SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE (CAVIDOTTI, POZZETTI E CHIUSINI, ecc.) ATTE AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA.
L'anno il giorno del mese di ( ) in Sesto al Reghena, nella Sede Municipale di Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, con il presente contratto, a valersi ad ogni effetto di legge, tra:
- il COMUNE DI SESTO AL REGHENA, con sede in Xxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale/partita IVA 00254030935, di seguito denominato “Concedente”, rappresentato da
nato a il domiciliato per la carica, presso la sede comunale di Sesto al Reghena che interviene in quest’atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, giusto Decreto Sindacale n. del , per il disposto di cui agli articoli 50, 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la ditta di seguito denominata "Concessionario" con sede in
, Via/Piazza , n. - partita IVA , rappresentata dal
, nato a ( ) il residente in
( ), Via/Piazza
n.
in qualità di
che interviene in nome, per conto e nell’interesse della società stessa, come da poteri allo stesso delegati;
PREMESSO
- che il Concedente ha realizzato nel corso degli anni opere infrastrutturali quali cavidotti, pozzetti e chiusini e quant’altro, adibiti al passaggio di linee elettriche di alimentazione della pubblica illuminazione, come meglio rappresentati nell’ Allegato 1 - Planimetria che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- che è volontà del Concedente concedere in uso l’infrastruttura, così come descritta in precedenza, ad un Concessionario che ne abbia fatto richiesta secondo le modalità della Legge 06.08.2008, n. 133, che sia in possesso delle autorizzazioni di legge all’esercizio di infrastrutture di telecomunicazioni per la fornitura al pubblico, sia diretta che indiretta, di servizi di telecomunicazioni di cui al D.Lgs. 259/2003 e che si assuma
l’obbligo di implementare l’infrastruttura attraverso la posa in opera ed installazione, a propria cura e spesa, di Cavi in Fibra Ottica (definita in prosieguo anche rete di telecomunicazioni);
- che con nota registrata al protocollo generale del Concedente il giorno al n. - a seguito
della pubblicazione di specifico Avviso datato
protocollo n.
- il
Concessionario ha manifestato il proprio interesse ad ottenere la concessione dei diritti d’uso di una porzione della infrastruttura descritta nell’ Allegato 1;
- che si rende ora necessario stipulare il relativo contratto di concessione tra le parti; Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO
Con il presente contratto viene concesso al Concessionario il diritto d’uso, limitatamente ad (numero) dei (numero) monotubo/i tritubo/i disponibili presenti nei cavidotti e/o condividere altre strutture, oltre all’uso non esclusivo del monotubo di manovra, dei pozzetti e dei chiusini che costituiscono l’infrastruttura di cui all’ Allegato 1 – Planimetria..
L'infrastruttura descritta nell’ Allegato 1 è messa a disposizione, sia nelle parti in uso che nelle parti non in uso, in modo non esclusivo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara essere a lui perfettamente noti.
Il Concessionario avrà, nei termini e secondo le condizioni e gli obblighi stabiliti nel presente contratto e nel Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del , i diritti d'uso, limitatamente alla infrastruttura, al fine di implementare la stessa attraverso la posa in opera ed installazione, a propria cura e spesa, di cavi in fibra ottica, destinati alla fornitura dei servizi di connettività al territorio coperto (rete di telecomunicazioni).
Il Concedente manterrà pieni i propri diritti di proprietà su tutte le componenti dell’infrastruttura come definita nella premessa e tutti i diritti patrimoniali da essi derivanti o ad essi connessi.
Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le componenti dell’infrastruttura concesse in uso non esclusivo (cavidotti, pozzetti, chiusini, tubi di manovra e quant’altro al servizio dell’infrastruttura)
potranno essere oggetto di diritti d’uso anche da parte di altri soggetti, tra i quali il Concedente, società da
questi partecipate, altri soggetti concessionari o comunque soggetti portatori di diritti in base ai titoli autorizzativi o concessori rilasciati dal Concedente stesso.
Al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti del Concedente e dei terzi sulla medesima infrastruttura, il Concessionario si obbliga a comunicare preventivamente al Concedente ogni attività o intervento sull’infrastruttura che gli possa arrecare danno o pregiudizio all’uso dello stesso o di terzi, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli del presente contratto e nel Regolamento sopra citato con riguardo agli obblighi del Concessionario.
Il Concessionario si obbliga, ovunque venga posata la fibra ottica, a cedere un fascio di n. (numero) coppie al Concedente;
ART. 2 - DURATA
La Concessione ha la durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
Decorso tale termine, la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 20 anni qualora il Concedente rilevi il permanere dell’interesse pubblico e/o non vi siano, in quel momento, motivi normativi ostativi.
In caso di interruzione anticipata della attività del Concessionario, per qualsiasi motivazione, l’eventuale subentrante dovrà dare garanzia di continuità del servizio e subentrare nella presente Convenzione.
Alla scadenza dell’attività restano a carico del Concessionario gli obblighi di smaltimento delle eventuali reti di telecomunicazione dismesse.
ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si servirà dei beni in concessione con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.
Il Concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'infrastruttura in oggetto.
Il Concessionario si obbliga a sostenere tutte le spese ed oneri conseguenti ed inerenti alle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrenti per il corretto mantenimento e la gestione dell’infrastruttura nel suo complesso unitamente agli altri soggetti ai quali il Concedente ha concesso ho concederà l'uso non esclusivo della stessa e unitamente al Concedente relativamente alle reti di competenza dello stesso.
Il Concessionario si obbliga, a proprie cura e spese, ad attrezzare i cavidotti concessi in uso non esclusivo, con Cavi in Fibra Ottica destinati alla fornitura dei servizi di connettività al territorio coperto (rete di telecomunicazioni).
Il Concessionario si obbliga, inoltre, a proprie cura e spese, a predisporre e presentare le pratiche al fine dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi necessari per l’attrezzamento dell'infrastruttura di cui al comma precedente, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità, oneri e quant'altro, derivanti da eventuali inadempienze ed omissioni.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione dell’Infrastruttura oltre alle manutenzioni più sopra citate, le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente concessione, ivi comprese le spese per gli oneri di occupazione del sottosuolo (TOSAP).
Il Concessionario si obbliga a rendere disponibili le fibre ottiche da esso posate nell’infrastruttura, nella modalità di affitto a breve o lungo termine o nella modalità di "concessione di diritti reali di uso esclusivo (IRU)", a tutti gli Operatori di Telecomunicazioni che ne avanzeranno richiesta; il Concedente si riserva di esercitare una attività di controllo e supervisione su tutte le reti in concessione, per accertarsi che venga rispettato il concetto di non discriminazione assicurando, al contempo, il diritto di uguale accesso a tutti gli Operatori di Telecomunicazioni.
Quale equo indennizzo, il Concessionario si obbliga, altresì, a rendere disponibili al Concedente le fibre ottiche per i fini della Pubblica Amministrazione, in forma gratuita nei seguenti punti individuati dalla Amministrazione Comunale: , comunque secondo il regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del .
ART. 4 - AMPLIAMENTI ED ESTENSIONI DELL'INFRASTRUTTURA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario potrà chiedere al Concedente, per l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura sul territorio, l’autorizzazione ad intercettare e/o integrare e/o modificare le porzioni d’infrastruttura in concessione. Tale attività, quali ad esempio, posa di un nuovo pozzetto di derivazione su un percorso già esistente ovvero allaccio di un nuovo percorso ad un pozzetto esistente, dovranno essere effettuate secondo il principio di conservazione del bene in concessione e dovranno essere autorizzate, di volta in volta, attraverso l'approvazione di idoneo progetto e rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’ufficio
Comunale competente. Le modifiche richieste al bene in concessione s’intenderanno approvate dal
Concedente all'atto del rilascio dell'autorizzazione di scavo o di esecuzione del lavoro.
Tale facoltà sarà attuabile anche nei casi di mancata esistenza di infrastrutture ovvero qualora sia accertata l’impossibilità tecnica di utilizzare quelle esistenti e sempre che l’occupazione del suolo, sottosuolo o soprassuolo non sia in contrasto con l’interesse pubblico, ovvero possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Ogni estensione dell’infrastruttura dovrà essere realizzata a regola d’arte in conformità ai dettami delle norme imperative delle regolamentazioni tecniche vigenti e del regolamento. Il Concessionario dovrà realizzare le estensioni di infrastruttura secondo le prescrizioni dettate dal Concedente. In ogni caso dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche preesistenti o in corso di realizzazione, adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato delle aree comunali.
Il Concessionario dovrà presentare agli uffici comunali competenti la SCIA, come disposto dall’art. 2 del D.L. 25.06.2008 n°112, convertito dalla L. 06.08.2008 n°133 o secondo la normativa che sarà vigente al momento. Il Concedente avrà la facoltà di prescrivere che il progetto di estensione della rete preveda il posizionamento, all’interno di specifiche tratte di infrastruttura, di un monotubo vuoto che sarà a disposizione del Concedente stesso e ne potrà disporre a piacimento, anche mediante l’accesso ai pozzetti, chiusini e tubi di servizio realizzati dal Concessionario.
ART. 5 – ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà rilevare ogni parte dell’infrastruttura, dallo stesso realizzata, in modo numerico e registrando le misure su planimetrie predisposte a tal fine. Entro 60 giorni dal completamento dell'infrastruttura o di parti di essa, tale documentazione sottoscritta dal Concessionario, dovrà essere inviata al Concedente anche in supporto informatico georeferenziato.
Ogni eventuale costo o danno connesso o derivante dall’installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo, adattamento, ampliamento o intervento sulla infrastruttura o sulla rete di telecomunicazioni è a totale carico del Concessionario.
Ogni attività e spesa per il ripristino del suolo, sottosuolo o soprassuolo dovuto all’attività del Concessionario
sono a totale carico di quest’ultimo.
