessi passivi bancari, i premi delle polizze assicurative.
Calcolo dell’Indennizzo - Limite di Indennizzo
In caso di Xxxxxxxx, l’Indennizzo è calcolato moltiplicando l’im- porto della Diaria assicurata indicato nella scheda di Polizza per il numero dei giorni di totale Inabilità al lavoro accertata.
Esso inizia il 1° giorno di Inabilità Temporanea totale e ter- mina il giorno in cui l’attività viene ripresa anche se par- zialmente.
Viene considerata come unico Sinistro l’eventuale prima ri- caduta purché si sia verificata in un intervallo di tempo in- feriore a 30 giorni dalla cessazione dell’Inabilità Temporanea totale determinata dalla medesima patologia. Tutte le eventuali successive ricadute vengono considerate come nuovi Sinistri. L’Indennizzo non può in alcun caso superare la durata massima di 180 giorni per evento e per anno assicurativo ed in ogni caso non è più dovuto dalla data di cessazione dell’attività professionale dichiarata.
Assicurazione in caso di Studio Associato
Nel caso di Studio Associato è condizione essenziale che vengano identificati nella scheda di Xxxxxxx e quindi assicu- rati tutti gli Associati senza differenziare gli importi delle Diarie assicurate.
Termini di aspettativa La garanzia decorre:
- dal momento in cui ha effetto l’Assicurazione per l’Inabi- lità Temporanea totale conseguente ad Infortunio od alle
seguenti malattie: varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomelite, meningite cere- brospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, xxxx- ra, vaiolo, peste e tifo esantematico;
- dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per l’Inabilità Temporanea totale conse- guente a tutte le altre malattie, sempreché la prima con- statazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo di attesa.
Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, con con- tinuità di altra Polizza riguardante gli stessi Assicurati, i ter- mini di aspettativa di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto la Polizza sostituita, per le Prestazioni ed i massimali da quest’ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, de- corsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse Prestazioni da essa previste.
Quanto precede vale anche in caso di variazioni intervenu- te nel corso di uno stesso contratto.
Persone non assicurabili - Cessazione della garanzia Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l’Assicurazione se al momento della stipulazione della Polizza fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipen- denza, sieropositività HIV, A.I.D.S., resta precisato che qualora l’Assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l’Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi - indipendente- mente dalla concreta valutazione dello stato di salute del- l’Assicurato - senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verran- no restituiti al Contraente al netto delle imposte.
Limiti di età
Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 70° anno di età.
Resta inteso che qualora l’Assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dello Studio Contraente/Assicurato o degli aventi diritto, ad ogni azio- ne di regresso verso i terzi responsabili.
Cosa fare in Caso di Sinistro
La denuncia della Malattia o dell’Infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono corredata di certificato me- dico deve essere fatta per iscritto alla Sede della Compagnia od all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro cin- que giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
L’Assicurato o i suoi familiari devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine che questa ri- tenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto profes-
xxxxxxx i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove ri- chiesta, della copia della cartella clinica.
Criteri di indennizzabilità
La Compagnia effettua a termini di Polizza il pagamento di quanto dovuto allo Studio Contraente/Assicurato una volta cessato l’evento.
Controversie - Arbitrato irrituale
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’applicazio- ne dei criteri di indennizzabilità previsti dalla Polizza, è de- mandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso con- trario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici, avente giurisdi- zione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la Sede dell’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l’Istituto di medicina Legale più vi- cina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e compe- tenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono ob- bligatorie tra le Parti le quali rinunciano sin d’ora a qual- siasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attesta- to dagli arbitri nel verbale definitivo.
Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia stessa si impegna a disporre il pagamento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ri- cevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’As- sicurato. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio medico, provvede al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Xxxxxxxx.
Assicurazione di tutela legale
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha
scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxx- xx Xxxxx 0/x – 00000 Xxxxxx, Tel. (000) 0000000 - Fax
(000) 0000000, sito web: xxx.xx.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno per- tanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni al- tra comunicazione relativa a tali Sinistri.”.
