Capitolato tecnico dell’assicurazione
Capitolato tecnico dell’assicurazione
VEICOLI AZIENDALI – R.C. AUTO – GARANZIE ACCESSORIE – AUTO RISCHI DIVERSI
(cumulativa amministrata con Libro Matricola)
Decorrenza ore 24:00 del 30.11.2019
Scadenza ore 24:00 del 30.11.2020 Possibilità di proroga fino ore 24:00 del 30.11.2021
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Accessori
Apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d’aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax, dispositivi di bordo ed altre apparecchiature e relativi impianti, sistema di bordo AVM conta passeggeri, indicatori di percorso, videosorveglianza, Wi-Fi, display luminosi, apparecchi ad infrarossi per audiolesi ed ipovedenti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.
Assicurato
Il soggetto nell’interesse del quale è prestata la garanzia
Consulente incaricato
Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - consulente incaricato dal Contraente.
Classe di Conversione Universale o C.U.
La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
Compagnia e/o Società
L’Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.
Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Danno parziale
Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale
Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado
Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.
Furto
Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).
Incendio
La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma pagata dalla Società all’Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Codice delle Assicurazioni
Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e xx.xx. e ii.
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Massimale
La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l’assicurazione.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina
Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).
Risarcimento
La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno indennizzabile (con l’eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di
sinistro.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Valore Commerciale
Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d’epoca.
Veicolo
Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell’assicurazione o incluso
successivamente nel periodo di validità della medesima.
Capitolato tecnico dell’assicurazione
Il complesso delle norme, rappresentate in polizza che regolano il rapporto contrattuale
Autoveicoli per uso speciale
Gli autoveicoli definiti come tali dall’art. 54, lettera g) del Codice della Strada
Conducente
Persona fisica alla guida del veicolo
Attrezzature speciali
Le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e/o pagamento del cliente.
Terzi
Coloro che vengono definiti dall’articolo 129 del Dlgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Descrizione dell’attività del contraente
Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico e trasporto di cose, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici, e quant’altro di attinente all’attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi anche congiuntamente o con la partecipazione diretta o indiretta di enti, società, consorzi di impresa o similari. Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività e altri usi.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto
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all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 20 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
1.3 Modifiche dell'assicurazione – Emissione documenti
La società si impegna ad emettere, ai sensi dell’articolo 127 D.lgs. 209/2005, i certificati di assicurazione ed a consegnarli entro la data di decorrenza della presente polizza, debitamente quietanzati con data pari alla data di effetto della polizza per la rata iniziale e con data pari alla data di effetto delle rate successive, anche se non è stato ancora corrisposto il relativo premio in funzione dei predetti termini di mora per il pagamento del premio. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.4 Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 365 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell’assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi
di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata
sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all’immediata restituzione della stessa alla Società.
1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita
Ai sensi dell’art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 della Legge.
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.
1.7 Rinvio alle norme di legge
Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.
Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l’interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l’Assicurato.
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
1.8 Produzione di informazioni sui sinistri
1. La Società, si impegna a fornire al Contraente, con cadenza trimestrale, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con
indicazione dell’importo.
g) sinistri con franchigie (con indicazione dell’importo del danno liquidato e della franchigia)
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 500,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.
1.9 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
1.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.11 Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.
Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi
risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.
1.12 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. Le comunicazioni saranno indirizzate all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente.
Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.
Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, o comunque, per esigenze di servizio, dal primo orario utile richiesto dalla Contraente nei casi in cui il mezzo debba essere messo in servizio lo stesso giorno della richiesta. Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva. In caso di sostituzione di veicoli per i quali l’assicurazione RCA sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.
La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità
dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.
Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.
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Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.
1.14 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
• ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
• tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
• i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
• con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
1.15 Clausola Consulenza
Il Contraente dichiara di aver affidato l’incarico di consulenza ad Assiteca S.p.A.
1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)
2.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell’assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile:
• per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine o durante prove ed esercitazioni;
• quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un
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carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
• per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
• per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
• per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre xxxxxxx a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
• per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell'abitacolo per motivi di servizio;
• la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
A titolo esemplificativo e non limitativo; la garanzia è inoltre operante anche:
1. nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, servizi in aree private), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell’art. 87 - V comma del D.Lgs.30/4/92 n.285 e successive modificazioni e integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente (ad esempio canditati al concorso, prove tecniche sui veicoli ecc.), purché munite di patente valida, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d’autorità ed anche se affidati in comodato a terzi e/o sub- concessionari di linee del Contraente;
2. durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
Comunque, la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054, c.c.).
2.2 Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo.
b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne
disciplinano l’utilizzo;
c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non
vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.
Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.
2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
2.4 Formula tariffaria
In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l’assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda
tecnica e/o dell’Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:
a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture
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L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
b) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta" per gli autobus e/o scuolabus
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.
c) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) - Opzionale
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
2.5 Rimborso nei limiti della franchigia
Nel caso l’assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta”, la Società comunicherà trimestralmente al Contraente l’elenco dettagliato delle franchigie e alla scadenza di ogni semestre, richiederà il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.
