Contract
1.
Nello svolgimento della sua attività, l’operatore commerciale si trova a volte nell’impossibilità pratica di compiere alcuni atti giuridici (es. la stipula di un contratto, l’esecuzione di date formalità di carattere fiscale), soprattut- to quando questi richiedono la sua presenza contemporanea in luoghi diver- si e/o lontani.
Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nello svolgimento di tali attività da un’altra persona.
A tale esigenza risponde appunto l’istituto della rappresentanza, per il quale un soggetto (detto rappresentante) svolge un’attività giuridica per con- to di un altro (detto rappresentato), sostituendosi a questo.
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2.
Anche ai fini del compimento delle operazioni doganali, l’operatore ha possibilità di avvalersi dello schema della rappresentanza, ossia di delegare un proprio rappresentante nello svolgimento delle formalità da assolvere nei confronti all’amministrazione doganale.
Ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (Codice Doganale Comunitario), la rappresentanza può essere di due tipi:
1. diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto della per- sona rappresentata, oppure;
2. indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto della persona rappresentata.
La differenza tra i due tipi di rappresentanza sta soprattutto nel diverso profilo di responsabilità che ne deriva con riferimento all’obbligazione do- ganale, ossia all’obbligo di corrispondere l'importo dei dazi all’importazione o, eventualmente, all’esportazione.
Nel caso della rappresentanza indiretta infatti, il rappresentante è respon- sabile in solido con il rappresentato 1. Nella rappresentanza diretta invece, unico responsabile dell’obbligazione doganale è il rappresentato. Il rappre- sentante diretto cioè, non risponde dell’obbligazione doganale, a meno che non abbia presentato una dichiarazione in dogana in base a dati inesatti, del-
1 Art. 201, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992: “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana”. Dichiarante, ai sensi dell’art. 4, punto 18 dello stesso Regolamento è “la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio” (quindi il rappresentante indiretto, non anche quello diretto, eseguendo quest’ulti- mo la dichiarazione a nome dell’operatore), “ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana” (ossia l’operatore rappresentato).
la cui erroneità egli avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza (art. 201, par. 3, ultima frase del Codice Doganale Comunitario), conformemente alle vigenti disposizioni nazionali. Quest’ultimo inciso è molto importante, in quanto delimita ulteriormente la responsabilità del doganalista, confinan- dola esclusivamente all’ipotesi in cui questo particolare intermediario in do- gana dell’operatore viene espressamente chiamato a rispondere dell’obbliga- zione doganale da disposizioni doganali interne allo Stato membro. Di con- seguenza, in base alla legislazione italiana vigente, il doganalista dovrebbe rispondere in solido con il rappresentato dell’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 201, par. 3, CDC, solo nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, disposizioni dettate con espresso riferi-
mento al caso dell’asseverazione dei dati delle dichiarazioni da presentare a- gli uffici finanziari 2.
Queste infatti, sono al momento le uniche due ipotesi normative che al- l’interno del nostro ordinamento prevedono espressamente la responsabilità solidale del doganalista (insieme con l’operatore economico rappresentato) dell’obbligazione tributaria/doganale. Si tratta, più nello specifico, di tutti quegli errori od omissioni inerenti la regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché di quelli attinenti all’idoneità e validità dei documenti allegati
alle dichiarazioni fiscali e doganali 3, responsabilità che in caso di falsità e
mendacità dell’asseverazione, si estende anche agli eventuali danni procurati all’erario.
A livello di ordinamento giuridico italiano, la rappresentanza diretta cor- risponde a al c.d. “mandato con rappresentanza”, istituto che si configura quando un soggetto (A), mediante uno speciale atto, detto procura, conferi- sce ad un altro (B), il potere di rappresentarlo, cioè di manifestare a suo nome (di A) una certa volontà di fronte ai terzi.
Nel caso della rappresentanza diretta dunque, lo specifico atto autorizza- torio con il quale A delega a B il potere di rappresentarlo, è la procura, la qua-
2 In base al comma 5 dello stesso art. 2, per asseverazione si intende “la verifica della cor- rispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano”. Relativamente alle dichiarazioni doganali, essa comprende anche l'attestazione del- la regolarità dell’operazione doganale e della rispondenza della stessa a tutti i requisiti richie- sti dalla normativa vigente per poter essere effettuata, nonché della completezza dei docu- menti necessari.