Cosa e Come Assicuriamo
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura, nei limiti del massimale e delle con- dizioni previsti in Polizza, l’onere dell’Assistenza stragiudi- ziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato. L’Assicurazione è prestata per le spese:
- di Assistenza stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.);
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere affidata e risolta avanti ad uno o più arbitri.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli Oneri fiscali, compresa l’IVA sul- le parcelle dei professionisti, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Forme di garanzia
(vale la forma di garanzia indicata sulla scheda di Xxxxxxx)
1 Procedimenti penali
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della at- tività dichiarata in Polizza, sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione.
Persone assicurate
Oltre al Contraente, sono assicurati anche i dipendenti iscritti nel libro paga, i praticanti e i familiari-collaborato- ri.
2 Procedimenti civili e penali
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell’ at- tività dichiarata in Polizza:
- Civile extracontrattuale
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito
di terzi;
b) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comporta- mento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto dall’ Assicurazione di Responsabilità civile prevista all’apposita sezione delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Pro- fessionisti e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917 del Codice civile;
- Civile contrattuale
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 euro, relative a:
- contratti di fornitura e/o prestazione di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardan- ti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l’attività;
- contratti individuali di lavoro con propri dipen- denti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro paga.
- Penale
d) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione.
Altri eventi coperti
In estensione alla “Forma di garanzia 1 o 2” operante, la ga- ranzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti relativo al Decreto legislativo 81/2008 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La garanzia vale nei casi in cui l’Assicurato debba presenta- re ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente, contro i provvedimenti ammini- strativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecu- niarie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pari o superiore a 250,00 euro.
Persone assicurate
Oltre che a favore del Contraente, le garanzie previste alle lettere a), b), d) e al paragrafo “Altri eventi coperti”, operano anche a favore dei dipendenti iscritti nei libri paga, dei pra- ticanti e dei familiari collaboratori.
3 Difesa del medico
Premesso che il Contraente/Assicurato dichiara di svolge- re attività libero professionale esclusivamente intramura- ria, la “Forma di garanzia” scelta viene così modificata:
• Procedimenti civili e penali: la garanzia viene estesa al- l’attività professionale svolta in qualità di dipendente presso Ente Pubblico o Privato, mentre quanto previ- sto alla lettera c) non è operante. La garanzia vale inol- tre per le vertenze individuali nascenti dal proprio contratto di lavoro dipendente;
• Procedimenti penali: la garanzia viene estesa all’attività professionale svolta in qualità di dipendente presso ente pubblico o privato.
Estensione territoriale
La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracon- trattuali o di Procedimento penale;
- nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera nel caso di vertenze con- trattuali, salvo quanto previsto al paragrafo B) Vertenze contrattuali con i Clienti;
- in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nel caso di ricorso/opposizione alle sanzioni amministra- tive.
Delimitazioni
La garanzia non vale per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla pro- prietà o dalla guida di veicoli a motore e mezzi nautici ed aerei in genere;
- materia fiscale ed amministrativa con eccezione di quan- to previsto in Polizza per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per le opposizioni ai provvedimenti amministrativi;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni im- mobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati in Polizza;
- operazioni relative all’acquisto e costruzione di beni im- mobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di ser- vizi che l’Assicurato effettui;
- vertenze con Istituti o enti pubblici di assicurazioni pre- videnziali e sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclu- siva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministra- tori;
- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione so- cietaria e acquisto/cessione di azienda.
Garanzie Aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
A) Procedimenti penali per delitti dolosi
In estensione alla “Forma di garanzia” scelta ed a quanto previsto al paragrafo “Altri eventi coperti”, la garanzia vie- ne estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di
denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Pro- cedimento penale. In tal caso la Compagnia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.
Sono compresi i procedimenti penali per violazioni fiscali ed amministrative.
