CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
1 – Definizioni.
Ordine – Documento attestante l’accordo tra le Parti.
Fornitore/Operatore Economico – Soggetto individuato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito “Milano Serravalle” o “Parte”) per la fornitura di un bene o servizio.
Offerta – Documento mediante il quale il Fornitore/Operatore Economico, a seguito di richiesta da parte di Milano Serravalle, formula la proposta di fornitura/servizio e quantifica economicamente la stessa.
Parti – congiuntamente Milano Serravalle e il Fornitore.
2 - Principi generali.
Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto tra Milano Serravalle e il Fornitore dei beni/ esecutore dei servizi oggetto dell’Ordine (di seguito il “Fornitore”, l’”Operatore Economico” o la “Parte”) della stessa.
Le seguenti condizioni generali sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di fornitura di beni/prestazione di servizi stipulati da Milano Serravalle. Qualsiasi modifica e/o integrazione, nonché qualsiasi condizione del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni generali, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di entrambe le Parti. L’accettazione o il pagamento di fornitura di beni/prestazione servizi/lavori da parte del Fornitore (di seguito i “Prodotti”) non sostituisce il contratto.
3 - Normativa
Oltre che dalle presenti disposizioni e dai documenti che ne fanno parte in esso richiamati, le forniture di beni/prestazioni di servizi sono disciplinate dalle disposizioni cogenti del D.Lgs. n. 50/2016 e, gradatamente, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro- tempore vigenti, dalle norme del Codice Civile e leggi complementari in quanto applicabili ai sensi dell’art. 30, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.
4 - Ordini e loro modifiche.
Nessun Ordine è da intendersi valido se non formalizzato per iscritto.
Tutte le condizioni contenute nell’Offerta, od in qualsiasi altro documento precedente o successivo all’emissione dell’Ordine, non sono valide se non formalmente accettate per iscritto da Milano Serravalle. I preventivi seppur vincolanti per l’Operatore Economico diverranno fonte di obbligazione per Milano Serravalle solo con la sottoscrizione dell’Ordine.
Se il Fornitore non accetta l’Ordine in forma scritta, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione, Milano Serravalle sarà libera di annullarlo e rivolgersi ad altro Fornitore.
5 – Fornitura di beni / Prestazione di servizi.
L’Operatore Economico è responsabile nei confronti di Milano Serravalle dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’Ordine. Forniture o prestazioni difformi dalle specifiche indicate nei contratti o ordini di Milano Serravalle sono ammissibili solo previo espresso consenso di quest’ultima. I termini di consegna/esecuzione si intendono vincolanti ed essenziali per il Fornitore.
Nel caso in cui il Fornitore effettui la fornitura/prestazione in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi diversi da quelli individuati da Milano Serravalle, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura/prestazione e potrà richiedergli l’integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 del cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’Ufficio Acquisti di Milano Serravalle, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di fornire i beni o i servizi/lavori tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della fornitura/prestazione. Il luogo della fornitura/prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo quanto previsto nell’Ordine o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell’Ordine.
L’accettazione incondizionata di una fornitura di beni o prestazione di servizi tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata alla rinunzia di Milano Serravalle alla richiesta di risarcimento dei danni. Consegne o forniture parziali non sono ammesse salvo che Milano Serravalle non le abbia espressamente concordate con il Fornitore.
Tutte le forniture dovranno essere consegnate presso la sede aziendale e/o il Magazzino ubicato in corrispondenza della Barriera di Milano Ovest lungo l’Xxxxxxxxxx X0 Xxxxxx-Xxxxxxxxxx (come verrà indicato nell’Ordine). Il Magazzino non accetterà la consegna di materiali che non siano accompagnati da un documento di trasporto (DDT) ed il numero dell’Ordine di acquisto.
L’Operatore Economico resta altresì responsabile nei confronti della Società e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti causati a persone o cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dell’operato di eventuali subappaltatori. La Società si intende quindi sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
6 - Subappalto.
L’Operatore Economico che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà indicarlo nell’Offerta. Il subappalto deve essere autorizzato da Milano Serravalle. In ogni caso il Fornitore resta responsabile, nei confronti di Milano Serravalle, per l’adempimento delle prestazioni e delle condizioni contrattuali da parte dei subappaltatori.
7 – Forza maggiore.
In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di Milano Serravalle, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, Milano Serravalle è libera dall’obbligo di accettare la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi. Durante tali eventi, e per le due settimane successive, Milano Serravalle avrà la facoltà –impregiudicato ogni altro diritto- di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura di beni/di prestazione di servizi qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile.
8 – Spedizione del bene e/o fattura.
Valgono i dettagli contenuti nell’Ordine e istanze di consegna e/o fornitura.
9 – Termini di pagamento.
I termini di pagamento sono quelli presenti nell’Ordine e il pagamento è subordinato al controllo delle prestazioni, nonché a quello del Documento Unico Regolarità Contributiva del Fornitore (di seguito DURC). Milano Serravalle non potrà provvedere a liquidare le fatture in caso di DURC irregolare sino al momento in cui la posizione contributiva dell’Operatore Economico non sia sanata e comprovata. In caso di due DURC irregolari, a Milano Serravalle è inibito sine die il pagamento della fattura.
10 – Reclami per vizi.
