Dipartimento Amministrativo
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano
Settore Coordinamento attività amministrativa, servizi finanziari, socio-assistenziali, alberghieri e concessioni
Il direttore
CAPITOLATO SPECIALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ ABILITATIVE, PSICO-EDUCATIVE, RIABILITATIVE, ASSISTENZIALI E DI SUPERVISIONE A FAVORE DI MINORI AFFERENTI ALLA UOC DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA ATTIVITÀ TERRITORIALE E ALL’UOSD PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ETÀ EVOLUTIVA DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 - fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 - fax x00.000.0000000
xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO ART. 3 – UTENZA
ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO, SEDI E IMPEGNO ORARIO ART. 5 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
ART. 6 - COMPETENZE
ART. 7 – CONSEGNA DELLA STRUTTURA, ATTREZZATURE E ARREDI ART. 8 - SERVIZI ACCESSORI
ART. 9 – VERIFICA E CONTROLLO ART. 10 – DURATA DEL SERVIZIO ART. 11 – PERIODO DI PROVA
ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO ART. 13 - CANONE DEL SERVIZIO ART. 14 – REVISIONE PREZZI
ART. 15 - REFERENTE DELLA DITTA
ART. 16 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA ART. 17 – SCIOPERI
ART. 18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE
ART. 22 - DANNI A PERSONE E COSE ART. 23 - PENALITÀ
ART. 24 - SUBAPPALTO
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO
ART. 27 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO ART. 28 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL’INTESA PER LA LEGALITÀ DEL
19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA ART. 29 - SPESE ACCESSORIE
ART. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione di uno specifico servizio che organizzi ed espleti le prestazioni necessarie alla realizzazione di attività abilitative, psico-educative, riabilitative, assistenziali e di supervisione a favore di minori con disabilità e psicopatologia afferenti alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza (di seguito NPIA) e all’UOSD Psichiatria e Psicoterapia Età Evolutiva (di seguito UOSD PPEE) del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (di seguito DSM - DP).
Per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, si prevede un fabbisogno presunto annuo di n. 55.386 prestazioni.
Ogni prestazione, comprensiva delle attività descritte, prevede ordinariamente un tempo di realizzazione di un’ora.
I progetti, condivisi con la famiglia o con chi ne fa le veci, devono essere attuati secondo le caratteristiche dei singoli soggetti, singolarmente o in gruppo, per gli ambiti di seguito specificati:
• progetti educativi/assistenziali come da schema sotto riportato
• progetti abilitativo-riabilitativi specifici come da schema sotto riportato (comprendenti ad esempio: riabilitazione logopedica o fisioterapica o psicomotoria).
Tra le finalità dei progetti sono comprese le seguenti attività:
• mantenimento e sviluppo della rete delle istituzioni coinvolte: sanità, istituzioni educative, servizi sociali, scuola, associazioni di riferimento delle famiglie e altre realtà sociali presenti a livello territoriale
• consulenza/supervisione.
I sopra citati progetti/attività sono specificatamente rivolti allo sviluppo delle possibili autonomie e all’integrazione di minori in carico alla NPIA del DSM – DP dell’Azienda USL di Bologna e all’UOSD PPEE.
ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Le attività psico-educative e riabilitative sono destinate a minori in carico alla NPIA e costituiscono parte integrante e fondamentale dei progetti di cura e riabilitazione. Le suddette attività hanno la finalità di:
• creare ambiti educativi di integrazione sociale
• acquisire o sviluppare competenze e abilità attraverso attività abilitativo-riabilitative condotte da personale con formazione e/o esperienza specifica
• favorire l’acquisizione di autonomie personali e lo sviluppo di capacità relazionali
• prevenire l’istituzionalizzazione.
Il servizio di cui al presente capitolato si occupa di potenziare le capacità di integrazione col territorio in sinergia con associazionismo, volontariato, privato sociale e polisportive.
ART. 3 – UTENZA
I destinatari del servizio di cui al presente capitolato sono soggetti minori in carico alla NPIA del DSM-DP dell’Azienda USL di Bologna, per i quali il progetto complessivo formulato dall’equipe NPIA indica la necessità di attivare interventi abilitativi, psicoeducativi, riabilitativi e/o di consulenza/supervisione e di empowerment dei care giver.
ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO, SEDI E IMPEGNO ORARIO
Il servizio dovrà essere svolto in maniera continuativa, da personale fornito dall’aggiudicatario, secondo piani di lavoro coerenti con l’attività della NPIA del DSM – DP dell’Azienda USL di Bologna.
Le attività dovranno essere svolte nelle sedi della Ditta aggiudicataria che dovrà fornire almeno sei sedi, ubicate nei seguenti Comuni:
• n. 1 sede a Bologna – Zona Ovest (per l’utenza residente nei quartieri: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx-Xxxx, Navile);
• n. 1 sede a Bologna – Zona Est (per l’utenza residente nei quartieri: Savena, S. Stefano, San Donato-San Vitale);
• n. 0 xxxx x Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (XX) per l’utenza residente nell’area territoriale del Distretto Savena Idice, comprendente i Comuni di: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Xxxxxx, Pianoro, San Xxxxxxx di Savena;
• n. 0 xxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) per l’utenza residente nell’area territoriale del Distretto Reno, Lavino e Samoggia, comprendente Comuni di: Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxx X. Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zola Predosa;
• n. 0 xxxx x Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) per l’utenza residente nell’area territoriale del Distretto Pianura Ovest, comprendente i Comuni di: Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto;
• n. 1 sede a Budrio (BO) per l’utenza residente nell’area territoriale del Distretto Pianura Est comprendente i Comuni di: Argelato, Budrio, Baricella, Bentivoglio,
Castello d'Argile, Castenaso, Castelmaggiore, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Xxxxx, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx;
• n. 1 sede nel Distretto dell’Appennino Bolognese per l’utenza residente nell’area territoriale di detto Distretto, comprendente i Comuni di: Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Vergato.
