PROGETTO FUSIONE FONDO EX CRT NEL FONDO DI GRUPPO
PROGETTO FUSIONE FONDO EX CRT NEL FONDO DI GRUPPO
La Commissione Previdenza dell’Associazione Pensionati ex Banca CRT, integrata da altri componenti del Direttivo, ha esaminato l’Accordo del 12.09.2019 sul completamento del piano di confluenza dei Fondi Pensione nel Fondo di Gruppo. L’accordo interessa oltre al nostro anche i Fondi Caccianiga di Treviso, ex Banca di Roma, ex CR Trieste e, per quanto attiene i successivi punti 3 e 4, anche i già iscritti alla sezione I dello stesso Fondo di Gruppo. Di seguito si ritiene utile sintetizzare i punti più significativi dello stesso nella speranza di consentirne una miglior comprensione evitando nel contempo interpretazioni fuorvianti.
L’accordo investe più tematiche specifiche ma tra loro complementari, con riferimento al Fondo ex Banca CRT:
1) La REVISIONE DELLO STATUTO del Fondo ex Banca CRT, piuttosto datato, con lo scopo tra gli altri di eliminare le penalizzazioni causate dalla riforma delle pensioni del 2011 c.d. “Legge Fornero”.
2) La FUSIONE nel FONDO di GRUPPO dei citati 4 FONDI creando appositi “comparti” in modo da tenere differenziati gli stessi (per previsioni statutarie e quindi prestazioni) riservando i singoli patrimoni a beneficio dei soli iscritti ai singoli fondi.
3) CONSENTIRE, in modo assolutamente VOLONTARIO, a tutti gli iscritti già PENSIONATI di “CAPITALIZZARE” tutte le rate della propria pensione che matureranno da una certa data ottenendo un capitale e cessando definitivamente i rapporti con il Fondo ex CRT per sé e per gli eventuali superstiti che sarebbero beneficiari di pensione di reversibilità.
4) CONSENTIRE agli iscritti IN SERVIZIO ed ESODATI di “ZAINETTIZZARE” cioè di trasformare in capitale, non prelevabile, il valore attualizzato della futura pensione che sarà erogata dal Fondo ex CRT trasferendolo alla sezione II del Fondo di Gruppo (passando quindi dal regime di prestazione definita, cioè pensione percepibile definita dalle regole dello Statuto, al regime di capitalizzazione individuale, con le caratteristiche di tale sezione esaminabili sul loro sito, cessando anch’essi ogni rapporto con il Fondo ex CRT).
Esaminiamo ora i punti qualificanti delle 4 tematiche.
1) REVISIONE DELLO STATUTO
Si tratta di portare finalmente a compimento la richiesta deliberata dal Consiglio di Amministrazione del nostro Fondo nel 2015, sostenuta e più volte sollecitata con alcune modifiche ed integrazioni dalla nostra Associazione tramite propria proposta, raccogliendo le aspettative dei nostri iscritti.
I punti qualificanti sono sintetizzabili in:
1. Art.36: Cancellazione del limite dei 38 anni di contribuzione quale periodo utile per il calcolo della pensione (quindi i contributi versati in tutti gli anni di lavoro sono utili per il calcolo dell’importo della pensione), con eliminazione delle percentuali di maggiorazione (praticamente da anni inesistenti) o di penalizzazione (praticamente quasi sempre esistenti) qualora si acceda alla pensione con una età anagrafica di almeno 62 anni.
2. Recupero di quanto perso, a causa dei 2 elementi penalizzanti citati, da parte di tutti i pensionati che ne fossero stati interessati ed andati in pensione dall’1.1.2012, con liquidazione della differenza tra la pensione calcolata con il nuovo Statuto rispetto a quella con l’attuale (beneficio calcolato individualmente ma che dovrebbe interessare la maggioranza dei pensionati di questo periodo) mentre per gli iscritti in servizio/esodati il nuovo criterio di calcolo decorre dall’1.1.2019 (data di decorrenza della revisione statutaria se approvata).