L’accettazione della fornitura di beni e/o della prestazione di servizi è soggetta e subordinata ad ispezione/verifica da parte di Milano Serravalle al fine di evidenziare l’eventuale esistenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità delle stesse. Milano Serravalle darà notizia, senza indugio, di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
Nel caso di una fornitura di beni forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti, detti beni sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine per Milano Serravalle per denunciare i vizi al Fornitore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge italiana e comunque il Fornitore rinuncia, fin d’ora, irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di Milano Serravalle nella denuncia dei vizi. In linea di principio, Milano Serravalle gode del diritto di scegliere il tipo di servizio accessorio e il Fornitore potrà rifiutare tale prestazione aggiuntiva scelta da Milano Serravalle solo ove la stessa abbia un costo sproporzionato.
Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo la richiesta di Milano Serravalle, in caso di particolare urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Milano Serravalle è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva, fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna.
Nel caso in cui Milano Serravalle dovesse incorrere in spese non previste dovute alla consegna difettosa del prodotto, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno poi attribuite a carico del Fornitore. Le Parti convengono che qualora Milano Serravalle dovesse contestare la fornitura per qualsiasi causa e/o motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente, con sentenza passata in giudicato, la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Milano Serravalle interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.
Milano Serravalle potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di Milano Serravalle non sia certo, liquido ed esigibile.
L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di Milano Serravalle di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.
11 - Risoluzione del contratto.
Il contratto si intende risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. o nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Milano Serravalle si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenuta perdita, da parte dell’operatore economico dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’operatore economico che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
- la sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata da Milano Serravalle, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
- subappalto non autorizzato;
- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultino o rischino di essere sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura nei confronti di Milano Serravalle;
- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo;
- esistenza di un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore.
Il contratto si risolverà, inoltre, di diritto nell’ipotesi prevista al successivo art. 15.
Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura/prestazione, Milano Serravalle ha la facoltà di risolvere l’intero Contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.
Qualora Milano Serravalle risolva il contratto di fornitura ai sensi di quanto sopra, il Fornitore è tenuto a risarcire Milano Serravalle per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita all’esercizio del diritto di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui i pagamenti dovessero essere effettuati con modalità non adeguate a garantire la tracciabilità delle operazioni, Milano Serravalle si riserva il diritto di risolvere il contratto. Analoga riserva dovrà essere inserita, a pena di nullità del contratto, in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto.
12 - Condizione risolutiva e penali
In caso di accertamento, nel corso del rapporto contrattuale, del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.Lgs. 50/2016 in capo all’operatore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In tale ipotesi, all’operatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare una penale pari al 10 (dieci) per cento del valore contrattuale.
13 – Recesso.
Milano Serravalle, ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n.50/2016, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso. Alla data di efficacia
del recesso, risultante dalle comunicazioni prima citate, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
14 - Foro competente.
Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione delle presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.
15 - Obblighi inerenti al D.Lgs. 231/01 e alla L. 190/2012 e ss.mm.ii..
Il Fornitore dichiara di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo e nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati dalla Milano Serravalle pubblicati sul sito della stessa nella sezione “La Società” e dichiara altresì di condividerli, astenendosi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali.
Il Fornitore dichiara in particolare di non trovarsi e/o di non aver concorso in alcun modo a determinare –per il rapporto contrattuale in questione– situazioni che possano rilevare in ambito di conflitto di interessi ai sensi del punto 4.4 e 5.3 del Codice Etico. L'eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale.
Il Fornitore dichiara, altresì, di non aver subito condanne in relazione alle fattispecie di reato oggetto del D.Lgs. 231/01 e della L. 190/2012 e ss.mm.ii. e di non avere carichi pendenti in relazione alle stesse.
Il Fornitore si obbliga, inoltre, a comunicare immediatamente a Milano Serravalle eventuali condanne definitive, eventuali indagini per reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/01, nonché eventuali situazioni rilevanti in ambito di conflitto di interessi che dovessero intervenire in corso di rapporto. Anche in tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., con il conseguente obbligo al risarcimento dei danni materiali e morali. Il contratto si intenderà risolto di diritto anche in caso di omesse e/o incomplete dichiarazioni, come pure in caso di applicazione di pena su richiesta.
16 - Tracciabilità finanziaria.
Il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Ordine si impegna, a pena di nullità del contratto medesimo, ad osservare e a far osservare a tutti i propri fornitori, e parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Inoltre, in caso di modifica da parte del Fornitore del conto corrente dedicato, lo stesso sarà obbligato a informare tempestivamente Milano Serravalle, tramite invio di mail pec all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti, sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.
Milano Serravalle si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra il Fornitore e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto dell’Ordine sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui i pagamenti dovessero essere effettuati con modalità non adeguate a garantire la tracciabilità delle operazioni, Milano Serravalle si riserva il diritto di risolvere il contratto. Analoga riserva dovrà essere inserita, a pena di nullità del contratto, in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto.
Si ricorda inoltre l’obbligo dell’inserimento in fattura del numero dell’ordine e dei codici CIG (Codice Identificativo Gara) e IBAN, in caso contrario non potrà essere effettuato il pagamento.
17 – Cessione del Contratto e del Credito.
Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 è vietata la cessione anche parziale del Contratto.
18 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Si veda informativa fornita in sede di selezione.
19 - Disposizioni finali.
L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l’inefficacia delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.