Repertorio n° del SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL DI BOLOGNA CONTRATTO D’APPALTO
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Repertorio n° del SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE XXXXXX XXXXXXX AZIENDA USL DI BOLOGNA CONTRATTO D’APPALTO
Fornitura, installazione e locazione di prefabbricato presso l’Ospedale di
Bazzano per fronteggiare l’emergenza Covid 19.
L’anno duemilaventi il giorno del mese di , con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:
a) l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, via Castiglione, n° 29, codice fiscale e partita IVA 02406911202,
rappresentata da
presso la stessa Azienda USL di Bologna, nato a
, domiciliato per la carica
,
il , in qualità di (di seguito denominata semplicemente AUSL o stazione appaltante), a quanto infra autorizzato in forza di ;
b) nato a il , residente in , via , in qualità di dell’impresa
con sede in , via
1
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 1- impresa
con sede in , via
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ;
2 - impresa con sede in , via
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ;
3 - impresa con sede in , via
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ;
nonché l’impresa con sede in , via
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ , cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 4, del regolamento approvato con d.P.R. 5ottobre2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Fornitore».
PREMESSO
- -che con determinazione del direttore dell’Unità Operativa Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonion. in data , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivoper la realizzazione dell’intervento in oggetto per un importo da appaltare di euro di cui euro
oggetto dell’offerta di ribasso, euro per oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso;
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato
con determinazione del medesimo Direttore n. in data
, l’appaltoè stato aggiudicato al Fornitore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dell’intervento in premessa.
Il Fornitore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati in particolare all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i (nel seguito «Codice dei contratti»).
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ) di cui:
a) euro _ quale corrispettivo della locazione dei moduli prefabbricati per la durata di 24 mesi (di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza per le verifiche e manutenzioni nel periodo di locazione);
b) Euro quale corrispettivo per il trasporto,
l’installazione e l’allestimento impiantistico dei moduli componenti il prefabbricato, di cui euro 1.720,00 per oneri di sicurezza;
c) Euro , di cui Euro 3.800,00 per oneri di sicurezza, per lavori di realizzazione del basamento in CLS armato per il piano di posa del prefabbricato e/o altre opere di fondazione, la modifica della sede stradale con relative fognature e illuminazione pubblica, gli allacciamenti dal punto di installazione del prefabbricato alla rete elettrica e idrica del fabbricato preesistente ed alla rete fognaria, il collegamento con l’ospedale, compresa la rampa di raccordo con la pavimentazione interna;
d) Euro quale corrispettivo per smontaggio e ritiro dei moduli componenti il prefabbricato e ripristino dello stato dei luoghi,
di cui Euro 670,00 per oneri di sicurezza In alternativa alla lettera d) in caso di riscatto
d) Euro 1.000,00 nel caso in cui l’AUSL eserciti il diritto di riscattare la struttura prefabbricata;
e) Euro 6.690 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle prestazioni.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che il fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitariposto a base di gara; l’indicazione delle voci e delle quantità in essa contenuta non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta cheresta fisso ed invariabile.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2sono vincolanti solo in caso di varianti.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza del Fornitore, direzione del cantiere.
1. Il Fornitore ha eletto domicilio nel comune di
, all’indirizzo
, presso
.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore del Fornitore saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda U.S.L. UNICREDIT BANCA - Bologna - mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa emissione della relativa fattura che dovrà essere intestata a: Azienda USL di Bologna Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - Xxxxxxx ed essere indirizzata a: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALEVIA ALTURA; 7 - 00000 XXXXXXX;
3. E’/Sono autorizzat a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i_ signor_
4. Il Fornitore conduce i lavori personalmente.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori.
1. Si richiama l’art.4 del capitolato speciale parte amministrativa.
Articolo 6. Termini per l'ultimazione dei lavori.
1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni oggetto dell’appalto è disciplinato nell’art.4del capitolato speciale parte amministrativa.
Articolo 7. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini si applicano le penali di cui all’art.6 del capitolato speciale parte amministrativa.
Articolo 8. Oneri a carico del Fornitore.
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale parte amministrativa.
3. Il Fornitore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il Fornitore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
del Fornitore per disciplina, incapacità o grave negligenza. Il Fornitore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Si applica quanto stabilito dall’art.15 del capitolato speciale parte amministrativa.
Articolo 10. Certificato di verifica della conformità.
1. Si applica quanto previsto dal capitolato speciale parte amministrativa.
Articolo 11. Risoluzione del contratto.
1. Si applica l’art.18 del capitolato speciale parte amministrativa.
Articolo 12. Controversie.
1. Si applica art. 19 del capitolato speciale parte amministrativa.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 comma 5 bis del Codice dei Contratti.
2. Il Fornitore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Fornitore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Il Fornitore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, la Stazione appaltante ha acquisito il Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore.
Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. Si applica l’art.7 del capitolato speciale parte amministrativa.
Articolo 15 - Protocollo di legalità - Adempimenti del Fornitore e clausole risolutive espresse del contratto.
1. Il Fornitore s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art.1 comma 53 della legge 190/2012 il Fornitore s’impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Il Fornitore s’impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti del medesimo Fornitore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. Il Fornitore s’impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente capoverso e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
4. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.91 e 94 del D.L.n.159/2011 ovvero dovessero sussistere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedure concorsuali d’interesse. Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente capoverso a carico del subappaltatore comporterà la revoca del
subappalto e/o subcontratto; a tal fine è obbligo del Fornitore inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente (che dovrà accettarla espressamente). Qualora il contratto d’appalto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la penale sarà applicata mediante detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in relazione alle prestazioni eseguite.
5. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. Il Fornitore s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla prefettura e all’Autorità di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del medesimo Fornitore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stato disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 c.p..Nell’ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non conseguirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà la stazione appaltante a
dichiarare all’altra parte l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 comma 2 c.c.
7. Il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 c.c. , nell’eventualità che nei confronti del Fornitore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 – 318- 319 - 319 bis – 319 ter, 319 quater- 000-000-000 bis-346 bis-353-353 bis
c.p. Nell’ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non conseguirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà la stazione appaltante a dichiarare all’altra parte l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 comma 2 c.c.
8. Il Fornitore dichiara altresì di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 83, c.3, lett.b) e art. 91, c.1, del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, il presente contratto è soggetto ad obbligo di acquisizione di comunicazione antimafia (per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria).
2. Il Fornitore dichiara altresì di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 17. Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari
1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti;
3. Tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico in oggetto dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente punto 2, e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto;
5. Nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 11 dell’articolo 118 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010;
6. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia
di Bologna, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 18. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che il Fornitore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:
_ possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso dall’articolo 105 del Codice dei contratti.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;ad ogni modo si applica l’art.105 del Codice dei Contratti Pubblici.
Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di
per l'importo di
euro pari al presente contratto.
per cento dell'importo del
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, il Fornitore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il Fornitore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero
in data rilasciata dalla
società/dall'istitu agenzia/filiale di con i massimali indicati nel capitolato speciale parte amministrativa.
21. CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR N. 62/2013
1. Il Fornitore dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR n. 62 del
16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165”, di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dal medesimo Fornitore, (personale dipendente, collaboratori, subappaltatori, sub affidatari e da tutti coloro che interverranno a qualsiasi titolo, per conto del Fornitore, nella realizzazione delle attività oggetto di contratto) e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l’Azienda Usl ad esperire la procedura di risoluzione del contratto con le modalità di cui al capitolato speciale d’appalto.
2. Il medesimo Fornitore dichiara altresì di avere ricevuto dalla stazione appaltante copia del codice di comportamento aziendale del medesimo Fornitore approvato con atto deliberativo n. 166 del 29/05/2018, che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR. n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà la risoluzione del contratto con le modalità di cui al capitolato speciale d’appalto.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i documenti indicati all’articolo 9“Documenti che fanno parte del contratto” del Capitolato speciale d’appalto.
2) Costituisce documento contrattuale anche l’offerta tecnica del Fornitore prot. n° del .
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia per quanto ancora vigente.
Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Fornitore.
2. Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica della conformità.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
4. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
La stazione appaltante Il Fornitore
Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del codice civile
Il Fornitore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli 5 comma 1 (Termini per l’inizio dei lavori), 6 comma 1 (Termini per l’ultimazione dei lavori), 7 comma 1 (Penale per i ritardi),8 commi 1,2,3,4,5 (oneri a carico del fornitore), 11 commi 1 e 2 (Risoluzione del contratto),12 comma 1 (Controversie), 13 comma 3 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza,15 commi 1,2,3,4,5,6,7,8 ( Protocollo di legalità - Adempimenti del Fornitore e clausole risolutive espresse del contratto), 18 commi 1, 2, 3, 4 (Subappalto) del presente contratto e agli articoli 4 commi 1,2,3,4,5,6,7,8 (Durata del contratto e termini di esecuzione), 5 commi 1, 2,3,4 (Disposizioni sull’esecuzione), 6 commi 1, 2, 3,4 (penali per il ritardo), 8 commi 1, 2, 3,4,5 (Prestazioni e oneri a carico del fornitore),
11 comma 1 (Subappalto), 18 commi 1,2 (Risoluzione del contratto), 19 comma 1 (Contenzioso e controversie) del capitolato speciale – parte amministrativa.
Il Fornitore