3 Si noti come il comma 6 riecheggi la disposizione di cui all’art. 201, par. 3, CDC: (ri- spondono solidalmente del pagamento del tributo) “gli spedizionieri doganali e gli altri sog- getti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità”.
le come si vedrà, si distingue dal mandato in quanto non costituisce un con- tratto, ma un atto giuridico unilaterale.
Un primo corollario che deriva dalla natura di atto giuridico unilaterale della procura è che, ai fini della sua validità, essa non richiede un’espressa accettazione del soggetto al quale viene conferita (e quindi, nell’esempio di cui sopra, da parte di B).
La procura, nella prassi, è normalmente inserita nell’ambito di un docu- mento contrattuale più ampio che regola in maniera minuziosa i rapporti tra rappresentante e rappresentato. Questo documento contrattuale è il mandato. La procura ed il mandato in sostanza, pur essendo due atti logicamente distinti, nella pratica si presentano quasi sempre intrecciati in un unico do- cumento, con il quale il rappresentato, oltre a conferire una delega di poteri al rappresentante, specifica esattamente quali saranno le modalità con cui il rappresentante dovrà assolvere la propria funzione di rappresentanza e gli altri diritti/obblighi a suo carico. In tale ipotesi siamo tipicamente di fronte
ad un modello misto di procura-contratto di mandato 4.
2.1. Il mandato con rappresentanza
Nel mandato con rappresentanza abbiamo dunque un rappresentante (B) che agirà di fronte ai terzi in nome e per conto del mandante (A).
Gli effetti giuridici degli atti compiuti da B verranno quindi a ricadere direttamente su A, che acquisirà i relativi diritti ed obblighi, senza che B debba porre in essere un ulteriore negozio giuridico per trasferirli al primo.
2.2. Il mandato senza rappresentanza
La rappresentanza indiretta viceversa, corrisponde a quello che nel no- stro ordinamento viene chiamato “mandato senza rappresentanza” od “in- terposizione gestoria”.
4 Questo intreccio è anzi così stretto che, come afferma Xxxxxxxxx (citato in X. Xxxxxxx, Il Mandato, Halley Editrice, Massa Carrara, 2006, p. 29), è a volte difficilissimo, se non im- possibile, distinguere in un unico testo scritto la dichiarazione che conferisce la procura da quella costituente il mandato.
In tal caso, siamo di fronte ad una figura di mandato senza procura, ossia ad un’attività che un dato soggetto svolge per conto altrui, senza aver ricevu- to a monte una procura ad hoc da parte della persona nel cui interesse egli opera.
2.3. Rappresentanza indiretta e mandato senza rappresentanza
La corrispondenza tra rappresentanza indiretta e mandato senza rappre- sentanza vista al capitolo 2 non è una corrispondenza esatta. Esiste infatti un disallineamento della normativa nazionale (e della relativa terminologia), rispetto a quella comunitaria.
Ai sensi di quest’ultima infatti, sia nel caso della rappresentanza indiretta che della rappresentanza diretta, il soggetto che agisce interponendosi tra la dogana e l’operatore, è dotato in ogni caso di un potere di rappresentanza dell’operatore. Tale potere è ovviamente più ampio nel caso della rappresen- tanza diretta (potendo il rappresentante spendere il nome del soggetto per cui egli agisce), e meno ampio nella rappresentanza indiretta, dove il rappre- sentante, come si è visto, vedrà prima ricadere su di sé gli effetti dell’attività da lui compiuta, per poi successivamente ritrasferirli nella sfera giuridica del soggetto per cui egli ha agito, secondo le modalità definite nel rapporto di mandato.
Quanto sopra si ricava dall’analisi del par. 5 dell’art. 5 del Codice Doga- nale Comunitario, il quale stabilisce che: “L’autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un’altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza”. La formulazione della norma di cui sopra infatti, lascia chiaramente intendere che in entrambi i casi, e cioè sia nell’ipotesi in cui si scelga si agire esclusivamente per conto altrui (cioè in rappresentanza indiretta), che in quella in cui si agisce per conto e in nome
altrui (quindi in rappresentanza diretta) 5, il rappresentante dispone comun-
que di un potere di rappresentanza di cui le dogane possono pretenderne la prova.
