Capitolato speciale per l’aggiudicazione del contratto per il servizio di manutenzione evolutiva e hosting del portale web www.qualitalaboratorilombardia.it del Centro di Riferimento Regionale per la qualità dei servizi di medicina del laboratorio.
Atti 566/2016 – All. 37
Capitolato speciale per l’aggiudicazione del contratto per il servizio di manutenzione evolutiva e hosting del portale web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Centro di Riferimento Regionale per la qualità dei servizi di medicina del laboratorio.
INDICE
1. PREMESSA 2
2. OGGETTO DEL CONTRATTO 2
3. DURATA DEL CONTRATTO 3
4. NORME DI RIFERIMENTO 3
5. VALORE APPALTO E PREZZO A BASE D’ASTA 3
6. SPECIFICHE TECNICHE 3
7. PERIODO DI PROVA E COLLAUDO 4
8. CONDIZIONI CONTRATTUALI 4
9. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 5
10. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 5
10.1 INFORMAZIONI RISERVATE 5
10.2 NON USO E NON DIVULGAZIONE 5
10.3 MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA 5
10.4 LIMITAZIONI 5
10.5 RESTITUZIONE E/O DISTRUZIONE DEI MATERIALI 6
10.6 RISARCIMENTO DANNI 6
11. BREVETTI – MARCHI – DIRITTI D’AUTORE – KNOW HOW 6
12. GARANZIE DEL FORNITORE PER DIRITTI DI TERZI 6
13. RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA’ SVOLTE DA SUB FORNITORI 6
14. DATI PERSONALI 6
15. CONFLITTO DI INTERESSI 7
16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
17. XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0
18. PENALITA’ 8
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 8
21. FORO COMPETENTE 8
22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 9
1. PREMESSA
Il Centro di Riferimento Regionale per la Qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL), che ha sede presso la ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, gestisce per conto di Regione Lombardia programmi di valutazione esterna della qualità per i SMeL, in collaborazione con il Centro di riferimento della Regione Toscana, oltre alla raccolta e l’analisi dei dati anagrafici, organizzativi e di produzione di tutti i SMeL pubblici e privati (circa 500).
Per questo dispone di programmi di gestione e analisi dei dati e si avvale, in particolare, di un portale web (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) di proprietà dell’ASST Niguarda, a cui accedono i SMeL e relativamente ai quali è necessario aggiudicare il contratto per la manutenzione ordinaria ed evolutiva e per l’implementazione di programmi gestionali per l’accettazione informatizzata di dati di laboratorio, della loro elaborazione statistica e della loro rappresentazione grafica e di programmi per la raccolta e l’analisi dei dati anagrafici, organizzativi e di produzione dei SMeL.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto avrà ad oggetto la manutenzione ordinaria ed evolutiva del portale web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e dei relativi programmi di gestione, con i seguenti contenuti:
1. Data base di tutti i SMeL, con possibilità di estrazione sintetica delle informazioni per categoria (ad esempio tipologia di SMeL, tipologia di struttura, ecc.);
2. Data base con le prestazioni eseguite da ciascun SMeL e partecipazione ai programmi di VEQ e relativi metodi di analisi e loro caratteristiche;
3. Gestione spedizione campioni di controllo (corretta identificazione dei campioni rispetto agli indirizzi di spedizione, produzione di file per la ditta di trasporti, produzione di etichette per indirizzi, ecc.);
4. Moduli di inserimento dei risultati dei SMeL, con possibilità di acquisizione di immagini e file pdf;
5. Accettazione dati analitici inviati dai SMeL;
6. Elaborazione automatizzata statistica e/o qualitativa dei risultati su indicazioni del Centro;
7. Produzione elaborati, informatica interattiva e a stampa, per singolo esercizio e cumulativi;
8. Predisposizione di questionari per la customer satisfaction e analisi dei dati;
9. Analisi e rappresentazione sintetica dei dati; Il portale dispone di
− Area pubblica con accesso a tutti gli utenti web;
− Area riservata con accesso tramite codice e password a circa 500 SMeL, con possibilità di interazione in entrata ed in uscita;
− Accessi con privilegi diversificati;
Le modalità di gestione ed assistenza del portale richieste sono:
