DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 23/05/2007 n. 112
Oggetto:
Istanza di interpello - IVA - Interventi di manutenzione straordinaria, di recupero, di ristrutturazione e di gestione del patrimonio immobiliare relativo all'edilizia residenziale pubblica. ALFA
Servizio di documentazione tributaria
Testo:
QUESITO
L'ALFA, a partecipazione interamente pubblica, operativa dal ,
costituita dai comuni della Provincia di ..., ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale Toscana del 3 novembre 1998, n. 77, ha fatto presente di essere affidataria delle funzioni attinenti alla manutenzione, il recupero e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica della provincia di ...
Detto patrimonio, precedentemente di proprieta' delle A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale), e' stato attribuito ai comuni della provincia di ... che costituiscono il L.O.D.E. (Livelli Ottimali di Esercizio) ai sensi dell'art. 3 della citata legge regionale.
Il L.O.D.E. di ..., sulla base di un contratto di servizio stipulato in data
........., ha affidato la gestione del suddetto patrimonio immobiliare alla societa' istante (soggetto gestore).
Xxx' posto l'interpellante chiede quale sia il trattamento tributario, ai fini IVA, da applicare alle risorse straordinarie da esso assunte ai sensi dall'articolo 3, lett. b), del contratto di servizio per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, di recupero e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente nonche' per effettuare nuove costruzioni.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La societa' istante ritiene che con il perfezionamento del contratto di servizio, diversamente dal periodo precedente, si possa escludere la sussistenza nella fattispecie di un contratto di mandato senza rappresentanza e che, conseguentemente, le parti non siano vincolate a considerare i finanziamenti erogati dagli enti locali alla medesima societa', per la realizzazione degli interventi sugli immobili di proprieta' del comune, come una somministrazione di mezzi necessari alla esecuzione del mandato.
Pertanto, tali somme, a parere della societa' ALFA, non costituiscono ne' la somministrazione di mezzi per l'esecuzione di un mandato ne' il corrispettivo di una prestazione specifica da essa percepito come soggetto gestore, dovendo, viceversa, essere ricondotte alla complessiva attivita' svolta dalla stessa societa' in veste di affidatario di un pubblico servizio, al fine di amministrare, secondo criteri di efficienza e di economicita', il patrimonio relativo all'edilizia residenziale pubblica in accordo con la politica della casa.
Pertanto, la societa' interpellante ritiene che, a decorrere dalla data in cui e' stato stipulato il contratto di servizio sia venuto meno l'obbligo di emettere fattura (con connessi obblighi di registrazione e liquidazione) a fronte dell'erogazione dei contributi pubblici per il finanziamento dei costi necessari all'attuazione degli interventi in oggetto.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 77, recante il riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ha disposto, all'articolo 3, il trasferimento ai comuni, nel cui territorio e' ubicato, del patrimonio immobiliare di proprieta' delle ATER (aziende territoriali per l'edilizia residenziale). Ai sensi del successivo articolo 5, le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione
Risoluzione del 23/05/2007 n. 112
amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica (ERP), gia' in proprieta' dei comuni e del patrimonio loro attribuito dal citato articolo 3, nonche' quelle attinenti a nuove realizzazioni sono esercitate dai medesimi comuni in forma associata nei livelli ottimali di esercizio (cosiddetti LODE).
Come riferito dall'istante, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 delle medesima legge regionale n. 77 del 1998, i comuni appartenenti alla provincia di ... hanno costituito la societa' ALFA a cui affidare, a decorrere dal ..... (coincidente con lo scioglimento dell'ATER di ),
l'esercizio delle predette funzioni di cui al citato articolo 5.
Servizio di documentazione tributaria
Con il contratto di servizio stipulato in data ........, avente efficacia dal ........ al ..........., i comuni hanno disciplinato i termini e le condizioni attraverso cui deve avvenire la gestione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica, concernente l'affidamento delle funzioni attinenti alla manutenzione straordinaria, il recupero dell'esistente patrimonio immobiliare destinato all'ERP, nonche' la realizzazione dell'intero patrimonio immobiliare affidato in gestione ad ALFA, di proprieta' dei comuni, che acquisiscono, a titolo originario, la proprieta' delle opere realizzate.
