Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuaz 2004/18/CE.
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (1) (2) (3).
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuaz 2004/18/CE.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
(2) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
gennaio 2010, il D.M. 4 agosto 2011 e, successivamente, il D.M. 4 marzo 2013.
(3) Per il regolamento di esecuzione e attuazione del presente provvedimento, vedi il D.P
la Determinazione 16 luglio 2009, n. 7/2009.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 20 degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marz aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare l'a
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, c 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione i degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'an l'attuazione delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normat Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato de
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture ( e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche delle attività produttive, dell'interno e per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
(4) Denominazione modificata dall'art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007,
Precedentemente la presente denominazione era: ”Ministro delle infrastrutture e dei tras
Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PAR
DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Oggetto
In vigore dal 15 gennaio 2012
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicato oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della di contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratt legislativo di attuazione. (5)
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pu
(5) Comma inserito dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, a dec quanto disposto dall'art. 36, comma 1 .
Art. 2. Principi(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 241 Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 200
In vigore dal 21 agosto 2013
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, t deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discri nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la ma criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie i
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento d
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressam presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla t promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidam materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
(6) Comma inserito dall'art. 44, comma 7, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
2011, n. 214.
(7) Comma inserito dall'art. 44, comma 7, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 2011, n. 214 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 6 luglio 20 dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e dall’ art. 26-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 agosto 2013, n. 98.
Art. 3. Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19
n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. legge n. 62/2004)
In vigore dal 24 gennaio 2012
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aven di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appalta aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, ener servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del pre appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, ele sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una sta e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura d definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzio esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatame III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di ga
8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizion manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che d o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lav presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. (11)
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquis
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di l prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel d accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzional eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a ricomprendere nella stessa. (14)
12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristich eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.
13. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato perio prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente ele cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una s aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i crit un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elet modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata s Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. La «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto av finanziari e l'esecuzione di lavori. (12)
15-bis.1. Il «contratto di disponibilità» è il contratto mediante il quale sono affidate costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilit funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la ri sopravvenuti. (15)
15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'op la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a car tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di prog altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraent realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità d terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del d convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di p contenuti delle decisioni Eurostat. (13)
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 9
novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto de inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tu codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una pers ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economi legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizza prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fo anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidame mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza
22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prest consorzio di essi.
23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una proced competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pub economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque d
26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi cara
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui org vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicat indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi ha virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta q direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativament
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amm dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiu virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati te presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavor insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo I
33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatric
34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti ag
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi d o altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenu marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. (9)
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante conce progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessat
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti codice.
39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in ca avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultan negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione a
pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elabor selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazi
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può e Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettr
43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di e numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la rice ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorita» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni
45. L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi fornitu
46. L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multi
47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di
48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement V riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicura le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la no
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazion tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri
b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche t rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblic di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni de specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedi della radiodiffusione e della televisione.
(8) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma, vedi provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(9) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a
(10) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113,
(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
(12) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 1
(13) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
dall'art. 44, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
(14) Comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 20 22 dicembre 2011, n. 214; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 42, comma 3
(15) Comma inserito dall'art. 44, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conver
2012, n. 27.
(16) Vedi, anche, il comma 573 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome(artt. 1, 3, legge n.
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà norm codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposi esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le pro esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle nor tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urba amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavor
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non po quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai po affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esec collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al c esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i con segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposiz regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comu entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeg disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 5. Regolamento e capitolati (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente co lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti d ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientra ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province auto
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Minis comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazio Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento i quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può ess presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regola
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal pr incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazion
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giud
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determina
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in r esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di co certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il colla collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professiona s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del reg appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidam forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione del cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amminist regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazion
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettag contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cu bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capit delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispet di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte in
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. (20)
(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6,
(18) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6
(19) Lettera così modificata dagli artt. 2, comma 1, lett. b), n. 1), e 3, comma 1, le
decorrere dal 1° agosto 2007.
(20) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n
(21) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
(22) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113,
(23) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401, (G.U. 28 nove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «
(24) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture(art. 81 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
In vigore dal 21 agosto 2013
1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servi
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette (30) membri nominati con determinazi Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di gar conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e g L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio fu
3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna at possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uff cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento econom
(28)
4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da au
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'a principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente es delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. (31)
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verifica regolarità delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'am verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottr principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'O contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblic
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni pa applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione a pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessiona h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento d vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attesta dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette a
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formul l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; (32)
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 26
8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le ste al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fis informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o progettazione, agli affidamenti; (29)
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, a altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli acce indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggi notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei ri funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elemen sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuni informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli o alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il poss procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o docu requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appa si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il pr dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comu
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'A contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasm procura generale della Corte dei conti.
(25) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6
(26) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113,
(27) Per la durata in carica dell'Autorità e la rinnovabilità degli incarichi, vedi l'art. 47-q
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.
(28) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 20
(29) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 200
(30) Per la riduzione del numero dei componenti, vedi l'art. 23, comma 1, lett. b), D.L.
