Procedure di conciliazione ed arbitrato
Procedure di conciliazione ed arbitrato
CCNQ del 23 gennaio 2001
A cura di: Xxxxxxxx Xx Xxxxx
Dirigente Generale ARAN
CONTROVERSIE DI LAVORO LE OPZIONI CONSENTITE
Tentativo di conciliazione ex art. 66 d. lgs. 165
Procedura di conciliazione e di arbitrato, ex CCNQ
Ricorso all’autorità giudiziaria, con preventivo ed
obbligatorio tentativo di conciliazione
CONCILIAZIONE E ARBITRATO
secondo il CCNQ del 23 gennaio 2001
La procedura di conciliazione e arbitrato è facoltativa
Art. 2, c.1: ”restando fermo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria …”
Si avvia con la richiesta di una delle parti (art. 3, c.1)
L’altra parte esprime la eventuale disponibilità entro 10 giorni
Le parti concordano la sede di svolgimento della trattazione contenziosa (art. 3, c.5)
b) presso la camera arbitrale regionale
L’ARBITRO E’ DESIGNATO DI COMUNE ACCORDO TRA LE
PARTI, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5
Prima del sorteggio, le parti possono rinunciare alla procedura in caso di mancato accordo
Un secondo rifiuto comporta la rinuncia all’arbitrato (art. 3, c.3)
PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Tentativo obbligatorio di conciliazione
L’ARBITRO E’ OBBLIGATO AD ESPLETARE UN TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE entro 10 giorni dalla comparizione delle parti Se non è stato già espletato ex art. 66 del d. lgs. 165 (art. 4, c.1)
SE LA CONCILIAZIONE RIESCE, il verbale viene depositato presso la camera arbitrale regionale (art. 4, c.5)
SE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE, L’ARBITRO PROPONE UNA SUA SOLUZIONE CONCILIATIVA (art. 4, c.6)
SE LA PROPOSTA CONCILIATIVA NON E’ ACCETTATA, L’ARBITRO FISSA LA PRIMA UDIENZA PER ARBITRATO
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SEGUE PROCEDIMENTO ARBITRALE
Le parti comunicano il proprio assenso entro 10 giorni, diversamente il procedimento si estingue
L’arbitro può sentire testi e richiedere l’esibizione di documenti .art. (5, c.10)
L’arbitro comunica il lodo alle parti e alla camera arbitrale (c.11)
IMPUGNATIVE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
DUE TIPOLOGIE DI IMPUGNATIVA: (art. 6)
A) CON RICHIESTA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO, SECONDO IL CCNQ
B) CON RICORSO AL COLLEGIO EX ART. 55 D. LGS. 165,
ma sempre con le medesime regole e procedure del ccnq
Le sanzioni disciplinari sono sospese sino alla definizione della procedura di arbitrato