Patto modenese per l'assistenza domiciliare agli anziani
Patto modenese per l'assistenza domiciliare agli anziani
Accordo tra il Comune di Modena, le XX.XX. confederali dei pensionati e di categoria CGIL, CISL, UIL, CUPLA, Lega provinciale delle Cooperative, Confcooperative - Unione di Modena.
Modena, 22 dicembre 2000 Premesso:
che le parti intendono affrontare i problemi connessi al forte aumento della popolazione anziana e non completamente autosufficiente, e che condividono l'obiettivo di arricchire la rete dei servizi offerti ai cittadini per a garantire ad ognuno il diritto di accesso a prestazioni correlate all'intensità del bisogno;
che ritengono importante tale obiettivo anche per ridurre i rischi e le distorsioni determinate da una forte domanda cui risponda in misura consistente una offerta di prestazioni non qualificata e prestata da soggetti non regolarizzati;
che la Legge regionale 5/1994 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane) delinea le caratteristiche della rete dei servizi offerti agli anziani, a partire dal ruolo del Servizio Assistenza Anziani (con le proprie articolazioni ed i propri organismi tecnici) nella valutazione dei bisogni socio-assistenziali e nella definizione dei progetti di intervento personalizzato;
che tra Comune ed Azienda USL è stato stipulato l'accordo di programma con cui, nel rispetto delle direttive regionali in materia, il Servizio Assistenza Anziani (SAA) acquisisce la necessaria autonomia e le risorse utili al conseguimento dei propri scopi;
che la recente approvazione della Legge Quadro di riforma dell'Assistenza arricchisce un quadro legislativo di riferimento che, con i Piani Sanitari Nazionale e Regionale vigenti, già assegnava alla rete integrata di servizi socio-assistenziali e sanitari un ruolo essenziale nella tutela della popolazione a rischio di non autosufficienza;
che l'intesa del 9 Marzo u.s. tra XX.XX. dei pensionati e Comune prefigura lo sviluppo della rete dei servizi per la popolazione anziana non autosufficiente;
che il Comune di Modena ha attivato il progetto transnazionale SerDom, finanziato dalla Comunità Europea (DG V ex art.6 FSE) per lo sviluppo e la qualificazione (attraverso interventi di formazione) dell'offerta di servizi domiciliari per anziani;
in data 21 luglio 2000 è stato sottoscritto un accordo fra Comune di Modena e OO. SS. Confederali CGIL, CISL, UIL, CUPLA in cui si conviene di procedere alla costruzione di un patto locale tra i diversi attori istituzionali sociali ed economici, sulla base di un documento, riprodotto in Allegato, e che costituisce parte integrante del presente accordo.
Tutto ciò premesso
Si conviene di incrementare l'utenza dei servizi domiciliari, assumendo come obiettivo il raddoppio delle famiglie attualmente servite dai servizi pubblici (obiettivo = 1500 famiglie). L'amministrazione
comunale si impegna a reperire adeguate risorse finanziarie, anche ricorrendo a linee di finanziamento regionali e comunitarie, nonché di eventuali soggetti locali o tramite il recupero dell'evasione contributiva. La Commissione di concertazione valuta l'acquisizione di tali risorse e ne giudica la congruità.
Per realizzare questa opportunità, le parti convengono che:
Art.1
Campo di applicazione
La disciplina contenuta nella presente intesa trova applicazione alle attività di assistenza domiciliare di anziani a rischio di non autosufficienza, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro nero.
Le parti ritengono opportuno inoltre predisporre misure di agevolazione alle famiglie per la regolarizzazione e l'emersione dei rapporti di lavoro domestico, secondo quanto previsto dall'Allegato A) che, a regime, potrà diventare completamento del presente Patto.
Art.2
Attività di assistenza domiciliare
Le attività di assistenza domiciliare di cui al presente Patto riguardano:
persone con condizioni cliniche stabilizzate, ponendosi nell'esclusivo ambito dell'assistenza tutelare ed escludendo quella di tipo sanitario.