La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2.6 Passaggio di tariffa
Il passaggio da una formula tariffaria ad un’altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.
2.7 Denuncia dei sinistri
La denuncia dei sinistri avviene mediante invio di modulo CAI alla Società e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. La società si impegna a far pervenire all’assicurato (entro 10 gg dalla denuncia) il numero il repertorio attribuito ad ogni sinistro e si impegna a comunicare tempestivamente e comunque in tempo utile all’assicurato le notizie e le informazioni del flusso SIC (conferme o contestazioni). In tale contesto rientrano anche gli interventi della compagnia avversa
2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.
In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.
2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo di controparte.
2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza all’Assicurato, I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 141 della Legge.
2.11 Gestione delle vertenze
La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte e a comunicare al Contraente la definizione extragiudiziale o giudiziale della vertenza.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti o degli Amministratori, dirigenti o dipendenti del Contraente che siano interessati dal procedimento penale conseguente al sinistro, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia ritenuto necessario e opportuno dal difensore, anche se i
danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società riconosce per la difesa delle persone interessate al procedimento penale conseguente al sinistro, i legali di fiducia del Contraente.
La Società non risponde di multe od ammende, in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/1975, né delle spese di giustizia penale.
Per tutta la durata della vertenza, l’ufficio sinistri della Società dovrà rendicontare lo stato di avanzamento della
relativa pratica di sinistro all’ufficio sinistri aziendale (liquidazione e/o archiviazione).
2.12 Precisazioni sulla qualifica di “terzo”
Sono considerati terzi (esclusi sempre i conducenti dei veicoli coinvolti):
a) i soci, i loro amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
b) i dipendenti, amministratori, dirigenti di società partecipate o controllate o collegate dal Contraente o consorziate al Contraente;
c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli amministratori, il direttore, il legale rappresentante ed i dirigenti;
d) le ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria.
SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA
OBBLIGATORIA (Sempre operanti se non diversamente indicato)
3.1 Responsabilità civile dei trasportati
La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.
La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.
3.2 Carico e scarico
L’assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap
L’assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con
l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.
3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autobus
L’assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
3.5 Ricorso terzi
La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimite del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.
La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.
Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
3.6 Inquinamento accidentale
Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente s’intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.
La presente estensione di garanzia non vale:
a) per i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Xxxxx;
d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.
3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada
La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all’interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
3.8 Rottura cristalli (solo se prevista nell’elenco dei veicoli)
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessa.
3.9 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
La Società rimborsa all'Assicurato:
a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).
3.10 Fermo tecnico mezzo
In caso di indennizzo diretto, durante il periodo di riparazione del mezzo danneggiato a seguito di sinistro, la Società riconosce al Contraente il fermo tecnico dovuto ai tempi effettivi di riparazione e messa in servizio del mezzo stesso, quantificandolo in conformità a quanto predisposto dalla normativa vigente in materia.
3.11 Traino e recupero (solo se prevista nell’elenco dei veicoli).
La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all’esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un’officina/carrozzeria convenzionata con la
Società.
In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 e le spese di recupero e/o traino rimangono totalmente a carico della Società stessa.
3.12 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
3.13 Rinuncia alla rivalsa. Precisazioni
La società, a parziale deroga dell’articolo 2.2 delle norme che regolano l’assicurazione RCA, rinuncia all’azione di
rivalsa nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
a. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto all’accertamento.
b. nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni dell’art.
98 del Codice della Strada.
c. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti e alla carta di circolazione.
d. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore. Qualora però:
• il conducente non sia ancora abilitato alla guida, ma sia provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata
ovvero
• il conducente guidi con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso (è comunque necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo), la Società rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente.
L’assicurazione è operante e copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall’autorità competente. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.
Comunque, la società non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall’art. 2049 del
Codice Civile.
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-
POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA (operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche garanzie)
4.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:
a) Incendio: combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
b) Eventi socio-politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
c) Eventi atmosferici e diversi: trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
d) Furto o rapina (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell’ambito
del valore assicurato del veicolo.
Relativamente ai danni derivanti da Eventi socio-politici e da Eventi atmosferici e diversi, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.
4.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.
4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
4.4 Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 30 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno.
Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.
4.5 Determinazione dell'ammontare del danno (per le autovetture e gli autocarri)
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L’imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.
4.6 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
4.7 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".
4.8 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
4.9 Xxxxx derivanti da colpa
La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.
SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE “TUTELA LEGALE”
ART. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, per evento e periodo assicurativo e alle condizioni previste nella polizza stessa, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
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Esse sono:
a) le spese per l’intervento di un legale;
b) le spese per l’intervento di un perito e/o di un consulente tecnico di parte;
c) le spese di giustizia nel processo penale;
d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di
soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
e) le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi;
f) le spese di accertamenti sulla dinamica del sinistro (su soggetti, modalità, dinamica);
g) le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;
h) le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore
dell’Assicurato-Contraente.
