PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
ANNI 2013 - 2015
CIG: 5462097907
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il Committente
Il Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
L’Appaltatore
INDICE
CAPO I – NORME GENERALI
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO
ART. 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 7 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA ART. 9 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 10 CAUZIONE PROVVISORIA ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 12 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 13 RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 14 OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
ART. 15 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA – D. LGS.
81/2008
ART.16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 17 SUBAPPALTO
ART. 18 AVVIO DELL’ESECUZIONE E DELLE PRESTAZIONI
ART. 19 VARIAZIONI, SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
ART. 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 21 PENALITA’
ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 23
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE PRESTAZIONI
ART. 24 RECESSO
ART. 25 ESECUZIONE IN DANNO ART. 26 CONTENZIOSO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO –
ART. 27
MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 28 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO ART. 29 STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 30 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ART. 31 COMUNICAZIONI
ART. 32 NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO E RIMANDO A NORME VIGENTI
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO
ART. 33 MEZZI
ART. 34 PRIORITÀ DI INTERVENTO SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI
ART. 35 MODALITÀ DI SGOMBERO NEVE SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI ART. 36 TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE
ART. 37 ATTIVITÀ SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE DELL’ENTE ART. 38 ONERI ED OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 39 FACOLTÀ DELL’ENTE APPALTANTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI
CAPO III – ALLEGATI
Allegato “A”
PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO – PIANO NEVE
Allegato “B” ELENCO PREZZI
Allegato “C” ELENCO MEZZI
Allegato “D” - DUVRI
CAPO I – NORME GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve e di trattamento antighiaccio da eseguirsi sull’intero territorio comunale, comprendente sia le strade, le piazze, i parcheggi e le piste ciclo- pedonali, da eseguirsi secondo il piano operativo d’intervento con la suddivisione delle aree allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato (allegato “A”).
ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Intero territorio comunale
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Fermo restando che l’espletamento del servizio è subordinato al reperimento da parte dell’Amministrazione delle risorse economiche necessarie, l’importo massimo stimato dell’appalto per l’intera durata del servizio ammonta a Euro 188.000,00, al netto dell’IVA, di cui:
- Euro 58.000,00, quale compenso fisso per n. 8 mensilità (come meglio specificato nell’allegato C – elenco mezzi) per il servizio di reperibilità uomini e mezzi non soggetto a ribasso;
- Euro 130.000,00 importo massimo stimato degli interventi, soggetto a ribasso;
- Euro 2.600,00 per oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso calcolato in percentuale (2%) su l’importo massimo stimato degli interventi;
Il corrispettivo massimo contrattuale corrisponderà all’offerta economica presentata dall’Impresa Aggiudicataria in sede di gara, a cui andranno aggiunti il compenso fisso mensile e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo effettivamente dovuto all’Impresa aggiudicataria sarà invece rapportato all'effettiva dimensione dei servizi attivati.
In caso di attuazione del servizio di sgombero della neve e/o spargimento sale antigelo, le prestazioni verranno contabilizzate in economia sulla base delle prestazioni orarie effettivamente svolte a seguito di direttive imposte dal Direttore dell’esecuzione dell'Ente. La determinazione del compenso verrà stabilita applicando il costo orario unitario del mezzo/mezzi impiegati moltiplicato per il numero di ore di durata del servizio. Non saranno consentite variazioni o maggiorazioni per prestazioni svolte in orari serali o notturni, sia di giorni feriali che pre-festivi o festivi, pertanto il costo orario di cui all’allegato B sarà inteso fisso ed invariabile.
I prezzi di cui all’allegato elenco prezzi unitari (allegato “B”) comprendono il noleggio dei macchinari e tutte le prestazioni di manodopera necessaria (operatore e idoneo numero di aiuti) per l’effettuazione del servizio; non verranno pertanto accettate, per alcuna ragione, liste di prestazione di manodopera aggiuntiva.
I prezzi relativi allo sgombero neve ed allo spargimento di materiale antigelo, eseguito sia in giornata feriale che festiva e in qualsiasi orario, diurno o notturno, si intendono comprensivi del noleggio dei macchinari e di tutte le prestazioni di manodopera necessaria per il servizio, ivi compreso ogni onere per le assicurazioni sociali degli operai o per quelle contro gli infortuni, per il consumo di carburante e lubrificante, per il materiale antigelo e quant’altro possa occorrere per la totale e perfetta esecuzione del servizio (assicurazione mezzo, installazione e/o smontaggio delle attrezzature sgombraneve, deposito, carico e miscelamento del materiale antigelo, ecc.).
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio dovrà essere espletato nei seguenti periodi:
- dal 01 dicembre 2013 fino al 30 marzo 2014;
- dal 15 novembre 2014 fino al 15 marzo 2015;
per un totale di n. 8 mesi.
Le prestazioni relative alla stagione 2013/14 avranno effettiva decorrenza dalla data di stipula del contratto, o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata delle prestazioni risultante da apposito verbale, ai sensi dell’art. 11 c. 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
In caso di nevicate in altri periodi dell’anno, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire il servizio per il quale ha dato la propria disponibilità. In tal caso, verranno corrisposte le prestazioni effettivamente svolte secondo l’allegato elenco prezzi unitari (allegato “B”).
ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo piu basso, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del citato decreto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, da esercitarsi a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, ovvero di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida.
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o per parte del servizio.
Le offerte sono irrevocabili ed hanno una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Le funzioni e i compiti del Responsabile del Procedimento sono definiti dall’art. 6 Legge n. 241 del 1990 e
s.m.i. , dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dagli articoli 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010 e dalle disposizioni del presente Capitolato.
A titolo esemplificativo, spetta al Responsabile del procedimento:
comunicare i dati e le informazioni richieste dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
autorizzare il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione, anche anticipata, del contratto;
vistare, in segno di conferma, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”;
trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
acquisire tutte le segnalazioni dal Direttore dell’esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti dei dipendenti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili all’appalto in oggetto;
comminare le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione.
Il Responsabile del procedimento può assumere anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, previste al successivo art. 7.
ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
La Stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
I compiti del Direttore dell’esecuzione del contratto sono definiti dall’art. 301 del D.P.R. n. 207/2010 e dalle disposizioni del presente Capitolato.
A titolo esemplificativo, spetta al Direttore dell’esecuzione:
verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore;
provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
svolgere tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati;
redigere, in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria, il verbale di avvio di esecuzione del contratto;
redigere apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità;
segnalare al Responsabile del procedimento comportamenti non conformi alle prescrizioni del capitolato da parte dei dipendenti dell’impresa aggiudicataria;
accertare i danni in contraddittorio con la ditta aggiudicataria;
provvedere alla verifica sul puntuale adempimento da parte dell’impresa aggiudicataria delle indicazioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo e la responsabilità di organizzare e gestire il servizio conformemente al presente Capitolato e relativi allegati per tutta la durata del contratto.
L’aggiudicatario è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, verranno addebitate all'aggiudicatario.
Spetta all’Aggiudicataria la consegna di tutti i documenti previsti e le certificazioni richieste nel presente capitolato.
Sono, inoltre, in capo all’Impresa aggiudicataria:
1) l’individuazione del responsabile dell’appalto, persona a cui la Stazione appaltante farà riferimento nel caso di problematiche legate alla gestione dell’appalto;
2) la disponibilità di un ricovero mezzi entro un raggio di 10 km dalla sede municipale;
3) la stipulazione di polizze di assicurazione di cui all’art. 12 del presente Capitolato. L’appaltatore dovrà comunicare per iscritto, sette giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio:
- almeno un numero di telefono cellulare, un numero di fax e un indirizzo e-mail sempre attivi, per il ricevimento delle richieste di intervento.
Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Direttore dell’esecuzione.
