Contract
Contratto attuativo nell’ambito dell’Accordo Quadro per la fornitura di pro- dotti farmaceutici biologici (originator e biosimilari) in fabbisogno all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (IRCCS CROB)
L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di :
Tra
l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (IRCCS CROB), con sede in Rionero in Vulture alla Xxx Xxxxx Xxx, x. 0, codice fiscale 93002460769 (di seguito denominato per brevità anche “Istituto” ovvero IRCCS CROB), in persona del Direttore Generale
nato a il codice fiscale
, domiciliato per la carica ;
E
La Società
con sede legale in
, alla Via
, partita Iva (di seguito denominata, per
brevità anche “Fornitore”), in persona del sig. procuratore
della Società, giusta procura dallo stesso esibita e acquisita agli atti. Premesso che
- con Delibera del Direttore Generale (DDG) n. del ,
l’Istituto ha preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00207 del 18/10/2018 del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, con cui:
a) E’ stata aggiudicata la gara d’appalto mediante procedura aperta telema- tica, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, per ciascun lotto,
con più operatori economici della durata di mesi 12, per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici (originator e similari) in fab- bisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata;
b) relativamente alle forniture dei prodotti di interesse dell’Istituto sono stati aggiudicati i lotti oggetto del confronto concorrenziale riportati nell’Allegato 5 “Aggiudicazione Accordo Quadro – Farmaci biologici IRCCS CROB”;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario collocandosi al della
graduatoria finale di merito;
- il suddetto Soggetto Aggregatore (SUA-RB) ha stipulato con il Fornitore
contratto di Accordo Quadro repertorio n.
del
) in fun-
zione della graduatoria di merito conseguita per ciascun lotto, per effetto del quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto dell’Accordo Quadro ed eseguire gli accordi attuativi, secondo le modalità previste dal capitolato tecnico di gara e dal disciplinare di gara;
- ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo capitolato tecnico di gara e disciplinare di gara, la fornitura deve essere realizzata sulla base di apposito accordo attuativo (contratto di fornitura), che il Fornitore si è impegnato a perfezionare con l’Istituto secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
- l’Istituto dovrà, per ciascun lotto, come previsto dagli atti di gara, stipulare con uno o più degli operatori economici parte dell’Accordo Quadro, uno o più accordi attuativi alle medesime condizioni stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, individuato sulla base di
decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze come di seguito riportate:
Per pazienti Drug-Naive:
L’Istituto dovrà, per ciascun lotto, affidare la fornitura all’operatore eco- nomico primo classificato nella graduatoria. Per i drug-naive, inoltre, l’Istituto potrà affidare la fornitura a un operatore economico vincitore classificatosi al secondo o al terzo posto in graduatoria in ragione di particolari esigenze cliniche legate a:
a) Patologia da trattare (a titolo esemplificativo: documentata inefficacia terapeutica di uno specifico prodotto farmaceutico, controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico);
b) Caratteristiche dei pazienti (es. età, intolleranze o ipersensibilità a specifici eccipienti e/o conservanti);
Per pazienti già in trattamento:
l’Istituto potrà attivare accordi attuativi con tutti gli operatori economici concorrenti (offerenti) dell’Accordo Quadro nel caso in cui il medico pre- scrittore ritenga necessario garantire la continuità terapeutica.
- in data 18/10/2018 la SUA-RB ha concluso l’attività di inserimento sulla procedura B.N.D.A. dei dati inerenti alla richiesta dei controlli di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, (c.d. “Codice antimafia”), nei confronti dei soggetti a questi sottoposti per legge e che, in caso di esito negativo, lo comunicherà all’Istituto che procederà, relativamente ai contratti sotto- scritti a risolvere gli stessi in applicazione del comma 4 dell’art. 92 del medesimo D.Lgs n. 159/2011.
- a garanzia degli obblighi derivanti dal presente accordo attuativo, il Fornitore ha prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dall’articolo 5 del capitolato tecnico di gara dell’importo di €
(inserire, se del caso, cauzione ridotta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016) mediante polizza fidejussoria n.
emessa in data da .
