ABC Mediazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA
ABC Mediazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA
Articolo 1 – Ambito di applicazione del regolamento
Ai sensi degli articoli 2 e 5 del D. Lgs. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
La qualificazione dell‟oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Articolo 2 – Attivazione del procedimento di mediazione
Ai sensi dell‟art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda all‟indirizzo di sede, a mani, con raccomandata A/R, mediante fax, e-mail (all‟indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) o posta certificata (all‟indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx) della segreteria dell‟organismo di mediazione (d‟ora in poi ODM).
La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l‟apposito modulo, che può essere anche scaricato direttamente dal sito di ABC Mediazione (xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx ), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati dal suddetto articolo:
- dati identificativi delle parti e dei relativi recapiti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell‟oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o, in mancanza, l‟invito a ciascuna controparte di aderire alla procedura;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
- eventuali documenti probatori (contratto oggetto della controversia, fatture, lettere di xxxxxxx, etc.);
- eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l‟incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga delle disposizioni regolamentari;
- eventuale dichiarazione dell‟istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell‟eventuale accordo, susseguente all‟espletamento del procedimento.
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l‟adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell‟ODM.
Sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza, ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell‟ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso
ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. E‟ fatto salvo quanto le parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.
Ai sensi dell‟art. 4, comma 1, D. Lgs. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all‟organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi restando anche gli eventuali oneri dovuti all‟ODM.
La mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dal deposito dell‟istanza, salvo diversa volontà espressa dalle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell‟istanza.
ABC Mediazione, nel tempo più breve possibile dalla presentazione della domanda, contatta la/e controparte/i per proporre un tentativo di conciliazione.
Alla parte che accetta di partecipare alla procedura di mediazione è richiesto di specificare:
- nome e cognome o, se persona giuridica, denominazione, tipo, sede e legale rappresentante;
- nome dell‟eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia;
- esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le conseguenti richieste nei confronti dell‟altra parte;
- accettazione del regolamento e della tabella delle indennità.
La mediazione e le altre comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche tramite procedure telematiche. Nel momento in cui si renderà operativa la piattaforma online per lo svolgimento del servizio di mediazione si procederà alla formale comunicazione – al responsabile presso il Ministero della Giustizia – contenente la specifica indicazione delle procedure telematiche che si intendono utilizzare al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.
Articolo 3 – Il mediatore
Il mediatore assiste le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Egli non svolge attività di consulenza sull‟oggetto della controversia.
Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti in un apposito elenco, che viene formato a seguito di domanda di iscrizione. La sua designazione può avvenire con l‟accordo delle parti, in caso contrario il mediatore è scelto dal responsabile dell‟organismo. ABC Mediazione si avvale in via preferenziale di mediatori in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza e/o iscritti all‟albo degli avvocati. L‟assegnazione degli affari di mediazione avviene, pertanto, sulla base di un criterio di turnazione, secondo un apposito elenco creato dall‟ODM, tenendo comunque conto delle specifiche competenze professionali ed eventuali competenze tecniche richieste dalla natura della controversia.
Per le controversie di particolare complessità o che necessitano di specifici pareri tecnici, il mediatore ha facoltà di richiedere l‟assistenza e il parere di un esperto indipendente, previo consenso delle parti e a loro spese.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle apposite norme di legge.
Il mediatore nominato, prima dell‟inizio dell‟incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori (all. 2). In ogni caso, la comunicazione di accettazione dell‟incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con
gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell‟opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Il mediatore deve informare direttamente l‟ODM ed eventualmente le parti dell‟affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell‟imparzialità dell‟attività svolta.
Le parti possono richiedere all‟ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell‟istanza l‟ODM nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche alla segreteria la comunicazione al precedente.
L‟ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento rinunci all‟incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall‟ODM medesimo.
Qualora l‟incarico di mediazione sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell‟organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dello stesso, la segreteria (o eventuali altri organi interni) provvederà ai compiti suddetti.
Articolo 4 – La segreteria
La segreteria svolge la sua attività con imparzialità, neutralità e riservatezza e favorisce la speditezza della procedura di mediazione. Non svolge attività tecnica di mediazione o consulenza giuridica e non entra nel merito della lite.