Art.3
Attività di assistenza tutelare
Le attività tutelari di cui al precedente articolo si distinguono, in base a parametri internazionalmente riconosciuti (Instrumental Activities of Daily Living o I.A.D.L. e Activities of Daily Living o A.D.L.), in:
attività quotidiana strumentale attività quotidiana di base
come da schema di cui all'art.9 che rappresenta anche lo strumento per valutare l'autonomia e i bisogni dell'anziano.
Art.4
Organizzazione delle attività e delle competenze
Per sviluppare le attività previste nel pieno rispetto delle competenze di ogni soggetto coinvolto, si conviene quanto segue:
Viene istituita una "Commissione permanente di concertazione" quale organo di indirizzo e di verifica delle attività promosse dal Patto, la cui composizione e funzionamento sono definiti dal successivo articolo 5.
Art.5
Commissione di concertazione
La Commissione sarà composta da rappresentanti designati dal Comune di Modena (da uno dei quali sarà assunta la Presidenza), da rappresentanti delle parti sociali firmatarie dell'intesa (e tra le quali saranno indicate due vice-presidenze).
La commissione si riunisce, di norma, almeno quattro volte all'anno. Sedute straordinarie possono essere convocate su sollecitazione di una delle parti firmatarie il "Patto".
Compito della Commissione sarà quello di valutare le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione di SerDom; di monitorare le attività di assistenza domiciliare anche sulla base dei resoconti forniti trimestralmente dal SAA e di concorrere alla definizione delle linee-guida per l'accreditamento; di definire le tariffe del catalogo prodotti.
La Commissione, in attesa di recepire le modalità che verranno deliberate dalla Regione in ossequio alla Legge Quadro n. 328/2000, art 11, individua altresì:
a) I criteri di accreditamento delle organizzazioni (imprese, associazioni), definendo con precisione: requisiti organizzativi minimi, rispetto delle norme di sicurezza, prezzi praticati, sistemi di garanzia per l'utenza.
b) I criteri di accreditamento dei singoli operatori, definendo con precisione: professionalità certificata, disponibilità a partecipare ai percorsi formativi predisposti annualmente dal SAA, rispetto delle norme di sicurezza, prezzi praticati minimi e massimi, coperture assicurative e previdenziali, sistemi di garanzia per l'utenza.
c) In entrambi i casi l'accreditamento è subordinato al rispetto delle tariffe minime e massime previste nel catalogo prodotti costruite sui contratti di riferimento di cui all'articolo 9.
La Commissione può indire audizioni o incontri con rappresentanti del volontariato sociale, anche allo scopo di valutare il contributo che queste possono portare ad una crescente integrazione sociale dei soggetti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare.
Il funzionamento della commissione dovrà essere disciplinato con un regolamento approvato dai componenti della Commissione.
Art.6
Accreditamento per le attività domiciliari
Il Comune di Modena è titolare del processo di accreditamento nelle sue varie forme (concessione, verifica ordinaria e straordinaria, revoca).
La Commissione di concertazione individua il soggetto terzo deputato a istruire i percorsi di accreditamento. Tale soggetto dovrà possedere:
adeguata conoscenza dei requisiti definiti per l'accreditamento e dei prodotti/servizi oggetto di valutazione
libertà da ogni interesse che possa spingere a comportamenti parziali o discriminatori
esperienza almeno triennale nel settore socio-assistenziale o nella formazione professionale connessa.
Il soggetto terzo di cui al comma 2 predisporrà (ed aggiornerà ogni bimestre) due distinti "Albi dei fornitori":
Albo delle organizzazioni. Conterrà le imprese e le associazioni che ne hanno fatto richiesta, e che sono state riconosciute idonee in quanto dotate dei requisiti organizzativi minimi indicati dalla Commissione di Concertazione.
Albo degli operatori. Registrerà le persone fisiche che ne fanno richiesta e le cui competenze professionali sono certificate.
Entrambi gli albi sono tenuti dalla Commissione di concertazione, che potrà promuovere verifiche ispettive.
Art.7
Sportello informativo per l'utenza
Lo "sportello informativo" del S.A.A. per l'assistenza domiciliare sarà ubicato presso gli uffici comunali e circoscrizionali e sarà consultabile anche mediante numero verde e sito web.