− almeno 200 giorni di attività annuale, di un operatore per 7 ore giorno, di cui almeno 150 di presenza presso il Centro; le altre possono essere erogate da remoto, da definire con il Responsabile del Centro;
− interventi entro 6 ore, anche da remoto, per problematiche di malfunzionamento indilazionabili;
− reperibilità telefonica nelle ore d’ufficio per le giornate non di presenza o di attività dedicata da remoto;
− fornitura in modalità di servizio di infrastruttura server e applicativa per il sistema interno al centro. Tale infrastruttura dovrà essere interconnessa alla rete interna di campus, presso i locali SMEL. Il fornitore dovrà fare in modo che le configurazioni anche in termini di sicurezza e funzionamento risultino pienamente aderenti a quanto in vigore nell’ente (ad esempio l’accesso dall’esterno per attività sistemistiche dovrà avvenire esclusivamente con VPN nominativa, la comunicazione verso l’esterno dell’ente dovrà avvenire tramite protocolli SSL, le funzionalità applicative erogate dal server dovranno
essere di tipo web da postazioni in DHCP, le utenze di accesso al server devono essere esclusivamente utenze presenti nell’LDAP aziendale, l’accesso sia in entrata che in uscita su rete geografica sono mediati da firewall aziendali, le modalità di trattamento dei dati devono avere conformità con normativa vigente in base alla tipologia stessa della informazioni archiviate);
− fornitura di un servizio storage, backup, disaster recovery, business continuity e capacità computazionale in cloud full service compreso connettività di accesso per quanto necessario all’erogazione del servizio verso l’utenza;
− fornitura di un servizio storage, backup, disaster recovery, business continuity e capacità computazionale presso posizionamento nella sede del centro SMEL, di idonea infrastruttura in modalità di locazione, per quanto necessario ad attività specifiche in carico al centro;
Per completezza si specifica che in riferimento all’architettura dell’impianto sopracitato a due livelli si deve prevedere che la base dati primaria sia gestita dal livello esterno in cloud, mentre l’elaborazione dei dati sarà gestita a livello interno.
I dati elaborati al livello interno verranno poi in seguito pubblicati su livello esterno.
3. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data della stipula del contratto con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 60 giorni.
Al termine dei 36 mesi l’Azienda potrà rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di 36 mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4. NORME DI RIFERIMENTO
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell’offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente CSA, saranno queste ultime a prevalere.
L’impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Azienda e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.
5. VALORE APPALTO E PREZZO A BASE D’ASTA
Il valore complessivo della presente procedura di gara è pari ad euro 420.000,00, oltre IVA al 22%, determinato come segue:
Descrizione | Euro/anno | Base d’asta (per tre anni) in Euro | Valore rinnovo (ulteriori 36 mesi) in Euro | Importo totale Appalto in Euro |
Manutenzione evolutiva ed hosting del portale web | 70.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 420.000,00 |
6. SPECIFICHE TECNICHE
Le caratteristiche minime dei server interno ed esterno dovranno avere un dimensionamento opportuno per garantire le attuali funzionalità di elaborazione e presentazione dei dati.
Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche minime del server attuale:
− CPU intel xeon e5-2620 v3 2.40GHZ (numero di core del processore 6);
− 16 GB RAM;
− 150 GB di Hard Disk SAS (n. 2 hard disk da 150 GB configurati in Raid 1 (un disco è la copia speculare dell’altro);
− Sistema operativo Win. Server 2012;
Attualmente il dimensionamento del database di memoria dei file è di 40 Gb ed è previsto un incremento annuo dai 20 ai 40 Gb.
7. PERIODO DI PROVA E COLLAUDO
Alla ditta aggiudicatrice, dopo la stipula definitiva del contratto, verrà concesso un periodo di prova di tre mesi, durante i quali saranno verificati:
a) gli effettivi tempi di presa in carico dichiarati in offerta rispetto agli interventi per la risoluzione delle problematiche di malfunzionamento;
b) predisposizione di una maschera di inserimento risultati;
c) predisposizione di un questionario.