La segreteria tiene il registro, anche informatico, di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d‟ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l‟oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
La segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l‟avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione; annota la domanda nell‟apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l‟avvenuta ricezione:
1. alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell‟incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistita da un avvocato e da altri consulenti;
2. all‟altra parte o alle altre parti: l‟avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione, il nominativo del mediatore designato e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/10, con l‟invito a partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all‟incontro di mediazione, nella data e luogo indicati, anche eventualmente con un avvocato e altri consulenti e con l‟invito a comunicare, almeno tre giorni prima dell‟incontro, la propria adesione e l‟eventuale proposta, motivata, di deroga delle disposizioni regolamentari e precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell‟art. 8, comma 5, del D. Lgs. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell‟eventuale giudizio, ai sensi dell‟art. 116, II c., c.p.c., e che, nei casi previsti dall‟articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, condanna la parte costituita, che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all‟entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In caso di sospensione o cancellazione di ABC Mediazione dal registro degli organismi di mediazione, i procedimenti in corso si intenderanno estinti per causa non imputabile alle parti. La segreteria dell‟organismo informerà immediatamente le parti dei suddetti procedimenti che potranno liberamente rivolgersi ad altro organismo.
Articolo 5 – Incontro di mediazione
Ai sensi dell‟art. 8 del D. Lgs. 28/10 all‟atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell‟organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
ABC Mediazione comunica l‟avvenuta ricezione dell‟istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura ai sensi dell‟art. 4 del presente regolamento e sempre con mezzi idonei ad assicurarne la ricezione.
Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi di ABC Mediazione.
Ai sensi dell‟art. 7, comma 1, del D.M. 180/2010 la sede di svolgimento del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell‟organismo.
E‟ necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l‟incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del regolamento e delle tariffe dell‟ODM.
Le parti partecipano all'incontro personalmente e, solo per gravi ed eccezionali motivi, possono partecipare alla procedura tramite un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia.
Le parti possono farsi accompagnare all‟incontro da persone di fiducia (ad. es. avvocati, consulenti, associazioni di consumatori), ma devono comunicare alla segreteria i nominativi dei partecipanti entro 3 giorni prima della data fissata per l'incontro.
Il mediatore, nei casi di cui all‟art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, è tenuto a svolgere l‟incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all‟esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell‟art. 11, comma 4, del medesimo decreto.
Le parti partecipano all'incontro con reciproco rispetto e con l'impegno di mantenere riservato il contenuto della riunione. Esse partecipano, inoltre su base volontaria e sono sempre libere di abbandonare la procedura, comunicandolo al mediatore.
Il mediatore conduce l'incontro senza formalità e può sentire le parti congiuntamente o, qualora, lo ritenga opportuno, separatamente.
Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della segreteria, di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto.
La nomina è subordinata all'adesione delle parti e all‟impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenere gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.
All‟esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
La procedura, improntata alla rapidità, di norma si esaurisce in un unico incontro, ma il mediatore e le parti possono concordare degli incontri successivi, a breve intervallo di tempo, qualora sia necessario analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo.
La mediazione si considera conclusa quando:
- una parte non partecipa alla procedura;
- nonostante vi sia stata l‟adesione della parte chiamata, le parti non raggiungano l‟accordo;
- è stato raggiunto un accordo per iscritto.
Ai sensi dell‟art. 11 del D. Lgs. 28/10, quando le parti non raggiungano un accordo amichevole e ne facciano concorde
richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione.
Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all‟esperto eventualmente nominato.
Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per indennità di mediazione e per il compenso dovuto all„esperto eventualmente nominato.
Quando l‟accordo non sia raggiunto, è fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nel termini che precedono.
Anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione, il mediatore può formulare la proposta, ai sensi dell‟art. 7, comma 2 lett.b) del D.M. 180/2010.
Ai sensi dell‟art. 14, comma 2, del D. Lgs. 28/2010, il mediatore nella formulazione della sua proposta e tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
La segreteria comunica alle parti, per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.
Art. 6 — Riservatezza
L'intera procedura di mediazione é riservata e tutto ciò che viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato, né verbalizzato.
Al mediatore, le parti e i partecipanti all‟incontro è fatto divieto di divulgare a terzi fatti e informazioni appresi durante la procedura e di utilizzarli in eventuali successivi procedimenti giudiziali o stragiudiziali, che coinvolgano una delle parti e/o l'oggetto della mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione saranno tenuti alla sottoscrizione di apposita dichiarazione.
