PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
PREDISPOSIZIONE E REVISIONE DELLE CLAUSOLE -TIPO E DEI CONTRATTI-TIPO
REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI GIUDIZI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
R E G O L A M E N T O
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Procedimenti oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti relativi alla verifica delle clausole standard vessatorie inserite nei contratti, alla predisposizione delle clausole-tipo e dei contratti-tipo, all’esercizio dell’azione per la repressione della concorrenza sleale e per la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, secondo la normativa che attribuisce alle Camere di Commercio le funzioni di regolazione del mercato.
2. I soggetti che intendono far ricorso ad uno dei procedimenti di cui al comma precedente devono attenersi alle norme regolamentari che seguono.
Articolo 2 Norme applicabili
1. La possibilità di predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti e quella di promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, è riconosciuta alle Camere di Commercio dall'articolo 2, comma 4, lett. b) e c) della legge n. 580/1993 di riordino degli Enti camerali.
2. In relazione ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista anche mediante l'utilizzazione di moduli o formulari - aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi - la facoltà delle Camere di Commercio di verificare la vessatorietà delle condizioni
generali di contratto inserite negli stessi è stata esplicitata dall'articolo 25 della legge n. 52/1996 in riferimento alla previsione della legittimazione degli Enti camerali all'esercizio dell’azione inibitoria di cui all’art. 1469 sexies del codice civile.
3. La verifica amministrativa della vessatorietà delle clausole standard viene compiuta dalle Camere di Commercio in base alle disposizioni degli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile. Trova applicazione, per quanto non disposto dalle precedenti normative ove compatibile con esse, la disciplina generale di cui agli artt. 1341, 1342 e 1370 del codice civile.
4. Le disposizioni della legge del 30 luglio 1998 n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) aventi rilievo ai fini dell'attività oggetto della presente disciplina e quelle dei Regolamenti delle procedure di Conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Foggia, nell'ipotesi in cui si richieda il loro esperimento, sono oggetto di espresso richiamo.
Articolo 3
Della vessatorietà delle clausole
Sono vessatorie quelle clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Articolo 4 Consumatore
Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Articolo 5 Professionista
Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza nel rapporto con i consumatori contratti che hanno per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Articolo 6
Ambito oggettivo del controllo di equità
1. La C.C.I.A.A. di Foggia procede alla rilevazione della vessatorietà (altrimenti detta abusività) delle condizioni generali di contratto (altrimenti dette clausole standard) predisposte per la contrattazione di massa da professionisti oppure da associazioni di professionisti per i rapporti con i consumatori e delle clausole abusive inserite nei contratti stipulati tra imprese anche utilizzando la tecnica della sottoscrizione di moduli o formulari.
2. Nel corso del procedimento di verifica delle clausole vessatorie, o indipendentemente dall'avvio dello stesso, la C.C.I.A.A. di Foggia può predisporre clausole-tipo, in funzione della formulazione di contratti-tipo da sottoporre all'approvazione delle Associazioni di imprese e di consumatori interessate.
Articolo 7 Competenza
1. La C.C.I.A.A. di Foggia procede alla rilevazione della vessatorietà delle clausole standard predisposte da professionisti residenti nella provincia, oppure da associazioni di professionisti con sede legale nella provincia.
2. La C.C.I.A.A. di Foggia si riserva di esaminare anche le clausole standard predisposte da professionisti o associazioni di professionisti non appartenenti alla provincia, qualora tali clausole siano ampiamente diffuse ed utilizzate nei rapporti con i consumatori nella circoscrizione provinciale.
3. Il criterio della competenza provinciale trova applicazione anche con riferimento alla rilevazione della vessatorietà delle clausole standard inserite nei contratti stipulati tra imprese, richiedendo che almeno una di esse abbia sede legale nella provincia. E' riconosciuta alla
C.C.I.A.A. di Foggia la stessa facoltà di cui al comma precedente.
