COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
COMUNE DI SAN XXXXXXXX IN VAL DI PESA
(Provincia di Firenze)
PARERE SU ACCORDO DECENTRATO ANNO 2017: ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 3 TER, DEL D.LGS. N. 165/2001
IL COLLEGIO DEI REVISORI
- Preso atto della documentazione attinente la costituzione e la proposta di distribuzione dei fondi delle risorse decentrate dell’Ente, di cui alla preintesa sottoscritta in data 22/11/2017, trasmessa per conto del Segretario Generale dell’Ente a mezzo posta elettronica dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx in data 29/11/2017 sul quale questo collegio ha reso parere, con prescrizioni, con verbale n. 23 del 14/12/2017
- Preso atto della documentazione attinente l’adozione di atto unilaterale ex art. 40 comma 3-ter D.Lgs. 165/2001 sulle materie oggetto del mancato accordo con la parte sindacale in merito all’utilizzo delle risorse decentrate, firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica in data 19/12/2017 e trasmesso in stessa data, per conto del Segretario Generale dell’Ente dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx a mezzo posta elettronica,
è chiamato ad esprimere il parere in merito dell'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo con la parte sindacale relativamente all'utilizzo del Fondo anno 2017, sottoscritto dalla parte pubblica in data 19 dicembre 2017, ai fini del controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
Ciò detto
PREMESSO
-che l’art.40 del D.Lgs 30.03.2001 n.165, e successive modificazioni, prevede che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Le Pubbliche Amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
-che l’art.40-bis 1 comma del D.Lgs 165/2001 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall’organo di controllo;
- che l’art. 40 comma 3-ter prevede che Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti,
l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Xxxx atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
- che l’art. 40 comma 3-sexies del suddetto decreto prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
VISTO
- La deliberazione della G.C. del 18/12/2017 in corso di pubblicazione avente ad oggetto “PERSONALE – INDIRIZZI PER L’ADOZIONE DELL’ATTO UNILATERALE EX ART. 40, COMMA 3-TER, D.LGS. N. 165/2001, SULLE MATERIE OGGETTO DEL MANCATO ACCORDO CON LA PARTE SINDACALE IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017, DOPO IL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN DATA 14/12/2017”;
- Vista la nota prot. n. 21401 del 18/12/2017, a firma della RSU e delle XX.XX., con la quale la parte sindacale ha comunicato all'Amministrazione l'indisponibilità ad una nuova ipotesi di accordo con la parte pubblica, confermando l'accordo già sottoscritto in data 29/11/2017;
- L’ atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017 sottoscritto in data 19/12/2017 dalla delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, D.Lgs. n. 165/2001;
- La relazione illustrativa e tecnico-finanziaria alla preintesa datata 19 dicembre 2017 e redatta secondo gli schemi di cui alla circolare Mef n.25 del 19/12/2012 dal Responsabile Area Amministrativa Unione Comunale del Chianti Fiorentino Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
- La determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 14296 del 18/12/2017, a correzione della precedente determinazione n. 14254 del 26/10/2017, avente ad oggetto quantificazione risorse stabili del fondo incentivante anno 2017 ex art. 31, comma 2, CCNL Regioni Autonomie Locali 22/01/2004;
- La relazione tecnico finanziaria avente ad oggetto la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa redatta dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario Comune San Xxxxxxxx in Val di Pesa Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx in data 19/12/2017;
-
PRESO ATTO
- Che l’Ente ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 85 del 15 dicembre 2016;
- Che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione ammontano complessive € 324.298,24 di cui € 266.905,57 per la parte stabile ed € 57.392,67 per la parte variabile, quest'ultima comprensiva di € 33.687,18 per risorse variabili soggette al limite ed € 23.705,49 per risorse variabili non soggette al limite, e quindi per un importo soggetto a limitazione determinato in € 300.592,75;
- Che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
- Che l’Ente rispetta tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile vigente;
- Che l’Ente rispetta il quadro normativo sul contenimento delle spese di personale;
E S P R I M E
Parere favorevole all’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull’utilizzo delle risorse decentrate anno 2017 sottoscritto, in data 19/12/2017, dalla delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter, D.Lgs. n. 165/2001.
Xxx Xxxxxxxx xx Xxx xx Xxxx 00 dicembre 2017
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxx Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.