ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
L’anno duemila[], il giorno [] del mese di []
tra
EUR S.p.A. (di seguito anche "EUR" o “Società”) con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, Codice Fiscale n. 80045870583, P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000 interamente versato, rappresentata dal Dottor [], nato a [] il [], domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
(di seguito denominata anche brevemente "EUR" o “Società”)
e
“[]” con sede legale in [], Via [] n. [], C.A.P. [], C.F. [] e P. IVA []
iscritta al R.E.A. di [] xx x. [x] xx persona di [] xxxx x [x] xx [x] xxxxxxxxxxx per la carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale 1
Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
(di seguito denominata anche “Contraente”)
PREMESSO CHE:
EUR S.p.A. ha rilevato l’esigenza di affidare ad un operatore economico da reperire sul mercato, mediante procedura ad evidenza pubblica, i servizi di manutenzione ordinaria programmata, di manutenzione a richiesta e a guasto nonchè i lavori di manutenzione a richiesta, degli apprestamenti e degli impianti antincendio installati presso gli edifici di proprietà di EUR;
in forza della Disposizione Organizzativa n. 2/2020 emanata da EUR S.p.A., Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione e Progettazione nonchè per la fase di
Esecuzione è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx mentre Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è l’Avv. Xxxxxx Xxxxx;
il Responsabile del Procedimento in fase di Programmazione e Progettazione ha stimato l’importo complessivo dell’appalto per l’esecuzione dei servizi in questione, in € 804.565,47 (euro ottocentoquattromilacinquecentosessantacinque/47) oltre IVA di legge, comprensivi di oneri per la sicurezza relativi a interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 41.223,18 (euro quarantunomiladuecentoventitrè/18) oltre IVA;
il Responsabile del Procedimento in fase di Programmazione e di Progettazione ha individuato quale procedura di scelta del contraente, la procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del medesimo decreto;
all’esito dell’esperimento della procedura di affidamento, con 2
Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. n. [] del [] la Contraente è risultata aggiudicataria dell’appalto in oggetto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 (Premesse e allegati)
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. La Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e in tutta la documentazione nonché nei relativi allegati.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo Quadro e norme regolatrici)
EUR S.p.A. affida alla “[]”, che accetta, l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria programmata, di manutenzione a richiesta e a guasto nonchè i lavori di manutenzione a richiesta, degli apprestamenti e degli impianti antincendio installati presso gli edifici di proprietà di EUR- Nello specifico le suddette prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo e più esaurientemente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, consistono in:
1) Servizi a canone:
- Servizi a canone fisso: Coordinamento e gestione tecnica, definizione di aspetti progettuali costruttivi, assistenza tecnica, reperibilità e pronto intervento, ed aggiornamento dell’anagrafica relativa alla consistenza degli impianti ed apprestamenti antincendio installati negli edifici di proprietà di EUR S.p.A.
- Servizi a canone variabile: Servizi di manutenzione ordinaria programmata. 3
2) Lavori e servizi extra canone: Lavori e Servizi di manutenzione a richiesta/guasto o danno e presidio.
I servizi saranno richiesti da EUR alla Contraente attraverso l’emissione di appositi Ordini di Acquisto (di seguito anche “ODA” o “Ordinativo”) vistati dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto ed autorizzati dal Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva, di seguito brevemente anche “RPE”.
Per le attività extra canone EUR si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo ovvero un numero di contratti applicativi tramite Ordine di Acquisto (ODA) che potrà riguardare servizi, lavori, forniture, per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere.
L’esecuzione del presente Accordo Quadro, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) e nell’offerta presentata dalla Contraente (Allegato 2), è regolata:
a) dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla relativa
normativa attuativa e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto non abrogato;
b) dalle disposizioni del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;
c) dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
d) dal Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.);
e) dal Patto di Integrità:
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e i contenuti degli allegati, la prevalenza sarà determinata secondo l’ordine che segue:
(1) Contratto; (2) Capitolato Speciale d’Appalto; (3) Offerta della Contraente.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità di questi 4
ultimi e dei risultati ricercati. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
Art. 3 (Modalità di esecuzione)
La Contraente si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di EUR e dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e in ossequio alle disposizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
La Contraente, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra, EUR S.p.A. si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Al termine delle suddette prestazioni sarà redatto il Certificato di Verifica di Conformità che verrà emesso dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
La Contraente dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto, quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra la Contraente e la Società.