B) Vertenze contrattuali con i clienti
In estensione alla “Forma di garanzia 2 - Procedimenti ci- vili e penali”, l’Assicurazione viene estesa anche alle verten- ze contrattuali relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi che l’Assicurato effettui, compreso il recupero dei crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx- xx xx Xxx Xxxxxx, con il limite massimo di denunce previ- sto in Polizza. Tale limite non può superare il numero di due per anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla lettera c) del- la “Forma di garanzia 2” - “Procedimenti civili e penali”.
C) Opposizione alle sanzioni amministrative
In estensione alla “Forma di Garanzia” scelta, ed a quanto previsto al paragrafo “Altri eventi coperti”, la garanzia ri- guarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora debba pre- sentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una Sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di de- naro, la garanzia vale se la somma ingiunta, per singola vio- lazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro.
Si intendono espressamente escluse dalla garanzia solo le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato di cui al Decreto legislativo 8 Giugno 2001, nr. 231 e suc- cessive modifiche.
In Caso di Sinistro
Insorgenza del Sinistro - operatività della garanzia assicura- tiva
Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative; limitatamente ai procedimenti penali re- lativi ad eventi dai quali traggano origine anche Sinistri coperti dalla sezione Responsabilità civile del presente contratto, la garanzia è operante per i sinistri insorti non oltre tre anni prima della data di effetto della Polizza;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi. Qualora la polizza sostituisca analoga copertu- ra, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza so- stituita.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente,
in caso di interruzione del rapporto, l’Insorgenza del Si- nistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesi- mo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più per- sone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia viene prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente.
Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva comu- nicazione utilizzando lo specifico modulo ed indirizzandola:
- in via preferenziale a D.A.S. xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x - 00000 XXXXXX - Fax 045/0000000;
- subordinatamente alla Compagnia.
L’Assicurato deve trasmettere tutti gli atti e documenti oc- correnti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, tempe- stivamente e, comunque, entro il termine utile per la dife- sa.
I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui po- teva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporta- no per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex articolo 2952 del Codice civile.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicu- rato può indicare un legale – residente in una xxxxxxxx xx- xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ove ha sede l’ufficio giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di defini- zione in via bonaria (fase stragiudiziale) previsto al para- grafo seguente, non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Cir- condario del Tribunale competente, la Compagnia garan- tirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000,00 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.
Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicura- zioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di succes- so e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale desi-
gnato ai sensi del precedente paragrafo “Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale”. Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventiva- mente concordati con D.A.S. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli inca- richi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le ne- cessarie procure.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammis- sione al credito.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della D.A.S. non può addivenire direttamente con la controparte ad al- cuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Compa- gnia. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva ri- chiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla D.A.S, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
D.A.S non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevo- le all’Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da for- mularsi con lettera raccomandata indirizzata all’altra parte, può essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti devono accordarsi. Se un tale accordo non si realiz- za, l’arbitro viene designato dal Presidente del tribunale competente ai sensi di legge
L’arbitro decide secondo equità e le spese di Xxxxxxxxx sono a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi può ugual- mente procedere per proprio conto e Xxxxxxx con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capita- le ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.
Numero degli addetti
Il Premio del presente contratto - che comunque costitui- sce il minimo dovuto - è calcolato in base al numero degli addetti che comprende ad ogni effetto, i titolari, i dipen- denti, i praticanti ed i familiari collaboratori.
Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l’Assicurato deve darne immediata co- municazione alla Compagnia, che adegua il Premio alla
prima scadenza annuale di rata. Si conviene che, ove in cor- so di contratto l’Assicurato omettesse senza dolo o colpa grave di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, in caso di Sinistro la Compagnia rinuncia all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Co- dice civile (regola proporzionale), purché il numero degli addetti effettivi risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto dichiarato in Polizza.
Assistenza
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia As- sistenza a Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Segu- ros y Reaseguros S.A. (di seguito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Xxxxxx Xxxxxx 00
oppure + 39 015-255.9790.
In caso di Sinistro
Istruzioni per la richiesta di Assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato po- trà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800-181515
oppure al numero: + 39 015-255.9790 oppure può scrivere a:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.,
Xxxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxx (XX)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla ZURE
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del- l’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giusti- ficativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà auto- rizzare esplicitamente l’effettuazione.
