SOMMARIO
Regolamento di “Camera Risoluzione Controversie” s.r.l.
SOMMARIO
Art.1 – Ambito di applicazione del Regolamento Art.2 – Elenchi dei mediatori
Art.3 – Domanda di mediazione e avvio del procedimento Art.4 – Scelta e nomina del mediatore
Art.5 – Procedimento di conciliazione Art. 6 – Riservatezza della conciliazione Art. 7 – Corresponsione delle indennità Art. 8 – Consulenti e difensori
Art. 9 – Responsabilità del servizio di conciliazione Art.10 – Responsabilità delle parti
Art. 11 - Sedi secondarie
Art. 12 – Clausola compromissoria Art. 13 – Legge applicabile Allegato 1 – Tabella delle indennità Allegato 2 – Codice etico
Allegato 3 – Scheda di valutazione
Articolo 1
Ambito di applicazione del Regolamento
1.1 Il presente Regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la risoluzione delle controversie sottoposte ai mediatori dell’Organismo di conciliazione, “Camera Risoluzione Controversie” s.r.l., iscritto al n. 752 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma del D.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e del successivo D.M. del 18 ottobre 2010 n. 180.
1.2 Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere, tramite un mediatore, controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili, incluse quelle in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165.
1.3 La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede
modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l’imparzialità la neutralità e l'indipendenza oltre che l’idoneità allo svolgimento dell’incarico. I mediatori sono professionisti neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con il compito di aiutare le parti a trovare una soluzione negoziata della lite, accettabile da entrambe. I mediatori di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. avranno la possibilità di formulare una proposta valutativa/aggiudicativa così come meglio specificato infra. Tendenzialmente i mediatori di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. non formuleranno una proposta in assenza di una delle parti del procedimento di mediazione.
1.4 Camera Conciliazione Controversie s.r.l. assicura che i propri mediatori svolgano, con funzioni di tirocinio assistito, almeno 20 procedimenti di mediazione in un biennio presso altri Organismi con i quali provvede a sottoscrivere apposite convenzioni. Analogamente si impegna a consentire la partecipazione ai propri procedimenti di mediazione, in funzione di tirocinanti, di mediatori iscritti negli albi di altri Organismi iscritti, nella misura in cui ciò non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura e previa acquisizione del consenso delle parti del procedimento.
Articolo 2 Elenchi dei mediatori
2.1 La Camera Risoluzione Controversie s.r.l., ai fini dell’art. 1, ha formato elenchi separati dei mediatori suddivisi per le specializzazioni delle varie materie, depositati presso la segreteria dell’Organismo e consultabili attraverso il sito dell'organismo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Articolo 3
Domanda di mediazione e avvio del procedimento
3.1 Chiunque intenda ricorrere alla procedura di mediazione deve a tal fine depositare a mano o inviare per Posta Elettronica Certificata, oppure con raccomandata A/R, domanda scritta a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. (accompagnata da copia del documento di riconoscimento e codice fiscale). La domanda può essere presentata anche congiuntamente da tutte le parti coinvolte. Le parti possono avviare la conciliazione, o aderire ad essa, utilizzando gli appositi moduli predisposti da Camera Risoluzione Controversie s.r.l. o altre istanze aventi il medesimo contenuto. La procedura s’intende avviata alla data dell’attribuzione del numero di protocollo del Registro degli affari di mediazione apposto sulla domanda che dovrà essere compilata, a cura della parte che intende avvalersi del procedimento di mediazione, con l’indicazione di tutti i dati richiesti.
