Proposta
Proposta
Assicurazione dei costi di riparazione Porsche Approved
con Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per l’Italia
1. Richiedente
Cognome, nome, Via, numero civico, CAP/località o città:
2. Assicuratore
Real Garant Versicherung AG Sede secondaria per l’Italia Xxx X. Xxxxx 00/X
00000 Xxxxxx
Codice fiscale e n. iscrizione al registro delle imprese: 10122640963
Numero di iscrizione all'elenco I dell'albo delle Imprese di Assicurazione IVASS I.00144
La società ha sede legale in Germania, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx. La società è iscritta nel Registro commerciale (Handelsregister) di Stuttgart con il numero HRB 213640. Real Garant Versicherung AG è una Compagniadi Assicurazione sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Federale per la Supervisione del Settore Finanziario (BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) con sede in Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx. 000, 00000 Xxxx – Xxxxxxxx e ad una secondaria supervisione da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con sede in xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx – Xxxxxx.
La società conformemente a quanto riportato sul bilancio d'esercizio 2021 dispone della seguente situazione patrimoniale:
• patrimonio netto;
• capitale sociale;
• riserve patrimoniali;
• indice di solvibilità.
Si prega di fare riferimento al Solvency and Financial Report (SFCR) disponibile sul sito Web della Società (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx).
3. Periodo di assicurazione
La polizza assicurativa viene stipulata per un periodo di
mesi Data di efficacia: Data di scadenza:
La polizza avrà efficacia a decorrere dal momento indicato nelle Condizioni Generali di assicurazione. Non potrà decorrere prima della data di scadenza della garanzia del costruttore prestata per legge e certificata dal libretto service e terminerà, al più tardi, alla data di scadenza specificata nel certificato di assicurazione, senza dover essere disdetta.
La polizza assicurativa terminerà senza necessità di disdetta e non verrà rinnovata automaticamente.
4. Intermediario
Intermediario assicurativo: Porsche Financial Services Italia S.p.A. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx XX Iscritta nella sezione D del RUI.I
Inserimento del contratto individuale su mandato della
Porsche Financial Services Italia S.p.A. da:
5. Veicolo assicurato
Tipo di veicolo:
Chilometraggio:
N. identificativo del veicolo:
6. Premio
Premio al netto:
Oneri fiscali:
Premio al lordo:
Il premio dovuto per la polizza deve essere corrisposto anticipatamente dal Contraente, imposta inclusa, a Partner Ufficiale Porsche che è autorizzato ad accettare il pagamento con efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni.
7. Clausola relativa all'intermediario
Tutte le trattative relative alla stipula della polizza assicurativa saranno gestite dal Partner Ufficiale Porsche specificato nella proposta per conto di Porsche Financial Services Italia S.p.A., Corso Stati Uniti, 35, 35127 Padova PD, Iscritta nella sezione D del RUI.
A tale proposito, il Partner Ufficiale Porsche è autorizzato a ricevere comunicazioni, dichiarazioni d'intenti e pagamenti dal Contraente e a trasmetterli alla Porsche Financial Services Italia S.p.A., all'assicuratore e alle società appartenenti al Gruppo Porsche.
Il/I sottoscritto/i conferma/confermano che l'attività di consulenza, intermediazione e gestione delle mie/nostre polizze private/per piccole imprese si riferisce esclusivamente all'intermediazione e alla gestione della assicurazione dei costi di riparazione Porsche Approved. La richiesta non include altri rischi o linee assicurative.
L'incarico riguarda la procura per la presentazione e l'accettazione di dichiarazioni, in particolare notifiche di annullamento per polizze assicurative esistenti, per mio/nostro conto e la gestione di operazioni di pagamento con gli assicuratori per conto mio/nostro.
Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di accettare la seguente procedura: svolgerà i propri servizi per clienti privati e piccole imprese sulla base di una preselezione di assicuratori e prodotti. Le informazioni sull'assicuratore sono riportate nella proposta o nel documento di assicurazione.
I casi di routine e le transazioni standard non saranno documentati.
8. Dichiarazioni del richiedente
8.1 Con la presente richiedo di stipulare la polizza assicurativa dei costi di riparazione Porsche Approved.
Ho fornito all'intermediario le informazioni richieste per contrarre la polizza. La copertura assicurativa inizierà alla data concordata sulla base delle condizioni generali di assicurazione. Accetto che la copertura assicurativa abbia inizio da tale data, anche se antecedente al termine del periodo di revoca.
Prima di sottoscrivere la proposta ho ricevuto i seguenti documenti:
• Proposta (copia originale per il cliente, incluse dichiarazioni sul trattamento dei dati);
• DIP;
• DIP Aggiuntivo;
• Condizioni generali;
• Questionario di adeguatezza;
• Informazioni sull'assicurazione.
9. Informazioni importanti
9.1 Ho presentato le dichiarazioni sul trattamento dei dati riportate di seguito.
La base della polizza sarà costituita dalla vostra proposta, dal certificato di assicurazione e dalle condizioni di assicurazione a voi presentate.
9.2 Voi concludete un contratto di assicurazione con
Real Garant Versicherung AG Sede secondaria per l’Italia Xxx X. Xxxxx 00/X
00000 Xxxxxx
che agisce in Italia in regime di libero stabilimento.
Real Garant Versicherung AG è una Compagnia di Assicurazione sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Federale per la Supervisione del Settore Finanziario (BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) con sede in Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx. 000, 00000 Xxxx – Xxxxxxxx, E-Mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, Internet: xxx.xxxxx.xx e ad una secondaria supervisione da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con sede in xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx – Xxxxxx.
9.3 Diritto di revoca
Avete il diritto di revocare la vostra proposta entro 14 giorni dal ricevimento del certificato di assicurazione.
La dichiarazione di polizza può essere da voi revocata per iscritto (ad es. per normale corrispondenza, fax, e-mail) entro 14 giorni senza dover addurre alcuna motivazione. Questo periodo avrà inizio:
• al ricevimento da parte Vostra del certificato di assicurazione, inclusa la notifica del diritto di revoca;
• al ricevimento da parte Vostra delle clausole di polizza incluse le Condizioni generali di assicurazione.