Ai sensi dell'articolo 3 del contratto di servizio, le risorse del soggetto gestore sono costituite da tre tipologie di entrate, tra cui quelle straordinarie, oggetto dell'istanza di interpello, che derivano dai proventi stabiliti dall'applicazione delle leggi vigenti e comunque da ogni altro provento stanziato e finalizzato all'edilizia residenziale pubblica, oltre a quelli a cio' destinati dai comuni proprietari. Dette risorse, in particolare, sono finalizzate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e nuove realizzazioni secondo i programmi strategici di LODE (cosiddetti "interventi qualificati").
Alla medesima societa' consortile, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del contratto di servizio, viene riconosciuto un compenso per le spese generali e tecniche in misura percentuale a seconda del tipo di intervento, come previsto da una delibera della Regione Toscana.
Lo stesso articolo 9 del medesimo contratto prevede che "costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli definiti come tali dalle vigenti disposizioni di legge, nonche' quelli effettuati da ALFA in modo programmato utilizzando finanziamenti appositi in base a leggi specifiche di settore o con risorse proprie e/o investimenti dei Comuni appartenenti al LODE".
In particolare, il citato articolo 9 prevede che la societa' interpellante:
a) progettera' e realizzera' gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alle singole unita' immobiliari qualora gli stessi siano strettamente indispensabili ai fini della buona conservazione immobiliare e a rendere idoneo l'uso dell'alloggio al momento della assegnazione;
b) progettera' e realizzera' altri interventi di manutenzione straordinaria e quelli relativi all'intero corpo dell'edificio nel quale sono ubicati gli alloggi;
c) progettera' e realizzera' gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova edificazione e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' interventi urbanistici complessi.
Ai sensi dell'articolo 13 del medesimo atto negoziale, al termine dell'affidamento delle funzioni ad essa assegnate, ALFA dovra' riconsegnare ai comuni o ai soggetti da questi indicati tutti i beni rientranti nel patrimonio della stessa gestito.
La societa' ALFA, inoltre, si assume la responsabilita' dell'esercizio dei servizi e delle funzioni affidatele.
L'articolo 24 del contratto di servizio prevede le cause di risoluzione dello stesso, individuando, tra le altre, le gravi e ripetute inadempienze alle funzioni concernenti la gestione amministrativa dei servizi, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di cui agli articoli 7, 8 e 9 del contratto di servizio.
Dall'esame del contratto di servizio emerge che anche le risorse
Risoluzione del 23/05/2007 n. 112
straordinarie sono corrisposte a fronte di servizi resi dalla societa' interpellante.
I singoli comuni associati e il LODE si impegnano, a loro volta, ad assicurare alla societa' ALFA le condizioni necessarie all'ottimale gestione delle funzioni previste dal suddetto contratto.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra si ritiene che le somme percepite dalla societa' affidataria dei servizi (ALFA) si configurino alla stregua di veri e propri corrispettivi, integrando il presupposto oggettivo di cui al citato articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con riferimento al requisito soggettivo, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo comma prevede, tra l'altro, che si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni,...".
Servizio di documentazione tributaria
Il successivo terzo comma del medesimo articolo 4 stabilisce, tra l'altro, che "si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa'... ai propri soci associati o partecipanti.
Nel caso prospettato, la societa' interpellante, in base a quanto emerge dalle norme statutarie, e' stata costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nella veste di societa' consortile per azioni avente per oggetto sociale, tra l'altro, lo svolgimento delle funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'edilizia residenziale pubblica e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge regionale n.
77 del 1998, nonche' quelle attinenti a nuove realizzazioni.
La societa', agli effetti dell'IVA, rappresenta, pertanto, un soggetto per il quale si verifica, in ogni caso, la presunzione assoluta di commercialita'.
Da quanto sopra discende che le somme erogate alla societa' istante, a fronte della realizzazione dei cosiddetti "interventi qualificati", debbano essere assoggettate ad IVA e, conseguentemente, per le medesime operazioni la societa' e' tenuta ad assolvere agli adempimenti fiscali per le stesse previste.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Toscana, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4,comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.