3.2 La domanda, redatta in originale ed in tante copie quante sono le parti da invitare, deve essere sottoscritta dal richiedente o da tutte le parti, qualora sia proposta congiuntamente, e deve contenere:
a) nome e cognome della parte istante, qualora sia una persona fisica; denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, se si tratti di persona giuridica;
b) nome e cognome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia, nonché nome e cognome dell’avvocato che la assiste. Nell’eventualità fosse il rappresentante a depositare la domanda di mediazione, l’Organismo si riserva la facoltà di richiedere al rappresentante procura speciale con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale. Diversamente l’Organismo richiede che la delega per la partecipazione al procedimento di mediazione venga rilasciata dalla parte al momento del deposito della domanda in modo da consentire la contestuale e doverosa verifica degli effettivi poteri del rappresentante;
c) nome e cognome, in caso di persona fisica, o denominazione, in caso di persona giuridica, della parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, con l’indicazione dell’indirizzo e di quant’altro possa servire a contattarla e convocarla. Nel caso di più richiedenti o più parti invitate, sarà necessario eleggere il domicilio dove inviare le comunicazioni o, in alternativa, indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
d) l’eventuale atto o contratto dal quale si evinca, anche sotto forma di “clausola di mediazione”, la volontà, precedente o successiva rispetto all’insorgere del conflitto, di aderire alla procedura di mediazione presso Camera Risoluzione Controversie s.r.l. o, in mancanza, l’eventuale invito a ciascuna controparte ad aderire alla suindicata procedura;
e) l’esposizione sintetica del fatto, delle ragioni della contendere e delle conseguenti richieste nei confronti dell’altra parte nonché l’indicazione del valore della controversia. Qualora siffatto valore non risulti determinato o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua stima, l’Organismo si riserva il potere di decidere autonomamente il valore della controversia entro il limite di € 250.000,00, comunicandolo alle parti entro il primo incontro successivo a quello preliminare di programmazione. Conseguentemente, l’Organismo comunica a ciascuna parte l’effettivo valore dell’indennità che le parti dovranno corrispondere ai sensi dell’art. 7 in applicazione delle disposizioni di cui al codice di procedura civile.
f) l’eventuale documentazione a sostegno della domanda di mediazione, debitamente individuata e classificata nella suindicata domanda ai fini della tutela della riservatezza;
g) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
h) l’accettazione del presente Regolamento e dell’allegata Tabella delle indennità;
i) l’eventuale indicazione di una differente sede per il procedimento di mediazione, scelta tra quelle appartenenti a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. o tra altri luoghi, solo in casi particolari e previa autorizzazione del Responsabile dell’Organismo, del mediatore successivamente designato e previo consenso della parte nei cui confronti si è attivata la procedura di mediazione.
3.3 Camera Risoluzione Controversie s.r.l. entro 30 giorni dalla data in cui il procedimento viene protocollato, fissa l’incontro di programmazione e designa il mediatore per la mediazione, dandone comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione della convocazione. La convocazione della persona nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione può avvenire, in aggiunta all'organismo, anche a cura della parte istante . Qualora la convocazione della parte invitata venisse richiesta a cura dell'Organismo, la parte interessata dovrà fornire a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. ogni elemento utile per consentire la realizzazione della ricezione della convocazione (certificati di residenza, camerali, ecc.). Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Camera Risoluzione Controversie
s.r.l. per difetti o errori nella convocazione delle parti. Qualora nel corso del procedimento di mediazione alcuna delle parti formuli istanza di chiamare terzi nel procedimento, la convocazione deve avvenire a cura della segreteria, su istanza della parte richiedente.
3.4 Il mediatore, qualora a seguito della designazione lo ritenga opportuno per la migliore preparazione del conseguente procedimento, potrà personalmente richiedere al Responsabile dell'Organismo una nuova convocazione delle parti in caso di difetto di comunicazione di avvenuto avvio del procedimento, utilizzando a tal fine le strutture dell’Organismo e potendo richiedere, in aggiunta, l’adempimento alla parte più diligente; sempre ed in via preliminare il mediatore sarà tenuto a verificare la esatta ed integra costituzione del contraddittorio.
3.5 Se la parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, comunque invitata, non conferma per iscritto, al più tardi il giorno prima della data del primo incontro di programmazione, di aderire al procedimento o rifiuta di aderire o non aderisce alla procedura, la mediazione fallisce e il mediatore formerà processo verbale ai sensi dell’art. 5.9, indicando la mancata adesione e il fallimento del procedimento di mediazione. Allo stesso modo, qualora l’istante attivi la procedura e non partecipi al successivo procedimento di mediazione cui tuttavia aderisce la controparte, il mediatore formerà processo verbale indicando la mancata partecipazione e il fallimento della mediazione. L’Organismo, in entrambi i casi, archivia la procedura e consegna il suindicato verbale alla parte che ha partecipato previo versamento dell’indennità forfettaria ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. e
D.M. del 18 ottobre 2010 n. 180. Se, dopo la domanda di mediazione, nessuna delle parti partecipi al successivo procedimento, il mediatore verbalizza la mancata partecipazione e l’Organismo provvederà al recupero, nei confronti dell’istante, dell’indennità forfettaria come indicata nel precedente periodo. In ogni caso, qualora la parte che non partecipi al procedimento giustifichi motivatamente la sua assenza, allegando ad esempio certificato di malattia, l’Organismo si riserva la facoltà di constatare il dichiarato impedimento e di rinviare il primo incontro massimo per due volte. Diversamente, qualora la parte istante non partecipi e ometta di giustificare la sua assenza, l’Organismo per il tramite del mediatore si riserva in siffatte ipotesi di verbalizzare l’abuso nell’uso dello strumento mediativo e la violazione ad opera della parte delle regole della correttezza e della buona fede. Il mediatore dichiara il fallimento del procedimento di mediazione in caso di assenza, comunque reiterata o
sopravvenuta.
3.6 La parte invitata che intende partecipare alla procedura deve, almeno il giorno prima del primo incontro di programmazione, specificare nel modulo di adesione fornito dalla Camera Risoluzione Controversie s.r.l., ovvero in altro atto avente il medesimo contenuto,:
a) nome e cognome, se persona fisica; denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, se persona giuridica;
b) nome e cognome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia, nonché nome e cognome dell’avvocato che la assiste. Nell’eventualità fosse il rappresentante a depositare il modulo di adesione, l’Organismo si riserva la facoltà di richiedere al rappresentante procura speciale con sottoscrizione autenticata resa da pubblico ufficiale. Diversamente l’Organismo richiede che la delega per la partecipazione al procedimento di mediazione venga rilasciata dalla parte al momento del deposito del modulo in modo da consentire la contestuale e doverosa verifica degli effettivi poteri del rappresentante;
c) l’esposizione sintetica del fatto, delle ragioni del conflitto e delle eventuali contro- richieste nei confronti della parte istante;
d) l’accettazione del Regolamento e della Tabella delle indennità;
f) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
3.7 Nel corso del procedimento il mediatore designato può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti scritti informazioni aggiuntive e documenti ulteriori ritenuti utili.
Articolo 4
Scelta e nomina del mediatore
4.1Il mediatore è designato dal Responsabile di Camera Risoluzione Controversie s.r.l., o da un suo delegato ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del presente regolamento.
4.2Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico- scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di
mediazioni svolte con successo ecc.).
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo icriteri sopra indicati.
Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
La Camera Risoluzione Controversie s.r.l. si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi momento e con provvedimento motivato il mediatore designato con altro tra quelli inclusi nel proprio elenco.
4.3 Al momento del deposito dell’eventuale domanda congiunta, le parti possono indicare di comune accordo il nominativo del mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’Organismo. Qualora le parti indichino disgiuntamente due diversi mediatori, il Responsabile dell’Organismo provvederà a designarlo indipendentemente dalle indicazioni fornite dalle parti nel rispetto dei criteri di cui al punto 4.2.
4.4 In ogni caso non possono assumere l’incarico di mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile o che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche laddove tale incompatibilità discenda da specifiche norme deontologiche dell'Ordine o Collegio di appartenenza.
4.5 Il mediatore designato ha l’obbligo di comunicare, sia a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. sia alle parti, qualsiasi interesse personale o economico e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità, terzietà e indipendenza. Nel caso in cui il mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l’incarico ricevuto, il Responsabile di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. provvede a designare un altro mediatore, ai sensi dei commi precedenti.
4.6 Il procedimento di mediazione può essere avviato solo dopo che il mediatore designato abbia accettato per iscritto l’incarico e garantito la propria neutralità, indipendenza e riservatezza sottoscrivendo un’apposita “dichiarazione di imparzialità” ai sensi del l’art. 14, comma 2, del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 28 e con riferimento al Codice Europeo di condotta dei mediatori.
4.7 Per le controversie di particolare complessità, il mediatore ha il potere di richiedere l’assistenza di un co-mediatore specializzato e la facoltà, qualora le parti prestino il loro consenso, di nominare un terzo esperto scelto nell’elenco dei consulenti tecnici presso il Tribunale del circondario ove ha sede l’Organismo. Il compenso dell’esperto è a carico delle parti.
4.8 Ove la controversia giunga alla fase arbitrale, a seguito del fallimento del procedimento di mediazione, il mediatore designato non potrà fungere da arbitro salva diversa volontà espressa congiuntamente dalle parti.
Articolo 5 Procedimento di conciliazione
5.1 Camera Risoluzione Controversie s.r.l. tiene un apposito registro informatico, ove è annotato, in numero d’ordine progressivo, ciascun affare di mediazione trattato con i dati identificativi, delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Nel registro suddetto viene, peraltro, indicato il tipo di mediazione (obbligatoria, volontaria, demandata da giudice o disposta da clausola contrattuale) e annotata l’eventuale sussistenza della condizione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.
5.2 Tutte le sedi secondarie utilizzano il registro informatico degli affari di mediazione di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. e si dotano, altresì, di un registro cartaceo vidimato dal Responsabile dell'Organismo. All’uopo, la segreteria della sede secondaria una volta ricevuta la richiesta di mediazione inserisce i dati della domanda di mediazione nel registro cartaceo e nel data-base, a mezzo collegamento web ovvero, in caso di difficoltà tecniche, a mezzo PEC, in modo da garantire alla sede centrale la ricezione in tempo reale dei dati della procedura di mediazione, di una copia della domanda e di una copia della quietanza di pagamento dei diritti di avvio della procedura. Il responsabile dell’Organismo, visti gli atti e i dati ricevuti:
- ratifica l’iscrizione della domanda di mediazione presentata presso la sede secondaria nel registro degli affari di mediazione;
- attribuisce il numero d’iscrizione;
- nomina il mediatore per la trattazione del procedimento;
- trasmette le determinazioni alla sede secondaria che ha recepito la domanda.
5.3 Per ogni affare di mediazione, la segreteria della sede ove viene presentata la domanda di mediazione forma un fascicolo, anche digitalizzato, contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti. La segreteria affida tale fascicolo al mediatore dopo che questi ha accettato per iscritto l’incarico e sottoscritto la “dichiarazione di imparzialità”. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti depositati nel fascicolo prima dell’inizio della procedura. Il diritto di accesso è, altresì, riconosciuto nel prosieguo del procedimento solo per gli atti esibiti e prodotti dalle parti al mediatore nelle sessioni congiunte. Ogni parte ha, poi, la facoltà di accedere ai propri atti esibiti e prodotti nella sessione riservata. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5.4 Salvo quanto disposto dall’art. 3.2 lett. i), il luogo di svolgimento della procedura è la sede dell’Organismo o la sede secondaria dove è stata presentata la richiesta, comunicata ed accreditata presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso delle parti del responsabile dell'organismo e del mediatore, può essere stabilito, in via eccezionale, che il luogo del procedimento di mediazione sia una sede diversa rispetto a quella dell'Organismo o rispetto a quella della sede secondaria.
5.5 L’incontro di mediazione si deve svolgere entro 30 giorni dalla data in cui è stata protocollata la domanda di mediazione. Il primo incontro è finalizzato a verificare con le parti la possibilità di proseguire nella mediazione. L’organizzazione del calendario delle successive sessioni, congiunte e riservate, è rimessa al mediatore, sentite le parti e tenuto conto delle direttive oltre che delle disponibilità logistiche dell’organismo. Degli incontri non sarà eseguita tendenzialmente verbalizzazione o registrazione. Xxxxxxxx parte ha facoltà di abbandonare la procedura in qualsiasi momento, comunicandolo al mediatore e alla controparte.
5.6 Il mediatore conduce il procedimento di mediazione senza formalità, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Il contenuto del colloquio svolto con una delle parti o con altro soggetto interessato all’accordo rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata.
5.7 Il mediatore, ricevuto il fascicolo, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia che soddisfi entrambi i contendenti. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il mediatore, su richiesta delle parti o d’ufficio, potrà formulare una proposta cd. valutativa/aggiudicativa previa indicazione fornita ai contendenti degli effetti che la proposta valutativa non accettata potrà produrre sul provvedimento giurisdizionale finale, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n.28/2010. In ogni caso, il mediatore non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti. La proposta valutativa potrà essere accettata o rifiutata da una o da entrambe le parti. La risposta dovrà giungere alla segreteria entro il termine di giorni sette dalla ricezione della proposta. La mancata risposta nel termine indicato equivarrà a rifiuto. In caso di rifiuto della proposta il mediatore dovrà verbalizzare se il rifiuto sia o non sia motivato.
