SERFER – Servizi Ferroviari S.r.l.
SERFER – Servizi Ferroviari S.r.l.
Allegato 1 – Accordo di confluenza CCNL Attività Ferroviarie – Contratto aziendale SERFER – Servizi Ferroviari S.r.l. del 15 marzo 2005
ACCORDO UNA TANTUM ED OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Ai lavoratori in forza in Serfer alla data di stipula del presente accordo, a copertura del periodo 1.8.1998 – 30.04.2005, viene riconosciuto :
• un importo pro-capite una tantum di Euro 13,00.=(tredici euro e zero centesimi.=) per ogni mese ricompreso nel suddetto periodo; ai lavoratori che verranno inquadrati nei livelli professionali H e G e assunti in Serfer successivamente all’1.8.1998 tale importo mensile sarà riconosciuto per i soli mesi ricompresi tra quello di assunzione ed il mese di aprile 2005.
• un importo pro-capite una tantum di Euro 15,00.=(quindici euro e zero centesimi.=) per ogni mese ricompreso nel suddetto periodo; ai lavoratori che verranno inquadrati nei livelli professionali F ed E e assunti in Serfer successivamente all’1.8.1998 tale importo mensile sarà riconosciuto per i soli mesi ricompresi tra quello di assunzione ed il mese di aprile 2005.
• un importo pro-capite una tantum di Euro 17,00.=(diciassette euro e zero centesimi.=) per ogni mese ricompreso nel suddetto periodo; ai lavoratori che verranno inquadrati nei livelli professionali D e C e assunti in Serfer successivamente all’1.8.1998 tale importo mensile sarà riconosciuto per i soli mesi ricompresi tra quello di assunzione ed il mese di aprile 2005.
• un importo pro-capite una tantum di Euro 20,00.=(venti euro e zero centesimi.=) per ogni mese ricompreso nel suddetto periodo; ai lavoratori che verranno inquadrati nei livelli professionali di Quadro e assunti in Serfer successivamente all’1.8.1998 tale importo mensile sarà riconosciuto per i soli mesi ricompresi tra quello di assunzione ed il mese di aprile 2005.
Per i lavoratori part-time si procederà al riproporzionamento degli importi di cui sopra. I suddetti importi pro-capite saranno corrisposti secondo le seguenti modalità:
• 50% con la retribuzione del mese di aprile 2005;
• 50% con la retribuzione del mese di settembre 2005.
Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge.
Tale cifra assorbe le eventuali indennità di vacanza contrattuale pregresse riferite all’intero periodo antecedente la stipula del presente accordo nonché eventuali somme previste da accordi sindacali e corrisposte a titolo di acconto su riconoscimenti derivanti dal nuovo C.C.N.L. che saranno debitamente conguagliati per il 50% con l’importo una tantum corrisposto nel mese di aprile 2005 e per il restante 50% con l’importo una tantum corrisposto nel mese di settembre 2005.
A fronte di detto riconoscimento le XX.XX. nazionali di categoria si impegnano a ritirare le eventuali vertenze tese al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale e/o comunque collegate al rinnovo del C.C.N.L. applicabile a Serfer.
Per l’azienda : per le XX.XX. nazionali : FILT-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI
050315 ACCORDO UNA TANTUM E OPERAZIONI DI CONGUAGLIO.doc 1