La scadenza per la revoca sarà ritenuta rispettata se l'avviso di revoca viene inviato tempestivamente. L'avviso di revoca debitamente firmato dal contraente, unitamente alla copia del documento di identità dello stesso e alla copia del certificato di assicurazione, deve essere inviato a mezzo raccomandata A/R a Porsche Financial Services Italia S.p.A., Corso Stati Uniti, 35, 35127 Padova PD.
In caso di revoca validamente comunicata per il tramite di Porsche Financial Services Italia S.p.A., la copertura assicurativa terminerà e vi rimborseremo la parte dei premi che è attribuibile al periodo successivo al ricevimento dell'avviso di revoca se avete accettato che la copertura assicurativa decorra prima della fine del periodo di revoca. In questi casi siamo
autorizzati a trattenere la parte dei premi attribuibile al periodo antecedente al ricevimento del vostro avviso di revoca. Se il premio è unico, siamo autorizzati a trattenere un importo corrispondente a 1/x (x = n. di giorni del periodo di polizza richiesto) del premio unico per ciascun giorno di copertura assicurativa. Il periodo di pagamento e il premio assicurativo sono indicati nella proposta e nel certificato di assicurazione.
Qualsiasi importo da rimborsare a voi verrà restituito senza alcun ritardo, al più tardi entro 40 giorni dal ricevimento dell'avviso di revoca. Se la copertura assicurativa non inizia prima della fine del periodo di revoca, la revoca effettiva comporterà la restituzione di eventuali indennità ricevute e il riscatto di eventuali profitti (ad es. interessi).
Il vostro diritto di revoca viene annullato qualora il contratto sia stato eseguito per intero da parte nostra o vostra dietro vostra espressa richiesta prima di esercitare il vostro diritto di revoca. Il diritto di revoca non si applica a contratti di durata inferiore a un mese.
9.4 Lamentele e reclami
La soddisfazione dei nostri clienti è d'importanza centrale per noi. In caso di lamentele riguardanti il presente contratto Vi preghiamo di rivolgevi al Partner Ufficiale Porsche o direttamente a noi. Faremo il possibile per trovare una soluzione al Vostro problema e a migliorare il nostro servizio. A tal fine potete contattare, come già riportato nel DIPA (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo), le seguenti strutture aziendali di riferimento:
oppure a mezzo di lettera A/R indirizzata a:
Real Garant Versicherung AG, succursale italiana Xxx X. Xxxxx 00/X,
00000 Xxxxxx.
Qualora i reclami abbiano ad oggetto l’osservanza da parte della Compagnia e dei suoi periti assicurativi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del consumo ovvero non siate soddisfatti dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potete rivolgevi all' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Fax 00.00000.000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida”. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Alternativamente un reclamo può essere presentato anche presso la "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht”(Ente di sorveglianza sui servizi finanziari tedesco. N.d.t.) oppure direttamente al consiglio di amministrazione di Real Garant Versicherung AG.
Quale impresa di assicurazioni siamo sottoposti alla sorveglianza dell’Autorità Federale per la Supervisione del Settore Finanziario (BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) con sede in Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx. 000, 00000 Xxxx – Xxxxxxxx (Email: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, Internet: xxx.xxxxx.xx). Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
10. Informativa sulla mediazione obbligatoria
Si informa che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in qualunque caso di controversia inerente o derivante dal presente contratto è fatto obbligo di promuovere il procedimento di conciliazione previsto da tale disposizione, quale condizione di procedibilità dell'eventuale successiva azione giudiziale.
11. Firme
Con la mia firma confermo che le informazioni fornite sono corrette e complete.
Città/località, data Richiedente
Partner Ufficiale Porsche
(per conto di Porsche Financial Services Italia S.p.A.)
Con la mia firma, accetto quanto specificato al punto 8 e 9.
Città/località, data Richiedente
Informativa sull'uso dei vostri dati personali
Il presente documento fornisce informazioni riguardo il trattamento dei vostri dati personali da parte di Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per l’Italia, in base ai vostri diritti e ai sensi delle leggi vigenti sulla protezione dei dati.
Ente che effettua il trattamento dei dati
Real Garant Versicherung AG Sede secondaria in Italia
Xxx X. Xxxxx, 00/X 00000 – Xxxxxx (XX) Tel.: x00 000 0000000
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xxx E-Mail: xxxx.xx@xxxxxxxxxx.xxx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Il nostro responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
00000 Xxxx, Xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Finalità e fondamento giuridico per il trattamento dei dati
Trattiamo i vostri dati personali in conformità al Regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali (RGPD), di cui al d.lgs. 196/2003 e a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia assicurativa.
All'atto della vostra richiesta di copertura assicurativa, necessitiamo dei dati da voi forniti al fine di stipulare il contratto e valutare il conseguente rischio che dobbiamo assumere. In caso di stipulazione di un contratto di assicurazione trattiamo tali dati al fine di adempiere al rapporto contrattuale, ad esempio per emettere la vostra polizza e per la produzione della relativa documentazione fiscale. Inoltre, potremmo necessitare dei dettagli relativi ai vostri dati personali per gestire una richiesta di indennizzo, per valutare le modalità con cui si è verificato il sinistro e per liquidare l'eventuale importo del danno.
Lastipulaelasottoscrizionediuncontrattodiassicurazionenonsonopossibilisenzailtrattamento deivostri datipersonali.
Inoltre, necessitiamo dei vostri dati personali al fine di generare statistiche relative all'assicurazione, ad esempio per determinare nuove tariffe o per adempiere ai diversi obblighi normativi. Usiamo i dati derivanti da tutti i contratti conclusi con Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per l’Italia, e Real Garant GmbH Garantiesysteme con lo scopo di monitorare le relazioni con il cliente, per finalità di consulenza, adeguamento o integrazione contrattuale, o per la trasmissione di informazioni.
Il fondamento giuridico di tale trattamento dei dati personali per fini precontrattuali e contrattuali è l'articolo 6 (1) b del RGPD. Inoltre, trattiamo i vostri dati al fine di proteggere i nostri legittimi interessi o i legittimi interessi di terzi (articolo 6 (1) f RGPD).