L’Azienda USL dà la disponibilità unicamente per lo svolgimento delle attività educativo/riabilitative, dell’utilizzo delle sedi ubicate presso:
• Parco Cedri (NPIA BO Est), Xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx
• n. 1 locale presso Poliambulatorio Ausl, Xxxxxx 0 xxxxxx x. 0, Xxxxxxxxxxxxxx (XX)
• n. 1 locale Sede UOSD PPEE – Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx xxxx’Xxxxxxxx Xxxxxxxx X, Xxxxxxx
• n. 1 locale dedicato presso il poliambulatorio Carpaccio, xxx X. Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx.
Le sedi sopra descritte dell’Azienda USL sono indicative in quanto correlate all’organizzazione logistica aziendale e potranno pertanto subire delle modifiche.
In tutti le sedi si riserva un’area idonea e separata per tale servizio.
Tali spazi saranno concessi in uso con apposito verbale di consegna prima dell’avvio del servizio.
Qualunque variazione di utilizzo delle sedi deve essere comunicata con un anticipo di almeno un mese.
Le attività di cui al presente capitolato potranno essere svolte, per casi selezionati, presso l’ambiente di vita del bambino e adolescente.
L’aggiudicatario dovrà garantire la presenza del proprio personale agli incontri di coordinamento con le equipe della NPIA del DSM – DP dell’Azienda USL di Bologna, con frequenza da definire, per una corretta integrazione delle attività e dei progetti degli utenti in carico al Servizio.
Le tabelle seguenti riportano indicativamente i progetti/attività, già richiamati all’art. 1 del presente capitolato, che dovranno essere garantiti dalla ditta aggiudicataria dell’appalto.
Per ogni attività verranno definite e scritte nella scheda del progetto condiviso le prestazioni dirette e indirette previste (non superiori al 20% del modulo) e la durata massima del progetto. La tipologia e la quantità di prestazioni indirette (colloquio di pianificazione tra Equipe NPIA e operatore della Ditta aggiudicataria, incontro con la famiglia, colloqui di verifica che andranno svolti alla fine di ogni modulo e relazione di fine modulo) dovranno essere sempre specificate nel progetto condiviso.
Legenda per la codifica degli interventi:
A. interventi di tipo individuale
B. altri tipi di intervento
C. interventi di gruppo.
FASCIA 2-5 | ||
F91.3, disturbo oppositivo- provocatorio F92, disturbo misto della condotta e della sfera emozionale F93, Disturbi della sfera emozionale con esordio specifico nell’infanzia | Intervento psicoeducativo con metodo cognitivo comportamentale, articolato nei seguenti moduli: C.1. Interventi di gruppo genitore-bambino | C.1.1. Numero 16 incontri con bambino, durata 1 ora, condotti da educatore (modulo minimo 2 educ/4 utenti), non ripetibile C .1.2. Numero 8 incontri con i genitori, durata 1 ora, condotti da psicologo; non ripetibile |
A.1. Ciclo di incontri educativi individuali | A.1. 10 ore, rinnovabili al massimo una volta per ogni paziente | |
F98.2, Disturbo dell’alimentazione della prima e della seconda infanzia | B.1. Ciclo di operatore socio-sanitario domiciliare | B.1. Numero 20 ore, ripetibile massimo una volta per ogni paziente |
F83, tutti i quadri clinici con alterazione sviluppo psicomotorio | Intervento educativo individuale, mirato a sviluppo aree compromesse emerse in profilo funzionamento adattivo (Vineland) o dopo consulenza Zoom: | |
A.2.1. basso: intervento individuale diretto con coinvolgimento del genitore | A.2.1.: 20 ore/annue, ripetibile al massimo una volta all’anno per ogni paziente | |
A.2.2. moderatamente basso: intervento individuale diretto con coinvolgimento del genitore | A.2.2.: 10 ore, non ripetibili |
Tutte le diagnosi | A.3 Intervento educativo individualizzato per redigere profilo adattivo (Vineland) | A.3.: numero 3 ore, non ripetibile |
Utenti con indicazioni al trattamento riabilitativo | B.2. Progetto di riabilitazione logopedica, psicomotoria fisioterapica individuale B.3. Progetto di riabilitazione logopedica, psicomotoria o fisioterapica di gruppo | B.2. Da 6 a 20 prestazioni dirette, fino a un massimo di 40. B.3. Da 6 a 20 prestazioni dirette, fino a un massimo di 40. |
F80, F83 in comorbidità con F91.3, F92 | C.2. Intervento di gruppo | C.2.1. Numero 16 incontri con bambino, durata 1 ora, condotti da educatore + logopedista (modulo minimo 2 educ/4 utenti), non ripetibile C .2.2. Numero 8 incontri con i genitori, durata 1 ora, condotti da psicologo; non ripetibile |
Bambini inseriti nel percorso PDTA bambino cronico | B.4. Ciclo di operatore socio-sanitario in progetti a sostegno della domiciliarità ai fini assistenziali | B.4.: Xxxxxx da 10 a 30 ore dirette, ripetibile massimo 2 volte/anno per paziente. |