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(31) Comma così modificato dall’ art. 26-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, agosto 2013, n. 98.
(32) Per la disciplina della procedura per la soluzione delle controversie di cui alla prese con Comunicato 24 ottobre 2006, il Provvedimento 10 gennaio 2008, il Provvediment aprile 2013.
Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici (33) (35)
In vigore dal 31 ottobre 2013
1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di car economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Cod la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti da
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della document e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dat
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cu Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso d organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione rel tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previst modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifi modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazion
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decr
(33) Articolo inserito dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conve
2012, n. 35.
(34) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 13-sexies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, ottobre 2013, n. 125.
(35) Vedi, anche, l'art. 49-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture(art. 6, com n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
In vigore dal 21 agosto 2013
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavor sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanen le province autonome di Trento e di Bolzano. (43)
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli i
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informati anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statisti previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. (38)
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competent informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da alt
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contra e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a speci di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 di
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisp nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati; (40)
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appa acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del pros lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenut pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'I Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato de amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura de prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro n amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione.
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di leg Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministraz
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e f disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintende avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservato
50.000 euro: (42)
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della p contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi del gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatari
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compim avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'im Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la com avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli arti
quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno pre giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Au pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 s
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comuna dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, se funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenzia programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni
(36) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a
(37) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 1 successivamente, dall’ art. 26-bis, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 98.
(38) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113,
(39) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decor
(40) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 200
(41) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 20
(42) Alinea così modificato dall'art. 8, comma 2-bis, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, conve
2012, n. 94.
(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, il Protocollo 28 marzo 20
(44) Vedi, anche, l’ art. 11, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il Comunicato 29 aprile 2
Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme fin da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di org normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti ammin pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza metodi di dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di f valutare motivatamente. (48)
2. L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più r proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti dell disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, procedimenti sanzionatori di sua competenza. (46)
3. Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza pr
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono invia
b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazio economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'ogg e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario
d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena c
4. Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte d tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, dell idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispe dalle norme vigenti. (47)
5. Le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità, è i dipendente dall'Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del pers
8. Al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa d
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, no commerciale e industriale.
10. L'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinam
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regola anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il re pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità fa fronte s bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
(45) A norma dell'art. 257, comma 2-bis, del presente provvedimento, come modificato 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228, l efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007. Successivamente, la decorrenza delle disposiz al 1° agosto 2007, dal predetto art. 257, comma 2-bis, del presente provvedimento, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Infine, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31 luglio 2, D.Lgs. n. 6/2007, ha cessato di avere applicazione a decorrere dal 1° agosto 2007.
(46) Per il regolamento in materia di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza, v successivamente, il Provvedimento 4 agosto 2011.
(47) Per il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, vedi la Deliberazi
(48) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 24 otto
Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture(art. 27, direttiv
In vigore dal 1 febbraio 2007
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei con forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare un
relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a rispettate nell'esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle n tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti p legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), il funzionamento nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relativ
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle a aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sem
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbi esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere c precisando altresì il costo del servizio.
(49) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6,
Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pub 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; ar
In vigore dal 1 febbraio 2007
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amminis della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fa dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affid compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente pr codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del p dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto
di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prest in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle prin dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua comp
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di pro quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi de sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedime direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordina durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 ag vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza ad nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve ess aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del servizio. (50)
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile de l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coi coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contr conformità all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accer soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento d procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di su procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice p soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, am abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con c contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o av presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in co 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affida procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservan
(50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6,
Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; art comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 8 b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) (52)
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti d aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le am determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli eleme selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi all'aggiudicazione definitiva. (58)
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'agg stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di a vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il te termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espres Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di c nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione a recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso d caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso d all'esecuzione del contratto in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso del lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al pres termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del
previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non pre ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nell all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamen
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. (53)
10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o ino codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tem bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 e nel caso di acquisto effettuato attrave amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento (56). (54)
10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale doman stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appalt condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di prim della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautela provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa qu cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, del co con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o r domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinunc cautelare. (55)
11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'event previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto ef stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e a
13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ov norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amminis dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. (57) (59)
(51) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 31 luglio
2007 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
(52) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
(53) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, con gli attuali commi da 10 a 10-ter; vedi anche l'art. 15 comma 1, del medesimo D.Lgs.
(54) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, che h attuali commi da 10 a 10-ter; vedi, anche, l'art. 15 comma 1, del medesimo D.Lgs. 53/2
(55) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, che h attuali commi da 10 a 10-ter; vedi, anche, l'art. 15 comma 1, del medesimo D.Lgs. comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 19, lett. a), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. comma 19, lett. a), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'a novembre 2011, n. 195.
(56) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, conve
2012, n. 94.
(57) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, co dicembre 2012, n. 221; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 6, comma sostituito dall'art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazi
(58) Per la disciplina della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, nell'ambito dei procedi aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi, vedi il Provvedim
(59) Vedi, anche, la Determinazione 13 febbraio 2013, n. 1.
Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento (art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2 n. 109/1994)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente seco aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'orga è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documen quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termi mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata. (60)
2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo com amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiu dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo co a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e iniz chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali c amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicat singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'org è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla rich nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'orga
pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine
(60) Per la disciplina della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, nell'ambito dei procedi aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi, vedi il Provvedim
Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione (art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 54/1999; legge n. 241/1990) (61)
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplina successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la c sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato o la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazio richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei sog offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del te medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'access richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficia nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiu
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la c sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustifica secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commercial
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regola
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, pe relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle doman del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'acc della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento de formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, a tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli o contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle
7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessa tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifi accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del rif
(61) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
(62) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
(63) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
Art. 14. Contratti misti (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 3
In vigore dal 1 luglio 2006
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di fornit disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo a installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato I servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che pre titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pu
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifich meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto princ
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere co l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavo costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorre
Art. 15. Qualificazione nei contratti misti(art. 8, co. 11-septies, legge n. 9/1994)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contrat qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori,
Titolo II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPL
Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e material 4, d.lgs. n. 358/1992) (64)
In vigore dal 15 gennaio 2012
[1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, son codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di ar all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini speci
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da r
(64) Articolo abrogato dall'art. 33, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, a de quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. 208/2011.
Art. 17. Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza (65)
In vigore dal 15 gennaio 2012
1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono ess
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classific
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure d legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dic lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel pre
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei re nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di g cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segret
5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali son successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla co Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in u
(65) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007, dall'art. 29, comma 5, L. 3 agosto 2007 e dall'art. 4, comma 4-bis, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modific Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 33, comma 3, D.Lgs. dal 15 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.L
Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali(artt. 15 e 57, direttiva 20 art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) (66)
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte d destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da part comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consulta pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di cui all'arti
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di st italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stes quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in a l'Organizzazione mondiale del commercio. (67)
(66) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
(67) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
Art. 19. Contratti di servizi esclusi(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, diret art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità fin altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di ser contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a p applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di progra di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al t finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle s dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati app appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amm aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o conso
base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, re purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B(artt. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidame appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del prese
Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi ele 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi ele conformemente all'articolo 20, comma 1 se il valore dei servizi elencati nell'allegato elencati nell'allegato II A. (68)
(68) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni(artt. 13 e 57, direttiva 200
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a perm la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la presta telecomunicazioni.
Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus(art. 2004/17)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/ 4, della stessa.
Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) (art. 12, diretti art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 158/1995) (69)
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudic terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le catego escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Ne informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
(69) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 1
Art. 25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di
energia(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.l
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatr attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla pro amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai co termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbo
Art. 26. Contratti di sponsorizzazione(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, l 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) (72)
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte u ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le fornitu spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecut
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed
2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad ogget disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice. (71)
(70) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. successivamente, dall'art. 20, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv 2012, n. 35.
(71) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, aprile 2012, n. 35.
(72) Vedi, anche, l'art. 2, comma 7, D.L. 31 marzo 2011, n. 34.
Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi (74)
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esc applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di econo trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da in compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene ne comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. (73)
2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappa condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto,
(73) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2 dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(74) Vedi, anche, l'art. 2, comma 7, D.L. 31 marzo 2011, n. 34.
Parte II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Titolo I
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I
Ambito oggettivo e soggettivo
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria (artt. 7, 8, 56
n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa da rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è
a) 137.000 euro (75), per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato
b) 211.000 euro (76),
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltan
IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione ap
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato I
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro (77) per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pub
(75) L’importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito, a decorrere dal 1° gennai quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2 Successivamente, il suddetto importo di «130.000 euro» è da intendersi sostituito,
«134.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1336/2013 che mod
2004/18/CE e la direttiva 2009/81/CE.
(76) L’importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito, a decorrere dal 1° gennai quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2 Successivamente, il suddetto importo di «200.000 euro» è da intendersi sostituito,
«207.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1336/2013 che mod
2004/18/CE e la direttiva 2009/81/CE.
(77) L’importo di «5.278.000 euro» è da intendersi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2 Successivamente, il suddetto importo di «5.000.000 euro» è da intendersi sostituito,
«5.186.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1336/2013 c
direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2009/81/CE.
Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici(artt. 9 e 56, direttiva 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o ser pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene c
compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli off valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto a siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedur
4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero appl stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del va lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi nece disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico app valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articol rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore c valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appa lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunita totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articol rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valor
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la loca valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici m durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compres
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere de quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o so
determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi n dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamen potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico n escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comu
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del val casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e alt
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prender stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata deg di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul v prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di p
Art. 30. Concessione di servizi(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, legge n. 41
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario co funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stab qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inf del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assic
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazi
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal T contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predetermina
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della co
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta am
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'ammin esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione i
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile, l'
Art. 31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasport geografica (artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altr contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.
Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (artt. 1 e 8, dirett art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo,
applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui a
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non m diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o oper non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi compre bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizi ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzio superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei sogg diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valor superiore a 211.000 euro (80), allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso d l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costr realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto d del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Ogge progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per sicurezza; (78)
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qu trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presen
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 7 relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinan 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizion realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state s seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblic
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relaz stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, i importo. (79)
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 d
parte del soggetto beneficiario, delle norme Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinq erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presen dal contributo.