Lo sportello informativo coordinerà le campagne di informazione sulle opportunità di assistenza domiciliare offerte dalla rete integrata di servizi, e raccoglierà dati sulla domanda promuovendone la elaborazione e la valutazione.
A fronte di una richiesta di assistenza domiciliare, o di segnalazione di uno stato di difficoltà, lo sportello informativo proporrà un approfondimento con un assistente sociale in grado di valutare l'esatta entità del bisogno ed il profilo più adeguato della risposta disponibile. Quando necessario il caso sarà sottoposto alla U.V.G., ai fini della definizione del progetto di intervento più coerente con le esigenze dell'utente e/o della sua famiglia. L'assistente sociale che compie la valutazione assume la responsabilità del caso, così come previsto dall'art.18 della L.R. 5/1994.
In presenza di progetti personalizzati di intervento realizzabili con il concorso di soggetti accreditati dal Comune nell'ambito del sistema SerDom, lo sportello consegnerà all'utente le seguenti informazioni:
- L'elenco dei fornitori di servizio con le caratteristiche adeguate,
- La possibilità di accedere ad un "assegno servizi"
L'informazione necessaria per la stipula dei relativi contratti
5. L'Ufficio Informazioni gestisce a fini statistici un archivio informatico o banca dati delle domande pervenute e dei servizi erogati.
Art.8
Assegni servizio
Le parti convengono sulla esigenza che l'Amministrazione comunale intervenga nel sostegno economico alle famiglie che accedono ai servizi offerti dai soggetti accreditati di cui all'art.6.
L'entità degli assegni di servizio sarà definita utilizzando i parametri ISEE previsti per le prestazioni domiciliari, avendo a riferimento il nucleo familiare ristretto e in base ai livelli di reddito definiti dalla Commissione di Concertazione.
L'assegno servizi sarà corrisposto in misura corrispondente alle ore di servizio previste dal progetto personalizzato predisposto dal S.A.A. previa dimostrazione con regolare ricevuta o elemento equipollente, del versamento effettuato sulla base delle tariffe predisposte per le prestazioni di cui al catalogo prodotti.
Art.9
Contratti di riferimento-regolarizzazione e stabilizzazione dei rapporti di lavoro
Le parti convengono sull'esigenza di promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro originati dalla domanda di assistenza domiciliare e ritengono che tale regolarizzazione possa avvalersi di diverse tipologie contrattuali, purché coerenti con l'oggetto dell'attività svolta e sulla base di CCNL stipulati da soggetti effettivamente rappresentativi degli interessi in campo.
Per quanto riguarda gli interventi di assistenza domiciliare che riguardano le attività quotidiane strumentali (I.A.D.L.):
Abilità ad usare il telefono Fare la spesa
Preparare i pasti Cura della casa Fare il bucato
Spostamenti fuori casa Assunzione dei propri farmaci Uso del proprio denaro
E le seguenti attività quotidiane di base (A.D.L.)
A) FARE IL BAGNO (vasca, doccia, spugnatura):
1. fa il bagno da solo (entra e esce dalla vasca da solo).
2. Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es.dorso)
VESTIRSI (prendere i vestiti dall'armadio e/o cassetti, inclusa biancheria intima, vestiti, uso delle allacciature e delle bretelle se utilizzate
prende i vestiti e si veste completamente senza bisogno di assistenza.
Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe; Ha bisogno di assistenza nel prendere i vestiti e nel vestirsi.
TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi, rivestirsi):
va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o della comoda svuotandoli al mattino)
ha bisogno di assistenza nell'andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell'uso del vaso da notte o della comoda.
SPOSTARSI:
si sposta dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza (eventualmente con canadesi o deambulatore).
Compiere questi trasferimenti se aiutato da una sola persona.
E) CONTINENZA DI FECI E URINE:
controlla completamente feci e urine . Usa pannoloni.
F) ALIMENTAZIONE:
Senza assistenza.
Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane.
le parti convengono sulla possibilità di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al successivo articolo 10, oltre a rapporti di lavoro subordinato, qualora i prestatori operino alle dipendenze di strutture organizzate.
Le parti convengono che la natura delle attività quotidiane di base (A.D.L.) escluse dal precedente comma:
FARE IL BAGNO (vasca, doccia, spugnatura):
3. Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo
VESTIRSI (prendere i vestiti dall'armadio e/o cassetti, inclusa biancheria intima, vestiti, uso delle allacciature e delle bretelle se utilizzate):
Rimane parzialmente o completamente svestito.
TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi, rivestirsi):
3. Non si reca in bagno per l'evacuazione.
SPOSTARSI:
Allettato, non esce dal letto.
E) CONTINENZA DI FECI E URINE:
2. Incidenti occasionali
3. Necessità di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è incontinente.
F) ALIMENTAZIONE:
3. Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito parzialmente o completamente per via parenterale.
richiedono l'applicazione degli strumenti contrattuali rientranti nella disciplina del CCNL delle Cooperative Sociali.
Art.10
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Tenuto conto:
Che il sistema economico e il mercato del lavoro in provincia di Modena, in linea con le tendenze nazionali, in particolare con le aree del centro nord e di altri paesi industrializzati, stanno attraversando una fase di trasformazione strutturale produttiva e della organizzazione del lavoro, che vede la crescita rilevante di nuove forme di impiego e di nuovi soggetti economici;
che la forma contrattuale di cui al presente accordo, viene sottoposta unicamente a lavoratori, come sopra individuati, che hanno dimostrato volontariamente di voler aderire alle modalità di lavoro previste dalla collaborazione coordinata e continuativa, non rientrante nell'esercizio di professione abituale;
che le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità di concordare un sistema di regole che disciplinano il rapporto di lavoro tra le famiglie e coloro che operano con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
Considerato che:
pur rendendosi necessaria la conclusione in tempi rapidi dell'iter parlamentare per la definizione di una legislazione che definisca un quadro di diritti e tutele per questi lavoratori, le parti, prevedendo la necessità di avvalersi di personale in rapporto di collaborazione da parte delle famiglie che necessitano di prestazioni socio assistenziali nei confronti di anziani a rischio di non autosufficienza (così come specificato nell'oggetto del contratto individuale allegato),
concordano
anche in attesa di una più precisa definizione legislativa in materia, sull'opportunità di
regolamentare le prestazioni ed il rapporto contrattuale con collaborazioni coordinate e continuative che interessino ambiti di lavoro non occasionale o comunque configurabili come utili ed irrinunciabili all'espletamento dei compiti istituzionali.
Le parti firmatarie convengono che:
Contenuti contrattuali
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulati in forma scritta con l'indicazione:
Durata del contratto correlata al progetto eventuale patto di prova
oggetto della prestazione
eventuale impegno orario da stabilirsi fra le parti in modo flessibile
montante del corrispettivo per la durata contrattuale che non potrà essere inferiore al costo previsto dalla contrattazione collettiva di categoria per prestazioni analoghe per cui si assume come base di riferimento il secondo livello del contratto Cooperative Sociali
criteri temporali di corresponsione e la disciplina dei rimborsi spese le cause di estinzione del rapporto negoziale
la clausola di non esclusività le forme assicurative Registrazione in caso d'uso
Copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere inviata, nell'arco di sei giorni lavorativi successivi alla sua stipula, alla Commissione di Concertazione.
Patto di prova
Pur non essendo prassi usuale stabilire periodi di prova in seno a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le parti si danno reciprocamente atto dell'utilità di un periodo neutro nel
corso del quale sia il committente che il collaboratore potranno saggiare le reciproche compatibilità, visto il rapporto di assoluta fiducia sul quale si dovrà basare la collaborazione in oggetto. Durante tale periodo neutro, le parti potranno decidere di risolvere il contratto posto in essere senza obbligo di motivazione e senza altro onere se non il pagamento dei corrispettivi maturati da parte del collaboratore per l'attività comunque svolta.
Il periodo di prova non potrà superare i 15 giorni di calendario. Facoltà di prelazione
E' facoltà della famiglia, utilizzare di preferenza, se l'oggetto della collaborazione lo consente, soggetti di cui si è già avvalsa con esito positivo.
