DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE, IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI E DELLE PERTINENZE STRADALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI...
SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO
(DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE, IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI E DELLE PERTINENZE STRADALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI C.I.G. 847057077D)
TRA
- XXXXXX, nato a XXXXX (XX) il XX XXXXXXX 19XX,
domiciliato per la carica in Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx 0, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Comunale di Montesilvano, con sede in Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, 0, codice fiscale n. 00193460680, nella sua qualità di Dirigente del Settore Patrimonio Attività Tecnologiche e Protezione Civile, in base alla legittimazione conferitagli dall’art. 107, comma 3, lettera c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
E
- Sig. XXXXXXXXX nato a XXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXXX
19XX, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Società XXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXX (XX), Xxx XXXXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXX, indirizzo pec XXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXXXX (se procuratore come da procura in data
X XXXXXXX 201X n. XXXXXXXXX xxx Xxxx. XXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXX)
PREMESSO
- che in data XXXXXXXXXXX è stato stipulato, a seguito di procedura aperta esperita, fra il Comune di Montesilvano e l'operatore economico XXXXXXXXXXXXXX con sede legale a XXXXXXXX, Xxx XXXXXXXXXX il contratto di concessione per il “Ripristino post incidente, mediante la pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze stradali eventualmente compromesse da incidenti stradali” rep. n. XXXX ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che il suddetto operatore economico. All’interno dell’offerta tecnica presentata in sede di gara ha offerto i ribassi percentuali del XX sul Prezziario Regionale della Regione Abruzzo, del XX percento e che detta previsione contrattuale assume la qualificazione di Accordo Quadro per la realizzazione di piccoli interventi manutentivi sulle aree di circolazione, sulle pertinenze e/o sulla relativa segnaletica;
- che per quanto non disciplinato dal presente contratto applicativo le parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di accordo quadro nonché il capitolato generale per i Lavori Pubblici approvato con Decreto Ministeriale 145/2000;
- che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
imposta di registro (nel caso in cui sia obbligatoria la registrazione fiscale del contratto).
IL DIRIGENTE
DELL COMUNE DI MONTESILVANO (Ing. XXXXXX)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE (Sig. XXXXXXX)
In caso di modalità di stipula tramite scrittura privata con firme autenticate (applicativi di importo pari o superiore a Euro 100.000 Iva esclusa)
tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A. mediante modalità telematica.
Art. 14 – IMPOSTA DI BOLLO
1. L’imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati, sulla sua copia conforme ammonta a Euro XXXXX – Euro XXXXXXXX – (Euro 45,00 per il contratto e copia conforme ed Euro XXXX per allegati soggetti a bollo fin dall'origine).
2. La stessa imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1- bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come modificata dal D.M. 22 febbraio 2007. Sugli allegati l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, come da autorizzazione del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate.
Art. 15 – SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese del presente contratto applicativo (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dall'Impresa aggiudicataria.
2. L'impresa aggiudicataria ha effettuato presso la Tesoreria del Comune, in data XXXXXX, il versamento di Euro XXXXXXX (Euro XXXX) di cui Euro XXXX per diritti di segreteria, Euro XXXXX per bolli ed Euro 200,00 per
- che il presente contratto non implica l'espletamento delle procedure antimafia essendo di importo inferiore ai limiti previsti;
oppure
- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.lgs.
6 settembre 2011 n. 159 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data XXXXXXX XXXX, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
oppure
- che la suddetta impresa XXXXXXXXX risulta iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 000 xxxxx Xxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXX per le seguenti attività: “XXXXXXXXXXXXXX” (white list)
- che, ai sensi del successivo comma 52-bis dell'art. 1 della summenzionata Legge 6 novembre 2012 n. 190, introdotto dall'art. 29 del D.L. 24 giugno
2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta;
- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità
del suddetto operatore economico in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al XXX XXXXXX XXXX;
qualora l’impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione DPCM n. 187/1991
- che l’impresa XXXXX ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- che il responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori), XXXXXX, ha acquisito dalla suddetta impresa la documentazione di cui all’allegato XVII del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;
- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro che l'impresa XXXXXXXXXXX applica ai lavoratori dipendenti è XXXXXXXXXXX;
- che il responsabile unico del procedimento, XXXXXXXXX e l'impresa XXXXXXXXX hanno concordemente dato atto con verbale in data XX XXXXXX XXXX, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto applicativo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
conseguentemente il contratto di accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 – DOMICILIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso XXXXXXX, Xxx XXXXXXXXX.
Art. 12– RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145, se ed in quanto applicabile;
- Linee guida X.X.XX.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera
u) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.
Art. 13 – REGISTRAZIONE FISCALE
1. 1. Il presente contratto applicativo sarà sottoposto a registrazione a
o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
7. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente contratto sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Impresa aggiudicataria si impegna a fare rispettare quanto disposto all’art. 5 della L. n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte del Comune.
in caso di divieto di subappalto per mancata indicazione dello stesso in sede di offerta:
1. E' vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere,
lavorazioni, servizi, forniture connesse all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in quanto l’Impresa appaltarice non si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 105, comma 4, lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intendeva subappaltare
o concedere in cottimo.
