Principi di diritto comunitario in materia di contratto (Principi Acquis)
Principi di diritto comunitario in materia di contratto (Principi Acquis)
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Ambito di applicazione
Articolo 1: 101: Ambito di applicazione e scopo dei principi
(1) I principi e le regole seguenti sono formulati sulla base del diritto della Comunità Europea in vigore nel settore dei contratti.
(2) Questi principi e regole servono come fonte per la redazione, la trasposizione e l’interpretazione del diritto della Comunità Europea.
(3) Essi non sono destinati a ricevere applicazione nei settori del diritto del lavoro, societario, di famiglia o delle successioni.
Sezione 2: Consumatore e professionista. Articolo 1: 201: Consumatore
Per consumatore si intende la persona fisica che agisce principalmente per scopi estranei alla sua attività professionale.
Articolo 1: 202: Professionista
Per professionista si intende qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per scopi connessi alla sua attività imprenditoriale, lavorativa, o professionale, anche se tale attività non è svolta a scopo di lucro.
Articolo 1: 203: Carattere imperativo delle regole sul diritto dei consumatori1
(1) Salvo che sia disposto altrimenti, le clausole contrattuali che recano pregiudizio al consumatore, e che derogano alle regole specificamente applicabili ai rapporti tra consumatori e professionisti, non sono efficaci nei confronti del consumatore. Questa regola non si applica ai contratti conclusi per dirimere una lite già insorta.
(2) Il paragrafo (1) si applica, in quanto compatibile, alle promesse unilaterali.
Sezione 3: Comunicazione e forma
Articolo 1: 301: Mezzo della comunicazione2
Una comunicazione può essere eseguita con qualunque mezzo appropriato nelle circostanze.
Articolo 1: 302: Comunicazione elettronica3
Una comunicazione trasmessa per via elettronica perviene al destinatario quando costui ha la possibilità di accedervi. Questa regola è imperativa ai sensi dell’art. 1: 203 nei rapporti tra professionisti e consumatori.
1 Questa Articolo non è ancora stato adottato dalla riunione plenaria del gruppo Acquis.
2 Regola grigia tratta dal DCFR II.-1: 106 (2).
3 Questa disposizione è al momento oggetto di revisione e sarà emendata nella versione rivista e ampliata dei Principi.
Articolo 1: 303: Libertà di forma
Salva diversa disposizione, le operazioni giuridiche non sono sottoposte a requisiti di forma.
Articolo 1: 304: Forma testuale
Per ‘forma testuale’ si intende un testo formulato in caratteri alfabetici o in altra forma intellegibile su qualunque supporto che permetta la lettura, l’archiviazione dell’informazione ivi contenuta, e la sua riproduzione in forma tangibile.
Articolo 1: 305: Supporto durevole
Per ‘supporto durevole’ si intende qualsiasi strumento che permetta al destinatario di conservare l’informazione e di riprodurla in modo identico allo scopo di renderla accessibile per un uso futuro durante un periodo di tempo adeguato ai fini dell’informazione.
Articolo 1: 306: Per iscritto
Una dichiarazione in forma testuale consegnata ad un supporto durevole si considera fatta ‘per iscritto’ se il testo è conservato sul supporto in modo permanente e in caratteri che possono essere letti direttamente.
Articolo 1: 307: Firme
(1) Per ‘firma autografa’ si intende il nome o il segno che rappresenta una persona eseguito personalmente da parte di quella persona a scopo di autenticazione.
(2) Per ‘firma elettronica’ si intendono dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati e che servono come metodo di autenticazione;
(3) ‘Per ‘elettronica’ si intende quanto è pertinente alla tecnologia elettronica, digitale, magnetica, senza fili, ottica, elettromagnetica, o con caratteristiche simili.
(4) Per ‘firma elettronica avanzata’ si intende una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
b) essere idonea ad identificare il firmatario;
c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;
d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica dei dati
Capitolo 2: Obblighi precontrattuali
Sezione 1: Obblighi generali Articolo 2: 101: Buona fede
Nei rapporti precontrattuali, le parti devono comportarsi secondo buona fede.
Articolo 2: 102: Legittime aspettative
Nei rapporti precontrattuali, il professionista deve agire con la competenza e la diligenza che può essere ragionevolmente attesa, avendo riguardo, in particolare, alle legittime aspettative dei consumatori.
Articolo 2: 103: Trattative contrarie alla buona fede
(1) Ciascuna parte è libera di trattare e non è responsabile per non aver raggiunto un accordo.
