CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Condizioni generali di contratto
La fornitura di acqua è regolata:
a) dalle presenti condizioni generali predisposte da Acea ATO 2;
b) dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti, in particolare dal "Regolamento di utenza del servizio idrico integrato” approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma con Delibera n. 3-19 del 24 luglio 2019 e dalla "Carta del servizio idrico integrato” approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-20 del 7 ottobre 2020 dell'Autorità d'Abito Territoriale Ottimale - A.ATO n.2 Lazio Centrale – Roma;
c) dai provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, “ARERA”);
d) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di utenza;
e) e) per i contratti stipulati con i consumatori, dalle norme contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”) e, in particolare, dalle previsioni di cui al Capo I, Titolo III della Parte III del citato Decreto.
Acea ATO 2 potrà modificare le condizioni che regolano i contratti di somministrazione in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative o a provvedimenti dell’ARERA in modo da soddisfare le condizioni dell’art. 1469 bis c.c. e s.m.i..
Condizioni Particolari del Regolamento del Sistema Idrico Integrato
Art. 1 - LIMITI DI UTILIZZAZIONE DELL’ACQUA
Il Cliente deve utilizzare l’acqua soltanto per gli usi previsti dal contratto; non può cederla a terzi sotto qualsiasi forma, né può utilizzarla in locali o ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto. Inoltre, il Cliente non può fare uso della risorsa idrica con modalità che comporti spreco o inquinamento: l’inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la risoluzione del contratto, previa comunicazione formale da parte di Acea ATO 2 al Cliente, restando impregiudicata ogni altra azione legale sia in sede civile che penale.
Art. 2 – CONDIZIONI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO
L’efficacia del contratto e, pertanto, l’erogazione della fornitura di acqua da parte di Acea ATO 2 è subordinata alle seguenti condizioni: a) attestazione, da parte del Cliente, della regolare conformità alle vigenti disposizioni di legge degli scarichi degli impianti fognari, con l’assunzione della piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla loro manutenzione ed al loro funzionamento; b) attestazione, da parte del Cliente, della regolarità amministrativa del fabbricato; c) attestazione del titolo comprovante il diritto del richiedente sull’immobile; d) ottenimento, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali e servitù necessaria alla esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti per la fornitura; tali consensi dovranno essere rilasciati dal proprietario dell’immobile ove si effettuerà la fornitura; e) versamento di quanto dovuto a titolo di spese di allacciamento e per la realizzazione dell’opera di presa e quanto altro necessario; f) ottenimento e permanenza delle autorizzazioni e servitù necessarie.
Art. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE
All’atto della stipula del contratto l'Utente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è determinato in sede di prima applicazione: a) per le utenze domestiche applicando gli importi unitari delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (se fornite) ad un consumo stimato pari agli scaglioni di tariffa agevolata e base, rapportandoli ad un trimestre; b) analogamente per le utenze non domestiche con riferimento alla fascia di idroesigenza contrattualmente assegnata. Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta con consumi annui fino a 500 mc, all'atto della stipula del contratto è prevista la richiesta del 50 % del valore del deposito che verrà restituita al momento dell’attivazione di detta domiciliazione. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale massimo è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi. Il gestore richiede, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato. La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio. Il deposito cauzionale viene restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali. Per gli utenti non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di garanzia che l'Utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è adeguato annualmente in funzione delle variazioni del consumo storico dell’Utente, secondo la normativa vigente.
Art. 4 - IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE
Gli impianti ed apparecchi del Cliente debbono rispondere alle normative vigenti in materia di distribuzione idrica. Il loro uso non deve provocare alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete ACEA ATO 2 e/o alla distribuzione dell’acqua. Il Cliente è obbligato alla custodia ed al controllo dei suoi impianti ed apparecchi, ai fini di prevenire o eliminare tempestivamente le cause di dispersione o di inquinamento dell’acqua per danni, palesi od occulti, provocati dagli stessi.
Art. 5- IMPIANTI ED APPARECCHI DI Acea ATO 2 E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI.
Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi di proprietà di Acea ATO 2 esistenti presso di lui per l’effettuazione della fornitura. Acea ATO 2 si riserva il diritto di accesso nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. L’utente finale può richiedere due tipologie di intervento ad Acea Ato2:1. intervento per sospetta errata attribuzione della matricola del misuratore; 2. verifica per sospetto malfunzionamento del misuratore.
Il gestore esegue solo la verifica del contatore presso l’Utenza, che consiste in un’ispezione visiva dello stato di conservazione del contatore e nella lettura del quadrante numerico previa visione della contabilizzazione dei consumi a rubinetti aperti, senza che avvenga alcun intervento di smontaggio provvisorio del misuratore dalla sua sede.
La verifica è effettuata, previo appuntamento, alla presenza dell’utente finale o di un suo incaricato al quale, indipendentemente dall’esito, è inviata copia del verbale della verifica stessa.
Ai sensi del DM 93/2017, l’intervento di verifica del misuratore presso un laboratorio accreditato può essere richiesto alla Camera di Commercio di Roma.
In tale caso, il gestore:
- fornisce l’assistenza tecnica per la rimozione del contatore da sottoporre a verifica metrologica e contestualmente installa un nuovo contatore;
avente ad oggetto l’esito della verifica dello strumento di misura nei tempi e modalità fissate nella Carta del S.I.I.;
In caso di accertato malfunzionamento del misuratore e di accertata errata attribuzione della matricola, le spese della verifica sono a carico del gestore, che dispone le opportune variazioni contabili e il rimborso all'utente finale delle eventuali somme da questo pagate e non dovute.
Il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati mediante il consumo stimato Cs, a partire dall’ultimo dato di misura disponibile, ai sensi della normativa che regola il servizio di misura.
In caso di accertato regolare funzionamento del misuratore e di corretta attribuzione della matricola, le spese di verifica sono a carico dell’utente finale.
Art. 6 – PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA’
Ogni Cliente dovrà porre la massima cura nella ricerca e nell’immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare dispersione di acqua.
Ogni Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Laddove Acea ATO 2 rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Cliente interessato.
Art. 7 – PERDITE OCCULTE
Per perdite occulte si intendono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà.
In caso di consumo anomalo rispetto al consumo medio giornaliero di riferimento, l’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte, che comportano il ricalcolo dell’importo esposto in bolletta.
Il contenuto in dettaglio di tali tutele e le modalità per richiederne l’attivazione sono disponibili sul sito web di Acea ATO 2 nella sezione dedicata e nel Regolamento d’Utenza.
Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO
I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che devono essere esplicitamente indicati nel contratto stesso in deroga alle norme generali.
In caso di cessazione dell'utenza il gestore si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa.
Art. 9 - FATTURAZIONE
Le fatture sono emesse con frequenza di norma mensile o bimestrale in base ai consumi rilevati direttamente da Acea ATO 2 o comunicati dal Cliente con le modalità previste in fattura. In carenza di rilevazione diretta o comunicazione dei consumi reali, Acea ATO 2 è autorizzata ad emettere fatture d'acconto il cui importo sarà determinato sulla base del Consumo Medio Annuo. Le fatture di conguaglio saranno emesse, di norma, con la fatturazione del periodo
immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la rilevazione o sia stata comunicata l'autolettura. La procedura di dettaglio contenente i criteri di fatturazione è messa a disposizione dal gestore sul proprio sito internet.
In base a quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 24/88 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 14 settembre 1988, il gestore applica il criterio del pro-die, ovvero l’attribuzione dei volumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
Art. 10 - TERMINI DI PAGAMENTO - INDENNITÀ DI MORA
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, Acea ATO 2, addebiterà gli interessi di mora nella misura del Tasso di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea incrementato di 3,5 punti.
Art. 11 - GESTIONE DELLA MOROSITA’
Le modalità di gestione della morosità, definite in ottemperanza alla delibera ARERA 311/2019/R/idr e smi, sono contenute nel Regolamento d’Utenza pubblicato sul sito del gestore.
Art. 12 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA
L’acqua è fornita con continuità, xxxxx xxxxx speciali o cause di forza maggiore. Acea ATO 2 non sarà responsabile per sospensione o diminuzione di acqua o di pressione da qualsiasi causa provocate. Le interruzioni o limitazioni di fornitura per cause accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità e le variazioni di pressione per cause accidentali e, in generale, per cause non direttamente imputabili a colpa di Acea ATO 2, non danno luogo a risarcimento danni né a riduzioni di corrispettivi e/o a risoluzione del contratto. Qualora la sospensione della somministrazione dell’acqua superi 15 giorni, il Cliente potrà richiedere un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi. Acea ATO 2 può interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo all'utenza.
Art. 13 – FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il gestore ha facoltà di risolvere d'ufficio il contratto e piombare o rimuovere il misuratore e, se necessario l’opera di presa, nei seguenti casi: a) accertato uso diverso della somministrazione da quello stabilito nel contratto;
b) accertato decesso dell’intestatario in assenza di richiesta di voltura o subentro entro il termine di 6 mesi;
c) accertata mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri previa richiesta di regolarizzazione all’interessato;
d) ripetuta opposizione dell’utente finale al controllo e alla lettura del misuratore da parte del gestore;
e) morosità non sanata successivamente alla sospensione della fornitura.
Il gestore provvede all’attivazione delle procedure di sospensione della fornitura dandone comunicazione all’utente finale e procede alla successiva risoluzione del contratto, senza ricorso all’autorità giudiziaria, se entro i successivi 60 giorni non sia stata sanata l’irregolarità riscontrata.
La risoluzione del contratto di fornitura è immediata in caso di:
a) dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile da parte delle autorità competenti;
b) prelievi abusivi;
c) ripetuta accertata manomissione di sigilli o di apparecchi per la misurazione;
d) di installazione di impianti privati di accumulo/sollevamento, anche in proprietà privata, a monte del misuratore.
Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Acea ATO 2 NON può cedere il contratto ad altra Impresa.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia inerente il rapporto di somministrazione, se relativo a utente finale “consumatore” o micro impresa, secondo la definizione di cui all’art. 3 del Codice del Consumo, è esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo dell’utente finale.
Per tutti gli altri utenti finali è esclusivamente competente il Foro di Roma.
In ogni caso l'utente finale può percorrere qualunque altra via stragiudiziale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto diffuso dal gestore attraverso il proprio sito web
Tutela della Privacy
L’utente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche ed integrazioni, recepito dal D.lgs. 101/2018 del 10/08/2018 e successive modifiche ed integrazioni, trasmessa in allegato al contratto.