SCHEMA DI CONTRATTO
Università degli Studi Suor Xxxxxx Xxxxxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA DI SISTEMI PER LA DIGITALIZZAZIONE PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR XXXXXX XXXXXXXXX “UNISOB” DI NAPOLI, per le
esigenze del progetto “SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI” – PONa3_00109
Codice CUP: D61D11000090007 Lotto CIG: 58688990AB
Sommario
ART. 3 – INIZIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA 4
ART 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 4
ART. 6 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO 5
ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 5
ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 5
ART. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI 6
ART. 10 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 7
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA 7
ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’ 8
ART. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE 10
ART. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 11
ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 11
ART. 20 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 11
2 di11
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA DIGITALIZZAZIONE PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR XXXXXX XXXXXXXXX DI NAPOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI” PONA3_00109 CUP: D61D11000090007.
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR XXXXXX XXXXXXXXX "UNISOB" DI NAPOLI
Oggi …………………………… alle ore ……....… in ..., presso ... - Università degli Studi Suor Xxxxxx Xxxxxxxxx di Napoli Via ………………………….., si sono costituiti i Signori:
- ….………………………………………………….. nato a………….…………………………. il ………………… e domiciliato per la carica in ..., Via ..., dell'Università degli Studi suor Xxxxxx Xxxxxxxxx "UNISOB" di
Napoli (C.F. ... e P.I. ... ), nel prosieguo denominata Università, il quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del
…………../oppure con Provvedimento del Direttore Generale n…………. del che ha individuato
le competenze proprie del Dirigente dell’Area …………….., tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell’Area, nel prosieguo denominata Università;
- Sig. ………………….. nato a ………………….. il ………………….., in qualità di dell’Impresa
………………………... (C.F. ……………………. e P.I. ) con sede legale in
…………………….. via …………………n ;
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa)
- il Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………... il………………., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (oppure) generale dell’impresa………………………………….. C.F. …………………………….. o p. IVA……..…………………, con sede legale in ……………………………………, via……………………………………………………….. giusta procura speciale (oppure) generale in data………………………..rep.n……………… autenticata nella firma dal dott
……………………………………………notaio in …………………………………….., allegata in originale al presente atto sotto la lettera …., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche impresa.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
- che con provvedimento n. 11 del 22 luglio 2014 è stata disposta l’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura, con le caratteristiche e modalità riportate nella relazione tecnico – illustrativa allegata allo stesso provvedimento;
- che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli atti di gara in attuazione del suddetto progetto;
- che nelle date del … si sono svolte le sedute pubbliche per l’aggiudicazione della gara in
oggetto, come risulta dal verbale n. rep. registrato presso l’Agenzia delle
Entrate al numero … del … ;
- che con Provvedimento del … n. … prot. … del … è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto all’impresa;
- … (eventuali ulteriori premesse) …
TUTTO CIO' PREMESSO,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, nelle qualifiche sopra indicate mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
Oggetto del contratto è la fornitura di sistemi per la digitalizzazione per l’Università degli Studi Suor Xxxxxx Xxxxxxxxx di Napoli nell’ambito del progetto “SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI” PONa3_00109 Codice CUP: D61D11000090007,
secondo le disposizioni di dettaglio di cui:
- al Capitolato speciale d'oneri.
ART. 2 - DURATA
La fornitura dovrà essere eseguita entro il termine di 30 giorni con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, ovvero dalla data di redazione del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto.
L’avvio dell’esecuzione dovrà risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell’art. 304 del d.P.R. 207/2010.
Il completamento della fornitura dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010.
ART. 3 – INIZIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA
L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stessi, ai sensi dell’art. 11 co. 9-10-12 d.lgs. n.163/2006 e dell’art. 302 del Dpr 207/2010.
In tal caso, l'Università potrà ordinare all’operatore economico affidatario l’avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicate le attività da compiere.
L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell’esecuzione.
ART 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo della fornitura è pari ad € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) oltre a IVA.
Il prezzo dei prodotti oggetto della fornitura, al netto dello sconto indicato in offerta, si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura articolata nelle sue varie
prestazioni, comprese, in particolare, le spese di imballaggio, spedizione e consegna.
Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto regolarmente eseguito dall’Impresa ed accertato dall’Università.
ART. 6 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO
L’Università può introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 311 del DPR n. 207/2010.
L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione ordinate dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 311, comma 6, del Dpr 207/2010, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall’Università.
Ai sensi dell’art. 310 del Dpr 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’Appaltatore, senza l’autorizzazione scritta ed approvata dall’Università.
Non costituiscono varianti gli interventi in aumento o in diminuzione disposti dall’Università per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento e trovino copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura fa interamente carico all'Appaltatore.