Art. 4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
Il corrispettivo complessivo convenuto per le attività oggetto del presente contratto, ammonta a € [] (euro []) oltre I.V.A, comprensivo di € 30.163,30 (euro trentamilacentosessantatrè/30) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo così ripartito:
1. € [] (euro []) oltre I.V.A. comprensivo di € 521,51 oltre I.V.A. per 5
oneri della sicurezza per servizi a canone fisso;
2. € [] (euro []) oltre I.V.A. comprensivo di € 9.198,65 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza per servizi a canone variabile;
3. € [] (euro []) oltre I.V.A. comprensivo di € 9.143,79 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza per servizi extra canone
4. € [] (euro []) oltre I.V.A. comprensivo di € 11.299,36 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza per lavori extra canone.
Il corrispettivo per le prestazioni verrà corrisposto, mediante l’emissione di SAL, predisposti e approvati secondo le modalità, termini e le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
L’erogazione dell’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 35 co. 18 del d.lgs. n. 50/2016 all’effettivo avvio delle prestazioni è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria e/o assicurativa di cui alla richiamata disposizione normativa.
I pagamenti potranno avvenire solo dopo l’accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, attestata tramite il codice BAM e previa presentazione di regolare fattura da parte della Contraente.
La Contraente potrà emettere la fattura soltanto dopo l’emissione del certificato di pagamento e della comunicazione del RPE che ne autorizza l’emissione.
Nella suddetta comunicazione del RPE sarà indicato il Codice BAM.
La contabilizzazione del corrispettivo per le attività “extra canone”, per le quali saranno emessi specifici ODA, sarà effettuata nel corso della loro esecuzione, con le modalità fissate nell’Ordinativo medesimo, ossia a seconda dei casi a corpo o a misura, mentre la loro liquidazione avverrà in forma “cumulata” in ragione della loro effettiva ultimazione nel periodo oggetto di fatturazione.
EUR, sui certificati di pagamento, potrà effettuare una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza, da parte della Contraente, delle norme
e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 6
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva (di seguito anche “DURC”).
Le fatture dovranno inoltre riportare il numero di BAM, pena l’irricevibilità di quest’ultime da parte della Società, ed il seguente codice CIG: [].
In attuazione di quanto prescritto dall’art. 2 della legge n. 136/2010, le Parti convengono che il pagamento delle fatture avverrà su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante bonifico bancario. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, quale modificato dal d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni in legge n. 96/2017, le fatture emesse nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. “split payment” e dovranno, pertanto, recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.
In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR corrisponderà alla Contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell’I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da EUR e versata direttamente all’Erario.
Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1 gennaio 2019, ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, EUR S.p.A. ha previsto l’utilizzo del Codice Destinatario “n. V0T6GMI” per la ricezione della fattura elettronica.
Al riguardo precisiamo che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture emesse dalla Contraente, dovrà necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:
1. Blocco 2.1.2 - dovrà riportare i dati identificativi del Contratto, il CIG;
2. Blocco 2.1.5 - dovrà riportare il codice/ci BAM;
3. Blocco 2.1.7 - dovrà riportare i SAL, ove previsti. 7
L’assenza di valorizzazione dei suddetti dati, già ad oggi obbligatori contrattualmente, comporterà l’irricevibilità della fattura.
Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalità di fatturazione di cui al paragrafo precedente, dovrà inviare la fattura al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.
Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente. La Contraente si assume espressamente l’obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.
Art. 5 (Durata)
Il servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del “verbale di consegna” da parte di EUR.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, EUR si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento fino ad ulteriori sei mesi. Nel caso di esercizio di tale facoltà da parte di EUR, la Contraente si obbliga fin d’ora all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, co. 12 del d.lgs. n. 50/2016, EUR si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni del presente contratto fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. In caso di esercizio di tale facoltà da parte di EUR, la Contraente si obbliga fin d’ora all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli.
Nel caso di esercizio di tali facoltà da parte di EUR la Contraente non 8
potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto E' escluso il tacito rinnovo del contratto alla scadenza.