3. Art.8: nomina dei Consiglieri del Fondo di scelta aziendale da parte della sola Capogruppo. Possibilità,
dal mandato successivo al presente, di modifica della rappresentatività degli iscritti.
4. Art.9: poiché non ci pare evidente nell’accordo la conferma della prosecuzione nel tempo della necessità di approvazione da parte degli iscritti (Referendum) delle variazioni statutarie, non
dipendenti da norme di legge, occorreranno chiarimenti in merito alla permanenza del Referendum nel nuovo Statuto.
5. Art.43: questo viene modificato tenendo conto delle norme di legge in proposito (vedi legge 252/2005 e successivi aggiornamenti, che prevede interventi da parte dei Consigli di Amministrazione dei Fondi qualora il bilancio attuariale rilevi situazioni di disavanzo, sino ad intervenire in riduzione sulle prestazioni pensionistiche maturate o maturande). Viene contemporaneamente previsto nell’accordo, in caso le verifiche tecnico attuariali del bilancio riportino degli avanzi, che il Consiglio possa deliberare provvedimenti di adeguamento, compresi aumenti delle prestazioni pensionistiche (maturate o maturande).
6. Entro l’esercizio successivo alla conclusione delle scelte di “capitalizzazione/zainettatura” (dunque presumibilmente entro il 2021), ferme le risultanze delle verifiche del bilancio tecnico (cioè la permanenza del capitale necessario per il pagamento di tutte le pensioni in essere e future, incrementato della riserva di legge del 4%) gli importi di coloro che abbiano esercitato l’opzione di capitalizzazione/zainettatura, saranno aumentate della percentuale massima possibile, garantendo comunque un avanzo patrimoniale pari ad almeno un ulteriore 2% delle riserve tecniche oltre a quelle previste per legge.
7. Rimane inalterato l'Art.37 dello Statuto, che migliora le pensioni di reversibilità per gli iscritti al Fondo CRT, sia nei riguardi di chi ha capitalizzato parte della pensione (la reversibilità viene calcolata sulla pensione originaria prima della conversione in capitale), sia per i limiti di reddito stabiliti nella legge 000/ 0000 (xxx sono aumentati del 50%).
8. La contribuzione al Fondo CRT, sia quota iscritti in servizio/esodati ma anche da parte Unicredit, resta invariata rispetto alla situazione dello Statuto oggi in essere.
9. L’accordo non interviene sulla possibilità offerta dall’attuale Statuto al momento del pensionamento di capitalizzare una parte della pensione quota Fondo, con contestuale riduzione della pensione. In relazione al fatto che il capitale che si può ritirare viene determinato con l’applicazione delle tabelle allegate all’attuale Statuto (che sono molto datate rispetto all’attuale aspettativa di vita) sarebbe necessario che anche questa parte dello Statuto venisse rivista.
2) FUSIONE NEL FONDO DI GRUPPO
Con lo scopo dichiarato dalla Capogruppo di raggiungere economie di scala, chiudendo un processo che ha già visto interessati oltre 25 altri Fondi (interni od autonomi al bilancio della Capogruppo), insieme alla proposta di modifiche statutarie viene richiesto l’assenso alla fusione nel Fondo di Gruppo.
I Fondi pensione proprio per consentire, nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, la gestione di situazioni differenti possono costituire al proprio interno più “Comparti” autonomi con caratteristiche differenti e con patrimonio dedicato non utilizzabile dagli altri comparti.
A tale scopo l’accordo prevede che il patrimonio del Fondo ex CRT di competenza del comparto a noi dedicato sia composto dal patrimonio risultante dal bilancio di fusione, comprensivo delle somme non ancora liquidate dall’INPS, per la nota vicenda giudiziale, e che perverranno in futuro a seguito del prosieguo della trattativa e dei relativi conteggi in corso con l’Ente previdenziale.
3) CAPITALIZZAZIONE E ZAINETTATURA
Come già avvenuto per altri Fondi confluiti prima, viene contestualmente offerta la possibilità ai pensionati di capitalizzare ed incassare una determinata somma ed agli iscritti in servizio/esodati di zainettizzare un “capitale di mobilità” da trasferire alla sezione II del Fondo di Gruppo. Si ricorda ancora che per tutti è una opzione esercitabile in alternativa a rimanere nel comparto ex Banca CRT in cui confluisce il patrimonio del nostro Fondo
continuando a percepire la pensione o riceverla alla maturazione del diritto, con le nuove regole più favorevoli dello Statuto in fase di modifica.