In caso di interventi o modifiche alle infrastrutture in dipendenza di lavori stradali e lavori accessori, questi interventi avverranno a cura e spese del Concessionario.
In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori e dei relativi depositi ed occupazioni, il Concedente ne sarà interamente sollevato e tenuto indenne dal Concessionario , rimanendo a completo carico di quest’ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.
Il Concessionario dichiara di avere preso visione del bene ottenuto in concessione e lo ritiene idoneo all’uso richiesto obbligandosi a restituirlo, alla scadenza del contratto, nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali modifiche apportate a seguito dell'estensione della infrastruttura.
Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
Il Concessionario si assumerà altresì la responsabilità per i danni arrecati direttamente o indirettamente al Concedente o a terzi a causa del malfunzionamento dell’infrastruttura o in relazione alla gestione della stessa.
Il Concessionario è tenuto a garantire idonea copertura assicurativa per tutta la durata del contratto inerente la realizzazione dei lavori anche di ampliamento e/o modifica, la manutenzione, gestione, conduzione ecc. delle reti di telecomunicazione oggetto del contratto, esibita contestualmente alla sottoscrizione dello stesso e conservato agli atti del Concedente.
Circa la Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, per i danni cagionati a persone o cose nello svolgimento dell’attività istituzionale ivi compresa la gestione e la conduzione di infrastrutture e reti di telecomunicazione, si precisa che tra il novero dei terzi rientrano il Concedente, i suoi dipendenti e collaboratori in genere.
I massimali della polizza assicurativa succitata devono essere superiori o uguali a euro 5.000.000,00 per sinistro, col limite di Euro 2.500.000,00 per danni a persone e di Euro 2.500.000,00 per danni a cose.
Il Concessionario si obbliga ad eseguire i lavori della rete di telecomunicazioni (compresi modifiche e ampliamenti), le manutenzioni e la gestione della rete stessa e dell’infrastruttura in conformità alle vigenti
nome imposte sulla sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni) e quelle sulla Prevenzione Incendi.
ART. 6 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE
Non è consentita al Concessionario la cessione della presente concessione o la subconcessione a terzi, ovvero il trasferimento a qualunque titolo a terzi dell'occupazione o dell'uso, totale o parziale, dell'infrastruttura oggetto della presente concessione.
In tutti i casi di modifiche soggettive del Concessionario (per fusione, scissione, conferimento, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, ecc), la successione nella concessione potrà avvenire solo in seguito al preventivo consenso scritto da parte del Concedente.
Per contro, in linea con quanto riportato nell’art. 3, il Concessionario potrà rendere disponibili le fibre ottiche da esso posate nel bene concesso, nella modalità di affitto a breve o lungo termine o nella modalità di "concessione di diritti reali di uso esclusivo (IRU)", a tutti coloro che ne avanzeranno richiesta, ivi incluso il Concedente.
ART. 7 - VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL' INFRASTRUTTURA
Il Concedente ha diritto di accesso all’infrastruttura concessa in uso, attraverso i propri tecnici e funzionari, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull’uso e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.
Le ispezioni e gli accessi dovranno avvenire alla presenza di un incaricato del Concessionario, il quale si obbliga a garantire la presenza di tali incaricati con il preavviso minimo di 48 ore, salvo casi di comprovata urgenza.
ART. 8 - SANZIONI
Nel caso di inosservanza dell’obbligo di custodire e conservare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, o nel caso di uso del bene difforme da quello determinato ai sensi della presente Convenzione, o di accertata inadempienza agli obblighi contenuti nell’art.3, il Concedente potrà diffidare il Concessionario ad adempiere agli obblighi o a far cessare l’uso difforme riscontrato, entro il termine che gli verrà assegnato.
In caso del perdurare dell’inadempimento, il Concedente si riserva di revocare la concessione e chiedere la restituzione dell'infrastruttura, oltre al risarcimento del danno.
Il Concedente, nei casi di revoca di cui ai precedenti commi, dovrà darne comunicazione al Concessionario
con lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione per la quale viene richiesta la registrazione a tassa fissa trattandosi di concessione priva di valore; essa sarà annotata nel registro delle scritture private del Concedente. Eventuali altre imposte (di registro, etc.), ove dovute per legge, restano a carico del Concessionario. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto si richiamano le norme del codice civile in materia. La presente Convenzione per la Concessione in uso di infrastrutture è regolata e deve essere interpretata, secondo la legge italiana.
Il Concedente e il Concessionario convengono, di comune accordo, di devolvere qualsivoglia eventuale controversia in sede giurisdizionale alla competenza del Foro di Pordenone.
Si conviene inoltre che per quanto non allegato, viene richiamato ed accertato integralmente il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del .
IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali: Art.1 , Art. 2, Art.3 , Art. 4, Art.5 , Art. 6, Art.7, Art. 8, Art.9 del presente contratto.
IL CONCESSIONARIO
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