Tutte le diagnosi | Consulenza/supervisione | Modulo di 5 ore totali, ripetibile 1 volta all’anno Massimo comprendente: - osservazione diretta o indiretta del caso- osservazione in equipe multidisciplinare NPIA, Famiglia, tutti gli operatori coinvolti nella gestione del caso |
FASCIA 6-10 | ||
F90, Disturbi ipercinetici F91, Disturbi della condotta F91.3, Disturbo oppositivo- provocatorio F92, Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale | Intervento educativo con metodo cognitivo comportamentale, articolato nei seguenti moduli: C.3. Interventi di gruppo, fasce di età 6-7 anni. C.4. Progettazione di interventi di gruppo, fasce di età 8-10 anni. A.4: ciclo di incontri educativi individuali ad indirizzo cognitivo comportamentale. | C.3.1.: numero 12 incontri con i bambini, durata 1.15 ora, secondo tecniche cognitivo comportamentali (modulo minimo 2 educatori, 4 utenti), non ripetibile C.3.2: numero 8 con i genitori, durata 1 ora, svolti da psicologo, non ripetibile C.4.1.: numero 28 incontri con i bambini, durata 1ora 30 minuti, programma Coping Power (modulo minimo 2 educatori, 4 utenti), non ripetibile C.4.2.: numero 14 incontri con i genitori, durata 1 ora, condotti da psicologo, programma Coping Power, non ripetibile A.4.: numero 20 incontri, durata 1 ora, ripetibile massimo 1 volta/paziente in casi di gravità medio-alta (CGAS ≤50). |
F93, Disturbi della sfera emozionale con esordio specifico nell’infanzia F94, Disturbi del funzionamento sociale con esordio specifico nell’infanzia o nell’adolescenza F30-F39, Disturbi dell’umore (affettivi) F40-F43, Disturbi d’ansia (include: Disturbo ossessivo compulsivo) | Attivazione di laboratori espressivi: C.5. Attività di gruppo A.5. Interventi individuali | C.5. Modulo di 30 ore dirette/anno, ripetibile massimo 3 volte nella fascia di età per ogni paziente (modulo minimo 1:3; 1:2 in situazione di particolare gravità) A.5. 10 incontri, non ripetibile |
F70-79, Ritardo cognitivo F83 Q Malformazioni e sindromi genetiche F80 Disturbi linguaggio X00-00 Xxxxxxxx cerebrali altre s paralitiche H8-H9 Disturbi da deficit uditivi H3-H5 Disturbi deficit visivi G Neurologia ASSOCIATI AD ALTERAZIONE DEL FUNZIONAMENTO ADATTIVO VALUTATO DAL CLINICO INVIANTE. | A.6.: Intervento educativo individualizzato per redigere profilo adattivo (Vineland) A.7.: Intervento educativo individuale, mirato a sviluppo aree compromesse emerse in profilo funzionamento adattivo (Vineland) o dopo consulenza Zoom: A.7.1.: basso: intervento individuale diretto con coinvolgimento del genitore A.7.2.: moderatamente basso: intervento individuale diretto con coinvolgimento del genitore C.6.: Interventi di gruppo finalizzati ad acquisizione abilità sociali/autonomia A.8.: Intervento educativo individualizzato con metodo cognitivo comportamentale con analisi funzionale del comportamento in caso di comportamenti problema con coinvolgimento della coppia genitoriale C.7.: Interventi di gruppo basati su Xxxxxx Xxxxxxxxxx (dai 9 agli 11 anni) per difficoltà cognitive in area limite. | A.6.: 4 ore, non ripetibile A.7.1.: 20 ore, non ripetibili A.7.2.: 10 ore, non ripetibili. C.6.1.: 1 ciclo di 20 incontri (durata massima 1h30minuti), ripetibile massimo una volta prima di rivalutazione clinica (modulo minimo 1:3 educatore/utente; 1:2 in situazione di particolare gravità). Riattivabile dopo rivalutazione clinica ed educativa in situazioni di funzionamento adattivo basso. C.6.2.: numero 10 incontri di gruppo (parent coaching) rivolti alla coppia genitoriale, durata 1 ora, non ripetibile. A.8.: numero 12 ore, ripetibile massimo 2 volte nella fascia 6- 10. C.7.: 40 ore totali, non ripetibili. |
Per tutte le diagnosi | A.9.: Intervento educativo individualizzato per redigere profilo adattivo (Vineland) | A.9.: 4 ore |
Utenti con indicazioni al trattamento riabilitativo | B.2. Progetto di riabilitazione logopedica, fisioterapica individuale B.3. Progetto di riabilitazione logopedica, fisioterapica di gruppo | B.2. Da 6 a 20 prestazioni dirette, fino a un massimo di 40. B.3. Da 6 a 20 prestazioni dirette, fino a un massimo di 40. |
Tutte le diagnosi | Consulenza/supervisione | Modulo di 5 ore totali, ripetibile 1 volta all’anno Xxxxxxx comprendente: - osservazione diretta o indiretta del caso- osservazione in equipe multidisciplinare NPIA, Famiglia, tutti gli operatori coinvolti nella gestione del caso |
FASCIA 11-17 | ||
F90, Disturbi ipercinetici F91, Disturbi della condotta | Intervento educativo rivolto a differenti fasi del percorso di cura: | |
