Contract
Addendum alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, stipulata in data 28 maggio 2020.
TRA
La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, la “CDP) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Responsabile Finanziamenti Enti Pubblici, in forza dei poteri conferiti con determina del Direttore Generale dell’8 settembre 2020
E
Il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI,
parti del presente Addendum (di seguito, le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) l’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha “istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (di seguito, il “Fondo”), con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" (di seguito, la “Sezione”), con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a
1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.”;
b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 prevede che: “Ai fini dell’immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione (di seguito, la “Convenzione”) e trasferisce le disponibilità delle Sezioni su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;
c) l’articolo 116, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone, tra l’altro, che “Gli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, il “TUEL”), le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento”;
d) che, in data 28 maggio 2020, la CDP e il MEF hanno sottoscritto la Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvata con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 45515 del 5 giugno 2020, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione in data 9 giugno 2020, n. 776;
e) l’articolo 55, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (di seguito, il “D.L. 104/2020”) dispone che “Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, gli “Enti”) possono chiedere, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, le “Anticipazioni”), a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020”;
f) l’articolo 55, comma 2, del D.L. 104/2020 prevede che le Anticipazioni“ sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali (di seguito, l’“Estinzione Anticipazioni di Liquidità Legge di Bilancio 2020”)”;
g) l’articolo 55, comma 3, del D.L. 104/2020 prevede che “Per l’attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, l’“Addendum”);
h) l’articolo 55, comma 4, del D.L. 104/2020 prevede che “Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati di cui agli articoli 115, 116 e 118 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
i) ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, il MEF trasferisce le disponibilità della Sezione sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 25080, denominato, “MEF-DT DL 34-20 DEBITI DIVERSI” (di seguito il “Conto Corrente”), intestato al MEF medesimo;
j) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 113 del 27 maggio 2020, mediante il quale è stato comunicato “il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116, comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”;
k) la stipula del presente Addendum rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
tutto ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1
(Premesse e allegati)
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
Articolo 2 (Conferimento dell’incarico)
1. Con la sottoscrizione del presente Addendum, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55, comma 3, del D.L. 104/2020, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate in relazione alle Anticipazioni:
I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente;
II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”);
III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 come previsto dall’ articolo 55, comma 1, del D.L. 104/2020;
IV. trasmettere al MEF l’elenco (di seguito, l’“Elenco”) delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine di cui al precedente punto III, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione;
V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 23 ottobre 2020, previsto dall’articolo 55, comma 2, del D.L. 104/2020, previa approvazione da parte del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni;
VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”);
VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione;
VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione;
IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione;
X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP;
XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte
dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020;
XII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione.
2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali.
3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti.
4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi della presente Convenzione non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione.
5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.
Articolo 3
(Criteri e modalità per l’accesso degli Enti alle Anticipazioni)
1. Le Anticipazioni possono essere richieste, previa delibera di Giunta, esclusivamente dagli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del TUEL, nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 (di seguito, il “Termine Presentazione Domande”), presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente e corredata dall’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, qualora le Anticipazioni siano destinate all’estinzione dei debiti di cui al successivo comma 6, punto (i), la Domanda di Anticipazione deve essere corredata altresì da un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con le
Anticipazioni , redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “Dichiarazione PCC”). La Dichiarazione PCC, a pena di inammissibilità della Domanda di Anticipazione, dovrà essere prodotta nello stato “pubblicata” (ossia definitiva) e dovrà anche contenere, in relazione al pagamento dell’IVA (con relativa quantificazione) dovuta in relazione alle fatture in regime di split payment, la specificazione da parte dell’Ente circa la propria volontà di provvedere con risorse proprie ovvero mediante il ricorso all’Anticipazione.
3. A ciascun Ente di cui al comma 1 è consentito presentare una sola Domanda di Anticipazione. Pertanto, non saranno ritenute ammissibili Domande di Anticipazione formulate in più soluzioni ovvero integrazioni/rettifiche di Domande di Anticipazione già presentate.
4. Ai fini del rispetto del Termine Presentazione Domande, fa fede la data di ricezione, da parte della CDP, della Domanda di Anticipazione. Le Domande di Anticipazione devono essere inviate dagli Enti con le modalità che saranno rese note dalla CDP attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet xxx.xxx.xx.
5. Le Domande di Anticipazione che, ancorché pervenute entro il Termine Presentazione Domande, risultino non debitamente e correttamente compilate e sottoscritte, ovvero non corredate della documentazione prevista dal presente Articolo, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta, saranno ritenute inammissibili.
6. L’importo di ciascuna Anticipazione erogato dalla CDP deve essere destinato, secondo quanto dichiarato da ciascun Ente nella relativa Domanda di Anticipazione: (i) al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, ai quali l’Ente medesimo non possa far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19; e/o (ii) all’Estinzione Anticipazioni di Liquidità Legge di Bilancio 2020.
7. Successivamente alla ricezione della comunicazione della CDP relativa alla concessione dell’Anticipazione, l’Ente deve inviare alla CDP, entro il termine del 13 novembre 2020, a pena di decadenza della concessione, la proposta del Contratto di Anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati l’importo e la durata di ammortamento dell’Anticipazione concessa, unitamente al modulo di accettazione delle clausole vessatorie debitamente sottoscritto. Il Contratto di Anticipazione è perfezionato all’atto della ricezione, da parte dell’Ente, del Contratto di Anticipazione sottoscritto dalla CDP, in nome e per conto del MEF, per accettazione. Le modalità di perfezionamento del Contratto di Anticipazione sono rese note dalla CDP sul proprio sito internet xxx.xxx.xx.
8. La CDP provvede ad erogare:
a. la quota di Anticipazione destinata al pagamento dei debiti indicati nella Dichiarazione PCC, in unica soluzione, a ciascun Ente, entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del relativo Contratto di Anticipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020, ciascun Ente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’Anticipazione, provvede all’estinzione dei debiti riportati nella Dichiarazione PCC;
b. la quota di Anticipazione destinata all’Estinzione Anticipazioni di Liquidità Legge di Bilancio 2020, sulla base di quanto previsto nel Contratto di Anticipazione.
9. Le Anticipazioni potranno avere durata da un minimo di 3 anni fino a un massimo di 30 anni, a partire dalla data di perfezionamento dei Contratti di Anticipazione. L’Ente dovrà rimborsare le Anticipazioni mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2022. Dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti dall’Ente, il giorno lavorativo bancario antecedente la medesima data di decorrenza dell’ammortamento, interessi di preammortamento.
10. Il tasso di interesse nominale annuo da applicare alle Anticipazioni è pari al 1,226%, così determinato dal MEF con Comunicato n. 113 del 27 maggio 2020, di cui alla premessa j).
Articolo 4
(Recupero somme non corrisposte da parte degli enti locali)
1. Con riferimento alle Anticipazioni concesse agli Enti, la CDP comunica all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione che non siano state corrisposte dagli Enti alle scadenze ivi previste, che potranno essere recuperate secondo le modalità di cui all’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020.
2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 ha inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione di cui al comma precedente, in base all’ordine cronologico di ricezione.
3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il MEF, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate, provvede a versare alla CDP, sul conto indicato dalla stessa, le somme recuperate nel mese precedente, e a comunicare alla CDP i dati delle operazioni effettuate. Il MEF, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate, provvede altresì a comunicare agli Enti interessati di cui al comma 1, le somme recuperate, secondo le ordinarie modalità di rendicontazione ai
medesimi del gettito riscosso attraverso il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le modalità di scambio dei dati tra MEF, CDP ed Agenzia delle Entrate, esclusivamente telematiche, nonché il contenuto dei dati di cui al presente articolo, saranno definiti con separate lettere d’intesa.
Articolo 5
(Dati personali)
1. Le Parti, nell’esecuzione della presente Convenzione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, come di volta modificata e integrata, e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
2. La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione della Convenzione e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto commerciale. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati da parte delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di procedere con quanto previsto dalla presente Convenzione.
Articolo 6
(Rendicontazione e invio dei dati al MEF)
1. La CDP trasmette al MEF la rendicontazione sulle attività svolte, con cadenza periodica, almeno una volta l’anno.
2. La rendicontazione consiste in una relazione in merito alla gestione delle risorse finanziarie del Fondo rese disponibili dal MEF sul Conto Corrente.