4. La predisposizione di clausole-tipo deve vertere sulle clausole la cui formulazione non risulti chiara e trasparente per l'aderente o consumatore, oltre che su quelle reputate vessatorie. La
C.C.I.A.A. di Foggia può elaborare interi schemi contrattuali ai fini della loro adozione generalizzata nell'ambito di specifici settori.
Articolo 8 Deposito di atti e documenti
Tutti gli atti e documenti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento possono essere depositati in fotocopia presso la competente Segreteria della Camera di Commercio di Foggia previa esibizione degli originali, per l'attestazione della conformità delle copie agli stessi.
Articolo 9 Comunicazioni e termini
1. Tutte le comunicazioni riguardanti l’attivazione, lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono eseguite validamente se consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuate con mezzo equipollente ai fini della prova della ricezione della comunicazione.
2. La comunicazione si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna presso il destinatario nelle forme previste dal comma precedente.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione.
4. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale in cui l'atto o l'operazione è compiuta e si comprende quello finale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo o comunque non lavorativo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo o lavorativo.
5. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono sospesi nel mese di agosto e nel periodo dal 20 dicembre al 7 gennaio.
Articolo 10 Obbligo di riservatezza
I Componenti della Commissione Tecnica ed il personale delle strutture camerali di ausilio alla stessa sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito dei procedimenti deferiti alla Commissione.
Articolo 11
Copertura finanziaria
La Camera di Commercio di Foggia assicura i mezzi per il funzionamento della Commissione Tecnica.
TITOLO II
STRUTTURA TECNICA DI CONTROLLO E DOTAZIONI OPERATIVE AUSILIARIE
Articolo 12 Commissione Tecnica
1. Per l'esercizio delle funzioni di verifica amministrativa dell'equità contrattuale nei rapporti tra consumatore e professionista e tra le imprese, la C.C.I.A.A. di Foggia provvede ad istituire una Commissione Tecnica con deliberazione della Giunta camerale.
2. Alla Commissione Tecnica vengono riconosciute le seguenti attribuzioni:
a) controllo delle clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali dei contratti del consumatore e dei contratti stipulati tra imprese anche attraverso l'utilizzazione di moduli e formulari, avente carattere preventivo e strumentale rispetto al controllo giudiziale richiesto con l'esperimento dell'azione inibitoria ex art. 1469 sexies codice civile;
b) elaborazione di pareri tecnico-giuridici di vessatorietà;
c) redazione di proposte di modifica delle clausole contrattuali per le quali la Commissione abbia espresso il parere di abusività e riformulazione delle stesse con l'ausilio dei soggetti coinvolti nel procedimento;
d) predisposizione e promozione di clausole-tipo e contratti-tipo;
e) redazione di proposta alla Giunta camerale per l’esercizio dell’azione di repressione della concorrenza sleale e per la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio.
3. La Commissione Tecnica si compone dei seguenti membri:
a) il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Foggia, o un suo delegato, nella veste di Presidente;
b) due esperti in materia di diritto (Componenti effettivi).
I Componenti effettivi durano in carica tre anni dalla data della nomina.
Nei casi di particolare complessità, a richiesta del Presidente della Commissione Tecnica, la Giunta camerale può procedere alla nomina di altri esperti (Componenti straordinari), scelti di volta in volta per settore di pertinenza, in modo tale che la composizione della Commissione risulti opportunamente allargata ed articolata a seconda delle esigenze specifiche.
4. Nell'ambito del Servizio di “Regolazione del Mercato, tutela del consumatore e della fede pubblica” si procede all'individuazione del dipendente, di categoria “D”, funzionalmente preposto alla gestione anche coordinata del settore, in possesso di specifiche conoscenze e di un'adeguata esperienza nella materia oggetto delle attribuzioni della Commissione Tecnica, ai fini della designazione dello stesso come Responsabile dei procedimenti alla stessa deferiti ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
5. Ai componenti la Commissione Tecnica spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio, debitamente documentate sempre che le stesse non vengano sostenute direttamente dalla Camera. Ai membri della Commissione sono, inoltre, attribuiti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura prevista per i componenti delle Commissioni consiliari.