In particolare, ciò può essere necessario:
• al fine di garantire la sicurezza informatica e le relative operazioni ad essa connesse;
• al fine di monitorare le vostre relazioni contrattuali con Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per l'Italia, e Real Garant GmbH Garantiesysteme;
• al fine di prevenire ed individuare reati: in particolare, ricorriamo ad analisi dei dati per individuare la perpetuazione di possibili frodi assicurative.
• Inoltre, trattiamo i vostri dati personali al fine di adempiere agli obblighi di legge come, ad esempio, i requisiti normativi,gli obblighi di conservazione dei documenti ai sensi del diritto commerciale e tributario, o l'obbligo che abbiamo di fornire consulenza. In tal caso, il fondamento giuridico del trattamento risiede nelle relative disposizioni di legge, in combinato disposto con l'articolo 6 (1) c del RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Nel caso in cui desiderassimo trattare i vostri dati personali per finalità diverse da quelle sopra riportate, ve ne daremo preventivamente comunicazione come previsto dalla normativa vigente.
Categorie di destinatari dei dati personali
Riassicuratori:
in alcuni casi i rischi da noi assunti possono essere riassicurati presso imprese di assicurazioni specializzate e dotate della relativa autorizzazione (riassicuratori). Pertanto, può essere necessario trasferire i vostri dati contrattuali e, ove previsto,i dettagli della richiesta di indennizzo ad un riassicuratore, affinché quest'ultimo possa valutare il rischio assunto o la relativarichiesta di indennizzo. Inoltre, è possibile che il riassicuratore, sulla base delle proprie competenze specifiche, fornisca assistenza alla nostra società nella valutazione e nella conseguente assunzione di un rischio e nella gestione delle procedure contrattuali. Procediamo al trasferimento dei vostri dati al riassicuratore esclusivamente a condizione che ciò sia necessario al fine di adempiere al contratto di assicurazione stipulato con voi e solo nella misura necessaria a proteggere i nostri legittimi interessi.
Intermediari:
nel caso in cui riceviate prestazioni di servizi da parte di un intermediario in relazione ai contratti di assicurazione da voi stipulati, l'intermediario tratterà i dati della richiesta di assicurazione, i dati contrattuali e i dettagli della richiesta di indennizzo necessari al fine di stipulare e adempiere al contratto stesso. Inoltre, la nostra società trasferisce detti dati agli intermediari, nella misura in cui tali intermediari necessitino di tali informazioni per fornirvi i relativi servizi di consulenza e supportarvi nella gestione del contratto di assicurazione, nonché a fornirvi supporto e consulenza in materia di servizi finanziari.
Trattamento dei dati all'interno del gruppo societario:
società o dipartimenti specializzati facenti parte del nostro gruppo societario si fanno carico di alcuni degli obblighi di cui è responsabile Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per l'Italia. Di seguito potrete trovare la definizione e le informazioni relative alle società che in alcuni casi possono essere coinvolte nel trattamento dei dati (fornitori di servizi esterni).
Fornitori di servizi esterni:
al fine di adempiere ai nostri obblighi contrattuali e di legge, ricorriamo in alcuni casi a fornitori di servizi esterni. Troverete un elenco categorie di fornitori con cui sussistono relazioni commerciali nel riepilogo dei fornitori di servizi di Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per l'Italia, incluso nell'Allegato al presente documento.
Ulteriori destinatari:
inoltre, in alcune circostanze, possiamo trasferire i vostri dati personali a ulteriori destinatari come ad esempio: gli enti di previdenza sociale, le autorità fiscali, le autorità giudiziarie e gli enti pubblici, al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
Periodo di conservazione dei dati
Procederemo alla cancellazione dei vostri dati personali non appena non saranno più necessari per le suddette finalità. A tal proposito è possibile che tali dati personali siano conservati per tutto il periodo in cui possono essere inviate richieste di indennizzo nei confronti della nostra società (in base ai termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente in materia). Inoltre, conserviamo i vostri dati personali nella misura in cui tale conservazione derivi da puntuali obblighi legislativi. I relativi obblighi di conservazione della documentazione sono previsti, oltre che dalla regolamentazione europea e dalla specifica normativa italiana, anche dal Codice di Commercio tedesco (HGB), dal Codice Tributario e dalla Legge antiriciclaggio. Il periodo di conservazione può durare fino a 10 anni.
Diritti degli interessati
Come titolari dei dati da noi conservati, potrete richiedere informazioni relative ai vostri dati personali al nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo riportato precedentemente. Inoltre, qualora si verifichino determinate condizioni, potrete chiedere la rettifica o la cancellazione dei vostri dati. Avete inoltre diritto di richiedere una limitazione al trattamento dei vostri dati, nonché di ricevere i dati da voi forniti in un formato adeguato, di uso comune e leggibile da dispositivo informatico.
Diritto di opporsi
Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto, senza obbligo di xxxxxxxxxxx.Xx trattiamo i vostri dati per finalità di salvaguardia di legittimi interessi, potete opporvi a tale trattamento sulla base di motivi connessi alla vostra particolare situazione. In tale circostanza, non saremo più in grado di trattare i vostri dati personali, salvo il caso in cui sussistano ragioni inderogabili che prevalgano sui vostri interessi, diritti e libertà, o salvo il caso in cui il trattamento sia funzionale all'affermazione, all'esercizio o alla difesa di diritti nell'ambito di azioni legali.
Diritto di reclamo
Avete la facoltà di presentare ricorso all'indirizzo del nostro responsabile della protezione dei dati. Inoltre, avete il diritto di fare ricorso ad un'autorità garante della protezione dei dati. L'autorità garante della protezione dei dati competente per la nostra società è:
Der Baden-Württembergische Datenschutzbeauftragte Xxxxxxxx 00 00 00
00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Trasferimento dei dati a paesi terzi
Nel caso in cui trasferissimo i dati personali a fornitori di servizi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), il trasferimento avrà luogo solo nella misura in cui la Commissione Europea abbia confermato che tali paesi terzi forniscono un livello di protezione dei dati adeguato o che siano previste altre garanzie di protezione dei dati personali, come ad esempio, regole intrasocietarie vincolanti sulla protezione dei dati o clausole contrattuali tipiche della normativa UE. Nel riepilogo dei fornitori di servizi presente nell'allegato sono incluse informazioni dettagliate riguardanti il livello di protezione dei dati presso i nostri fornitori di servizi in paesi terzi.