L’impresa è tenuta a conoscere la totalità del territorio comunale, strade, piazze, larghi e luoghi pubblici, manufatti in rilievo quali dossi artificiali costituiti da pietre naturali o materiali sintetici, cordonature, anse dei marciapiedi, segnaletica stradale o protettiva quali le barriere elastiche e tutto ciò che può costituire intralcio o pregiudizio alla normale circolazione stradale.
Oltre agli adempimenti indicati ai punti precedenti, saranno a completo carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
a) acquisto, stoccaggio, carico e trasporto, a cura e spese dell’appaltatore, dei materiali antigelo (sale) dal luogo di stoccaggio al luogo di spargimento.
b) individuazione e messa a disposizione, del luogo di stoccaggio dei materiali antigelo.
c) acquisto, stoccaggio, carico e trasporto a cura e spese dell’appaltatore di sale in sacchi antigelo presso le strutture pubbliche (scuole, cimiteri, sedi comunali e piattaforma ecologica ecc..) che saranno successivamente indicate dalla stazione appaltante.
ART. 9 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa o televisivo o trasmesse xxx xxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx.
L’appaltatore è tenuto, inoltre, ad intervenire con sollecitudine, con zelo e diligenza, ogni qualvolta venga accertata da parte della stazione appaltante la necessità di intervento, sia per lo sgombero neve che per il trattamento antighiaccio.
Il servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio in caso di nevicate potrà essere attivato anche su chiamata telefonica da parte del Direttore dell’esecuzione o di personale da lui incaricato della vigilanza del servizio e dovrà iniziare entro un’ora dall’attivazione dalla richiesta di intervento.
Il servizio potrà essere attivato in qualsiasi ora del giorno e della notte in giorni festivi o feriali, anche allo scopo di prevenire la formazione di pericolose lastre di ghiaccio sul piano stradale e sui marciapiedi, nel caso si verifichino forti abbassamenti della temperatura diurna-notturna, o per impedirne la formazione in concomitanza di nevicate.
In mancanza di chiamata, il servizio dovrà comunque essere attivato autonomamente dall’appaltatore non appena la neve avrà raggiunto l’altezza minima di circa 5 cm (cinque) in un qualunque punto delle strade del Comune di Novate Milanese.
ART. 10 – CAUZIONE PROVVISORIA
In sede di offerta, l’appaltatore dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo a base di gara. La cauzione, comunque prestata, deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione, deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rinnovare la cauzione qualora entro tale termine non sia intervenuta l’aggiudicazione, nonché dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva e deve altresì, essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore, accompagnata da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, o la polizza rilasciata da intermediario finanziario dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Novate Milanese.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Si richiama l’art. 75 del D. Lgs. 163/06, nonché quanto disposto dal disciplinare di gara in merito alla modalità di costituzione della cauzione provvisoria.
ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del pieno e regolare svolgimento degli obblighi che con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si assume, lo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale pari al 10 per cento dell’importo contrattuale da costituirsi mediante fidejussione di primario istituto bancario o polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del servizio.
Si richiama integralmente quanto contenuto all’art. 123 del D.P.R. 207/2010
ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
L’Impresa solleva la stazione appaltante da qualsiasi azione possa essere ad essa intestata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’inadempimento dei medesimi.
L’impresa si impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto dell’appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati o che questi possono causare agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza l’Amministrazione comunale deve essere considerata “terza a tutti gli effetti”.
La polizza assicurativa R.C.T., R.C.O. deve prevedere un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, che deve essere mantenuto per tutta la durata del contratto.
La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessa alla data della verifica di conformità definitiva.
L’appaltatore deve trasmettere copia della polizza, debitamente quietanzata, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
La Stazione Appaltante si riserva di sottoporre la polizza consegnata al proprio consulente assicurativo per la verifica di idoneità.
L’Appaltatore si impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutta l’intera durata dell’appalto ed a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.
ART. 13 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Impresa provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune. Essa risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato ed al contegno dei propri dipendenti e/o incaricati, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare all’Amministrazione o a terzi.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli
adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al proprio personale.
L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative; si impegna a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto, nonché a riapplicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e per tutta la durata dell’appalto.
Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 14 .