Articolo 13
Scopi della Commissione Tecnica
L'istituzione della Commissione Tecnica di controllo delle clausole vessatorie risponde all'esigenza di assicurare un'efficace azione camerale per la garanzia dell'equità contrattuale e dell'autodisciplina dei rapporti la cui tutela è di interesse della stessa.
Tale esigenza trova attuazione nelle seguenti azioni:
a) eliminazione delle clausole standard vessatorie dai contratti;
b) modifica concordata delle clausole abusive oggetto di verifica;
c) elaborazione di clausole-tipo e di contratti-tipo finalizzata alla generalizzazione della loro adozione nell'ambito di specifici settori;
d) inibizione dell'uso futuro delle clausole standard di cui sia stata dichiarata giudizialmente la vessatorietà.
Articolo 14
Settori prioritari di intervento della Commissione Tecnica
L'implementazione dell'attività della Commissione Tecnica di rilevazione delle clausole vessatorie e di predisposizione delle clausole-tipo e dei contratti-tipo è graduale. Viene avviata in base all'individuazione, da parte della Giunta camerale, di alcuni settori prioritari di intervento.
Articolo 15
Responsabile dei procedimenti di competenza della Commissione Tecnica
1. Il dipendente camerale di cui all’art. 12, comma 4, del presente Regolamento:
a) promuove d'ufficio la funzione di controllo delle clausole standard vessatorie;
b) compie l'istruttoria del procedimento e relaziona sulle sue risultanze al Presidente della Commissione Tecnica;
c) svolge funzioni di supporto alla Commissione nella redazione delle proposte di modifica delle clausole giudicate vessatorie;
d) cura la raccolta delle informazioni e dei dati attinenti al controllo della vessatorietà delle clausole standard.
2. Il medesimo dipendente svolge, inoltre, le funzioni di Segreteria della Commissione Tecnica. Nell’ambito di tale attività assiste la Commissione curando le comunicazioni ai suoi Componenti, svolge funzioni di amministrazione dei procedimenti di competenza della stessa, redige il verbale delle sedute ed è responsabile della documentazione relativa all'attività della Commissione.
Articolo 16 Commissioni di Conciliazione
Le Commissioni di Conciliazione della Camera di Commercio di Foggia, attraverso le procedure di conciliazione alle stesse deferite dalla legge e disciplinate con appositi Regolamenti, nel rispetto della loro autonomia, operano come strutture ausiliarie della Commissione Tecnica in ordine alle controversie aventi ad oggetto la denuncia, nell'interesse collettivo o individuale, della vessatorietà delle clausole contrattuali utilizzate nei rapporti di cui siano parte i consumatori e le imprese.
TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
Articolo 17
Forme di controllo
Le funzioni di controllo sulle condizioni generali di contratto sono esercitate:
a) d'ufficio;
b) su richiesta di parte;
c) a seguito di comunicazione volontaria.
Articolo 18 Controllo d’ufficio
Il procedimento d’ufficio è attivato in presenza di un fumus di vessatorietà emerso nell'ambito di indagini conoscitive di natura generale condotte dal Segretario della Commissione nonché a seguito di segnalazione da parte delle Commissioni di Conciliazione.
Articolo 19 Controllo su richiesta di parte
1. L'opportunità di procedere a seguito di richiesta di parte sarà valutata discrezionalmente dalla Commissione Tecnica in relazione agli specifici casi.
La Commissione è tenuta a comunicare il proprio motivato parere entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui la Commissione decida di non dare avvio al procedimento, il Segretario curerà l’archiviazione e formalizzerà la risposta motivata all’istante.