Durante i 3 mesi di prova saranno effettuati una serie di test al fine di valutare i tempi di risposta del sistema. In particolare, saranno effettuate le seguenti prove:
Operazioni | Tempi di risposta attuali |
Produzione di files (pdf etichette SMeL, pdf cartacei SMeL, excel elenco programmi da inviare a SMeL, tracciato con elenco SMeL per trasportatore), per spedizione a 250 SMeL diversi di programmi VEQ diversi | Entro 20 minuti (tolleranza 10%) |
Preparazione preliminare dati, antecedente all’elaborazione del programma VEQ Ormoni e Marcatori Tumorali | Entro 10 minuti (tolleranza 10%) |
Creazione “gruppi di elaborazione” suddivisi per sistema, per tutti gli analiti del programma VEQ Ormoni e Marcatori Tumorali | Entro 12 minuti (tolleranza 10%) |
Visualizzazione non risposte SMeL per programma VEQ Ormoni e Marcatori Tumorali | Entro 8 minuti (tolleranza 10%) |
Visualizzazione online pagine web dell’elaborazione Autoimmunità | Entro 10 secondi (tolleranza 10%) |
La valutazione consisterà in 3 prove delle medesime operazioni nell’arco di una giornata lavorativa (alle ore 9, alle ore 12 ed alle ore 15) ed il risultato sarà il tempo medio di risposta per ogni singola operazione.
La tolleranza sui tempi di risposta è del 10%.
Qualora, al termine del periodo di prova, i tempi di risposta per soddisfare le richieste di cui ai punti a), b) e c) non dovessero essere rispettati, la stazione appaltante si riserva la facoltà di concedere un ulteriore mese di prova al fine di dare la possibilità al fornitore di ottemperare a quanto richiesto.
Al termine dell’ulteriore mese di proroga del periodo di prova, qualora la società aggiudicatrice non abbia ottemperato quanto richiesto nei punti a), b) e c), la stazione appaltante procederà alla rescissione per inadempimento contrattuale.
Il mancato rispetto dei tempi di risposta attesi determinerà il non superamento del collaudo con la conseguente risoluzione del contratto
8. CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA.
Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l’impresa si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell’impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.
9. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
Con la firma del contrato l’Impresa solleva gli Enti dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera.
Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni, saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al materiale fornito, per un massimale di € 5.000.000,00 per responsabilità civile. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia dei contratti.
10. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
10.1 INFORMAZIONI RISERVATE
La nozione di “informazioni riservate” comprende tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell’ambito del contratto.
10.2 NON USO E NON DIVULGAZIONE
Il Fornitore ha l’obbligo di non divulgare e/o utilizzare - sia direttamente che indirettamente - per fini estranei al contratto le informazioni riservate di cui al precedente art.. 10.1.
È fatto, altresì, obbligo di non rilevare, usare o impiegare per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra parte o di terzi, acquisiti nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e i collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).
10.3 MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA
Il fornitore si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni acquisite in base al presente accordo di riservatezza.
10.4 LIMITAZIONI
L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.
10.5 RESTITUZIONE E/O DISTRUZIONE DEI MATERIALI
Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà restituire all’ente con relativa documentazione tutte le informazioni riservate qualunque sia la forma e/o il supporto su cui sono state trasfuse, anche in termini di codici sorgenti delle componenti applicative e dati aggiornati al momento del rilascio, erogando in forma non onerosa per l’ente le attività del caso necessarie alla migrazione delle banche dati verso altro impianto e/o gestore.
Resta fermo, comunque, l’obbligo di mantenere la riservatezza sul loro contenuto così come previsto dal precedente art. 104.
10.6 RISARCIMENTO DANNI
Le informazione riservate hanno un valore strategico per il committente ed il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga, sin d’ora, a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per l’effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza.
11. BREVETTI – MARCHI – DIRITTI D’AUTORE – KNOW HOW
Le Parti convengono espressamente che quanto prodotto in esecuzione del presente contratto è di piena ed esclusiva proprietà di Regione Lombardia che, dunque, si riserva ogni diritto.
In particolare si precisa, senza che ciò costituisca limitazione del pieno diritto di proprietà di cui sopra, che il codice sorgente, nonché l’ambiente di test, sviluppo e produzione dell’impianto, unitamente alla documentazione e modalità organizzativa di gestione (know-how) sono di proprietà del committente.