In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in altri articoli del capitolato speciale d’oneri, sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla fornitura (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento della fornitura.
I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’esecuzione del provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.
ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più
rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al precedente punto, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui ai successivi articoli 12 e 14. Nel caso di accertamento da parte del direttore dell’esecuzione di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica il titolo II della parte I del DPR 207/2010. Per le inadempienze di cui sopra l’Università si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali costituito ai sensi dell’art. 11.
ART. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
1. L'Appaltatore emetterà la fattura relativa alla fornitura effettuata; essa dovrà indicare la data della richiesta di ordinativo, i numeri dei documenti di trasporto, l’indicazione dei prodotti con le relative quantità, gli importi imponibili differenziati per aliquote I.V.A.
2. Ogni fattura dovrà essere intestata a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR XXXXXX XXXXXXXXX “UNISOB” DI NAPOLI, Via Suor Orsola n. 10, Napoli, e dovrà essere inviata al medesimo indirizzo, Napoli, per consentire, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, la verifica della regolare e corretta esecuzione della prestazione, indispensabile all'Università per procedere alla liquidazione.
3. L'Appaltatore deve comunicare all'Università prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente (codice IBAN …….., intestato a …….., presso ……..) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. L'Amministrazione provvede al pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura da parte dell'Appaltatore, comprovata dall'apposizione del timbro a calendario sulla fattura stessa.
5. Il pagamento della fattura sarà condizionato alla regolarità contributiva dell’Appaltatore accertata d’ufficio dall’Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Sarà altresì condotto l’accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta “verifica Equitalia”).
6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. 231/2011, modificato dalla Legge 192/2012.
7. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati all’Appaltatore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 3, relativamente alla fattura contestata, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 14.
La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, attestante l’avvenuto adempimento
da parte dell’Appaltatore.
ART. 10 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è …
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 163/2006 o dal DPR 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento della fornitura anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 co 3 D.lgs. 163/2006.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a € …, determinata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati.
3. La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università;
- una scadenza successiva al termine della fornitura, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria;
- prevedere una espressa disposizione in forza della quale:
a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di fideiussione, deve essere intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al fornitore per ottenere dall’Ente garantito la prova della liberazione;
b) la prova della liberazione deve consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito;
c) qualora l’Ente garantito comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione, che la mancata emissione della dichiarazione finale di conformità della fornitura a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di fideiussione deve continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso fornitore consegni al proprio Xxxxxxx una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo della cauzione emessa dal Garante;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti
dell’Università, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa;
4. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, per la parte incamerata.
5. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.
ART. 12 - PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione della fornitura, l'Università si riserva, nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni del presente contratto fosse imputabile all'Appaltatore, di applicare una penale giornaliera pari al 1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a:
- 30 giorni è facoltà dell'Università avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 14.
Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:
- danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10 % dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione - una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 1.000,00 (Euro mille/00) ad un massimo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese successivo o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell’Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione della fornitura in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il Direttore dell’esecuzione effettua la verifica di conformità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 312 e ss. del D.p.r 207/2010.
La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore, e che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
Saranno effettuate verifiche in corso d’opera e una verifica al termine della vigenza contrattuale. Le attività svolte saranno verbalizzate e sarà garantito il principio di contraddittorio e partecipazione. Al termine dell’ultima verifica di conformità effettuata, il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 322 del D.p.r. 207/2010.
Il certificato è poi trasmesso all’esecutore per la sua accettazione.
In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.
ART. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione mediante comunicazione scritta.
La comunicazione sarà inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore.
Nella comunicazione sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell’Appaltatore.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l'Università applicherà le penali di cui al precedente art. 12 e potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione della fornitura;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- cessione dell’Azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto della fornitura;
- mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 30 giorni;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 12;
- qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art.7;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità della fornitura, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento della fornitura.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.).
ART. 15 – RECESSO
L’Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura assegnata.
L’Università si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 10 giorni. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.
L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE
L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Si precisa che non può essere subappaltato più del 30 % IVA esclusa dell a f o r n i t u r a previa autorizzazione dell'Università.
L’appaltatore è altresì obbligato a trasmettere il contratto di subappalto al Direttore dell’esecuzione del contratto.
L' appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle clausole contrattuali poste a base della presente gara.
In caso d’inottemperanza, l'Università si riserva la facoltà di applicare eventuali sanzioni.
L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltare, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, comma 3 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
ART. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs. 81/2008, non sussiste l’obbligo di redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI).
ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
ART. 19 – SPESE
Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 20 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010.
Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.
ART. 21 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli.