Deliberazione 17 maggio 2018 292/2018/R/eel
Deliberazione 17 maggio 2018 292/2018/R/eel
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A E DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER L’AVVIO DEL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO
L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Nella 1019a riunione del 17 maggio 2018
- Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.
VISTI:
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
• il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce l’Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell’Energia (di seguito: ACER);
• il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
• il regolamento (UE) 2015/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
• l’allegato A “Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018” alla deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: Quadro Strategico);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
• la deliberazione dell’Autorità (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante “Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia- Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia”;
• la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante “Approvazione della proposta di piano per l’implementazione delle funzioni di gestore di market coupling (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità
europee di regolazione all’interno dell’Energy Regulatory Forum (di seguito deliberazione 467/2017/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 118/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 118/2018/R/eel) con cui è stato dato avvio ad un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi sostenuti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) per l’istituzione, la modifica e la gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, secondo quanto previsto dal Regolamento CACM;
• la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
• la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “Designation of NEMO for Italian bidding zones” (prot. Ministero per lo Sviluppo economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa GME quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
• la lettera dell’Autorità a GME prot. 22645 dell’8 aprile 2014;
• la lettera dell’Autorità a GME prot. 16853 del 10 maggio 2017;
• la lettera del Presidente di ERF del 10 maggio 2017 al Comitato europeo dei NEMO e a Entso-e con cui i regolatori europei hanno fornito un atto di indirizzo in merito alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione dei costi sostenuti per l’istituzione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi dell’art. 80 del Regolamento CACM;
• la comunicazione di GME del 13 ottobre 2017, prot. Autorità 33530 del 16 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 16 ottobre 2017);
• la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 20 febbraio 2018, prot. Autorità 4997 del 21 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 21 febbraio 2018);
• la comunicazione di GME del 16 febbraio 2018, prot. Autorità 5194 del 22 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2018);
• la comunicazione di GME del 23 febbraio 2018, prot. Autorità 6751 del 27 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2018);
• la comunicazione di GME del 7 maggio 2018, prot. Autorità 14861 del 8 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 7 maggio 2018);
• la comunicazione di Terna del 2 maggio 2018, prot. Autorità 14463 del 3 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 2 maggio 2018).
CONSIDERATO CHE:
• l’Autorità ha posto il raggiungimento di un mercato elettrico più integrato tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
• il Regolamento CACM prevede che il mercato infragiornaliero europeo, denominato coupling unico infragiornaliero, si basi sull'allocazione implicita della capacità di trasporto tra zone di offerta per mezzo di una contrattazione continua;
• il Regolamento CACM prevede che, per ragioni di efficienza e di rapidità, i NEMO possano istituire il coupling unico infragiornaliero utilizzando soluzioni concordate prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso;
• in particolare, l’articolo 7 comma 2 del Regolamento CACM prevede che i NEMO espletino le funzioni di Market Coupling Operator (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l’altro, lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il coupling unico infragiornaliero e la gestione del coupling di prezzo e dell'algoritmo di abbinamento degli scambi in contrattazione continua;
• l’articolo 10 del Regolamento CACM prevede che la gestione quotidiana del coupling unico infragiornaliero sia organizzata congiuntamente dai NEMO e dai TSO;
• l’articolo 7 comma 3 del Regolamento CACM prevede inoltre che tutti i NEMO presentino a tutte le autorità di regolamentazione e ad ACER un piano che stabilisca come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO (di seguito: Piano MCO) compresi i necessari schemi di accordo tra i NEMO e tra questi e i terzi;
• l’Autorità, con deliberazione 467/2017/R/eel, ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;
• il Piano MCO definisce i compiti che tutti i NEMO devono svolgere per impostare congiuntamente ed eseguire la funzione di MCO per il mercato infragiornaliero, tra cui:
o adottare la soluzione già concordata, sviluppata prima dell’entrata in vigore del Regolamento CACM, denominata Cross Border Intra Day (di seguito: Soluzione XBID), come punto di partenza per l’esecuzione della funzione di MCO per il mercato infragiornaliero;