(2) Tuttavia, la parte che ha condotto o ha interrotto delle trattative in modo contrario alla buona fede è responsabile del danno subito dall’altra parte.
(3) Una parte agisce in modo contrario alla buona fede, in particolare, se avvia o prosegue delle trattative senza avere reale intenzione di pervenire ad un accordo.
Sezione 2: Obblighi precontrattuali d’informazione
Articolo 2: 201: Obblighi d’informazione relativa a beni o servizi
Prima di concludere un contratto, una parte è tenuta a comunicare all’altra parte l’informazione relativa ai beni o ai servizi da fornire che può essere ragionevolmente attesa alla luce dei requisiti di qualità e di prestazione che sarebbero ritenuti normali nelle circostanze.
Articolo 2: 202: Obblighi d’informazione nei confronti dei consumatori
(1) Oltre a quanto previsto dall’art. 2: 201, il professionista che vende beni o fornisce servizi al consumatore deve, avendo riguardo a tutte le circostanze, e ai limiti del mezzo di comunicazione impiegato, comunicare ogni informazione rilevante di cui il consumatore medio in circostanze analoghe ha bisogno per prendere una decisione informata circa la conclusione del contratto.
(2) Il professionista che procede ad una comunicazione commerciale rivolta a promuovere l’acquisto di beni o la fornitura di servizi al consumo deve comunicare al consumatore le informazioni seguenti, qualora esse non risultino già evidenti dal contesto della comunicazione commerciale:
-le caratteristiche principali del prodotto o del servizio; l'indirizzo e l'identità del professionista, il prezzo comprensivo delle imposte, le spese relative alla consegna e gli altri costi e, laddove previsto, il diritto di recesso;
-le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano divergenti dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
Articolo 2: 203: Obblighi d’informazione nei confronti di consumatori svantaggiati
(1) Nell’ipotesi di negoziazioni che pongono il consumatore in una situazione di significativo svantaggio informativo a causa del mezzo tecnico utilizzato per contrattare, della distanza fisica tra il professionista e il consumatore, o della natura dell’operazione, il professionista deve, secondo quanto è appropriato nelle circostanze, fornire informazioni chiare sulle caratteristiche principali dei beni o dei servizi, il prezzo comprensivo delle spese di consegna, le imposte e gli altri costi, l’indirizzo e l’identità del professionista con cui il consumatore tratta, le clausole del contratto, i diritti e le obbligazioni delle due parti contraenti, e le eventuali procedure dirette a fornire rimedi. Queste informazioni devono essere fornite al più tardi al momento della conclusione del contratto.
(2) Qualora siano previsti più specifici obblighi d’informazione, applicabili in situazioni particolari, essi prevalgono sugli obblighi generali d’informazione previsti dal paragrafo (1).
Articolo 2: 204: Obblighi d’informazione nel quadro di una comunicazione in tempo reale4
4 Questa disposizione è al momento oggetto di revisione e sarà emendata nella versione rivista e ampliata dei Principi.
(1) Quando avvia una comunicazione a distanza in tempo reale con un consumatore, il professionista deve comunicare in modo esplicito la propria identità e lo scopo commerciale del contatto.
(2) I mezzi di comunicazione a distanza in tempo reale comprendono il telefono e i mezzi elettronici come il protocollo voce tramite internet e l’internet chat.
(3) L’onere della prova che il consumatore ha ricevuto le informazioni richieste ai sensi del paragrafo (1) incombe al professionista.
Articolo 2: 205: Conclusione tramite mezzi elettronici5
(1) Se un contratto è concluso tramite mezzi elettronici il professionista deve, prima che l’altra parte formuli un’offerta o un’accettazione, mettere a disposizione le condizioni contrattuali utilizzate, le quali devono essere disponibili in forma testuale. Questa disposizione è imperativa.
(2) Se un contratto viene concluso con mezzi elettronici, senza comunicazione individuale, il professionista deve informare l’altra parte prima che essa formuli un’offerta o un’accettazione circa:
(a) le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;
(b) se il contratto concluso sarà archiviato dal professionista e come si potrà accedervi;
(c) i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento del dati prima di inoltrare l'ordine;
(d) le lingue a disposizione per concludere il contratto;
Questo paragrafo è imperativo, ai sensi dell’Articolo 1: 203, nei rapporti tra professionisti e consumatori.
Articolo 2: 206: Chiarezza e forma dell’informazione
(1) L’obbligo di informare imposto al professionista non è adempiuto a meno che l’informazione sia chiara e precisa e sia espressa in un linguaggio semplice e comprensibile.