Riepilogo dei fornitori di servizi di Real GarantVersicherung AG, sede secondaria perl’Italia.
Trattiamo i vostri dati personali in conformità alle norme di condotta che disciplinano la gestione dei dati personali da parte del settore assicurativo tedesco e al consenso da voi accordato, se del caso, nell'ambito della vostra richiesta di assicurazione o della gestione delle prestazioni assicurative. Ciò comprende anche il trasferimento dei dati ai fornitori di servizi, nella misura in cui è necessario per la fornitura del servizio. Il presente elenco riporta il nome e le categorie di tali fornitori di servizi.
I singoli fornitori di servizi possono anche essere situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Il trasferimento dei dati a tali fornitori di servizi può avvenire se è indispensabile al fine di adempiere al contratto stipulato. Altrimenti, tale trasferimento ha luogo esclusivamente se presso la sede centrale del fornitore di servizi è garantito un livello di protezione dei dati ragionevole, sulla base di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione europea(ad esempio, come è avvenuto con la Svizzera) o di garanzie adeguate, in particolare attraverso l'adozione di clausole contrattuali per la protezione dei dati approvate dalla Commissione europea (possiamo fornire informazioni al riguardo).I fornitori di servizi e le categorie degli stessi con sede centrale al di fuori dello Spazio Economico Europeo sono identificate con:1.
Fornitori di servizi che operano per le suddette società del gruppo e la cui attività principale consiste nel trattamento dei dati:
Fornitore di servizi | Tipo di lavoro assegnato |
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Germania) | Servizi ed attività centralizzate (ad es. Dipartimento Legale e Finanziario, Controllo di gestione) |
Categorie di fornitori di servizi che operano per le suddette società del gruppo e la cui attività contrattuale principale nonconsiste nel trattamento dei dati personali o che operano solo a titolo occasionale:
Categoria di fornitori di servizi | Tipo di lavoro assegnato |
Agenti e Xxxxxx assicurativi, Banche, Sim, Intermediari finanziari, Istituti di pagamento | Intermediario assicurativo |
Aziende addette allo smaltimento | Cancellazione e smaltimento dei dati/documenti |
Fornitori di Assistenza1 | Servizi di assistenza |
Call-Center | Servizi di comunicazione ed assistenza telefonica |
Tipografie e/o stamperie | Servizi di stampa (stampa del materiale ed invio postale) |
Consulenti e fornitori di servizi esterni | Consulenza da parte di professionisti per specifiche necessità |
IT- Fornitori di servizi di telecomunicazione ed informatici | Servizi informatici (ad es. IT, telecomunicazioni, reti, manutenzione) |
Agenzie per il lavoro | Gestione della posta in ingresso/Gestione ed invio della documentazione |
Agenzie di marketing | Campagne pubblicitarie e di comunicazione |
Società e/o consulenti legali | Servizi di supporto e consulenza legale |
Società di Riassicurazione | Assunzione di parte del rischio assicurativo e valutazione dei sinistri se previsto da specifici accordi |
Xxxxxx, riparatori e officine che gestiscono i guasti | Supporto nella gestione dei guasti |
Traduttori ed interpreti | Traduzioni e supporto linguistico |
Istituti di credito | Note di credito, note di debito e servizi di gestione dei pagamenti in generale |
Nota: nella misura in cui i fornitori di servizi non sono incaricati in qualità di responsabili del trattamento e vincolati da direttive rigide, ma sono dotati di un loro autonomo potere decisionale (è in generale il caso, ad esempio, dei periti), i vostri dati personali non saranno trasferiti a tali fornitori di servizi se vi opponete al trasferimento e siete in grado di mostrare che, in una particolare circostanza, a titolo di eccezione, i vostri interessi tutelabili prevalgono sugli interessi della società che trasferisce i dati.
Assicurazione dei costi di riparazione Porsche Approved
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP) Real Garant Versicherung AG
Prodotto: Garanzia dei costi di riparazione Porsche Approved
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di Assicurazione è?