o assolvere a specifici adempimenti di natura tecnica;
o assolvere a specifici adempimenti di natura contrattuale;
• riguardo alla Soluzione XBID, il Piano MCO prevede che si componga dei seguenti moduli:
o Shared Order Book (di seguito: SOB), che supporta la raccolta e l’abbinamento degli ordini inviati da tutte le piattaforme di negoziazione locali gestite dai singoli NEMO;
o Capacity Management Module (di seguito: CMM), che raccoglie direttamente dai gestori di rete la capacità intrazonale disponibile in ogni istante per lo scambio implicito infragiornaliero, ed assicura che gli scambi infragiornalieri rispettino tale capacità. Esso inoltre supporta la funzione di allocazione esplicita della capacità intrazonale, laddove richiesta dalle autorità di regolazione rilevanti;
o Shipping module (di seguito: SM), che calcola gli scambi programmati in relazione alle attività di shipping e di regolazione delle partite economiche effettuate dai gestori di rete e dalle controparti centrali;
• riguardo agli adempimenti di natura contrattuale, il Piano MCO prevede:
o la sottoscrizione, prima dell’avvio del coupling unico infragiornaliero, dei seguenti contratti e accordi di cooperazione:
- All NEMO Cooperation Agreement (di seguito ANCA), tra NEMO;
- All NEMO Intra Day Operational Agreement (di seguito ANIDOA), tra NEMO;
- Intra Day Operational Agreement (di seguito IDOA), tra NEMO e gestori di rete;
o la sottoscrizione da parte dei NEMO dei contratti di fornitura con uno o più fornitori esterni dei servizi per la funzione di MCO (di seguito: Service Provider);
o il rispetto del seguente calendario indicativo di sottoscrizione dei contratti:
- entro il mese di novembre 2017, adesione all’ANCA da parte dei NEMO designati per gestire il coupling unico infragiornaliero;
- entro il mese di febbraio 2018, adesione all’ ANIDOA da parte dei NEMO designati per gestire il coupling unico infragiornaliero;
- entro il mese di settembre 2017 o al più tardi entro i tre mesi precedenti l’entrata in operatività della funzione di MCO per il coupling unico infragiornaliero, stipula dell’IDOA da parte dei NEMO e dei gestori di rete;
o la stipula dei contratti di cui al precedente alinea avvenga in ogni caso non oltre i dodici mesi successivi all’avvio dell’implementazione del MCO Plan ovvero a decorrere dall’approvazione del medesimo MCO Plan da parte dell’Autorità avvenuta con deliberazione 467/2017/R/eel in data 22 giugno 2017;
• riguardo al contenuto dei contratti, il Piano MCO prevede:
o che l’ANCA stabilisca la regola dell’unanimità per le decisioni dei NEMO relative all’implementazione ed al funzionamento del coupling unico infragiornaliero ed il ricorso gerarchico all’organo di vertice dalla governance dei NEMO (di seguito: All NEMO COMMITTE) in caso di disaccordo;
o che l’ANIDOA stabilisca le regole per la cooperazione tra i NEMO relativamente ai seguenti ambiti:
- la gestione quotidiana delle operazioni richieste per l’esercizio della funzione di MCO per il coupling unico infragiornaliero,
- la gestione contrattuale delle responsabilità operative e l'accettazione dei risultati,
- la partecipazione agli organismi stabiliti in base al contratto,
- la gestione della rendicontazione dei costi,
- la selezione del Service Provider,
- le azioni nei confronti del Service Provider,
- le azioni nei confronti dei gestori di rete nel contesto degli accordi firmati tra tutti i NEMO partecipanti e i gestori di rete partecipanti al coupling unico infragiornaliero;
o che l’IDOA stabilisca le regole per la cooperazione tra i NEMO e i gestori di rete in riferimento:
- ai ruoli e alle responsabilità dei NEMO e dei gestori di rete relativamente all’operatività del coupling unico infragiornaliero;
- alle responsabilità specifiche dei gestori di rete nei confronti dei NEMO relativamente all’utilizzo della Soluzione XBID, in considerazione del fatto che i contratti di fornitura della Soluzione XBID, stipulati tra il Service Provider ed i NEMO, non sono sottoscritti anche dai gestori di rete;
• a fronte di una richiesta da parte di tutti i gestori di rete e i NEMO impegnati nell’istituzione del coupling unico del giorno prima e del coupling infragiornaliero, i regolatori europei, nell’ambito di ERF, hanno unanimemente adottato un atto di indirizzo (di seguito: atto di indirizzo ERF) per consentire di individuare le modalità di presentazione dei costi di cui all’articolo 80 del Regolamento CACM, chiarendo in particolare:
o che le categorie di costi comuni, regionali e nazionali debbano intendersi applicate a tre tipologie di costi, ovvero i costi sostenuti dai soli gestori di rete, quelli sostenuti dai soli NEMO e quelli sostenuti congiuntamente da XXXX e gestori di rete;
o la definizione dei parametri numerici con cui applicare i criteri di ripartizione di cui all’articolo 80, comma 3, del Regolamento CACM;
o la decorrenza a far data dal 14 febbraio 2017 della regola di ripartizione di cui sopra;
• l’atto di indirizzo ERF consente, quindi, di identificare la data del 14 febbraio 2017 come il limite temporale oltre il quale i costi sostenuti nell’ambito dei progetti per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero debbano essere trattati ai sensi del Regolamento CACM, sia con riferimento alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione, sia con riferimento alle modalità di riconoscimento da parte delle autorità di regolazione.
CONSIDERATO CHE
• in data 3 marzo 2016 alcuni NEMO, tra cui GME, hanno stipulato un accordo temporaneo di cooperazione, l’Interim NEMO Cooperation Agreement (di seguito: INCA), al fine di facilitare la cooperazione tra NEMO nel periodo che precede la finalizzazione del contratto ANCA;
• alcuni NEMO, tra cui il GME, hanno stipulato con il Service Provider il contratto XBID-Master Service Agreement (di seguito: XBID-MSA), che stabilisce i termini generali e le condizioni in base alle quali i NEMO hanno assegnato al Service
Provider la fornitura di alcuni servizi di Information Technology utilizzati dalla Soluzione XBID per implementare il coupling unico infragiornaliero;
• i gestori di rete hanno, inoltre, deciso di stipulare un accordo di cooperazione, denominato TSO Cooperation of Intraday Coupling (di seguito: TCID), al fine di regolare esclusivamente la loro cooperazione in vista dell’operatività e degli ulteriori sviluppi del coupling unico infragiornaliero, conformemente a quanto previsto dall’articolo 10 del CACM, che prescrive ai NEMO e ai TSO di organizzare congiuntamente la gestione quotidiana del coupling;
• con deliberazione 118/2018/R/eel l’Autorità ha dato avvio ad un procedimento per la formulazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi sostenuti da GME per l’istituzione, la modifica e la gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero secondo quanto previsto dal Regolamento CACM, nell’ambito del quale verranno stabilite anche le modalità di recupero da parte di Terna e GME dei costi associati all’esecuzione dei contratto IDOA, ANIDOA e TCID.
CONSIDERATO CHE:
• in vista della sottoscrizione, GME con comunicazione 7 maggio 2018 e Terna con comunicazione 2 maggio 2018, hanno trasmesso all’Autorità lo schema del contratto IDOA;
• il contratto IDOA entra in vigore il 12 giugno 2018, ha durata illimitata salvo recesso delle parti e si compone di un corpo principale e di 17 allegati;
• conformemente a quanto previsto dal Piano MCO, il contratto IDOA stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO e dei gestori di rete, in riferimento alla cooperazione per l’operatività del coupling unico infragiornaliero. In particolare, il contratto IDOA:
o adotta i seguenti principi di cooperazione:
- salvo ove espressamente diversamente indicato, tutti gli obblighi assunti dalle parti sono obbligazioni di mezzo e non obbligazioni di risultato;
- in caso di delega delle mansioni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 81 del Regolamento CACM, il soggetto delegante resta responsabile delle obbligazioni contrattuali;
o stabilisce una struttura di governance basata sui seguenti organismi che decidono all’unanimità:
- il comitato composto dagli amministratori delegati delle parti o loro rappresentanti dotati di adeguati poteri decisori (High Level Meeting), che agisce da organo decisionale di ultima istanza;
- il comitato composto dai rappresentanti delle parti dotati di adeguati poteri decisori (ID Steering Committee, di seguito: ID SC), che prende le decisioni principali;
- il comitato (Operations Committee) che esegue i compiti assegnati da ID SC;
- il comitato preposto alla gestione degli incidenti (Incident Committee);
o prevede due distinte categorie di decisioni:
- le decisioni comuni, a cui concorrono tutte le parti;
- le decisioni operative, a cui concorrono le sole parti operative;
o specifica, nell’Allegato 8, la lista delle Parti operative al momento della stipula del contratto, tra cui non sono ricomprese né Terna né GME;
o impone alle parti operative l’obbligo di considerare in buona fede le obiezioni sollevate dalle parti non operative, attraverso nota scritta indirizzata ad ID SC, rispetto alle decisioni operative che possono ledere gli interessi delle parti non operative e di risolvere la controversia tramite decisione unanime presa all’interno di ID SC dalle parti operative e da quelle parti non operative che hanno sollevato le obiezioni;
o impone alle parti, tra gli altri, gli obblighi:
- di corrispondere un indennizzo alla parte danneggiata, non superiore a 100 mila Euro l’anno, in caso di negligenza o colpa lieve e non superiore a 300 mila Euro l’anno, in caso di negligenza o colpa grave;
- di corrispondere un indennizzo non superiore a 300 mila Euro l’anno alla Parte condannata a risarcire il terzo per responsabilità extracontrattuale;