(2) Xxx contratti a distanza tra un professionista e un consumatore sono da confermare per iscritto, al momento della conclusione del contratto, l’informazione sulle caratteristiche principali dei beni o dei servizi, il prezzo comprensivo delle spese di consegna, le imposte e gli altri costi, l’indirizzo e l’identità del professionista con cui il consumatore tratta, le clausole del contratto, i diritti e le obbligazioni delle due parti contraenti, e le eventuali procedure dirette a fornire rimedi.
(3) Qualora in casi particolari siano prescritti requisiti di forma più specifici quanto all’informazione, essi prevalgono sui requisiti enunciati ai paragrafi (1) e (2). Salvo che sia altrimenti disposto, lo scritto può essere sostituito da un’altra forma testuale su supporto durevole, a condizione che essa sia ragionevolmente accessibile al destinatario.
(4) La mancata osservanza di una forma particolare avrà gli stessi effetti della violazione di un obbligo d’informazione.
Articolo 2: 207: Rimedi per la violazione degli obblighi d’informazione
(1) Se il professionista deve fornire informazioni ai sensi degli Art. 2: 203 - 2: 205 prima della conclusione del contratto da cui il consumatore può recedere, il termine per il recesso decorre dal momento in cui tutte le informazioni sono state comunicate. Tuttavia, la norma non proroga il termine finale del recesso oltre un anno dal giorno della conclusione del contratto. Anche se non è stato concluso alcun contratto, l’inadempimento degli obblighi previsti dagli Art. 2: 201 a 2: 206 attribuisce all’altra parte il diritto al
5 Questa disposizione è al momento oggetto di revisione e sarà emendata nella versione rivista e ampliata dei Principi.
risarcimento dei danni per avere confidato nella conclusione del contratto. Il Capitolo 86 si applica in quanto compatibile.
(2) Se una parte è inadempiente agli obblighi derivanti dagli art. 2:201-2: 206, e un contratto è stato concluso, esso vincola alle obbligazioni che l’altra parte poteva ragionevolmente attendere come conseguenza delle informazioni non comunicate o erronee. I rimedi previsti dal Capitolo 8 sono applicabili all’inadempimento delle medesime obbligazioni.
Sezione 3: Obbligo di impedire gli errori di inserimento dei dati Articolo 2: 301: Correzione degli errori di inserimento dei dati7
(1) Il professionista che offre la possibilità di concludere contratti con mezzi elettronici, senza comunicazione individuale, deve mettere a disposizione dell’altra parte strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili, tali da permettere a quest'ultima di individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima che essa formuli o accetti un’offerta. Questa regola è imperativa ai sensi dell’Art. 1 : 203 nei rapporti tra professionisti e consumatori.
(2) L’Art. 2: 207 si applica in quanto compatibile.
Capitolo 3: Divieto di discriminazione Sezione 1: Regole generali e definizioni
Articolo 3: 101: Principio di non discriminazione nel diritto dei contratti
Qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza o l’origine etnica è proibita.
Articolo 3: 102: Discriminazione
(1) Per «discriminazione» s’intende:
1. una situazione in cui una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
2. una situazione in cui una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri porrebbero in una posizione di particolare svantaggio le persone che manifestano particolari caratteristiche rispetto ad altre persone.
(2) Per «discriminazione » s’intende parimenti :
1. ogni comportamento indesiderato che viola la dignità di una persona e che crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, o che mira a tal fine (molestia); o
2. qualunque forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale che viola la dignità di una persona, o che ha tale scopo, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (molestia sessuale)
(3) Impartire l’istruzione di discriminare costituisce ugualmente discriminazione.
Articolo 3: 103: Eccezione
Un trattamento ineguale che sia giustificato da uno scopo legittimo non costituisce discriminazione se i mezzi utilizzati per realizzare lo scopo sono appropriati e necessari.
6 Il capitolo 8, che contiene delle regole relative ai rimedi, è attualmente in corso di revisione e di conseguenza non è incluso in questa parte del testo. Esso sarà pubblicato nella versione completa dei Principi.
7 Questa disposizione è al momento oggetto di revisione e sarà emendata nella versione rivista e ampliata dei Principi.
Sezione 2: Rimedi
Articolo 3: 201: Rimedi
(1) Chiunque subisce una discriminazione fondata sul sesso, l’origine etnica, o razziale, in relazione a contratti che danno accesso o forniscono beni o servizi al pubblico, inclusa l’abitazione, ha diritto al risarcimento del danno.