2. Il servizio di controllo a seguito di richiesta di parte è erogato previo versamento della somma di Euro 250,00 + IVA, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11243714 intestato alla Camera di Commercio di Foggia, con la dicitura “richiesta controllo clausole vessatorie”.
3. Le richieste di cui al primo comma saranno prese in considerazione ove contengano:
a. l’indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
b. l’indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento eventualmente instaurato a seguito della segnalazione;
c. l’indicazione degli elementi necessari all’identificazione del professionista o dell’associazione di professionisti o dell’associazione di categoria che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;
d. copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l’esame;
e. una motivata esposizione dei supposti profili di vessatorietà;
f. l’indicazione dell’interesse diretto, immediato ed attuale a tutela del quale si richiede l’attivazione delle funzioni di controllo della Camera;
g. l'attestato di versamento eseguito nei modi di cui sopra.
Articolo 20
Controllo a seguito di comunicazione volontaria
1. Il professionista o l'associazione di professionisti o l’associazione di categoria che usa o intende far uso di condizioni generali di contratto per regolare rapporti giuridici con i consumatori può comunicare volontariamente le medesime alla Camera, richiedendo che venga avviato un procedimento diretto a verificare l'insussistenza di eventuali profili di vessatorietà.
2. La richiesta deve essere presentata al Segretario della Commissione, presso il Servizio di “Regolazione del Mercato, tutela del consumatore e della fede pubblica” della Camera, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta rilasciata dal medesimo ufficio.
3. Il servizio di controllo a seguito di comunicazione volontaria è erogato previo versamento della somma di Euro 250,00 + IVA, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11243714 intestato alla Camera di Commercio di Foggia, con la dicitura “richiesta controllo mancanza clausole vessatorie”.
4. La domanda deve contenere l'indicazione:
a) del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
b) del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia delle condizioni generali di cui si chiede il controllo;
b) copia di eventuali contratti collegati o da cui dipendono le condizioni da esaminarsi;
c) una descrizione sintetica della natura del bene o del servizio oggetto del contratto;
d) l'attestato di versamento eseguito nei modi di cui sopra;
e) lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente agisca per mezzo di un rappresentante.
Articolo 21
Procedimento d’ufficio e su richiesta di parte
1. Quando la Commissione ha rilevato l’opportunità di procedere, il Segretario comunica l'avvio del procedimento.
L'avviso di inizio del procedimento è prontamente pubblicato attraverso affissione all'Albo Camerale e deve essere comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
a) ai professionisti o all'associazione di professionisti che fa uso o intende fare uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
b) alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate o facilmente individuabili quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato;
c) alle parti interessate.
2. La comunicazione deve contenere l'indicazione:
a) dell'Autorità procedente nonché dell'unità organizzativa e della persona responsabile del procedimento;
b) dell'oggetto del procedimento avviato e dei possibili profili di vessatorietà, sinteticamente esposti;
c) del professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
d) dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento;
e) del termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio del procedimento, entro il quale è possibile depositare memorie scritte, documenti, pareri, che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Articolo 22
Procedimento a seguito di comunicazione volontaria
1. Il Segretario della Commissione, verificata la regolarità e la completezza delle domande di controllo volontariamente presentate da professionisti o associazioni di professionisti, o associazioni di categoria o di consumatori, entro 10 giorni dal ricevimento ne trasmette copia, unitamente agli allegati, agli altri membri e comunica l'avvio del procedimento.
2. Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta, il Segretario, entro 10 giorni dal ricevimento, invita il richiedente a regolarizzarla o a completarla, assegnando un termine non superiore a 15 giorni, e solo in seguito alla regolarizzazione o completamento, entro 10 giorni, provvede ai sensi del comma precedente. In caso di inottemperanza all'invito, il Presidente provvede all'archiviazione della richiesta, dandone notizia al richiedente.
3. L'avviso di inizio del procedimento è prontamente pubblicato attraverso affissione all'Albo Camerale e deve essere comunicato personalmente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
a) al richiedente o al suo rappresentante;
b) alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate o facilmente individuabili quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo in atto.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione:
a) dell'Autorità procedente nonché dell'unità organizzativa e della persona responsabili del procedimento;
b) dell'oggetto del procedimento avviato;
c) del professionista o dell'associazione di professionisti, o dell’associazioni di categoria che usa o intende far uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
d) dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento;
e) del termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio del procedimento, entro il quale è possibile depositare memorie scritte, documenti, pareri, che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Articolo 23
Intervento volontario nel procedimento di controllo
Qualunque soggetto, portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che ne abbia un interesse diretto, immediato ed attuale, ha facoltà di intervenire nel procedimento avviato presentando motivata richiesta alla Commissione entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio del procedimento. Entro il medesimo termine di 20 giorni deve essere esercitato il diritto di presentare memorie scritte e documenti.
Articolo 24
Procedimento di esame della Commissione
1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie e documenti e per la presentazione di richieste di intervento nel procedimento, la Commissione, valutate le richieste e le eventuali memorie e documenti presentati, se ritiene accertata l'insussistenza di profili di vessatorietà nelle condizioni generali di contratto sottoposte al suo esame, emette il proprio motivato parere.
2. Quando invece, entro i 30 giorni suddetti, la Commissione non ritiene ancora accertata l'insussistenza di profili di vessatorietà nelle condizioni generali di contratto sottoposte al suo esame, ne dà comunicazione alle parti, assegnando un termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per il deposito di ulteriori memorie e documenti.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione di ulteriori memorie e documenti, la Commissione esprime il proprio motivato parere.
4. Quando per le medesime condizioni generali di contratto risulti già pendente dinanzi all’Autorità Giudiziaria un giudizio ai sensi dell’art. 1469 sexies codice civile, il procedimento di controllo non può essere avviato e se già avviato, diventa improcedibile.
Articolo 25 Conclusione del procedimento
1. Entro 30 giorni dall’emissione del parere da parte della Commissione, il Presidente adotta un motivato provvedimento ai sensi dei commi seguenti.
2. Quando sia accertata l'insussistenza di profili di vessatorietà nel testo contrattuale sottoposto all'esame della Commissione, il Presidente della Commissione rilascia al professionista o all'associazione di professionisti o associazione di categoria o di consumatori un certificato attestante il positivo esito del controllo effettuato.
3. Nel caso in cui il controllo sia stato effettuato a seguito di comunicazione volontaria delle condizioni generali di contratto, il certificato legittima l'uso del marchio di garanzia, previsto dall’art. 38 del presente Regolamento, rilasciato dalla Camera di Commercio, che avrà la funzione di garantire l'avvenuto controllo delle condizioni generali di contratto proposte ai consumatori.
4. Quando invece, in esito all'istruttoria, risultino accertati profili di vessatorietà, il Presidente provvede a diffidare il professionista o l'associazione di professionisti o l’associazione di categoria che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali vessatorie, dal futuro impiego delle medesime nei rapporti con i consumatori, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la cessazione dell'uso eventualmente già in atto e la presentazione di nuovi moduli.
5. Comunicazione della eventuale diffida verrà comunicata all’associazione dei consumatori quando la stessa abbia richiesto il procedimento di controllo. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente o di elusione della stessa, il Presidente, ai sensi dell'art. 1469 sexies del codice civile, potrà convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti o l’associazione di categoria perché sia loro inibito l'uso delle condizioni generali di contratto ritenute abusive.
6. I provvedimenti, assunti dal Presidente della Commissione in esito al procedimento di controllo, devono essere pubblicati mediante affissione all'Albo Camerale e devono essere personalmente comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dall'adozione, ai soggetti avvisati dell'avvio dell'istruttoria ed ai soggetti intervenuti.