5.8 Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore ai tre mesi decorrenti dalla data in cui è stata protocollata la domanda di accesso alla procedura di mediazione. Il termine non ha natura perentoria.
5.9 Al termine del procedimento, il mediatore redige e sottoscrive, in uno alle parti ed ai loro avvocati, processo verbale di avvenuta o fallita mediazione contenente gli estremi delle parti, del luogo e della data della domanda di mediazione e dell’esito del procedimento. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale in originale, al quale è allegato il testo dell’accordo, viene depositato presso la segreteria dell’Organismo ed è rilasciato in copia alle parti intervenute che ne fanno richiesta solo all’esito del pagamento integrale del corrispettivo di spettanza di Camera Conciliazione Controversie s.r.l.; il Responsabile dell'Organismo o persona da questi delegata certifica la conformità delle copie all'originale.
5.10 Al fine di rendere più agevole la procedura di mediazione la stessa, previo accordo di tutte le parti, può svolgersi con modalità telematiche o di comunicazione a distanza, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale possibilità per i partecipanti di accedere a tali procedure informatiche e telematiche. L'utilizzo di siffatte procedure può riguardare tutte le fasi del procedimento, ad eccezione della domanda di accesso ovvero dell'atto di adesione che devono essere presentate con le formalità di cui al precedente art. 3. L'utilizzo delle modalità telematiche per lo svolgimento del procedimento viene consentita attraverso il sito web dell'Organismo, previa registrazione dell'utente cui verranno attribuiti un username ed una password personali, da utilizzare per l'accesso al servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, da adoperare secondo le istruzioni fornite dalla Segreteria. L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza delle comunicazioni delle parti, in modalità telematica, tutelandole da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti di utilizzare username e password personali, qualora soggetti terzi accedano abusivamente a tali dati ovvero vengano illegittimamente raccolti dati personali ed informazioni acquisiti sul sito web.
5.11 Le parti in conflitto che hanno incardinato un procedimento di mediazione e le parti convenute che siano comparse all’interno del procedimento di mediazione si impegnano ed obbligano a comportarsi correttamente evitando aggressività ed insolenze che possano compromettere il clima di serena cooperazione indispensabile per la ricerca di soluzioni proficuamente accettabili.
5.12 La violazione degli indicati comportamenti consentirà al mediatore di interrompere la procedura di mediazione. In tale evenienza le parti non potranno richiedere la restituzione di quanto versato e saranno in ogni caso obbligate al pagamento del saldo del corrispettivo in favore del provider.
5.13 Uso delle procedure telematiche.
La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche e, segnatamente, mediante una piattaforma on line all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
La piattaforma dell’Organismo sarà provvista di certificato SSL per garantire mediazioni sicure e dati sempre protetti tramite crittografia.
In ogni caso, l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.
Consenso
L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E’ sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo.
Piattaforma telematica
La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.
Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.
Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico La mediazione telematica:
• è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
• permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
• consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
• qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
• all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
• la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
Piattaforma on-line
L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.
La piattaforma sarà disponibile all’indirizzo web dedicato:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
La stessa è dotata dei seguenti requisiti:
web server LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP, certificato SSL. Accesso riservato
L’accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.
Il processo di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l’assoluta riservatezza delle informazioni.
Deposito delle istanze
In aggiunta alle modalità di presentazione delle domande di mediazione descritte all’art. 3 sarà consentito alle parti il deposito delle istanze a mezzo PEC.
Procedura di mediazione telematica
Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line attraverso l’utilizzo della piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e secondo una procedura controllata e riservata.
Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità
audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero processo di mediazione.
Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanze virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
Conclusione positiva della mediazione: la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di conciliazione
Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.
In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti e dai loro avvocati con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione.
In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell’area loro riservata sul sito di Camera Risoluzione Controversie cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate.
Inoltre, per il caso di cui all’ultimo inciso al comma 3 dell’art. 11, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti
compiano uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
La piattaforma online utilizzata da Camera Risoluzione Controversie per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
La Segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.
