TEMPO DETERMINATO
TEMPO DETERMINATO
NUMERO MASSIMO ART.1
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di
contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo
• non può eccedere il limite del 20 per cento
• del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione.
• Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESUPPOSTI |
PRIMA = LIMITE QUALITATIVO : SE CI SONO LE RAGIONI • PRESENZA DI RAGIONI « TEMPORANEE» DI CARATTERE SOSTITUTIVO ORGANIZZATIVO PRODUTTIVO TECNICO • DAL 2012 1’ CONTRATTO « ACAUSALE» |
DOPO = LIMITE QUANTITATIVO : SE NON SI SUPERA IL 20% • IRRILEVANZA DELLA « RAGIONI TEMPORANEE» • NON POSSONO SUPERARE IL 20% DELL’ «ORGANICO COMPLESSIVO» . FINO A CINQUE DIPENDENTI POSSIBILE UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO |
DEROGA – CCNL
FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 10 COMMA 7
La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 1 bis è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
TEMPO DETERMINATO
SENATO
"Il datore-di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine- che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è_ tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 -dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo comma , secondo_ periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
LIMITE MASSIMO | |
FINO AL 20% | SOPRA IL 20% |
Bancari : 0 Metalmeccanici : 0 Tessili : 10% Cemento: 12% Alimentari :14% Chimici : 18% Commercio 20% Turismo : 20% | Ceramica : 25% Edili :25% Gomma e plastica :25% Lapidei : 20% Legno :25% Autotrasporti : 35% |
LIMITE XXXXXXX XXXXXXXXX
1. Riferimento : unità produttiva
2. Contratti a termine soggetti a limitazione: Tutte le tipologie ad esclusione :
• dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67
• per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. (ultracinquantenni si…)
3. Limiti:
• singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti : quattro lavoratori.
• singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti: sei lavoratori.
• Altre : non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato
• Sommatoria contratti a termine e contratti di somministrazione: 28%
4. Deroghe Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
LIMITE XXXXXXX XXXXX
Contratti soggetti a limitazione : cumulativamente contratti a termine e contratti di
somministrazione a tempo determinato
Limite : il 25%
Criterio di computo: media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza l’anno precedente
Deroga : in ogni caso è POSSIBILE utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
LIMITE MASSIMO CHIMICI
1. Contratti soggetti a limitazione: contratti a termine
2. Limite: il 18% - 30% per le imprese operanti nel mezzogiorno
3. Criterio di computo : media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,
4. Deroghe
• Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
• Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell'impresa.
LIMITE MASSIMO
Artigianato metalmeccanico
Contratti soggetti a limitazione : contratti a termine .
Limite: ( non si applica ai contratti per sostituzione e per attività stagionali:
• imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti : 2 lavoratori a termine.
• imprese con più di 5 dipendenti : fino a 3 lavoratori con contratto a termine.
Criterio di computo : si considerano i lavoratori a tempo indeterminato compresi gli apprendisti .
Nei settori Orafo, Argentiero ed Affini e nel settore Odontotecnico l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato è consentita:
- nelle imprese da 0 a 4 dipendenti, fino a 2 lavoratori;
- nelle imprese da 5 a 10 dipendenti fino a 4 lavoratori;
-nelle imprese con più di 10 dipendenti, 1 lavoratore ogni due, con arrotondamento all'unità superiore.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | TURISMO |
base di computo = lavoratori occupati ( a tempo indeterminato) all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione. | n. lavoratori |
0 - 4 | 4 |
5 - 9 | 6 |
10 - 25 | 7 |
26 - 35 | 9 |
36 - 50 | 12 |
oltre 50 | 20% |
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Articolo 10 START UP
DEROGA ---ESCLUSI DALLA BASE DI COMPUTO
FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 10 COMMA 7
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
• nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai CCNL, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; (contratti di start-up)
• per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
• per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi
• con lavoratori di età superiore a 55 anni
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Articolo 10 START UP
DEROGA ---ESCLUSI DALLA BASE DI COMPUTO
nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai CCNL, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; (contratti di start-up)
• TERZIARIO: durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
• CHIMICI: periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio dell'attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno ( D.P.R. 218/78) 36 mesi.
Articolo 10 START UP .
TURISMO
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale
TESSILI
La fase di avvio di nuove attività è di 12 mesi ed è riferita all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio.
Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, tale periodo è esteso a 18 mesi.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO |
Articolo 10 STAGIONALI DEROGA ---ESCLUSI DALLA BASE DI COMPUTO FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 10 COMMA 7 Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: • per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ART. 5 - 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. |
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ATTIVITA STAGIONALI
ARTIGIANATO ALIMENTARI
A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
1. produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo;
2. produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;
3. produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi);
……….INDUSTRIA ALIMENTARI
Al fine dell'individuazione delle attività di cui sopra:
- alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti;
- alle ricorrenze a festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei consumi;
- alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il predetto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate;
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ATTIVITA STAGIONALI
CARTAI
1) In coerenza con quanto convenuto nell'accordo delle parti sociali del comparto alimentare che tra l'altro ha attribuito il carattere di stagionalità:
-alla produzione di specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno collegati a particolari festività o ricorrenze;
-alla produzione di gelati, dessert creme, pret a glacer ed affini;
2) La produzione di cartone ondulato e di scatole in cartone ondulato per le campagne dell'orto-frutta.
GRAFICI
- stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione degli ordini e delle rese dei libri e dei saggi scolastici e manuali universitari;
- stampa, legatoria, magazzinaggio, gestione degli ordini e delle rese dei libri strenna e dei libri in genere nei tradizionali picchi distributivi e nelle campagne nazionali di promozione dei libro e della lettura;
- attività logistiche ed organizzative connesse alla partecipazione a fiere nazionali ed internazionali del settore editoriale;
- attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione delle agende e dei calendari.
ATTIVITA STAGIONALI METALMECCANICA
le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e l'unitati periodi dell'anno.
L'individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con le Rappresentanze sindacali unitarie e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ATTIVITA STAGIONALI
Autonoleggio - Autorimesse
Ai sensi del comma 4 ter dell'articolo 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.
Limitatamente al settore del soccorso stradale, data la particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio. Le Parti, nella contrattazione di secondo livello, definiranno forme di assunzione, anche a carattere non continuativo, nel rispetto della durata sopra individuata
.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ATTIVITA STAGIONALI
Grafici editoriali piccola industria
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4-ter e comma 3, del D.Lgs. 368/2001 …oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 … le Parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessita ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno.
L'individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la Rappresentanza sindacale unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ATTIVITA STAGIONALI STUDI PROFESSIONALI
La limitazione alla successione dei contratti a tempo determinato, non trova
applicazione, anche per le stagionalità legate ai servizi resi in zone di villeggiatura e/o turistiche, purché tale fatto sia indicato nei contratti d'assunzione, nonché per le attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione, quali le attività produttive o commerciali concentrate solo in alcuni periodi dell'anno e/o finalizzate a rispondere ad un'intensificazione della domanda per ragioni collegate a documentate esigenze cicliche, alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo- pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato con durata massima di 6 mesi in un anno.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ATTIVITA STAGIONALI
TURISMO
c) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato non trova applicazione:
• nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, ( articolo 82 e 83 ccnl)
• nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali.
• nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere
sostitutivo;
in ogni altro caso Individuato dalla contrattazione di secondo livello.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ATTIVITA STAGIONALI
TURISMO
1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | ||
ARTICOLO 5 PAUSA 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché' in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (DL n.76/2013) | ||
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | ||
ARTICOLO 5 PAUSA. Ccnl alimentari a tutte le tipologie di assunzioni a termine effettuate per le ragioni (*) di cui all’art. 1 del citato DLgs n. 368/2001 si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi. Le Parti a livello nazionale convengono l’assenza d intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (a mero titolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie, malattia, etc.). Quanto definito al comma precedente, finalizzato ad incrementare l’occupazione e la competitività in coerenza con la specifica disciplina prevista dalla vigente normativa, sarà realizzato attraverso specifica intesa al secondo livello di contrattazione su richiesta di una delle parti. | ||
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | ||
ARTICOLO 5 PAUSA. Ccnl Alberghi c) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, non trova applicazione: - nei casi di cui alla precedente lettera b);(contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali) - nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo; - nelle ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine a-causale di cui agli articoli 82, comma 1, 205 e 254 del C.C.N.L. Turismo 20 febbraio 2010; - in ogni altro caso Individuato dalla contrattazione di secondo livello. | ||
Articolo 5 Comma 4 bis
SUCCESSIONE DI CONTRATTI
4 BIS fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. .
« «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e Successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Articolo 5 comma 4 bis
DEROGHE AI 36 MESI IN CASO DI SUCCESSIONE DI CONTRATTI
CHIMICI : 48 mesi in un arco di tempo di 5 anni, ovvero di 54 mesi in un arco temporale di 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e contratti di somministrazione
TERZIARIO :Per far fronte alle specifiche necessità dei CAAF : non si applicano i limiti temporali previsti dal comma 4 bis dello stesso articolo,
GOMMA E PLASTICA: 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita di cui all'art. 5, comma 4 bis,
PETROLIO :Limiti numerici temporali ai contratti a tempo determinato e di lavoro somministrato a tempo determinato:44 mesi complessivi, anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ARTICOLO 5 – SUCCESSIONE DEI CONTRATTI
DEROGA PER I CONTRATTI “ STAGIONALI”
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.