(78) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. f), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 31 luglio
2007 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 11 settemb
(79) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 6, comma successivamente, l'art. 4, comma 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mod 148.
(80) L’importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito, a decorrere dal 1° gennai quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2 Successivamente, il suddetto importo di «200.000 euro» è da intendersi sostituito,
«207.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1336/2013 che mod
2004/18/CE e la direttiva 2009/81/CE.
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (art. 2004/17; art. 19, co. 3, legge n. 109/1994)
In vigore dal 1 gennaio 2014
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e committenza, anche associandosi o consorziandosi. (81)
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. (81)
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di la aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai s (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede a stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. (82)
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel te obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto ge riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 19 pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblic di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forn
amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al sec 125. (83)
(81) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma, vedi provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(82) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del secondo periodo del presente c committenza, vedi l'art. 253, comma 1-bis del presente provvedimento, l'art. 1-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 2
(83) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 2011, n. 214; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 23, comma 5, del mede presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, agosto 2012, n. 135, e dall'art. 1, comma 343, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere
Capo II
Requisiti dei partecipanti alle procedure di affida
Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (artt. 4 e 5, dirett 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10, d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubb espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società coop
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e s imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (84)
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di pro di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappr mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del c
disposizioni dell'articolo 37;
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'artico febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si app
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse econom
23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stat legislazione vigente nei rispettivi Paesi (85).
[2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elem
(84) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113,
(85) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
(86) Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
2009, n. 166; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 5 del predetto art. 3, D.L. 135
(87) Lettera inserita dall'art. 36, comma 5-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, dicembre 2012, n. 221.
(88) Per le questioni interpretative concernenti la disciplina del presente articolo, vedi la successivamente, la Determinazione 23 aprile 2013, n. 3.
Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare (art. 11, legge n. 109/199
In vigore dal 1 luglio 2006
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affida comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo qu per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'org cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorzia
Art. 36. Consorzi stabili (art. 12, legge n. 109/1994)
In vigore dal 1 luglio 2009
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei req non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberati congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del sogg inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecn consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla
[3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai con medesimi. (89) ]
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo I civile, nonché l'articolo 118.
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il co divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazion sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del cod più di un consorzio stabile. (91)
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavor realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per c secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle sing qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere ge corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualifica è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due co le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui a sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle impres classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regola classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovv dell'intervallo tra le due classifiche. (90)
(89) Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113
(90) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n
(91) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 1
dall'art. 17, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorerre dal 1° luglio 2009.
Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 13, legge n art. 10, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 5
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; p intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e q
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concor partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indi
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del serviz dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsab appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di l forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'e competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevale scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della cate nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria pre possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di ti
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamen concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora ab raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34 indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. (94)
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori econo temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indica mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 1 composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di co procedure di affidamento relative al medesimo appalto. (92)
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai la necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante comple opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento de affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il s 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di su alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo. (93)
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà o quale mandatario di operatori riuniti. (95)
13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono e corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. (98)
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economi mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procur dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua rev confronti della stazione appaltante.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compat affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'artico
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandan per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere diretta mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degl quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e deg
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore ind inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimaf il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da ese stazione appaltante può recedere dall'appalto. (96)
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore in inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antim operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguat eseguire. (97)
(92) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 26 gennaio 2007
(93) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n
successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 11 settembre 2008
(94) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 11 settembre 200 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 1° luglio 2009.
(95) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
(96) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
(97) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
(98) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, agosto 2012, n. 135.
(99) Comma inserito dall'art. 36, comma 5-bis, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, dicembre 2012, n. 221.
(100) Vedi, anche, la Determinazione 23 aprile 2013, n. 3.
Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1
In vigore dal 22 giugno 2013
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e d né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i so
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedim situazioni; (115)
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 1 l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci a tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappre unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di q società; (108)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla mora esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di parte corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 4 l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confront tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in n del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in cas si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusion quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ov estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (109)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della leg durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunq rimossa; (110)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in mat derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (111)
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno com nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da p
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obb e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (112)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario inform aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e con procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; (103)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 199
(113)
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; (101)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’ articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizi
articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati prev
codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cu indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omes della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la pub dell’Osservatorio; (104)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima proced controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (106).
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle azie confisca ai sensi dell’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziari
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle p subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che si considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiar documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’isc efficacia. (114)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione s testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazion Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne pe quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il conc dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la conda quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si inten un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono vio relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esig intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contrib decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso de del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesim rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del c autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima proced concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver fo
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verific dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. (107)
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appal di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica de stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblic visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. (116)
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, ne stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai conco probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione eur dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organ del Paese di origine o di provenienza.
(101) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007,
(102) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e, su comma 2, lett. b), n. 1.8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, d di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/201
(103) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 11 settembre sostituita dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convert 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art.
(104) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, succ comma 2, lett. b), n. 1.9), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, d di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/201
(105) Comma inserito dall'art. 2, comma 19, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, succ comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dall applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011.