Quali sono le caratteristiche dell’operazione?
Il Fondo Pensione, su nostra richiesta, ci ha aiutato a chiarire i successivi punti:
a) Ogni pensionato riceverà una proposta in cui gli viene specificato un importo lordo, determinato dall’Attuario in relazione alle singole personali caratteristiche, (quali chiaramente l’importo della pensione percepita ma anche l’età anagrafica, il sesso ecc.), e costituito dalla sommatoria delle rate di pensione da ricevere sino alla presumibile (su base statistica) data di sopravvivenza maggiorata da “n” anni (su base statistica) di pensione dovuta al superstite beneficiario di pensione di reversibilità che si ipotizza sopravviva al pensionato, il tutto attualizzato alla data del calcolo (il tasso previsto nell’accordo è l’1,5% in termini reali). Si fa presente che, in assenza da parte del Fondo di dati certi sulla situazione famigliare degli iscritti, l’ipotesi di superstite beneficiario di reversibilità si applica a tutti gli iscritti e quindi anche ai vedovi/vedove o single. Inoltre l’età del superstite beneficiario di reversibilità è acquisita come dato statistico, e non verificata in ogni singolo nucleo famigliare (in quanto il Fondo e la Banca non sono in possesso di questi dati). Questo chiaramente potrà essere vantaggioso per alcuni iscritti e penalizzante per altri.
b) E’ importante sapere che a parità di condizioni soggettive il capitale calcolato per determinare l’offerta è diretta conseguenza della patrimonializzazione di ogni singolo Fondo il che comporta, per il principio adottato dell’esaurimento nel tempo del patrimonio del Fondo a beneficio degli iscritti, differenze anche molto significative, tali che gli iscritti ad alcuni degli altri Fondi interessati (non ben patrimonializzati come il nostro) riceveranno una proposta di valore inferiore alla nostra (sino a -37%).
c) Xxx aderirà alla opzione di capitalizzazione riceverà l’importo in più soluzioni in relazione al numero di adesioni ed al ricavato della vendita degli assets patrimoniali del Fondo tutelando chi continuerà a ricevere la prestazione pensionistica. La liquidazione di quanto capitalizzato avverrà in più tranche e l’ammontare complessivo potrà essere diverso da quello offerto in base all’effettivo valore di realizzo sul mercato delle attività patrimoniali.
d) L’importo indicato è al lordo delle imposte ed è utile precisare che il netto risultante sarà determinato dalla applicazione della aliquota separata, calcolata con il criterio del TFR e quindi favorevole (minimo il 23%), per la quota di pensione riferita a prestazioni maturate sino al 31.12.2006; mentre per la quota riferita a prestazioni maturate dopo tale data dalla applicazione dell’aliquota prevista per le forme pensionistiche complementari del 15% riducibile di uno 0,30% annuo per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al 2007 e sino alla data del pensionamento.
e) ll personale in servizio/esodato riceverà la proposta di una somma determinata in relazione alla propria situazione anagrafica e previdenziale che, a scelta personale, potrà essere trasferita alla sezione II del Fondo di Gruppo. Se non viene scelta questa opzione l’iscritto rimane nel comparto del Fondo CRT.
f) L’adesione alla proposta di capitalizzazione/zainettatura dovrà essere confermata con la firma di ogni aderente avanti la Commissione Paritetica di conciliazione delle Controversie individuali di lavoro.
CONCLUSIONI
Il progetto di fusione ad alcuni può anche non piacere in linea di principio o di affetto ad un Fondo nato nella nostra Banca di origine, ma non si può negare che diverse significative aspettative di modifica dello Statuto del Fondo, sostenute dalla nostra Associazione nel corso degli anni, siano state finalmente accolte, con l’eliminazione di elementi negativi che incidono direttamente sull’importo della pensione. Inoltre l’accordo ha effetto retroattivo, ovvero va indietro nel tempo, ricalcolando sin dal 1.1.2012 le posizioni pensionistiche che erano state interessate dalle penalizzazioni.
L’accordo prevede un’importante facoltà che viene data ai singoli iscritti (pensionati/attivi/esodati) ovvero la possibilità (su base volontaria) di capitalizzare per i pensionati o di zainetizzare per gli attivi/esodati,e quindi si può
leggere come una alternativa utile a qualcuno ma non precludente ad altri a rimanere nel Fondo di appartenenza. E’altresì importante considerare che per la definizione del patrimonio del nostro Fondo, e quindi per stabilire l’importo da riconoscere a tutti gli iscritti, sono state ricomprese anche le somme non ancora effettivamente incassate dall’INPS ma di cui è in corso l’attività di definizione ed incasso con beneficio per tutti gli iscritti. Si tenga conto che anche senza tali somme il patrimonio del Fondo è già oggi capiente per le future prestazioni e per le riserve di legge, non si vede quindi al momento alcun pericolo nel rimanere.
E’ altrettanto importante ricordare che l’accordo prevede la costituzione nel Fondo di Gruppo di più comparti con autonomo patrimonio dedicato.
L’entrata in vigore delle modifiche proposte (sia quelle statutarie che la possibilità di capitalizzare/zainettizzare) è subordinata alla approvazione degli iscritti tramite Referendum che è una modalità democratica di decisione nell’ambito di regole riguardanti una specifica comunità di persone.
Alcuni colleghi ci hanno già chiesto “ma se non passa il referendum perché la maggioranza vota ”NO”, cosa succede?” è una domanda alla quale non è facile rispondere, ma crediamo di poter affermare che almeno sul punto “modifica dello Statuto” ed eliminazione degli elementi di penalizzazione, il processo si ferma con congelamento della situazione attuale. Tutte le modifiche previste dall’Accordo non verrebbero applicate, e permarrebbe la necessità di un aggiornamento dello Statuto del nostro Fondo.
QUINDI
Come Associazione, esprimiamo un complessivo GIUDIZIO POSITIVO sull’accordo raggiunto, in quanto salvaguarda gli attuali diritti di ognuno. Pur astenendoci dal fornire indicazioni in relazione alla scelta se rimanere nel comparto relativo al nostro Fondo oppure capitalizzare/zainettizzare, in quanto valutazione personale e dipendente dalle singole situazioni in termini economici, di salute, di stato di famiglia ecc., restiamo però convinti che la ottima situazione patrimoniale del nostro Fondo consenta, a chi lo desidera, di restare a beneficiare delle prestazioni pensionistiche attuali previste dallo Statuto che si va ad aggiornare.
Prevalendo il SI al quesito referendario sarà possibile in modo assolutamente volontario:
• mantenere l’attuale integrazione mensile alla pensione Inps prevista dal Fondo ex-Crt
• la possibilità di trasformare in un capitale individuale, calcolato con parametri aggiornati, da riscuotere immediatamente se già pensionati o da trasferite nella Sez. II del Fondo Pensioni di Gruppo se ancora attivi o se esodati
• Per gli attivi ed esodati, vedere annullate tutte le penalizzazioni attualmente esistenti, quali il limite dei 38 anni di contribuzione e dei 62 anni di età
• vedere ricalcolata la quota di pensione integrativa con decorrenza 1.1.2012 con riconoscimento degli arretrati per i colleghi andati in pensione da quella data
Prevalendo il NO al quesito referendario:
• Il processo di fusione si ferma, verranno azzerate tutte le modifiche previste e le possibilità di capitalizzazione (per i pensionati) e zainetizzazione (per gli attivi/esodati).
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, garantendo la prosecuzione delle attività di monitoraggio e di acquisizione di informazioni utili da veicolare ai nostri Soci.
L’importanza e complessità degli argomenti non ci ha permesso di essere più sintetici, ma abbiamo ritenuto prevalente la funzione di chiara illustrazione del percorso che ci attende, al fine di consentire valutazioni consapevoli da parte di tutti.