In merito agli stessi fatti e dichiarazioni, le parti devono anche astenersi dal chiamare a testimoniare in giudizio: il mediatore, gli addetti di ABC Mediazione, i consulenti e in generale tutti coloro che abbiano partecipato all„incontro di mediazione.
ABC Mediazione garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento del dati personali inviati dalle parti ed il rispetto della normativa in materia (D. Lgs. 196/03 ). È consentita eventualmente solo la divulgazione di dati statistici da cui non si possa risalire all'identità delle parti, salva diversa loro espressa volontà.
Art. 7 - Esito del procedimento
Ai sensi dell‟art. 11 del D. Lgs. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:
a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
b) le parti non aderiscono all‟eventuale proposta formulata dal mediatore;
c) la parte non partecipa all‟incontro di mediazione;
d) le parti non raggiungono un accordo.
In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore redige un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l‟autografia o l‟impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.
Nell„ipotesi sub a) al verbale è allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti. Dal punto di vista dell‟efficacia esecutiva, tale accordo dovrà essere omologato dal Tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. II conseguente verbale costituisce titolo esecutivo per l‟espropriazione forzata, per l‟esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se con l‟accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall‟art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L‟accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardi nel loro adempimento.
Nell'ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo. Nell'ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione della parte.
Xxx l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata. Quest'ultima disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010. In tale ultima ipotesi, infatti, ai sensi dell‟art. 7, comma 5 lett. d) del D.M. 180/2010, il mediatore, è tenuto a svolgere l‟incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all‟esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell‟art. 11, comma 4, del medesimo decreto.
Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l‟originale sarà conservato presse la Segreteria di ABC Mediazione.
Nell‟ipotesi sub d) infine, il mediatore redigerà il “verbale di mancata conciliazione", di cui le parti possono richiedere copia.
Al termine del procedimento di mediazione, a ciascuna parte è consegnata una scheda di valutazione del servizio (all. 3); quest‟ultima, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere trasmessa, eventualmente anche per via telematica, al responsabile dell‟organismo, con modalità che assicurano la certezza dell‟avvenuto ricevimento.
ART 8 — Spese e indennità
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall‟istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte, l‟importo indicato nella Tabella delle Indennità allegata al presente regolamento e corrispondente alla Tabella A del D. M. 180/2010.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima Tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto, e nello specifico ABC Mediazione ha previsto l‟aumento nella misura di un quinto, in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010;
d) nelle materie di cui all‟art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l‟applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000,00 e lo comunica alle parti. Nello specifico, ABC Mediazione ha stabilito che, qualora risulti indeterminato, indeterminabile, il valore di riferimento è “compreso tra € 25.001 e € 50.000”.
In ogni caso, se all‟esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l‟importo dell‟indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. L‟indennità dovuta deve essere, comunque, corrisposta per intero prima del rilascio del verbale di cui all‟articolo 11 del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all‟articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, l‟ODM e il mediatore designato non si rifiuteranno di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell‟articolo 11 del D. Lgs. 28/2010.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell„indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d‟interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A del D.
M. 180/2010, sono derogabili.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l‟organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
Tutti gli oneri fiscali, tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
Art. 9 — Durata del procedimento
Ai sensi dell‟art, 6 del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione ha comunque una durata non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga adeguatamente motivata.
ART. 10 - Responsabilità
Né ABC Mediazione, né il mediatore o i loro assistenti o collaboratori possono essere ritenuti responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione dell„intera procedura di mediazione.
ART. 10 bis – Responsabilità delle parti
E‟ di competenza esclusiva delle parti:
- la decisione di sottoporre la controversia alla procedura di mediazione;
- la comunicazione di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze al momento del deposito della domanda di mediazione;
- l‟ indicazione circa l‟oggetto e le ragioni della pretesa indicate nella domanda di mediazione;
- l‟individuazione delle parti chiamate a partecipare al procedimento di mediazione, nonché la comunicazione all‟ODM dei loro recapiti;
- la forma e il contenuto dell‟atto di delega al proprio rappresentante e di ogni altra procura allegata all‟atto;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio.
Art. 11 – Tirocinio Assistito
Ai sensi dell‟art. 8, comma 4, del D.M. 180/2010, così come modificato dal D.M. 145/2011, ABC Mediazione prevede la possibilità per tutti i mediatori, con precedenza per i propri, di svolgere gratuitamente, presso il proprio organismo, il tirocinio assistito di cui all‟art. 4, comma 3 lett.b) del D.M. 180/2010, così come modificato dal D.M. 145/2011. A tal fine, è necessario che il mediatore, interessato ad assistere ad uno o più incontri di mediazione, contatti la segreteria dell‟organismo che comunicherà la data e l‟ora dell‟incontro al quale potrà partecipare.