(106) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
2009, n. 166; vedi, anche, l'art 3, comma 5, del medesimo D.L. 135/2009.
(107) Comma modificato dall'art. 3, comma 2, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, co novembre 2009, n. 166; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 5 del predetto ar sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, c
n. 106; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, co
comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conver
2012, n. 44.
(108) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.1), D.L. 13 maggio 20
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il med
(109) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.2), D.L. 13 maggio 20
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il med
(110) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.3), D.L. 13 maggio 20
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il med
(111) La presente lettera era stata sostituita dall'art. 4, comma 2, lett. b), n.
successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 12
(112) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.5), D.L. 13 maggio 20
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il med
(113) La presente lettera era stata sostituita dall'art. 4, comma 2, lett. b), n.
successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 12
(114) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il mede Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(115) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver
2012, n. 134; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesim
(116) Comma così modificato dall’ art. 31, comma 2, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 agosto 2013, n. 98.
(117) Per i profili interpretativi ed applicativi, vedi la Determinazione 12 gennaio 2010, n
Art. 39. Requisiti di idoneità professionale (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n.
In vigore dal 1 luglio 2006
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può esser secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o c appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allega
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel qua
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestan certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istitui
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o g una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per p il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il p l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici (artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt.
In vigore dal 13 luglio 2011
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e im qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualifi qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapp stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revi la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (120)
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudi interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparzi dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stes
479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tu Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI ISO/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui all esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso l’organismo nazionale itali 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; (131)
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati ril pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono dett cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. (123) (134)
4. Il regolamento definisce in particolare:
[a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiv composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordi presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali fi lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; (127)]
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti d requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono poss
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazion 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventu relativamente ai dati di bilancio; (118)
d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-orga comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavo anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gesti
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, f tariffari; (133)
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazio terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali ogget verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in stessa; (121)
f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azi sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse gi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (119)
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizz e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonché in caso di iner informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità nel rispetto del principio del contraddittorio; (124)
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispo formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, veritieri; (129)
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tra
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predispost quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizz una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme all 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispe 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. (122) (135)
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la neces generale di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le refer dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamen
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a ren atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell' attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniar ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. (130)
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di acc confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichia qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti p venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorit dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione. (125) (137)
9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fi segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave i gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa document informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subapp lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perd
(118) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 26 gennaio 2007
(119) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6,
(120) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. a), D.Lgs. 31 luglio 2007, n
(121) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. b), D.Lgs. 31 luglio 2007, n
(122) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. c), D.Lgs. 31 luglio 2007, n
(123) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007,
(124) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n
successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
(125) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 11
successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 6), D.Lgs. 11 settembr
(126) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 200
(127) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n
(128) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 20
(129) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 1
(130) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 11
successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 5), D.Lgs. 11 settembr
(131) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. c), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n L. 12 luglio 2011, n. 106.
(132) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. c), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106.
(133) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. c), n. 1-bis), D.L. 13 maggio 20
dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(134) La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 22 maggio 2013, n. 94 (Gazz. Uff. 29 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comm 3 e 41 della Costituzione.
(135) Per l'interpretazione del presente comma in ordine alla riduzione del 50 per certificazione di qualità, vedi la Determinazione 11 settembre 2007, n. 7/2011.
(136) Vedi, anche, il Regolamento 12 luglio 2011.
(137) Vedi, anche, il Comunicato 12 luglio 2011, n. 65.
Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi(art. 4 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1992)
In vigore dal 15 agosto 2012
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed e essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in con
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del President 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture negli ultimi tre esercizi. (138)
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere po eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bila senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. (140)
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concern da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria cap qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. I esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, le
(138) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 200
(139) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 200
(140) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95 agosto 2012, n. 135.
Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi(art. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1992)
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concor seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle fo
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati n importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e v medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva dell mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa indiv adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché deg dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non sta appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorre allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano ris
determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti d ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti d impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equ di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, suba
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi u riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determ
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amminis dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei con presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito in parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le pres presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avv si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11 (142)
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati i sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubb concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quan
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole d servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i r disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia as finanziaria con soggetti terzi. (141)
(141) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a de
(142) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, lett. c-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato, dall'art. 20, comma 1, lett. e) con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 43. Norme di garanzia della qualità(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 15
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indi dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e ce delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i cer stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impieg qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 44. Norme di gestione ambientale(art. 50, direttiva 2004/18)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le s delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per atte economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sist (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative a riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stat prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli oper
Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi(art. 52, direttiva 2004/18; ar n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
In vigore dal 19 gennaio 2013
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscriz
1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di me l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà
dell'avvalimento. (143)
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al c per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organism stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'artico
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali o comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere impos partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario inf
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere ri quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza per le politiche europee, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del prese elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere pres amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta Dipartimento per le politiche europee cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati mem
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in u devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell' 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce
(143) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
(144) Nel presente provvedimento le parole «Dipartimento per il coordinamento delle po dalle parole «Dipartimento per le politiche europee», ai sensi di quanto disposto dall’ art 234.
Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione
In vigore dal 14 maggio 2011
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessar chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato ad presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei ca sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle o possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono com
(145) Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n
L. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo
(146) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art.
Art. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia(art. 20-septies, d.lgs. n.
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonc dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'O in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bila l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di recipro medesime condizioni richieste alle imprese italiane. (148)
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente co partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazi rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualific economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5. (149)
(147) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 20
(148) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 20
(149) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 20
Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti(art. 10, legge n. 109/1994) (153)
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte present non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità super comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei req tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la docum lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del req attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il si trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestato requisito di cui all’ articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tra pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornit contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti proced gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici me affidamento. (152)
1-bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di c 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di c organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offe bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del P 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo. (150)
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conc all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si ap alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventu
[2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall’Autorità, a contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la d dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e
[2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis pr pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile. (151) ]
(150) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
(151) Il presente comma era stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. e), D.L. 13 ma
modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 12 luglio 2011, n. 106).
(152) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesim Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. f
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(153) Le linee guida per l'applicazione del presente articolo, sono state emanate con Det Determinazione 15 gennaio 2014, n. 1.
Art. 49. Avvalimento(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17) (160)
In vigore dal 13 luglio 2011
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in re servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ca organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avv partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausili
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei req
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il posses generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggett
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obblig appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta ch associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34; (158)
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'a
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attest esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lett stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gl all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano an in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna ca
può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'app fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti econo cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione i
[7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'a avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento p tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicat
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stess concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisit
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informati
(154) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma, vedi provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(155) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6
(156) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 20
(157) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008,
(158) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 4, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, c
novembre 2009, n. 166; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 5 del predetto art.
(159) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. e-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 12 luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo a
(160) Vedi, anche, il Comunicato 24 novembre 2010 e la Determinazione 1° agosto 2012
Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di q art. 53, direttiva 2004/17)
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SO dall'articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un r 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere cont dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'ob appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'i validità della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circost disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabi dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sist qualificazione nei servizi e forniture. (161)
(161) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 11 settembre 2008, n
Art. 51. Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'a dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'ag accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requi selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione dell della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52. Appalti riservati(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17) (162)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività profes gara menziona la presente disposizione.
(162) Per le indicazioni operative sugli appalti riservati, vedi la Determinazione 23 genna
Capo III
Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e sel
Sezione I
Oggetto del contratto e procedure di scelta del con
Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture(art. 1, d legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i la esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivan del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione ese del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gar preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle pre tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta r corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e pe
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contr della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegna valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratt
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l comprese nell'importo a base del contratto. (163) (166)
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del com soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicar corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli one d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fis
4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facoltà delle stazion di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto r archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e qu prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della ve prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i p ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese presta
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'ammini programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servi a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del pr inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione i momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può ess certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo ric
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta d
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato m trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la g
presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articol migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appart amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, destinazione.
(163) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma, vedi provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(164) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152
(165) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a dec
(166) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113
(167) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2
(168) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 2
Art. 54. Procedure per l'individuazione degli offerenti(art. 28, direttiva 2004/18)
In vigore dal 1 febbraio 2007
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l' stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo c
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristrett
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono ag dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara. (169)
(169) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6
Art. 55. Procedure aperte e ristrette(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 2 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
In vigore dal 13 luglio 2011
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratt o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggios
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di u due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tal disciplina di cui all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispet bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel ri dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità Alle procedure ristrette, per l'affidamento dei lavori, sono invitati tutti i soggetti che n possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'artic
(170) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. successivamente, dall'art. 4, comma 2, lett. e-ter), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conver 2011, n. 106.
Art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara(art. 30, direttiv art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) (171)
In vigore dal 14 maggio 2011
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura neg di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialog sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in r offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanzial stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, requisiti formali della procedura medesima; (173)
[b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e global
[c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'a intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire re contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l' procedura aperta o della procedura ristretta; (172)]
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ric e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti compleme con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamen in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
(171) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, vedi provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(172) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a de
(173) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. f), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106.
Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara(art. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n.
In vigore dal 14 maggio 2011
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura ne
bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delib
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stat offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono e condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa un aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedu
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di d affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o ne di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono esse
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre,
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività d messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destin impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il ca stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali co comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un forni commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltr seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, esse vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partec
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la pr consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizi iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il pr iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi co cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni
iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo s per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se suss operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appalta offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'of previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento d procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture tacitamente sono nulli.
(174) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, vedi provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(175) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a
(176) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. g), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106.
Art. 58. Dialogo competitivo(art. 29, direttiva 2004/18) (177)
In vigore dal 24 gennaio 2012
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla pr l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competi Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio supe esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 gior l'amministrazione può comunque procedere. (178)
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particol appaltante:
- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3 soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanzia circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i qua causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazion
all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle cara ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni in storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sost amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economi
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituis sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quell 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipant
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni p comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi succ soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazi documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel docume
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partec presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate ne contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
[13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e n specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o ne peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10. (179) ]
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di aver
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiud documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa confor procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143. (1
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa p della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò n fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comp
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abus distorcere la concorrenza.
18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista da
(177) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, vedi provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(178) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113
(179) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n
(180) Comma così modificato dagli artt.1, comma 1, lett. p), n. 2) e 2, comma 1, lett. n)
(181) Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, co
n. 27.
Art. 59. Accordi quadro(art. 32, direttiva 2004/18) (182)
In vigore dal 1 agosto 2007
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi q relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la prog intellettuale. (183)
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le reg parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previ applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'a degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun c
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli app aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazio possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di com
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di ques vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, o ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono e delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'acc possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le part necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli o realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte rela conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per l
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fin la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezio dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusi distorcere la concorrenza.
(182) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, limitatam comma 1-bis del presente provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 200 dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(183) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113,
Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione(art. 33, direttiva 2004/18)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistem di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti d a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le nor fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un' d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del me esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acq
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che son le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronic specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel b quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la dur la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindi dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condiz concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in m dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti proced dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo te
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare
aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la pr
12. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisiz distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei parte amministrativo.
Art. 61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un comp pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto c costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta d dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comp aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è pos di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel grupp
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttam stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezio 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli
gli articoli da 34 a 52.
Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate
44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/199
In vigore dal 13 luglio 2011
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo par nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'oper limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negozia sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazi i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che inte candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze
(184)
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può e lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale n negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero min a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'eff
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero mini comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chi hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che han possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e l'art
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzio di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione app nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, t una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati i
(184) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. successivamente, dall'art. 4, comma 2, lett. g-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conver 2011, n. 106.
Sezione II Bandi, avvisi e inviti
Art. 63. Avviso di preinformazione(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva
art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158 554/1999)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilm rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, letter
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadr aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenut superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualme
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro ch stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o p rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubb rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cu accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committ elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3 la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le info 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari a alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione prelim
Art. 64. Bando di gara(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
In vigore dal 14 maggio 2011
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accor procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, d intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione re bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un s nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazio informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. (185)
4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - ti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali in tassative di esclusione di cui all’ articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltant espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo. (186) (187)
(185) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 11 settembre 2008, n
(186) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. h), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conve
2011, n. 106.
(187) Per le indicazioni generali relative alla redazione dei bandi di gara, di cui al pres
ottobre 2012, n. 4.
Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento(art. 35, paragrafo 4, e art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995;
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un acc
le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5 aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusi
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltant merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale acco
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono t trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltan meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati ne all'allegato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di f
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla
(188) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6
(189) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi(artt. 36 e 37, direttiva 200 d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
In vigore dal 1 febbraio 2007
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettr trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. N all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o p modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione
a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgen
cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Com testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italia le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sin bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione son
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica It pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2 l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. G dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quoti due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento d inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (190) (192)
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale dec Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in amb trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazion negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente co devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissi committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di com Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo i precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi conce obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. (191)
(190) Comma così modificato dagli artt. 2, comma 1, lett. e) e 3, comma 1, lett. bb), D
dal 1° febbraio 2007.
(191) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6
(192) Per il rimborso delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di cui al se l'art. 34, comma 35, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.
Art. 67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare( art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lg 554/1999)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e se stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a pres o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pub presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere tras quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lin bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della obbligatoria e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiar dall'invito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono ind bensì nell'invito a presentare l'offerta.
Art. 68. Specifiche tecniche(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; ar d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co.
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette speci modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progetta tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devo ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono comp specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecnich altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di pr delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteris sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferime quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteri funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comm possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conf riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requi
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o organismo riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle spec separata dichiarazione che allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecni funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodo nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europ
contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in m appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il serviz prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di p sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, a definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetich condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle p
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partec enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche no o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchi
o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune im riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficient dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompag
Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'in direttiva 2004/17)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del c diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazion siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel ca
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Auto sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può esser spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni pa aggiudicatari.
Sezione III
Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offert
Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle of d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; a 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999) (195)
In vigore dal 25 novembre 2009
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, l complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente neces caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferio data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un band termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a tr trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere infer dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il term stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifi inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione e offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione
offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei gior giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettaz ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinforma tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informaz pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le moda X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle pro ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, p Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezio procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, n ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni co utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul po d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a con interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparaz
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un b impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltan ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quin bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissio
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferio trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente da offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anch medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’ articolo 53, comma 2, le
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osserv articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comm
(193) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 11 settembre 2008, n
(194) Lettera modificata dall'art. 4-quater, comma 1, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78 agosto 2009, n. 102; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 2 del predetto art. 4- la presente lettera è stata così modificata dall'art. 3, comma 4-bis, D.L. 25 set modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166; per le disposizioni transitorie, ve 135/2009.
(195) I termini minimi previsti dal presente articolo sono stati ridotti della metà dall'art. convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.
Art. 71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni co 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999) (196)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettron l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complem complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di pres
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sport almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
(196) I termini minimi previsti dal presente articolo sono stati ridotti della metà dall'art. convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.