Diritti sindacali
Va garantito ai collaboratori l'esercizio dei diritti sindacali compatibili con lo status dei medesimi, a partire dalla facoltà riconosciuta ai collaboratori di adesione sindacale alle strutture demandate alla rappresentanza del lavoro atipico firmatarie del presente accordo.
La famiglia si impegna, all'atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a consegnare al collaboratore copia del presente accordo.
Il collaboratore avrà diritto a partecipare alle assemblee indette dalle OO. SS. firmatarie del presente accordo.
Risoluzione del contratto
Le clausole di risoluzione del contratto andranno sempre indicate da ambo le parti.
Salvo diversa previsione delle parti, la risoluzione del rapporto può avvenire esclusivamente nell'ipotesi di inadempimento contrattuale, giustificato motivo oggettivo, e per decorrenza del termine. In caso di recesso da parte del prestatore di lavoro per giusta causa addebitabile al committente, al collaboratore spetta un'indennità pari a un quinto della somma che gli sarebbe spettata in caso di regolare prosecuzione del rapporto di lavoro.
Malattia e infortunio
L'assenza per malattia, infortunio, ferie o congedo per gravi e certificati motivi familiari del collaboratore potrà avvenire, senza decurtazione del compenso, per un massimo di 30 giorni lavorativi calcolati su base annua. Per contratti inferiori all'anno, tali giorni saranno riproporzionati.
Per periodi di assenza superiore a 30 giorni su base annua o riproporzionati secondo la diversa vigenza contrattuale, il rapporto rimane sospeso senza diritto ad alcun compenso. Tale sospensione del rapporto di collaborazione potrà comportare, previo accordo tra le parti, una proroga della durata del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, con il riconoscimento del diritto al compenso relativo ai giorni di lavoro recuperati.
Maternità
In caso di gravidanza alla collaboratrice verrà riconosciuto il diritto di astensione dal lavoro nell'intervallo intercorrente fra gli ultimi tre mesi di gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino, per un massimo di 180 giorni.
Si riconoscerà la possibilità di proroga, pari al periodo di astensione dal lavoro goduto in condizioni di compatibilità con il mantenimento dell'attività nel cui ambito è stato stipulato il contratto di collaborazione.
Responsabilità civile verso terzi
All'atto della stipula del contratto, il committente provvederà ad assicurare il collaboratore presso una compagnia di rilievo nazionale (tramite l'assistenza dello Sportello Informativo) per i rischi verso terzi e per l'eventuale copertura finanziaria delle spese giudiziarie.
Art.11
Contratti di appalto e concessioni pubbliche
A sostegno della effettività della presente intesa, il Comune di Modena inserirà nei propri capitolati di appalto e di concessione pubblica nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare alla persona la clausola riprodotta al comma 2 del presente articolo, con la quale si impegnano le imprese appaltatrici e concessionarie al rispetto del patto e delle clausole in esso contenute
Impegni dell'appaltatore o del concessionario:
"1. Per quanto concerne i rapporti di lavoro, oltre al rispetto delle norme inderogabili di legge e o di contratto collettivo, l'appaltatore (o concessionario) si vincola al rispetto e alla applicazione del Patto modenese per l'assistenza domiciliare agli anziani firmato il ........... .
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma che precede, l'Amministrazione comunale applicherà all'appaltatore/concessionario, a seconda della gravità dell'inadempimento, una penale fino a un massimo del 20 per cento del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Nell'ipotesi di reiterata inosservanza o di concorrenza con altri inadempimenti è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere alla risoluzione del contratto".
Art.12
Impegni dell'utente del servizio o del suo legale rappresentante
A sostegno della effettività della presente intesa, il Comune di Modena inserirà nei propri contratti
per l'assistenza al domicilio di persona anziana a rischio di non autosufficienza la clausola riprodotta al comma 2 del presente articolo, con la quale si impegnano gli utenti del servizio o i loro rappresentanti legali a ricorrere esclusivamente a prestazioni rese da soggetti accreditati ai sensi della presente intesa.
