CAPITOLATO D’APPALTO
Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro con un solo operatore per ciascun lotto,
relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di
Roma Capitale, suddivisa in quattro lotti.
CAPITOLATO D’APPALTO
Importo dei lavori a base d’asta | € 26.000.000,00 |
Oneri per la sicurezza | € 1.300.000,00 |
Importo Totale | € 27.300.000,00 |
COMMITTENTE | AMA S.p.A. |
Responsabile del Procedimento | Xxx. Xxxxx Xxxxxxx |
PREMESSA 3
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA 3
ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE 4
ART. 3 – FORMA, OGGETTO E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 8
ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 12
ART. 5 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 16
ART. 6- SICUREZZA – PIANI DI SICUREZZA 16
ART.7 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA DEI LAVORI 17
ART. 8 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 17
ART. 9 - CONTROVERISE E PROCEDURA DI RISOLUZIONE BONARIA 18
ART. 10 - DANNI 19
ART. 11 - GARANZIA, CAUZIONE E ASSICURAZIONE 20
ART 12 - PREZZI 22
ART. 13 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 22
ART. 14 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE 24
14.1 - Oneri e obblighi diversi del Fornitore 25
ART. 15 - PENALI 30
ART. 16 – VERIFCHE, CONTROLLI E COLLAUDI 32
16.1 - Manutenzione 33
Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY 36
ALLEGATI 37
PREMESSA
Il presente capitolato è finalizzato a definire le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto di lavori che dovranno essere:
‐ svolti presso il patrimonio di proprietà e/o gestito da AMA S.p.A.;
‐ finalizzati ad assicurare la massima funzionalità ed il comfort delle suddette strutture attraverso l’esecuzione accurata e tempestiva di tutti gli interventi necessari per garantire la piena utilizzazione degli edifici e l’efficienza dei relativi impianti tecnologici.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA
Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro, da stipulare con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 tra i l Fornitore aggiudicatario (di seguito denominato “Fornitore” o “Impresa”) ed AMA S.p.A. (di seguito denominata come “Stazione Appaltante” o soltanto “AMA”), la manutenzione delle sedi aziendali suddivisa in quattro aree territoriali, nelle quali ricadono i municipi di competenza; in essi sono compresi Sedi di Zona (SdZ), Centri di Raccolta (CdR), Officine, Stabilimenti e Impianti; le sedi sono adibite a spogliatoi per operai, uffici e parcheggio autoveicoli. I quattro lotti sono così suddivisi:
-i) Area Centro-Sud;
-ii) Area Ovest;
-iii) Area Nord;
-iv) Area Est,
situate nel territorio del Comune di Roma ed indicate nel seguente articolo 2.
Il Fornitore dovrà provvedere all’espletamento di tutte le prestazioni operative così come esplicitate e secondo le modalità indicate nell’Allegato Tecnico, che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle necessità e delle esigenze contingenti, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, il Fornitore potrà effettuare lavori di manutenzione preventiva e/o al guasto edile ed impiantistico in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest’ultima potrà rivolgersi, per particolari esigenze proprie o dei propri Conduttori, anche ad imprese diverse dal Fornitore.
L’Accordo Quadro oltre che riferito alle sedi aziendali situate nel territorio del Comune di Roma ed indicate nel seguente articolo 2, si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’AMA SpA, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula; in tal caso, qualora le maggiori prestazioni richieste eccedano il quinto d’obbligo, AMA e l’Impresa procederanno a formalizzare l’affidamento dei servizi analoghi, a norma dell’art. 63, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
In ogni singolo intervento devono essere compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari a garantire la effettiva ed efficace manutenzione, a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dalle vigenti norme in materia.
L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed assicurare gli interventi tempestivi nei luoghi oggetto dei lavori, in conformità a quanto previsto negli Ordini di Servizio (di cui in prosieguo) di volta in volta emanati.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del medesimo Accordo Quadro, entro il limite massimo di importo previsto dall’Accordo quadro stesso ed entro il periodo di validità del predetto Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro avrà la durata di 36 mesi.
La durata dei singoli interventi da eseguirsi nel periodo contrattuale sarà determinata all’atto dell’affidamento della singola, specifica attività, mediante Ordine di Servizio.
L’Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato.
La durata dei singoli interventi da eseguirsi nel periodo contrattuale sarà determinata all’atto dell’affidamento della singola, specifica attività, mediante Ordine di Servizio.
ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE
I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso gli immobili utilizzati da AMA, ancorché di proprietà di terzi.
L’elenco degli immobili, suddiviso nei quattro lotti, è riportato di seguito, ma è da intendersi quale ricognizione del patrimonio ad oggi esistente e, pertanto, sono fatti salvi eventuali incrementi o diminuzioni in dipendenza da successive scelte aziendali.
Ai fini del presente Capitolato, per sedi aziendali si intendono le seguenti, suddivise in quattro lotti:
Lotto n. 1: AREA CENTRO-SUD. Appartengono a quest’area i municipi I, VIII, IX e X, nei quali sono compresi Sedi di Zona (SdZ), Centri di Raccolta (CdR), Officine, Stabilimenti e Impianti; le sedi sono adibite a spogliatoi per operai, uffici e parcheggio autoveicoli.
Municipio | Sedi di Zona e Trasbordi | Indirizzo |
1 | 1A 1C | Via Annia, 70 |
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0/X | ||
1D | Lungotevere in Augusta, 27 | |
1D | Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 | |
1E | Xxx Xxxxx, 00 | |
0X | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 143 | |
1F | Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
0X 1G | Xxx Xxxx'Xxxxxxxx, 0 | |
Xxx Xxxxxx XXXX | ||
0X | Xxx Xxxxxxxx, 0X |
8 | 11A | Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 |
12A | Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 | |
0X | Xxx xxx Xxxxx Xxxxxx, 58 | |
11B | Via Xxxxx Xxxxx, snc | |
1G | Xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 | |
9 | 12C | Xxx Xxxxxxxxxx, 000 |
12B | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 | |
10 | 13A 13C | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx |
Xxxxx xxx Xxxxxxxxx | ||
00X | Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx | |
00X | Piazza Quarto dei mille, 14 | |
Municipio | Isola Ecologica e A.I.A. | Indirizzo |
1 | A.I.A. Area intermedia Attrezzata | Viale dei Gladiatori, 85 |
Isola Ecologica | Xxx xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 | |
9 | Centro di Raccolta e A.I.A. | Via Laurentina snc |
A.I.A. Area intermedia Attrezzata | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx | |
00 | Xxxxxx xx Xxxxxxxx | Via Xxxxxxxx Xxxxxxx, snc |
A.I.A. Area intermedia Attrezzata | Via di Macchia Saponara, 7-9 | |
A.I.A. Area intermedia Attrezzata | Via Xxxxxxxx Xxxxxxx, 8-12 | |
Municipio | Autorimessa, Stabilimento e Impianti | Indirizzo |
9 | Stabilimento e Officina | Xxx xx Xxx Xxxxxxxx, 000 |
Autorimessa | Xxx Xxxxxxx, 000-000 | |
10 | Stabilimento e Officina | Via dei Romagnoli, 1165-1167 |
Lotto n. 2 : AREA OVEST. Appartengono a quest’area i municipi XI, XII, nei quali sono compresi Sedi di Zona (SdZ), Centri di Raccolta (CdR), Officine e Stabilimenti; le sedi sono adibite a spogliatoi per operai, uffici e parcheggio autoveicoli.
Municipio | Sedi di Zona e Trasbordi | Indirizzo |
11 | 15A | Xxx Xxxxx xxxxx, 000 |
00X | Xxx Xxxxxxxxx, 000 | |
12 | 16A | Xxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx 00/00 |
1B | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx,00-00 | |
16B | Xxx Xxxxxxx Xxxxx | |
00 | 00X | Xxx xxx Xxxxxxxxxxxx 0 |
18B | Via Xxxxxxxx Xxxxx 34 |
19 A/C | Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/00 | |
14 | 19C | Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx |
Xxxxxxxxx | Xxxxx Ecologica | Indirizzo |
11 | Centro di Raccolta | Via A. Martini, snc (Corviale) |
14 | A.I.A. Area intermedia Attrezzata | Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, snc |
A.I.A. Area intermedia Attrezzata | Via Xxxxxx Xxxxxxxx, snc |
Municipio | Autorimessa, Stabilimento e Impianti | Indirizzo |
Comune di Fiumicino | Impianto | Via dell’Olmazzeto |
11 | Stabilimento, Impianto, Autor. | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00-00 |
Lotto n. 3 : AREA NORD. Appartengono a quest’area i municipi II, III, XIV e XV, nei quali sono compresi Sedi di Zona (SdZ), Centri di Raccolta (CdR), Officine e Stabilimenti; le sedi sono adibite a spogliatoi per operai, uffici e parcheggio autoveicoli.
Municipio | Sedi di Zona e Trasbordi | Indirizzo |
2 | 2A | Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0 |
2A | Xxx Xxxxx Xxxx 00 | |
3A | Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 0 | |
2B | Via Dire Daua 1 | |
2B | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00-00 | |
2B | xxx Xxxxxxxxxx, 00 | |
3 | 4A | Xxx Xxxxxxx 00 |
0X | Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 133-135-155- 165-167-169-171 | |
4C | Xxx Xxxxxxx, 000 | |
15 | 20A | Via Tor di Quinto 37/a-b-c-d |
X.xx Saxa Rubra 4 | ||
20B | Xxx Xxxxxxxxxx, 0/x | |
Xxx Xxxxxx 0000/X | ||
Xxxxxxxxx | Xxxxx Ecologica | Indirizzo |
3 | Centro di Raccolta e A.I.A. | Via dell’Ateneo Salesiano, 133, 135, 155, 165, 167, 169, 171 |
Centro di Raccolta e A.I.A. | Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 000 |
Centro di Raccotla | Via di Bufalotta | |
Municipio | Autorimessa, Stabilimento e Impianti | Indirizzo |
3 | Stabilimento e Autorimessa | Xxx Xxxxxxx, 000 |
Lotto n. 4 : AREA EST. Appartengono a quest’area i municipi IV, V, VI, VII nei quali sono compresi Sedi di Zona (SdZ), Centri di Raccolta (CdR), Officine, Stabilimenti e Impianti; le sedi sono adibite a spogliatoi per operai, uffici e parcheggio autoveicoli.
Xxxxxxxxx | Xxxx xx Xxxx | Xxxxxxxxx |
0 | 0X | Xxx Xxxxx Xxxxx, 00-000 |
0X | Via Smerillo, 2 | |
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00-00 | ||
Xxx Xxxxxxxx 00 | ||
0X | Xxx xxxxx Xxxxxxxx, 00-00 | |
8D | Xxx xx Xxxxxx, 000 | |
5 | 6A | Xxxxx Xxxxxxx, 00-00 |
Xxx Xxxxxxxxxx, 0/x | ||
7A | Xxx xxx Xxxxxxx, 00 | |
Piazza delle Iris, 51-53 | ||
8C | Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (Xxxxxx Xxxxx) | |
0 | 8A | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 |
8B | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 00-00x | |
Xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 301 | ||
7 | 9A | Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00-00 |
0X | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 | |
9B | Xxx Xxxxxxxx, 0 | |
1A | Xxx Xxxxxx, 00 | |
10A | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00-00 | |
10B | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 | |
Xxxxxxxxx | Xxxxx Ecologiche | |
4 | Xxxxxx xx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx |
0 | Centro di Raccolta e A.I.A. | Xxx Xxxxx, 00 |
0 | Xxxxxx xx Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, 67, 69 |
Municipio | Autorimessa, Stabilimento e Impianti | Indirizzo |
4 | Autorimessa | Via Leofreni, 18 |
5 | Stabilimento e Impianto | Xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000 |
7 | Autorimessa | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 |
Per i dettagli sulle ubicazioni si rimanda all’allegato “Quadro d’insieme relativo alla dislocazione delle strutture aziendali” facente parte del presente capitolato.
ART. 3 – FORMA, OGGETTO E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
3.1 Forma ed importo
L’appalto è relativo ad un Contratto da eseguirsi a “misura” per una durata di 36 mesi ripartiti nei quattro lotti. L’importo complessivo presunto dell’Appalto è pari a 26.000.000,00 come riportato nella seguente tabella:
Importo dei lavori a base d’asta | € 26.000.000,00 |
Oneri per la sicurezza (5%) | € 1.300.000,00 |
Importo Totale | € 27.300.000,00 |
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016) e la ponderazione economica sarà determinata mediante ribasso sui prezzi unitari come da vigente Prezzario Regionale ed. 2012.
Nella seguente tabella viene riportata la ripartizione dell’importo complessivo presunto dei lavori oggetto dell’appalto, sopra indicato:
LOTTO | I° ANNO | II° ANNO | III° ANNO |
Lotto I AREA CENTRO-SUD | € 2.275.000,00 | € 2.275.000,00 | € 2.275.000,00 |
Lavori a misura | € 2.166.666,67 | € 2.166.666,67 | € 2.166.666,67 |
Oneri per la sicurezza | € 108.333,33 | € 108.333,33 | € 108.333,33 |
Lotto II AREA OVEST | € 2.275.000,00 | € 2.275.000,00 | € 2.275.000,00 |
Lavori a misura | € 2.166.666,67 | € 2.166.666,67 | € 2.166.666,67 |
Oneri per la sicurezza | € 108.333,33 | € 108.333,33 | € 108.333,33 |
Lotto III AREA NORD | € 2.275.000,00 | € 2.275.000,00 | € 2.275.000,00 |
Lavori a misura | € 2.166.666,67 | € 2.166.666,67 | € 2.166.666,67 |
Oneri per la sicurezza | € 108.333,33 | € 108.333,33 | € 108.333,33 |
Lotto IV AREA EST | € 2.275.000,00 | € 2.275.000,00 | € 2.275.000,00 |
Lavori a misura | € 2.166.666,67 | € 2.166.666,67 | € 2.166.666,67 |
Oneri per la sicurezza | € 108.333,33 | € 108.333,33 | € 108.333,33 |
All’Accordo Quadro sarà data attuazione con la trasmissione al Fornitore, da parte della Stazione Appaltante, di “Ordini di Servizio” per l’esecuzione degli specifici lavori di manutenzione, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente appalto, o preventivati dal Fornitore stesso.
Il valore dell’accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
Con la stipulazione dell’Accordo Quadro il Fornitore è obbligato all’esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto degli “Ordini di Servizio”.
L’importo presunto dei lavori oggetto dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e delle economie, risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
LOTTO I – AREA CENTRO-SUD | ||||
“OG1” | Edifici civili e industriali: opere civili e finiture | Classifica V | € 5.460.000,00 | Prevalente |
“OG11” | Impianti tecnologici (idrico sanitario, termico, antincendio e di condizionamento) | Classifica III bis | € 1.365.000,00 | |
LOTTO II – AREA OVEST | ||||
“OG1” | Edifici civili e industriali: opere civili e finiture | Classifica V | € 5.460.000,00 | Prevalente |
“OG11” | Impianti tecnologici (idrico sanitario, termico, antincendio e di condizionamento) | Classifica III bis | € 1.365.000,00 | |
LOTTO II – AREA NORD | ||||
“OG1” | Edifici civili e industriali: opere civili e finiture | Classifica V | € 5.460.000,00 | Prevalente |
“OG11” | Impianti tecnologici (idrico sanitario, termico, antincendio e di condizionamento) | Classifica III bis | € 1.365.000,00 | |
LOTTO II – AREA EST | ||||
“OG1” | Edifici civili e industriali: opere civili e finiture | Classifica V | € 5.460.000,00 | Prevalente |
“OG11” | Impianti tecnologici (idrico sanitario, termico, antincendio e di condizionamento) | Classifica III bis | € 1.365.000,00 |
Per ogni opera ordinata al Fornitore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che il Fornitore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra, e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art. 106 del D. Lgs. 50/16.