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle premesse:
a) la D.D.G. n. del ;
b) il contratto di Accordo Quadro repertorio n. del ,
sottoscritto tra la SUA-RB e il Fornitore;
c) l’offerta del Fornitore;
d) il disciplinare di gara;
e) il capitolato tecnico di xxxx;
f) il prospetto riepilogativo di aggiudicazione Allegato 5 “Aggiudicazione IRCCS CROB”, contenente l’elenco descrittivo dei prodotti e le relative con- dizioni economiche.
I predetti atti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) non sono mate- rialmente allegati al presente atto e sono depositati presso l'U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale e Approvvigionamenti che ne curerà la conservazione nei modi di legge. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente,
fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autori- tative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell’Accordo Quadro e del contratto di accordo attuativo.
Art. 2 - Disciplina dell’accordo attuativo
Le previsioni del presente accordo attuativo sono integrative e complementari
alle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro repertorio n. del
, dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico di gara e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall’art. 3 del predetto Accordo Quadro.
Art. 3 - Oggetto dell’accordo attuativo
L’Istituto affida al Fornitore la fornitura di farmaci biologici (originator e biosimilari), secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel capitolato tecnico di gara e nell’allegato 1 “Elenco lotti”, che definiscono compiutamente la tipologia delle forniture e le modalità di esecuzione. La fornitura sarà effettuata in regime di somministrazione ai sensi dell’art. 1559 del Codice Civile, e sarà ripartita nell’arco di mesi 12 (dodici). Le quantità dei farmaci riportate nell’allegato 1 “Elenco Lotti” sono indicative e non configurano determinazione dell’entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate
alla natura particolare del bene e dalle esigenze dell’Istituto. Pertanto, l’Istituto avrà la facoltà di acquistare per necessità sopravvenute, prodotti farmaceutici relativi a lotti per i quali non siano stati previsti consumi, al prezzo di aggiudicazione, previa intesa con il Fornitore.
Art. 4 – Dosaggi
Il Fornitore è tenuto a fornire, su richiesta dell’Istituto, il/i dosaggio/i proposti in offerta. Nel caso di sopravvenuta disponibilità di dosaggi ag- giuntivi, a seguito dell’immissione in commercio di nuovi farmaci, il Forni- tore dovrà proporli all’Istituto applicando il medesimo prezzo offerto in base all’unità di misura e/o dosaggio riportati nell’allegato 1 “Elenco Lotti”.
Art. 5 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento
I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l’immissione in commercio. Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno. Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non regi- strate AIC. I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annul- lata. L’annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.
Art. 6 – Sicurezza
In considerazione della natura della fornitura oggetto del presente accordo attuativo non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81,
e s.m.i., l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto Decreto.
Art. 7 – Durata
Il presente accordo attuativo avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere
dal . Trova applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i., per cui la durata dell’accordo può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Azienda Sanitaria.
Art. 8 – Corrispettivo
Il corrispettivo complessivo presunto della fornitura per il previsto periodo
contrattuale è stabilito in € , oltre IVA come per legge. Ai
sensi dell’art. 3, comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è determinato applicando alle singole forniture commissionate il prezzo unitario dedotto dal prospetto riepilogativo allegato all’Accordo Quadro repertorio n.
del .
Art. 9 - Prezzo della fornitura
Il prezzo della fornitura di ciascuno dei prodotti dovrà intendersi per merce resa presso i locali della U.O Farmacia, indicati sul buono d’ordine, a rischio del Fornitore. Sarà pure comprensivo delle spese di confezionamento, imbal- laggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio, del contributo CONAI qualora previsto, e di ogni altra spesa accessoria, ad esclu- sione dell'IVA.
Art. 10 – Adeguamento prezzi
I prezzi unitari di ciascun prodotto sono quelli indicati nel prospetto rie- pilogativo relativo alla Ditta allegato al predetto Accordo Quadro. Ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, qualora in corso di contratto, si verifichino diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, pre- ventivamente negoziati e autorizzati dall’AIFA, l’Istituto provvederà a dimi- nuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.