Impegni dell'utente del servizio o del suo rappresentale legale
"Nell'accettare per le prestazioni assistenziali di cui sopra la corresponsione del contributo di
l. ....... mi impegno a rivolgermi, per l'esecuzione della prestazione a uno dei soggetti accreditati indicatimi dallo Sportello Informativo e a corrispondergli la tariffa prevista dal catalogo prodotti. Sono consapevole che, in caso di inosservanza di tale obbligo, si applicherà una penale fino a un massimo del 20 per cento del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori".
Art.13
Formazione professionale
1. Le parti concordano sulla necessità di impostare un sistema formativo coerente con il principio della valorizzazione del lavoro sociale di cura da realizzare con opportuni investimenti formativi, utilizzando anche lo strumento dei crediti.
A regime sono ipotizzabili due figure professionali che operano, con diversi gradi di autonomia nell'ambito della cura della persona:
2.Ausiliario di assistenza in ambito familiare di cui all'art.9, commi 2 e 3, svolgente, a titolo esemplificativo, le funzioni di:
sorveglianza e cura della persona;
aiuto nell'abbigliamento e nell'alimentazione; segretariato
accompagnamento
Formazione: 150 ore di corso + eventuale modulo per lingua italiana Inquadramento: 2° livello contratto Cooperative Sociali
3. A. di B.: in prospettiva O.S.S. Formazione: 900 ore
Inquadramento: 4° livello contratto Cooperative Sociali
4. L'amministrazione comunale si impegna a promuovere un modulo formativo della durata di 60 ore rivolto a tutti gli operatori rientranti nella presente intesa, che necessitano di un livello basilare di formazione linguistico-culturale necessario a svolgere le mansioni previste dal presente accordo.
Art.15
Durata dell'accordo
La presente intesa ha natura sperimentale ed avrà validità un anno (2001).
ALLEGATO A)
Lavoro domestico e familiare
Le parti, nel ribadire la validità del contratto di collaborazione familiare con riferimento alle attività di semplice collaborazione domestica, si impegnano a valorizzare, nell'ambito delle attività formative di cui alla Sezione III della presente intesa, il disposto di cui all'art. 9 del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico e familiare, laddove prevede la possibilità di usufruire di un monte- ore annuo di permessi retribuiti per la formazione professionale.
In particolare, con riferimento ai rapporti di collaborazione domestica e familiare instaurati con cittadini extracomunitari, i permessi di cui all'art. 9 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e familiare potranno essere utilizzati per la formazione di base in materia assistenziale e per l'apprendimento della lingua italiana.
Le parti sottoscrittrici convengono che per attuare gli interventi formativi di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale promuoverà il modulo di cui all'art. 13.4 del presente Accordo.
LINEE GUIDA PER IL
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA
L'anno duemila (2001) il giorno ... del mese di ... nella sede , con la presente scrittura privata
da valere ad ogni effetto di legge,
Tra .........
di seguito denominato più semplicemente Committente
e il Sig./ra ........
di seguito denominato più semplicemente Collaboratore,
si conviene che PREMESSO
che il Committente intende avvalersi dell'attività di collaboratori con esperienza nel settore socio - assistenziale per prestazioni qualificate;
che per tali motivi il committente ha deciso di individuare un collaboratore esterno, ed accentrare su quest'ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi delle attività di seguito riportate;
che il collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni indicate a favore del committente;
che il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma, ancorché continuativo e coordinato. Pertanto, il Collaboratore svolgerà la Sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa. salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente;
che per quanto sopra menzionato, si precisa che il Collaboratore non può in alcun modo far parte dell'organico del Committente, ritenendo che il detto incarico debba rimanere regolamentato esclusivamente da quanto concordato con la presente e dalle disposizioni normative sul contratto d'opera.
Che il committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione.
E' esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti ai sensi dell'art. 2222 e segg. Del Codice Civile:
Si conviene e stipula quanto segue:
La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
1. Conferimento dell'incarico
Il Committente conferisce al Collaboratore che accetta, l'incarico avente ad oggetto la seguente attività: ...............................