Art. 6 (Dichiarazioni e garanzie)
La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
La Contraente dichiara e garantisce – anche per i propri subappaltatori – di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 105 co. 7 e 8 del Codice dei Contratti Pubblici nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. La Contraente dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell’ambito della o aventi effetto
sulla procedura di affidamento di cui in premesse.
Art. 7
(Clausole risolutive espresse)
EUR si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente accordo quadro stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contrante è onerata di presentare alla Società), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:
grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
in caso di concordato preventivo, di fallimento della Contraente;
violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n. 231/01 di EUR S.p.A.; 9
violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 4);
applicazione a carico della Contraente di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
non veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 6 oppure nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto la Contraente non rispetti i requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 per eventi sopravvenuti;
violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso il caso in cui la violazione sia stata commessa nell’ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.
Ai sensi dell’art. 3, co. 8, legge n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società “Poste Italiane S.p.A.”.
Art. 8
(Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione e Direttore dell’Esecuzione)
Il Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, mentre il Direttore dell’Esecuzione è []
Art. 9
(Obblighi ed oneri a carico della Contraente)
Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta, in via generale, all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel presente Accordo, nei contratti applicativi che
verranno stipulati, nell'offerta (Allegato 1) e nel Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo dei relativi allegati (Allegato 2) con divieto 10
assoluto di apportare autonomamente varianti o modifiche non autorizzate da EUR.
La Contraente si obbliga a non sospendere le prestazioni oggetto del presente Accordo unilateralmente, anche nel caso in cui dovessero sorgere controversie con la Società. L’eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale della Contraente costituirà inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto per fatto della Contraente ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tal caso EUR procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti della Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Società e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
La Contraente è, altresì, tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da un suo incaricato.
La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i fatti dannosi arrecati ad EUR o a terzi imputabili ad essa o ai suoi ausiliari o incaricati o subappaltatori/subfornitori/cottimisti/prestatori/fornitori (ivi inclusi gli ausiliari di detti subappaltatori/subfornitori/cottimisti/prestatori/fornitori) ed in qualsivoglia modo connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta.
Fermo restando quanto previsto dalle altre disposizioni del presente Accordo Quadro, la Contraente assume ogni responsabilità per qualsiasi altra violazione del presente contratto, della normativa applicabile o dei diritti di terzi, che sia imputabile ad essa e sia connessa in qualsivoglia modo all’esecuzione del presente Accordo.
Anche dopo il venir meno del presente Accordo per qualsiasi causa, la Contraente:
- si obbliga a tenere manlevata ed indenne EUR da qualsiasi pretesa, turbativa, contestazione o richiesta, in sede giudiziale e stragiudiziale
da parte di terzi o di competenti autorità che comunque contrasti con 11
le dichiarazioni, garanzie ed obbligazioni rese della stessa Contraente di cui al presente contratto (ivi incluso qualsiasi pretesa, turbativa, contestazione o richiesta afferente agli infortuni e fatti dannosi specificati al settimo paragrafo del presente articolo o alle violazioni specificate all’ottavo paragrafo del presente articolo);
- esercita a questo fine a proprie spese tutte le azioni anche giudiziali o amministrative necessarie od utili contro i medesimi terzi o autorità;
- si impegna a pagare direttamente ai terzi o alle autorità competenti ogni somma che sia loro eventualmente dovuta in relazione alle pretese, turbative, contestazioni o richieste sopra-dette;
- si impegna a tenere EUR manlevata ed indenne dai danni, costi e spese, anche non ripetibili (incluse le spese legali).
La Contraente è responsabile della perfetta rispondenza del servizio di manutenzione alle condizioni contrattuali nonché alle disposizioni apposte e contenute negli ODA, nelle istruzioni e nelle prescrizioni impartite da EUR.
Gli eventuali maggiori costi delle attività eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
Qualora la Contraente, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiale di quantità eccedente rispetto alla quantità prescritta o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, sempre che EUR accetti le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi contrattuali.
La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi in oggetto, ha l’obbligo assoluto:
di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
La Contraente è tenuta inoltre a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre 12
dotazioni DPI in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
La Contraente è tenuta a far osservare, in modo scrupoloso, al personale addetto all'espletamento delle attività, il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, DUVRI (Allegato 3).
La Contraente è, inoltre, tenuta a:
- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione ed al rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dell’Esecuzione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell’espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di
lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell’Esecuzione del contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire per tutta la durata dell’appalto l’attività di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni contenute nel DUVRI (Allegato 3);
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società e fa
sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni 13
conseguente maggiore danno.
In caso di mancato o ritardato adempimento, integrale o parziale da parte della Contraente, dei crediti lavorativi/retributivi, contributivi e/o assicurativi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del presente Accordo (ivi inclusi i lavoratori dei subappaltatori e/o subfornitori e/o cottimisti e/o prestatori di servizi e/o fornitori di beni (pur sempre impiegati nell’esecuzione del presente contratto) ovvero laddove giunga ad EUR segnalazione circa un siffatto mancato o ritardato adempimento integrale o parziale, EUR, ai sensi dell’art. 30 del Codice, potrà di procedere alla sospensione dei pagamenti dovuti alla Contraente, quantomeno sino a quando non sia stato accertato – in conformità alle procedure di legge e comunque con elevato grado di certezza – l’avvenuto pagamento integrale dei suddetti crediti. Resta inteso che sarà sempre facoltà di EUR richiedere a (ed ottenere da) la Contraente e/o i subappaltatori e/o i subfornitori e/o i cottimisti e/o i prestatori di servizi e/o i fornitori di beni nell’ambito dell’appalto del presente Accordo, tutta la documentazione
necessaria a verificare l’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e/o assicurativi. La Contraente accetta sin d’ora che, nel caso in cui EUR si avvalga della facoltà di sospensione sopra-riportata, non matureranno interessi.
L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio di EUR e fa sorgere il diritto per la Società al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Art. 10
(Obblighi di riservatezza e privacy, proprietà intellettuale) Xxxxx restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, la Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla Società, o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Società, il gruppo della Società o la sua attività, e
si rende garante della riservatezza anche da parte del personale 14
dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per la Contraente vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta della Società.
La Contraente nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Società e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 nonché quanto previsto alla luce del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali. La Contrante si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte della Società, che saranno comunicati/trasmessi dalla Contraente stessa).
Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata prevista di seguito.
Le Parti si impegnano a far sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente alle stesse, in modo automatizzato e non, siano utilizzati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi; il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle Parti, in conformità con le misure di sicurezza alla tutela dei dati stessi, solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
I dati verranno trattati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o trattati.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 15
alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; ha diritto altresì di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per quanto riguarda EUR, il titolare del trattamento è EUR S.p.A. I dati potranno essere comunicati da EUR a tutti i soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra-indicate.
Art. 11 (Recesso)
Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per proprie esigenze ed a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal presente affidamento, senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data del recesso.
In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contrante è onerata a presentare alla Società.
La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 12 (Risoluzione)
La Società si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e costituzione in mora della controparte, a mezzo pec o mediante
raccomandata A/R e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione 16
per eventuale risarcimento danni.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Contraente tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invierà al Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Contraente. Egli formulerà, altresì, la contestazione degli addebiti alla Contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Contraente abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento in fase esecutiva, dichiarerà risolto il contratto. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell’art. 108 del Codice.
Art. 13 (Garanzia Fideiussoria)
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato alla Società prima della sottoscrizione del presente contratto una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di importo pari a € [],00 (xxxxx[x]) in conformità a quanto prescritto dall’art. 103 d.lgs. n. 50/2016. La cauzione è costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa/bancaria emessa da [] il [], avente decorrenza dal [] e scadenza al [] e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art. 1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Contraente ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il termine di 15 giorni.
Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento 17
dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di EUR.
La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta ai danni della contraente. La Società ha infine diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla contraente in caso di inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di lavoro.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di
Conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Art. 14 (Polizza Assicurativa)
Per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, la Contraente ha consegnato alla Società, al momento della sottoscrizione del presente Accordo, una copia della polizza assicurativa RCT/O n. [], emessa dalla [] avente decorrenza dal [] e scadenza al [] con massimale non inferiore a € 2.000.000,00.
La polizza, inoltre, riporta la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”.
La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell’affidamento. In
caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza del contratto, la Contraente è obbligato all’immediato rinnovo della stessa; 18
nel caso in cui ciò non avvenga, il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1353 c.c.