Il Fornitore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione dei ribassi offerti in sedi di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
3.2 Prezzi
Nell’importo dell’appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste e necessarie alla conservazione e al miglioramento del patrimonio immobiliare aziendale.
I lavori interesseranno edifici ed immobili esistenti già utilizzati da AMA per le proprie attività istituzionali (spogliatoi e uffici, centri di raccolta, etc.) presenti nell’intero territorio comunale e gli edifici che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio di AMA S.p.A.
I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano l’esecuzione delle opere di seguito sommariamente elencate e definite dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/01.
Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, in via del tutto indicativa e salve le più precise disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito indicate unitamente alla relativa suddivisione percentuale prevista:
LAVORI DA COMPENSARSI A MISURA
1) Demolizioni, rinterri, scavi | 15% |
2) Opere murarie, in c.a., solai impermeabilizzazioni, massetti e sottofondi | 19% |
3) Intonaci, opere da pittore, rivestimenti e pavimenti, controsoffitti | 25% |
4) Opere in ferro e da falegname | 5% |
5) Opere in pietra da taglio | 8% |
6) Opere stradali | 8% |
7) Impianti tecnologici (imp. Elettrici trasmissione dati, telefonici, speciali) | 20% |
Totale 100%
Le percentuali indicative sopra riportare riguardano le incidenze previste delle diverse specie di opere: esse potranno quindi variare in più o in meno, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che per questo il Fornitore possa trarne ragioni per richiedere indennizzi o compensi di sorta.
Il Fornitore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.
I lavori a misura verranno valutati sulla base del Tariffario della Regione Lazio dell’anno 2012, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Per le lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Xxxxxxxxx potrà provvedersi:
a) Per assimilazione ai prezzi esistenti;
b) Determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi.
Per tutte le prestazioni da effettuarsi in economia il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dal Tariffario della Regione Lazio.
La manodopera ha un’incidenza sulle lavorazioni del 25%.
Il prezzo orario della manodopera è riferito all’orario giornaliero, dalle 8.00 – 16.30, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
Al di fuori di tale orario (straordinario, notturno, festivo, festivo notturno) il prezzo orario della manodopera sopraindicato verrà maggiorato del 30%.
Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende la movimentazione del personale e la dotazione delle attrezzature minute quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte (vedi specifiche tecniche).
I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale ed i mezzi d’opera necessari.
I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente i l Fornitore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 cod. civ. e con espressa rinuncia di diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 cod. civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di
previsioni incomplete o erronee fatte dal Fornitore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dal Fornitore medesimo.
Il Fornitore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti gli eventuali contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e1342 del cod. civ.
3.3 Gruppo di lavoro
La squadra che eseguirà i lavori di manutenzione, sarà costituita in funzione delle esigenze e delle lavorazioni da svolgere in funzione degli Ordini di Servizio emessi nel corso dell’appalto, almeno da:
(i) un tecnico specializzato manutentore di impianti;
(ii) un capo-operaio con funzioni di responsabile di squadra.
Tutto il personale del Fornitore, dovrà essere dotato di mezzi, utensili, ausili ed attrezzature di lavoro pienamente idonei alle necessità e che gli consentano di operare in piena autonomia ed in totale sicurezza.
Il Fornitore dovrà adeguare personale e orario di lavoro, secondo le richieste ed in modo da rispettare i tempi richiesti dalla Direzione Lavori.
ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Gli interventi manutentivi oggetto di Ordini di Servizio, potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli immobili e degli impianti compresi nel presente Appalto. Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno anche essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi il Fornitore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
I lavori comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l’esecuzione completa e a regola d’arte dell’intervento manutentivo, anche se non espressamente richiamate nell’ordine di lavoro e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
Il Fornitore, con firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
4.1 Condotta dei lavori e custodia dei cantieri
Nella esecuzione delle opere il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nella documentazione di gara e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori e/o di AMA SpA senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità del Fornitore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante del Fornitore, qualificato a ricevere direttive dalla Direzione dei Lavori.
La sorveglianza da parte del personale di AMA SpA e/o del Direttore dei Lavori, non esonera i l Fornitore dalla responsabilità circa l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell’arte e l’ottima qualità di ogni materiale impiegato,
anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione.
Il Fornitore risponderà dell’idoneità del Direttore Tecnico e, in genere, di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, sia per quanto concerne le competenze professionali, sia per il numero del personale dedicato al singolo intervento. Il Direttore Tecnico deve essere dotato delle competenze adeguate allo svolgimento delle proprie mansioni. Le specifiche competenze sono valutate in funzione dell’Offerta Tecnica. Il Direttore Tecnico può essere sostituito in corso di esecuzione dell’Appalto con figura di pari livello e previa autorizzazione di AMA, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni consecutivi. La Direzione Lavori può richiedere, motivatamente, l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori e la sua relativa sostituzione.
Il Fornitore dovrà, in ogni caso, provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, impiegando a tale scopo la mano d’opera che, secondo le circostanze e l’estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione dei lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante i giorni festivi qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, con riconoscimento delle relative indennità, normativamente previste per attività svolte nelle giornate festive.
Il tecnico, nominato dal Fornitore quale Direttore di Cantiere, dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere e, in particolare, di quelle oggetto dell’appalto, sollevando, al riguardo, interamente AMA SpA e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità.
4.2 Modalità per l’esecuzione dei lavori
Per ogni intervento da effettuare i Referenti abilitati della Stazione Appaltante trasmetteranno al Fornitore uno specifico ordine di Servizio, redatto dalla Direzione Lavori, nei quali verranno indicati:
- luogo di esecuzione dei lavori;
- oggetto dei lavori;
- durata dei lavori;
- importo stimato dei lavori.
Il Fornitore provvederà alla realizzazione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione Appaltante, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi connessi ai lavori in funzione della loro natura ed i relativi costi.
Gli interventi ordinati:
• Potranno riguardare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli immobili e degli impianti e quant’altro oggetto del presente appalti, comprendendo in particolare:
‐ Edile,
‐ Strade, parcheggi,
‐ Impianti elettrici,
‐ Impianti idrico-sanitari,
‐ Impianti di riscaldamento,
‐ Impianti di condizionamento,
‐ Elevatori,
‐ Impianti antincendio e rilevazione incendio,
‐ Impianti di sicurezza e controllo accessi,
‐ Reti telefoniche/T.D,
‐ altre aree esterne ed intere.
• Dovranno essere eseguiti dal Fornitore nei tempi e nei modi previsti e stabiliti dalla Stazione Appaltante. Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, il Fornitore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.
In particolare, per tutte le tipologie di intervento:
• Dovrà essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva;
• Verranno impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
• Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.
Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti e/o dipendenti AMA, il Fornitore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.
Nella fase esecutiva degli interventi, il Fornitore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:
• Rumori;
• Emanazione di polveri o esalazioni;
• Interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari;
• Depositi di materiali;
• Rilascio di detriti;
• Formazione di trincee o buche;
• Apertura di varchi su dislivelli;
• Rimozione di elementi di protezione da intrusioni. Nei suddetti casi il Fornitore dovrà:
• provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);
• effettuare adeguate azioni di informazione;
• concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l’esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.
Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l’esecuzione in
concomitanza con l’assenza degli utenti degli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell’anno; in questi casi il Fornitore ha l’onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi. Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto e lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti. AMA potrà chiedere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
Eventuali modifiche agli interventi previsti che dovessero risultare necessarie in corso d’opera, dovranno:
• costituire oggetto di specifiche Perizie di Variante;
• essere approvate formalmente dai Referenti della Stazione Appaltante, con emissione di appositi Ordini integrativi.
Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
• della consegna da parte del Fornitore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
• dell’emissione da parte dei Referenti della Stazione Appaltante della relativa attestazione di “Regolare Esecuzione”.
4.3 Verbale di consegna lavori
La Stazione Appaltante, una volta approvato il preventivo di spesa invierà al Fornitore specifico “Verbale di Consegna Lavori” secondo le formalità e le prescrizioni indicate dalla vigente normativa.
La redazione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, resta a carico della Stazione Appaltante mentre farà carico, in ogni caso, al Fornitore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza, anche laddove ammesso in sostituzione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento in base alla normativa vigente.
Il termine di consegna dei lavori realizzati a perfetta regola d’arte potrà essere unico ovvero potranno prevedersi dei termini di consegna parziali, che dovranno essere indicati in un apposito crono-programma delle attività allegato all’Ordine di Servizio sopra citato; i termini per il completamento dei lavori decorreranno dal ricevimento del medesimo Ordine di Servizio.
4.4 Preventivazione dei lavori
Ogni lavorazione va preventivamente approvata per iscritto dalla S.A., a seguito di redazione di apposito preventivo.
I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.
Tali preventivi saranno sottoposti all’esame dei Referenti della Stazione Appaltante, che hanno il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterranno opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.
E’ a carico del Fornitore l’osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico della Committenza.
La Stazione Appaltante fornirà inoltre tutta l’eventuale documentazione disponibile attinente le opere da realizzare.
Restano comunque demandati al Fornitore l’obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli intereventi affidati, cautelando la Stazione Appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere ed adempimenti essenziali per l’esecuzione a regola d’arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.
ART. 5 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il Fornitore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli Ordini di Servizio, che decorrerà dalla data di consegna dei lavori stessi.
Per ogni singolo intervento ordinato, i l Fornitore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo Ordine di servizio. Entro 15 giorni a decorrere da tale termine dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante tutte le documentazioni e certificazioni, la cui predisposizione è a carico del Fornitore, che risultano necessarie a consentire il funzionamento delle opere realizzate.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo/regolare esecuzione, e a tale scopo il Fornitore dovrà fornire entro il termine suddetto tutta la documentazione tecnico-amministrativa (licenze, certificazioni, ecc.) per garantire la immediata funzionalità e fruibilità dell’opera.
La presa in consegna prima del collaudo non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere con riguardo alle responsabilità del Fornitore.
ART. 6- SICUREZZA – PIANI DI SICUREZZA
Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, dichiara di essere a conoscenza delle norme disciplinanti la sicurezza sul lavoro e delle responsabilità poste in capo ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, nel quadro dei propri obblighi di proteggere i lavoratori dai rischi cui sono esposti durante i lavori. Conseguentemente, si impegna ad osservare e fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni, le norme tecniche e i regolamenti vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute durante il lavoro.
Quanto sopra costituisce richiamo delle disposizioni gravanti sul Fornitore per il rispetto delle norme prescrittive in materia di sicurezza sul lavoro la cui attuazione, in fase d’esecuzione delle opere appaltate, costituisce obbligo ineludibile, pena l’applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle sopra menzionate norme.
La Stazione Appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), che è allegato al presente Capitolato e ne costituisce parte integrante, poiché le lavorazioni ricadono in quelle indicate nel
Capo IV del D. Lgs. n. 81/2008.
A norma dell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 (comma1 lett. G) e dell’art. 131, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che deve contenere tutte le indicazioni per la pianificazione delle misure di sicurezza, commisurate alle tipologie dei lavori da eseguire, in conseguenza delle proprie scelte autonome, quali il suo modello di organizzazione del sistema di prevenzione, nonché i procedimenti esecutivi che si intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione e di protezione.
Nel caso in cui ne ricorrano gli estremi la Stazione Appaltante redigerà un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) al quale dovrà essere adeguato il P.O.S. del Fornitore.
ART.7 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA DEI LAVORI
Per ogni intervento, il relativo Ordine di Servizio stabilisce il termine di ultimazione dei lavori.
Il Fornitore dovrà consegnare, entro e non oltre 7 gg. dalla data di consegna di ogni singolo intervento, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l’inizio, l’avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che il Fornitore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.
Nella compilazione del programma esecutivo dei lavori il Fornitore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la Direzione Lavori, convenga eseguire anticipatamente).
Il programma esecutivo presentato dal Fornitore deve essere esplicitamente approvato dalla Direzione Lavori. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dal Fornitore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest’ultimo, il quale ha l’obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d’apportare – in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere – senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi, qualora l’esecuzione delle opere avvenisse in tempi inferiori. L’approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità del Fornitore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
In caso di ritardo sul programma approvato, il Fornitore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero dei ritardi stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai successivi articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
ART. 8 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore ed in generale, in presenza di una delle fattispecie contemplate dagli artt. 158, 159, 160 del DPR 207/2010 circostanze oggettive che impediscano di procedere al regolare svolgimento dei lavori secondo regola d’arte, il Direttore dei Lavori può, con apposito Ordine di Servizio, ordinare la sospensione, in via temporanea, dei lavori, le quali devono essere approvate sempre dal Responsabile del Procedimento. Se le circostanze di cui sopra impediscono, soltanto parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori il Fornitore sarà obbligato, previo Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori, a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.
La sospensione si protrarrà per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione, anche parziale dell’appalto.
Nei casi in cui le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi, il Fornitore può recedere dal Contratto senza indennità.
Se, però, la stazione appaltante faccia opposizione espressa al recesso il Fornitore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra indicati.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito, su istanza del Fornitore, di un numero di giorni determinato dal prodotto tra i giorni di sospensione e il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti a causa della sospensione parziale e l’importo dei lavori previsto nello stesso periodo di tempo secondo il programma dei lavori predisposto dall’impresa.
Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato per l’esecuzione dei lavori.
La sospensione dovrà risultare da regolare verbale (di seguito, per brevità, “Verbale di sospensione”), redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori e Fornitore, nel quale dovranno essere specificati:
o i motivi della sospensione
o lo stato di avanzamento dei lavori;
o le opere la cui esecuzione è rimasta interrotta;
o l’insieme delle cautele adottate affinché al momento della ripresa dei lavori le stesse possano essere ultimate senza eccessivi oneri;
o la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il Verbale di sospensione deve essere inoltrato a AMA S.p.A., nella persona del Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Parimenti dovrà essere indicata, in apposito verbale, la data di ripresa dei lavori. Entrambi i Xxxxxxx, di cui al presente comma, sono redatti a cura del Direttore dei Lavori in contradditorio con il Fornitore e trasmessi nei termini anzidetti a AMA S.p.A. e al Responsabile del Procedimento.
ART. 9 - CONTROVERISE E PROCEDURA DI RISOLUZIONE BONARIA
Fatte salve le diverse disposizioni del presente Capitolato, la pianificazione di quelle attività di esecuzione
che richiedano la cooperazione delle Parti, e l’esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell’esecuzione, sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalla Parti.
In particolare, i predetti rappresentanti dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:
1. qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all’interpretazione, all’esecuzione del presente Capitolato e degli Ordini di Servizio;
2. l’istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
3. eventuali contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni;
4. qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.
I rappresentanti della Stazione Appaltante e del Fornitore dovranno incontrarsi ogni volta che si ravvisi la necessità di cooperazione per la risoluzione di aspetti operativi.
Le problematiche esaminate dai rappresentanti delle Parti e le relative istruttorie devono essere sempre adeguatamente documentate. Di tutte le problematiche sorte e delle soluzioni negoziate deve essere redatto un memorandum.
Per le riserve che il Fornitore intendesse proporre alla Stazione Appaltante, si osserveranno le norme in proposito contenute negli art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate
Qualora non venga raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata esclusivamente alla magistratura ordinaria del Foro di Roma.
Il Fornitore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.
ART. 10 - DANNI
Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che il Fornitore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo del Fornitore (ad es. sciopero dei dipendenti del Fornitore stesso.)
AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
Il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, nonché a causa dell’esecuzione negligente della prestazione lavorativa sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che
eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. Essi dovranno essere riparti a cura e spese del Fornitore, il quale, altresì, obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.
Il Fornitore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni dei servizi pubblici esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare al Fornitore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di pagamento da effettuare in favore del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a garantire e sollevare AMA S.p.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Accordo Quadro, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta delle opere.
ART. 11 - GARANZIA, CAUZIONE E ASSICURAZIONE
11.1- Responsabilità e garanzie assicurative
La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti del Fornitore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all’attività del Fornitore.
Pertanto, quest’ultimo terrà indenne la Stazione Appaltante, senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all’attività del Fornitore medesimo, intervenendo ove occorra nei relativi giudizi.
Il Fornitore sarà tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, direttamente o indirettamente fondata sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato, avanzata nei confronti della Stazione Appaltante dai Conduttori ai quali è resa la prestazione.
Il Fornitore dovrà, inoltre farsi carico di ogni eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante medesima dal proprio personale, nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento. A titolo puramente indicativo e non esaustivo il Fornitore dovrà risarcire la Stazione Appaltante per eventuali danni ai pavimenti (in marmo di grande pregio, in legno, ecc.), ai mosaici, agli infissi, alle grandi vetrate, agli arredi, ecc., nonché a tutti gli impianti esistenti.
Fermo restando che i l Fornitore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura essi siano che dovessero essere arrecati dal proprio personale e/o dalle attrezzature e mezzi, e che in ogni caso dovrà provvedere senza indugi e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione e/o rifacimento delle parti o di quanto danneggiato il Fornitore dovrà stipulare con primaria Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione a copertura dei subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori.
Il massimale assicurato sarà pari a € 6.000.000,00. La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa la Stazione Appaltante) con un massimale, per ogni sinistro, di € 6.000.000,00.
La polizza deve prevedere, inoltre, lo svincolo previa restituzione, da parte della Stazione Appaltante, dell’originale della polizza stessa ovvero previa dichiarazione liberatoria di quest’ultima attestante che si può procedere allo svincolo.
La polizza dovrà, infine, prevedere espressamente, quale condizione di assicurazione, che il mancato pagamento da parte del Fornitore dei premi successivi al primo fino alla data di svincolo non potrò essere opposto in nessun caso alla Stazione Appaltante garantita.
Il Fornitore si obbliga a produrre le quietanze di premio relative alle scadenze che ricadono nel periodo di vigenza del presente Capitolato, compreso l’eventuale periodo di proroga.
La polizza dovrà fare richiamo al contenuto del contratto d’appalto che la Compagnia dichiarerà di aver visionato e di ben conoscere, e infine prevederà espressamente che la Stazione Appaltante è garantita e manlevata da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o latro che possa derivarle da terzi in dipendenza diretta o indiretta del presente appalto.
Il Fornitore rifonderà la Stazione Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita da quest’ultima corrisposta a causa di mancata copertura assicurativa del Fornitore, derivante - ad esempio - da esclusioni di garanzia, franchigia, o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l’ammontare dei danni effettivamente partiti dalla Stazione Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.
La copertura assicurativa di cui al presente articolo, completa della responsabilità civile verso terzi, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
Il Fornitore, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, è tenuta a rilasciare alla Stazione appaltante copia conforme della polizza di cui al presente articolo.
11.2- Garanzie dopo l’ultimazione dei lavori
In aggiunta alle garanzie di cui ai punti precedenti, il Fornitore, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivante da uso contrario alle buone norme, per un importo di Euro 1.500.000,00.
Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione ed impegna il Fornitore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata dei sei mesi.
La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle opere, degli impianti o delle parti di opere ed impianti che dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant’altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per usura, per un periodo ben superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.
Anche per tutte quelle lavorazioni che, se non correttamente eseguite, possono limitare la fruibilità del bene (quali ad esempio le impermeabilizzazioni, le sigillature, ecc.), la garanzia avrà durata biennale. Di tale condizione si darà espressa menzione nel relativo Ordine di Servizio (o “Ordinativo”), con firma per accettazione dello stesso Ordinativo da parte del Fornitore, si intende compresa anche l’accettazione del suddetto termine di garanzia.
ART 12 - PREZZI
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee ad essi relativi o connessi.
ART. 13 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
13.1- Compensi e modalità di pagamento
Il contratto è stipulato “a misura”.
L’importo “a misura” è definito con l’applicazione dei prezzi d’elenco applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso d’asta. Il corrispettivo dei singoli “Ordini di Servizio” verrà determinato valorizzando le attività rese con i prezzi unitari di cui al “Elenco Prezzi Regione Lazio 2012” che, sebbene non allegato al presente Accordo Quadro, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Qualora, per la valutazione economica delle lavorazioni, fosse richiesta la formulazione di nuovi prezzi, si procederà a concordare i relativi nuovi prezzi fra la Direzione dei Lavori e l’Impresa, in base a quanto espresso nel presente Capitolato.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c. i l Fornitore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi, di cui al citato Prezziario Regionale, per l’intera durata del contratto. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l’esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità. Il corrispettivo, risultante dal contraddittorio di cui al precedente art. 7, sarà fatturato dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa, preventivamente autorizzata dal Committente.
13.1 - Maggiori Lavori
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e, senza aver diritto ad alcuna indennità, i maggiori lavori ai sensi dei precedenti articoli purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore ad un quinto dell’importo del contratto ovvero non mutino, sostanzialmente, la natura dei lavori compresi in contratto.
L’ordine, a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, deve contenere gli estremi
dell’approvazione di AMA S.p.A., la descrizione dei maggiori lavori, l’eventuale programma dei lavori e il relativo prezzo calcolato secondo i criteri di Legge.
13-2 Nuovi prezzi
Qualora per modifiche tecniche o maggiori lavori, sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal presente Capitolato e/o dal Contratto, ovvero adoperare materiali di tipo diverso da quelli previsti da detti documenti, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine decrescente di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel Contratto, oppure ricavabili totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi qualora risulti impossibile il ragguaglio anzidetto;
b) desumendoli dalle tariffe del prezziario della Regione Lazio 2012;
c) ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove analisi, quando sia impossibile l’applicazione dei precedenti criteri a) e b).
I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei Lavori e il Fornitore. In caso di disaccordo la Direzione Lavori applicherà i prezzi approvati da AMA S.p.A., salvo il diritto del Fornitore di iscrivere riserva nei modi e nei termini, precedentemente, stabiliti nel presente documento.
13-3 Criteri per la misurazione e valutazione dei lavori
Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, corredata dai prezzi unitari offerti dal Fornitore.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell’opera. Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico del Fornitore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opera necessari.
E’ fatto obbligo al Fornitore di avvertire in tempo debito la Direzione Lavori affinché provveda a far rilevare le misure e i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili o, comunque, non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito, eventualmente, avanzata in merito alle quantità stesse.
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Fornitore e contabilizzati in base ai prezzi offerti in sede di gara.
13-4 Anticipazioni
Si applica altresì quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in tema di anticipazione; l’anticipazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, come prescritto nel richiamato articolo.
13-5 Pagamenti in acconto, ritenute e saldo
Durante il corso dei lavori, a fronte degli stati di avanzamento approvati dal Direttore dei Lavori o da AMA
S.p.A. potranno essere pagati al Fornitore (fatta salva la compensazione di cui al precedente paragrafo 13.5) pagamenti dell’ammontare non inferiore ad euro 100.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate e dei prezzi riportati nel Computo metrico, al netto del ribasso offerto; l’ultima rata di acconto
verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
In caso di sospensione totale dei lavori, di durata superiore a mesi 1 (uno), la rata d’acconto, relativa alle opere eseguite sino alla data della sospensione dei lavori stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi del Fornitore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, AMA S.p.A. opera una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque percento).
In sede di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) il Fornitore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato non oltre il 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale. Detto pagamento, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del c.c..
Le manutenzioni eseguite sugli impianti sono considerate complete ed effettuate “a regola d’arte” soltanto a seguito della consegna delle relative certificazioni previste dalla normativa vigente, ed eventuali parti sostituite dovranno essere fornite di libretto d’uso e garanzia.
Analogamente, le manutenzioni che incidano sulla statica dell’edificio o che richiedano l’impiego di cemento armato, saranno considerate complete ed effettuate “a regola d’arte” soltanto a seguito della consegna delle relative certificazioni, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
ART. 14 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE
Il Fornitore si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge ed a qualsiasi titolo, dell’esecuzione dei lavori appaltati ed è unico responsabile dei lavori a lui affidati, dei materiali fruiti e dei mezzi ed attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.
Il Fornitore dovrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato d’Appalto e dei singoli Ordini di Servizio.
Nessuna obiezione e/o contestazione potrà essere sollevata da parte del Fornitore per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere, nel corso dell’espletamento della prestazione, in relazione ad un’eventuale erronea, parziale e/o inesatta acquisizione di elementi per la formulazione dell’offerta in fase di gara.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare con saltuarietà e con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione Lavori, connessi alla corretta conduzione dei lavori stessi, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Stazione Appaltante.
Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche e i regolamenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Il Fornitore è tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione dei lavori, anche in caso di sospensioni, e a sollevare la Stazione Appaltante stessa ed il suo
personale di direzione e sorveglianza da ogni corrispondente richiesta, nonostante l’obbligo del Fornitore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà impartito.
Il Fornitore e, in caso di subappalto, il subappaltatore, si obbligano a comunicare, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno e ne abbiano comunque diritto. Qualora il Fornitore o il subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i suddetti dati in riferimento alle singole consorziate che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera.
Il Fornitore e il subappaltatore si obbligano a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto sopra già comunicato, che dovesse intervenire nel corso dei lavori in appalto.
In caso di inadempimento alle suddette disposizioni la Stazione Appaltante infliggerà al Fornitore una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) e nei casi più gravi si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio.
14.1 - Oneri e obblighi diversi del Fornitore
Sono a totale ed esclusivo carico e spese del Fornitore - dovendosi ritenere compensato con il corrispettivo dell’appalto - ogni onere, peso o gravame conseguenti all’osservanza delle prescrizioni e disposizioni del presente Capitolato ed ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni genere, necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte e con relative autorizzazioni e/o certificazioni per dare gli impianti collaudabili ed utilizzabili entro i termini richiesti.
Il Fornitore, inoltre, assume a proprio carico l’obbligo di fornire le certificazioni inerenti i lavori eseguiti e, precisamente:
‐ con riguardo alle manutenzioni eseguite sugli impianti la consegna delle relative certificazioni previste dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
‐ analogamente, con riguardo alle manutenzioni che incidano sulla statica dell’edificio o che richiedano l’impiego di cemento armato, la consegna delle relative certificazioni, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
In particolare, poi, sono a totale esclusivo carico del Fornitore:
Relativamente al cantiere:
- l’approvvigionamento di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. Si precisa comunque che la maggior parte degli interventi avvengono in sedi già dotate di utenze;
- la fornitura di macchinari e dei mezzi d’opera idonei ed in perfetto stato di efficienza e, dove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche, omologative ed assicurative; la Direzione Lavori può vietare l’impiego
di mezzi e macchinari che non rispondono alle caratteristiche di cui sopra;
- gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Esecutivo dei lavori;
- la pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza di AMA S.p.A., nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti;
- la copertura delle spese ed oneri di tutti per l’occupazione e il ripristino di aree pubbliche o private e per danni arrecati a queste, per strade di servizio, per accesso ai cantieri, per l’impianto e il mantenimento dei cantieri stessi e loro illuminazione, per l’attrezzatura dei cantieri in relazione all’entità dell’opera, la manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine dei cantieri stessi e relative adiacenze, per l’apertura di cave, per tutte le discariche e depositi di materiale e per tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
- l’applicazione delle opportune segnalazioni diurne e notturne in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi nonché l’osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada ed in genere alle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tutela delle strade;
- il carico, il trasporto, e la consegna ai punti di raccolta stabiliti dalla Direzione Lavori degli sfridi di lavorazione dei materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, nonché la riconsegna alla stessa dei materiali residuati;
- lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali, residui, detriti, ecc.;
- il provvedere all’apposizione delle prescritte tabelle informative nel cantiere di lavoro, secondo le disposizioni di legge ed in particolare della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.06.1190 n. 1729/UL, nel numero e dimensioni prescritti dalla Direzione Lavori.
14.2 - Oneri e obblighi diversi del Fornitore relativi al personale comunque addetto ai lavori
Sono a carico del Fornitore:
- la piena osservanza e applicazione delle norme per l’igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari. Pertanto i l F o r n i t o r e si obbliga ad attuare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti e a disporre ed esigere che osservino le misure di sicurezza e usino i mezzi di protezione, vigilando sull’osservanza delle particolari norme vigenti in materia. In caso di grave
inadempienza nell’osservanza delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di precedere alla risoluzione del rapporto contrattuale. Il Fornitore dovrà trasmettere in copia, per conoscenza al Responsabile della Stazione Appaltante, le eventuali denunce di infortunio; in caso di inosservanza di tale obbligo la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- il corretto adempimento di tutte le norme e prescrizioni dei contatti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, adempiendo anche a:
• l’invio dell’avvenuta denuncia di inizio lavori degli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa Xxxxx Xxxxx);
• la trasmissione periodica di copie (da verificare con originale oppure copie autenticate a norma di legge) dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (DURC); tale documentazione dovrà essere presentata prima della data prevista per la consegna dei lavori e durante ogni certificato di pagamento;
• la presentazione del Libro Unico e delle buste paga che, al fine di ovviare alle problematiche connesse con il trattamento dei dati personali dei dipendenti delle Ditte operanti, presenterà i dati sensibili debitamente; tale documentazione dovrà essere presentata prima della data prevista per la consegna dei lavori e durante ogni certificato di pagamento;
• la consegna giornaliera dell’elenco di tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo (personale del Fornitore, di eventuali imprese subappaltatrici, di imprese fornitrici, di imprese che effettuino noli a caldo, di consulenti e/o lavoratori autonomi ecc.);
• l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e regolamenti in vigore (o che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni con gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro delle categorie protette ai fini del collocamento, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi nonché per la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori.
Quanto sopra deve essere a carico sia del Fornitore che di tutte le imprese subappaltatrici.
A garanzia dell’osservanza del corretto adempimento di tutto quanto previsto nel presente punto, verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo senza alcun interesse.
Inoltre, nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti direttamente, per controlli che può effettuare, o indirettamente, per segnalazioni dell’Ispettorato del Lavoro ovvero degli Istituti Previdenziali o Assicurativi, o di altri organo competenti, violazioni alle norme di cui sopra da parte del Fornitore, sospenderà l’emissione del mandato di pagamento per le cause sopra descritte.
Il Fornitore è tenuto inoltre a:
- l’attuazione nei confronti di lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, opera anche nei confronti dei soci, di condizioni normative non inferiori a quelle derivanti da contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero in seguito a verificare. Il Fornitore è tenuto altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino a sostituzione; i suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che lo stesso non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse;
- provvedere a che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici o operatori con dipendenti; il fatto che il subappalto o altra sua forma sia stato autorizzato non esime i l Fornitore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
14.3 Oneri e obblighi diversi del Fornitore relativi alle opere ed agli impianti oggetto dell’appalto
Sono a carico del Fornitore:
- gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti;
- l’adozione, in fase di esecuzione dei lavori, di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità e la continuità dell’esercizio delle opere ed infrastrutture esistenti;
- l’esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l’esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l’appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’appalto, ecc. Sarà a carico dell’Impresa anche l’esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. Infine l’Impresa, per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc., realizzate nel corso dell’appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;
- le spese per provvedere agli strumenti topografici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazione, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori;
- gli oneri della pesatura dei materiali, dove occorrente, a mezzo di bascula accettata dalla Direzione Lavori;
- la spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/1982 n. 646 esonerando AMA S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
- il rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione necessarie all’uso e all’esercizio delle opere realizzate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla “dichiarazione di conformità” per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per l’applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i., secondo le prescrizioni del citato decreto; alle eventuali certificazioni necessarie per il successivo ottenimento del C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) e del N.O.T.S. (Nulla Osta Tecnico Sanitario). In ogni caso andranno prodotte tutte le certificazioni e/o dichiarazioni richieste dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio;
- l’osservanza delle prescrizioni di legge in merito alle modalità di smaltimento dei materiali di risulta (rifiuti) provenienti dalle lavorazioni secondo quanto previsto nel D. Lgs n. 152/2006. E’ fatto obbligo al Fornitore di consentire l’attività di verifiche e di rilasciare copia fotostatica del SISTRI;
- il rilascio di un documento contenente le indicazioni necessarie per poter effettuare, nel tempo, interventi manutentivi delle opere/impianti atti a garantire la perfetta conservazione di quanto realizzato.
14.4 Oneri e obblighi diversi del Fornitore relativi ai rapporti con la stazione appaltante
Sono a carico del Fornitore:
- le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all’art 5 del Capitolato Generale di appalto dei LL.PP. Decreto 19/04/00 n. 145 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti;
- le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento;
- la stipula di assicurazione contro gli incendi e il furto di tutte le opere o parti di opere, dall’inizio dei lavori e fino al collaudo con polizza vincolata a favore della Stazione Appaltante;
- l’approntamento della documentazione fotografica per la Stazione Appaltante, preliminare, in corso di esecuzione e al termine dei lavori, secondo le istruzioni della Direzione Lavori nel numero di copie e nei formati richiesti; il Fornitore si impegna a non consentire riprese di alcun genere in cantiere a persone non autorizzate espressamente e per iscritto dalla Direzione Lavori;
- l’istruzione di pratiche tecnico-amministrative, ove necessario, in nome, nell’interesse e per conto della Stazione Appaltante, per autorizzazioni, licenze e nulla osta di Autorità preposte, senza limitazioni di sorta, necessari per consentire l’esercizio delle opere e degli impianti oggetto dell’appalto;
- la rimozione, conservazione, e custodia, secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori, degli eventuali reperti rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori, materiali e apparecchiature che resteranno di proprietà della Stazione Appaltante, salvo quanto possa competere allo Stato;
- il mantenimento della più assoluta riservatezza si qualsiasi informazione ricevuta dalla Stazione Appaltante, sui documenti, i dati, i disegni, e quant’altro riguardante le opere da realizzare e/o gli edifici, gli impianti e le pertinenze in cui, a qualsiasi titolo. Il Fornitore può aver accesso. Il Fornitore pertanto si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela delle informazioni. Le
parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività i ruoli previsti per l’adeguamento e il rispetto della Legge 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- l’osservanza delle disposizioni impartite dagli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori (Comuni interessati, TELECOM, Italgas, ENEL, Sovrintendenze archeologiche ai monumenti, ecc.) anche quando risultino limitative dello sviluppo delle opere;
- le spese per l’onorario spettante al collaudatore statico;
- lo svolgimento delle eventuali pratiche per ottenere i permessi per depositi e trasporto di infiammabili ed esplosivi, per la estrazione di materiali dai pubblici corsi d’acqua, nonché il pagamento delle tasse e dei canoni dovuti per le concessioni relative;
- l’obbligo di concordare preventivamente con la Direzione Lavori la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie o durante tutto l’anno. In particolare, in occasione della chiusura per ferie estive dietro richiesta preventiva della Direzione Lavori, dovrà essere assicurata disponibilità di una squadra-tipo come definita negli articoli precedenti.
ART. 15 - PENALI
Fermo restando il diritto di AMA S.p.A. di risolvere di diritto il Contratto ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno, AMA S.p.A. potrà applicare, nei casi di seguito indicati, le penali ivi previste.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione.
In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle penali per intero.
In caso di accoglimento parziale delle controdeduzioni la penale sarà applicata in misura ridotta. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, che comunque on potrà superare il valore contratto.
15.1
Le penali si intendono riferite alle singole lavorazioni, con i relativi importi e tempi di esecuzione:
a) In caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all’art. 7, AMA S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto contrattuale di ciascun Ordine di Servizio.
b) In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all’art. 8, AMA S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera di importo pari al 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta / giorni complessivi di durata dei lavori).
c) In caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all’art. 10, AMA
S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) dell’importo contrattuale ( di ciascun Ordine di Servizio): la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad euro
250,00.
15.2
Riguardo l’inosservanza del valore tecnico del servizio migliorativo, indicato nei criteri di aggiudicazione riferiti ai quattro lotti, espresso in sede di gara, AMA S.p.A. potrà applicare, per ciascun evento, nei casi di seguito indicati, le penali secondo i massimali di seguito previsti:
a) In caso di mancata messa a disposizione del presidio fisso: in caso di mancata messa a disposizione del “presidio fisso” verrà applicata una penale di 1.000,00 €/giorno per ogni presidio fisso, fino ad un massimo di n. 3 giorni/sanzioni giornaliere.
In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
b) Qualora il Fornitore non rispetti gli standard offerti relativamente alle tempistiche relative al “pronto intervento” sarà applicata una penale pari a 100,00 €/ora per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di 12 ore.
In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
c) Qualora il Fornitore non effettui le lavorazioni nei giorni sabato o festivi e/o notturni, con il preavviso di cui alla propria offerta tecnica, sarà applicata una penale di € 20.000,00.
In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto;
d) In caso di sostituzione del Direttore Tecnico, con figura professionale non equivalente e/o senza il consenso di AMA, si provvederà alla risoluzione del contratto.
e) Mancato rispetto dei livelli di Ecosostenibilità di cui all’Offerta Tecnica, verrà applicata una penale pari al 0,5% riferito all’importo a misura della lavorazione.
In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
15.3
In caso di mancato rispetto degli oneri ed obblighi diversi del Fornitore, indicati ai paragrafi 14.2 e 14.3 del presente Capitolato d’Appalto saranno applicate le seguenti penali:
a) qualora il Fornitore e il subappaltatore non comunichino alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento), rispetto a quanto già comunicato, che dovessero intervenire nel corso dei lavori in appalto, sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), fatta salva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto;
b) qualora il Fornitore non trasmetta alla Stazione Appaltante, le eventuali denunce di infortunio sarà applicata una penale pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00).
15.4
L’inadempimento alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente paragrafo 1), quali la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali di AMA S.p.A., la mancata consegna delle certificazioni di conformità – ove previste dalle vigenti norme - saranno passibili di penalità.
In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, AMA S.p.A., può procedere alla risoluzione di diritto del Contratto; tali fattispecie comprendono il mancato rispetto delle offerte tecniche migliorative presentate in sede di gara, concorrendo le stesse all’aggiudicazione della gara medesima.
Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell’intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori ad altra Ditta, addebitando al Fornitore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, a causa dei ritardi o comunque per colpa del Fornitore.
ART. 16 – VERIFCHE, CONTROLLI E COLLAUDI
AMA S.p.A. entro il termine di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della fine di ciascun singolo lavoro richiesto ed indicato nel relativo “Ordine di servizio” accertata con apposito verbale congiunto redatto a seguito della comunicazione di fine lavori del Fornitore - effettua il collaudo dei lavori appaltati. Ai fini del collaudo, AMA S.p.A. nominerà apposito Collaudatore/Commissione di collaudo che provvederà a comunicare, in tempo utile, al Fornitore la data di inizio delle operazioni di collaudo invitandolo ad intervenire.
In alternativa al collaudo, si procederà alla attestazione della Regolare Esecuzione delle opere oggetto dell’appalto.
Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al Collaudatore, al Fornitore e/o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei Lavori.
Tuttavia, l’assenza del Fornitore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo non inciderà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
Delle operazioni di collaudo viene redatto apposito verbale e firma congiunta che deve riportare, tra l’altro, la data di inizio e fine delle operazioni di collaudo.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l’approvazione da parte di AMA S.p.A. ed in ogni caso decorsi i termini di legge dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato.
Qualora l’emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini indicati nel primo capoverso, detto certificato assume carattere definitivo decorsi i termini di legge dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l’approvazione del certificato medesimo da parte di AMA S.p.A.
Nelle more dell’approvazione del certificato di collaudo, il Fornitore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
Qualora si ravvisi la necessità di occupare o utilizzare anche solo in parte l’opera, prima del completamento delle operazioni di collaudo, AMA S.p.A. procederà alla presa in consegna anticipata dell’opera, dandone comunicazione scritta contenuta in apposito verbale al Fornitore e all’organo di collaudo.
A richiesta di AMA S.p.A. l’organo di collaudo procederà a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’utilizzo anticipato dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene in ordine alla agibilità delle opere anticipatamente prese in consegna.
Rimane fermo il fatto che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali responsabilità del Fornitore.
16.1 - Manutenzione
Fino alla data di approvazione del collaudo finale, il Fornitore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse.
Qualora per esigenze di AMA S.p.A. si debba procedere all’utilizzo, in tutto o in parte, di manufatti già realizzati, la consegna avrà luogo a tutti gli effetti soprattutto per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti conseguenti all’utilizzazione dei manufatti già realizzati.
La consegna stessa dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico.
Il Fornitore rimane, comunque, responsabile, fino all’approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l’attivazione predetta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale, l’opera eseguita verrà consegnata per l’ordinaria manutenzione all’Ufficio Tecnico competente e il Fornitore cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
16.2 - Oggetto delle operazioni di collaudo
In particolare, il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato sia eseguito a regola d’arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da AMA S.p.A.
Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Nel corso del collaudo:
a. verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
- se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;
- se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno esito positivo;
b. verranno esaminate le riserve formulate dal Fornitore in conformità a quanto previsto dal previsto dal presente Capitolato.
Devono essere sottoposti al Collaudatore tutti i progetti approvati e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal Collaudatore o dal Direttore dei Lavori per l’adempimento del suo mandato.
16.3 - Verbale di visita di collaudo
Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve indicare la provincia e la località; il lavoro appaltato; la data e l’importo del progetto e delle successive variazioni o aggiunte; la data del contratto e degli eventuali atti integrativi; l’importo della spesa; le generalità del Fornitore; le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; il tempo prescritto per l’esecuzione con l’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l’importo della situazione finale; gli estremi di nomina del Collaudatore o della Commissione di Collaudo; i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.
Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l’organo di collaudo, dal Fornitore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei Lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.
16.4 - Relazione di Collaudo
Il Collaudatore, ovvero la Commissione di Collaudo, pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite) di cui al precedente articolo con quanto previsto dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:
1) se l’opera sia o meno collaudabile;
2) sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare;
3) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile;
4) le modificazioni da introdursi sul conto finale;
5) la liquidazione delle penali e degli addebiti;
6) le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati;
7) il credito residuo del Fornitore.
In una relazione separata il Collaudatore espone il proprio parere sulle riserve del Fornitore che non siano state oggetto di composizione tra le parti.
16.5 - Certificato di Collaudo
Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito il Certificato di Xxxxxxxx è sottoposto per l’approvazione di AMA S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 del D.Lgs.50/2016.
In tale certificato, premesse le indicazioni di cui al precedente articolo e le date del processo verbale e della relazione:
a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo dell’opera, specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale;
b) sono determinati, la somma da porsi a carico del Fornitore per i danni, le indennità, o le spese che eventualmente dovesse, a qualsiasi titolo, risarcire ad AMA S.p.A.; l’importo delle penalità stabilite dal contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto;
c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche di AMA S.p.A., il conto liquidato al Fornitore e la collaudabilità dell’opera stessa.
16.6 - Osservazioni del Fornitore al certificato di collaudo
Il certificato di collaudo è comunicato per iscritto, per la sua accettazione, al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni continuativi.
All’atto della firma egli può aggiungere, esclusivamente, le riserve che siano, direttamente, dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo.
Se il Fornitore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui, definitivamente, accettate.
16.7 - Approvazione del certificato di collaudo
Il collaudo dei lavori si intende perfezionato ed il lavoro accettato con l’approvazione scritta del relativo certificato da parte di AMA S.p.A.
L’approvazione scritta di AMA S.p.A. equivale ad accettazione dell’opera; l’eventuale presa in consegna dell’opera, o di una parte di essa, e l’eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell’opera.
Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge.
16.8 - Pagamento della rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione previa:
- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;
- presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta a garanzia del pagamento della rata di saldo;
- emissione della relativa fattura, da parte del Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del detto termine.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666,
comma 2, c.c.
La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
16.9 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo
Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi parziali, nonché l’eventuale già avvenuta ripresa in possesso dei beni oggetto di manutenzione, AMA S.p.A. nell’ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo vizi, difetti, o difformità dei materiali e/o dei lavori:
a) ha il diritto di chiedere che il Fornitore, entro il termine fissato da AMA S.p.A. stessa, elimini tutti i vizi e difformità a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiudizio per il funzionamento dell’opera;
b) alternativamente a propria scelta, oppure ove il Fornitore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario ed opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo al Fornitore;
c) alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo. In tutti i casi sopra indicati AMA S.p.A. ha, comunque, diritto al risarcimento del danno.
Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, il Fornitore è tenuto al ripristino completo, a sue spese ed a perfetta regola d’arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese sostenute da AMA S.p.A. nel caso in cui quest’ultima abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altro soggetto.
In caso di vizi, difetti o difformità del lavoro oggetto dell’appalto che rendano l’opera inadatta alla sua destinazione, AMA S.p.A. ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.
Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY
Il Fornitore, si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Capitolato, datai, notizie ed informazioni, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o che comunque riguardino l’esecuzione del presente Capitolato, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale e/o dei collaboratori adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per il Fornitore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente Capitolato e anche successivamente alla sua ultimazione e, comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano di dominio pubblico per fatto non imputabile al Fornitore stesso.
E’ fatto espresso divieto al Fornitore di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo il benestare della Stazione Appaltante.
E’ facoltà della Stazione Appaltante verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo.
Il Fornitore, nel’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Stazione Appaltante e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali osserverà scrupolosamente le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679.
In caso di mancato rispetto degli obblighi innanzi specificati, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto (art. 1456 del C.C.) del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Il Fornitore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone lì approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
ALLEGATI:
- Allegato Tecnico;
- Elenco Prezzi Regione Lazio 2012;
- Quadro d’insieme relativo alla dislocazione delle strutture aziendali;
- Documento Unico di Valutazione Rischi.