(2) Nei casi appropriati, la persona discriminata ha diritto ad altri rimedi che sono idonei ad eliminare le conseguenze dell’atto di discriminazione, o a prevenire un’ulteriore discriminazione.
Articolo 3: 202: Contenuto dei rimedi
(1) Il risarcimento del danno previsto dall’Art. 3: 201 (1) può comprendere il pregiudizio patrimoniale come quello non patrimoniale.
(2) L’ammontare del risarcimento del danno per le perdite di carattere non patrimoniale e i rimedi concessi in base all’Art. 3: 201(2) devono essere proporzionati al danno; l’effetto dissuasivo dei rimedi può essere preso in considerazione.
Articolo 3: 203: Onere della prova
(1) Se una persona che ritiene di essere stata vittima di discriminazione per una delle cause menzionate nell’Art 3: 201 (1), dimostra, dinanzi a un giudice o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si presume che vi sia stata una discriminazione incombe all’altra parte provare che il principio di parità di trattamento non fu violato.
(2) Il paragrafo (1) non si applica ai procedimenti nei quali l’indagine sulle circostanze del fatto è riservata al giudice o ad un’altra autorità competente.
Capitolo 4: Conclusione del contratto Articolo 4: 101: Accordo delle parti
Un contratto è concluso se le parti intendono essere giuridicamente vincolate e raggiungono un sufficiente accordo.
Articolo 4: 102: Conclusione del contratto
(1) Un contratto può essere concluso tramite l’accettazione di un’offerta, secondo le disposizioni seguenti.
(2) Le regole di questo capitolo si applicano anche al caso in cui la conclusione del contratto non può essere analizzata in termini di offerta e accettazione.
Articolo 4: 103: Offerta - offerta al pubblico8
(1) Una proposta contrattuale costituisce un’offerta se:
a. esprime la volontà di concludere un contratto in caso di accettazione e
b. contiene clausole determinate in modo sufficiente.
(2) Un’offerta può essere fatta a una o più persone determinate, o al pubblico.
(3) Una proposta di fornire beni o servizi fatta da un professionista mediante una pubblicità, un catalogo, o l’esposizione di beni è considerata, salvo che le circostanze indichino diversamente, come un’offerta di vendita o di fornitura a quel prezzo fino all’esaurimento delle scorte, o all’esaurimento della possibilità del professionista di fornire il servizio.
8 Regola grigia tratta dal DCFR II.- 3 : 201.
Articolo 4: 104: Beni o servizi non richiesti
Se un professionista consegna a un consumatore dei beni o fornisce dei servizi non richiesti, la mancata risposta da parte del consumatore non crea alcuna obbligazione.
Articolo 4: 105: Dichiarazioni precontrattuali di una parte contraente Qualunque dichiarazione pubblica fatta da un professionista prima della conclusione di un contratto circa le specifiche caratteristiche dei beni o dei servizi offerti è contrattualmente vincolante salvo che:
(a) al momento della conclusione del contratto l’altra parte sapesse o dovesse ragionevolmente sapere che la dichiarazione non era corretta, oppure
(b) la decisione dell’altra parte di concludere il contratto non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione, oppure
(c) la dichiarazione era già stata rettificata al momento della conclusione del contratto
Articolo 4: 106: Dichiarazione precontrattuale di un terzo
L’ art. 4: 105 si applica inoltre alle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore, da un’altra persona inserita nella catena di distribuzione tra il produttore e l’acquirente finale, o da qualunque persona che pubblicizza o commercializza servizi o beni per il professionista, salvo che il professionista non ne fosse a conoscenza, né potesse ragionevolmente conoscerle.
Articolo 4: 107: Forza vincolante delle promesse unilaterali9
(1) Una valida promessa o un impegno unilaterale vincola il dichiarante se costui intendeva essere giuridicamente vincolato in assenza di accettazione.
(2) Se una promessa unilaterale è vincolante, le disposizioni in materia di diritto dei contratti che proteggono specificamente una parte si applicano in suo favore.
Articolo 4: 108: Comunicazione di avvenuta ricezione
(1) Il professionista che offre la possibilità di concludere un contratto per via elettronica, senza comunicazione individuale, deve accusare ricevuta per via elettronica della ricezione di una offerta o di un’ accettazione dell’altra parte.
(2) Sebbene un contratto non sia stato concluso, l’inadempimento dell’obbligo previsto dal paragrafo (1) attribuisce all’altra parte il diritto al risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza colpa nella validità del contratto.
(3) Se gli obblighi previsti dal paragrafo sono violati (1) e un contratto è stato concluso, si applicano le disposizioni sui rimedi per l’inadempimento.