Al contrario, ai sensi della normativa racchiusa nel codice civile italiano, il concetto di “rappresentanza” associato al mandato, sembra riferirsi esclusi-
5 Si noti l’uso della locuzione disgiuntiva “o … per conto di un’altra persona” all’interno della disposizione di cui all’art. 5, par. 5, CDC.
vamente alla possibilità di spendita del nome del rappresentato (c.d. “con- templatio domini”). Ragion per cui si afferma comunemente che il potere di rappresentanza vero e proprio è solo quello che prevede la possibilità di spen- dere il nome altrui. Il potere di rappresentanza insomma, si considera legit- timamente posseduto solo da colui che è stato investito di una procura ad hoc dall’operatore per conto del quale egli agisce, e non anche nel caso in cui l’agente opera sulla base di un mero rapporto di mandato senza rappresen-
tanza 6.
Poiché tuttavia la disciplina comunitaria in materia di rappresentanza è lacunosa, essa (in Italia, così come negli altri Stati membri dell’UE), va ne- cessariamente integrata da quella interna, che nel nostro caso è contenuta nel codice civile.
Ai sensi del diritto interno pertanto, per poter agire in rappresentanza di- retta dell’operatore, sarà quindi necessario che il rappresentante si munisca di un’espressa procura rilasciata dal rappresentato, con cui il primo viene e- splicitamente autorizzato a spendere direttamente il nome del secondo nell’esecuzione di attività doganali facenti capo a quest’ultimo. Ciò vale ov- viamente soprattutto nel caso della presentazione della dichiarazione in do- gana.
Per poter agire secondo la modalità della rappresentanza indiretta vice- versa, non è necessario possedere una procura ad hoc (ossia uno specifico at- to autorizzatorio conferito dall’azienda che abilita l’intermediario a spendere il suo nome), essendo sufficiente un semplice mandato senza rappresentan- za, cioè un contratto che potrà essere costituito senza alcun requisito di for- ma (e quindi anche verbalmente) che non cita in maniera espressa la possibi- lità di spendere il nome altrui.
È sufficiente un MANDATO anche senza procura
È necessaria la PROCURA
Rappresentanza indiretta
Rappresentanza diretta
⇨
⇨
La procura è dunque l’atto che formalmente autorizza il rappresentante alla spendita del nome del rappresentato.
6 Xxxxxx Xxxx., sent. n. 22333 del 2007, secondo cui in assenza di un’espressa autorizza- zione alla spendita del nome all’interno del mandato, la contemplatio domini deve ritenersi inesistente, non potendo questa essere ricavata sulla base di altri elementi indiziari desumi- bili dal comportamento del mandatario.
Il mandato senza rappresentanza (ossia senza procura), non essendo sog- getto a particolari oneri di forma e non comportando anche il diritto per il rappresentante di agire a nome del rappresentato, non necessariamente do- vrà essere concluso per iscritto prima dell’avvio delle operazione doganale (per quanto ciò sia preferibile), essendo sufficiente in questa fase un sempli- ce accordo verbale tra mandante e mandatario. Solo nel caso in cui la doga- na richieda al doganalista la prova dei suoi poteri di rappresentanza (indiret- ti), sarà consigliabile riversarlo in forma scritta (mandato a-posteriori) in modo da poterlo esibire all’ufficio doganale.
Quadro riepilogativo:
✪ Xxxxx rappresentanza indiretta il rappresentante non può agire a nome diretto del rappresentato, per cui gli effetti giuridici dell’attività posta in essere dal rappresentante ricadono nella sua stessa sfera giuridica, salvo possibilità di ritrasferirli al rappresentan-
te, in virtù e secondo le modalità stabilite nel quadro degli accordi conclusi con quest’ultimo.
✪ Nella rappresentanza diretta, poiché il rappresentante agisce spendendo il nome del rappresentato, abbiamo che gli effetti giuridici dell’attività posta in essere dal rap-
presentante vengono a ricadere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, per cui non è necessario da parte del primo alcun negozio successivo di ritrasferimen- to di tali effetti giuridici al secondo (come nel caso della rappresentanza indiretta).
3.