Assicurazione dei costi di riparazione su Veicoli nuovi o usati di marca Porsche
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Real Garant Versicherung AG, Sede secondaria per l’Italia, xxx X. Xxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx, Telefono: x00 000 0000000, sito internet: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xx/, E-Mail xxxx.xx@xxxxxxxxxx.xxx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
CF e n. iscrizione al registro delle imprese 10122640963, iscritta all’Elenco I dell’Albo imprese IVASS n. I.00144
Real Garant Versicherung AG, facente parte del Gruppo Zurich, con Sede legale in Germania a Denkendorf (G), Xxxxx-Xxxxx-Xxx. 0, Numero di iscrizione al registro delle imprese: HRB 213642 e avente sede secondaria in Italia in Xxx X. Xxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx, Codice fiscale e n. iscrizione al registro delle imprese: 10122640963, numero di iscrizione all'elenco I dell'albo delle Imprese di Assicurazione IVASS I.00144, Tel x00 000 000 00 00, sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx, indirizzo email xxxx.xx@xxxxxxxxxx.xxx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Real Garant Versicherung AG è una Compagnia di Assicurazione sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Federale per la Supervisione del Settore Finanziario (BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) con sede in Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx. 000, 00000 Xxxx – Xxxxxxxx e ad una secondaria supervisione da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con sede in xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx – Xxxxxx. Real Garant Versicherung AG opera in Italia in regime di libero stabilimento, mediante la sua succursale italiana. |
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio, il patrimonio netto è pari a 47,2 milioni di euro, con capitale sociale pari a 7,6 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 39,6 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx,xx sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1˚ gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2020, è pari a 40.657 milioni di Euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 17.061 milioni di Euro, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri paria 67.739 milioni di Euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2020, del 166,6%. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | • Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da: • incidente; • atti intenzionali o dolosi, Xxxxx e Xxxxxx; • azione diretta di animali o eventi atmosferici; • bruciature, corrosione, Incendio, Esplosione; • infiltrazioni d'acqua; • eventi bellici, guerra civile; Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa i danni derivanti da: • difetti estetici; • danni indiretti derivanti dal malfunzionamento di una Componente coperta dalla garanzia, ad esempio: costi del soccorso stradale, costi per il pernottamento, danni conseguenti a rottura di Componenti non assicurate; • manutenzione, ispezione, approvvigionamento ricambi, spese futili. |
Che obbligo ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia di Sinistro: L’Assicurato deve tempestivamente dare avviso del Sinistro al Partner Ufficiale Porsche contestualmente alla consegna della vettura e del certificato di assicurazione. |
Assistenza diretta/in convenzione: Il Partner Ufficiale Porsche è il soggetto che penderà in carico la denuncia di danno e procederà alla valutazione dello stesso. Il Partner Ufficiale Porsche, una volta accertata l'entità del guasto e verificato che lo stesso rientri tra gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa, procederà alla relativa riparazione del Veicolo. L’Assicurato non dovrà anticipare alcun pagamento. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall'Assicuratore direttamente in favore del Partner Ufficiale Porsche che ha effettuato l'intervento. Se, a seguito della valutazione del danno, il Partner Ufficiale Porsche dovesse ritenere che il Sinistro non rientri, in tutto o in parte, tra gli eventi coperti dalla garanzia potrà,su richiesta dell’Assicurato, comunicare tale circostanza all’Assicuratore onde poter consentire l'effettuazione di una perizia tecnica da parte dello stesso. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stato stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Il diritto all'esazione del Premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze. | |
Dichiarazioni inesatteo reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia si obbliga a pagare l’Indennizzo entro 15 giorni dalla consegna delle fatture e dalla ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Compagnia. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In ipotesi in cui l’Assicurato inoltri avviso di cessazione del Rischio a seguito di vendita, Furto, demolizione del Veicolo assicurato, la Compagnia riconosce il rimborso del Premio pagato e non goduto al netto di imposte, contributi ed eventuali spese sostenute. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il contratto non prevede la possibilità di sospendere l’Assicurazione. |
Come posso disdire la Polizza? | |
Ripensamento | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxxx indirizzare i vostri reclami al numero telefonico x00 000 000 0000 o, trasmettendo una mail al seguente indirizzo: oppure a mezzo di lettera A/R indirizzata a: Real Garant Versicherung AG, succursale italiana Xxx X. Xxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx. Così facendo ci date l'opportunità di trovare una soluzione e di ottimizzare i nostri servizi. Per poter rispondere rapidamente alla vostra richiesta, necessitiamo delle seguenti informazioni: nome, indirizzo, numero telefonico/telefax, numero della Polizza assicurativa oppure del Sinistro e l’oggetto della richiesta. |
All’IVASS | Qualora i reclami abbiano ad oggetto l’osservanza da parte della Compagnia e dei suoi periti assicurativi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del consumo ovvero non siate soddisfatti dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potete rivolgevi all' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Fax 00.00000.000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per i consumatori – RECLAMI – Guida”. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Alternativamente un reclamo può essere presentato anche presso la "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (Ente di sorveglianza sui servizi finanziari tedesco. N.d.t.) oppure direttamente al consiglio di amministrazione di Real Garant Versicherung AG. Quale impresa di assicurazioni siamo sottoposti alla sorveglianza dell’Autorità Federale per la Supervisione del Settore Finanziario (BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) con sede in Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx. 000, 00000 Xxxx – Xxxxxxxx (Email: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, Internet: xxx.xxxxx.xx). Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori) | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio. |
Negoziazione assistita | Istituita dal D.L. 1332/2014, la quale si applica obbligatoriamente al fine di esercitare in giudizio un’azione relativa al risarcimento del danno da circolazione di Veicoli e natanti e relativa al pagamento di una somma non eccedente euro 50.000,00, tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREAE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE GLOSSARIO 18
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEI COSTI DI RIPARAZIONE PORSCHE APPROVED 20
Parte A: CONTENUTODELLAGARANZIA 20
Art. 1 Oggetto della Garanzia 20
1.1 Copertura della Garanzia 20
1.2 Prestazioni oggetto della Garanzia e rimborso dei costi 20
Art. 2 Limiti/restrizioni in caso di evento assicurato 21
2.1 Validità territoriale della Garanzia 21
Art. 3 Esclusioni dalla copertura della Garanzia 21
3.2 Modifiche alla struttura del Veicolo 21
3.3 Utilizzo improprio e non osservanza delle istruzioni per l’uso del Veicolo 21
3.4 Partecipazione a competizioni sportive e prove di gara 21
3.5 Regole applicabili in caso di vetustà o usura 22
3.6 Regole applicabili in caso di danni alle Componenti non autorizzate 22
3.7 Ulteriori casi di esclusione dalla garanzia 22
3.8 Regole applicabili in caso di xxxx, colpa grave o frode 22
Parte B: DOVERIEOBBLIGHIDELL’ASSICURATO 23
Art. 1 Pagamento del premio 23
1.1 Risoluzione per mancato pagamento del Premio 23
Art. 2 Obblighi dell’Assicurato in caso di evento coperto dalla garanzia 23
2.1 Notifica immediata dell'avvenuto sinistro ad un Partner Ufficiale Porsche 23
2.2 Autorizzazione alla riparazione 23
2.3 Autorizzazione all’accertamento dell’entità del danno 23
Art. 1 Periodo di copertura 24
1.1 Decorrenza della copertura assicurativa 24
1.3 Alienazione del Veicolo 24
1.4 Dichiarazioni inesatte e/o reticenti 24
2.2 Recesso dopo il Sinistro 25
2.3 Diritto di ripensamento 25
2.4 Ulteriori cause di recesso 25
2.5 Restituzione del Premio non goduto 25
Art. 3 Diritto applicabile e giurisdizione 25
3.3 Responsabilità per rappresentanti 25
La Compagnia, il Contraente e l'Assicurato (come di seguito definiti) attribuiscono ai seguenti termini il significato precisato in corrispondenza di ciascuno:
Assicurato Il titolare dell’interesse protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione Garanzia prestata attraverso il contratto di Assicurazione.