F92, Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale F93, Disturbi della sfera emozionale con esordio specifico nell’infanzia F94, Disturbi del funzionamento sociale con esordio specifico nell’infanzia o nell’adolescenza F30-F39, Disturbi dell’umore (affettivi) F40-F43, Disturbi d’ansia (include: Disturbo ossessivo compulsivo) | A.10. Primo modulo: Intervento educativo individuale nel periodo di avvio del percorso (aggancio relazionale) C.8. Secondo modulo: Interventi educativi di gruppo a fini abilitativi (sviluppo abilità sociali e relazionali; sviluppo competenze espressive) A.11. Terzo modulo: Intervento individuale per reinserimento sociale, aggancio con risorse territoriali esterne | A.10. 10 incontri, durata 1 ora, non ripetibili. C.8. 12 incontri, durata massima 2 ore, ripetibile massimo 1 volta per paziente (modulo minimo, rapporto educatore/utente 1:3). Riattivabile dopo rivalutazione clinica se CGAS ≤50. A.11. Modulo 3: 10 incontri, durata 1 ora, non ripetibile. |
F60, Disturbi di personalità ASSOCIATI AD ALTERAZIONE DEL FUNZIONAMENTO ADATTIVO VALUTATO DAL CLINICO INVIANTE | A.12. Intervento individuali psicoeducativo per adolescenti in situazione di crisi (urgenza clinica), propedeutici a passaggio ad un progetto finalizzato, da svolgere sia in contesto domiciliare sia esterno. | A.12. numero 12 incontri, durata massima 3 ore; a seguito di rivalutazione a cura del clinico inviate tramite CGAS, se ≤60/50, ripetibile massimo una volta per paziente. |
Attivazione di laboratori espressivi: | ||
C.9. Attività di gruppo | C.9. Modulo di 30 ore dirette/anno, ripetibile massimo 3 volte nella fascia di età per ogni paziente (modulo minimo educatore/utente 1:3; 1:2 in situazione di particolare gravità) | |
A.13. Attività individuale | A.13. Numero 10 incontri, durata 1 ora, non ripetibile. |
F70-79, Ritardo cognitivo F83 Q Malformazioni e sindromi genetiche F80 Disturbi linguaggio X00-00 Xxxxxxxx cerebrali altre s paralitiche H8-H9 Disturbi da deficit uditivi H3-H5 Disturbi deficit visivi G Neurologia ASSOCIATI AD ALTERAZIONE DEL FUNZIONAMENTO ADATTIVO VALUTATO DAL CLINICO INVIANTE. | Intervento educativo individuale in situazioni con funzionamento adattivo basso (Vineland), mirato a sviluppo aree compromesse o dopo consulenza Zoom: A.14.1. intervento individuale diretto A.14.2. intervento di consulenza ai genitori Interventi finalizzati ad acquisizione abilità sociali/autonomia rivolti a genitori/minori: C.10. Intervento di gruppo rivolti all’utente B.5. Interventi di gruppo rivolti ai genitori. C.11. Interventi di gruppo basati su Metodo Xxxxxxxxxx per difficoltà cognitive/adattive in area lieve o limite. A.15.1. Intervento educativo individualizzato con metodo cognitivo comportamentale con analisi funzionale del comportamento in caso di comportamenti problema A.15.2. Consulenza educativa individualizzata ai genitori per analisi funzionale del comportamento in caso di comportamenti problema. | A.14.1. 20 ore, non ripetibili. A.14.2. 5 ore, non ripetibili. C.10.1. Disabilità di grado lieve: 1 ciclo di 20 incontri, massimo 2 ore, ripetibile massimo una volta prima di rivalutazione clinica C.10.2. Disabilità di grado severo: 1 ciclo di 20 ore, massimo 2 ore, ripetibili 3 volte/anno. B.5. 10 incontri di gruppo (parent coaching), durata 1 ora, rivolti alla coppia genitoriale, non ripetibile. C.11. 40 ore, non ripetibili. A.15.1. numero 10 ore, ripetibile massimo 2 volte per paziente. A.15.2. numero 12 ore, 1 ciclo all’anno, non ripetibile. |
C.12. Gruppi di accompagnamento alla maggiore età, attivabile dai 16 anni. A.16. Consulenza su percorso di orientamento scolastico su richiesta della scuola A.17. Intervento educativo individualizzato per redigere profilo adattivo (Vineland) B.7.: Progetti di sostegno alla domiciliarità in caso di funzionamento adattivo basso o gravi comportamenti problema | C.12. 30 ore, ripetibili 1 volta all’anno. A.16. 8 ore A.17. 4 ore B.5. 10-40 ore dirette, ripetibili 2vv/anno. | |
Tutte le diagnosi | Consulenza/supervisione | Modulo di 5 ore totali, ripetibile 1 volta all’anno Xxxxxxx comprendente: - osservazione diretta o indiretta del caso- osservazione in equipe multidisciplinare NPIA, Famiglia, tutti gli operatori coinvolti nella gestione del caso |
UOSD PPEE | ||