L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Tutti gli oneri inerenti la gestione del personale preposto sono in capo all’Impresa, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso. Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra la stazione appaltante ed il personale impiegato dall’Impresa aggiudicataria per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Tutte le risorse umane impegnate nell’esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell’Amministrazione o aree rese disponibili per l’esecuzione delle attività devono essere identificabili, ai sensi della art. 26 del D. Lgs. 81/2008, mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione, numero di matricola, i dati dell’Impresa ed una fotografia del dipendente. L’Impresa, su segnalazione da parte dell’Amministrazione appaltante, si impegna a sostituire gli operatori che manifestino reiterate inosservanze di tale obbligo.
L’Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente l’Amministrazione aggiudicatrice della proclamazione di agitazioni sindacali che possano compromettere l’effettuazione del servizio.
In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l’Impresa è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi analoghi.
ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’Impresa appaltatrice si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza.
L’Impresa appaltatrice è tenuta a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
L’Impresa si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
Nominativo del responsabile della sicurezza;
Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell’appalto;
Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
ART. 15 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA – D. LGS. 81/2008
Il DUVRI preliminare, di cui all’ALLEGATO 1, è predisposto preventivamente all’affidamento del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”
Il DUVRI definitivo verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto.
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro dell’Amministrazione appaltante finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:
- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l’informazione reciproca in merito a tali misure;
al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede presso cui verranno svolte le attività in appalto. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori (già valutati all’interno del documento di valutazione dei rischi proprio dell’appaltatore), che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.
L’Impresa concorrente è invitata pertanto a:
- prendere visione e siglare per accettazione il DUVRI preliminare (Allegato 1);
se, del caso, ad indicare nello spazio appositamente riservato eventuali osservazioni a quanto specificato in termini di ricognizione dei rischi standard, fermo restando la successiva integrazione nella forma del DUVRI definitivo in caso di aggiudicazione.
ART.16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e sanzionati all’art. 6 della medesima Xxxxx.
In particolare, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all’effettuazione delle transazioni finanziarie quali:
- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell’impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale);
La stazione appaltante verificherà che i pagamenti delle retribuzioni siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nella l. 136/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e sopra richiamate.
ART. 17 - SUBAPPALTO
E’ vietato l’affidamento in subappalto. E’ consentito il solo nolo a caldo qualora, per necessità straordinarie ed ai fini del corretto svolgimento del servizio, l’impresa intendesse servirsi di mezzi aggiuntivi rispetto alla dotazione minima specificata nell’allegato “C” del presente documento.
In tale evenienza l’appaltatore provvede:
- ad informarne immediatamente in forma scritta il direttore dell’esecuzione;
- a trasmettere entro 5 giorni naturali consecutivi il contratto di cottimo stipulato
- a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dal cottimista; in mancanza la Stazione Appaltante non provvederà alla corresponsione delle prestazioni eseguite direttamente al cottimista, ma sospenderà i pagamenti all’appaltatore fino al ricevimento delle fatture medesime.
Si richiama quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., laddove applicabile.
ART. 18 - AVVIO DELL’ESECUZIONE E DELLE PRESTAZIONI
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il Responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Dell’avvio dell’esecuzione del contratto viene redatto apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore.
Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore; copia conforme può essere rilasciata all’esecutore ove questi lo richieda.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi e degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
ART. 19 - VARIAZIONI, SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Nel corso del periodo di validità contrattuale, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 311, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva la piena facoltà di chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
L’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Ai sensi dell’art. 311, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, è altresì facoltà della stazione appaltante richiedere variazioni in aumento o in diminuzione nei limiti del cinque per cento dell’importo contrattuale originario, per obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili.
Sospensioni ed interruzioni delle prestazioni contrattuali da parte dell’Impresa aggiudicataria
L’Impresa aggiudicataria non può sospendere od interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente.
L'eventuale sospensione od interruzione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Impresa costituirà
inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Ente procederà all’escussione della garanzia definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti i danni conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali sopportati dall’Ente a seguito di instaurazione di nuovo rapporto contrattuale per l’esecuzione dell’appalto.