Requisiti
Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
Requisiti Hardware Sistemi Operativi:
• MS Windows XP, Vista, Seven, Server 2003, Server 2008 (32 e 64 bit)
• Mac Os X Tiger (10.4 - Intel), Leopard (10.5 - Intel), Snow Leopard (10.6 - Intel)
Servizi aggiuntivi
Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
• casella di posta elettronica certificata (PEC).
Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
• kit e certificato di firma digitale.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.
Elementi informativi sulla piattaforma informativa utilizzata: web server LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP, certificato SSL
Posta elettronica certificata
La piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":
• che il messaggio è stato spedito;
• che il messaggio è stato consegnato;
• che il messaggio non è stato alterato.
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Ulteriori dati informativi:
Firma digitale
Connettività DSL o superiori Servizi e SLA
Assistenza Sistemistica di primo e secondo livello
Articolo 6 Riservatezza della conciliazione
6.1 La procedura di mediazione è riservata. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, avvocati ed esperti, e dal conciliatore, è riservata e non può essere divulgata a terzi. Ogni parte è responsabile della divulgazione di notizie, dati, informazioni, dichiarazioni e scritti e s’impegna ed obbliga a non citare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze accaduti e appresi nel corso del procedimento mediativo, il mediatore, gli eventuali co-mediatori, gli ausiliari, le parti del procedimento, i mediatori in tirocinio di cui all'art. 2 D.L. n.145/2011, il personale amministrativo, i responsabili di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. e chiunque altro sia stato comunque interessato dalla procedura di mediazione, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge.
6.2 Analogamente colui o colei che accede alla presente procedura di mediazione retta dal presente regolamento si impegna ed obbliga a non deferire o riferire giuramento a non deferire interrogatorio formale sui fatti accaduti o quant’altro avvenuto all’interno della procedura di mediazione.
6.3 Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico di Camera Risoluzione Controversie s.r.l., come pure il personale dipendente dell’organismo, è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso. Tale obbligo è esteso anche ai mediatori in tirocinio di cui all'art. 2 del D.L. n.145/2011. I dati raccolti da Camera Risoluzione Controversie s.r.l. sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
6.4 Le parti ed ogni altra persona presente alla mediazione – inclusi gli avvocati ed i consulenti – sono obbligati a mantenere la massima riservatezza ed a non fare affidamento o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte o dal mediatore nel corso della mediazione;
- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della mediazione;
- la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
6.5 La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
- tutte le parti vi consentano;
- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata.
6.6 Fatti, documenti, informazioni ed ogni elemento altrimenti ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito della mediazione.
6.7 In applicazione del codice europeo di condotta del mediatore, il mediatore ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che gli appaia non azionabile od illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia come disonesto di una o di entrambe le parti.
6.8 Conclusa la procedura:
- ad ogni parte del procedimento verrà consegnata, anche a cura del mediatore, una scheda per la valutazione del servizio secondo lo schema allegato al presente regolamento che, dopo la compilazione e sottoscrizione, sarà trasmessa al responsabile dell’organismo;
- Camera Risoluzione Controversie s.r.l. restituisce alla parte che ne fa richiesta tutto quanto precedentemente esibito e prodotto dalla medesima nel procedimento di mediazione. L'Organismo conserverà una copia di tutta la documentazione depositata, presso la sede ove si è svolta la procedura di mediazione, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento ai sensi dell’art. 2961, comma 1, c.c.
Articolo 7 Corresponsione delle indennità
7.1 L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di
mediazione.
7.2 Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, oltre ad € 5,00 per spese vive del servizio di notifica ad ogni controparte, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
7.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
7.4 L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella 1:
a. Deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
b. è limitato alle sole spese di avvio quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
c. nessuna indennità, in aggiunta alle spese di avvio, è dovuta dalle parti nel caso in cui il primo incontro di programmazione si conclude senza accordo.
7.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
7.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
7.8 Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
7.9 Le spese di avvio della mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione. La parte residua dell'indennità, calcolata in considerazione degli aumenti e delle riduzioni previsti dall'art. 16 D.M. 18 ottobre 2010 n.180 come modificato dal D.I. n.145/2011, dovrà essere versata dai partecipanti alla mediazione, all'atto della sottoscrizione del processo verbale di accordo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
7.10 Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione
della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
7.11 Le spese di mediazione indicate, sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
7.12 Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Articolo 8 Consulenti e difensori
8.1 Nel procedimento di mediazione l'assistenza legale è obbligatoria. Le parti, pertanto, dovranno indicare, al momento del deposito in segreteria sia della domanda di mediazione sia dell’adesione alla procedura, il nominativo del difensore dichiarando di avergli a tal fine conferito idonea procura.