(4) I paragrafi da (1) a (3) contengono disposizioni imperative ai sensi dell’Art. 1: 203 nei rapporti tra professionista e consumatori.
Capitolo 5: Recesso
Sezione 1: Esercizio e effetti
Articolo 5: 101: Carattere imperativo
Qualora una parte disponga di un diritto legale di recesso dal contratto, le disposizioni di questa sezione si applicano come norme imperative.
Articolo 5: 102: Esercizio del diritto di recesso
9 Regola parzialemente grigia tratta dal DCFR II.-1 : 103 (2).
Per essere efficace, il recesso deve essere comunicato dalla parte che recede all’altra parte.. Il recesso non deve essere motivato La restituzione dell’oggetto del contratto vale come recesso tacito.
Articolo 5: 103: Termine per il recesso
(1) Salvo che sia disposto altrimenti, il diritto di recesso deve essere esercitato entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto e dalla comunicazione dell’esistenza del diritto di recesso ai sensi dell’Art. 5: 104, e non oltre un anno dalla conclusione del contratto. Se il contratto ha per oggetto la consegna di beni, il termine scade non prima che siano decorsi quattordici giorni dalla ricezione dei beni.
(2) La comunicazione del recesso è tempestiva se è spedita entro tale termine.
Articolo 5: 104: Comunicazione del diritto di recesso
La parte che ha diritto al recesso deve ricevere dall’altra parte una comunicazione ragionevole riguardante il diritto di recesso. Tale comunicazione deve essere portata all’attenzione del destinatario in modo appropriato e deve fornire in modo chiaro e comprensibile, in forma testuale, su un supporto durevole, le informazioni riguardanti il diritto di recesso, il relativo termine e il nome e l’indirizzo a cui il recesso deve essere comunicato.
Articolo 5: 105: Effetti del recesso
(1) Il recesso da un contratto estingue l’obbligo di adempiere. Ciascuna parte deve restituire a proprie spese quanto ricevuto sulla base del contratto, salvo che il contratto disponga altrimenti. La parte che recede non è tenuta a pagare altri costi e non incorre in alcuna altra responsabilità per effetto del recesso. L’altra parte deve restituire qualunque pagamento ricevuto dalla parte che recede, non appena possibile e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dal momento in cui il recesso è efficace.
(2) La parte che recede dal contratto non è responsabile dei danni subiti dai beni, se ne ha avuto cura ragionevole. Essa non è responsabile della diminuzione di valore che risulti dall’ispezione o dalla prova dei beni. Essa è responsabile della diminuzione di valore che risulti dal loro uso normale, salvo che non abbia ricevuto una comunicazione ragionevole del diritto di recesso.
Articolo 5: 106: Contratti collegati
(1) Se un consumatore recede dal contratto di fornitura di beni o servizi che ha concluso con un professionista, gli effetti del recesso si estendono ad ogni contratto collegato.
(2) Sono collegati i contratti che formano in modo oggettivo un’unità sotto il profilo economico.
(3) Se un contratto è parzialmente o totalmente finanziato da un contratto di credito, i due contratti formano un’unità sotto il profilo economico, in particolare:
1. se il professionista che fornisce beni o servizi finanzia la prestazione del consumatore; o
2. se chi concede credito ha ricorso al fornitore di beni o servizi per concludere il contratto di credito, o
3. se il contratto di credito si riferisce a specifici beni o servizi finanziati mediante il credito, e se il collegamento tra questi contratti è suggerito dal professionista, o da chi concede credito, salvo che secondo le circostanze risulti che i due contratti non formano un’unità economica..
(4) L’Art. 5: 105 si applica, in quanto compatibile, al contratto collegato.
(5) Il paragrafo (1) non estende gli effetti del recesso dal contratto di credito al contratto di fornitura di beni o servizi il cui prezzo dipenda da fluttuazioni del mercato finanziario che siano fuori dal controllo del professionista, e che possono verificarsi durante il termine previsto per il recesso.
Sezione 2: Recesso in casi particolari
Articolo 5: 201: Contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
(1) Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto in virtù del quale il professionista fornisce beni o servizi, se l’offerta o l’accettazione del consumatore è stata espressa fuori dai locali commerciali.
(2) Xxxxx che nel concludere il contratto il professionista abbia utilizzato esclusivamente dei mezzi di comunicazione a distanza, il paragrafo (1) si applica unicamente ai contratti per i quali il consumatore deve pagare come controvalore una somma maggiore di un minimo fissato dalla legge.