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo assicurato e si riferisce ai seguenti casi:
1) controversie relative a danni subiti dal Proprietario, dal Conducente autorizzato o dai trasportati per fatti
illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso del veicolo;
2) controversie relative a danni cagionati dal Proprietario o dal Conducente autorizzato a trasportati o ad altri
soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
3) difesa penale del Proprietario, Conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 250,00.
5) istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell’uso dello stesso;
6) istanza di modifica del provvedimento di ritiro della patente in conseguenza dell’uso del veicolo.
ART. 5.2 – Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (a titolo esemplificativo: bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario. La garanzia, inoltre, non è operante:
e) se il veicolo indicato in polizza non è coperto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto;
f) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore della responsabilità civile auto del
veicolo indicato in polizza.
ART. 5.3 – Limiti territoriali
L’Assicurazione è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione RCA cui si riferisce, con esclusione delle controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, per le quali l’assicurazione opera solo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
L’Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale
determinate da fatti verificatisi nei paesi Europei.
ART. 5.4 – Decorrenza della garanzia
La copertura assicurativa è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e che siano denunciate entro 30 giorni dalla data in cui la parte Contraente ne è venuta a conoscenza, anche se ciò avvenisse a contratto cessato.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; così come il fatto che dà origine al sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro
più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate, dovuta al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
ART.5.5 – Scelta del legale
L’Assicurato dopo aver fatto alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel foro del Tribunale ove egli ha il proprio domicilio o dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Quest’ultima, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa
senza il preventivo benestare dell’Impresa pena il rimborso delle spese da queste sostenute.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione
necessaria, regolarizzandola a proprie spese, secondo le norme fiscali in vigore.
Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
SEZIONE 6 – MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
6.1 Massimale unico RCA:
- (T1 a) Euro 40.000.000,00 per ogni autobus o scuolabus
- (T1 b) Euro 12.000.000,00 per ogni altro veicolo assicurato
- (T2 a) Franchigia euro 1.250,00 per ogni autobus o scuolabus franchigia come da elenco
- (T2 b) Franchigia euro 1.000,00 per ogni altro veicolo assicurato franchigia come da elenco
a) vedasi Allegato ELENCO VEICOLI.
6.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l’applicazione
dei relativi scoperti e franchigie.
(T2 b)
NORMA | GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO | FRANCHIGIE – SCOPERTI PER SINISTRO |
3.5 | Ricorso Terzi | € 1.000.000,00 | Nessuna |
3.7 | Danni causati dal trasporto di vittime della strada | € 1.000,00 | Nessuna |
3.8 | Rottura cristalli | € 3.000,00 | Nessuna |
Rottura cristalli riparazione/sostituzione presso centro cristalli convenzionato con la Società | € 3.000,00 (autobus) € 800,00 (altri veicoli) | Nessuna | |
3.9 | Spese di immatricolazione | € 1.000,00 | Nessuna |
Spese assicurazione RCA | 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data | Nessuna |
dell’evento e quella della scadenza dell’assicurazione | |||
Spese tassa di proprietà | 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la data di scadenza di validità in atto | Nessuna | |
3.10 | Traino e recupero (per i veicoli indicati in elenco) | € 1.000,00 | Nessuna |
Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società (per i veicoli indicati in elenco) | € 1.000,00 | Nessuna | |
4.1 | a) Incendio d) Furto | = | Nessuna per incendio, scoperto 10% minimo € 500,00 per il furto |
4.1 | b) Eventi sociopolitici | = | Scoperto 10% minimo € 500,00 |
c)Eventi atmosferici e diversi | = | Scoperto 10% minimo € 500,00 | |
5.1 | Tutela legale | 20.000,00 | Nessuna |
SCHEDA DI POLIZZA costituente parte integrante della polizza veicoli dell'Ente rca – ard cumulativa n° ……………….
Contraente: ATAP S.p.A. – Via Candiani, n. 26 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) – C.F. e P.Iva IT00188590939
Durata del contratto: anni UNO con effetto dal 30.11.2019 e scadenza il 30.11.2020 (frazionamento annuale) Descrizione del rischio assicurato
Premesso che i veicoli oggetto dell’assicurazione sono quelli identificati nell’Allegato ELENCO VEICOLI - recante
gli elementi per la valutazione del rischio, l’assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:
a. RCA, Norme aggiuntive (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell’Allegato ELENCO VEICOLI o inclusi
nell’assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
b. Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina norme 4 Tutela Legale norme 5 limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato e/o la garanzia nell’Allegato ELENCO VEICOLI o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell’assicurazione, fatta salva l’indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.
Forma tariffaria dell’assicurazione RCA:
❑ TARIFFA BONUS / MALUS per autovetture
❑ TARIFFA CON FRANCHIGIA come indicato nell’elenco allegato
Determinazione del premio
Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Pordenone e in base ai dati indicati nell’Allegato ELENCO VEICOLI, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:
1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.
Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta
per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all’assicurazione per formarne parte integrante.
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