o impone alle sole parti operative, tra gli altri, l’obbligo di farsi carico, conformemente alle regole per la ripartizione dei costi previste dal Regolamento CACM, dei costi netti di sbilanciamento effettivamente pagati dai partecipanti al mercato: i) nei casi di tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni dello SM, che si verifichino con frequenza superiore allo 0,15% del totale a condizione che la richiesta di rimborso di tali costi avanzata dai NEMO operativi non sia accolta dal Service Provider e ii) nei casi in cui le informazioni dello SM siano inesatte, a condizione che la richiesta di rimborso di tali costi avanzata dai NEMO operativi non sia accolta dal Service Provider;
o impone ai soli gestori di rete, tra gli altri, gli obblighi:
- di svolgere i compiti loro assegnati nel contratto XBID-MSA;
- di rispettare i requisiti imposti dal Service Provider agli utilizzatori diretti della Soluzione XBID, così come stabilito nel contratto XBID- MSA;
o impone ai soli gestori di rete operativi, tra gli altri, l’obbligo di farsi carico dei costi netti di sbilanciamento effettivamente pagati dai partecipanti al mercato nei casi di tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni dello SM, che si verifichino con frequenza non superiore allo 0,15% del totale;
o impone, ai soli gestori di rete che offrano anche l’allocazione esplicita, l’obbligo di assicurare che gli operatori di mercato partecipanti alla
procedura di allocazione esplicita rispettino i requisiti imposti dal Service Provider agli utilizzatori diretti della Soluzione XBID;
o impone ai soggetti che chiedano di aderire al contratto successivamente alla data di stipula iniziale, tra gli altri, l’obbligo di pagare la quota dei costi storici, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 12;
o impone ai soli NEMO, tra gli altri, gli obblighi di:
- informare i gestori di rete circa i compiti loro assegnati nel contratto XBID-MSA;
- di chiedere autorizzazione alla pubblicazione dei dati forniti dai gestori di rete o elaborati per conto di questi ultimi;
o stabilisce, nell’Allegato 12, le regole per la ripartizione dei costi tra le parti, in particolare prevedendo che:
- i costi comuni del coupling unico infragiornaliero siano distinti nelle seguenti tre categorie:
• costi comuni ai soli gestori di rete (regolati nel TCID);
• costi comuni ai soli NEMO (regolati nell’ANIDOA);
• costi comuni congiunti tra gestori di rete e NEMO (di seguito: costi comuni congiunti) (regolati nell’IDOA);
- i costi comuni congiunti siano, a loro volta, distinti nelle seguenti due categorie:
• costi comuni congiunti di istituzione e modifica del coupling unico infragiornaliero (di seguito: costi comuni congiunti di sviluppo);
• costi comuni congiunti operativi del coupling unico infragiornaliero (di seguito: costi comuni congiunti operativi);
- per ciascuna delle due categorie in cui sono distinti i costi comuni congiunti, si applichino separatamente le quote di ripartizione di seguito definite;
- per il calcolo della quota di ripartizione tra Stati membri e Paesi terzi dei costi comuni congiunti si applichi la seguente formula:
1 1 + 5 𝐶𝑥 + 2 𝑇𝑉𝑥
8 𝑀𝑆 8 𝑇𝐶 8 𝑇𝑇𝑉
dove:
a) MS è il numero complessivo di Stati membri e Terze Parti;
b) Cx è il consumo di energia nel singolo Stato membro o Paese terzo desumibile dall’Eurostat Report 105a;
c) TC è il consumo complessivo di energia in tutti gli Stati membri e Paesi terzi desumibile dall’Eurostat Report 105a;
d) TVx è il totale dei volumi negoziati in ciascuno Stato Membro o Paese terzo calcolato come somma di tutti i
prodotti effettivamente negoziati da ciascun NEMO (sia designato che con passaporto). Fino a successivo provvedimento delle autorità di regolazione, TVx sarà calcolato come Cx;
e) TTV è il totale dei volumi complessivi negoziati tra tutti gli Stati membri e Paesi terzi. Fino a successivo provvedimento delle autorità di regolazione, TTV sarà calcolato come TC;
- per il calcolo della quota parte relativa al singolo NEMO e al singolo gestore di rete dei costi comuni congiunti allocati allo Stato Membro o Paese terzo si applichino le percentuali definite dall’autorità di regolazione competente;
- le percentuali per la ripartizione dei costi comuni congiunti allocati all’Italia siano rispettivamente 50% per Terna e 50% per GME;
