TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI Cap. I – Prodotti della Zootecnia
TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Cap. I – Prodotti della Zootecnia
e) Animali da cortile
COMMERCIO DEL POLLAME E DELLE UOVA
Sommario
POLLAME
Art. 62 - Forma del contratto
Art. 63 - Unità di base di contrattazione
Art. 64 - Termini e condizioni della consegna Art. 00 - Xxxxxxxxx (xxxxx e rischi)
Art. 66 - Requisiti della merce Art. 67 - Prezzo
Art. 68 - Pagamento Art. 69 - Reclami Art. 70 – Garanzie
UOVA
Art. 71 - Unità di base di contrattazione Art. 72 - Classificazione
Art. 73 - Contratti «a vagone» Art. 74 - Tolleranze
Art. 75 - Pagamento
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
30 maggio 1927.
Ultima revisione:
a) esame del Comitato tecnico: 25 giugno 1980.
b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 20 gennaio 1981.
c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981. Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:
a) esame del Comitato Tecnico: Maggio 2007-Novembre 2007;
b) approvazione definitiva da parte della Commissione Provinciale Usi: 17.12.2007;
c) Approvazione della Giunta Camerale con deliberazione n. 8 del 4.02.2008.
POLLAME
Art. 62 - Forma del contratto.
Le contrattazioni del pollame, sia vivo che macellato, fresco, refrigerato, congelato e surgelato, sono fatte, nella maggior parte dei casi, verbalmente.
Art. 63 - Unità di base di contrattazione.
Il prezzo del pollame macellato, per merce posta sul mercato, è determinato per chilogrammo, oltre oneri fiscali.
Il pollame da immettere negli allevamenti (pulcini di un giorno ecc.) si contratta a capo; quello pronto per la macellazione a peso vivo.
La compravendita dei pulcini da riproduzione (parents) di un giorno si effettua per unità; per unità si intende un complesso formato da centoquattro femmine e quindici maschi per un totale di centodiciannove capi.
L'acquisto del pollame pronto per la macellazione avviene, nella generalità dei casi, sulla base delle indicazioni fornite dal venditore (peso vivo approssimativo - pigmentazione – stato sanitario).
Art. 64 - Termini e condizioni della consegna.
All’atto della consegna della merce viva, il compratore ha diritto di scartare i capi che non corrispondono alle condizioni di vendita. È ammessa anche la vendita senza scarto.
Per i pulcini parentali di un giorno lo scarto e/o mortalità non può superare il 4%.
Art. 00 - Xxxxxxxxx (xxxxx e rischi).
Il trasporto, salvo accordo tra le parti, è a carico del venditore.
Art. 66 - Requisiti della merce.
Il pollame macellato si intende spennato, dissanguato, senza «interiora» (intestino) e a gozzo vuoto. Tuttavia per anatre, oche, piccioni e selvaggina è ammesso il commercio con le «interiora», salvo quanto stabilito per legge.
Art. 67 - Prezzo.
L’imballaggio del pollame morto è compreso nel prezzo. Le vendite «a vagone» sono fatte franco stazione Milano. Nella determinazione del prezzo influiscono: la provenienza della merce, il sistema di allevamento, la taglia dei capi, la selezione ponderale o calibratura per la vendita in partite.
Nella compravendita di pollastre, in caso di carico anticipato l'allevatore di pollastre riduce il prezzo per un valore equivalente al consumo di mangime giornaliero di ogni singola pollastra; nel caso di carico posticipato l'allevatore di pollastre aumenta il prezzo, tenuto conto, oltre al consumo di mangime, anche di una quota comprensiva dei costi di utilizzo degli allevamenti (energia, manodopera, pulizia, ecc.).
Art. 68 - Pagamento.
Il pagamento si esegue alla consegna della merce. Per gli animali vivi e da riproduzione sarà preso accordo tra le parti.
Art. 69 - Reclami.
I vizi del pollame vivo o macellato vanno denunciati entro 48 ore dal ricevimento della merce. I reclami sui soggetti vivi possono essere effettuati anche dopo le 48 ore dall’arrivo se si sospettano infezioni le cui diagnosi necessitano di analisi di laboratorio specifiche.
Art. 70 – Garanzie.
Per le specie avicole vive devono essere garantite:
a) la razza o l'incrocio;
b) la sanità in genere, compresa l'assenza di malattie in incubazione al momento dello scambio, ed in particolare delle patologie normate secondo la legislazione vigente al momento del contratto ;
c) per i pulcini una mortalità dei primi sette giorni non superiore al 2%, qualora non sussistano ragioni imputabili all'allevatore;
d) per i pulcini sessati destinati in futuro alla produzione di uova, deve essere garantita la percentuale minima di femmine. Per il pollame pronto per la macellazione è garantita la sanità.
UOVA
Art. 71 - Unità di base di contrattazione.
Nelle contrattazioni all’ingrosso il prezzo delle uova nazionali ed estere di gallina è calcolato per unità, per peso e per qualità.
Per la merce nazionale ed estera le spese di imballo sono comprese nel prezzo.
Art. 72 - Classificazione.
Le uova vengono commercializzate sulla base di categorie di qualità e di peso secondo le norme vigenti.
Art. 73 - Contratti «a vagone».
Nei contratti «a vagone» completo è stabilito il giorno della spedizione e quello di arrivo in stazione.
Art. 74 - Tolleranze.
Nel commercio all’ingrosso delle uova non ancora selezionate e di quelle conservate è tollerata una percentuale complessiva del 2% di uova puntate o di uova marce o completamente rotte. Nessuna tolleranza è ammessa nei contratti
aventi per oggetto le altre qualità di uova. I reclami per difetti o vizi della merce devono essere denunciati al venditore entro 24 ore dal ricevimento della merce.
L’entità dello scarto derivante dai difetti o vizi nel peso e nella freschezza della merce è accertata mediante controllo su una quantità pari almeno al 10% della partita.
Nessun reclamo è ammesso nelle vendite di merce dichiarata difettosa o avariata per il difetto o l’avaria denunciati.
Non sono ammessi reclami per deficienze nel numero delle uova se della mancanza non sia dato avviso al venditore entro 24 ore dalla consegna. Se il reclamo è ritenuto fondato, le uova mancanti sono bonificate. Deve essere parimenti denunciata entro 24 ore la diversità della merce consegnata rispetto a quella pattuita. Non sono computati nei termini suddetti i giorni festivi. Il compratore ha diritto di rifiutare la merce, qualora questa non sia stata spedita o non sia arrivata nel giorno pattuito. Il destinatario, nel trasporto di uova, per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, è tenuto nell’interesse del venditore a ritirare la merce, previi gli accertamenti del caso e i reclami di legge al vettore, dandone immediatamente avviso al venditore.
Art. 75 - Pagamento.
Il pagamento si esegue alla consegna o come convenuto dalle parti.