ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
testo in vigore dal: 16-5-2006
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian, di seguito denominati Parti Contraenti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo;
CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro amministrazioni doganali;
CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprieta' intellettuale;
TENUTO CONTO della Convenzione internazionale relativa alla mutua assistenza amministrativa per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione doganale, che definisce un ambito destinato a facilitare la mutua assistenza amministrativa in campo doganale;
RICONOSCENDO le preoccupazioni crescenti in materia di sicurezza e di facilitazione della catena logistica internazionale e considerando, in proposito, la Risoluzione del Consiglio di Cooperazione doganale di giugno 2002; RICONOSCENDO la necessita' di stabilire un equilibrio tra la facilitazione ed il controllo per garantire la libera circolazione del commercio legittimo e per soddisfare le esigenze dei governi per la protezione della societa' e dei gettiti;
CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'ONU nonche' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili dalle due amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- alla lotta contro la contraffazione.
b) "amministrazioni doganali", nella Repubblica italiana l'amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e il Comitato Statale delle Dogane nella Repubblica dell'Azerbaigian;
c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope sotto la supervisione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione;
f) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
g) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
h) "informazioni" dati, documenti, rapporti ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie autenticate;
i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonche' nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;
j) "sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (definite precursori)" le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; k) "riciclaggio" nascondere, occultare o comunque ostacolare l'accertamento circa l'origine illecita di denaro;
l) "amministrazione doganale richiedente", l'amministrazione doganale che richiede l'assistenza;
m) "amministrazione doganale adita", l'amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e di prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, ivi comprese le violazioni alla normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica, dei diritti sulla proprieta' intellettuale nonche' le violazioni alla normativa mirata a contrastare il traffico illecito di stupefacenti.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.
CASI DI ASSISTENZA
Articolo 3
Le amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente ogni informazione che provi che:
a) le merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente vincolate;
c) le merci che godano di regime preferenziale all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che vengano parimenti fornite informazioni sulle misure di controllo doganale a cui le merci siano state eventualmente assoggettate.
Articolo 4
Nel rispetto delle proprie disposizioni normative nazionali, le amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, ove necessario - tutte le informazioni
che contribuiscono ad assicurare correttamente:
a) la riscossione di dazi doganali, imposte, tasse e tributi riscossi dalle amministrazione doganali e, in particolare, quelle informazioni utili a determinarne l'origine, il valore in dogana delle merci e a stabilirne la loro classificazione tariffaria;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;
c) il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprieta' intellettuale;
d) le azioni di contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
CASI SPECIALI DI ASSISTENZA
Articolo 5
1. Le amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.
Articolo 6
1. Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nel territorio del suo Stato e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a:
a) modifiche sostanziali delle loro legislazioni doganali;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
ASSISTENZA TECNICA
Articolo 7
Le amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:
a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacita' specialistiche dei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di
attrezzature di ricerca;
d) scambio di visite di esperti in materie doganali;
e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.
SORVEGLIANZA SPECIALE
Articolo 8
Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito sospettate di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale del suo Stato;
c) i mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) i locali sospettati di essere impiegati per commettere infrazioni doganali.
CONSEGNA CONTROLLATA
Articolo 9
1. Le amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di violazioni doganali relative a merci doganali di cui al paragrafo i) e j) dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata devono essere prese caso per caso.
RICICLAGGIO DI DENARO
Articolo 10
Le amministrazioni doganali nel rispetto della propria normativa e delle specifiche competenze in materia provvedono a che il riciclaggio, come definito nell'articolo 1 lett. k), sia vietato.
RECUPERO CREDITI
Articolo 11
1. L'amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione.
2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e dalla relativa traduzione.
3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformita' alle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale adita, e' accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente.
4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non e' possibile eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale adita.
5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare.
6. In relazione al presente Accordo, non si inizia un'azione legale in materiali di recupero crediti nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale adita senza che le Autorita' doganali ne abbiano dato il consenso.
7. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale richiedente.
8. Il credito viene riscosso nella valuta nazionale dell'amministrazione doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta.
9. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative nazionali della parte Contraente adita.
COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 12
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente in inglese. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'amministrazione doganale richiedente;
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;
d) i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel
procedimento, se conosciute.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili nello Stato della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari cosi' designati viene comunicata dall'amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 21 del presente Accordo.
FILES E DOCUMENTI
Articolo 13
1. Ciascuna amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attivita', ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo.
3. Xxxxx e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.
4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.
UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI
Articolo 14
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsenta espressamente e a condizione che le disposizioni legislative dello Stato dell'amministrazione che li riceve non vietino tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili
per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.
5. In ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati membri dell'Unione stessa.
INDAGINI
Articolo 15
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.
2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Articolo 16
1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'amministrazione doganale adita, i funzionari dell'amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi ne' portare armi.
ESPERTI E TESTIMONI
Articolo 17
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale adita puo', ove possibile, autorizzare i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente, relativamente ad un'infrazione doganale, in qualita' di esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale veste il funzionario deve comparire.
2. L'amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Articolo 18
1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.
2. Lo scambio dei dati personali svolto con l'ausilio di mezzi elettronici e' soggetto alla medesima disciplina prevista dal comma 1 del presente articolo.
ECCEZIONI
Articolo 19
1. Qualora l'amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa puo' rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.
2. Se un'amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'amministrazione doganale adita consulta l'amministrazione doganale
richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
COSTI
Articolo 20
1. Ciascuna amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo. Lo stesso vale per lo scambio dei dati per via telematica.
2. Le spese per gli esperti, testimoni e per gli interpreti, che non siano funzionari governativi, saranno sostenute dall'amministrazione doganale richiedente.
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 21
1. Le amministrazioni doganali possono adottare misure affinche' i loro funzionari responsabili dell'accertamento o repressione delle infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro.
2. Le amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-azera composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Capo del Comitato Statale delle Dogane della Repubblica dell'Azerbaigian, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo-azera non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.
AMBITO TERRITORIALE
Articolo 22
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA
Articolo 23
Il presente Accordo puo' essere modificato, previo consenso scritto delle Parti Contraenti, mediante emendamenti o integrazioni formalizzate in separati Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo ed entrano in vigore in conformita' all'articolo 24.
Articolo 24
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata ed entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' far cessare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte Contraente. In questo caso l'Accordo cessera' di essere in vigore 90 (novanta) giorni dopo la data di ricezione di tale notifica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 24 febbraio 2005, in due originali, nelle lingue Italiana, Azera ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica dell'Azerbaigian
ALLEGATO
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati personali vengono comunicati esclusivamente all'Amministrazione doganale. La comunicazione di dati personali ad altre autorita' e' ammessa solo previo consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti.
2. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
3. I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per una durata che non superi quella necessaria alla realizzazione degli obiettivi per cui i dati sono stati forniti.
4. L'Amministrazione doganale che fornisce dati personali si assicura che tali dati siano stati raccolti in maniera corretta e legittima, che siano esatti e aggiornati, e che non siano eccessivi rispetto ai fini per cui vengono forniti. Tutti i divieti imposti dalle disposizioni legislative e amministrative sulla raccolta di dati personali vigenti nel territorio delle Parti contraenti che forniscono o ricevono dati personali devono essere rispettati.
5. Se si scopre che sono stati trasmessi dati personali errati o che alcuni dati non avrebbero dovuto essere forniti, questa informazione viene subito notificata. L'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati in questione li modifica o li cancella.
6. Le Amministrazioni doganali registrano la comunicazione o il ricevimento dei dati personali scambiati in virtu' del presente Accordo.
7. Le Amministrazioni doganali adottano le necessarie misure di sicurezza per garantire che i dati personali scambiati in base al presente Accordo non siano consultati, modificati o diffusi senza autorizzazione.
8. Se i dati personali scambiati nel quadro del presente Accordo danneggiano una persona, l'Amministrazione doganale che ha utilizzato tali dati personali e' responsabile del danno arrecato in conformita' con le disposizioni legislative ed amministrative in vigore sul territorio di questa Parte contraente. L'Amministrazione doganale non puo' negare la propria responsabilita' facendo valere che il danno in questione e' causato dall'Amministrazione doganale che ha comunicato i dati.