A.19.: UO PPEE: Intervento educativo per adolescenti in situazione di crisi (urgenza clinica), all’interno di progetto di cura svolto da Unità Operativa di psichiatria e psicoterapia età evolutiva Interventi in caso di degenza: A.20.: educativo B.8.: OSS (in caso di degenza in pediatria) in situazioni in cui è necessaria separazione genitori /adolescente o situazioni familiari complesse | A.19.: numero 84 ore a paziente, ripetibile massimo 3 volte in un anno per paziente. A.20: numero 3 ore mattino, 3 ore pomeriggio per il periodo di degenza B.8.: numero 3 ore mattino, 3 ore pomeriggio per il periodo di degenza | |
Per tutte le diagnosi sopra elencate | B.9. Consulenza/supervisione | B.9.: Modulo di 5 ore totali, ripetibile, comprendente: - osservazione diretta o indiretta del caso - discussione in equipe multidisciplinare NPIA, famiglia, tutti gli operatori coinvolti nella gestione del caso |
PROGETTO GIOVANI IN PRONTO SOCCORSO previsto all'interno del PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2015-2018 (DELIBERA REGIONALE GPG/2015/895 DEL 29/6/2015) - Codice progetto e nome 4.5 - Giovani in Pronto Soccorso, confermato con Delibera Num. 966 del 18/06/2019 PROGRAMMA DEI PROGETTI PER L'INNOVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE - AREA SALUTE MENTALE - ANNO 2019, PROGETTO: “Messa a punto di percorsi di accoglienza e trattamento di adolescenti e giovani che accedono ai PS, in attuazione del programma regionale Dipendenze Patologiche 2017-2019 e delle Raccomandazioni in tema di cura della salute mentale degli adolescenti. (PSSR Scheda 17)” | Educatore Professionale Psicologo | Educatore Prof.le: due notti/mattino presto nel fine settimana (venerdì e sabato) dalle ore 24 alle ore 6 – e nei giorni successivi per accompagnare il ragazzo direttamente al colloquio psicologico e/o ai servizi competenti (2 mattine, 1 pomeriggio) tot ore 16 ore a settimana per 48 settimane = 768 ore Psicologo: interventi di psicoterapia breve sulla crisi (5 sedute) – valutazione – invio ai servizi competenti; ipotesi 55 pazienti per 6 ore = 330 ore Il costo previsto del progetto è totalmente finanziato dalla RER |
Per la gestione del servizio in questione dovrà essere presentato, redatto dalla Ditta, un dettagliato progetto.
Nel progetto dovranno essere individuate le modalità di gestione di attività nei diversi contesti di vita (casa, scuola, territorio), con programmazione anche in orario serale e nei fine settimana. Sono previste anche attività di coordinamento.
Per l’attuazione dei programmi abilitativi e psico-educativi, l’organizzazione del servizio deve garantire una certa flessibilità nella gestione delle attività previste. Il servizio dovrà essere svolto su dodici mesi all’anno. Di norma l’orario degli operatori sarà distribuito dal lunedì al venerdì e, in caso di particolari progetti che lo richiedano, previo accordo con il Responsabile Professionale DATeR, sarà possibile estenderlo ai giorni prefestivi e festivi. Gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno rispettare l’orario di apertura delle strutture in cui presteranno servizio.
La Ditta aggiudicataria dovrà inviare al Responsabile Professionale DATeR dettagliata rendicontazione mensile dell’attività svolta con ogni utente, onde consentire un’adeguata verifica, e dovrà inoltre garantire che i propri operatori inseriscano le prestazioni all’interno del sistema informativo della NPIA (ELEA e prossima cartella CURE).
Il controllo da parte del Responsabile Professionale DATeR sulla tipologia delle prestazioni effettuate e l’attestazione del regolare adempimento, sarà determinante per procedere alla liquidazione delle fatture.
ART. 5 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
L’aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio attraverso l’incarico a personale di comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione di servizi analoghi nell’area della disabilità e psicopatologia, con le seguenti professionalità:
• educatori professionali (per alcune attività è richiesta una formazione cognitivo comportamentale)
• logopedisti
• fisioterapisti
• terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE)
• operatori socio-sanitari e assistenti di base (per specifici progetti)
• tecnici - maestri d’arte.
Per la consulenza/supervisione/attività psicoeducative sono previste le seguenti professionalità:
• psicologo
• tecnici specializzati per l’orientamento dei non vedenti
• tecnici specializzati per l’orientamento dei sordo ciechi
• tiflologo
• personale della riabilitazione esperto (curriculum, corsi di alta formazione, master). I consulenti saranno scelti in accordo con il Responsabile dell’Unità Operativa e con il Responsabile Professionale DATeR, secondo le caratteristiche contenute nel progetto presentato dall’equipe NPIA.