Art. 12 - Modifiche ed applicazione del regolamento
Il Consiglio Direttivo può modificare il regolamento, ma tali modifiche non hanno effetto sulle procedure in corso. Il regolamento applicabile è quello in vigore al momento del deposito della domanda di mediazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento come pure in ipotesi di incertezza nell‟interpretazione, valgono le norme e i principi stabiliti nel D. Lgs. 28/2010 e nel D.M. 180/2010 e successive modifiche.
Allegati:
Costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
1. Tabella delle indennità;
2. Codice europeo di condotta dei mediatori (codice etico);
3. Scheda di valutazione del servizio;
ABC Mediazione
All. 1- TABELLA DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
(spettanti agli organismi di mediazione a norma del D. M. n. 180/2010)
VALORE DELLA LITE | SPESE DI MEDIAZIONE (per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000,00 | € 65,00 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 130,00 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240,00 |
Da € 10.001 a € 25.000,00 | € 360,00 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 600,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 1.000,00 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.000,00 |
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 |
Spese di avvio € 40,00 per ciascuna parte |
TUTTI GLI IMPORTI SONO AL NETTO DI IVA
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ
(ex art. 16 D. M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011)
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, é dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che é versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte, l‟importo indicato nella Tabella delle Indennità allegata al presente regolamento e corrispondente alla Tabella A del D. M. 180/2010.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima Tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto, e nello specifico ABC Mediazione ha previsto l‟aumento nella misura di un quinto, in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010;
d) nelle materie di cui all‟art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l‟applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000,00 e lo comunica alle parti. Nello specifico, ABC Mediazione ha stabilito che, qualora risulti indeterminato, indeterminabile, il valore di riferimento è “compreso tra € 25.001 e € 50.000”.
In ogni caso, se all‟esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l‟importo dell‟indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. L‟indennità dovuta deve essere, comunque, corrisposta per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all‟articolo 11 del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all‟articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, l‟ODM e il mediatore designato non si rifiuteranno di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell‟articolo 11 del D. Lgs. 28/2010.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell„indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d‟interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A del D. M. 180/2010, sono derogabili.
15. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l‟organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
Tutti gli oneri fiscali, tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
AGEVOLAZIONI FISCALI (artt. 17 e 20 D. Lgs. 28/2010)
• Tutti gli atti documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall‟imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
• Il verbale di accordo è esente dall‟imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 altrimenti l‟imposta è dovuta per la parte eccedente.
• In caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d‟imposta fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d‟imposta è ridotto della metà.
• Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell‟art. 5 comma 1, all‟Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l‟ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell‟art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l‟Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell‟atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore, nonché a produrre a pena di inammissibilità, se l‟Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
ABC Mediazione
All. 2 Codice europeo di condotta dei mediatori
1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l‟incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all‟esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l‟incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell‟ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell‟avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente
accettato i termini e le condizioni dell‟accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
Su richiesta delle parti, l‟accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l‟esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l‟accordo e delle possibilità di rendere l‟accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all‟altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
Il sottoscritto residente in Via cap ha partecipato alla procedura di mediazione n.
Mediatore
□ IN PROPRIO □ IN RAPPRESENTANZA
DI
1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l’incontro di mediazione:
insufficiente □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo □
b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: insufficiente □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo □
2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:
insufficiente □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo □
b) Risparmio di tempi, costi e rischi della procedura di mediazione:
insufficiente □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo □
3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a) Professionalità e competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura:
insufficiente □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo □
b) Abilità del mediatore nel facilitare una soluzione per la composizione della lite: insufficiente □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo □
c) Celerità, imparzialità, riservatezza del mediatore nell’espletamento della procedura: insufficiente □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo □
4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
Luogo data
Firma
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per gli adempimenti disposti dal
D.M. N. 180 DEL 18/10/2010
Luogo Data Firma
La scheda di valutazione del servizio viene consegnata a ciascuna parte ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.M. 180/2010.
Si prega di compilare la scheda e di restituirla alla segreteria al termine del procedimento di mediazione.