3. Con separata lettera d’intesa tra CDP e MEF, possono essere definiti ed aggiornati tutti i dettagli tecnici, procedurali e di tempistica per la trasmissione dei dati recati dalla relazione di cui al precedente comma 2. Le eventuali modifiche di tali evidenze informatiche devono sempre garantire una struttura di alimentazione coerente con la base dati storica del MEF.
4. La CDP, con la stessa tempistica prevista al comma 1, attesta e certifica l’ammontare di quanto riscosso per conto del MEF.
5. Tutti i dati trasmessi dalla CDP al MEF ai sensi del presente articolo sono da intendersi come certificati dalla CDP medesima, e saranno forniti su supporti informatici che rispondono alle caratteristiche di autenticità e non ripudio, secondo la normativa vigente.
6. Tutte le attività di rendicontazione di cui al presente articolo non comportano costi aggiuntivi a carico del MEF.
Articolo 7
(Uffici di riferimento)
1. Nell’ espletamento dell’attività inerente alla gestione delle Anticipazioni, nonché per quant’altro previsto dalla presente Convenzione, gli uffici di riferimento per ciascuna delle Parti sono:
- per la CDP: Area Finanziamenti Enti Pubblici
- per il MEF: Dipartimento del Tesoro - Direzione VI
Articolo 8
(Efficacia e durata)
1. Il presente Addendum, con i relativi allegati, è approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e diviene efficace dal giorno successivo alla data di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo, che sarà tempestivamente comunicata dal MEF alla CDP.
2. Il presente Xxxxxxxx ha durata sino all’estinzione definitiva di tutte le Anticipazioni, salvo disdetta che ciascuna Parte può comunicare all’altra mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno di durata della presente Convenzione.
Articolo 9
(Adempimenti fiscali)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 il presente Addendum, le Domande di Anticipazione, i Contratti di Anticipazione e tutti gli atti e le operazioni posti in essere dalla CDP per l’esecuzione del presente incarico sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.
Articolo 10
(Allegati)
1. Al presente Addendum sono allegati:
- Allegato 1 – Domanda di Anticipazione;
- Allegato 2 – Contratto tipo di Anticipazione.
Roma, 10 settembre 2020
Per la Cassa depositi e prestiti S.p.A. Area Finanziamenti Enti Pubblici Il Responsabile (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx) | Per il Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione VI Il Dirigente Generale (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx) |
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxx Data:10/09/2020 10:38:15
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione:MEF/80415740580 Unita':DIP.TESORO-UCID Data:10/09/2020 13:48:45
EP [•]
DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’
DI CUI ALL’ART. 116 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
PRESENTATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 55 DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Oggetto: domanda di anticipazione di liquidità di cui all’art. 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, presentata ai sensi dell’articolo 55 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (di seguito, l’“Anticipazione di Liquidità”)
Posizione n. [•] Protocollo Ente n. [•] Protocollo Ente data [•] ENTE [•] Prov. [•]
[•] _ _ (di seguito, l’ “Ente”)
rappresentato da [•] _ Rappresentante Legale dell’Ente,
CHIEDE
, nella sua qualità di
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (di seguito, il “D.L. 104/2020”) e dell’addendum alla Convenzione stipulata in data 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stipulato tra la CDP e il MEF in data 10 settembre 2020 (di seguito, l’ “Addendum”), a codesta Cassa depositi e prestiti
S.p.A. (di seguito, la “CDP”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), la concessione di un’Anticipazione di Liquidità, a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 115 del D.L. 34/2020, avente le seguenti caratteristiche:
(i) importo complessivo: € [•] (euro [•]);
(ii) scadenza: 31 ottobre [•]1;
(iii) scopo:
□ pagamento dei debiti di cui all’articolo 3, comma 6, punto (i), dell’Addendum (di seguito, i “Debiti”), individuati nell’elenco di cui alla dichiarazione trasmessa in allegato sub 2 alla presente domanda, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “Dichiarazione PCC”), per un importo pari a € [•] (euro [•]);
□ rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell’anticipazione concessa, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da [•]
_ 2 in forza di contratto stipulato con l’Ente in data [•]
, già erogata alla data del 31 luglio 2020 (di seguito, l’“AdL 2020”), secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 2, del D.L. 104/2020, per un importo pari a € [•] (euro [•]).