Le figure professionali richieste, per l’espletamento del servizio oggetto del capitolato, dovranno possedere i seguenti titoli:
Educatore professionale
• diploma universitario di educatore professionale conseguito ai sensi del D.M. 520/98
• laurea in educatore professionale abilitante all'esercizio della professione conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
• titoli dichiarati equipollenti all'educatore professionale ai sensi del D.M. 27 luglio 2000
• titoli dichiarati equivalenti all'educatore professionale ai sensi della Legge 42/99
• iscrizione all’albo/ordine ai sensi del DDL 3868/2017
Fisioterapista, Logopedista e TNPEE
• specifica laurea abilitante all'esercizio della professione conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,
• titoli dichiarati equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000
• titoli dichiarati equivalenti ai sensi della Legge 42/99
• iscrizione all’albo/ordine ai sensi del DL 3868/2017
Operatore socio-sanitario (O.S.S.)
• qualifica: operatore socio-sanitario
• titolo: attestato di operatore socio-sanitario
Tecnici, maestri d’arte
• curriculum con formazione ed esperienza specifica.
Il curriculum del personale, inoltre, deve prevedere un’adeguata e specifica formazione ed esperienza, comprovate nell’ambito delle tecniche cognitivo-comportamentali, evolutive e neuropsicologiche, per l’attuazione di alcuni dei programmi psico-educativi, abilitativo- riabilitativi.
La ditta aggiudicataria, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà presentare all’Azienda USL l’elenco nominativo del personale che intende impiegare nel servizio, documentando, per ciascun operatore, il possesso dei titoli professionali richiesti nel presente articolo e il relativo curriculum.
L’Azienda USL potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assegnare al servizio, in modo costante per la durata dell'appalto, il gruppo di operatori indicati nel pool iniziale, e ciò per evitare turn-over poco funzionali agli scopi a cui i singoli progetti educativi sono rivolti.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile dell’Unità Operativa e al Responsabile Professionale DATeR del DSM o suo incaricato le eventuali variazioni riguardanti l’elenco indicato nel pool iniziale.
Per ogni nuovo operatore che intende impiegare nell’espletamento del servizio, la Ditta dovrà fornire al Responsabile dell’Unità Operativa e al Responsabile Professionale DATeR del DSM o suo incaricato il curriculum formativo e professionale.
L’Azienda USL, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati relativi ai nuovi operatori, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire le eventuali assenze occasionali non prevedibili del proprio personale in tempi brevi e comunque entro due giorni lavorativi (secondo gli accordi presi con il responsabile del caso), con altra figura in possesso degli stessi requisiti del titolare. Sarà cura inoltre della stessa Xxxxx aggiudicataria farsi carico delle sostituzioni programmate del proprio personale assente per ferie (da valutarsi con il responsabile del caso).
L'Azienda USL si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria la sostituzione di quegli operatori che, al momento dell'inserimento nel servizio o in corso di espletamento dello stesso, risultassero palesemente inadeguati alle funzioni da svolgere.
ART. 6 - COMPETENZE
La presa in carico dell’utente è in capo al Team Multi-professionale della NPIA, secondo la seguente articolazione:
• il clinico del team NPIA è il responsabile del progetto complessivo di presa in carico;
• il professionista della riabilitazione dipendente dell’Azienda USL, individuato dal Team, è responsabile della progettazione educativa / abilitativa / riabilitativa. Coinvolge nella costruzione del progetto e nella definizione degli obiettivi la famiglia dell’utente e il coordinatore del personale designato dalla ditta aggiudicataria ed eventualmente altri soggetti implicati;
• all’operatore dipendente della ditta aggiudicataria è demandata la conduzione dell’intervento stesso, la relativa documentazione in itinere e conclusiva, comprensiva della registrazione delle prestazioni.
Per l’attivazione di interventi nell’area psico-educativa, trattandosi di attività che necessita di una forte integrazione perché si realizzi un progetto globale, il Team Multi-professionale della NPIA referente del caso dovrà raccordarsi con gli operatori del servizio aggiudicatario, prevedendo scambi informativi corredati da idonea documentazione.
ART. 7 – CONSEGNA DELLA STRUTTURA, ATTREZZATURE E ARREDI
La presa in consegna dei locali, attrezzature e arredi, dovrà avvenire prima dell’avvio del servizio stesso, con apposito verbale.
Resta a carico dell’aggiudicatario la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per l’intera durata del contratto, garantendo un buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il normale logorio d’uso, da accertare con apposito verbale di riconsegna.
Eventuali sostituzioni o reintegri di attrezzature e arredi che risultino mancanti o non funzionanti, o che si rendano necessari per la durata dell’appalto, sono a totale carico dell’aggiudicatario che dovrà provvedere direttamente.
ART. 8 - SERVIZI ACCESSORI
a) Automezzi/titoli di viaggio
Per lo svolgimento delle attività oggetto di gara, la ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione i propri mezzi, quali pulmino e auto. Le spese di trasporto sono a carico dell’aggiudicatario (costi presunti annui stimati € 10.000,00).
b) Materiali di consumo e attività
I materiali di consumo (es. materiale di cancelleria), relativi alle attività oggetto del presente lotto, sono a carico dell’aggiudicatario.