Prestazioni
Tutte le Prestazioni che seguono sono fornite fino ad un massimo di 3 volte per anno di validità della Polizza.
Per la persona
1 Consulenza medica
Qualora a seguito di Infortunio l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto diretta- mente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
2 Invio di un medico generico in Italia
Qualora a seguito di Infortunio l’Assicurato, in Italia, ne- cessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni fe- stivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad in- viare, a spese della Compagnia, uno dei medici conven- zionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
3 Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di Infortunio l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, dopo il Ricovero di pri- mo soccorso, la Struttura Organizzativa invia direttamen- te un’autoambulanza, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un impor- to pari a quello necessario per compiere 200 km. di per- corso complessivo (andata/ritorno).
Per lo Studio
4 Invio di un idraulico per interventi d’emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un in- tervento d’emergenza presso il proprio Studio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigia- no, tenendo la Compagnia a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150,00 euro per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
4.1 Impianto idraulico
a. allagamento nei locali dell’esercizio provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
b. mancanza d’acqua nei locali dello Studio provoca- ta da una rottura, un’otturazione, un guasto di tu- bature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dello Studio provocato da un’otturazione delle tubature di sca- rico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
• Esclusioni
- Sinistri dovuti a guasti di xxxxxxxxx e di tubatu- re mobili;
- Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- interruzione di fornitura da parte dell’ente ero- gatore o rottura delle tubature esterne del fab- bricato;
- tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, ottu- razione delle tubature mobili e dei servizi igie- nico-sanitari.
4.2 Impianto di riscaldamento
a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di Tubazioni o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’im- pianto di riscaldamento nei locali dell’esercizio;
b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento.
• Esclusioni
- Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
5 Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per man- canza di corrente elettrica in tutti i locali dello Studio, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Strut- tura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, te- nendo la Compagnia a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150,00 euro per Si- nistro.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore.
6 Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per interventi d’emergenza presso il proprio Studio, la Struttura Orga- nizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico l’uscita e la manodopera fi- no ad un massimo di 150,00 euro per Sinistro. La pre- stazione è operante per i seguenti casi:
- Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scas- so della serratura dei locali dell’esercizio che ne rendano impossibile l’accesso all’Assicurato;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dello Studio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.
7 Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista per inter- venti d’emergenza presso il proprio Studio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150,00 euro per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile
l’accesso ai locali dello Studio;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dello Studio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scop- pio, allagamento.
8 Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso lo Studio dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manu- tenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all’invio dello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, altro).
9 Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, Furto o tentato Furto che abbiano colpi- to lo Studio dell’Assicurato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilan- za che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dello Studio dell’Assicurato. La Compagnia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’amministratore avesse già contat- tato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Or- ganizzativa.
In viaggio
10 Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 4. 5. 6. e 7. op- pure in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, subiti dallo Studio, deb- ba immediatamente rientrare, la Struttura Organizzati- va fornisce un biglietto aereo (classe economica), ferroviario (prima classe) oppure un veicolo a noleggio di categoria C, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 250,00 euro per Sinistro.
Nei casi in cui l’Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare il veicolo in loco, la Struttura Orga- nizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamenre il veicolo stesso.
La prestazione non opera se l’Assicurato non fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sul Sini- stro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.
11 Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato In viaggio debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere diret- tamente ed immediatamente (spese mediche, spese per il noleggio di note book ed altre attrezzature professio- nali), la Struttura Organizzativa provvede al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 500,00 euro. Qualora l’ammonta-
re delle fatture superi l’importo di 500,00 euro, la pre- stazione diventa operante nel momento in cui la Strut- tura Organizzativa abbia ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate.
La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;
- se il trasferimento di valuta all’estero comporta viola- zione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest’ulti- ma ritenute adeguate.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo an- ticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine deve restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario legale corrente.