Art. 11 – Esecuzione del contratto e consegne
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commer- ciali, della fornitura dei prodotti oggetto del presente accordo attuativo. Nell’esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della fornitura, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, saranno forniti nel ri- spetto delle norme di igiene sulla produzione e sul commercio; di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli do- tati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conserva ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il Fornitore deve effettuare le consegne dei
prodotti richiesti, senza vincolo di quantità minime o massime, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell’Istituto, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 (due) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta. L’Istituto ha, tuttavia, la fa- coltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine mede- simo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile. I prodotti con-
segnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai ⅔ (due terzi)
rispetto alla complessiva validità del farmaco, pertanto, dovrà essere facil- mente rintracciabile la data di produzione dello stesso. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostitu- zione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, l’Istituto avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui a successivo art. 15 “Inadempimenti e Penali” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica. Nei casi di indisponibilità temporanea dei farmaci, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all’Istituto, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere
garantiti i termini di consegna e l’eventuale data di rientro della disponi- bilità. Rimangono comunque valide le clausole relative alle penali.
Art. 12 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato tecnico di gara, il controllo sull’esecu- zione del contratto sarà effettuato dai Responsabili così come individuati dall’Istituto (Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suo delegato). Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque in capo all’Istituto la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Istituto. Art. 13 - Acquisti sul libero mercato
E' facoltà dell'Istituto provvedere ad acquisti liberi sul mercato dei pro- dotti di cui a presente contratto, ove non fossero nella tempestiva disponi- bilità del Fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il Fornitore assumerà l'onere della maggiore spesa.
Art. 14 - Osservanza normativa vigente
Il Fornitore è responsabile dell’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto del presente accordo attuativo vigenti all’atto della consegna dei prodotti.
Art. 15 - Inadempimenti e penali
Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penalità al verificarsi delle ipotesi previste all’articolo 9 del capitolato tecnico di gara.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Fornitore s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente accordo attua- tivo. Il C.I.G. relativo alle forniture oggetto del presente accordo è il seguente: Rif. Lotto di gara n. C.I.G.
Art. 17 – Pagamenti
(Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno
solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le fatture devono essere trasmesse unicamente in formato elettronico all’indirizzo IPA che sarà indicato sul buono d’ordine. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG
saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ul- timo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del presente accordo attuativo. Il pagamento avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche apportate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare
esecuzione, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare, e verrà di- sposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell’Istituto.
Art. 18 – Subappalto
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto alcuna parte della fornitura oggetto del presente accordo attuativo.
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 106 comma 1, lett. d), punto 2, del D.Lgs n. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all’incasso. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. In caso di trasferimento della titolarità dell’Autorizzazione all’Immissione in Com- mercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla G.U.R.I., l’Istituto, previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 88 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., potrà autorizzane l’affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto.
Art. 20 - Risoluzione e recesso del contratto
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 11 del capitolato tecnico di gara, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
Art. 21 - Piano anticorruzione
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, aggiornato con X.Xxx 25/05/2017, n. 75, il Fornitore attesta di non aver conclusi con- tratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o nego- ziali per conto dell’Istituto nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 22 – Perfezionamento dell’accordo attuativo
Il presente accordo attuativo, predisposto dall’Istituto in formato elettro- nico, è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate in segno di totale accettazione. In particolare, lo stesso sarà sottoscritto digitalmente dal Rappresentante Legale dell’IRCCS CROB e trasmesso al Forni- tore attraverso il canale della Posta Elettronica Certificata. Il Legale Rappresentante del Fornitore provvederà ad aggiungere la propria firma digi- tale all’accordo attuativo già firmato dall’IRCCS CROB e lo ritrasmetterà all’Istituto attraverso il medesimo canale di comunicazione (PEC).
La data di stipula del presente accordo attuativo è la data di formale acqui- sizione agli atti dell’Istituto, mediante il sistema di protocollazione elet- tronica in uso, dell’accordo stesso riportante le firme di entrambe le parti. Art. 23 Spese dell’accordo attuativo
Tutte le spese derivanti dal presente accordo attuativo, accessorie e conse- guenti, sono a carico del Fornitore. In particolare, il Fornitore, prima della stipula del presente accordo, provvederà al pagamento dell’importa di bollo secondo una delle modalità previste dall’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972, dell’importo di Euro 16,00 ogni quattro facciate.
Art. 24 - Controversie e Foro competente
Per tutte le controversie relative alla gestione giuridico/amministrativa che dovessero sorgere fra le parti in conseguenza del presente accordo attuativo, sarà competente unicamente il Foro di Potenza, con espressa esclusione della competenza arbitrale.
Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.
IL FORNITORE L’IRCCS CROB