In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, Il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il presente contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Montesilvano e l'impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto
segue:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il Comune di Montesilvano, denominato “Comune” nel prosieguo del presente atto, rappresentata dall’Ing. XXXXXXX in esecuzione dell'accordo quadro stipulato in dato XXXXXX rep. n. XXXXXX, assegna all'impresa XXXXXXXXXXXX con sede legale a XXXXXXXXXXXXX (XX), XXXXXXXXXXXX n. XX, denominata Impresa appaltatrice nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Sig. XXXXXXX, le prestazioni relative all'esecuzione delle attività di manutenzione a chiamata delle strade comunali nell'ambito del contratto di accordo quadro in premessa richiamato e precisamente le prestazioni relative a “manutenzione a domanda sulle aree di circolazione, sulle pertinenze stradali e/o sulla segnaletica [Categoria OG3] (ad esempio: buca sulla sede stradale, chiusino dissestato, palina di segnaletica verticale divelto o danneggiato)” di cui ai documenti di gara, all’offerta tecnica e previsti nel suddetto accordo quadro.
2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati tecnici presentati in sede di gara, costituenti allegati
del contratto rep. n. XXXXX in data XXXXX che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:
- contratto rep. n. XXX del XXXXXXXX;
- XXXXX documenti specifici relativi alle prestazioni dell'applicativo;
- capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di accordo quadro;
- piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa appaltatrice e relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni previste da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Art. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO APPLICATIVO
1. L’importo del presente contratto applicativo ammonta a Euro 320.000 (Euro trecentoventimila) al netto dell’I.V.A.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il presente contratto applicativo è stipulato a misura per cui i prezzi unitari estrapolati dal Prezziario Regionale della Regione Abruzzo, l’applicazione
cauzione, facendo naturalmente salva l’azione di risarcimento di ulteriori danni.
3. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli
21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.
4. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro
100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare
5. Il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell’importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite, eccedenti la franchigia annua offerta in sede di gara, nei casi previsti all’art. 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
6. Nei casi diversi di cui al precedente comma 5 il Comune procederà al pagamento dell’Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore
delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123, copre i danni di esecuzione e responsabilità civile terzi per i seguenti massimali:
Sezione A – Xxxxx alle opere durante la loro esecuzione:
- Partita 1 - “Opere ed impianti permanenti e temporanei” – Euro XXXXXXX (Xxxx XXXXXXXXXXXXXXX), pari all’importo contrattuale al lordo dell’IVA;
- Partita 2 - “Opere od impianti preesistenti” - Euro 100.000,00 (euro centomila);
- Partita 3 - “Demolizioni e sgombero” - Euro 10.000,00 (euro diecimila);
Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
art. 10 – SUBAPPALTO
1. Le attività oggetto del presente contratto attuativo sono completamente subappaltabili.
2. In particolare, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del XXXX dell'importo del presente contratto applicativo, delle seguenti lavorazioni: XXXXXXXXXXXXXXXX a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il presente contratto e conseguentemente il contratto di accordo quadro ed incamerare la
dei ribassi offerti dall'Impresa appaltatrice in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicabili alle singole quantità eseguite.
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE
1. Le prestazioni di cui al presente contratto applicativo dovranno essere eseguite in conformità alla regola d’arte e, pertanto l’impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere le prestazioni in argomento secondo le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di riferimento delle singole categorie di lavorazioni che saranno man mano richieste.
2. Il Comune, come sopra rappresentato, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall’art. 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 del summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto dall’art. 100, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 5 – TERMINI PER L'INIZIO E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE – PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Le attività oggetto del presente contratto applicativo sono relative ai singoli interventi manutentivi a chiamata. Trattandosi di interventi di “piccola manutenzione”, gli stessi dovranno essere completati, salvo proroga di scadenza richiesta ed accordata dal Responsabile del Procedimento, entro 7
giorni lavorativi dall’accettazione della quantificazione dell’intervento da parte del Comune.
In ogni caso, trattandosi di interventi di manutenzione da svolgersi in regime di “elezione” e non di urgenza (in quanto gli interventi non sono relativi alla messa in sicurezza delle aree di circolazione, attività ricompresa nella Concessione di cui al Contratto rep. XXXXXX), gli stessi potranno essere avviati entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’accettazione della quantificazione dell’intervento da parte dell’ufficio tecnico del Comune.
2. Le richieste di manutenzione verranno inoltrate dal Comune all’appaltatore esclusivamente attraverso un’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune; attraverso la medesima piattaforma verranno gestite tutte le fasi di autorizzazione degli interventi da eseguire.
3. A seguito dell’inoltro della segnalazione da parte dell’ufficio tecnico, l’Impresa appaltatrice (direttamente o tramite subappaltatori autorizzati dal Comune), provvede, entro 3 (tre) giorni lavorativi ad effettuare un sopralluogo ed a rimettere una quantificazione delle lavorazioni secondo i prezzi contrattuali. Nel caso in cui la quantificazione dell’importo della lavorazione fosse inferiore ad € 100,00 (cento/00) oltre I.V.A. l’intervento (sebbene dovrà essere quantificato correttamente in procedura) all’impresa esecutrice sarà comunque riconosciuto un compenso pari ad € 100,00 oltre IVA, come previsto nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro.