7. Nel caso di ritenuta vessatorietà delle clausole ed in previsione della possibilità che le parti non vogliano acconsentire alla loro eliminazione dal contratto, la Commissione Tecnica può formulare, con il parere, proposte di modifica alle clausole esaminate. In questo caso, la Commissione Tecnica e i soggetti coinvolti nel procedimento, predispongono un progetto di modifica per una corretta riformulazione delle clausole censurate, o per un complessivo riequilibrio dell'assetto contrattuale.
8. Il Presidente, su parere della Commissione Tecnica e qualora ne ravvisi l'opportunità, può coinvolgere nei lavori di predisposizione del progetto di modifica anche altre associazioni di consumatori o di professionisti che non abbiano partecipato al procedimento. L'obiettivo di tale ampliamento è la conclusione di intese finalizzate all'adozione generalizzata – nell'ambito di specifici settori – delle clausole standard riformulate.
Articolo 26
Rapporto annuale
La C.C.I.A.A. di Foggia pubblica un rapporto annuale delle dichiarazioni di vessatorietà e delle raccomandazioni diffuse.
TITOLO IV AZIONE INIBITORIA
Articolo 27 Generalità
1. Sulla base del parere sulla vessatorietà delle clausole formulato dalla Commissione Tecnica e nel caso in cui le parti non provvedano ad eliminare o modificare le clausole giudicate vessatorie, il Presidente valuta l'opportunità di esercitare l'azione inibitoria, ai sensi dell'art. 1469 sexies codice civile, quale strumento di tutela dell'interesse collettivo alla correttezza dell'attività di contrattazione tra professionisti e consumatori.
2. Il Presidente tiene conto della concreta disponibilità dell'interessato a modificare, anche unilateralmente, le clausole giudicate vessatorie dalla Commissione Tecnica; egli inoltre considera la cospicuità e la generalità dell'interesse della fattispecie.
3. Qualora si ravvisino gli estremi di una fattispecie di interesse di altre Autorità, si provvede con apposite segnalazioni.
Articolo 28
Oggetto e scopo dell'azione inibitoria
1. L'oggetto dell'azione inibitoria è rappresentato dalle condizioni generali di contratto (clausole standard) vessatorie predisposte da professionisti o associazioni di professionisti per i rapporti con i consumatori.
2. Lo scopo dell'azione inibitoria è di ottenere - attraverso il controllo della abusività delle clausole richiesto al Magistrato - una pronuncia giudiziale di inibizione dell'uso futuro delle clausole standard di cui il giudice accerti la vessatorietà ai sensi degli artt. 1469 bis e ss. codice civile.
Articolo 29 Legittimazione attiva ed interesse ad agire
Legittimate a promuovere l'azione inibitoria sono la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, le Associazioni di Consumatori e le Associazioni di professionisti alle quali la legge riconosce la rappresentanza dell'interesse collettivo alla correttezza dell'attività contrattuale tra professionisti e consumatore.
Articolo 30 Legittimazione passiva
Convenuti in giudizio possono essere i professionisti che hanno adottato o predisposto le condizioni generali di contratto vessatorie e le Associazioni di professionisti che le hanno fatte adottare.
Articolo 31 Modalità di esercizio
1. L'azione inibitoria può essere autonomamente intentata dalla Camera di Commercio senza necessità di dover intervenire in un giudizio già instaurato.
2. L'azione può essere proposta in via ordinaria o, qualora ricorrono giusti motivi di urgenza, in via cautelare, ai sensi dagli artt. 669 bis e seguenti del codice di procedura civile.
Articolo 32
Provvedimento giudiziale e sanzione accessoria
1. La sentenza di accoglimento dell'azione dichiara la vessatorietà delle clausole e ne inibisce l'uso futuro.
2. L'inibitoria non produce alcun effetto diretto sui contratti già stipulati al momento della pronuncia della sentenza. Rispetto a tali contratti essa può assumere unicamente la valenza di precedente giudiziale; il giudice, cioè, in caso di azione individuale da parte del singolo consumatore, può tenerne conto in relazione al giudizio di vessatorietà.