(3) Il paragrafo (1) non si applica ai:
(a) contratti conclusi mediante distributori automatici, o locali commerciali automatizzati;
(b) contratti conclusi con operatori di telecomunicazioni mediante telefoni pubblici a pagamento;
(c) ai contratti per la costruzione e la vendita di beni immobili, e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, ad eccezione delle locazioni;
(d) ai contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati da distributori a scadenze frequenti e regolari, al domicilio o alla residenza, o sul luogo di lavoro del consumatore;
(e) contratti conclusi tramite mezzi di comunicazione a distanza, ma al di fuori di un sistema di vendite a distanza o di fornitura di servizi organizzate da un professionista;
(f) contratti conclusi per la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono prodursi durante il termine previsto per il recesso;
(g) ai contratti conclusi in occasione di un’asta;
(h) ai contratti di assicurazione relativi al viaggio, al bagaglio, o simili, che abbiano durata inferiore ad un mese.
(4) Se il professionista ha utilizzato esclusivamente dei mezzi di comunicazione a distanza per concludere il contratto, il paragrafo (1) è parimenti inapplicabile ai contratti:
(a) di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito;
(b) di fornitura di servizi diversi dai servizi finanziari se l’adempimento è iniziato su richiesta esplicita ed informata del consumatore prima dello scadere del termine per il recesso previsto dall’art. 5: 103 paragrafo (1);
(c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o che rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
(d) di fornitura di registrazioni audio e video o di software per computer:
(1) sigillati, che siano stati aperti dal consumatore, o
(2) che possono essere scaricati o riprodotti per uso permanente, in caso di fornitura tramite mezzi elettronici;
(e) di giornali, periodici, riviste.
(f) di servizi di scommesse e di lotteria.
(5) Con riguardo ai servizi finanziari, il paragrafo (1) è parimenti inapplicabile ai contratti che sono stati eseguiti interamente da entrambe le parti, su richiesta esplicita e informata del consumatore, prima che costui abbia esercitato il proprio diritto di recesso.
Articolo 5: 202: Contratti di godimento di un bene immobile a tempo parziale
(1) Il consumatore che acquista un diritto di godimento di un bene immobile in virtù di un contratto di multiproprietà concluso con un professionista ha diritto di recedere dal contratto.
(2) Nel caso di recesso ai sensi del paragrafo (1), il contratto può prevedere che il consumatore sia tenuto a rimborsare le spese che:
(a) sono relative alla conclusione e al recesso dal contratto, e
(b) riguardano le formalità che devono essere compiute prima dello scadere del termine previsto dall’Art. 5: 103 (1), e
(c) sono ragionevoli e appropriate, e
(d) sono menzionate esplicitamente nel contratto, e
(e) sono conformi alle regole applicabili a tali spese.
Il consumatore non è obbligato a rimborsare alcuna spesa qualora eserciti il diritto di recesso previsto dall’Art. 2: 207 (1).
(3) Il professionista non deve domandare o accettare dal consumatore alcun acconto durante il termine previsto per il recesso.
Capitolo 6: Clausole non negoziate
Sezione1: Ambito di applicazione Articolo 6: 101: Contenuto
(1) Le disposizioni seguenti si applicano alle clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale, comprese le condizioni generali di contratto.
(2) Una clausola inserita da una parte (l’utilizzatore) non è stata oggetto di negoziato individuale se l’altra parte non ha potuto influenzarne il contenuto perché essa è stata redatta preventivamente, in particolare come parte di condizioni generali di contratto pre- formulate. Nei contratti tra un professionista e un consumatore, se le clausole sono state redatte da un terzo, il professionista è da considerare come l’utilizzatore, salvo che le clausole siano state inserite nel contratto dal consumatore.
(3) Le condizioni generali di contratto sono delle clausole formulate preventivamente per più operazioni che interessano diversi contraenti e che non sono state oggetto di negoziato individuale.
(4) L’utilizzatore ha l’onere di provare che una clausola inclusa in condizioni generali di contratto è stata oggetto di negoziato individuale.
Sezione2: Inclusione e interpretazione di clausole
Articolo 6: 201: Conoscenza della clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale10
(1) Le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale vincolano la parte che non ne aveva conoscenza solo se l’utilizzatore ha adottato misure ragionevoli per portarle all’attenzione dell’altra parte prima della conclusione del contratto..
(2) Le clausole non sono portate all’attenzione dell’altra parte in modo appropriato se il documento contrattuale si limita a far riferimento ad esse, benché tale documento sia stato sottoscritto.