Sospensioni delle prestazioni contrattuali da parte dell’Amministrazione.
L’amministrazione può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, per motivi di pubblico interesse o necessità e nei casi di cui all’art. 308 D.P.R. n. 207/2010, senza che l’esecutore possa pretendere alcun compenso o indennizzo.
ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Pagamenti in acconto
In relazione a quanto disposto dall’articolo 140, comma 1 del D.P.R. 207/2010 non è consentita la corresponsione di anticipazioni sul prezzo d’appalto.
L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, a misura dell’avanzamento delle prestazioni regolarmente eseguite. I pagamenti sono disposti alle condizioni e con le modalità sotto indicati, successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del direttore dell’esecuzione, in termini di quantità e di qualità.
I pagamenti avvengono mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza, mediante emissione di certificato di pagamento, al netto del ribasso di gara, comprensivi dei compensi fissi mensili e della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento del saldo di ogni stagione invernale compresa nell’appalto.
Condizioni per il pagamento delle fatture Il pagamento della fattura è subordinato:
1. all’acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all’acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, in corso di validità e concernente l’appaltatore; all’indicazione in calce alla fattura dell’oggetto dell’appalto, degli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, del Bilancio di Previsione, del capitolo e numero dell’impegno di spesa assunto per l’esecuzione del servizio, del Codice di Identificazione della Gara, del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Termine per il pagamento delle fatture
Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura da parte del Servizio Protocollo dell’Ente, salva diversa pattuizione fra le parti per un termine maggiore, e si intende rispettato con l’emissione del mandato di pagamento.
Quale data di ricevimento della fattura si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del Servizio Protocollo. A tal riguardo l’Aggiudicatario si impegna a materialmente produrre e/o comunque trasmettere la fattura, per via postale o con altre modalità, direttamente al Protocollo dell’Ente.
Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all’interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si darà applicazione all’art. 5 del citato X.Xxx n. 231/2002.
Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l’Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all’impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.
A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, si precisa che la stazione appaltante non provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.
E’ fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 in materia di contestazione di irregolarità contributiva.
ART. 21 – PENALITA’
Verranno applicate penali, nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale (art. 298 D.P.R. 207/2010), nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali o di difformità alle prescrizioni del capitolato.
A titolo esemplificativo, saranno applicate penali in caso di:
1) interventi eseguiti in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio per le strade rientranti in seconda e terza priorità;
2) interventi eseguiti in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio per le strade rientranti in prima priorità;
3) effettuazione di prestazioni non autorizzate dal direttore dell’esecuzione o eseguite autonomamente in aree o spazi privati (insediamenti produttivi, commerciali, parcheggi privati, corselli autorimesse o boxes, vialetti pedonali-carrabili condominiali ecc..)
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.
Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità.
In caso di applicazione di penali, la garanzia fideiussoria è proporzionalmente escussa, fatto salvo l’obbligo dell’Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall’intervenuta escussione.
Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento.
Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.
Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 308, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecutore del contratto è ammesso il subentro del contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di gara per la gestione del servizio oggetto dell’appalto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del Codice dei Contratti, purché sia
preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE PRESTAZIONI
1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
b. perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto,
c. quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;
d. per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
e. non rispondenza dei mezzi utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio;
f. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
g. per mancata costituzione o reintegrazione del deposito cauzionale;
h. per ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per centro dell’importo netto contrattuale;
i. cessione anche parziale del contratto;
j. nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D.lgs. 163/06 s.m.i.;
k. nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l’obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso.
2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
3. All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.
4. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. È facoltà della Stazione appaltante dare applicazione a quanto disposto dall’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006.
L’Appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a terzi dell’appalto. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’Ente per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente.
L’accertamento delle somme dovute all’Ente, se richiesto dall’Appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.
ART. 24 - RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.
Si applica il procedimento previsto all’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto compatibile.
ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto ai sensi del precedente art. 21 ovvero in caso di conclamata impossibilità di acquisire specifiche prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore inadempiente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 125 comma 10 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo delle prestazioni non ancora eseguite.
ART. 26 - CONTENZIOSO
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario.
E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 28 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto:
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
- il D.U.V.R.I. definitivo;
- le polizze di garanzia.
ART. 29 - STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica.
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.
ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto d’appalto, sono a
totale ed esclusivo carico dell’affidatario dell’appalto.
In particolare sono a carico dell’affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.
ART. 31 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o telefax o posta elettronica certificata (p.e.c.).
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.
L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.
ART. 32 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO E RIMANDO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e negli ulteriori atti di gara, per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli appalti di servizi e forniture e in particolare:
- D. Lgs. n. 163/2006;
- D.P.R. n. 207/2010;
Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO
ART. 33 – MEZZI
Le operazioni di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi devono avvenire principalmente con mezzi attrezzati a tale scopo.
Il carico ed il trasporto neve, se necessario in seguito a nevicate di natura eccezionale o per il crearsi di cumuli di neve che arrechino intralcio al pubblico passaggio di persone e mezzi, sarà eseguito con mezzi meccanici, con stoccaggio provvisorio fino a scioglimento presso area pubblica da stabilirsi.
L’impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati, e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.
I mezzi dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per la circolazione su strade pubbliche e provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.
I mezzi dovranno essere adeguati alla dimensione delle strade comunali ed in ogni caso disponibili in misura non inferiore a quelli esplicitati nell’allegato C.
ART. 34 – PRIORITÀ DI INTERVENTO SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI
Non essendo possibile sgomberare tutte le aree contemporaneamente, l’impresa aggiudicataria dovrà intervenire secondo il piano operativo di intervento allegato (allegato “A”) e/o secondo le indicazioni impartite dal responsabile e coordinatore del servizio.
Vedi: IL PIANO NEVE allegato “A”.
ART. 35 – MODALITÀ DI SGOMBERO NEVE SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI
Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile dovrà, di regola, essere eseguito ogni qualvolta essa abbia raggiunto l’altezza di cm 5 (centimetri cinque).
Lo sgombero del piano stradale dovrà essere completo e non sarà tollerato che resti coperta la superficie stradale di neve di spessore superiore ai cm. 2 (centimetri due).
L’intervento preventivo antighiaccio dovrà anche essere effettuato ogni qualvolta le strade si presentassero ghiacciate o le rigide temperature potrebbero causare situazioni di tratti ghiacciati.
Lo spargimento di sale sulle strade, piazze e parcheggi, dovrà essere eseguita con cura senza lasciare spazi liberi e senza sovraccaricare il piano transitabile, ma spargendo solo la giusta dose.
La Ditta Appaltatrice dovrà intervenire autonomamente (senza chiamata) nell’effettuazione delle operazioni di sgombero della neve fresca ogni qualvolta lo spessore del manto nevoso superi i 5 cm sulla sede viabile.
E’ comunque obbligatorio, ad ogni intervento, comunicare ai referenti dell’Amministrazione Comunale, l’ora di inizio del servizio, il numero e il tipo di mezzi impiegati.
E’ altresì possibile che l’appaltatore venga attivato su ordine (anche telefonico) impartito dal personale comunale incaricato.
L’intervento con tutti i mezzi operativi dovrà avvenire entro 1 ora dall’avviso telefonico al tecnico reperibile, e i lavori inerenti il servizio dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario fino al completamento dell’intervento.
A tal fine l’appaltatore deve assicurare la reperibilità continua nell’arco dell’intera giornata e per tutto il periodo della validità dell’appalto, di un rappresentante della ditta ad un predefinito numero telefonico.
Detto nominativo e numero telefonico deve essere formalmente comunicato al Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzioni e al Comando di Polizia Locale prima dell’inizio della stagione invernale; eventuali cambiamenti di personale e di numero telefonico dovranno essere comunicati per tempo.
