ALLEGATI GDPR 15 ALLEGATO 5 – BACKGROUND IP 21
5 INTERPRETAZIONE E GERARCHIA 3
9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 4
10 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 4
14 TUTELA DEI DATI PERSONALI 8
19 DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL 13
1.1 Il presente documento “Termini e Condizioni Generali per software, manutenzione e Servizi Cloud” (nel prosieguo altresì denominato “Condizioni Generali” o “CG”) disciplina il rapporto contrattuale tra le società appartenenti al Gruppo Enel e il Fornitore (di seguito collettivamente definiti le "Parti") in relazione all'acquisizione di prodotti software, Servizi Cloud e Servizi di manutenzione/supporto riguardanti il prodotto software e i Servizi Cloud.
1.2 Enel persegue un modello di business sostenibile e pone la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, insieme all’innovazione, al centro della propria cultura aziendale, implementando un sistema di sviluppo basato sulla condivisione della creazione di valore, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. XXXX persegue il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), dal 2004, è membro “Participant” del Global Compact delle Nazioni Unite e, nel 2020, è stata riconfermata tra le sue LEAD company, grazie all’adesione ai 10 principi fondanti relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione.
1.3 Enel è impegnata a far crescere la sostenibilità sociale, economica e ambientale, anche attraverso i rapporti contrattuali con i fornitori.
1.4 Il Fornitore dichiara di conoscere i principi di sviluppo sostenibile di Enel , disponibili al seguente link xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xx-xxxxxx-xxxxxxx/xxx-xxx , e di condividerne le finalità.
1.5 Qualsiasi deroga e/o modifica delle presenti CG o di altri documenti che compongono il Contratto, deve essere approvata per iscritto. Tali modifiche e/o deroghe avranno efficacia e si applicheranno al solo Contratto per cui la deroga e/o modifica è stata concordata, e non anche ad altri contratti già in essere o futuri tra le medesime Parti.
2.1 Nel presente documento sono utilizzate, inter alia, le seguenti definizioni:
• Contratto: l’insieme dei documenti contrattuali indicati nell’art.5.
• Evento di Forza Maggiore: salva diversa disposizione di legge, indica qualsiasi atto o evento fuori dal ragionevole controllo delle Parti che impedisce alla Parte interessata dall’evento l'adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal Contratto. L’Evento di Forza Maggiore non deve derivare da colpa o negligenza della Parte interessata dal medesimo e deve essere un evento che tale Parte non è in grado di prevedere, prevenire, evitare o superare con ogni sforzo ragionevole. L'onere di provare un Evento di Forza Maggiore è a carico della Parte che rivendica il verificarsi dello stesso.
• Fornitore: indica un soggetto giuridico (o un gruppo di essi) che sottoscrive un Contratto relativo all’esecuzione di tutte o alcune delle prestazioni di cui al punto 1.1 delle presenti Condizioni Generali.
• Gruppo ENEL: in aggiunta (i) alle società in cui Enel S.p.A. detiene la maggioranza dei voti esercitabili in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci; (ii) alle società in cui Enel S.p.A. detiene voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci, saranno considerate controllate anche:
a) Società italiane ed estere sulle quali Enel S.p.A. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola dell'atto costitutivo, di esercitare un'influenza dominante, laddove il diritto applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) Società italiane ed estere in cui Enel S.p.A. da sola controlla, in base agli accordi con gli altri soci, voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci.
Ai fini del paragrafo 1 saranno considerati i diritti detenuti dalle controllate o esercitati mediante trustee o incaricati, mentre non saranno considerati quelli detenuti per conto di terzi).
• Società Consociata del Gruppo Enel: qualsiasi entità giuridica che, direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o è sotto il Controllo, anche comune, di un’entità giuridica del Gruppo Enel. Ai fini della presente definizione, per “Controllo” si intende il potere, diretto o indiretto, anche congiunto di qualunque entità giuridica del Gruppo Enel, di determinare gli orientamenti gestionali e/o le politiche sulla Società Consociata a prescindere dalla quota di capitale posseduto in virtù di (ii) contratto o (iii) altro accordo o modo.
• Società Partecipata del Gruppo Enel: società in cui una società del Gruppo Enel, nel corso della durata del Contratto, riduce la propria partecipazione nel capitale sociale, direttamente o indirettamente, per ad una quota inferiore al 50,01% e sulla quale la società del Gruppo Enel non esercita il controllo per come individuato nella definizione di Società Consociata.
• Società Ceduta del Gruppo Enel: società del Gruppo ENEL di cui, nel periodo della durata contrattuale, si sia ceduta a terzi la totalità della propria partecipazione e su cui si occorre effettuare il carve out dei sistemi informatici.
• Servizi: indica i servizi di manutenzione/supporto riguardanti il Software e/o i Servizi Cloud oggetto del Contratto.
• Servizi Cloud: in ambito Infrastructure as a Service (IaaS) e/o Software as a Service (Saas) e/o Platform as a Service (Paas) indica il servizio di cloud computing oggetto del Contratto.
• Software: indica i diritti di utilizzo di software commerciali venduti sul mercato tramite licenze d'uso oggetto del Contratto.
• Subappaltatore: soggetto giuridico - inclusi i suoi dipendenti e rappresentanti - che ha un contratto diretto con il Fornitore per l'esecuzione di parte dell’oggetto del Contratto
• Subfornitore: soggetto giuridico - inclusi i suoi dipendenti e rappresentanti - che fornisce al Fornitore, direttamente o indirettamente, materiali e / o attrezzature (incluse parti di essi) necessari per l'esecuzione dell’oggetto del Contratto.
3.1 La lingua delle CG è l’italiano.
4.1 Il Contratto è concluso con la sottoscrizione di tutte le Parti.
4.2 Le Parti escludono sia il rinnovo automatico che la tacita proroga del Contratto.
5 INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.
5.1 La lista dei seguenti documenti contrattuali, unitamente considerata, compone il Contratto tra le Parti:
1. Lettera d’Ordine;
2. Documenti tecnico-economici (Specifica Tecnica, Elenco Corrispettivi o Listino Prezzi, eventuali documenti aggiuntivi);
3. HSE Terms;
4. Condizioni Generali Italia.
5.2 La prevalenza dei documenti contrattuali è determinata dall’ordine in base al quale i medesimi sono elencati nell’art. 5.1 delle CG, salva diversa previsione contrattuale concordata per iscritto tra le Parti. Pertanto, in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei documenti che compongono il Contratto, la priorità interpretativa ed applicativa segue l’ordine previsto per gli stessi, fermo restando che nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
5.3 La nullità di una o più clausole non comporta la nullità del Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola nulla con un'altra che risponda il più possibile all'intento originario delle Parti.
6.1 Le Parti comunicano in forma scritta e secondo le modalità previste nella Lettera d’Ordine (di seguito anche “Comunicazione”).
7.1 Le Parti si impegnano a gestire tutte le formalità amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari al regolare pagamento diretto ed indiretto delle imposte in conformità alle procedure previste dalla legge. Le Parti si impegnano, inoltre, a collaborare al fine di ottenere esenzioni o altri benefici fiscali applicabili al Contratto.
7.2 Nel caso in cui tra la nazione di residenza del Fornitore e l’Italia sia stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione, le Parti si impegnano, a collaborare al fine di darne corretta applicazione.
7.3 Tutte le imposte, i dazi e gli oneri fiscali relativi all'oggetto del contratto devono essere corrisposti dal Fornitore, ad eccezione di quelli che Enel è tenuta a versare per legge
8.1 La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è ammessa esclusivamente nei confronti delle Banche e degli Intermediari Finanziari iscritti negli appositi albi di cui al D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, previo consenso di ENEL (di seguito “Cessionario”).
8.3 Per cessione di crediti si intende la cessione di tutti i crediti derivanti dal Contratto in favore di un unico Cessionario. Qualora il Fornitore intenda cedere i singoli crediti, derivanti dal Contratto, a più Cessionari dovrà comunicarlo preventivamente, secondo quanto previsto all’art.68.2.
8.4 XXXX potrà rifiutare il pagamento della fattura ceduta se il Cessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui al punto
8.1 delle CG e/o le comunicazioni previste all’art. 68.28.3, non siano avvenute correttamente. Resta salva la facoltà per ENEL, in qualità di debitore ceduto, di opporre al Cessionario tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al cedente.
8.5 Il Fornitore si impegna a comunicare ad ENEL l'avvio delle procedure di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, aumento o riduzione del capitale o, comunque, di altre operazioni straordinarie, ivi compresa la cessione e / o l'acquisto di partecipazioni di maggioranza e / o di rami d'azienda, nonché modifiche significative nei propri organi di governo. L’avente causa del Fornitore potrà subentrare nel Contratto, se Xxxx avrà ricevuto la comunicazione relativa all’operazione societaria e l’avente causa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, di quelli di natura-tecnico organizzativa ed economico- finanziaria adeguati all’esecuzione del Contratto.
8.6 Fatte salve le previsioni di legge, è vietata la cessione del Contratto senza il consenso scritto dell’altra Parte contraente, ferma restando la possibilità per Enel di cedere il Contratto nei confronti delle società del Gruppo Enel e delle Società Consociate.
9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
9.1 Nulla nel testo del Contratto deve escludere o limitare in alcun modo la responsabilità per violazione di leggi e obblighi in materia di:
• confidenzialità, riservatezza, proprietà intellettuale e industriale, protezione dati personali, anticorruzione; nonché in relazione a:
• violazione degli obblighi di cui “Clausole Etiche” delle Condizioni Generali di Contratto applicabili;
• condotte colpose o dolose;
• sanzioni amministrative derivanti da azioni e/o omissioni dell'altra Parte
9.2 Il Fornitore si obbliga ad agire in conformità alla legge e al Contratto ed è responsabile per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e fiscali e degli obblighi contrattuali anche dei propri Subappaltatori e di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del Contratto.
9.3 Il Fornitore s'impegna a manlevare e tenere indenne ENEL da eventuali responsabilità e pregiudizi derivanti da contestazioni o azioni giudiziarie relative al mancato rispetto dei termini e condizioni di cui al Contratto causati da atti o omissioni del Fornitore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o Subappaltatori.
9.4 Fatto salvo quanto stabilito ai punti 9.1, 9.2 e 9.3, la responsabilità delle Parti in relazione ad ogni singolo incidente derivante dal Contratto o relativo allo stesso (sia essa contrattuale o extracontrattuale o secondo qualsiasi altra teoria della responsabilità) non supererà il valore totale del Contratto.
10 SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
10.1 Sospensione
10.1.1 Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, è strettamente vietato al Fornitore sospendere le prestazioni oggetto del Contratto, salvo qualora vi siano motivi ritenuti giustificati da Xxxx, che devono essere comunicati per iscritto a Enel con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.
10.1.2 Oltre a quanto previsto al comma precedente, la sospensione dei Servizi Cloud sarà consentita unicamente in casi di emergenza in cui siano presenti rischi ragionevoli e documentati per la sicurezza dei Servizi Cloud, quali: (i) utilizzo del Servizio da parte di Enel non conforme alle previsioni contrattuali che interrompa i Servizi Cloud o comprometta l'infrastruttura utilizzata per fornire i Servizi e (ii) accesso non autorizzato di terzi ai Servizi. In ogni caso, il Fornitore si impegna a sospendere i Servizi Cloud in modo da limitare al minimo l'interruzione dei Servizi per Enel.
10.1.3 A seguito della sospensione, il Fornitore dovrà produrre una relazione che dettagli le cause della sospensione ed indichi i rimedi posti in essere per risolvere il problema.
10.1.4 Per i contratti aventi ad oggetto Servizi Cloud, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore e fermi restando gli altri rimedi previsti dalla legge e dal Contratto, ENEL ha il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in tutto o in parte, tramite invio di una comunicazione al Fornitore ove verrà specificata la causa della sospensione e la durata della stessa, salva possibilità di proroga in caso di persistenza dell’evento impeditivo della continuazione del Contratto.
10.2 Recesso
10.2.1 Al Fornitore è fatto divieto di recedere anticipatamente dal Contratto, salvo che sia diversamente stabilito nel Contratto, secondo la disciplina ivi stabilita. Pertanto, qualsiasi previsione in senso contrario riportata in qualsiasi documento del Fornitore, ivi comprese le Condizioni Generali di Contratto, non trova applicazione, a meno che non sia accettata espressamente per iscritto da Xxxx.
10.3 Risoluzione
b) ENEL accerta omissioni o falsità nelle informazioni e/o dichiarazioni rese dal Fornitore di natura legale, economica, finanziaria e tecnica ai fini dell’iscrizione al sistema di qualificazione di ENEL e ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione del Contratto, ovvero il Fornitore perde o non dimostra, ove richiesto, uno dei requisiti necessari all’affidamento o all’esecuzione del Contratto;
c) Il Fornitore pone in essere azioni, omissioni, comportamenti o versa in situazioni che possano generare un rischio reputazionale per Enel e/o siano tali da compromettere l’immagine di ENEL e/o l'affidabilità del Fornitore rispetto alla sua capacità di eseguire il Contratto.
10.3.2 Nelle ipotesi di cui sopra, Xxxx potrà assegnare al Fornitore un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni solari; decorso inutilmente tale termine, Enel potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il suo diritto alla riscossione delle relative penali e la sua facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni, nonché di sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore.
11.1 Il Fornitore non può invocare un Evento di Forza Maggiore nei casi seguenti:
a) ritardi o incapacità di reperire materiali o risorse umane che si sono verificati sebbene fossero ragionevolmente prevedibili, o che avrebbero potuto essere evitati o corretti in anticipo;
b) ritardi o violazioni contrattuali da parte di un Subappaltatore, salvo il caso in cui tali ritardi o violazioni contrattuali siano a loro volta una conseguenza di un Evento di Forza Maggiore;
c) difficoltà tecniche, economiche o finanziarie del Fornitore o dei suoi Subappaltatori. Nessuna delle Parti è responsabile per la violazione dei propri obblighi se la prestazione è ritardata o non può essere eseguita a causa di un Evento di Forza Maggiore. La Parte che ritiene di essere interessata da un Evento di Forza Maggiore deve darne comunicazione all’altra Parte per iscritto il prima possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di quindici (15) giorni solari dal giorno in cui la Parte è venuta a conoscenza dell’Evento. Nella suddetta notifica dovrà:
1. specificare le circostanze in cui tali fatti si sono verificati;
2. indicare la durata stimata dell’Evento;
3. descrivere gli obblighi contrattuali il cui adempimento è impedito, in tutto o in parte, dall’Evento di Forza Maggiore e le misure che sono state adottate per ridurre, ove possibile, gli effetti negativi di tale Evento sull'esecuzione del Contratto;
4. allegare i documenti che dimostrano che i fatti invocati possano essere considerati un Evento di Forza Maggiore.
11.2 La controparte risponderà per iscritto accettando o respingendo l’Evento di Forza Maggiore e dandone adeguata motivazione, entro quindici (15) giorni solari dalla ricezione della suddetta notifica. La mancata risposta della Parte destinataria della notifica sarà interpretata come accettazione dell’Evento di Forza Maggiore invocato.
11.3 In caso di Evento di Forza Maggiore l'adempimento degli obblighi sarà sospeso per tutto il periodo in cui perdura l'Evento di Forza Maggiore, senza che le Parti possano chiedere alcun indennizzo. Gli obblighi contrattuali non interessati dall'Evento di Forza Maggiore continueranno a essere assolti in conformità ai termini e alle condizioni contrattuali in essere prima che si verificasse tale Evento di Forza Maggiore.
11.4 Se per un Evento di Forza Maggiore l'esecuzione del Contratto subisce effetti rilevanti e viene sospesa per oltre centottanta
(180) giorni solari, o se si prova che non è più possibile eseguire il Contratto, ciascuna delle Parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto, con un preavviso di quindici (15) giorni solari all’altra Parte, senza conseguenze risarcitorie tra le Parti.
12.1 Acquisto di un Software o di un Servizio già esistente che non richiede alcun adattamento o un nuovo sviluppo adattivo.
12.1.1 Il Fornitore garantisce ad ENEL che il Software e/o il Servizio non violino alcun diritto di proprietà intellettuale di terze parti. Inoltre, il Fornitore garantisce che nello svolgimento delle proprie attività, ivi incluse la progettazione, fabbricazione, lo sviluppo e la vendita del Software e/o del Servizio forniti a ENEL, non ha violato e non viola alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto di terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti relativi a marchi, invenzioni brevettabili, opere tutelabili da diritto d'autore, diritti relativi a codici sorgente anche rilasciati in modalità open source, modelli di utilità, disegni industriali e segreti commerciali.
12.1.2 Il Fornitore, nel caso in cui ai fini dell’esecuzione del Contratto necessiti di utilizzare diritti concessi in licenza da terze parti garantisce di avere idoneo titolo a utilizzare i predetti diritti. Su richiesta di Xxxx, il Fornitore metterà a disposizione di Xxxx ogni informazione, chiarimento, spiegazione, ed eventuale altro documento o dato rispetto a qualsiasi bene protetto da diritti di proprietà intellettuale di titolarità di terzi utilizzato per l'esecuzione del Contratto.
12.1.3 Il Fornitore si impegna a tenere Enel indenne da ogni eventuale azione, richiesta o contestazione per violazione di diritti di proprietà intellettuale che abbiano impatti sull’esecuzione del Contratto o sull’utilizzo del Software o del Servizio formulate da terzi, manlevandola, nonché risarcendola per tutte le perdite e i danni che dovessero derivare da dette azioni o richieste. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare prontamente per iscritto ad Enel l’esistenza di eventuali azioni o richieste, giudiziali o stragiudiziali, avanzate da terze parti in merito a presunte violazioni di diritti di proprietà intellettuale che abbiano impatti sull’esecuzione del Contratto.
12.1.4 Qualora a seguito di azioni o richieste giudiziali o stragiudiziali proposte da terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale sul Software o sui Servizi, sia necessario apportare modifiche o sostituire, in tutto o in parte, l’oggetto del Contratto, il Fornitore si impegna a svolgere ogni attività necessaria ad assicurare funzionalità e caratteristiche equivalenti a quelle del Software e/o dei Servizi oggetto del Contratto, a proprie spese e previa intesa con Xxxx.
12.1.5 In ogni caso, si applica quanto previsto dall’art 10.3.1 lett. a)delle presenti Condizioni Generali.
12.1.6 È vietato al Fornitore l'uso dei marchi, loghi e/o segni distintivi di Enel, nonché la spendita del nome ENEL anche solo con riferimento al fatto di essere fornitore ai fini del presente Contratto senza la preventiva e scritta autorizzazione di Xxxx.
12.2 Acquisto di un Software o di un Servizio che richiede un adattamento o un nuovo sviluppo adattativo
12.2.1 In tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 12.1.1 a 12.1.6 nonché quanto di seguito indicato.
12.2.2 Le Parti concordano che, con riferimento a tutto il materiale e le informazioni che una Parte condividerà con l’altra Parte ai fini dell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: documenti, verbali, prodotti, campioni, codici sorgente, specifiche tecniche, know how, disegni, progetti, programmi informatici, informazioni di ogni tipo e relative copie, di seguito il “Materiale Contrattuale”)la Parte che riceve il Materiale Contrattuale di titolarità dell’altra Parte: (i) non potrà in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, sottoporre ad attività di reverse engineering – del tutto o in parte – il Materiale Contrattuale; (ii) non potrà realizzare opere, oggetti, articoli, prodotti, campioni o specifiche tecniche derivati dal Materiale Contrattuale; (iii) non utilizzerà tale Materiale Contrattuale per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto; (iv) potrà condividere il Materiale Enel al proprio interno solo con il personale a cui sia strettamente necessario condividerlo ai fini dell’esecuzione del Contratto; (v) assicurerà che i suddetti obblighi siano rispettati anche dalle altre persone (fisiche o giuridiche) da essa coinvolte nell'esecuzione del Contratto; (vi) non divulgherà il Materiale Contrattuale e farà sì che i suoi dipendenti non lo divulghino a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra Parte e (vii)manterrà riservato il Materiale Contrattuale ai sensi dell’Articolo 13 “Riservatezza”.
12.2.3 Ciascuna Parte prende atto e accetta che i dritti di proprietà intellettuale di titolarità di ciascuna Parte preesistenti alla sottoscrizione del Contratto (di seguito “Background IP”) restano di titolarità di tale Parte e l’altra Parte non potrà rivendicare in alcun modo tali diritti. Prima di sottoscrivere il Contratto, ciascuna Parte deve specificare nell’allegato 5 che forma parte integrante e sostanziale del Contratto, il proprio Background IP.
12.2.4 Ogni sviluppo nuovo e aggiuntivo rispetto al Background IP creato o eseguito nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, nonché tutto il know how, la tecnologia, le metodologie, le innovazioni, le informazioni risultanti dall’esecuzione del Contratto, la documentazione prodotta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manuali, stringhe o singoli pezzi di codice sorgente, documenti contenenti informazioni commerciali, tecniche e/o confidenziali), nonché i diritti di proprietà intellettuale ad essi inerenti (di seguito, congiuntamente, “Foreground IP”), è di titolarità esclusiva di Enel ed è compreso nel prezzo del Contratto. Le Parti, nel termine indicato nel Contratto dovranno redigere un verbale che attesti e dia atto dello stato di avanzamento delle attività legate alla Foreground IP. In assenza di indicazione di tale termine nel Contratto, le Parti dovranno redigere il verbale in questione ogni 60 giorni. Il verbale forma parte integrante e sostanziale del Contratto.
12.2.5 Qualora il Contratto abbia originariamente ad oggetto le fattispecie di cui all’art. 12.1 e in corso di esecuzione emerga la necessità condivisa tra le Parti di svolgere le attività di cui al 12.2, le Parti prendono atto e accettano che trovano applicazione anche le disposizioni di cui all’art. 12.2. Al ricorrere di tale fattispecie, le parti si impegnano a redigere l’allegato di cui al precedente art.
12.2.2 prima della condivisione del rispettivo Background IP con la controparte.
13.1 Tutte le informazioni, i documenti e le conoscenze specifiche, in qualsiasi formato o supporto siano stati condivisi, che una Parte ha messo a disposizione dell’altra Parte ai fini della negoziazione e/o dell’esecuzione del Contratto (le “Informazioni Riservate”), possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e hanno natura riservata.
Le Informazioni Riservate includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale, scoperte, invenzioni, sviluppi, informazioni tecniche e tecnologiche, documenti tecnici, know-how, segreti commerciali e industriali, attività di sviluppo o sperimentazione, programmi informatici, banche dati, software (inclusi i codici sorgente), processi e metodi di produzione, modelli di business, dati, concetti, procedure, disegni, schizzi, algoritmi, formule, modelli, prototipi, piani industriali, dati e informazioni finanziari, pianificazioni aziendali e di marketing, analisi commerciali, elenco dei clienti ed informazioni relative agli stessi, informazioni e analisi dei concorrenti e dei loro prodotti, perizie, pareri tecnici e/o legali, il fatto di essere una controparte contrattuale di Xxxx, così come tutte le informazioni, notizie e dati relativi alle Parti.
13.2 Le Informazioni Riservate inoltre comprendono tutte le informazioni relative a una Parte, messe a disposizione dell'altra Parte, prima o durante l'esecuzione del Contratto, sia dagli amministratori, dirigenti o dipendenti della Parte divulgante, sia dai Subappaltatori o controllate di detta Parte e dai suoi corrispondenti amministratori, dirigenti, dipendenti o subappaltatori (di seguito, "Rappresentanti della Parte divulgante"). Le informazioni riservate includono anche tutte le informazioni riguardanti i rappresentanti della Parte divulgante.
13.3 Non saranno considerate riservate:
• informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto;
• informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da terze parti non soggette a (o in violazione di) un accordo di riservatezza per legge o contratto;
• dopo che la comunicazione alla Parte destinataria, senza alcuna responsabilità di quest'ultima, è divenuta generalmente nota o facilmente accessibile alle persone all'interno degli ambienti che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione.
13.4 Nonostante quanto sopra, la Parte ricevente può divulgare le Informazioni Riservate per soddisfare un obbligo normativo, una richiesta legittima da parte di un tribunale competente di una pubblica amministrazione , a condizione tuttavia che in tali circostanze detta Parte informi l'altra Parte (quando legalmente possibile) prima di divulgare dette Informazioni riservate in modo che l'altra Parte abbia l'opportunità di difendersi, limitare o proteggersi da tale divulgazione; e, a condizione inoltre che (i) venga divulgata solo quella parte delle Informazioni Riservate che sia richiesto divulgare e (ii) vengano messi in atto sforzi ragionevoli per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata così divulgata.