12 Informazioni legali
Le Prestazioni sono fornite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:
- famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, pater- nità/maternità, separazione dei beni, separazione per- sonale, successione, testamento, tutela;
- casa: compravendita appartamenti, compravendita be- ni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domesti- co;
telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate. La Struttura Organizzativa non fornisce pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato a un pro- prio legale.
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni
a. Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provo- cati o dipendenti da:
• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi carat- teristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmuta- zione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popola- ri, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
• dolo dell’Assicurato;
• suicidio o tentato suicidio;
• Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di te- merarietà, corse e gare automobilistiche, motonauti- che e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
• Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stu- pefacenti e allucinogeni;
• espianto e/o il trapianto di organi.
b. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Presta- zioni relative all’Assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun ge- nere a titolo di compensazione.
c. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni al- tra circostanza fortuita ed imprevedibile.
d. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in confor- mità con quanto previsto all’articolo 2952 del Codice civile.
e. In base a quanto previsto all’articolo 1910 del Codice ci- vile , all’Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assi- curazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di deca- denza.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti Presta- zioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al- l’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebi- tati dall’impresa assicuratrice che ha erogato le Prestazioni di assistenza.
f. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
g. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si ap- plicano le disposizioni di legge.
Data ultimo aggiornamento: 1 Gennaio 2015
Allegato 1:
moduli di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo moduli per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o xxx xxx, xx suo Intermediario assicurativo entro 5 giorni.
Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
✃
Professioni Mediche
Modulo di denuncia sinistri
Quando è necessario presentare denuncia di sinistro?
• Ogni volta che ricevete una richiesta di risarcimento da parte di terzi.
Attenzione: dalla data della richiesta di risarcimento decorre il termine di prescrizione - un anno - del diritto alla prestazione assicurativa - Art. 2952 Codice Civile.
In caso di richiesta di risarcimento occorre quindi che la denuncia alla compagnia sia:
• tempestiva
• più dettagliata possibile: 🡺 nella descrizione dei fatti 🡺 nella documentazione.
INTERMEDIARIO DI
POLIZZA DI RIFERIMENTO N.
La vostra collaborazione ci consentirà di fornirvi un servizio migliore e una più rapida soluzione.
A - ESTREMI DEL CONTRATTO
IL SOTTOSCRITTO
ISCRITTO ALL’ALBO
DELLA PROVINCIA DI
AL NUMERO
Denuncia un sinistro avvenuto con le seguenti modalità:
Qual è la contestazione (sinistro) in oggetto?
Da chi è stata mossa?
Qual è l’importo del danno richiesto?
Quali sono le ulteriori spese richieste (interessi passivi, spese legali e di consulenti, indennizzi, etc.)?
Il sottoscritto dichiara di avere
di non avere
altre coperture di Responsabilità Civile Professionale (polizze in corso, polizze scadute
ma con garanzie operative) (se si, quali)
Esiste procedimento penale?
Se dipendente di Asl o di azienda ospedaliera è a conoscenza di eventuali coperture assicurative stipulate dagli enti stessi?
Se si, quali?
RC Asl
Colpa grave dei dipendenti
Entrambe
Se si, ne possiede copia?
B - DESCRIZIONE DEL SINISTRO
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 - Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
C - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Prestazione professionale effettuata
Oltre alla designazione del tipo di prestazione fornita si aggiunga una breve descrizione della stessa, con la specificazione dell’importo degli interventi a cui la prestazione fa riferimento.
Data di inizio della prestazione Data finale della prestazione Sospensioni e riprese della prestazione Data del sinistro Ritiene di essere responsabile nella causazione dell’evento? Ha conservato referti medici relativi alle prestazioni mediche effettuate? (se si, quali)
Esiste una scheda paziente (con indicazione di tutte le prestazioni effettuate)? Se si, deve essere allegata alla presente denuncia Esiste una scheda raccolta consenso informato? Se si, deve essere allegata alla presente denuncia Xxxxxx acconti ricevuti per le prestazioni effettuate
Parcelle pagate e relative modalità di pagamento
Ha effettuato altre prestazioni al paziente prima di questa? (se si, quali)
Indicazione del luogo dove sono state effettuate le prestazioni
È a conoscenza di eventuali coperture assicurative della struttura in cui si è svolta la prestazione?