La ditta dovrà inoltre provvedere:
• all’acquisto di tutti i materiali necessari per le attività come alimentari, materiale informativo, video ed editoriale, cancelleria, materiale per allestimento, piccoli arredi;
• alla realizzazione di attività sportive quali quote associative enti sportivi, quote per palestre e piscine, piccole attrezzature che si rendessero necessarie;
• alla realizzazione di attività educative come, ad esempio, uscite serali (ristoranti, cinema, teatro, concerti etc).
Costi presunti annui stimati: € 6.000,00.
c) Locali
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione spazi idonei per la realizzazione di attività e progetti educativi individuali e di gruppo, nell’ambito territoriale dell’Azienda USL come indicato all’art. 4 – Articolazione del servizio e impegno orario.
La disponibilità ad assumere tale impegno e le sedi individuate dovrà essere contenuta nel progetto che verrà presentato.
d) Formazione e aggiornamento
L’aggiudicatario dovrà prevedere iniziative di formazione e consulenza/supervisione permanente del proprio personale attraverso la redazione di un programma annuale che comprenda l’attivazione di corsi, incontri e stage inerenti tematiche educativo–riabilitative e organizzative, concordate con il Responsabile Professionale DATeR e con il Responsabile UOC NPIA/UOSD PPEE. Entro il mese di dicembre di ogni anno i Responsabili AUSL suddetti dovranno indicare tecniche e ambiti di formazione necessari per l’anno
successivo. Entro il mese di gennaio la Ditta aggiudicataria dovrà presentare il piano formativo.
Potrà rientrare nella programmazione annuale la partecipazione del personale della ditta aggiudicataria alle iniziative formative promosse dall’AUSL qualora rientranti negli obiettivi formativi condivisi. La quota di iscrizione sarà a titolo gratuito mentre il monte ore sarà a carico dell’aggiudicatario, ma al di fuori dell’orario di Servizio della gara d’appalto.
La formazione congiunta del personale dovrà essere garanzia delle necessarie connessioni progettuali e operative.
Tutti i costi relativi ai punti a), b), c) e d) sono a completo carico della ditta aggiudicataria e ricompresi nel canone offerto.
ART. 9 – VERIFICA E CONTROLLO
Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l’Azienda USL provvederà alla verifica della qualità e dell’appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato. L’Azienda USL procederà altresì alla verifica analitica degli standard e si attiverà in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.
La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio, la verifica dell’appropriatezza dei progetti psico-educativo-abilitativi e riabilitativi, della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, compete al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), che relazionerà al Responsabile UOC NPIA/UOSD PPEE circa l’andamento del servizio.
Sono da subito proposti i seguenti indicatori qualitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio erogato:
1) N° progetti richiesti
------------------------------------ X 100 standard 95%
N° progetti attivati
2) N° progetti attivati
------------------------------------------ X 100 standard 100%
N° relazioni attese compilate secondo facsimile allegato
Al mancato raggiungimento degli indicatori qualitativi seguirà una penalizzazione del 5% del valore del canone unitario della prestazione.
Viene definito come indicatore quantitativo il raggiungimento dell’obiettivo di n. 55.386 prestazioni educative annuali.
Le prestazioni degli altri professionisti andranno comprese nel numero totale, ma parametrate secondo le percentuali elencate nella tabella sottostante (si riferiscono a percentuali dove la base 100 è il costo dell’educatore)
Fisioterapista e logopedista, TNPEE | 103,71 |
Tiflologo | 303,95 |
Tecnico della comunicazione LIS/Lis tattile | 323,49 |
Tecnico per laboratori espressivi individuali | 174,50 |
Tecnico Laboratori espressivi gruppo | 204,42 |
Oss | 93,33 |
Psicologo | 146,12 |
Educatore | 100,00 |
Qualora alla verifica qualitativa effettuata alla data del 31 dicembre di ogni anno, da parte del DEC o suo collaboratore, risultasse che gli obbiettivi degli indicatori qualitativi non siano stati raggiunti si procederà ad una penalizzazione del 5% del valore del canone unitario della prestazione.
ART. 10 – DURATA DEL SERVIZIO
Il presente contratto avrà una durata di due anni.
L’Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni, anche singolarmente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica.
Durante il periodo di rinnovo, l’attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.
L’Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del DSM-DP, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
La ditta s’impegna altresì ad assicurare l’eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.
ART. 11 – PERIODO DI PROVA
La Ditta aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività.
Trascorsi sei mesi dall’inizio del contratto, il periodo di prova s’intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell’Azienda appaltante.
Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la Ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;
• si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.
ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO
In considerazione dei cambiamenti possibili nelle politiche del welfare locale e in relazione ai bisogni dell’utenza, la Direzione del Dipartimento potrà concordare annualmente con la ditta aggiudicataria l’eventuale ridefinizione delle attività del servizio da erogare.
In relazione a quanto sopra, e come previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, l’Azienda USL si riserva la facoltà di diminuire o aumentare il fabbisogno annuale di prestazioni, fino alla concorrenza del quinto d’obbligo (20%), comunicandolo alla ditta almeno sei mesi prima, per le opportune valutazioni.
Infine, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di un ulteriore aumento delle attività del servizio.
In questa ipotesi, l’importo della modifica non potrà essere superiore a € 798.458,00 IVA esclusa.