8.2 In assenza della parte, pur invitata dall'Organismo a comparire di persona anche al fine di agevolare l'accordo transattivo finale, l’eventuale accordo potrà essere sottoscritto dall’avvocato, purchè munito di procura a transigere. L'Organismo si riserva la facoltà di richiedere al rappresentante procura speciale con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale. Qualora sia richiesta la procura speciale e questa non venga esibita, al mediatore non sarà consentito dare atto dell’avvenuto accordo.
Articolo 9
Responsabilità del servizio di conciliazione
9.1 Il mediatore designato deve eseguire personalmente la prestazione e non può rifiutarsi di eseguire la sua prestazione nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28. Della sua opera risponde, in caso di dolo o colpa grave, Camera Risoluzione Controversie s.r.l. che, a tal fine, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro, avente ad oggetto la copertura di tutti i rischi collegati o comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione e ricomprende ogni somma che la società sia tenuta a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto anche doloso, di errore o di omissione commessi dalla società stessa, dai suoi ausiliari e preposti nell’esercizio dell’attività connessa al servizio di conciliazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo.
Articolo 10 Responsabilità delle parti
10.1 E’ di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da
ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Articolo 11 Sedi secondarie
11.1 Camera Risoluzione Controversie s.r.l. istituirà sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.
11.2 Tali sedi sono autorizzate ad operare in nome e per conto di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. e precisamente, dovranno:
- raccogliere le richieste di procedure di mediazione;
- iscrivere i dati delle richieste raccolte nel registro informatico degli affari di mediazione di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. inviando, mediante e-mail, copia della domanda di mediazione e delle ricevute di pagamento dei diritti di avvio della procedura;
- comunicare alle parti interessate la data del primo incontro di mediazione e la designazione del mediatore;
- aggiornare i dati relativi alle domande per le quali vi è stata l’adesione alla procedura di mediazione avviata;
- aggiornare i dati relativi ai pagamenti degli acconti e dei saldi delle spese tariffarie;
- mettere a disposizione idonee aule per la trattazione del procedimento di mediazione avviato presso la stessa sede secondaria;
- custodire, fino alla definizione del procedimento, gli atti depositati dalle parti garantendone la riservatezza;
- prima della riconsegna alle parti degli atti e documenti originali, estrarre copia degli stessi e trasmetterli, unitamente alla copia del verbale conclusivo, alla sede centrale che provvederà a custodirli per tre anni;
- rilasciare copia del verbale alle parti al termine della procedura e solo dopo il pagamento dei diritti tariffari stabiliti in base all’art.7 del presente regolamento;
- applicare il presente Regolamento.
Articolo 12
Clausola Compromissoria per Arbitrato rituale
12.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere nei confronti di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. con riguardo ad assunte fattispecie di responsabilità nei confronti dell'Organismo e/o dei suoi mediatori, co-mediatori ed ausiliari sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre soggetti, di cui uno nominato da parte attorea, altro nominato da parte convenuta ed il terzo Arbitro in caso di mancato accordo sulla nomina dello stesso sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Taranto.
12.2 Qualora la controversia coinvolga più di due parti in caso di disaccordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale sarà sempre devoluta al Presidente del Tribunale di Taranto. In questo caso il Collegio arbitrale sarà sempre composto da un numero dispari di Xxxxxxx.
12.3 Gli Arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825 c.p.c.
12.4 E' espressamente convenuto che la presente clausola compromissoria non sarà applicata nel caso in cui Camera Risoluzione Controversie s.r.l. sia costretta ad agire giudizialmente per il recupero forzoso delle indennità di mediazione non corrisposte dai fruitori del servizio. Solo in tali casi la competenza territoriale sarà del Tribunale di Taranto.
Articolo 13 Legge applicabile
13.1 La procedura prevista dal presente Regolamento s’ispira ai principi della mediazione e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. Per quant’altro non previsto dal presente Regolamento, si applica il D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 nonché il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive integrazioni e modificazioni.
Sottoscrivendo l’atto di accesso alla procedura di mediazione di cui al presente regolamento la parte dichiara di accettare, come in effetti accetta tutte le clausole e le disposizioni contenute nel presente regolamento come pure dichiara di accettare, come in effetti accetta le tariffe applicate da Camera Risoluzione Controversie s.r.l..
ALLEGATO 1
Spese di mediazione nei casi di condizione di procedibilità Valore della lite - Spesa per ciascuna parte oltre I.V.A.
1) Fino a Euro 1.000: Euro 43;
2) da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 87; 3) da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 160;
4) da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 240;
5) da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 400;
6) da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 666;
7) da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 1.000;
8) da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 1.900;
9) da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 2.600;
10) oltre Euro 5.000.000: Euro 4.600.
Spese di mediazione nei casi di procedure volontarie, demandate e contrattuali Valore della lite – Spesa per ciascuna parte oltre I.V.A.
1) Fino a Euro 1.000: Euro 90;
2) da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 195; 3) da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 360; 4) da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 540; 5) da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 900;
6) da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.500;
7) da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
8) da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.350;
9) da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 4.750;
10) oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
ALLEGATO 2
CODICE ETICO DEI MEDIATORI
Nello svolgimento delle proprie funzioni i mediatori sono tenuti ad uniformarsi alle seguenti norme di comportamento
1. I mediatori devono essere forniti di una formazione e competenza adeguati e devono curare il continuo perfezionamento della loro preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, avuto riguardo agli aspetti teorici, normativi e pratici.
In particolare costituisce precipuo dovere professionale e deontologico il rispetto delle norme di legge (D. Lgs. n.28/2010) e di regolamento (D.M. n.180/2010) che disciplinano l'esercizio e l'aggiornamento della loro professione.
2. Il mediatore che ritiene di non essere qualificato allo svolgimento del procedimento di mediazione assegnato – tenuto conto del titolo di studio, del percorso formativo e professionale e della competenza ed esperienza maturati – deve informarne il Responsabile dell'Organismo e rifiutare la nomina.
3. Il mediatore non deve accettare l'incarico ovvero deve rifiutarlo qualora sussistano o sopravvengano circostanze che possano compromettere la sua indipendenza ed imparzialità ovvero determinare un conflitto di interessi; di tali circostanze - quali, esemplificativamente, l'esistenza di relazioni di tipo personale, professionale ed economico con una delle parti ovvero l'interesse rispetto all'esito della mediazione - deve sempre informare il Responsabile dell'Organismo e le parti.
4. Il mediatore deve sempre agire nei confronti delle parti in modo imparziale, dando altresì immagine imparziale di sè, rimanendo neutrale rispetto all'esito della lite ed assicurando a tutte le parti un'equa assistenza. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la nomina e di interrompere la procedura in seguito alla constatata incapacità di mantenere la propria imparzialità e neutralità.
5. Il mediatore deve assicurarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano ed accettino le caratteristiche e le finalità del procedimento di mediazione, con particolare riguardo agli obblighi di riservatezza, nonchè il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Le parti sono libere di concordare con il mediatore le modalità di conduzione del procedimento, sempre nel rispetto del Regolamento dell'Organismo, spettando al mediatore la facoltà di procedere a sessioni congiunte e/o riservate.
6. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
Il mediatore si adegua al codice europeo di condotta e, pertanto, ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che gli appaia non azionabile od illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia come disonesto di una o di entrambe le parti; egli non può in alcun modo esercitare pressione sulle parti.
7. Il mediatore cura nei modi ritenuti più opportuni, sempre nei limiti della propria competenza ed esperienza, che l'eventuale accordo raggiunto tra le parti sia stato effettivamente voluto e compreso in tutti i suoi termini, pur non assumendo alcun obbligo verso le stesse per quanto concerne la redazione dello stesso, in quanto l'accordo che pone fine alla controversia è atto delle parti.
8. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione derivante dalla mediazione o ad essa correlata, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si èsvolta, salvo che a tanto sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE R.G.N. DEL
DATA
NOME
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo
1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi
a disposizione durante l’incontro di mediazione: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) Assistenza della segreteria e completezza delle
informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di
mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,
costi e rischi del ricorso al tribunale ?: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione
del conflitto e della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per
la composizione della lite: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: