PARTI
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDOQUADRO PER FORNITURE VARIE NECESSARE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
SCHEMA ACCORDO QUADRO LOTTO n.
PARTI
La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020 C/O Dipartimento Regionale della Protezione Civile - via Xxxxxxx Xxxxx n. 5, 90141 Palermo - C.F. 97349330825, di seguito denominata anche “REGIONE Sicilia”, in persona del , Dott. ;
E
l’impresa (Partita X.X.X.x° ) con sede
in Via/Piazza
C.C.I.A.A , Registro Imprese , di seguito
definita “Fornitore” - nella persona di nato a
, il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
• la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020 ha indetto un avviso pubblico urgente previa pubblicazione, finalizzato ad una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n 50/2016 e xx.xx. ii con le derogheintrodotte dall’art. 2 comma 4 della Legge 120/2020 e da quelle previste dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630/2020;
• la gara è stata aggiudicata al Fornitore, per i lotti n. , con atto n ;
• il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs. n.50/2016 e xx.xx. xxx che lo stesso hapresentato quanto previsto per la stipula dell’Accordo Quadro;
• il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nella stessa,nonché nel Capitolato d’Oneri/Avviso pubblico e relativi allegati e nel Capitolato tecnico erelativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
• il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
• con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo Quadro, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
• il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per la Regione Siciliana Ufficio del Preposto Soggetto Attuatore nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle parti
fonte di obbligazione;
• in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, verranno emessi Richieste di Consegna, nelle quali si specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
• il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 2 Definizioni
Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
a. Atti di gara: Avviso pubblico, il Capitolato tecnico e relativi allegati
b. Fornitore: l’impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.
c. Accordo Quadro: il presente Accordo, stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata attraverso gli Ordinativi di Fornitura.
d. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo: il contratto con il quale la “RegioneSiciliana” impegna il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura (Contratti) verrà data esecuzione tramite singole Richieste di Consegna, nelle quali la “RegioneSicilia” specificherà di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara.
e. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui al presente Accordo Quadro.
f. Sito: lo spazio web sul Portale internetsito web: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx/XXX_XXXXXXX/XXX_XxXxxxxxxxxXxxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx nzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Infoedocumenti/PIR_AmministrazioneTrasparente/PIR_ Bandiedaltreprocedure
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, è regolata:
• dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato d’Oneri/avviso e dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. ii, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4
Oggetto della fornitura e quantità
1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura attrezzature varie necessarie per la gestione
dell’emergenza sanitaria COVID-19 di cui al lotto/i …………………, per la “RegioneSicilia”. Più specificamente, il presente Accordo Xxxxxx definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura in oggetto di cui al lotto/i …………………….
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020 a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa “REGIONESicilia” mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016e xx.xx. ii con l’applicazione delle deroghe di cui all’OCDPC 630/2020 e dell’OCDPC 659/2020.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alla “REGIONE Sicilia” sono descritti nel Capitolato Tecnico del singolo lotto di riferimento.
6. Il presente Accordo Quadro e il Capitolato d’Oneri/Avviso Pubblico non sono fonte di alcuna obbligazione per la “REGIONE Sicilia” nei confronti del Fornitore; la Regione Sicilia, assume obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo Quadro le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi con l’emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
0.Xx Stazione Appaltante specifica che non è obbligata a procedere ad ordinativi di affidamento per l’intero quantitativo dei prodotti messi a bando, in quanto trattasi di quantità presunte, ma solo per le quantità effettivamente necessarie per l’attivazione degli Hub Vaccinali.
Articolo 5
Utilizzo dell’Accordo Quadro
1. La “REGIONESicilia” utilizza l’Accordo Quadro mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato edinviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l’Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto dell’Accordo Quadro stesso.
Articolo 6
Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura
1.Gli ordinativi di fornitura verranno emessi nel rispetto della graduatoria finale di merito derivante dall’applicazione del criterio di aggiudicazione di cui ai paragrafi 5 e 6 dell’avviso pubblico e con scorrimento dei soggetti collocati in graduatoria fino alla copertura dell’intero fabbisogno espresso.
Al soggetto primo in graduatoria verrà comunque affidato al massimo l’80% del fabbisogno. In presenza di un solo soggetto in graduatoria, allo stesso potrà essere affidato il 100% del fabbisogno.
2. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo Quadro, i singoli contratti di fornitura con la “REGIONESicilia”, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020 si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalla stessa, nelle modalità che verranno comunicate in sede di stipula del presente Accordo Quadro. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7
Durata dell’Accordo Quadro
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una durata fino al 31 dicembre 2021, a decorrere dalla sua sottoscrizione, ovvero, fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una durata anche superiore e comunque fino allo scadere dello stato di emergenza.
2. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, può emettere Ordinativi di fornitura.
3. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella dell’Accordo Quadro.
Art. 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne “REGIONESicilia”, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla “REGIONESicilia”, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione indicando la data prevista di “fine carenza”.
10. Inoltre, la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura emessi.
Articolo 9
Esecuzione del contratto e consegne
1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso dalla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico di gara.
Articolo 10
Controlli Qualitativi/Quantitativi
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto
O.C.D.P.C. 630/2020, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi preposti, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
4. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità secondo i tempi e le modalità richiamate dall’art. 1495 del C.C.
5. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
6. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale preposto, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con gli Uffici preposti le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico.
Articolo 11 Aggiornamento tecnologico
Qualora il Fornitore, durante la durata dell’Accordo Quadro ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore dovrà inviare la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole la sostituzione verrà validata e formalizzata dai Servizi preposti.
Articolo 12 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, in forza dei singoli ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell’effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del rapporto contrattuale e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza“REGIONESicilia”, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da trasmettere a mezzo PEC.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. La fornitura trova copertura finanziaria contabilità speciale n. 6188 intrattenuta presso la Banca d’Italia, sede di Palermo, intestata a Pr. X. Xxxxxxx S. Att. O. 000-000-00, le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse con l’intestazione di cui al punto 3.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020 dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, codice fiscale 97349330825 codice UFE GUI4NR.
4. Resta salva la facoltà di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L’importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato dalle eventuali penali applicate in compensazione, determinate nelle modalità descritte all’articolo “Penali”.
6. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore nonpuò sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.
8. La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 C.C. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalla Regione Lazio, con ogni conseguenza di legge e del presente Accordo Quadro anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti.
9. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come derogato dall’Ordinanza n. 630/2020 e s.m.i., il Fornitore può richiedere all’atto della stipula dell’Ordinativo un’anticipazione del prezzo del contratto pari al 30%per cento del valore del Contratto stesso. L’anticipazione verrà corrisposta solo al rilascio della garanzia.
In caso di consegna sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L. 120/2020, il fornitore è tenuto a procedere alla consegna entro i tempi prestabiliti nel Capitolato e nell’avviso pubblicoanche
nelle more della liquidazione dell’anticipazione stessa.
10. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo le tempistiche di consegna di fornitura.
11. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo le tempistiche dichiarate in sede di gara, nonché in caso di esito negativo dei controlli. In ogni caso rimane fermo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Articolo 14
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, allegata al presente Accordo Quadro.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove la stessa ha sede.
7. La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
Articolo 15 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Inadempimenti e penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili alla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, si applica al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto dicontestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro; in tali casi si applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. È fatta salva la facoltà per la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
8. La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
10. In ogni caso si potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10%
(dieci per cento) del valore del singolo Ordinativo di Fornitura e sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo Quadro. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 17
Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs.
n. 50/2016, si impegna a costituire a favore della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto
O.C.D.P.C. 630/2020una garanzia fideiussoria pari al 2%dell’importo dell’Ordinativo di fornitura, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del singolo Ordinativo di fornitura cui la stessa si riferisce, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%, previa attestazione da parte della Direzione dell’Esecuzione del Contratto dell’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Servizio della Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o l’Accordo Quadro.
Articolo 18 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Stazione Appaltante, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo
restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 19
Danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 20
Risoluzione degli Ordinativi e dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa
1. La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, per quanto di propria competenza, si riserva di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l’inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data massima di “fine inadempimento” comunicata mediante comunicazione PEC.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D. Lgs. n. 50/2016, si potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali” del presente Accordo Quadro;
d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” del presente Accordo Quadro;
e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” del presente Accordo Quadro;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, si può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” del presente Accordo Quadro;
f) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” del presente Accordo Quadro;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” del presente Accordo Quadro;
h) nel caso in cui almeno 3 (tre) Ordinativi di Fornitura siano stati risolti ai sensi dei precedenti commi;
i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 19 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
k) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” del presente Accordo Quadro;
l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Accordo Quadro;
m) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
n) qualora l’eventuale trasferimento ad altra Società dell’autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati non sia conforme a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso si procederà come riportato nel successivo comma 5.
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 21 Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e xx.xx. ii.
3. La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
5. Qualora la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020receda dall’Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura e la Regione potrà recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 22
Cessione del Contratto e Subappalto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020 ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla “REGIONESicilia” o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
9. Il subappalto è autorizzato “REGIONESicilia”. Il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non si autorizzerà il subappalto.
10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, si procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
14. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, si potrà risolvere l’Accordo Quadro e gli Ordinativi di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
[ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 23
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della “REGIONESicilia” un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. “REGIONESicilia” si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 24 Responsabile della fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio preposto della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare , indirizzo PEC, indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione.
Articolo 25
Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e del presente Accordo Quadro eleggono il proprio domicilio come segue:
□ “Regione Sicilia”, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020: - xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx - C.F. 97349330825 PEC --- xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
□ Fornitore: …………………….PEC……………………
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Accordo Quadro verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
c) Posta certificata
Articolo 26
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti
riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d’Oneri/Lettera d’invito in precedenza richiamate.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 27
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all’Accordo Quadro è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 28 Spese amministrative
1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020.
Articolo 29
Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 30 Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la “REGIONESicilia” sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo, fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. n.
104/2010.
Articolo 31 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto
O.C.D.P.C. 630/2020non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 32 Premesse ed allegati
1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del presente Accordo Quadro.
2. Si intendono allegati al presente Accordo Quadro - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso gli uffici preposti per conto della Regione Sicilia, Ufficio del Soggetto Attuatore Preposto O.C.D.P.C. 630/2020- gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore.
“REGIONE Sicilia”
Ufficio del Soggetto Attuatore Il Fornitore*
Preposto O.C.D.P.C. 630/2020*
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii