CAPITOLATO D’ APPALTO
COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
CAPITOLATO D’ APPALTO
SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
DI LANUSEI.
Durata dall’aggiudicazione dell’appalto fino al 31/12/2014
INDICE
Pagina.
TITOLO I DESCRIZIONE DELL’APPALTO 3
Art. 1 – Ente Appaltante 3 Art. 2 – Oggetto dell’Appalto 3 Art. 3 – Durata del contratto 3 Art. 4 – Importo contrattuale 3 Art. 5 – Descrizione, caratteristiche e modalità di esecuzione del Servizio 3 Art. 6 – Certificato di sopraluogo 4 TITOLO II 5 SUBAPPALTO – PAGAMENTI - PENALI 5
Art. 7 – Subappalto 5 Art. 8 –Pagamenti 5 Art.9 – Penali 5 TITOLO III 5 ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 5
Art.10 – Cauzione 5 Art. 11 – Obblighi nei confronti dei lavoratori 6 Art. 12 – Osservanza del segreto 6 Art. 13 – Periodo di prova 7 Art. 14 – Spese di contratto 7 TITOLO VI NORME FINALI 7
Art.15 – Risoluzione del contratto 7 Art.16 – Norme generali 7 Art. 17 – Controversie 8
TITOLO I
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Art. 1 – Ente Appaltante
Comune di Lanusei Via Roma 00 00000 Lanusei– tel. 0000 00000– fax 0000 00000; e- mail:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, web: xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 2 – Oggetto dell’Appalto
Il presente capitolato ha per oggetto il sevizio di vigilanza armata da espletarsi presso gli Uffici Giudiziari di Lanusei come predisposto dal presente capitolato.
Art. 3 – Durata del contratto
Il contratto decorre dalla data di aggiudicazione dell’appalto fino al 31/12/2014, l’aggiudicazione avrà luogo con determinazione del Responsabile dell’Area degli Affari Generali.
Art. 4 – Importo contrattuale
L’importo orario contrattuale è di € 21,20 di cui € 20,60 soggetti a ribasso e € 0,60 per gli oneri della sicurezza, assumendo pari a 7344 il numero complessivo di ore di servizio da eseguire per il periodo decorrente dalla data di aggiudicazione dell’appalto fino al 31/12/2014, che determina un importo complessivo presunto di € 155.692,80, iva esclusa.
Art. 5 – Descrizione, caratteristiche e modalità di esecuzione del Servizio Il servizio (CPV 98341140) deve, sostanzialmente, garantire la:
• gestione e vigilanza dei locali, delle apparecchiature di sicurezza di cui dispone l’Ufficio Giudiziario;
• gestione e controllo del pubblico accesso agli Uffici giudiziari;
Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio sono così stabilite:
• il servizio deve essere svolto con continuità da n° 1 guardia giurata in tutti i giorni feriali e fes tivi, nessuno escluso, coprendo l' arco delle 24 ore;
• il personale impiegato nell’espletamento del servizio deve essere di sicura e provata affidabilità;
• l’Istituto che si aggiudica il servizio è obbligato a fornire l’elenco (nome – cognome - luogo e data di nascita - residenza) delle guardie addette al servizio, segnalando con congruo anticipo le eventuali variazioni che in ogni caso, considerata la riservatezza e la delicatezza del servizio, si impegna a limitare al minimo;
• il personale addetto al servizio deve essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e, durante tutto l’orario di servizio, deve:
1. indossare la divisa;
2. essere munito di pistola;
3. essere munito di radio ricetrasmittente in collegamento diretto con la propria sede operativa e di segnalatore portatile anti-aggressione in collegamento con la propria sala operativa e con quella del 113;
4. mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale degli uffici giudiziari sia nei confronti del pubblico;
5. durante il turno di vigilanza il personale addetto deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite verbalmente e/o con ordini di servizio dal Procuratore o dal Dirigente incaricato e rispettare le procedure operative impartite dallo stesso Istituto di Vigilanza aggiudicatario del servizio;
6. nel caso in cui durante l’effettuazione del servizio dovessero riscontrarsi fatti di rilievo o irregolarità, la guardia dovrà darne immediata tempestiva comunicazione al centro radio ed all’ufficio giudiziario e, nei casi gravi, dovrà provvedere a richiedere l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/ o dei Carabinieri;
7. l’accesso al pubblico deve essere consentito, dopo i controlli e gli accertamenti ritenuti opportuni di caso in caso, esclusivamente negli orari indicati dal Procuratore o dal Dirigente incaricato;
8. nessun controllo deve essere effettuato sul personale degli Uffici giudiziari e sugli avvocati;
9. deve essere assolutamente impedito l’accesso a chi risultasse munito di armi, di esplosivi o di oggetti atti ad offendere (salvo quelli usati dagli invalidi, necessari per consentire la deambulazione) fatta eccezione per i magistrati, per il personale degli uffici giudiziari e per gli appartenenti alla forza pubblica; in ogni caso, anche le persone munite di regolare porto d’armi, prima di essere ammesse, devono lasciare l’arma alla guardia, la quale deve custodirla con la massima cura, fino alla sua restituzione, all’uscita;