Atti intenzionali o dolosi Atti previsti e voluti o atti commessi con dolo.
Compagnia L’impresa assicuratrice, ovvero Real Garant Versicherung AG.
Componente Parte del Veicolo che potrebbe essere necessario riparare o sostituire in caso di malfunzionamento.
Contraente Persona fisica o giuridica che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto di Assicurazione da lui stipulato.
Convenzionato Concessionario auto presso il quale viene acquistato il Veicolo oggetto dell’Assicurazione.
Costruttore La società che progetta e produce il Veicolo.
Danni Indiretti Xxxxx determinati da Componenti che non rientrano nella copertura della Garanzia.
DIP Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi appartenenti al ramo danni, di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018.
DIPA Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, contenente le maggiori informazioni di dettaglio rispetto a quanto specificato nel DIP, per i prodotti assicurativi appartenenti al ramo danni, di cui all'Allegato 5 del Regolamento IVASS n. 41/2018.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura ed alta pressione, dovuto ad una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia L'importo in cifra fissa – contrattualmente pattuito - che, in caso di Sinistro, resta a carico dell’Assicurato per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento.
Furto È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o di parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre ingiusto profitto per sé o per altri.
Garanzia La copertura assicurativa prevista dalla Polizza.
Guasto Il malfunzionamento di una o più Componenti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatiche ed idrauliche del Veicolo che non consente all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare,che può auto estendersi o propagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente Evento improvviso e violento che agisce dall’esterno e provoca danni al Veicolo.
Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Intermediario Persona fisica o giuridica iscritta nel registro degli intermediari assicurativi (RUI) che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa.
IVASS Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.
Legge Atto normativo con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi degli stessi.
Massimale La somma massima che la Compagnia si impegna ad indennizzare a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
Partner Ufficiale Porsche La società autorizzata alla vendita e/o alla riparazione delle vetture di marca Porsche.
Polizza Il documento attestante l’esistenza del contratto di Assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Rapina La sottrazione di una cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza
o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che, se prevista dal contratto, rimane a carico del Contraente/Assicurato per ciascun Sinistro.
Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Valore commerciale Il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato riportato da Eurotax Blu.
Veicolo Mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato alla circolazione conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, con peso non superiore a 3,5 t,la cui marca e modello rientrino tra quelli previsti all’ Art. 1 delle condizioni generali di Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEI COSTI DI RIPARAZIONE PORSCHE APPROVED
Il Contraente dichiara di aver preso visione del Set Informativo prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del D. Lgs. 209/2005 (il "Codice delle Assicurazioni Private” o "CAP”), si richiama l’attenzione del Contraente sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato.
Parte A: CONTENUTO DELLA GARANZIA
In questa sezione sono illustrate le norme Generali che riguardano l'Assicurazione dei Costi di Riparazione Porsche Approved (di seguito, anche "Garanzia Porsche Approved”). In particolare, sono rese informazioni utili circa le caratteristiche della copertura assicurativa e le eventuali relative esclusioni.
Art. 1 Oggetto della Garanzia
La Garanzia Porsche Approved prevede che l’Assicuratore corrisponda all’Assicurato un indennizzo per i danni dallo stesso subiti in conseguenza della perdita di funzionalità di una Componente coperta dalla presente Assicurazione e che si verifica durante il periodo di validità della stessa.
La copertura assicurativa si riferisce ai Veicoli:
– di marca Porsche e venduti dai concessionari Porsche;
– che non abbiano più di 14 anni dalla data di prima immatricolazione;
– che non abbiano percorso più di 200.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione;
– che siano immatricolati in Italia,
– autorizzati alla circolazione su strade pubbliche.
1.1 Copertura della Garanzia
1.1.1 La Garanzia copre la perdita di funzionalità di tutte le Componenti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatiche ed idrauliche installate in modo permanente sul Veicolo oggetto dell’Assicurazione e che sono elencate al successivo punto 1.1.2.
1.1.2 Le Componenti di seguito elencate sono incluse nella copertura assicurativa, a condizione che la perdita di funzionalità degli stessi non sia dovuta a normale usura:
– Motore;
– Sistema di alimentazione;
– Sistema di raffreddamento;
– Sistema di trazione/trasmissione;
– Sospensioni;
– Sterzo;
– Impianto freni;
– Impianto di climatizzazione;
– Impianto elettrico;
– Carrozzeria.
1.2 Prestazioni oggetto della Garanzia e rimborso dei costi
1.2.1 Se una Componente garantita perde la sua funzionalità durante il periodo di validità dall’Assicurazione, l'Assicurato ha diritto al rimborso dei costi relativi alla diagnosi, alla riparazione o alla sostituzione delle Componenti danneggiate, in un importo stabilito dalle presenti condizioni.
1.2.2 L’Assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo per i difetti relativi all’esecuzione degli interventi di riparazione e per le relative conseguenze che tali difetti potrebbero causare. Inoltre, l’Assicuratore non coprirà gli eventuali costi di riparazioneo sostituzione per i difetti derivanti dall’installazione di una Componente difettosa. Le parti di ricambio sostituite sono da ritenersi di proprietà del Partner Ufficiale Porsche che effettua la riparazione e dovranno essere rese disponibili a seguito della richiesta da parte di Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per l'Italia, per un periodo di 30 giorni dalla data di sostituzione delle stesse.
1.2.3 In caso di guasto coperto dalle presenti condizioni di garanzia i relativi costi saranno liquidati direttamente dall'Assicuratore al Partner Ufficiale Porsche che ha effettuato l'intervento e pertanto, l'Assicurato non dovrà anticipare alcuna spesa.
Sono esclusi eventuali indennizzi all'Assicurato per le spese di riparazione stimate, ma non effettuate o per quelle realizzate da riparatori che non siano autorizzati da Porsche.