Il Responsabile della ditta dovrà avere la capacità tecnica e l’autonomia operativa occorrente per ricevere ordini dalla stazione appaltante, e darne immediata esecuzione e coordinare tutte le operazioni relative al servizio in essere.
L’appaltatore è obbligato a trasmettere al personale comunale incaricato uno specifico rapporto da compilarsi giornalmente, indicando le zone d’intervento, i mezzi impegnati e le ore di effettivo utilizzo, nonché la quantità dei materiali utilizzati. Tale rapportino dovrà essere controfirmato dal personale comunale incaricato, e costituirà documento comprovante l’entità del lavoro svolto e dovrà essere obbligatoriamente allegato allo stato avanzamento dei lavori.
Tutti gli interventi devono essere eseguiti impiegando le lame o i vomeri con massima apertura possibile ed assicurando, per ogni “passata”, lo sgombero di almeno una corsia. Il servizio dovrà continuare durante il giorno e la notte ininterrottamente fino alla completa pulitura delle strade.
I conduttori dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione specifica degli Uffici Comunali preposti al servizio.
ART. 36 – TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE
La Ditta Appaltatrice dovrà intervenire su chiamata del personale comunale nell’effettuazione dello spargimento del sale antigelo sulle strade elencate dal Piano Neve allegato presente capitolato. Lo spargimento dovrà avvenire di norma nell’intervallo compreso tra le ore 21.00 e le ore 00.00. In ogni caso, se il referente comunale preposto al controllo del servizio, a suo insindacabile giudizio, ritenesse non necessario procedere dello spargimento degli abrasivi antigelo sulle strade, la ditta dovrà attenersi a quando dallo stesso ordinato.
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spesa a stoccare in idonei luoghi il quantitativo di sale occorrenti per il servizio di spargimento. In particolare il sale dovrà essere stoccato in luogo asciutto e protetto in modo che non possa deteriorarsi. In merito a questo ultimo punto si precisa che la Xxxxx dovrà riportare nei rapportini giornalieri di servizio anche il quantitativo di abrasivo utilizzato.
ART. 37 – ATTIVITÀ SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE DELL’ENTE
Si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Piano Neve
ART. 38 – ONERI ED OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente capitolato e deve garantire la disponibilità dei mezzi e degli operai necessari per il corretto svolgimento del servizio.
L’appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, qualora si verifichino impreviste situazioni che possano compromettere la pubblica incolumità e che in qualunque modo vengano segnalate all’appaltatore, all’esecuzione degli interventi attuabili o quantomeno alla apposizione della segnaletica, dandone al più presto comunicazione al personale stradale addetto alla sorveglianza.
L’appaltatore dovrà garantire, nel caso di forti nevicate o di nevicate prolungate, la sostituzione del personale impiegato con altro personale turnante senza interruzioni del servizio e senza ulteriori costi.
L’appaltatore deve adottare a sue spese, durante l’esecuzione del servizio di sgombero neve e di trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli autisti, operai e cose loro, nonchè del personale dell’Amministrazione Comunale addetto alla sorveglianza ed eventualmente viaggiante sui mezzi dell’impresa appaltatrice, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni mezzo e attrezzatura; gli oneri per il montaggio - smontaggio, collaudo delle lame e/o apparecchiature relative, nonchè il montaggio - smontaggio e collaudo del mezzo spargisale.
L’appaltatore è tenuto ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l’uso su strada degli automezzi, nonchè delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia.
Prima dell’avvio del servizio l’appaltatore dovrà segnalare i dossi artificiali presenti sul territorio con la posa in opera di paletti segnalatori forniti dall’amministrazione da posare nelle apposite bussole.
L’appaltatore provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.
ART. 39 – FACOLTÀ DELL’ENTE APPALTANTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI
In casi di carenza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l’applicazione della penale di cui all’art.21.
CAPO III - ALLEGATI
Allegato “A”
PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO – PIANO NEVE
Allegato “B” ELENCO PREZZI
I prezzi contemplati nell’elenco s’intendono comprensivi di ogni onere per spese generali e utili d’impresa, spese di manutenzione, pezzi di ricambio, periodi di inoperosità, spese generali, personale qualificato necessario, carburante, oli, grassi, dotati di regolari dispositivi di segnalazione visiva, acustica e di illuminazione previsti dalle leggi e tutto quanto occorra per dare perfettamente funzionanti i mezzi e a norma con il codice della Strada:
Descrizione | u.m. | Prezzo unitario in EURO | |
01.00 | Servizio di spazzamento neve eseguito mediante mezzo meccanico idoneo all’espletamento del servizio in ambito urbano (escavatore o trattore gommato) dotato di lama spazzaneve di dimensioni comprese tra cm. 260 e cm. 350, compreso operaio manovratore; | €/h | 75,00 |
02.00 | Servizio di spazzamento neve eseguito mediante mezzo meccanico di ridotte dimensioni (trattorini tipo Quod 4x4, bobcat o similari da 40-80 CV e oltre) idoneo all’espletamento del servizio su marciapiedi, piste ciclabili e ambiti di ridotte dimensioni, dotato di lama spazzaneve di dimensioni massime cm. 180 e/o spargisale automatico, compreso operaio manovratore; | €/h | 43,00 |
03.00 | Servizio spargimento sale eseguito mediante autocarro munito di spargisale automatico ad elevata/media capienza (da 6 mc a 8 mc), compreso operaio manovratore; | €/h | 100,00 |
04.00 | Servizio spargimento sale eseguito mediante autocarro munito di spargisale automatico di capienza (fino a 4 mc), compreso operaio manovratore; | €/h | 80,00 |
05.00 | Servizio di carico accumuli di neve dalle aree pubbliche con pala meccanica caricatrice compreso operaio manovratore: | ||
a) su ruote gommate anche retro escavatore fino a 70 HP | €/h | 75,00 | |
06.00 | Servizio di allontanamento neve mediante autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista: | ||
a) a 2 assi con peso complessivo a pieno carico di 20 t | €/h | 75,00 | |
b) a 3 assi con peso complessivo a pieno carico di 33 t | €/h | 85,00 | |
07.00 | Operaio comune Liv. 1 per ausilio ad operazioni di carico neve o spazzamento manuale; | €/h | 32,00 |
08.00 | Fornitura di sale sfuso per disgelo compreso di oneri per il trasporto presso il punto di stoccaggio; | €/q | 13,00 |
09.00 | Fornitura di sale per disgelo in sacchi da Kg. 25 compreso di oneri per il trasporto presso il punto di stoccaggio; | €/cad | 5,50 |
10.00 | Fornitura di inerte (sabbia e sabbione), compreso trasporto. | €/q | 2,35 |
N.B. Lo sconto offerto in fase di gara verrà applicato ai soli prezzi unitari mente il canone forfettario annuo verrà riconosciuto integralmente.
Allegato “C” ELENCO MEZZI
Dotazione mezzi necessariamente a disposizione della stazione appaltante per l’espletamento del servizio.
DESCRIZIONE | QUANTITA’ | Compenso mensile di reperibilità | ||
Trattorino tipo Quod 4x4, bobcat o similari da 40-80 CV e oltre dotato di lama spazzaneve di dimensioni massime cm. 180; | 3 | € 350,00/cad/mese | ||
Trattorino tipo Quod 4x4, bobcat o similari da 40-80 CV e oltre dotato di lama spazzaneve di dimensioni massime cm. 180 munito di spargisale automatico; | 2 | € 400,00/cad/mese | ||
Autocarro/trattore munito di spargisale elevata capienza (da 6 mc a 8 mc) | automatico | ad | 2 | € 600,00/cad/mese |
Autocarro/trattore munito di spargisale media/piccola capienza (fino a 4 mc) | automatico | ad | 1 | € 600,00/cad/mese |
Escavatore e/o trattore gommato dotato di lama spazzaneve di dimensioni comprese tra cm. 260 e cm. 350 | 6 | € 600,00/cad/mese |
Allegato “D”
D.U.V.R.I - Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze - ex art. 26 del D.L.vo 81/2008