4. L’ufficio tecnico del Comune, valutata la proposta di quantificazione provvede ad accettare la stessa, ad archiviare la segnalazione per
2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del XX% rispetto a quanto previsto essendo l'Impresa appaltatrice in possesso della certificazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
oppure
2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto rientrando l'Impresa appaltatrice nella categoria delle micro imprese oppure piccole imprese oppure medie imprese.
3. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall’art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dallo schema tipo 1.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 e verrà svincolata ai sensi di legge.
4. L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.
Art. 9 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tale scopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato la polizza assicurativa n.
XXXXXXX xxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXX
XXXX. Tale polizza, conforme allo schema tipo 2.3. del Decreto Ministero
9. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo Comune di Montesilvano, C.F. 00193460680, Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione civile e devono riportare l’indicazione dei seguenti elementi:
- il Codice Univoco Ufficio: E6RKVW;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo;
- gli estremi del contratto d’appalto;
- la dicitura: scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).
Art. 8 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, presenta la garanzia fideiussoria n. XXXXXXX rilasciata da XXXXXXX in data XX XXXXX XXXX dell’importo di Euro XXXXXXX (Euro XXXXXXX) pari alla maggior somma tra € 10.000,00 (3% del valore contrattuale) e l’importo della franchigia annua offerta.
In caso di riduzione della polizza
incompatibilità con la definizione di “piccola manutenzione” o a rideterminare l’importo della quantificazione (anche ordinando diverse tipologie di lavorazione). In caso di accettazione della quantificazione da parte dell’Ufficio tecnico (tramite la piattaforma gestionale), l’Impresa esecutrice provvederà ad effettuare l’intervento, in caso di rideterminazione dell’importo di quantificazione e/o delle lavorazioni da parte dell’impresa esecutrice, la stessa provvederà ad eseguire direttamente le lavorazioni richieste dall’Ente qualora condivida la tipologia di lavorazione e la quantificazione, o ad eseguire l’intervento “con riserva” in caso contrario. In caso di esecuzione dell’intervento “con riserva”, l’intervento sarà liquidato in acconto per l’importo quantificato dall’Ente e l’impresa, tramite comunicazione a mezzo PEC direttamente al Dirigente del Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile, provvederà ad inoltrare la contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite corredata dagli elementi giustificativi, sia al fine dell’esonero di responsabilità per le attività eseguite che per la effettiva quantificazione dell’importo. Il Dirigente del Settore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, in contraddittorio con l’impresa determinerà l’importo complessivamente dovuto per l’attività effettivamente svolta. Si precisa che il contraddittorio può essere relativo esclusivamente alla corretta quantificazione delle tipologie di lavorazioni svolte, delle quantità e delle eventuali voci di prezziario applicabili, in quanto i prezzi contrattuali temporalmente vigenti (prezziario Regionale della Regione Abruzzo) non possono essere oggetto di revisione in sede di esame delle riserve.
5. L’importo massimo della penale non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per il Come, di risolvere il contratto applicativo.
6. La risoluzione del presente contratto applicativo non determina anche la risoluzione del contratto di concessione.
Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art.
1.664, primo comma, del Codice Civile; in quanto i prezzi applicati alle singole lavorazioni sono determinati applicando il Prezziario Regionale della Regione Abruzzo vigente “pro tempore” ribassato della percentuale offerta in sede di gara.
Art. 7 – PAGAMENTI
1. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti con cadenza mensile. Gli interventi completati e correttamente rendicontati all’interno della procedura informatica, ogni singolo mese dovranno essere fatturati entro il giorno 10 del mese successivo e saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nei casi di esecuzione con riserva degli interventi, i pagamenti in acconto saranno effettuati entro i tempi di cui al presente comma, mentre le eventuali quantificazioni a saldo, saranno fatturati e liquidati con gli interventi della prima mensilità successiva utile.
2. Tutti i pagamenti verranno effettuati dal Comune esclusivamente previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico.
3. L’impresa appaltatrice in sede di gara ha offerto una franchigia pari ad € XXXXXXXXX (XXXXXXXXX) annui, tale importo sarà utilizzato per compensare gli interventi di manutenzione ordinati ogni anno fino alla già menzionata concorrenza. In caso di mancato utilizzo dell’importo per un singolo anno, l’importo sarà cumulato con gli importi offerti per i successivi anni del contratto. Eventuali economie residue alla conclusione del contratto non comporteranno l’obbligo per l’Impresa di versare somme all’Ente, ma potranno essere utilizzate per eseguire un singolo intervento manutentivo previo concordamento della tempistica e delle modalità; il corretto adempimento alle eventuali previsioni di cui al periodo precedente è garantito attraverso la garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 8.
4. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alIl Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
8. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) XXXXXXXXX.------------