1.2.4 La copertura assicurativa è limitata al Valore commerciale del Veicolo al momento dell'insorgere del danno, ovvero al prezzo di acquisto se inferiore al Valore commerciale. Se i costi di riparazione superano il valore dell'unità da sostituire,la copertura è limitata al valore di tale unità da sostituire compresi i costi di smontaggio e montaggio.
Art. 2 Limiti/restrizioni in caso di evento assicurato
2.1 Validità territoriale della Garanzia
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo ad eccezione di Iran, Nord Xxxxx, Siria e Sudan.
Art. 3 Esclusioni dalla copertura della Garanzia
3.1 Fattori Esterni
Non sussiste alcuna copertura assicurativa, indipendentemente dalle cause che possono contribuirvi, per i seguenti danni:
a) danni causati da Incidente, ovvero da un evento improvviso e violento che agisce dall’esterno;
b) danni dovuti ad appropriazione indebita (Furto, Rapina, utilizzo non autorizzato, malversazione);
c) danni imputabili ad azione diretta di animali (ad esempio il morso di martora), eventi atmosferici quali, a titolo di esempio: tempeste, grandine, gelo, fulmini, terremoti e inondazioni;
d) danni imputabili direttamente o indirettamente all'acqua o da infiltrazioni della stessa;
e) danni causati da effetto diretto di bruciatura, Incendio ed Esplosione;
f) danni causati direttamente o indirettamente da eventi bellici di ogni tipo, guerra civile, disordini interni, scioperi, serrate, sequestri o utilizzo dell’energia nucleare.
3.2 Modifiche alla struttura del Veicolo
Non sussiste alcuna copertura assicurativa, indipendentemente dalle cause che possono contribuirvi, per i seguenti danni:
a) danni causati dalle modifiche apportate ai sistemi di comando, controllo o al computer di bordo. Ciò vale anche per i danni causati dalle tali modifiche ai sistemi stessi;
b) danni imputabili alla modifica della progettazione originaria del Veicolo (ad es. chip tuning, installazione del GPL) o dall'installazione di Componenti o accessori non approvati e/o omologati dal Costruttore.
3.3 Utilizzo improprio e non osservanza delle istruzioni per l’uso delVeicolo
Non sussiste alcuna copertura assicurativa, indipendentemente dalle cause che possono contribuirvi, per i danni:
a) causati dall’Assicurato in conseguenza della mancata osservanza delle indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione consegnato al momento dell'acquisto del Veicolo (nuovo o usato). Nel caso in cui tale libretto non sia stato consegnato all'Assicurato, questi ne dovrà fare richiesta ad un Partner Ufficiale Porsche;
b) imputabili ad un uso improprio del Veicolo adottato con dolo o colpa grave (vedasi art. 2.5.) come ad esempio: danni causati da surriscaldamento, dalla mancanza o eccesso di fluidi (lubrificanti, oli, liquido di raffreddamento);
c) dovuti a seguito di interventi di riparazione o manutenzione del Veicolo svolti presso officine non autorizzate dal Costruttore;
d) derivanti dalla mancata osservanza di azioni di richiamo del Costruttore e/o del Partner Ufficiale Porsche.
La validità della copertura assicurativa è subordinata al rispetto degli intervalli di manutenzione prescritti dal Costruttore e dovrà essere effettuata presso un Partner Ufficiale Porsche.
3.4 Partecipazione a competizioni sportive e prove di gara
Pur non essendo esclusa la partecipazione ad eventi competitivi e le relative prove su pista, i danni alle Componenti assicurate causati dall’eccessivo sforzo a cui il Veicolo è sottoposto in virtù della partecipazione alle gare o delle prove di gara non sono coperti.
3.5 Regole applicabili in caso di vetustà o usura
I danni imputabili alla vetustà e alla normale usura delle Componenti previste dalla garanzia sono esclusi dalla copertura assicurativa.
Per vetustà deve intendersi il normale processo di invecchiamento di un materiale a causa di processi chimici e fisici irreversibili legati al trascorrere del tempo.
Per usura deve intendersi la progressiva perdita di materiale dalla superficie di un corpo solido causata da fattori meccanici.
Di seguito è riportato un elenco a titolo esemplificativo di Componenti che rientrano tra le esclusioni:
– spazzole del tergicristallo;
– pneumatici;
– pastiglie e dischi dei freni;
– ammortizzatori;
– spingidisco e disco della frizione;
– cinghia dei servizi inclusi galoppini e rullo tenditore;
– candele;
– batterie (incluse batterie ad alta tensione);
– serbatoio di espansione PDCC;
– tutte le lampade (escluse lampade allo xeno e a LED);
– tutti i filtri, liquidi, oli e lubrificanti.
3.6 Regole applicabili in caso di danni alle Componenti non autorizzate
Le Componenti non approvate dal Costruttore, nonché quelle non dotate di certificato di omologazione del TÜV tedesco (Associazione tedesca di controllo tecnico) sono escluse dalla copertura prevista dalle presenti condizioni di assicurazione. In tali casi, non viene concessa nemmeno alcuna copertura assicurativa per danni conseguenti alle Componenti assicurate.
3.7 Ulteriori casi di esclusione dalla garanzia
3.7.1 Difetti estetici
Non rientrano nell’ambito della copertura assicurativa i difetti estetici, visibili e percettibili, che non compromettono la funzionalità del Veicolo.
3.7.2 Danni indiretti
Non viene garantito, salvo diverso accordo, alcun rimborso per danni diretti o indiretti derivanti dal malfunzionamento di una Componente coperta dalla garanzia, ad esempio: costi del soccorso stradale, costi per il pernottamento, danni conseguenti a rottura di Componenti non assicurate.
3.7.3 Manutenzione, ispezione, approvvigionamento ricambi, spese futili
3.8 Regole applicabili in caso di xxxx, colpa grave o frode
3.8.1 Dolo
L’Assicuratore non è obbligato per i danni cagionati da Dolo.
3.8.2 Colpa grave
Se l’Assicurato causa il danno per colpa grave, l’Assicuratore ha il diritto di ridurre l’eventuale indennizzo in proporzione alla gravità della colpa dell‘Assicurato.
3.8.3 Frode dopo il verificarsi del Sinistro
Fatte salve le disposizioni di Xxxxx anche penali (art. 642 Codice Penale), la Compagnia è esentata dall'obbligo risarcitorio se l’Assicurato ha intenzionalmente indotto o tentato di indurre in errore la stessa in merito a fatti determinanti relativi alla causa o all’entità dell’Indennizzo. Nel caso in cui il comportamento fraudolento dovesse essere rilevato successivamente alla corresponsione dell’indennizzo, l’Assicurato sarà tenuto alla restituzione delle somme pagate dall’Assicuratore a titolo risarcitorio.
Parte B: DOVERI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Art. 1 Pagamento del premio
Il pagamento del Premio avviene una tantum e deve essere effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'Assicurazione e solo mediante le seguenti modalità: contanti, ordini di bonifico, sistemi di pagamento elettronico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, entro i limiti consentiti.
1.1 Risoluzione per mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. L'Assicuratore in caso di mancato pagamento del Premio, poiché il contratto è concluso, può agire, entro il termine di 1 anno, per la corresponsione del Premio da parte del Contraente. Se, però, l’Assicuratore non agisce entro 6 mesi dalla scadenza del termine di pagamento del Premio, il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 2 Obblighi dell’Assicurato in caso di evento coperto dalla garanzia
2.1 Notifica immediata dell'avvenuto sinistro ad un Partner Ufficiale Porsche
2.2 Autorizzazione alla riparazione
L'Assicurato si obbliga a consentire al Partner Ufficiale Porsche che ha preso in carico la denuncia di danno di effettuare la conseguente riparazione.
2.3 Autorizzazione all’accertamento dell’entità del danno
L’Assicurato si obbliga a consentire che, su richiesta dell’Assicuratore e per il tramite di un suo incaricato, possano essere effettuate ispezioni sulle parti danneggiate. L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato tutte le informazioni necessarie all’accertamento e alla valutazione del danno.
2.4 Obbligo di salvataggio
L'Assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. L'Assicurato, a tal fine, si impegna a seguire le istruzioni fornite dall’Assicuratore.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Assicurato degli obblighi previsti all’art. 2 parte B delle presenti condizioni di assicurazione, l'Assicuratore sarà sollevato dall'obbligo di indennizzo secondo le disposizioni di legge di cui agli artt. 1913, 1914, 1915 del cod. civ.
Parte C: REGOLE GENERALI
In questa sezione sono illustrate le regole generali applicabili al presente contratto di assicurazione nonché le informazioni sull'assicurazione e le relative prescrizioni di legge utili all’Assicurato.
Art. 1 Periodo di copertura
1.1 Decorrenza della copertura assicurativa
Il contratto Assicurativo una volta concluso si considera efficace dal momento in cui l'Assicurato paga il relativo premio. Nel caso in cui non sia debitamente pagato il premio, la copertura rimane sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.
In caso di temporaneo immobilizzo del Veicolo non vi sarà alcun effetto sulla copertura assicurativa e la sua durata.
1.2 Durata della Polizza
La durata della Polizza concordata tra le parti è indicata nel certificato di assicurazione e potrà avere una durata di 12, 24 o 36 mesi. La copertura decorre dalla data indicata in Polizza ovvero dalla data di scadenza della Garanzia del Costruttore.
La copertura termina alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta e non prevede tacito rinnovo.
La copertura in oggetto, inoltre, non solleva in alcun modo il venditore dalla responsabilità a suo carico previste dalle Leggi Italiane ed in particolare da quanto previsto dal D.Lgs 206/2005 (art. 128 e ss. del Codice del Consumo e art. 1490 e ss. del Codice Civile).
1.3 Alienazione del Veicolo
La copertura assicurativa rimane valida qualora durante il periodo di garanzia la vettura venga venduta a un privato,
a un concessionario o a un rivenditore autorizzato da Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft. In questi casi, la polizza assicurativa viene trasferita al nuovo acquirente. Se l'auto viene venduta a un concessionario o a un rivenditore non autorizzato da Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, la copertura e la polizza assicurativa termineranno nel momento in cui la proprietà della vettura viene trasferita.
1.4 Dichiarazioni inesatte e/o reticenti
Il Contraente deve indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio; la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze, in quanto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile:
– le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto
a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
in cui ha domandato l'annullamento.
– le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardanti circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto
di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Xxxxxxxx, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contatto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).
Art. 2 Recesso e disdetta
2.1 Recesso dal contratto
Per i contratti poliennali di durata superiore a 5 (cinque) anni, a partire dal quinto anno di efficacia del contratto, l'Assicurato ha facoltà di recedere dallo stesso con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcunonere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell'anno in cui viene comunicato il recesso.
Per i contratti poliennali con una durata uguale o inferiore a 5 (cinque) anni, il recesso annuale non è consentito.
2.2 Recesso dopo il Sinistro
Dopo il verificarsi del Sinistro ciascuna parte contrattuale può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso richiedela forma scritta e deve essere comunicato entro un mese dal momento in cui è stato definito l'indennizzo del Sinistro.
Il recesso da parte dell'Assicurato ha efficacia nel momento in cui la comunicazione perviene all'Assicuratore. Nel caso in cui sia l'Assicuratore a recedere, il recesso avrà efficacia dopo 30 giorni dal momento in cui l'assicurato ha ricevuto la relativa comunicazione.
2.3 Diritto di ripensamento
Entro 14 giorni dall'inizio della copertura, l'Assicurato può recedere dal contratto.
2.4 Ulteriori cause di recesso
2.5 Restituzione del Premio non goduto
In tutti i casi di recesso anticipato, l'Assicuratore restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/365 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi).
Art. 3 Diritto applicabile e giurisdizione
3.1 Diritto applicabile
Il presente contratto assicurativo è regolato dalla Legge italiana.
3.2 Foro competente
In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale dell’Assicurato.
3.3 Responsabilità per rappresentanti
Il Contraente è responsabile per le informazioni trasmesse ai suoi rappresentanti, per il loro comportamento e le loro dichiarazioni.