13.5 Ciascuna delle Parti:
• dovrà limitare la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto;
• è tenuta a vincolare i propri rappresentanti e a garantire che essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
• sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi rappresentanti che comportino una violazione degli obblighi di cui alla presente clausola.
13.6 La Parte destinataria delle informazioni riservate ha l'obbligo di gestirle usando le migliori pratiche disponibili a livello internazionale, al fine di garantirne la riservatezza,. Dopo la scadenza del Contratto, la Parte che riceve le Informazioni Riservate dovrà restituire tutti i dati, i documenti e le informazioni fornite dalla Controparte o che aveva a disposizione per poter svolgere le attività contrattuali, nonché distruggere tutte le copie e i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dall’altra Parte. A tal proposito, la Parte ricevente confermerà all'altra Parte la distruzione di tali dati entro un termine massimo di quindici (15) giorni solari dalla richiesta e dichiarerà per iscritto di non trattenere documenti o altri oggetti contenenti (o relativi a) Informazioni riservate.
13.7 Entrambe le Parti garantiscono che le informazioni riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e per un periodo di cinque (5) anni dalla cessazione dell’esecuzione, salvo qualora sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o nei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Fermo quanto previsto al punto 13.1, nel caso di informazioni riservate qualificate come “strettamente riservate” o “segreto commerciale” da ENEL, gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo previsti dalla presente clausola 13 “RISERVATEZZA” resteranno validi anche dopo la cessazione dell’esecuzione del Contratto per qualsiasi motivo (es. esecuzione perfezionata, recesso, risoluzione, ecc.), fino a quando la Parte ricevente non è in grado di dimostrare che dette informazioni "strettamente riservate" o “segreti commerciali” sono divenuti generalmente noti o facilmente accessibili a persone all'interno degli ambienti che normalmente trattano il tipo di informazioni in questione per qualsiasi tipo di cause diverse dalla comunicazione delle stesse per opera della Parte ricevente.
13.8 Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto o qualsiasi questione o informazione attinente.
13.9 In qualunque momento, qualora la Parte che fornisce le Informazioni Riservate lo richieda e ciò non pregiudica la corretta esecuzione del Contratto da parte dell'altra Parte, la Controparte dovrà restituire o distruggere o richiedere che i suoi rappresentanti restituiscano o distruggano tutte le copie di informazioni scritte riservate in suo possesso o in possesso dei suoi rappresentanti. Inoltre, la Parte destinataria delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere o richiederà che i rappresentanti facciano tutto quanto è possibile per restituire o distruggere i dati archiviati in formato elettronico e confermerà l'avvenuta distruzione di tali dati alla Parte che ha fornito le informazioni riservate entro quindici (15) giorni solari dalla richiesta e dichiara per iscritto di non trattenere alcun documento o altro oggetto contenente (o relativo a) Informazioni Riservate.
13.10 Ciascuna Parte prende atto e accetta che le Informazioni Riservate sono e restano esclusivamente di proprietà della Parte che le rivela. Nulla di quanto è disposto nel presente Xxxxxxxxx sarà interpretato - salvo espressamente specificato per iscritto - come la concessione di una licenza o simili in relazione a brevetti, copyright, invenzioni, segreti commerciali, marchi, scoperte o migliorie realizzati, altre risorse protette da diritti di proprietà intellettuale ideati o acquisiti prima e dopo l'esecuzione del Contratto.
13.11 Cyber Security.
13.11.1 Il Fornitore può accedere ai sistemi informatici di ENEL solo se autorizzato da ENEL. Il Fornitore è responsabile delle attività svolte sui sistemi ENEL utilizzando la propria identità digitale, da salvaguardare in ogni momento. Nello svolgimento di tali attività, il Fornitore dovrà attenersi alle seguenti regole di condotta:
a) non rivelare né fornire a nessuno le credenziali di autenticazione;
b) non inserire password in messaggi di posta elettronica o altre forme di comunicazione elettronica, né rivelarle telefonicamente a nessuno;
c) non memorizzare mai le password per accedere alle applicazioni di ENEL tramite browser attraverso la funzionalità "ricorda password";
d) controllare che nessuno stia guardando quando il Fornitore digita le credenziali per accedere a dispositivi o sistemi IT, al fine di prevenire il furto delle credenziali del Fornitore;
e) non utilizzare mai la stessa password per l'autenticazione a sistemi diversi;
f) l'accesso ai sistemi informativi deve essere limitato a software / strumenti forniti specificamente per lo svolgimento delle attività necessarie; è vietato l'utilizzo dei servizi di rete o delle connessioni per scopi non riferibili alle attività che verranno svolte;
g) qualsiasi transazione sviluppata attraverso i sistemi informatici di ENEL non viola la Legge;
h) la postazione di lavoro utilizzata (permanente o temporanea) non dovrà connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e dovrà avere installato il necessario antivirus. Saranno prese tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, software dannosi o qualunque software illecito che possa causare interruzioni del servizio o perdita di dati;
i) tutti gli account di posta elettronica, l'archiviazione di file o le piattaforme di comunicazione (inclusi i social network) devono essere esplicitamente forniti o autorizzati da ENEL;
j) i dati sensibili devono essere conservati, trasmessi o cancellati mediante apposito software di codifica;
k) è vietato modificare la configurazione del sistema per evitare controlli di sicurezza;
l) al fine di impedire la divulgazione di informazioni a Persone non autorizzate, deve essere prestata attenzione a documenti stampati, dischi rigidi rimovibili, archivi rimovibili e schermi video.
13.11.2 Se, in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, l'esecuzione del Contratto richiede o implica che il Fornitore ottenga l'accesso e / o utilizzi qualsiasi applicazione disponibile nei sistemi di Enel e / o nell'infrastruttura IT di Enel ("Sistema Enel"), la presente clausola sarà applicabile al Fornitore. Su richiesta di Xxxx, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, il Fornitore deve accettare ed implementare il sistema di autenticazione a due fattori della Società / ENEL (il "Multifactor Authentication System"), quale requisito obbligatorio per l'accesso e / o l'utilizzo di qualsiasi Sistema Enel. Il Fornitore, affinché possa utilizzare ed implementare il "Multifactor Authentication System", si impegna a che (i) siano disponibili uno smartphone e una carta SIM funzionante (uso personale o promiscuo); (ii) ogni smartphone utilizzato ai fini del "Multifactor Authentication System" deve essere associato esclusivamente all'identità personale del dipendente, agente, Subappaltatore, rappresentante o altro Personale del Fornitore che ha accesso e / o che utilizzerà i Sistemi Enel per conto del Fornitore; e (iii) il Fornitore deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra a proprio rischio, costo e spese. Enel non assume alcun onere (economico o di altra natura) per la fornitura dello smartphone e non sarà responsabile nei confronti del Fornitore o di terzi per eventuali danni, reclami o perdite, diretti o indiretti, derivanti o correlati al guasto e / o al malfunzionamento o all'uso illegale di qualsiasi smartphone utilizzato per il "Multifactor Authentication System" da parte di dipendenti, agenti, subappaltatori, rappresentanti o altro personale del Fornitore.
13.11.3 In caso di violazioni, incidenti, attacchi informatici o qualsivoglia altro evento rilevante in termini di cyber security che possano avere un potenziale impatto sulle infrastrutture Information Technology (IT) / Operational Technology (OT) / Internet of Things (IoT) Enel (di seguito “Incidenti Cyber”), il Fornitore, con la perizia e l’immediatezza richiesta dalla diligenza professionale, deve procedere con una segnalazione dell’Incidente Cyber ad Enel all’indirizzo e-mail xxxx@xxxx.xxx.
Al fine di veicolare efficacemente tutti gli Incidenti Cyber, inclusi quelli potenziali, nonché ogni comunicazione in materia di cyber security, il Fornitore deve indicare e mantenere aggiornato, un proprio referente e aggiornare i relativi dati di contatto mediante la compilazione del documento “Contatti aziendali (Cyber Security)”, disponibile sulla home page di WeBUY al seguente percorso: Dati Anagrafici \ Profilo Azienda \ Dati Profilo
14.1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti ai fini del contratto
14.1.1 Ai fini del Contratto per le definizioni inerenti ai dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.
14.1.2 Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, in conformità all’informativa privacy disponibile sul sito web del Global Procurement e sui siti web delle relative società del Gruppo Enel titolari del trattamento.
14.2 Amministratori di Sistema
14.2.1 Nel caso in cui, nell’esecuzione del Contratto, il personale del Fornitore e/o dei Sub-Appaltatori che interviene sui sistemi e/o sui dati personali di ENEL dovesse svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di “Amministratore di Sistema”, inteso quale
professionista responsabile della gestione e manutenzione di un sistema o componente di sistema IT1, il Fornitore si obbliga e garantisce che eventuali Sub-Appaltatori si obblighino a:
- nominare tali soggetti formalmente;
- fornire agli Amministratori di Sistema apposite istruzioni per lo svolgimento delle mansioni assegnate e svolgere attività di formazione adeguate con riferimento anche alla protezione dei dati personali;
- mettere a disposizione, su richiesta di ENEL, l’elenco degli Amministratori di Sistema nominati dal Fornitore ed eventualmente dai Sub-Appaltatori;
- nel caso in cui intervenga su sistemi propri e archivi elettronici, adottare mezzi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) dei suoi Amministratori di Sistema e darne, su richiesta, copia ad ENEL.
14.3 Nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento dei dati personali (ove applicabile)
14.3.1 Nei casi in cui il Fornitore debba trattare dati personali per conto di ENEL, con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, ENEL, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del GDPR.
Nel caso in cui il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario o il Consorzio stabile e le imprese esecutrici sono nominati responsabili del trattamento. L’impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a trasmettere alle imprese mandanti e alle imprese esecutrici le lettere di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, che dovranno pervenire ad ENEL, compilate e sottoscritte per accettazione da parte delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici. L’impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a portare a conoscenza delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici gli obblighi del presente articolo.
14.3.2 Il Fornitore si impegna ad effettuare i trattamenti dei dati personali nel rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e delle istruzioni impartite di seguito da ENEL che vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni.
14.3.3 Resta espressamente inteso che XXXX avrà diritto di risolvere unilateralmente il Contratto qualora il Fornitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo.
14.3.4 Xxxxxxxx e istruzioni
14.3.4.1 Premesso che il Fornitore, in relazione all’esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali e di essersi adeguato al GDPR, i suoi compiti e responsabilità sono definiti come segue:
a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata di ENEL, dove il committente specificherà le categorie di dati e di interessati (Allegato 1 GDPR);
b) dovrà aver nominato persone autorizzate al trattamento dei dati personali (“Persone Autorizzate”) i dipendenti o collaboratori che hanno il compito di svolgere qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, relativa al trattamento dei dati personali di cui XXXX è Titolare. Al riguardo, dovrà garantire che le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Altresì, dovrà garantire che tali Persone Autorizzate siano adeguatamente istruite sui principi relativi alla protezione dei dati personali;
c) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR idonea ad evitare trattamenti di dati non consentiti o non conformi alle finalità necessarie all’esecuzione del Contratto; dovrà periodicamente verificare l’idoneità di tali misure per assicurarsi che siano adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati;
d) dovrà, inoltre, mettere in atto ogni altra misura di sicurezza che XXXX ritenga necessario adottare per prevenire la violazione di dati personali;
e) fornirà ogni informazione necessaria affinché ENEL dia seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato;
f) dovrà dare il necessario supporto ad ENEL nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli dal 32 al 36 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
g) alla cessazione del Contratto dovrà restituire e cancellare, dandone comunicazione, tutti i dati personali di cui è venuto in possesso in ragione dell’esecuzione delle attività affidate, ad eccezione dei dati personali la cui conservazione è necessaria, a titolo esemplificativo, per finalità connesse a: (i) obblighi di legge; (ii) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
h) ENEL si riserva, inoltre, il diritto di richiedere la cancellazione/restituzione dei dati trattati anche prima della cessazione del Contratto comunicandolo in forma scritta al Fornitore;
i) XXXX si riserva il diritto di effettuare audit e ispezioni, anche attraverso un soggetto terzo da essa incaricato
1 Ai fini del presente Contratto sono considerati “Amministratori di Sistema”, in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti profili: amministratore di sistema operativo come Unix, Linux e Windows, amministratori di database, amministratori di rete, responsabile di backup/recovery, amministratori di sistema complesso come i sistemi ERP)
j) dovrà comunicare tempestivamente a ENEL ogni violazione o presunta violazione di dati personali, entro 48 ore dall’avvenuta conoscenza dell’evento e comunque senza ingiustificato ritardo;
k) fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 5, GDPR, dovrà tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto di ENEL e fornirne copia su espressa richiesta di ENEL.
14.3.4.2 Le parti si impegnano a trasferire i dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli art. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento da parte di ENEL (DTIA). Qualora all’esito di tale valutazione, ENEL lo ritenesse opportuno, il Fornitore si impegna a sottoscrivere le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
14.3.4.3 E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di trattare dati personali per finalità ulteriori rispetto all’esecuzione del Contratto. E’ fatto altresì assoluto divieto di effettuare massivamente, anche attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro dei propri collaboratori, download (scarichi), copie, visualizzazioni e/o screenshot, foto, video di dati personali, anche mediante l’eventuale utilizzo di “RPA – Robotic Process Automation” (o “automi”), a meno che non sia necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto o non siano preventivamente autorizzati da ENEL.
14.3.5 Durata
14.3.5.1 La predetta nomina a Responsabile del trattamento, sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 14.3.4.1, lett. h.
14.3.6 Sub-responsabile
14.3.6.1 Qualora, per specifiche attività di trattamento, il Fornitore intenda avvalersi per l’esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere dal Fornitore stesso nominati sub-responsabili (di seguito, “Sub-responsabile” o “Sub-responsabili”). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi che la presente clausola impone al Fornitore.
14.3.6.2 All’atto della sottoscrizione del Contratto s’intendono autorizzati i Sub-responsabili comunicati dal Fornitore. Il Fornitore dichiara che i Sub-responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell’Unione Europea ovvero, fuori dall’Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento (DTIA). Qualora all’esito di tale valutazione, il Fornitore lo ritenesse opportuno, questi si impegna a far sottoscrivere al Sub-Responsabile le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto (Allegato 2 GDPR).
14.3.6.3 Nel caso in cui il Fornitore, per comprovati e ragionevoli motivi, intenda modificare tale la lista dei Sub-responsabili comunicati ai sensi dell’art. 14.3.6.2 dovrà chiedere, prima dell’affidamento dell’incarico a nuovi Sub-responsabili, un’autorizzazione ad ENEL come da standard allegato (Allegato 3 GDPR). Il medesimo Allegato 3 GDPR dovrà essere utilizzato per comunicare ad ENEL la lista aggiornata dei Sub-Responsabili, anche in caso di cancellazione dalla lista di uno di essi.
15.1 Generalità.
15.1.1 Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001, nell’Enel Global Compliance Program e nella Policy sui Diritti Umani, consultabili presso l’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx- sustainable-progress/sound-governance/basic-principles/model-pursuant-italian-legislative-decree-231-01
15.1.2 Il Gruppo Enel aderisce ed agisce in piena conformità ai principi del Global Compact che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani, la tutela dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione in ogni sua forma.
15.1.3 Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel nei documenti sopra citati e dichiara di impegnarsi a riferirsi e fare in modo che i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano a principi equivalenti, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a quelli adottati da Enel come previsto dalle clausole 16.1.1 e 16.1.2.
15.1.4 Il Fornitore dichiara di rispettare i principi di cui alle Convenzioni ILO e gli obblighi previsti dalla Legge applicabile in materia di: tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, associazione e rappresentanza, lavoro forzato, sicurezza e tutela ambientale e condizioni igienico-sanitarie. Il Fornitore garantisce inoltre che tutti i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la sua catena di fornitura rispettino i medesimi principi e obblighi.
15.1.5 Il Fornitore s’impegna a informare Xxxx, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, in merito a situazioni riferite anche ai propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e operatori appartenenti alla sua catena di fornitura, che potrebbero causare l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella presente clausola 15, nonché a informare Xxxx dei piani attuati per porvi rimedio.
15.1.6 Enel si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività di controllo e monitoraggio attraverso ispezioni, audit e/o richieste di documentazione finalizzata a verificare l’adempimento delle obbligazioni previste dalla presente clausola 16, sia da parte del Fornitore, sia da parte dei Subappaltatori, Subfornitori, terzi impiegati da quest’ultimo e di tutta la catena di fornitura del Fornitore. In tali casi, il Fornitore ha l’obbligo di concedere a Enel l’accesso ai propri locali e di fornire tempestivamente la documentazione richiesta, nonché di impegnarsi al massimo affinché i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e a tutta la sua catena di fornitura facciano altrettanto.
15.1.7 Enel avrà facoltà di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti al Fornitore, per cause imputabili al Fornitore, nei casi in cui sia motivatamente e sufficientemente certa che il Fornitore ovvero i suoi Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati de tutta la sua catena di fornitura, abbiano violato uno qualsiasi dei suddetti principi e obblighi.
15.2 Conflitto d’interesse.
15.2.1 Durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore dichiara di non essere in conflitto di interessi e s’impegna ad agire nell’interesse di Xxxx, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi in relazione alle attività da eseguire.
15.2.2 Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi il Fornitore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad Xxxx.
15.3 Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01.
15.3.1 Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Fornitore2 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001, Xxxx sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
15.4 Salute, sicurezza e ambiente.
15.4.1 In Enel, nessun lavoro può essere svolto a scapito della salute e sicurezza e/o dell’ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella “Stop Work Policy”, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione delle attività e il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e/o ambientali.
15.4.2 Enel è fortemente e costantemente impegnata nella promozione e nel consolidamento di una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell’ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nei documenti “Dichiarazione di Impegno per la Salute e Sicurezza”, “Stop Work Policy” e “Politica Ambiente”, consultabili ai seguenti indirizzi:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx , nella sezione “Altri documenti utili”; xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxx; xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx.
15.4.3 Il Fornitore prende atto dell’impegno di Xxxx nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell’ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni degli HSE Terms, ove applicabili, nonché garantisce che tutti i suoi Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la sua catena di fornitura rispettino i medesimi principi e disposizioni, ove applicabili.
15.5 Clausola di Onorabilità.
a) Il Fornitore dichiara:
• 3 di non essere sottoposto, per quanto di sua conoscenza, a procedimenti giudiziari per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l’ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici;
• di non essere soggetto, per quanto di sua conoscenza, ad indagini giudiziarie in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l’ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici;
2 La Persona Giuridica.
3 Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota 6.
• di prendere atto e autorizzare che – ai fini della valutazione della condotta professionale del Fornitore, ai sensi del primo e secondo punto della presente lettera a) – Xxxx potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con il Fornitore.
b) Il Fornitore si impegna ad informare prontamente Enel ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente:
1) nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di cui al primo punto della precedente lettera a);
2) nel caso fosse oggetto di indagini penali di cui al secondo punto della precedente lettera a).
Enel potrà tenere conto delle informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta professionale del Fornitore.
15.6 Dichiarazione ex parte speciale “D” reati contro la personalità individuale
15.6.1 Con riferimento ai reati contemplati agli articoli 25-quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, rilevanti ai fini del Modello organizzativo di Enel, l’Appaltatore dichiara di non essere stato indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati sopraindicati..
15.7 Sanzioni internazionali
15.7.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra Parte che alla data di esecuzione del Contratto né essa né, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, alcuno dei suoi direttori, membri degli organi direttivi, azionisti che detengono almeno una partecipazione del 5% nella società della Parte o in qualsiasi società che la Parte possiede per almeno il 50% o controlla in altro modo, o che è sotto il comune controllo della medesima società controllante, è (i) soggetto a Sanzioni, o (ii) impegnato in qualsiasi attività o è stato precedentemente impegnato in qualsiasi attività che potrebbe creare esposizione a Sanzioni. Con “Sanzioni” si intendono tutte le sanzioni economiche o finanziarie applicabili o gli embarghi commerciali imposti o applicati sulla base di leggi, regolamenti, ordinanze esecutive, misure restrittive o altre norme emanati o notificati pubblicamente da: (i) le Nazioni Unite; (ii) l’Unione Europea; (iii) il governo degli Stati Uniti, compresi gli atti di competenza dell’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) il Governo del Regno Unito, incluso il Ministero del Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito.
15.7.2 Ciascuna Parte deve pienamente rispettare tutti i requisiti legali riguardanti le Sanzioni in relazione all’esecuzione del Contratto.
15.7.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere in vigore e ad applicare politiche e procedure volte a prevenire l’applicazione di qualsiasi Sanzione e a comunicare tempestivamente per iscritto all’altra Parte l’avvio di qualsiasi procedimento che possa condurre all’irrogazione di una Sanzione e, in ogni caso, l’applicazione di qualsiasi Sanzione intervenuta nel corso della durata del Contratto.
15.7.4 Il Fornitore dichiara inoltre che, per quanto di propria conoscenza, a seguito di adeguate verifiche, i propri Subappaltatori, Subfornitori, terzi dallo stesso impiegati e tutta la propria catena di fornitura non sono soggetti ad alcuna Sanzione, e si impegna a comunicare ad Enel tempestivamente per iscritto, ai sensi della clausola 6 “COMUNICAZIONI” delle presenti Condizioni Generali, qualsiasi circostanza di cui è a conoscenza, concernente l’applicazione di eventuali Sanzioni nel corso della Durata del Contratto nei confronti dei propri Subappaltatori e/o Subfornitori.
15.7.5 Enel può risolvere il Contratto, con un preavviso scritto di sette (7) giorni, nel caso in cui il Fornitore o uno qualsiasi dei suoi Subappaltatori, Subfornitori, terzi impiegati dall’Appaltatore e operatori appartenenti all’intera catena di fornitura del Fornitore siano soggetti a una Sanzione durante l’esecuzione del Contratto, o se il Fornitore fornisce dichiarazioni infedeli ai sensi della presente clausola. Solo in quest’ultimo caso, il Fornitore si obbliga a manlevare Enel da ogni relativo danno, perdita, costo o spesa.
15.7.6 Nelle predette ipotesi di risoluzione, le Parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni connessi o derivanti dalle Sanzioni, entro il termine di preavviso. In mancanza di tale accordo, entro sette (7) giorni dalla comunicazione di risoluzione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo ogni altro rimedio previsto dalla Legge o dal Contratto.
16.1 La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.
17.1 Il Fornitore conferisce ad Enel:
• la licenza d’uso, non esclusiva e per la durata indicata nella Lettera d’Ordine per l'utilizzo dei prodotti software oggetto del Contratto, secondo la metrica indicata nel Contratto, da parte delle società del Gruppo Enel (presenti e future). Le licenze d'uso permanente rimangono valide, alle condizioni stabilite dal Contratto anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, senza alcun limite termporale;
• i prodotti software oggetto del Contratto possono essere installati in ed utilizzati da tutte le società del Gruppo Enel (presenti e future) presso le sedi o i luoghi di interesse del Gruppo Enel ovunque localizzati. Resta inteso che Xxxx rimane
responsabile verso il Fornitore per eventuali violazioni dei termini della licenza d’uso da parte di dette società del Gruppo Enel;
• salvo quanto diversamente indicato nel Contratto, Enel ha la facoltà di installare e utilizzare i prodotti software su qualsiasi sistema di elaborazione e in qualsiasi luogo di interesse per il Gruppo Enel;
• i prodotti software possono essere installati ed utilizzati anche su ambienti “Infrastructure as a service” (IaaS) o “Platform as a service” (PaaS) messi a disposizione da fornitori terzi selezionati da Xxxx;
• Enel ha facoltà di concedere l'utilizzo delle licenze anche a fornitori terzi di Enel, esclusivamente nei limiti e per le finalità connesse alle attività strumentali al business del Gruppo Enel.
17.2 Enel può, dandone preavviso al Fornitore, per tutta la durata e alle medesime condizioni previste nel Contratto: (i) trasferire la titolarità delle licenze perpetue dei prodotti software oggetto del Contratto, (ii) continuare a fornire servizi basati sui prodotti software acquisiti, (iii) estendere l’utilizzo delle licenze oggetto del Contratto, a Società Consociate o Partecipate del Gruppo Enel.
17.3 Enel può altresì, dandone preavviso al Fornitore, per un periodo massimo fino alla durata del Contratto (“Periodo Transitorio”) e alle medesime condizioni previste nel Contratto: (i) continuare a fornire servizi basati sui prodotti software acquisiti, (ii) estendere l’utilizzo delle licenze acquisite, a Società Consociate, Partecipate, Cedute del Gruppo Ene.l
18.1 I Servizi Cloud oggetto del Contratto possono essere utilizzati dalle società del Gruppo Enel presenti e future.
18.2 Enel può, dandone preavviso al Fornitore, per tutta la durata del Contratto: (i) continuare a fornire servizi basati sui Servizi Cloud acquisiti; (ii) consentire l'accesso e l'utilizzo dei Servizi Cloud acquisiti, alle società Consociate e Partecipate del Gruppo Enel, alle medesime condizioni previste nel Contratto.
Enel può altresì, dandone preavviso al Fornitore, per un periodo massimo fino alla durata del Contratto (“Periodo Transitorio”) e alle medesime condizioni previste nel Contratto: (i) continuare a fornire servizi basati sui Servizi Cloud acquisiti, (ii) estendere l’utilizzo dei Servizi Cloud acquisiti, a Società Consociate, Partecipate, Cedute del Gruppo Enel
18.3 Tutte le disposizioni di cui all’art. 17.1 si applicano anche ai Servizi Cloud acquisiti.
18.4 Inoltre, Enel ha facoltà di concedere l'utilizzo dei Servizi Cloud citati nella presente sezione anche a fornitori terzi delle società del Gruppo Enel, esclusivamente nei e limiti e per le finalità connesse alle attività strumentali al business del Gruppo Enel. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito senza il previo accordo tra le Parti.
18.5 I dati che saranno trattati nei Servizi Cloud, potranno essere conservati/archiviati esclusivamente in infrastrutture tecnologiche (Data Center) autorizzate da Enel, aventi sede nel territorio dell’Unione Europea.
18.6 I dati e/o i contenuti che saranno inseriti nei Servizi Cloud da Enel e che saranno salvati su supporti idonei nei sistemi del Fornitore, su espressa autorizzazione di Enel potranno essere conservati e scambiati esclusivamente in e/o tramite infrastrutture aventi sede nel territorio dell'Unione Europea.
18.7 Il Fornitore non ridurrà le misure di sicurezza complessiva dei Servizi Cloud per tutta la validità del Contratto che saranno sempre adeguate ai sensi dell’articolo 32 del GDPR.
18.8 Il Fornitore non deve ridurre sostanzialmente le funzionalità attuali dei Servizi Cloud nell'ambito del Contratto.
18.9 Tutti i log generati o conservati in ogni modo dal Fornitore per eseguire il Contratto sono soggetti alle seguenti previsioni:
• tutti i log raccolti in virtù di requisiti di legge e/o regolamenti e/o ordinanze applicabili sono conservati per il periodo minimo richiesto dalle rispettive disposizioni e sono messi a disposizione di Enel su richiesta;
• qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e la cui conservazione è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati sarà conservato dal Fornitore per il lasso di tempo specificato nel Contratto e sarà messo a disposizione di Enel su richiesta;
• qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e non è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati, ma che il Fornitore ritiene utile o necessario per la prestazione dei Servizi, deve essere autorizzato da Enel; tali log saranno conservati dal Fornitore per il periodo strettamente necessario per la finalità per cui sono stati raccolti. I log saranno messi a disposizione di Xxxx su richiesta.
19 DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL
19.1 Il Fornitore fornirà ad Enel una copia delle certificazioni di compliance relative ai suoi servizi cloud, compresi i report SOC1 tipo II e SOC2 Tipo II.
19.2 Laddove Enel necessitasse a qualunque titolo di tali certificazioni in una data in cui queste non fossero ancora state prodotte, il Fornitore deve produrre una “Bridge letter” che garantisca l’effettività dell'ambiente dei controlli interni, per i Servizi Cloud oggetto del contratto, per il periodo che intercorre tra l’ultima emissione valida dei report SOC1 e SOC2 e la data di richiesta della reportistica.
19.3 Enel si riserva il diritto di esercitare tutti i diritti di verifica di cui al Contratto e alle presenti Condizioni Generali dando un preavviso scritto di 30 giorni al Fornitore. Il Fornitore si impegna a dare riscontro nei tempi e nelle modalità stabilite da Enel nel predetto preavviso e nel corso dello svolgimento delle predette verifiche.
19.4 Con espresso riferimento alle verifiche ed ispezioni di cui alla lettera i) del paragrafo 14.3.4 “Obblighi e istruzioni” Enel può svolgere anche un’attività di audit, nei confronti del Responsabile del trattamento per verificare il rispetto delle previsioni
contrattuali relative alla nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali per conto di Enel di cui all’art. 14 ("Audit Data Protection").
L’Audit Data Protection potrà essere condotto anche da una società di revisione terza indipendente nominata da Enel nel rispetto degli obblighi di riservatezza e confidenzialità. L’Audit Data Protection potrà avere una cadenza annuale salvo che non sia necessario dar seguito a specifiche richieste dell’Autorità competente. In quest’ultimo caso i costi saranno equamente suddivisi tra le parti.
Prima dell'inizio dell’Audit Data Protection, Enel presenterà al Responsabile del trattamento un piano contenente l'ambito, la durata e la data di inizio, con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data proposta per l'avvio dell’Audit Data Protection.
Una volta avviato l’Audit Data Protection, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di Xxxx tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 14 ed a fornire tempestivo riscontro alle richieste di Enel in compliance con il piano di audit e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento delle suddette richieste.
L'Audit Data Protection sarà condotto durante il normale orario di lavoro del Responsabile del trattamento e non dovrà interferire in modo irragionevole con le attività del medesimo e dovrà essere svolto nel rispetto delle policy del Responsabile del trattamento in materia di visitatori presso le proprie sedi.
ALLEGATO 1 GDPR
Descrizione del Trattamento dei dati personali
Con riferimento all’art. [inserire riferimento all’art. del Contratto] del Contratto [inserire riferimento al numero del Contratto] ed in particolare alla nomina della Società [inserire nome della società che viene nominata Responsabile] quale Responsabile del trattamento dei dati, con il presente allegato si intende specificare che il suddetto trattamento dei dati avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di interessati.
A. Categorie di Dati
- Dati Biografici4 □
- Categorie Particolari di Dati Personali5 □
- Dati Giudiziari □
- Dati economici e finanziari Personali6 □
- Dati relativi a Contratti con i Clienti7 □
- Dati di contatto e/o di accesso8 □
- Dati di profilazione □
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento9 □
- Dati di geolocalizzazione □
- Dati statistici □
- Categorie di dati personali (testo libero) □
B. Categorie di Interessati
- Business Partner □
- Fornitori □
- Clienti, Prospect □
- Soggetto Esterno □
- Minori □
- Dipendenti Enel □
- Membri del Vertice Enel □
- Azionisti □
- Membri del Vertice società esterne □
- Categorie di interessati (testo libero) □
4 Ad esempio: nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro...
5 Ad esempio: opinioni politiche, religione, origine razziale, salute, orientamento sessuale, altro
6 Ad esempio: numero di conto corrente, carta di credito, altro…
7 Ad esempio: POD- PDR-
8 Ad esempio: indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso mobile
9 Ad esempio: carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro…
ALLEGATO 2 GDPR
Elenco nominativo dei Sub-responsabili
SOCIETA’ | PAESE E INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE | PRODOTTI O SERVIZI FORNITI | CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI PERSONALI TRATTATI | GARANZIE ADEGUATE E DEROGHE PER IL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI |
Data ...........................
Firma del Responsabile del Trattamento Dati...........................
AUTODICHIARAZIONE
(da compilare solo nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)
Spett.le ENEL
Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome)…………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………….(……….) il……………………………. (prov.)……………………
residente a …………………………. (…….) in via n.
…………………………………………………………
In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società………………………………………………………….
con sede legale in ………………………(……) in via n.
……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………..P.IVA…………………………………………………
relativamente al Contratto n. ………….
in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di provvedere ad eseguire una previa DTIA in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
b) di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
c) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
d) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di XXXX.
Data ...........................
Firma del Responsabile del Trattamento Dati ...........................
ALLEGATO 3 GDPR
RIF. CONTRATTO N.
ALLEGATO GDPR 3
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOMINA DEL/DEI SUB-RESPONSABILE/I AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO, “GDPR”)
La Società [inserire nome società nominata Responsabile], in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali nominata da [inserire nome società Titolare], Titolare del trattamento
Premesso che
- per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all’esecuzione del Contratto sopra citato, ha necessità di avvalersi di soggetti esterni alla propria organizzazione;
- ha individuato la Società/le Società [inserire nome della società/delle società nominata/e Sub Responsabile/i];
- tale Società/tali Società deve/devono essere nominata/e sub-responsabile/i del trattamento, in conformità all’articolo 28 del GDPR.
Chiede
a [inserire nome società Titolare], in qualità di Titolare del trattamento, l’autorizzazione a nominare la Società/le Società [inserire nome della società/delle società nominata/e Sub Responsabile/i] Sub- responsabile/i del trattamento e
Dichiara
- che tale nomina conterrà le medesime istruzioni impartite dal Titolare del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all’esecuzione del Contratto;
- che, contestualmente alla presente, fornirà al Titolare l’elenco dei Sub-Responsabili debitamente aggiornato, tramite compilazione della sezione “Comunicazione di variazione dell’elenco dei sub-responsabili” del presente Allegato;
[Data] ,
Il Responsabile del Trattamento Dati
Per autorizzazione
Il Titolare del Trattamento Dati
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELL’ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI
(da compilarsi quando vi è necessità di aggiornare l’elenco dei Sub-Responsabili di cui all’Allegato 2, segnalando l’aggiunta di nuovi Sub-Responsabili o la cancellazione di alcuni di quelli previamente indicati)
Il Fornitore comunica di non avvalersi più del/dei Sub-Responsabile/i di seguito indicati: [*]
Si riporta di seguito l’elenco aggiornato dei Sub-Responsabili.
SOCIETA’ | PAESE E INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE | PRODOTTI O SERVIZI FORNITI | CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI PERSONALI TRATTATI | GARANZIE ADEGUATE E DEROGHE PER IL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI |
Data ...........................
Firma del Responsabile del Trattamento Dati ...........................
AUTODICHIARAZIONE IN MATERIA DI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI PERSONALI
(da compilare SOLO nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)
Spett.le ENEL
Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome)…………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………….(……….) il…………………………….
(prov.)……………………
residente a …………………………. (…….) in via n.
…………………………………………………………
In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società………………………………………………………….
con sede legale in ………………………(……) in via n.
……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………..P.IVA…………………………………………………
relativamente al Contratto n. ………….
in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
In riferimento ai Sub-Responsabili sopra elencati
e) di provvedere ad eseguire una previa Data Transfer Impact Assessment (“DTIA”) in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
f) di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
g) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
h) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.
Data ...........................
Firma del Responsabile del Trattamento Dati ...........................
OGGETTO | FORME DI PROTEZIONE IP | |||||||||||||||||||||
OGGETTO | BREVE DESCRIZIONE | BREVETTO O DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE O MODELLO DI UTILITÀ | DESIGN REGISTRATI O DOMANDE DI REGISTRAZIONE | MARCHI REGISTRATI O DOMANDE DI REGISTRAZIONE | C | |||||||||||||||||
Num. di domanda | Num. di concessione | Data di concessione | Data di scadenza | Paesi designati | Soggetto titolare | Num. di domanda | Num. di registrazione | Data di registrazione | Data di scadenza | Paesi designati | Soggetto titolare | Num. di domanda | Num. di registrazione | Data di registrazione | Data di scadenza | Paesi designati | Soggetto titolare | Data di creazione | ||||
Invezioni | Prodotti | |||||||||||||||||||||
Processi | ||||||||||||||||||||||
Usi nuovi | ||||||||||||||||||||||
Software | IAAS | |||||||||||||||||||||
PAAS | ||||||||||||||||||||||
SAAS | ||||||||||||||||||||||
COTS | ||||||||||||||||||||||
OPEN SW | ||||||||||||||||||||||
Interfacce | ||||||||||||||||||||||
Dati in dataset strutturati |
Articoli
Pubblicazioni Guide
Manuali
Loghi e segni distintivi
Disegni
Documenti protetti tramite tecnologia
blockchain
Conoscenze e informazioni su prodotti e/o processi produttivi innovativi (es.: progettazione, studio,
sviluppo, ecc.)
Documentazione e informazioni relative alle invenzioni (es. domande di brevetto e relative xxxxx, disegni, atti preparatori, ecc.) che ENEL sta brevettando o ha brevettato, nel caso in cui la relativa domanda di brevetto non sia stata ancora resa pubblica
Fonti di approvvigionamento, inclusi dati dei fornitori e metodi di selezione | ||||||||||||||||||||
Algoritmi e formule | ||||||||||||||||||||
Risultati delle attività di R&S | ||||||||||||||||||||
Nuove metodologie o tools per il collaudo di impianti, attrezzature, macchine e prodotti | ||||||||||||||||||||
Dati su prove e/o funzionamento di impianti, attrezzature, macchine, processi e prodotti | ||||||||||||||||||||
Mezzi e costi di produzione, informazioni di vendita | ||||||||||||||||||||
Banche dati contenenti informazioni riservate sui clienti e sul loro profilo tecnico o commerciale (dati anagrafici/aziendali unitamente a preferenze su prodotti e servizi e/o specifiche tecniche dei relativi siti/locali/impianti e/o prezzi corrisposti, altre condizioni economiche, dati finanziari e solvibilità, ecc.) |
Informazioni finanziarie sui clienti,
fornitori e concorrenti
Banche dati contenenti informazioni riservate sui fornitori (dati anagrafici/aziendali unitamente a informazioni su prodotti e servizi e/o specifiche tecniche dei relativi siti/locali/impianti e/o prezzi pagati, altre condizioni economiche, dati finanziari e di merito creditizio, altri pezzi di informazioni relative alla qualificazione dei fornitori, ecc.)
Strategie aziendali, piani aziendali e di marketing, altri dati statistici rilevanti per l'impresa; strategie di sviluppo e gestione dei clienti; analisi aziendali e ricerche di mercato
Documentazione tecnica e commerciale non ancora accessibile su offerte in gare pubbliche e private
Idee di pubblicità e nuovi marchi non ancora registrati o utilizzati nel
mercato
Prezzi, caratteristiche, concept, prototipi e layout di nuovi prodotti o servizi non ancora lanciati sul mercato | ||||||||||||||||||||
Procedure organizzative interne, processi e protocolli operativi aziendali, inclusi diagrammi di flusso | ||||||||||||||||||||
Altro - specificare |
TYPES OF INTELLECTUAL PROPERTY | |
PATENT | Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per un'invenzione. In generale, un brevetto conferisce al titolare del brevetto il diritto di decidere come - o se - l'invenzione può essere utilizzata da altri. In cambio di questo diritto, il titolare del brevetto rende pubblicamente disponibili informazioni tecniche sull'invenzione nel documento di brevetto pubblicato. |
UTILITY MODEL | In alcuni paesi, un modello di utilità fornisce protezione alle cosiddette "invenzioni minori" attraverso un sistema simile a quello dei brevetti. Riconoscendo che piccoli miglioramenti dei prodotti esistenti, che non soddisfano i requisiti di brevettabilità, possono avere un ruolo importante in un sistema di innovazione locale, i modelli di utilità proteggono tali invenzioni attraverso la concessione di un diritto esclusivo, che consente al titolare del diritto di impedire ad altri di utilizzare commercialmente il invenzione protetta, senza la sua autorizzazione, per un periodo di tempo limitato. |
INDUSTRIAL DESIGN | Un disegno industriale costituisce l'aspetto ornamentale o estetico di un articolo. Un disegno o modello può essere costituito da elementi tridimensionali, come la forma o la superficie di un articolo, o da elementi bidimensionali, come motivi, linee o colore. |
TRADEMARK | Un marchio è un segno in grado di distinguere i prodotti oi servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. I marchi risalgono ai tempi antichi, quando gli artigiani erano soliti apporre la loro firma o "marchio" sui loro prodotti. |
COPYRIGHT | Il copyright è un termine legale usato per descrivere i diritti che i creatori hanno sulle loro opere letterarie e artistiche. Le opere coperte da copyright spaziano da libri, musica, dipinti, sculture e film, a programmi per computer, database, pubblicità, mappe e disegni tecnici. |
TRADE SECRET | I segreti commerciali sono diritti di proprietà intellettuale su informazioni riservate che possono essere vendute o concesse in licenza. L'acquisizione, l'uso o la divulgazione non autorizzati di tali informazioni segrete in modo contrario alle pratiche commerciali oneste da parte di altri è considerata una pratica sleale e una violazione della protezione del segreto commerciale. |