DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021 per l’affidamento di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un solo Operatore Economico concernente i “lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo, delle banchine e degli argini del tratto urbano del fiume Tevere nel comune di Roma Capitale”. CUP: F87H210101094002 CIG 9057421442.
Importo complessivo dell’Accordo Quadro, Iva esclusa, ammonta ad € 1.618.510,64 di cui € 1.599.488,00 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.022,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
LETTERA DI INVITO
PREMESSE
Con Determinazione n. G07726 del 21/06/2021 la Geol. Xxxxxxx Xxxxxxx, Funzionaria della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Risorse Idriche, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento avente ad oggetto l’affidamento dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un solo Operatore Economico concernente l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo, delle banchine e degli argini del tratto urbano del fiume Tevere nel comune di Roma Capitale”. L’incarico per la redazione degli elaborati progettuali è stato assunto dal P.I. Xxxxxxx Xx Xxxxx, dipendente della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, è
stato redatto in data 04/01/2022 sottoscritto dall’xxx. Xxxxxxxx Xxxxx nominato con Determinazione
n. G14900 del 01/12/2021 unitamente al P.I. Xxxxxxx Xx Xxxxx dipendente dell’Ufficio in epigrafe; ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto alla data del 24/01/2022.
Con Determinazione n. G00112 del 11/01/2022 del Direttore Regionale ad Interim è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato affidamento dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un solo Operatore Economico concernente l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo, delle banchine e degli argini del tratto urbano del fiume Tevere nel comune di Roma Capitale” ricadenti nel comune di Roma Capitale.
Con Determinazione a contrarre n. G00112 del 11/01/2022 del Direttore Regionale ad Interim è stato previsto che il suindicato affidamento per un importo a base di gara pari a € 1.618.510,64 di cui € 1.599.488,00 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.022,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020 e con invito rivolto ad almeno n. 10 Operatori Economici, individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse.
Con apposito avviso, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, sulla piattaforma informatica regionale “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (STELLA), sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale e all’Albo Pretorio del Comune ove dovranno eseguirsi i lavori.
Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, mediante sorteggio effettuato tramite la piattaforma STELLA, tra quelli che hanno presentato tempestiva e regolare manifestazione di interesse, tra i soggetti qualificati nella categoria di lavori a qualificazione obbligatoria riferibili all’intervento, ossia: OG 8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica), Classifica III bis.
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha adottato tutte le misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria attualmente ancora in corso, nello specifico:
- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l’utilizzo, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica STELLA propria della Regione Lazio;
- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, del 13.12.2018 n. 7039 e Consiglio di Stato, Sez. III, del 25.11.2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del
D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, non essendo lo stesso strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell’intervento da eseguirsi, prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione dei concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi;
RILEVATO, che con particolare riferimento alla presente procedura, sussistono:
- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare un intervento urgente di manutenzione delle aree golenali del Fiume Tevere in oggetto, versanti in condizioni di abbandono, al fine di rendere possibile la fruizione estiva di tali luoghi, mettere in sicurezza alcune situazioni di evidente degrado e migliorare il decoro dell’area;
- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente;
- la possibilità di presentare l’offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e predisposti sulla piattaforma (nello specifico: schema di domanda di partecipazione; schema di offerta economica, DGUE specializzato);
- la possibilità di espletare le sedute pubbliche attraverso la piattaforma telematica STELLA, in quanto come previsto da giurisprudenza (da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020) “il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388). A tale orientamento del giudice d’appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che “nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come confermato dall’art. 58, D. Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure
gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica” (T.A.R. Veneto, Sezione III, 13 marzo 2018; n. 307;
T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n.
365)”;
- la non necessità di far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazioni tecniche stante il criterio prescelto che è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020.
Tutto ciò premesso e considerato, si evidenzia che l’indizione della presente procedura negoziata avviene, nonostante l’emergenza COVID-19 in corso, con l’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, con la presente si comunica, pertanto, che codesto Operatore Economico, a seguito delle espletate operazioni di sorteggio mediante la piattaforma STELLA di cui nelle premesse, è invitato a presentare l’offerta per l’affidamento dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un solo Operatore Economico concernente i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo, delle banchine e degli argini del tratto urbano del fiume Tevere nel comune di Roma Capitale”.
1 – STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante è la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Via Capitan Bavastro n. 108, 00145 Roma - C.F. 80143490581.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice, è la Geol. Xxxxxxx Xxxxxxx funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Risorse Idriche - I recapiti sono: e-mail xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx; pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx tel.: 00.00000000
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 della presente lettera di invito.
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di gara viene pubblicata:
▪ sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio e visualizzabile nella sezione “Inviti”;
▪ sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
▪ sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
▪ presso l’Albo Pretorio del Comune di Roma, ove dovranno eseguirsi gli interventi.