12. GARANZIE DEL FORNITORE PER DIRITTI DI TERZI
Il fornitore garantisce la piena disponibilità e legittimità d’uso di quanto adoperato nell’esecuzione del contratto (ad esempio, script, librerie, porzioni di codice sviluppate da terze parti), e si obbliga a manlevare e a tenere indenne l’Azienda dalle responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ., ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa essere addebitata all’Azienda per effetto diretto o indiretto dell’esecuzione del servizio.
Nel caso in cui un terzo promuova azioni o avanzi pretese relativamente a quanto oggetto della fornitura, l’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto, con l’obbligo per l’impresa di restituire quanto eventualmente già incassato, salvo il compenso (valutato equitativamente) maturato per l’uso dei prodotti, dalla data di positivo collaudo alla data in cui il terzo ha promosso azioni o vantato pretese.
Resta fermo il diritto per il committente di richiedere il rimborso di ogni eventuale danno patito per effetto del mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte del fornitore.
13. RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA’ SVOLTE DA SUB FORNITORI
Qualora l’impresa, nell’esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell’opera di terzi, dovrà darne specifica comunicazione nell’offerta.
L’Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Impresa e i suoi subappaltatori, né l’impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi.
In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l’esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall’Azienda nell’esecuzione del contratto.
Per l’operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.
14. DATI PERSONALI
Qualora nell’esecuzione del contratto il fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori, dovessero venire a conoscenza di dati personali del committente o di terzi dal committente trattati, si obbliga a rispettare e far rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/2003 e dalle politiche di privacy del committente.
Il mancato rispetto del superiore obbligo costituisce grave inadempienza ed è causa di risoluzione espressa del contratto oltre che di risarcimento dei danni.
15. CONFLITTO DI INTERESSI
L’attività di gestione del portale del Centro avente natura istituzionale e non, deve essere tutelata dall’insorgere di possibili situazioni di conflitto d’interesse in rapporti di natura contrattuale, allo scopo di preservare un know how (di proprietà di Regione Lombardia) consolidato. È, pertanto, incompatibile con la natura dell’attività suddetta, la stipula di contratti o il mantenimento di rapporti con soggetti in partnership con possibili concorrenti sul mercato. In caso di verificarsi di una situazione o un episodio di concorrenza sleale, l’ASST Xxxxxxxx potrà recedere unilateralmente dal contratto previa motivata richiesta del Centro.
16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa.
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D.Lgs. 163/06.
17. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE
L’ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da contratto e il non degrado delle funzionalità richieste in termini di performance e contenuti.
Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l’impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il livello di performance nominale. Al riscontro dello stato di degrado, con permanenza di oltre due giornate lavorative dalla comunicazione al Fornitore (nel caso in cui si tratti di un degrado che comprometta la continuità del servizio), nell’ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate le decurtazioni sul canone così commisurate:
LIVELLO DI INEFFICIENZA | DECURTAZIONE CANONE |
Nessuna inefficienza | 0 % |
Diminuzione di efficienza: non compromette lo svolgimento delle funzioni | fino al 30 % |
Diminuzione di efficienza marcata: alcune funzionalità sono compromesse | fino al 60 % |
Efficienza insufficiente: lo svolgimento di alcune operazioni è impedito | fino al 80 % |
Efficienza nulla: il servizio non può essere utilizzato | fino al 100 % |
La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata degli organi tecnici competenti dell’ente, che potranno, in base a valutazioni del momento, decidere di applicare valori percentuali di decurtazione intermedi rispetto agli scaglioni suindicati.
L’impresa potrà opporsi alla contestazione, entro 15 gg. solari dalla notifica della scheda di monitoraggio periodico, con motivate controdeduzioni.
18. PENALITA’
Potrà essere applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto per l’esecuzione del servizio di manutenzione in seguito a guasto e una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi:
✓ subappalto non autorizzato;
✓ ritardo grave nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;
✓ mancato adeguamento della fornitura alla normativa vigente entro i termini stabiliti dalle autorità competenti;
✓ inosservanza del codice etico aziendale o del Patto d’integrità regionale;
✓ non superamento del periodo di prova;
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
L’impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all’interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra impresa nell’esecuzione del contratto.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
21. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.
22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l’Xxx. Xxxx Xxxx Xxxxxx - Direttore
S.C. Approvvigionamenti (Tel 00.0000.0000, fax 00.0000.0000) e l’impiegato istruttore è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, tel. 00.0000.0000.