3. Nel caso di azione promossa nei confronti di un professionista, l'inibitoria pone la regola cui il professionista convenuto deve attenersi nella futura attività di contrattazione.
4. Nell'ipotesi di azione inibitoria promossa nei confronti di un'associazione di professionisti, l'inibitoria vincola giuridicamente soltanto l'associazione, ed in relazione all'attività da essa svolta (ad es. attività di predisposizione di clausole standard ad uso degli aderenti). In tal caso, l'inibitoria ha un'efficacia dissuasiva soltanto indiretta – non giuridica – nei confronti degli aderenti all'associazione.
5. La sentenza che pronuncia sull'azione inibitoria è soggetta ai mezzi di impugnazione previsti, in generale, dal codice di procedura civile.
6. Il giudice, all'atto dell'adozione del provvedimento, può disporre come sanzione accessoria, la pubblicazione del provvedimento stesso in uno o più giornali di cui uno almeno a diffusione nazionale. La decisione circa la pubblicazione spetta al giudice.
Articolo 33 Competenza
Giudice competente è il Tribunale del luogo in cui il convenuto risiede o è domiciliato o, nel caso si tratti di associazione o società, in cui la stessa ha la sede legale.
TITOLO V
PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E REVISIONE DELLE CLAUSOLE-TIPO E DEI CONTRATTI-TIPO
Articolo 34 Attività e scopi
La Camera di Commercio di Foggia, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b), della legge n. 580/93, predispone e promuove contratti tipo (modelli contrattuali) tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori. Tale attività ha lo scopo di migliorare la produzione contrattuale e di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti, contribuendo ad una maggiore trasparenza ed equità negli scambi commerciali e, in definitiva, ad una più elevata efficienza del sistema economico locale.
Articolo 35
Competenza
1. Competente all'elaborazione delle clausole-tipo, strumentale alla predisposizione di contratti- tipo, è la stessa Commissione Tecnica di controllo della vessatorietà delle clausole contrattuali. Per l'esercizio della propria funzione essa si avvale delle medesime strutture operative ausiliarie previste per il procedimento di controllo delle clausole vessatorie.
2. Si applicano le disposizioni del Regolamento che disciplinano la struttura tecnica di controllo e quelle operative di ausilio alla stessa previste per l'esercizio delle funzioni camerali di garanzia dell'equità contrattuale.
3. I settori oggetto dell'azione camerale sono individuati secondo gli stessi criteri previsti nel presente Regolamento per la verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali.
Articolo 36 Azioni camerali
Al fine di favorire l'autoregolazione in via amministrativa dei rapporti contrattuali che si instaurano tra le imprese e tra queste ed i consumatori con l'adozione, nei diversi settori, delle clausole-tipo e dei contratti-tipo elaborati dalla Commissione Tecnica istituita presso la C.C.I.A.A. di Foggia, la Camera pone in essere le seguenti azioni:
a) instaura rapporti con le Associazioni di categoria e con quelle dei consumatori per l'acquisizione di moduli e formulari contrattuali da sottoporre a revisione;
b) stipula Convenzioni con le Associazioni di imprese finalizzate all'assunzione, da parte di quest'ultime, dell'impegno a rendere obbligatoria per gli associati l'adozione delle clausole-tipo e contratti-tipo approvati;
c) sottopone gli schemi contrattuali proposti dalla Commissione Tecnica alle Associazioni d'imprese e di consumatori interessate, concedendo loro un ragionevole lasso di tempo per esaminare i modelli proposti prima dell'avvio della fase di contrattazione.
Articolo 37 Attività di contrattazione
1. Sulla base degli schemi di clausole e di contratto predisposti, il Servizio di “Regolazione del Mercato, tutela del consumatore e della fede pubblica” della Camera di Commercio dà corso ad una fase di contrattazione tra le Associazioni contrapposte.