2 - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)
Per l’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale propria piattaforma telematica di e- procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/
Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
▪ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
▪ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
▪ la registrazione al sistema STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni, di cui al successivo paragrafo 2.1.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tuttele comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema STELLA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
2.1 - REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati allapiattaforma telematica STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx- imprese
La registrazione alla piattaforma STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del sistema STELLA dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della piattaforma STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La documentazione di gara comprende:
a. Progetto esecutivo approvato con Determinazione n. G00112 del 11/01/2022 e validato dal Responsabile del Procedimento Xxxxxxx Xxxxxxx, dipendente della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Risorse Idriche ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 come da verbale del 24/01/2022, composto dai seguenti elaborati:
• Elenco elaborati;
• Relazione tecnica Generale;
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Schema di Accordo Quadro;
• Schema di Contratto Applicativo;
• Computo Metrico Estimativo sezione tipologia A;
• Computo Metrico Estimativo sezione tipologia B;
• Computo Metrico Estimativo sezione tipologia C;
• Tabella riassuntiva dei costi suddivisi per tipologia di sezione;
• Elenco prezzi unitari;
• Analisi Prezzi;
• QTE;
• Incidenza della Manodopera Sezione Tipologia A;
• Incidenza della Manodopera Sezione Tipologia B;
• Incidenza della Manodopera Sezione Tipologia C;
• Incidenza della Manodopera altre spese;
• Oneri della Sicurezza;
• Planimetria di Inquadramento;
• Planimetria e Sezione Stato di Fatto – Sezione Tipologia A;
• Planimetria e Sezione Stato di Fatto – Sezione Tipologia B;
• Planimetria e Sezione Stato di Fatto – Sezione Tipologia C;
• Piano della Sicurezza:
• Analisi dei Rischi.
Atti di gara composti da:
b. Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
c. Schema di Domanda di partecipazione;
d. Schema offerta economica;
e. DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA);
f. DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA);
g. DGUE (ausiliaria) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA);
3.1 - CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- operativi/manuali-per-le-imprese fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al successivo punto 14. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx nella sezione “Bandi e Avvisi della Regione Lazio” dedicata alla presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
4 - OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’Accordo Quadro da stipularsi ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un solo Operatore
Economico ha ad oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’alveo, delle banchine e
degli argini del tratto urbano del fiume Tevere nel comune di Roma Capitale” le cui prestazioni sono indicate nel CSA approvato unitamente alla restante documentazione progettuale con Determinazione n. G00112 del 11/01/2022.
In sintesi, sono previste essenzialmente le seguenti prestazioni:
4.1 MANTENIMENTO REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE;
L’intervento fluviale comprende l’attuazione di interventi mirati al ripristino della funzionalità idraulica del tratto urbano del fiume Tevere nel comune di Roma Capitale a seguito degli eventi di piena. A titolo esplicativo e non esaustivo, tali interventi potranno consistere nelle seguenti azioni:
▪ rimozione e smaltimento di ostruzioni, materiale solido trasportato e di materiali galleggianti
▪ scavi a sezione aperta per sbancamento in alveo, rimozione di vegetazione, radici e ceppaie, compreso spianamento del fondo e profilatura di scarpate, pareti e cigli
4.2 PULIZIA VEGETAZIONE SPONTANEA
L’intervento fluviale comprende l’attuazione di taglio e rimozione della vegetazione spontanea (non protetta) radicata sugli argini, sulle banchine e in alveo attivo del tratto urbano del fiume Tevere nel comune di Roma Capitale e che può costituire un fattore di rischio in corrispondenza degli eventi di piena.
La vegetazione tagliata verrà posta in deposito preliminare ungo le pertinenze idrauliche individuate per tale finalità. Il deposito temporaneo dovrà essere effettuato senza creare nuovi potenziali elementi di pericolo. Il materiale risultate dalle operazioni di pulizia e sfalcio sarà successivamente smaltito a carico dell’Aggiudicatario.
4.3 PULIZIA BANCHINE
Nella area con tipologia a muraglione e con banchine di magra verrà effettuato lo spazzamento e lavaggio delle superfici e ove presenti l’abbattimento di strutture abusive presenti sull’area con opportuna cernita, analisi e test sui materiali, che l’Aggiudicatario smaltirà a suo carico presso le discariche autorizzate.
