ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
a) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, INTESO AD AMPLIARNE E FACILITARNE L’APPLICAZIONE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016.
SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) La rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
Il presente Accordo bilaterale aggiuntivo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia risulta essere preordinato a migliorare la collaborazione tra i due Paesi in materia di estradizione.
E’ in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.
L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 696 — 722 c.p.p. che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.
I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e la Macedonia sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di un Accordo più completo ed articolato che tenga conto dell’importanza della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e altri gravi reati e della necessità di una collaborazione ancora più efficace in tali settori. Col presente Accordo di estradizione i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati Contraenti di chiedere all’altro Stato la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l’esecuzione della pena evitando che, in tal modo, la stessa rimanga impunita.
Nel medio e lungo periodo la ratifica dell’Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.
L’indicatore che consente la verifica del grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi è rappresentato dall’aumento del numero di persone estradate all’estero e dall’estero ai fini dello svolgimento del processo o dell’esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
D) La indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati.
Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o imputato.
SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
Nel corso dei lavori per la predisposizione dell’Accordo si sono consultate le rappresentanze del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri. Nella fase negoziale, le Parti (e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche) si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell’iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della Giustizia, la situazione anche carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive Delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero e i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza in ordine alla tutela e alla visita.
II contenuto dell’Accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.
SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)
L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto lo stesso si rende necessario per ovviare alle criticità evidenziate nella Sezione 1.
SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO
La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo in quanto non si poteva negoziare un Accordo diverso da quello a cui si è addivenuti. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, è applicabile la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 poiché la Macedonia è Stato parte del Consiglio d'Europa, ciononostante l’Accordo aggiuntivo si è reso necessario in quanto i rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e la Macedonia sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di un Accordo più completo ed articolato che tenga conto dell’importanza della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione ed altri gravi reati e della esigenza di una collaborazione ancora più efficace in tali settori.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI
A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
I vantaggi dell’opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nella agevolazione, che rafforza la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, dell’estradizione dall’uno all’altro Stato delle persone perseguite o condannate, ai fini della celebrazione del processo o dell’esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati Contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari.
Non risultano svantaggi derivanti dall’opzione scelta.
La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia.
Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.
Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.
B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
L’intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.
D) Xxxxxxxxxx e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L’attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l’organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l’idoneità delle loro strutture ad assorbire l’impatto delle nuove norme.
Sotto il profilo economico, l’Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.
SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE
L’Accordo non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell’Italia a livello internazionale.
SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell’Accordo aggiuntivo in esame le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante i rispettivi Ministeri della giustizia.
Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'estradizione.
Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, la consegna della persona perseguita o condannata.
B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. L’Accordo aggiuntivo di estradizione, a seguito di ratifica, sarà pubblicato e diffuso in rete tramite il sito web istituzionale del Ministero della Giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.
L’entrata in vigore dell’Accordo, inoltre, consente l’inserimento dello stesso tra gli Accordi in vigore sul piano internazionale nella Banca Dati ITRA del ministero degli affari esteri, accessibile anche dall’estero, attraverso l’ingresso nel sito istituzionale del Ministero.
C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della Giustizia tramite il servizio statistico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale, con le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l’introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell’intervento regolatorio.
Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.
A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta VIR, nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:
- verifica del numero di richieste di estradizione all’estero;
- verifica del numero di richieste di estradizione dall’estero.
SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA
Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.
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b) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 INTESO A FACILITARNE L’APPLICAZIONE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016.
SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) La rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L'Accordo bilaterale aggiuntivo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia risulta essere preordinato a migliorare la collaborazione fra i due Paesi in materia di assistenza giudiziaria penale, completando e facilitando l’applicazione delle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.
I due Stati, con il Trattato che si procede a ratificare, si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria (in termini di ricerca e identificazione delle persone; notifiche; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione di documenti e perizie; assunzione di testimonianze ed espletamento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri; confische; scambio di informazioni) in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di consentire a ciascuno dei due Stati di prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione è di competenza dello Stato richiedente. A tale riguardo è bene evidenziare che l'esistenza di rapporti commerciali tra i due Stati determina un aumento dei casi di cooperazione e la necessità di migliorare la collaborazione fra i due Paesi in materia di assistenza giudiziaria penale, completando e facilitando l’applicazione delle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
Nel medio e lungo periodo la ratifica dell’Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.
L’indicatore sarà dato dall’aumento del numero di richieste di assistenza giudiziaria effettuate all’estero o provenienti dall’estero ai fini della cooperazione giudiziaria nel settore penale.
D) La indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati.
Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale nella veste di indagato o imputato.
SEZIONE 2. LE PROCEDURE Dl CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
L’Accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati, e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche.
Il contenuto dell’Accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.
SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)
L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l’intervento consente di risolvere le criticità evidenziate nella Sezione 1.
SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO
La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati è applicabile la Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959 in materia di assistenza giudiziaria penale, poiché la Macedonia è Stato Parte del Consiglio d'Europa: si è, pertanto, sentita l’esigenza di completare le disposizioni e facilitare l’applicazione di tale Convenzione, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI
A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
I vantaggi dell’opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nel favorire la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in particolare con riferimento alla assistenza giudiziaria che non potrà essere rifiutata, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’Accordo. I
vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati Contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari. Non risultano svantaggi.
La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia. Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.
B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
L’intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese.
L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.
D) Xxxxxxxxxx e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L’attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l’organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l’idoneità delle loro strutture ad assorbire l’impatto delle nuove norme.
Sotto il profilo economico, l’accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.
SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE
L’Accordo non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell’Italia a livello internazionale.
SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
Sono soggetti responsabili dell’attuazione dell’Accordo le Autorità Centrali (Ministeri della giustizia) dei rispettivi Stati.
Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di assistenza giudiziaria tramite le rispettive Autorità Centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'assistenza giudiziaria richiesta.
I! Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della Giustizia.
B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. Il nuovo Accordo di assistenza giudiziaria sarà pubblicato e diffuso sul sito web istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.
C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia, tramite il servizio statistico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale, con le risorse a disposizione, senza l’introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la finanza pubblica. l dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.
D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi per la revisione dell’intervento regolatorio.
Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.
A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta VIR, nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:
- verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria all’estero;
- verifica del numero di richieste di assistenza giudiziaria dall’estero.
SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA
Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.