10 L’Articolo 6 : 201 (3) ACQP nono è ancora stato approvato dalla riunione plenaria del gruppo Acquis.
(3) Se il contratto è concluso con mezzi elettronici, le clausole contrattuali non vincolano l’altra parte, a meno che l’utilizzatore non le abbia messe a sua disposizione in forma testuale.
(4) I consumatori non sono vincolati a clausole che non hanno avuto reale opportunità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Articolo 6: 202: Prevalenza delle clausole negoziate
Le clausole che sono state oggetto di negoziato individuale prevalgono su quelle che non lo sono state.
Articolo 6: 203: Interpretazione delle clausole.
(1) Se il senso di una clausola non è chiaro, essa deve essere interpretata nel senso meno favorevole alla parte che l’ha inserita nel contratto.
(2) Il paragrafo (1) non si applica alle azioni inibitorie di carattere collettivo intentate contro l’utilizzo di determinate clausole.
Articolo 6: 204: Conflitto di condizioni generali di contratto11
(1) Il contratto si ritiene concluso, qualora le parti abbiano raggiunto un accordo, benché l’offerta e l’accettazione si riferiscano a condizioni generali di contratto incompatibili. Le condizioni generali sono parte del contratto nella misura in cui esse contengono elementi comuni sotto il profilo della sostanza..
(2) Nondimeno, il contratto non è concluso se una parte:
(a) ha espresso in via preventiva e in modo esplicito, senza far ricorso a condizioni generali di contratto, che essa non intende essere vincolata in base al paragrafo (1); o
(b) informa senza ritardo l’altra parte di una tale intenzione.
Sezione 3: Validità delle clausole
Articolo 6: 301: Carattere abusivo delle clausole
(1) Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale è considerata abusiva se, contro il requisito della buona fede, determina, a danno dell’altra parte, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Salvo quanto è disposto in materia di azioni collettive, il carattere abusivo di una clausola è valutato tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui il contratto in questione dipende.
(2) In un contratto concluso tra professionisti, una clausola che non sia stata oggetto di negoziato individuale è considerata abusiva solo se il suo utilizzo si discosta notevolmente dalle buone pratiche commerciali.
Articolo 6: 302: Trasparenza delle clausole
Le clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale devono essere redatte e comunicate in modo chiaro e comprensibile.
Articolo 6: 303: Ambito di valutazione del carattere abusivo delle clausole
(1) Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o di convenzioni internazionali di cui sono parti gli Stati membri o l’Unione Europea, in particolare nel settore dei trasporti, non sono soggette a valutazione riguardante il loro carattere abusivo.
11 Regola grigia tratta dal DCFR II.-3 : 209.
(2) La valutazione del carattere abusivo di clausole formulate in modo chiaro e comprensibile non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sull’adeguatezza del prezzo.
Articolo 6: 304: Lista di clausole abusive
La seguente è una lista non esauriente di clausole che sono considerate abusive nei contratti tra un professionista e un consumatore qualora non siano state oggetto di negoziato individuale:
- Clausole attributive della competenza esclusiva per tutte le liti contrattuali al giudice del foro in cui il professionista è domiciliato.
Articolo 6: 305: Lista indicativa di clausole abusive
(1) La lista seguente contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere considerate abusive nei contratti tra un professionista e un consumatore qualora non siano state oggetto di negoziato individuale. La lista comprende le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
(a) escludere o limitare la responsabilità giuridica del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o da un'omissione di tale professionista;
(b) escludere o limitare impropriamente i diritti legali del consumatore nei confronti del professionista, o di un'altra parte, in caso di inadempimento totale o parziale, o di adempimento difettoso da parte del professionista di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito esigibile dallo stesso;
(c) prevedere un impegno definitivo del consumatore, mentre l'esecuzione delle prestazioni del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà.