Prestazioni effettuate da altri Professionisti
Coperture assicurative
Notizie sulla situazione del paziente all’inizio della cura
Osservazioni finali
Data di redazione della denuncia Firma del Contraente
✃
Professioni Amministrative
Modulo di denuncia sinistri
Quando è necessario presentare denuncia di sinistro?
• Ogni volta che ricevete una richiesta di risarcimento da parte di terzi.
Attenzione: dalla data della richiesta di risarcimento decorre il termine di prescrizione - un anno - del diritto alla prestazione assicurativa - Art. 2952 Codice Civile.
In caso di richiesta di risarcimento occorre quindi che la denuncia alla compagnia sia:
• tempestiva
• più dettagliata possibile: 🡺 nella descrizione dei fatti 🡺 nella documentazione.
INTERMEDIARIO DI
POLIZZA DI RIFERIMENTO N.
La vostra collaborazione ci consentirà di fornirvi un servizio migliore e una più rapida soluzione.
A - ESTREMI DEL CONTRATTO
IL SOTTOSCRITTO
ISCRITTO ALL’ALBO
DELLA PROVINCIA DI
AL NUMERO
Denuncia un sinistro avvenuto con le seguenti modalità:
Qual è la contestazione (sinistro) in oggetto?
Da chi è stata mossa? Quali organismi di controllo sono stati attivati? Quali ulteriori organismi di controllo potranno o dovranno essere attivati? Qual è l’importo del danno richiesto?
Quali sono le ulteriori spese richieste (interessi passivi, spese legali e di consulenti, indennizzi, etc.)?
Il sottoscritto dichiara di avere
di non avere
altre coperture di Responsabilità Civile Professionale (polizze in corso, polizze scadute
ma con garanzie operative) (se si, quali)
Esiste procedimento penale?
B - DESCRIZIONE DEL SINISTRO
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 - Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
C - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Incarico Attività svolta Prestazione professionale effettuata
Oltre alla designazione del tipo di prestazione fornita si aggiunga una breve descrizione della stessa
Data di inizio della prestazione
Data finale della prestazione
Data del sinistro
Ritiene di essere responsabile nella causazione dell’evento?
Ha conservato documenti relativi alle prestazioni professionali effettuate? (se si, quali)
Elenco acconti ricevuti per le prestazioni effettuate
Parcelle pagate e relative modalità di pagamento
Prestazioni effettuate da altri Professionisti e loro coinvolgimento nella richiesta di risarcimento
Coperture assicurative
Osservazioni finali
Data di redazione della denuncia Firma del Contraente
Professionisti Denuncia sinistro
✃
“assicurazione di tutela legale”
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all’Intermediario al quale è assegnata la polizza.
Spett.le D.A.S.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x
00000 XXXXXX - Fax 045/00.00.000
All’Intermediario di
Fax n.
ASSICURATO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
AVVERSARIO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L’AVVERSARIO?
DATA SINISTRO
POLIZZA NUMERO
DATA EFFETTO
DATA SCADENZA
QUIETANZA PAGATA SINO AL
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)
TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)
DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO
❑ per le VERTENZE DI LAVORO
- fotocopia Libro Matricola
❑ per le VERTENZE CONTRATTUALI
- fotocopia contratto, fotocopia parcella, commissione,
PRETESE AVVERSARIE (quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria?)
IMPORTANTE
conferma d’ordine, corrispondenza, ecc.
VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)
SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine a quanto previsto dal D.LGS. 196/03, acconsento/iamo al trattamento dei dati personali sia comuni che sensibili che mi/ci riguardano contenuti nella presente denuncia di sinistro e relativi allegati.
Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero.
Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.
RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI POLIZZA RELATIVE ALLA “GESTIONE DEL SINISTRO”: Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.
I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza
L’ASSICURATO
(quando non sia lo stesso Contraente)
IL CONTRAENTE
li 20
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
01.2015 - X.0000 - X. 00.0000