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
ATTESTA:
• che il ricorso all’Anticipazione di Liquidità è stato autorizzato con delibera di Giunta n. [•] del [•], assunta ai sensi dell’articolo 55, comma 1, D.L. 104/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
• di aver preso visione dell’Addendum e di conoscere, accettare ed approvare integralmente i termini e le condizioni per la concessione dell’Anticipazione di Liquidità ivi previsti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:
(i) le modalità di presentazione della domanda;
(ii) le modalità di determinazione dell’importo dell’Anticipazione di Liquidità, disciplinate in conformità a quanto previsto dall’articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020; e
(iii) le modalità di perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 all’Addendum e pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, ai sensi dell’articolo 115, comma 2 del D.L. 34/2020 (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”);
• di aver preso visione del Contratto di Anticipazione, di conoscerne integralmente il contenuto, e di impegnarsi, mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione medesimo, tra l’altro, a:
(i) adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
(ii) stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell’Anticipazione di Liquidità richiesta;
1 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).
2 Inserire la ragione sociale dell’istituto finanziatore che ha concesso l’anticipazione in oggetto.
(iii) soddisfare per tutta la durata dell’Anticipazione di Liquidità richiesta i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL;
• la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell’Anticipazione di Liquidità, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile in data [•];
• che l’Anticipazione di Liquidità richiesta sarà utilizzata esclusivamente per lo scopo indicato al punto “(iii) – scopo” che precede;
• [OVE L’ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA AL PAGAMENTO DEI DEBITI] che i Debiti individuati nell’elenco di cui alla Dichiarazione PCC sono debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, ai quali l’Ente non può far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19;
• [OVE L’ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA AL PAGAMENTO DEI DEBITI] che il Consiglio dell’Ente, con atto n. [•] del [•], ha effettuato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex articolo 194 del TUEL, ricompresi tra i Debiti individuati nell’elenco di cui alla Dichiarazione PCC;
• [OVE L’ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA ALL’ESTINZIONE ADL 2020] che l’AdL 2020 è un’anticipazione già erogata alla data del 31 luglio 2020 e concessa ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
• che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, a cui la CDP potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, è il seguente [•];
• di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata sub 1 alla presente domanda di Anticipazione di Liquidità;
• che il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica, ovvero del conto corrente bancario, per gli Enti non assoggettati alla Tesoreria Unica, intestato all’Ente, su cui la CDP potrà accreditare l’Anticipazione di Liquidità è il seguente [•];
• In allegato alla presente domanda, l’Ente inoltra alla CDP:
(1) l’informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
(2) la Dichiarazione PCC, nello stato “pubblicata” (ossia definitiva), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dell’Addendum; e
(3) il modulo per l’adeguata verifica del cliente (ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), debitamente compilato.
[nome ente], Iì [gg/mm/aaaa]
[•]Il Legale Rappresentante (firma)
Referente Ente: [•]_ _ _ _
Email: [•] _ @_ _ Tel. [•]__ Fax [•] _ _
ALLEGATO 1
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Xxxx, xxx Xxxxx x. 0 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxx@xxx.xx.
2. Fonti e Tipologia di dati trattati
I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la clientela e possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.
3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.
b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. “Antiriciclaggio” che impone l’adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali al Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad altri soggetti terzi (responsabili del trattamento o Titolari autonomi) qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati e/o siano richieste da specifici obblighi normativi.
7. Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP garantisce che il trattamento sarà effettuato secondo le modalità consentite dalla legge vigente.
8. Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti che potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a CDP, all’attenzione del RPD, ovvero a mezzo mail direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE PCC
[•]
ALLEGATO 3
MODULO PER L’ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
[•]
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx x. 0
00000 Xxxx Xxxxxx
Egregi Signori,
con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (di seguito, "Contratto di Anticipazione") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come infra descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.
La presente proposta è valida dalla Data di Proposta ed è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 27 novembre 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).