10. deve essere inoltre impedito l’ingresso a chi dia segni evidenti di squilibrio mentale o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche;
11. nel caso dovesse risultare necessario procedere a perquisizioni personali, la guardia dovrà chiedere l’intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale provvederà in base all’art. 347 e
x.x. xxx x.x.x.;
00. xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx deve intervenire personalmente nel punto ove l’aggressione è segnalata, previa richiesta d’intervento degli appartenenti alla Sezione di P.G. eventualmente presenti e dando l’allarme alla sala operativa 113 della Questura o 112 dei Carabinieri;
13. nessun controllo deve essere effettuato sulle persone in uscita, salvo nei casi di segnalazioni da parte degli uffici;
14. in caso, nel corso dell’appalto vengano installate e messe in esercizio apparecchiature o sistemi di sicurezza e controllo ora non esistenti, deve essere messo a disposizione il personale necessario, dotato di adeguata professionalità, senza variazione ad oneri aggiuntivi. Tale personale può essere costituito anche da quello in servizio.
Art. 6 – CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO
Quale condizione necessaria di partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la presa visione dei luoghi da parte del titolare, o del legale rappresentante, o del direttore tecnico, o del procuratore dell'impresa concorrente. La presa visione dovrà essere certificata dal responsabile del procedimento o dall'incaricato/i del supporto al responsabile del procedimento indicato dall'Ente secondo le modalità indicate al punto 2.5 Disciplinare .
TITOLO II
SUBAPPALTO – PAGAMENTI - PENALI
Art. 7 – Subappalto
E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del contratto d’appalto, sotto la pena della risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale, salvo ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che l’amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 8 –Pagamenti
I pagamenti dei corrispettivi a favore della ditta esecutrice, saranno effettuati in rate mensili posticipate, per le ore realmente effettuate, dietro presentazione di regolari fatture.
Nelle fatture, oltre l’indicazione del periodo al quale si riferiscono, dovranno essere riportate le ore di servizio effettivamente espletate nel mese di riferimento.
Il corrispettivo dovuto alla Ditta per il servizio regolarmente svolto nel periodo di riferimento, sarà pari al prodotto del numero totale delle ore per il costo orario col quale la Ditta si è aggiudicata l’appalto, oltre l’iva.
Il pagamento delle fatture verrà disposto dall’Amministrazione appaltante dopo che l’Ufficio Giudiziario di Lanusei avrà attestato che il servizio relativo al periodo interessato è stato svolto regolarmente.
Sull’importo dei corrispettivi spettanti all’appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Art.9 – Penali
Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, accertata e contestata, la Ditta sarà sottoposta ad una penale di € 200,00.
La penale sarà applicata con la formalità della contestazione degli addebiti. Si conviene che per formalità della contestazione degli addebiti si intende la preliminare comunicazione mediante lettera raccomandata.
Nel caso siano state riscontrate e contestate complessivamente 10 inadempienze l’amministrazione avrà facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore e, conseguentemente di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale, fatta salvo l’azione di risarcimento del maggior danno subito e salvo ogni altra eventuale azione che l’amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
TITOLO III
ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
Art.10 – Cauzione
Per partecipare alla gara, ai sensi del co. 1, art. 75 del D.Lgs 163/2006, la Ditta dovrà presentare la documentazione attestante il versamento del deposito di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto come specificato all'art. 4.4 del disciplinare di gara, da effettuarsi nelle forme e con le modalità indicate nel medesimo articolo. L’Amministrazione Comunale, nell’atto di comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva, allo svincolo della cauzione (co.6, art. 75, D.Lgs. 163/2006).
L'Impresa aggiudicataria, ai sensi del comma 1, art. 113 del D.Lgs.163/2006, è tenuta a prestare la cauzione definitiva, fissata in misura del 10% dell’importo contrattuale.
La cauzione definitiva, inoltre, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale (art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006).
Lo svincolo della cauzione verrà effettuato soltanto dopo l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di danni ai beni mobili e immobili del Comune, nonché dell'inesistenza di debiti nei confronti del personale dipendente dell’appaltatore e dei fornitori.
La cauzione garantisce la perfetta e integrale esecuzione del contratto.
La garanzia sarà svincolata al momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti.
Art. 11 – Obblighi nei confronti dei lavoratori
La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e/o eventuali accordi locali in vigore per il tempo e nella località dove si svolgono i lavori, purché più favorevoli al contratto nazionale di categoria.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento danni.
Nell’espletamento del servizio e nell’uso delle apparecchiature e dei materiali, la Ditta è tenuta all’osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed igiene del lavoro. A tale riguardo deve provvedere a sua cura e spese alle necessarie dotazioni in maniera rispondente alle norme su indicate e in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.
Art. 12 – Osservanza del segreto
La Ditta aggiudicataria assume l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale impiegato nel servizio il più rigoroso segreto in ordine a tutto ciò che attiene il servizio oggetto del contratto.
L’inosservanza di tale obbligo sarà sanzionata nel modo seguente:
1. l’inosservanza di lieve entità (così ritenuta dall’Ufficio Giudiziario di Lanusei) comporterà l’applicazione della penale stabilita dal precedente art. 9;
2. l’inosservanza di grave entità (così ritenuta dall’Ufficio Giudiziario di Lanusei) comporterà la risoluzione del contratto, con l’addebito delle spese conseguenti, e la denuncia penale a carico dei responsabili.
Art. 13 – Periodo di prova
La Ditta aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di quindici giorni. Qualora durante tale periodo l’esecuzione delle prestazioni non corrispondesse alle norme previste dal presente capitolato, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria ove l’offerta sia rispondente alle esigenze dell’Amministrazione
Art. 14 – Spese di contratto
Sono a carico dell’appaltatore le spese di registrazione del contratto d’appalto, i relativi diritti di segreteria, i bolli e tutte le spese accessorie inerenti al contratto.
TITOLO VI NORME FINALI
Art.15 – Risoluzione del contratto
In caso di inosservanza alle prescrizioni contrattuali l’Amministrazione diffiderà la Ditta ad eliminarle entro un termine massimo, dalla data di comunicazione. La Ditta potrà fornire le proprie controdeduzioni entro lo stesso termine perentorio, dalla data di contestazione. Ove questa non vi provveda e qualora l’inosservanza dovesse permanere, è facoltà dell’amministrazione considerare risolto di diritto il rapporto, procedendo, con provvedimento amministrativo, all’incameramento del deposito cauzionale e all’esecuzione del servizio in danno alla ditta inadempiente. A carico della ditta resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti. In ogni caso è salva l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che l’amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
Art.16 – Norme generali
L’appalto, per quanto non disposto o espressamente previsto dal presente Capitolato, è regolamentato: dalle vigenti norme in materia di Contabilità di Stato e Pubblici appalti, dalla L.R. 7 agosto 2007, n.5 e per quanto non previsto da quest’ultima dal D.Lgs. n° 1 63/2006, dai documenti costituenti l’offerta e, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle disposizioni del Codice Civile.
Il servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza, tra l’altro, di quanto previsto:
• dal codice civile e dalle disposizioni normative in materia di diritto pubblico e privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra citate;
• dalle eventuali ulteriori direttive del Ministero della Giustizia che dovessero anche contrastare con le disposizioni del Capitolato, in considerazione della delicatezza del Servizio;
L’appalto dovrà essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste nel presente Capitolato. L’appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la propria personale sorveglianza o di un suo legale rappresentante.
L’Appaltatore è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente.
L’Appaltatore si obbliga a sostituire, a semplice richiesta dell’Ufficio Giudiziario di Lanusei (per tramite dell’Amministrazione appaltante), il personale ritenuto non gradito;
L’Appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza.
La Ditta assuntrice sarà ritenuta, nella persona del rappresentante legale, assoluta responsabile per i danni a persone e/o cose, che potessero derivare per fatto suo nell’espletamento del servizio, tanto in via
civile che penale, tenendo perciò l’Amministrazione sollevata da qualsiasi pretesa a riguardo da parte di terzi.
Resta inoltre stabilito che l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Ditta ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio o per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso e compensato nel corrispettivo stabilito in contratto.
Nel caso in cui, alla conclusione dei lavori in corso nel Palazzo di Giustizia, fossero realizzate misure tecniche tali da rendere non più necessario il servizio nella forma prevista dal capitolato, l’amministrazione si riserva il diritto di procedere a una riduzione, modifica dello stesso, con conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale, fino eventualmente anche alla sua cessazione senza oneri aggiuntivi per il Comune e senza che la Ditta appaltatrice possa opporre eccezione alcuna.
Art. 17 – Controversie
Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all’accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno di competenza dell’Autorità Giudiziaria presso il Foro di Lanusei.