Saranno considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che la Contraente non sia riuscita ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
In ogni caso non potranno essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti o eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo della Contraente. I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente delle prestazioni da parte della Contraente non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese della stessa la quale sarà, altresì, obbligata a risarcire ad EUR TEL gli eventuali danni conseguiti.
Art. 15 (Penalità)
Nel caso di inadempimenti, ritardi e disservizi, la Contraente dovrà corrispondere ad EUR le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.
La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.
Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove per effetto dell’applicazioni delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l’importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della
cauzione originariamente prestata, la Contraente sarà tenuta a 19
reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questi assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente in caso di sospensione del servizio per cause diverse da quelle previste ai co. 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 4.
Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo
stesso è tenuto a rispondere.
Art. 16
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice etico e Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del d.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola
delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e 20
Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico. La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di “EUR S.p.A.”. In particolare, si obbliga (i) a tenere una condotta in linea con il suddetto documento e, comunque, tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 190/2012 e
s.m.i. (ii) a non compiere atti tali da indurre dipendenti e/o collaboratori
della Società a violare o tenere una condotta non conforme ai principi contenuti nel PTPCT. Tale documento, del quale la Contraente dichiara di avere piena conoscenza, è stato predisposto in attuazione della legge
n. 190/2012 e s.m.i. ed è consultabile sul sito web istituzionale di EUR
S.p.A. nella Sezione Amministrazione Trasparente. La violazione, anche di una sola delle disposizioni contenute nel PTPCT, attribuisce ad EUR
S.p.A. la facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta alla Contraente della volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui alla legge n. 190/2012 e del PTPCT della Società. Ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 179/2017, i lavoratori ed i collaboratori della Contraente, nel caso in cui vengano a conoscenza di illeciti o irregolarità
relativi ad EUR S.p.A., possono segnalarlo collegandosi al seguente 21
indirizzo web: xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/.
Art. 17
(Accordo bonario, Transazione e Controversie)
Qualora in caso di controversie tra EUR e la Contraente si volesse attivare il procedimento di Accordo bonario, lo stesso dovrà essere esperito secondo le prescrizioni previste dall’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016.
Qualora in caso di controversie tra EUR e la Contraente si volesse addivenire ad una transazione, la stessa dorà essere esperita secondo le prescrizioni previste dall’art. 208 del d.lgs. n. 50/2016
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 18 (Subappalto)
(in alternativa) Non avendo la Contraente dichiarato di volersi avvalere del subappalto in fase di presentazione dell’offerta è esclusa la possibilità di subappaltare parte delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
(in alternativa) La Contraente, previa necessaria autorizzazione da parte di EUR, potrà ad affidare in subappalto le seguenti prestazioni indicate nell’offerta: [] e in ogni caso in misura non superiore al [] per cento dell’importo complessivo del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
EUR potrà autorizzare la Contraente a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016.
In tal caso, la Contraente si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto,
un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo
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detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136/2010; la Contraente si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Contraente, la quale rimane pienamente responsabile nei confronti della Società della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che la Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 co. 2 imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di dettaglio in materia di subappalto di cui agli artt. 32, 33 e 34 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 19
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)
Ai sensi dell’art. 105, co. 1 è vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto potrà avvenire esclusivamente secondo le prescrizioni dettate dall’art. 106, co. 13 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 20 (Documentazione contrattuale)
Si allega al presente Accordo Quadro, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:
1. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
2. Offerta tecnica ed economica presentata dalla Contraente in sede di gara;
3. D.U.V.R.I.;
4. Patto di integrità. 23
« [] »
[]
Firmato digitalmente
EUR S.p.A.
L’Amministratore Delegato
[]
Firmato digitalmente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., la Contraente dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art. 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art. 7 (Clausola risolutiva espressa); Art. 9 (Obblighi ed oneri a carico della Contraente); Art. 10 (Obblighi di riservatezza e privacy, proprietà intellettuale); Art. 11
(Recesso); Art. 12 (Risoluzione); Art. 13 (Garanzia fideiussoria); Art. 14 (Polizza assicurativa); Art. 15 (Penalità); Art. 17 (Accordo bonario, Transazione e Controversie); Art. 18 (Subappalto).
Letto, confermato e sottoscritto.
“[]”
[]
Firmato digitalmente
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