IL QUADRO DELLA RAPPRESENTANZA IN DOGANA A LIVELLO COMUNITARIO
La legislazione doganale comunitaria non detta norme specifiche sul man- dato o la procura, limitandosi a stabilire, all’art. 5, par. 4, CDC, che il rap- presentante, nel dichiarare di agire per la persona rappresentata, deve speci- ficare se sta operando in rappresentanza diretta o indiretta dello stesso. Inol- tre, egli deve disporre del potere di rappresentanza.
Di conseguenza, prima di esporre nella dichiarazione doganale la modali- tà di rappresentanza con cui sta agendo (diretta/indiretta), l’intermediario deve ricevere dall’operatore il potere di rappresentarlo. Egli cioè, dovrà farsi rilasciare una procura dall’impresa (nel caso intenda agire con la rappresen- tanza diretta), o concludere con essa un semplice mandato (ossia di un ac- cordo il quale non necessariamente lo autorizzare a spendere il nome di que- sta), nel caso di rappresentanza indiretta.
Il rappresentante inoltre, sia diretto che indiretto, non necessariamente dovrà esibire la procura od il mandato alle dogane all’atto del deposito della dichiarazione doganale, in quanto l’art. 5, par. 5, CDC rimette all’autorità doganale la facoltà di pretendere o meno da egli la prova del suo potere di rappresentanza.
Riguardo la forma che deve rivestire l’atto specifico di delega delle funzioni di rappresentanza (procura o mandato), il Codice Doganale Comunitario non stabilisce nulla. Limitatamente a questo aspetto, si applicheranno pertanto le disposizioni del diritto nazionale dei singoli Stati membri dell’UE.
L’art. 5 del Codice Doganale Comunitario non indica neanche come deb- ba essere fornita la prova dell’esistenza dei poteri di rappresentanza. La for- mulazione della disposizione di cui all’art. 5, par. 5 CDC è infatti partico- larmente elastica, limitandosi questa a stabilire che l’autorità doganale può chiedere a colui che si qualifica come rappresentante doganale dell’opera- tore, di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza. Deve quindi rite-
nersi che la prova in questione possa essere fornita con qualsiasi mezzo (es. fax, posta, ecc.), e non necessariamente attraverso l’esibizione diretta all’uf- ficio del mandato o dell’atto di procura, purché ciò valga ovviamente a sod- disfare le dogane. Per le stesse ragioni è altrettanto evidente che il possesso da parte del rappresentante di un mandato o di una procura rilasciati in forma scritta, sarà il mezzo più sicuro per provare in dogana il possesso dei poteri di rappresentanza dell’operatore.
Quadro riepilogativo:
✪ Il rappresentante in dogana dell’operatore deve:
1) Specificare (nella dichiarazione doganale) se agisce per la persona rappresentata
in rappresentanza diretta o indiretta della stessa;
2) disporre del potere di rappresentanza, provandone la sussistenza alle dogane in caso di richiesta.
✪ Approfondimento:
D: Cosa succede se l’intermediario non specifica nella dichiarazione doga-
nale il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta) con cui agisce?
R: Ai sensi dell’art. 5, par. 4, CDC, la persona che non dichiari espressa- mente di agire a nome o per conto di un terzo, potrà essere considerata dalle dogane come soggetto agente per suo proprio conto e nome. Nel caso quin- di in cui il soggetto che figura nella dichiarazione doganale come rappresen- tante ometta di precisare nella dichiarazione stessa che sta agendo in nome e/o per contro xxxxxx, l’ufficio delle dogane potrà considerarlo come l’unico titolare dell’operazione dichiarata, pretendendo da egli l’adempimento del- l’obbligazione doganale non più in solido con l’operatore, ma quale obbliga- to unico, salvo che l’operatore non dichiari alle dogane che l’intermediario agiva per suo conto, fornendo loro la prova dei relativi poteri di rappresen- tanza, e ratifichi l’attività da egli compiuta.
D: Cosa succede se l’intermediario dichiara di agire a nome e per conto di un terzo (cioè in rappresentanza diretta), senza disporre del potere di rap- presentanza?
R: In questa ipotesi (c.d. “falsus procurator”), sempre ai sensi dell’art. 5, par. 4, CDC, la dogana potrà comportarsi come nel caso precedente, ossia potrà considerare l’intermediario come l’unico vero titolare dell’operazione dichia- rata, con la conseguenza che riterrà quest’ultimo come l’unico responsabile dell’adempimento dell’obbligazione doganale.