- i costi comuni congiunti di sviluppo siano calcolati a partire dal 14 febbraio 2017;
- i costi comuni congiunti operativi siano ripartiti solo tra le parti operative;
- per l’anno 2017, i costi comuni congiunti di istituzione e modifica ammontino ad Euro 2 milioni e 846 mila;
- i costi comuni congiunti allocati ai NEMO ed ai gestori di rete che aderiscono al contratto successivamente al momento della stipula iniziale siano prefinanziati da tutte le parte del contratto, in proporzione alle quote di ripartizione previste dall’articolo 80 del Regolamento CACM;
- le parti che aderiscono al contratto successivamente al momento della stipula iniziale paghino la quota di loro spettanza dei costi comuni sostenuti a partire dal 14 febbraio 2017 fino al momento dell’adesione (di seguito: costi storici);
- la ripartizione dei costi comuni ai soli NEMO sia disciplinata dal contratto ANIDOA;
- la ripartizione dei costi comuni ai soli gestori di rete sia disciplinata dal contratto TCID;
- le parti aderenti al progetto Accession Stream, tra cui Terna, rimborsino i costi sostenuti a partire dalla creazione dell’Accession Stream fino al 13 febbraio 2017 (di seguito: costi Accession Stream) alle parti, tra cui GME, che hanno prefinanziato tali costi;
- la quota di costi Accession Stream allocata a Terna ammonti ad Euro 104.019,56.
CONSIDERATO CHE:
• in vista della sottoscrizione, con comunicazione 7 maggio 2018, GME ha inviato all’Autorità lo schema del contratto ANIDOA;
• il contratto ANIDOA entra in vigore il 12 giugno 2018, ha durata illimitata salvo recesso delle parti e si compone di un corpo principale e di 11 Allegati;
• conformemente a quanto previsto dal Piano MCO, il contratto ANIDOA stabilisce i principali termini e condizioni, i diritti e gli obblighi dei NEMO, in riferimento alla cooperazione per l’operatività del coupling unico infragiornaliero. In particolare, il contratto ANIDOA:
o adotta, tra gli altri, i seguenti principi di cooperazione:
- salvo ove espressamente diversamente indicato, tutti gli obblighi assunti dalle parti sono obbligazioni di mezzo e non obbligazioni di risultato e la responsabilità delle obbligazioni e impegni assunti è individuale e non congiunta;
- in caso di delega delle mansioni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 81 del Regolamento CACM, il soggetto delegante resta responsabile delle obbligazioni contrattuali;
- le parti sono tenute a cooperare in buona fede e ad adottare un trattamento reciprocamente non discriminatorio;
- i NEMO e le Borse elettriche che intendono partecipare al coupling
unico infragiornaliero devono essere parte del contratto;
o stabilisce una struttura di governance basata su un unico organismo decisionale, il NEMO ID Steering Committee (di seguito: NEMO ID SC), che decide all’unanimità, in mancanza della quale è previsto il ricorso gerarchico ad All NEMO Committee, conformemente a quanto stabilito dal Piano MCO e dall’ANCA;
o prevede la distinzione delle decisioni in comuni ed operative analogamente all’IDOA ed adotta le stesse modalità di tutela degli interessi delle parti non- operative, attribuendo a NEMO ID SC il compito di risolvere le controversie;
o impone di svolgere i compiti assegnati congiuntamente ai NEMO dal Regolamento CACM, dal Piano MCO e dal contratto IDOA;
o impone alle parti, tra gli altri, gli obblighi:
- di corrispondere un indennizzo alla parte danneggiata, non superiore a 100 mila Euro l’anno, in caso di negligenza o colpa lieve e non superiore a 300 mila Euro l’anno, in caso di negligenza o colpa grave;
- di corrispondere alla Parte condannata a risarcire il terzo per responsabilità extracontrattuale un indennizzo non superiore a 100 mila Euro l’anno, in caso di negligenza o colpa lieve, non superiore a 300 mila Euro l’anno, in caso di negligenza o colpa grave e non superiore a 600 mila Euro l’anno, in caso di richiesta di risarcimento avanzata da un gestore di rete;
o stabilisce, nell’Allegato 3, relativamente alla ripartizione dei costi comuni sostenuti dai soli NEMO a partire dal 14 febbraio 2017, le stesse regole e criteri definiti nell’Allegato 12 dell’IDOA per la ripartizione dei costi
comuni congiunti, ivi compreso l’obbligo per le parti che aderiscono successivamente alla data di stipula iniziale di pagare i costi storici.