ART. 13 - CANONE DEL SERVIZIO
Il corrispettivo spettante alla ditta aggiudicataria è rappresentato dal valore del canone unitario a prestazione indicato in offerta, che non dovrà essere superiore a € 24,00.
La ditta offerente dovrà formulare un importo unico, corrispondente al canone unitario a prestazione, comprensivo delle seguenti voci:
• progetti/attività illustrati nelle tabelle di cui all’art. 4 del presente capitolato;
• spese di trasporto di cui all’art. 8 lettera a) del presente capitolato;
• spese per materiale di consumo e attività di cui all’art. 8 lettera b) del presente capitolato;
• spese per locali di cui all’art. 8 lettera c) del presente capitolato;
• spese formazione e aggiornamento di cui all’art. 8 lettera d) del presente capitolato.
L’importo del canone dovrà intendersi omnicomprensivo di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell’organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.
ART. 14 - REVISIONE PREZZI
I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio, fatta salva solo, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la possibilità di una rivalutazione annuale, a partire dal primo anno di rinnovo, nella misura percentuale che sarà definita anche in base a indicatori regionali.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo.
ART. 15 - REFERENTE DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche o a un suo incaricato, il nominativo di un suo referente o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.
La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell’incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.
Il Referente, o un suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall’Azienda USL per verificare l’andamento del servizio.
In caso di assenza o impedimento dell’incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l’indirizzo di un sostituto.
ART. 16 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA
I dipendenti della Ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.
La Stazione appaltante può richiedere l’allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia risultato di gradimento.
In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:
• vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro come stabilito dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• abbia sempre con sé un documento di identità personale;
• consegni immediatamente gli oggetti, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenuti nell’ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà affidare ai Referenti aziendali interessati o a un loro incaricato;
• segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai Referenti aziendali o ad un loro incaricato;
• tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
• non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio;
• rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.
La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell’Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
ART. 17 – SCIOPERI
In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.
I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della Ditta aggiudicataria non saranno riconosciuti.
La Ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza, concordando di volta in volta eventuali specifiche modalità con i referenti aziendali.
ART. 18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA
La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell’applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.
A richiesta dell’AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.
Resta comunque inteso che l’AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l’appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.
ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Responsabile del trattamento dei dati personali
Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell’incarico.
Con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l’applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall’Azienda
La Ditta dovrà garantire all’Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, l’adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell’Azienda e/o dell’Autorità di controllo.
Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
L’Azienda USL di Bologna, come previsto dall’art. 26 comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell’Azienda USL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione.
La ditta dovrà presentare una Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici.
Si precisa che detto fascicolo è attualmente in fase di revisione e che appena disponibile la nuova versione sarà cura dell’AUSL di Bologna inviarlo nuovamente all’Appaltatore L’AUSL di Bologna allegherà alla documentazione di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) Preliminare in attesa di inviare, dopo l’aggiudicazione, allegato al contratto di appalto, quello definitivo.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre inviare una dichiarazione di avere assolto agli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dovrà avere elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l’attività del contratto, documentato da fotocopia del frontespizio del documento con firma e data, come indicato anche nel disciplinare di gara punto 23. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto.
ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
xxxxxxxxxx previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
ART. 22 - DANNI A PERSONE E COSE
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
La ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Azienda USL, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.
La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all’Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno € 1.500.000,00 – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi.
ART. 23 - PENALITÀ
L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.
Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:
• in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di sospensione;
• in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto;
• in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto;
• in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni fatto.
• in caso di mancata o non tempestiva sostituzione del personale verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni fatto;
• nel caso in cui all’esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara).
In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata.
La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.
Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto ammontare netto contrattuale.
La Ditta aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 24 – SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
• Art. (…..) - (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere ipso facto et jure il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 c.c.;
b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c. in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
d. in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda Sanitaria;
e. in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda Sanitaria;
f. qualora l’Azienda Sanitaria notifichi due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
g. in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza;
h. in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l’audit al Titolare del Trattamento (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara).
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all’art. 110 del Codice.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro), l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016.
ART. 27 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all’Azienda USL di Bologna.
Per quanto riguarda la fatturazione del mese di dicembre, si rimanda a quanto meglio esplicitato all’art. 9 - Verifica e controllo del presente capitolato.
L’Unità Amministrativa procederà alla liquidazione della fatturazione del mese di dicembre solo dopo aver ricevuto dal DEC o suo collaboratore una breve relazione da cui emerga lo stato dell’arte sulla verifica della qualità e dell’appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel capitolato. L’attestazione dovrà inoltre riportare che gli obiettivi degli indicatori qualitativi sono stati raggiunti o viceversa che non sono stati raggiunti e quindi indicare la percentuale di abbattimento da applicare. La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno in seguito a verifica e attestazione per l’esatto adempimento da parte del DEC o suo collaboratore.
In caso di RTI, l’Unità Amministrativa potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver ricevuto tutte le fatture da parte di ogni ditta, verificandone la corrispondenza con l’importo di canone aggiudicato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG ove previsto.
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
• indicazione dettagliata del servizio prestato
• indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
• indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato.
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 000-0000000.
L’Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
• alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
• alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 28 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL’INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
ART. 29 - SPESE ACCESSORIE
Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.
Per accettazione