......................................
......................................
I tempi e le modalità delle prestazioni vengono concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore.
2. Natura dell'incarico
L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni d'opera senza vincolo di subordinazione.
Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, è libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sta autonoma che subordinata.
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste per il Committente carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'ari. 1456 del Codice Civile.
3. Durata dell'incarico
Il presente incarico decorre dal ..... con scadenza fissata al ......
L'eventuale rinnovo del presente rapporto di collaborazione dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti. Le parti concorderanno almeno 30 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione.
In ogni e qualunque caso di cessazione del rapporto di collaborazione il collaboratore avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata.
4. Organizzazione
Il committente metterà a disposizione del Sig./ra .........l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell' incarico;
Il Collaboratore pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il committente o i suoi familiari, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.
Vista la necessità, per coordinare la propria opera con l'attività del committente, della presenza del collaboratore presso la sede del committente stesso, si predisporrà, di comune accordo, un orario giornaliero e settimanale suddiviso per fasce. L'impegno orario richiesto, dovrà essere convenuto tra le parti.
Il collaboratore autonomamente potrà prenotare l'orario di attività coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori.
Periodicamente il piano d'attività. realizzato sulla base delle singole prenotazioni, potrà essere rivisto ed il collaboratore potrà confermare e/o prenotare nuovamente la fascia di presenza che ritiene più idonea al complesso della sua attività;
Il committente informerà tempestivamente e creerà le condizioni oggettive perché il collaboratore possa partecipare ad attività formative e/o di aggiornamento professionale, funzionali alle mansioni svolte.
5. Compenso
Per tale incarico il committente si impegna a corrispondere, al Sig il seguente compenso lordo
quale montante complessivo riferito al periodo di vigenza contrattuale di Lire al quale dovranno essere applicate le ritenute previdenziali, ed assicurative nella misura prevista dalla Legge.
La corresponsione del compenso avverrà, di norma, con erogazione mensile e sarà messa in pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione previa presentazione, da parte del collaboratore, di specifica notula.
In caso di ritardato pagamento dei compensi previsti dal presente contratto, oltre i 30 giorni dal termine prefissato, si stabilisce una maggiorazione pari agli interessi legali a titolo di penale per il Committente.
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell' 47 del Testo Unico Imposte sui redditi. All'atto dell'erogazione del compenso o di acconti il committente opererà sul compenso medesimo ai sensi dell'articolo 2 comma 26 della legge 335/95 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi dell'articolo 5 comma I del dlgs 38/2000.
Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 633/72.
7. Rimborsi spese
Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione.
8. Disdetta e risoluzione del contratto
Qualora sia volontà di una delle parti di recedere dal presente contratto, prima della scadenza, dovrà darne comunicazione all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
con almeno 15 giorni di preavviso.
Inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di rescindere il presente contratto senza obbligo di disdetta.
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente accordo, ovvero alla sua applicazione. si espleterà un tentativo di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, D.L .80/98.
9. Obblighi assicurativi del committente
Il committente dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi:
infortunio del Collaboratore - polizza INAIL secondo le attuali disposizioni di legge: responsabilità civile verso terzi.
La polizza come sopra prevista dovrà coprire gli eventi occorsi durante la durata del presente contratto ed i sinistri occorsi durante e per effetto della collaborazione.
10. Spese di convenzione
Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del Collaboratore. Tale atto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (TARIFFA PARTE II art. 10).
11. Controversie
Eventuali divergenze che potrebbero insorgere tra le parti, circa l'interpretazione e l'applicazione del contratto, verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dai due membri precedenti, e in difetto di accordo tra i due, dal Presidente del Tribunale di Modena.
12. Rinvio
Nel caso subentrino, nel periodo di validità del presente contratto, normative nazionali di natura fiscale, previdenziale, civilistiche riguardanti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esse saranno recepite con decorrenza immediata.
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti dell'Ente e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione - viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il committente Il collaboratore
Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi della vigente normativa, il committente ad utilizzare i Suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali.
Resta inteso che il committente si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che la riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.
IN FEDE