CONSIDERATO CHE:
• in vista della sottoscrizione, con comunicazione 2 maggio 2018, Terna ha trasmesso all’Autorità lo schema del contratto TCID, che stabilisce i principi di cooperazione tra gestori di rete, i termini e le condizioni, i diritti e gli obblighi delle parti;
• il contratto TCID entra in vigore simultaneamente al contratto IDOA, ha durata illimitata salvo recesso delle parti e si compone di un corpo principale e di 9 allegati;
• in particolare, il contratto TCID:
o adotta i seguenti principi di cooperazione:
- salvo ove espressamente diversamente indicato, tutti gli obblighi assunti dalle parti sono obbligazioni di mezzo e non obbligazioni di risultato e la responsabilità degli impegni assunti è individuale e non congiunta;
- in caso di delega delle mansioni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 81 del Regolamento CACM, il soggetto delegante resta responsabile delle obbligazioni contrattuali;
- le parti sono tenute a cooperare in buona fede, a fornirsi assistenza reciproca e a adottare un trattamento reciprocamente non discriminatorio;
- le parti devono allocare tra loro i compiti nella maniera più efficiente;
o stabilisce una struttura di governance basata sui seguenti organismi che decidono all’unanimità:
- il comitato composto dagli amministratori delegati delle parti o loro rappresentanti dotati di adeguati poteri decisori (TSO High Level Meeting), che agisce da organo decisionale di ultima istanza;
- il comitato composto dai rappresentanti delle parti dotati di adeguati poteri decisori (TSO Steering Committee, di seguito: TSO SC);
o prevede la distinzione delle decisioni in comuni ed operative analogamente all’IDOA ed adotta le stesse modalità di tutela degli interessi delle parti non-operative, attribuendo a TSO SC il compito di risolvere le controversie;
o impone alle parti, tra gli altri, l’obbligo di corrispondere un indennizzo alla parte danneggiata, non superiore a 50 mila Euro per singola infrazione e comunque non superiore a 100 mila Euro in caso di cumulo;
o impone alle parti di assicurare che i costi comuni sostenuti dai gestori di rete per il coupling unico infragiornaliero siano ragionevoli, efficienti e proporzionati, così come stabilito dal Regolamento CACM;
o stabilisce, nell’Allegato G, relativamente alla ripartizione dei costi comuni sostenuti dai soli gestori di rete a partire dal 14 febbraio 2017, le stesse regole e criteri definiti nell’Allegato 12 dell’IDOA per la ripartizione dei costi comuni congiunti, ivi compreso l’obbligo per le parti che aderiscono successivamente alla data di stipula iniziale di pagare i costi storici.
RITENUTO CHE:
• IDOA e ANIDOA siano conformi a quanto previsto dal Piano MCO;
• i criteri di ripartizione dei costi tra le parti dei contratti IDOA, ANIDOA e TCID siano conformi a quanto stabilito nell’articolo 80 comma 3 del Regolamento CACM, così come integrato dall’atto di indirizzo ERF;
• sia opportuno confermare le percentuali di ripartizione tra Terna e GME dei costi comuni congiunti pari, per ciascuna società, al 50% dei costi totali attribuiti al sistema italiano;
• la stipula da parte di Terna e GME del contratto IDOA, la stipula da parte di GME del contratto ANIDOA e la stipula da parte di Terna del contratto TCID siano necessarie per consentire l’avvio del coupling unico infragiornaliero per le zone di offerta italiane
DELIBERA
1. di verificare positivamente gli schemi contrattuali del contratto IDOA, del contratto ANIDOA e del contratto TCID;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a GME e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità xxx.xxxxx.xx.
17 maggio 2018 IL PRESIDENTE
Xxxxx Xxxxxxx