(d) permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore, qualora quest'ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di essere indennizzato dal professionista per un importo equivalente qualora sia questi a recedere dal contratto;
(e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;
(f) autorizzare il professionista a sciogliere a sua discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista a sciogliere il contratto;
(g) autorizzare il professionista a porre fine ad un contratto di durata indeterminata senza un ragionevole preavviso, salvo gravi motivi; questa disposizione non pregiudica le clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine unilateralmente, e senza preavviso, a un contratto di durata indeterminata qualora vi sia un valido motivo, purché il fornitore sia obbligato ad informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti;
(h) prorogare automaticamente un contratto di durata determinata, salvo diversa indicazione del consumatore, qualora il termine previsto per tale indicazione sia irragionevolmente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;
(i) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso; questa disposizione non pregiudica le clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o di un credito da lui concesso, o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, purché il fornitore sia obbligato a informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità
e il consumatore possa recedere immediatamente dal contratto; la medesima disposizione non si applica neppure a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata, purché il fornitore sia obbligato ad informare con un ragionevole preavviso il consumatore e questi sia libero di recedere dal contratto;
(j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;
(k) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto; questa disposizione non pregiudica le clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte;
(l) permettere al professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto, o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
(m) limitare l'obbligo del professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari, o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare formalità;
(n) obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi anche in caso di eventuale mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista;
(o) prevedere la facoltà del professionista di cedere il contratto a terzi senza l'accordo del consumatore, qualora le garanzie che spettano al consumatore ne possano risultare inficiate;
(p) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali, o di mezzi di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a un arbitrato non regolato dal diritto, limitando indebitamente mezzi di prova a disposizione del consumatore, o imponendogli un onere della prova che incomberebbe a un'altra parte del contratto.
(2) Le disposizioni contenute nelle lettere (g), (i), e (k) non si applicano:
- ai contratti relativi a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso o di un indice di borsa o di un tasso del mercato finanziario che non è controllato dal professionista;
- ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia internazionali emessi in valuta estera.
Articolo 6: 306: Effetti
(1) Le clausole abusive non vincolano la parte che non le ha introdotte.
(2) Il contratto conserva efficacia se può avere effetto senza le clausole abusive.
Capitolo 7: Adempimento delle obbligazioni Sezione 1: Obblighi generali
Articolo 7: 101: Obblighi riguardanti l’adempimento
(1) Il debitore deve adempiere le proprie obbligazioni secondo buona fede.
(2) Il professionista deve adempiere le proprie obbligazioni con la speciale perizia e diligenza che possono essere ragionevolmente attese avendo riguardo, in particolare, alle legittime aspettative dei consumatori.
Articolo 7: 102: Buona fede nell’esercizio dei diritti
Il creditore deve esercitare in buona fede i propri diritti all’adempimento e i rimedi previsti per l’inadempimento.
Articolo 7: 103: Obbligo di lealtà
Se il debitore ha contratto l’obbligazione di curare gli affari del creditore, egli deve tenere in debito conto gli interessi del creditore riguardanti tali affari.
Articolo 7: 104: Obbligo di cooperazione
Il debitore e il creditore devono cooperare reciprocamente nella misura in cui è ragionevole attendersi in vista dell’adempimento dell’obbligazione.
Sezione 2: Modalità dell’adempimento Articolo 7: 201: Tempo dell’adempimento12
(1) Se il termine per l’adempimento non è stabilito dal contratto, il debitore deve adempiere le proprie obbligazioni entro un termine ragionevole.
(2) Salvo che le parti dispongano altrimenti, il professionista deve adempiere le obbligazioni derivanti dai contratti conclusi a distanza non oltre 30 giorni dalla loro conclusione.
(3) Se il professionista deve rimborsare somme versate dal consumatore, il rimborso deve avvenire non appena possibile e in ogni caso non oltre 30 giorni dal giorno in cui l’obbligazione in questione è sorta.
(4) Se l’ordine secondo cui si devono adempiere obbligazioni reciproche non è stabilito dalle clausole che le regolano, l’adempimento è simultaneo, in quanto questo sia possibile, salvo che le circostanze indichino diversamente.
Articolo 7: 202: Luogo dell’adempimento13
(1) Se il luogo di adempimento di una obbligazione non è stabilito dalle clausole che la regolano, esso è:
a. per una obbligazione pecuniaria, il centro d’affari del creditore;
b. per ogni altra obbligazione, il centro d’affari del debitore.
(2) Rispetto al paragrafo precedente:
a. se una parte ha più centri d’affari, si sceglierà il centro d’affari che ha il legame più stretto con l’obbligazione; e
b. se una parte non ha un centro d’affari, o l’obbligazione non è relativa ad attività professionale, si sceglierà il luogo della residenza abituale.
(3) Se, nell’ipotesi prevista dal paragrafo (1), dopo il nascere dell’obbligazione, le spese riguardanti l’adempimento aumentano perché una parte sposta il proprio centro d’affari, o la residenza abituale, il relativo aumento è sostenuto dalla parte in questione.
12 Regola parzialmente grigia tratta dal DCRF III.-2: 104.
13 Regola grigia tratta dal DCRF III.-2: 101.