* * *
CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE TRA
(di seguito, “Ente”) rappresentato da2
, nella sua qualità di:
□ Dirigente dell’Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
□ Responsabile dell’Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell’Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
□ , in base ai poteri attribuiti da
1 Inserire data (gg/mm/aa).
2 Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa a CDP un’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità
E
Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione (di seguito, la “CDP”), che agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in forza dell’Addendum (come di seguito definito);
PREMESSO CHE
a) l’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha “istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è’ distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" (di seguito, la “Sezione”) con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.”;
b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, prevede che: “Ai fini dell’immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti corrente appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione della Sezione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
c) l’articolo 55, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (di seguito, il “D.L. 104/2020”) dispone che “Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(di seguito, il “TUEL”), possono chiedere, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a
condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020;
d) l’articolo 116, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone, tra l’altro, che gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del TUEL “che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali” possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti e che “L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento”;
e) le anticipazioni di cui alla precedente Premessa c), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55, comma 2, del
D.L. 104/2020, possono essere utilizzate anche “ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali” (di seguito, l’“Estinzione AdL 2020”);
f) l’articolo 55, comma 2, del D.L. 104/2020 prevede che le anticipazioni di cui alla precedente Premessa c) sono concesse entro il 23 ottobre 2020;
g) l’articolo 55, comma 4, del D.L. 104/2020, prevede che “Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati di cui agli articoli 115, 116 e 118 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
h) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 113 del 27 maggio 2020, mediante il quale è stato comunicato “il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116, comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”, pari a 1,226%;
i) in data 10 settembre 2020 è stato sottoscritto, tra la CDP ed il MEF, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55, comma 3, del D.L. 104/2020, l’addendum alla Convenzione stipulata, in data 28 maggio 2020, tra la CDP e il MEF, di cui all’115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. [•] del [•], registrato dalla Corte dei Conti in data [•], n. [•] (di seguito, l’“Addendum”), pubblicato sul sito internet del MEF e della CDP;
j) in data [•], l’Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (di seguito, la “Domanda di Anticipazione”), sottoscritta dal legale rappresentante e correttamente compilata secondo il modello allegato all’Addendum e reso noto mediate pubblicazione sui siti internet del MEF e della CDP, corredata della documentazione prevista dall’articolo 3 dell’Addendum, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta;
k) l’Ente prende atto che l’importo dell’Anticipazione è stato determinato secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020, in quanto applicabile;
l) la CDP ha comunicato all’Ente la concessione dell’Anticipazione in data [•];
m) l’Ente con delibera di Giunta n. [•], assunta in data [•], esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un’Anticipazione di € [•],[•] (euro [•]/[•]) per far fronte:
[SELEZIONARE UNA O ENTRAMBE LE ALTERNATIVE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA E SECONDO QUANTO RICHIESTO NELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE]
□ al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, come risultanti dalla dichiarazione generata dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (come di seguito definita), allegata alla Domanda di Anticipazione (di seguito, “Debiti”), per l’importo di € [•],[•] (euro [•]/[•]);
□ all’ Estinzione AdL 2020, per l’importo di € [•],[•] (euro [•]/[•])
(di seguito, le “Spese”);
n) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dell’Anticipazione, i documenti previsti per l’accesso alle Anticipazioni resi noti con la pubblicazione dell’Addendum, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
o) l’Ente dichiara di aver rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a chiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente intestato all’Ente precedentemente comunicato a CDP di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al predetto Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP;
p) l’Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP: i) l’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l’approvazione specifica, da parte dell’Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Anticipazione cui si applichi l’art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
q) l’Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato sub 2 all’ Addendum e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;
r) la stipula del Contratto di Anticipazione rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.
Articolo 1 Premesse e definizioni
1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
“Anticipazione” indica l’operazione oggetto del Contratto di Anticipazione;
“Addendum” indica l’addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 10 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del D.L. 104/2020, avente ad oggetto “Addendum alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, stipulata il 28 maggio 2020;
“AdL 2020” indica le anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020;
“CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro
quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007 con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0;
“Codice Etico” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet; “Contratto di Anticipazione” indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente;
“D.L. 34/2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a);
“D.L. 104/2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa c);
“Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell’intervenuta conoscenza dell’accettazione da parte dell’Ente, ossia, a titolo esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data di ricevuta di avvenuta consegna, ii) nel caso di trasmissione della proposta contrattuale via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo;
“Data di Compensazione” indica il 30 dicembre 2020;
“Data di Erogazione” indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione;
“Data di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 4;
“Data di Pagamento” indica, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 31 ottobre- di ciascun anno;
“Data di Pagamento Interessi di Preammortamento” indica il Giorno TARGET immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento;
“Data di Proposta” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
“Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 3; “Debiti” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa m);
"Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e l’importo complessivo delle quote capitale rimborsate anche mediante la procedura, attivata dal MEF, per il recupero degli importi non corrisposti, ai sensi dell’articolo 116, comma 6. del D.L. 34/2020;
“Domanda di Anticipazione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa j);
“Ente” indica l’ente locale di cui all’articolo 2, comma 1 del TUEL specificato nel Contratto di Anticipazione, che contrae l’Anticipazione;
“Estinzione AdL 2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa e);
“Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System);
“Interessi di Mora” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 5;
“Interessi di Preammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 4; “Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato di addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP, reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;
“MEF” indica il Ministero dell’economia e delle finanze;
“Modello D.Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;
“Periodo di Interessi” indica ciascun periodo di 12 mesi che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);
“Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e trasmesso dalla CDP medesima entro il 30 giugno 2021;
“Piattaforma dei Crediti Commerciali” indica la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
“Sezione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a);
“Sito Internet” indica il sito internet della CDP, xxx.xxx.xx
“Somma Anticipata” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 1; “Somma da Rimborsare” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 9, comma 1;
“Somma Erogata” indica, ad ogni data, la somma complessivamente erogata ai sensi del Contratto di Anticipazione, inclusiva, a decorrere dalla Data di Compensazione, degli importi eventualmente trattenuti ai sensi del successivo Articolo 7, comma 3;
“Spese” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa m);
“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 3, comma 1; “Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente;
“TUEL” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
3. Qualsiasi riferimento ad un “Articolo” e una “Premessa” si intende riferito ad un articolo e una premessa del Contratto di Anticipazione.
4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
Articolo 2 Oggetto, scopo e durata
1. La CDP concede all’Ente, che accetta, l’Anticipazione, per l’importo complessivo di € [•], [•] (euro [•]/[•]) (di seguito, “Somma Anticipata”), che, fermo quanto previsto al successivo Articolo 7, comma 3, sarà erogata alla Data di Erogazione.
2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese, conformemente a quanto indicato nella Domanda di Anticipazione.
3. L’Anticipazione ha durata fino al 31 ottobre [•]3 (di seguito, “Data di Scadenza”).
4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° novembre 2021 (di seguito, “Data di Inizio Ammortamento”).
Articolo 3 Interessi
1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura dell‘1,226% nominale annuo (di seguito, “Tasso di Interesse”).
3 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).
2. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall’Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
Articolo 4
Interessi di preammortamento
1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Erogata maturano interessi determinati, sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, “Interessi di Preammortamento”).
2. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento.
3. La CDP comunica l’esatto importo della somma da pagare almeno 10 (dieci) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza di cui al precedente comma 2.
Articolo 5 Interessi di mora
1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto di Anticipazione per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (di seguito, “Interessi di Mora”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell’Ente, come previsto dal successivo Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
Articolo 6 Rimborso dell’Anticipazione
1. L’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del Debito Residuo, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza (inclusa), in rate annuali costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, l’Ente ha l’obbligo di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, della Somma Erogata, che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno lavorativo antecedente tale data. La
somma oggetto di rimborso anticipato, il cui importo dovrà essere indicato dall’Ente nella predetta comunicazione, dovrà essere corrisposta dall’Ente, senza alcuna commissione o penale, unitamente alla rata in scadenza alla data del rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento.
Articolo 7
Erogazione e condizioni sospensive
1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la Somma Anticipata sarà erogata all’Ente, alla Data di Erogazione, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ovvero nel conto corrente bancario per gli Enti non assoggettati alla tesoreria unica, intestato all’Ente IBAN [•].
2. L’obbligo della CDP di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che, alla Data di Erogazione, non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 11.
3. Nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, all’Estinzione AdL 2020 e l’AdL 2020 oggetto di estinzione sia stata concessa dalla CDP, quest’ultima potrà trattenere la somma destinata alla predetta estinzione, che si intenderà erogata, ai fini del Contratto di Anticipazione, in corrispondenza della Data di Compensazione.
4. L’Ente si impegna:
(i) nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, al pagamento dei Debiti, a provvedere al pagamento dei Debiti entro il trentesimo giorno successivo alla Data di Erogazione, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020;
(ii) fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, all’Estinzione AdL 2020, a versare il relativo importo in favore dell’istituto finanziatore che ha concesso l’AdL 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali regolanti tale anticipazione.
Resta inteso che le eventuali quote di Xxxxx Xxxxxxx che risultassero residue a seguito dei pagamenti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), dovranno essere rimborsate anticipatamente dall’Ente alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tali pagamenti, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso, inoltre, la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
5. Qualora a seguito delle eventuali verifiche effettuate dalla CDP, anche mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, risulti che l’Ente non ha adempiuto agli impegni di cui al precedente comma 4, la CDP potrà chiedere all’Ente la restituzione anticipata della Somma Erogata, limitatamente all’importo corrispondente al mancato pagamento. Tale importo dovrà essere rimborsato anticipatamente dall’Ente, alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla richiesta della CDP, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso anticipato la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
6. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l’effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.
Articolo 8 Garanzia
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l’Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell’Anticipazione.
2. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle somme annualmente dovute ai sensi del Contratto di Anticipazione, nonché a soddisfare per tutta la durata dell’Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL.
Articolo 9
Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione
1. È fatta salva la facoltà dell’Ente di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, dell’Anticipazione, in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta, da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso con indicazione dell’importo (fino a concorrenza della Somma Erogata) oggetto di rimborso al netto della rata in scadenza a tale data (di seguito, “Somma da Rimborsare”).
2. In caso di rimborso anticipato, l’Ente deve corrispondere alla CDP, unitamente alla Somma da Rimborsare, la rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento. Qualora il rimborso non venga effettuato entro la data prescelta, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all’Ente.
3. Esclusivamente in caso di rimborso anticipato parziale, a seguito del rimborso la CDP inoltra all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
Articolo 10 Pagamenti
1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a:
(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, comunque nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica;
(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il bonifico bancario.
Articolo 11 Risoluzione
1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell’Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi dell’Addendum, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la CDP ne informerà l’Agenzia delle Entrate, , ai fini dell’attivazione della procedura di recupero delle somme non corrisposte, ai sensi dell’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020.
5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.
Articolo 12
Compensazione
Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
Articolo 13 Trattamento fiscale
Il Contratto di Anticipazione è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
24 novembre 2003.
Articolo 14 Trattamento dei dati personali
La CDP e l’Ente, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione del Contratto di Anticipazione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 15 Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via PEC:
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Att.: Area Finanziamenti Enti Pubblici Ente:
PEC:
Att.:
Articolo 16
Impegni e dichiarazioni dell’Ente
1. L’Ente dichiara:
a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibile nel Sito Internet;
b) di avere preso visione dell’Addendum pubblicato sul Sito Internet e sul sito internet del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
c) di non aver potuto procedere al pagamento delle Spese a causa di temporanea carenza di liquidità;
d) che i Debiti sono debiti certi, liquidi ed esigibili dell’Ente maturati alla data del 31 dicembre 2019.
2. L’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico e nel Modello D.Lgs. 231/01:
(a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera (a), e
(c) i collaboratori esterni della CDP.
Articolo 17 Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
* * *
Qualora siate d’accordo sul contenuto di quanto precede, Xx preghiamo di volerci restituire la presente da Xxx debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.
Distinti saluti,
[FIRMA ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
PER ACCETTAZIONE
L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:
- Articolo 6 (Rimborso dell’Anticipazione)
- Articolo 7 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 8 (Garanzia)
- Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione)
- Articolo 10 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Risoluzione)
- Articolo 12 (Compensazione)
- Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)
- Articolo 16 (Impegni e dichiarazioni dell’Ente)
- Articolo 17 (Foro competente)
[FIRMA ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]