Art. 72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni negoziate e nel dialogo competitivo(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7,
d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) (197)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo co oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, com
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, so dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sp l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultim nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti doc
indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementar descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ov dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezio ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine è di quattro gi
(197) I termini minimi previsti dal presente articolo sono stati ridotti della metà dall'art. convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.
Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione
In vigore dal 1 febbraio 2007
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli eleme e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e son bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di pro contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la prese imposta a pena di esclusione. (198)
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
(198) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6
Art. 74. Forma e contenuto delle offerte
In vigore dal 14 maggio 2011
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte co
norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capito essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferisco prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione so ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a la euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrast dell’Autorità. (200)
3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato ut appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. (199)
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal ca
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché g utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e all
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
(199) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
(200) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, lett. i), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conver
2011, n. 106.
Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co.
In vigore dal 17 ottobre 2012
1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicat cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara reali committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massi
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del deb del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziend dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via es garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione i del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (203)
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiv rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'op quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di prese possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatari momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per c venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee de tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, norme vigenti. (201)
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudica confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità dell
(201) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 11 settembre 2008, n
(202) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95 agosto 2012, n. 135.
(203) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
Art. 76. Varianti progettuali in sede di offerta(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, diretti art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più van autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minim
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni ap non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubb
Sezione IV
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offere
comunicazioni
Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, dirett 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1
artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
In vigore dal 1 febbraio 2007
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e o scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sens alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mez devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo
economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle st contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termi
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via el comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono e comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia d generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legi relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazi operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del d dicembre 2000, n. 445. (204)
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offert elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizz definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul siste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiara di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili i forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offer
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operato iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere conferm previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con l solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione present confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara deve essere soddisfatta.
(204) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6,
Art. 78. Verbali(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamic redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore d sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta no dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giu
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicar quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni d
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità a norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digi documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettro
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta d
Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni (art. 41 direttiva 2004/17; art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358
157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R.
62/2005; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-q secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) (206) (210)
In vigore dal 27 aprile 2010
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle de un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dina della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appa ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizio
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i s o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della doman
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisiz diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiu operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiud pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un term all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che h gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impu termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; (207)
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque e giorni dall'esclusione;
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non co b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestiva
superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. (208)
5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomand notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al n sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avv
notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al nu elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione è accompag motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei ve 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di agg comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibili dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impos o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato. (209)
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del contratto. (209)
5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è con comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'acc comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consenti aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio. (209)
5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senz concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domic o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di po dell'invio delle comunicazioni. (209)
(205) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
(206) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53
(207) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
(208) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
(209) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
(210) I termini minimi previsti dal presente articolo sono stati ridotti della metà dall'art. convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.
Art. 79-bis. Avviso volontario per la trasparenza preventiva(articolo 44, comma 1, lett direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
In vigore dal 27 aprile 2010
1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato è stabilito, per i Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, par cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazi
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senz gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Re contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.
(211) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
Art. 80. Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
In vigore dal 1 luglio 2006
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizi
Sezione V
Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anor
Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore(art. 53, direttiva 2004/18; art. 5 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158
In vigore dal 6 dicembre 2011
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o ammi servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o co più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sa offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessu relazione all'oggetto del contratto.
[3-bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni s dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (213) (212) ]
(212) Comma abrogato dall'art. 44, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
2011, n. 214.
(213) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. i-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, luglio 2011, n. 106; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art.
Art. 82. Criterio del prezzo più basso(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004 legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90
In vigore dal 21 agosto 2013
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato median di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato median base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è deter
3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del pe salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni s dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voc integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia
(214)
4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono
(214) Comma inserito dall’ art. 32, comma 7-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convert
2013, n. 98.
Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa(art. 53, direttiva 2004/ legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lg
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggi valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contrat
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle riso
(215)
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il
tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento desc precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo al essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossi bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel band decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i
specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. (216)
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento de metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'of sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorr forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novem presente codice.
(215) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a
(216) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 11 settembre 2008, n
(217) Vedi, anche, la Determinazione 24 novembre 2011, n. 7.
Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta e legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
In vigore dal 1 agosto 2007
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economica demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal re
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effett contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cin riferisce l'oggetto del contratto. (220)
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo c
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. (221)
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico ammini commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membr concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non so illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. c
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione ap organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazi 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di appartenenza. (218) (220)
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale. (220)
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire do presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del prog stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudic di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
(218) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), nn. 1) e 2), D.Lgs. 31 luglio
2007.
(219) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. r), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113
(220) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (G.U. 2 speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere su
(221) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 marzo 2009, n. 70 (G.U. 18 mar dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del p agli artt. 76 e 97 della Costituzione.
Art. 85. Ricorso alle aste elettroniche(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004
In vigore dal 17 ottobre 2008
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le c appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraver
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorr rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di ga del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto posso valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effe elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli a
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quand economicamente più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressa
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come ind
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'as del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta ris delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al c relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono inv a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettr può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. (222)
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente intere ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito precisa, altresì, la formula ma elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valo ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vant altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espre siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutt consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché si appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti