CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI ORGANIZZATI DA RADUNI SPORTIVI SRL
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI ORGANIZZATI DA RADUNI SPORTIVI SRL
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel proprio sito internet, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal Viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio (Venditore) la conferma della prenotazione viene inviata dall’Organizzatore all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso e accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. REGIME AMMINISTRATIVO. I viaggi presentati in questo programma sono prodotti da Raduni Sportivi srl (più oltre indicato come “Organizzatore”) titolare della licenza rilasciata dalla Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010 e sono coperti per la responsabilità civile nei confronti del Viaggiatore, nonché contro i rischi di insolvenza o fallimento ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del Viaggiatore presso la località di partenza, ai sensi delle leggi vigenti da assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni Europ Assistance Italia SpA n. polizza 4416071.
2. FONTI NORMATIVE. La vendita di pacchetti turistici che abbiano a oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale è disciplinata dal Codice del Turismo (in seguito CdT), artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, come attualmente modificato dal D. Lgs. n.62 del 6 giugno 2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).
3. DEFINIZIONI. Ai fini del presente contratto si intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di Organizzatore, Venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un Organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, quali: 1) il trasporto di passeggeri; 2) l’alloggio che non costituisca parte integrante del trasporto di passeggeri e non destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 o di motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2016, n. 2; 4) qualunque altro servizio turistico che non sia un servizio finanziario o assicurativo ai fini dello stesso viaggio e della stessa vacanza. Si devono, inoltre, verificare almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al Viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un Venditore, anche quest’ultimo, comunicano al Viaggiatore, attraverso quanto pubblicato nel catalogo, oppure attraverso il preventivo o altro strumento di informazione ove trattasi di viaggi fuori catalogo, le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta ne sarà data indicazione nel catalogo o, per i viaggi fuori catalogo, sarà indicato a seguito di richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) CdT, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'Organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO.
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore o al Venditore che ne curerà la consegna al Viaggiatore medesimo. L’Organizzatore si riserva di non accettare la proposta per clientela indesiderata (es. con precedenti contestazioni, comportamenti conflittuali o contenziosi). Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT, prima dell’inizio del viaggio.
2. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’Organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto l’acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o sulla quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’Organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. La rimessa delle spettanze all’Organizzatore dovrà essere pari all’importo delle fatture emesse, senza ingiustificato trattenimento di costi e oneri.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del Viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte del Venditore, mandataria del Viaggiatore, all’Organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 codice civile tale da determinare la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 10, e ciò anche nel caso in cui l’Organizzatore abbia fatto pervenire al Viaggiatore i titoli di legittimazione o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione sarà operata in formula scritta, via fax o via e-mail. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o per il tramite del Venditore dal medesimo Viaggiatore scelto.
8. PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto turistico è espresso in euro e determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo e agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il Viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui all’Art. 39 comma 2, lettere a), b) e c) CdT che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali.
2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica.
3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto;
b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi.
5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT.
7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore.
8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.
10. DIRITTO DI RECESSO PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del viaggio, dietro trattenuta di una penale di annullamento, calcolata in base al momento del recesso dal contratto. L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del Viaggiatore non legittima il recesso senza penali, previsto per legge potendo il Viaggiatore garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con la stipula di apposita polizza assicurativa laddove non prevista obbligatoriamente dall’Organizzatore.
2. Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nell'art. 9, punti 3 e 6 e successivo punto 3 del presente articolo, verrà addebitato - oltre l’importo della biglietteria non rimborsabile se non interamente coperto dalle seguenti penali - l'importo della penale nella misura qui indicata:
● 25% della quota di partecipazione dal 6° giorno dalla stipula del contratto a 61 giorni di calendario prima della partenza;
● 50% della quota di partecipazione da 60 a 41 giorni di calendario prima della partenza;
● 75% della quota di partecipazione da 40 giorni a 21 giorni di calendario prima della partenza;
● 100% della quota di partecipazione nei 20 giorni di calendario antecedenti la data di inizio del viaggio. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicati all’atto della prenotazione.
La diminuzione del numero di Viaggiatori all’interno di una pratica con prenotazioni plurime (pratiche gruppi) è da intendersi come “annullamento parziale” e, pertanto, saranno applicate le penali di cui al presente articolo pro-quota, ove possibile frazionare i costi, ovvero per l’intero fino a concorrenza dell’importo della penale applicata, anche senza cumulo, ove non necessario.
3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
4. L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie (incluse quelle che impediscono lo svolgimento degli eventi sportivi oggetto del pacchetto, quali mareggiate, indisponibilità dell’arenile, etc.) e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
5. L’Organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei punti 2 e 4 oppure, con riguardo a quanto previsto ai punti 1 e 2, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del Viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le penali, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai punti 3 e 4, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE
1. Il Viaggiatore, previo preavviso dato all’Organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedano le spese realmente sostenute dall’Organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In caso di contratto di viaggio con trasporto per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. I Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione relativa ai Paesi di destinazione presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore.
2. I Viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’Organizzatore, al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico, la propria cittadinanza se diversa da quella italiana; al momento della partenza dovranno essere muniti del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
3. I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
4. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il Viaggiatore è sempre tenuto a informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di attuazione, il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato.
5. L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto a ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il Venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o opuscolo una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del cliente.
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni fornite in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
2. Per le responsabilità dell’Organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso di esecuzione del pacchetto si applica l’Art. 42 CdT.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
1. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'Organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
2. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il Venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al punto 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
1. L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o siti internet o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. L’Organizzatore potrà proporre al Viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D. Lgs. 206/2005. In tal caso l’Organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE
1. L’Organizzatore è coperto da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del Viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico, che per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e/o sito internet dell’Organizzatore medesimo. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei Viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore.
3. I Viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal punto 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al Viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
21. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
22. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
23. PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SPORTIVE. Qualora il pacchetto turistico consenta la partecipazione del cliente in veste di atleta, e/o allenatore, e/o accompagnatore ad una iniziativa sportiva promossa dall’Organizzatore, lo stesso cliente dovrà: a) conoscere e rispettare il regolamento generale dell’iniziativa sportiva a cui prende parte, messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx; b) essere consapevole che partecipare a eventi sportivi è potenzialmente un'attività a rischio e necessita di idoneità fisica ed atletica certificata dal medico sportivo; c) iscriversi volontariamente ed assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’iniziativa sportiva; d) esonerare e manlevare l’Organizzatore, gli Enti promotori, l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti Amministrativi coinvolti, gli Sponsor, i rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, da reclami, denunce o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione all’iniziativa sportiva alla quale prende parte.
– SCHEDA TECNICA –
Raduni Sportivi srl - Xxx Xxxxxx 0/X - 000000 Xxxxxx (Xxxxxxx)
● Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010, Agenzia di Viaggi e Turismo
● Estremi polizza assicurativa responsabilità civile e garanzie per i turisti: Europ Assistance Italia S.p.A. n. 4416071.
● Periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura: dal 01/09/2022 al 08/10/2023.
Cod. XXX VE - 340658 - CF e PI 03813270273
● Capitale sociale euro 310.000,00 i.v.
● telefono: (x00) 000 000.00.00
QUOTE: tutte le quote sono espresse in euro.
CONDIZIONE AGGIUNTIVA - MODALITA’ DI SOSTITUZIONE
In riferimento ad alcune tipologie di servizio, è possibile il verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se questa è effettuata entro il termine di cui all’art. 11 punto 1 delle presenti condizioni generali. L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate prima della partenza. Nel caso di eventuali promozioni e offerte a tariffe speciali nell’eventualità di cambio nome NON è implicita la cessione delle eventuali promozioni e offerte a prezzi speciali al nuovo “nominativo”.