Tale fase ha avvio con la comunicazione delle clausole-tipo e dei contratti-tipo formulati alle Associazioni interessate e si conclude con l'approvazione degli schemi od eventualmente con la formulazione da parte delle Associazioni stesse di una proposta di modifica e/o integrazione allo schema contrattuale predisposto dalla Commissione Tecnica che deve essere adeguatamente motivata.
2. Le eventuali proposte di modifica e/o integrazione agli schemi contrattuali vengono sottoposte alla Commissione Tecnica competente, la quale si impegna ad esaminarle e ad esprimersi.
3. Alla pronuncia della Commissione segue l'approvazione degli schemi contrattuali da parte della Giunta camerale, ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. j, dello Statuto camerale e delle Associazioni e la successiva sigla dell'accordo sia da parte delle Associazioni medesime sia da parte della C.C.I.A.A. in veste di garante.
4. Il procedimento deve concludersi nel più breve termine possibile e comunque nel termine massimo di 180 giorni dall'inizio della fase di contrattazione.
TITOLO VI
IL MARCHIO DI GARANZIA A TUTELA DEI CONSUMATORI
Articolo 38 Registrazione del marchio di garanzia
La Camera di Commercio di Foggia provvede a registrare un marchio di garanzia. Il marchio viene concesso in uso non esclusivo a professionisti che utilizzino, nei loro rapporti con i consumatori, contratti per adesione o moduli contrattuali privi di clausole vessatorie e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità.
Articolo 39 Concessione del marchio di garanzia
La concessione del marchio di garanzia viene disposta con determinazione del Segretario Generale, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione e sentite le associazioni dei consumatori e quelle di categoria coinvolte. La concessione si riferisce, in via esclusiva, all’apposizione del marchio di garanzia sui moduli contrattuali approvati dalla Camera di Commercio di Foggia. L'istanza per la concessione del marchio di garanzia, da presentarsi in carta libera, deve riportare in allegato i moduli contrattuali da esaminare, e contenere l'impegno del titolare ad apporre il marchio di garanzia esclusivamente sui moduli in questione una volta approvati. La concessione può essere condizionata a eventuali modifiche ed integrazioni di questi ultimi.
Articolo 40 Revoca della concessione
La concessione viene revocata, con determinazione del Segretario Generale, qualora il concessionario non rispetti l'impegno di cui all'articolo precedente, ovvero non si uniformi alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.
Articolo 41 Registro dei concessionari
La Camera di Commercio di Foggia tiene un registro dei concessionari del marchio di garanzia, dove viene annotata ogni informazione utile alla gestione del sistema di regolazione di cui al presente titolo.
TITOLO VII
LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE E LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI GIUDIZI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Articolo 42
L’azione di repressione della concorrenza sleale
1. La Camera di Commercio svolge, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 580/93, un ruolo di garante del corretto funzionamento del mercato e di disincentivazione dei comportamenti qualificabili come atti di concorrenza sleale, potenzialmente produttivi di danno per lo sviluppo dell'economia locale o di suoi settori rilevanti.
2. A tal fine la Camera di Commercio di Foggia, su proposta della Commissione Tecnica, previa deliberazione della Giunta camerale, attiva l’azione di repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 codice civile e dell’art. 30, comma 1 lett. k, dello Statuto camerale.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, possono segnalare alla Camera di Commercio di Foggia atti, fatti e comportamenti di concorrenza sleale che rechino pregiudizio al sistema locale delle imprese e del mercato.
Articolo 43
Costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 580/93 e dell’art. 30, comma 1 lett. k, dello Statuto camerale, per perseguire un più efficiente funzionamento dei mercati locali, la Camera di Commercio di Foggia, su proposta della Commissione Tecnica, previa deliberazione della Giunta camerale, può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a tutela dell’iniziativa d’impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.