4.4 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI
Carico dei rifiuti derivanti dall'abbattimento dei manufatti presenti nell'area di intervento, precedentemente cerniti, preselezionati, differenziati ed accatastati sulle aree di cantiere, su autocarro o motrice scarrabile, compreso trasporto a discarica
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, Iva esclusa, ammonta ad € € 1.618.510,64 di cui € 1.599.488,00 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.022,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’Accordo Quadro si compone delle seguenti prestazioni:
Categoria ex | Classific | Qualif icazio ne obblig atoria | Indicazioni speciali ai | ||||
all. A DPR | a ex art. | fini della gara | |||||
Lavorazione | n. 207/2010 e art. 2 D.M. 248/2016 | 61 DPR n. 207/201 0 | Importo | % | |||
Prevalente o Scorporabil e | Subappa ltabile |
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | OG8 | III bis | SI | 1.618.510,64 | 100 | P | SI |
TOTALE 1.618.510,64 | 100 |
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, in considerazione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e riconducibili ad un’unica categoria prevalente di lavori (OG8 classifica III bis) il subappalto non può superare il 49% dell’importo complessivo di ciascun contratto applicativo.
Per quanto concerne le attività di conferimento dei rifiuti/materiali ai centri di trattamento, con avvio al recupero e/o smaltimento del materiale – meglio descritte nel CSA e nella restante documentazione tecnica - in ragione dell’esiguo ammontare delle stesse (pari al 6,5% dell’importo totale dell’affidamento) e della conseguente natura accessoria della prestazione, in conformità ai prevalenti ed attuali orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, V Sez. sent. n. 4445/2018, Cons. Stato, V Sez. sent. n. 3727/2019) è richiesta ai soli fini dell’esecuzione dell’appalto, l’iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle seguenti categorie:
• categoria 1 classe F;
• categoria 4 classe F;
Ove il concorrente non sia in possesso della predetta iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie e classi specificate, dovrà necessariamente dichiarare di voler subappaltare le suddette attività a soggetto iscritto all’ANGA per le medesime categorie e classi.
Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura e l’importo contrattuale, così come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle prestazioni effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall’art. 106, comma 7, del Codice dei contratti e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
All’Aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, un’anticipazione sul valore del contratto applicativo. Tale percentuale è stabilita nella misura del 30%, ai sensi dell’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Per quanto concerne l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Le risorse finanziarie graveranno sui fondi dei Cap. U0000E42545 (valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere); Xxx. X0000X00000 (Xxxx utilizzazione assegnazione dello Stato per il finanziamento del protocollo d’intesa per la Difesa dal rischio idraulico, la tutela e la valorizzazione del fiume Tevere e dei suoi affluenti – legge 31.072020 n. 179) e Cap U0000T19427 (Contributi straordinari in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.
Le modalità di svolgimento dei lavori di cui sopra sono dettagliate all’interno del Capitolato Speciale di Appalto.
Il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno stimato dal RUP in base ad una stima di massima dei costi suddivisi per lavorazione e per tipologia di sezione.
L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione. La stipula dell’Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito. I singoli “contratti attuativi” sono affidati con le modalità indicate nel Capitolato prestazionale e nello schema di contratto.
5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE:
La durata dell’Accordo quadro è di n. 36 (trentasei) mesi, che decorrono dalla data di stipula dell’Accordo Quadro ed in ogni caso fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato. Pertanto, l’Accordo Quadro cesserà di aver effetto anche nel caso in cui l’importo massimo stimato si esaurisca prima del termine finale.
La durata delle prestazioni contrattuali dell’Accordo Quadro sarà distribuita per ogni Contratto
applicativo e terrà conto dell’effettiva quantificazione dell’ordine.
L’eventuale proroga dell’accordo è limitata ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente.
6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono invitati alla gara n. 10 Operatori Economici qualificati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, preliminarmente individuati, nel rispetto del principio di rotazione, fra i soggetti qualificati che hanno presentato manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente procedura, e individuati mediante sorteggio effettuato a mezzo della piattaforma STELLA, in data 15/02/2022.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
In particolare sono ammessi a partecipare:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell’aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
c), quest’ultimo indica i consorziati per i quali concorre.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
7.1 - REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
E’ richiesta l’iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’apposita dichiarazione unica
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il DGUE.
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA
Il concorrente deve possedere l’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione,
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e
dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l’attestazione nella categoria OG8, Classifica III bis.
7.4 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità con la Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dalla presente lettera di xxxxxx.
8 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del 40% (quaranta per cento). La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all’operatore concorrente. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c,) del Codice i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice; ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti da un
RTI di tipo orizzontale o un’aggregazione di rete.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali.
Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.
I requisiti di idoneità professionale relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all’albo delle cooperative e consorzi di cooperative deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
9 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 18.3.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario dell’accordo quadro esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
Pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, in considerazione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e riconducibili ad un’unica categoria prevalente di lavori (OG8 classifica II) il subappalto non può superare il 49% dell’importo dell’Accordo quadro o di ciascun contratto applicativo.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato.
Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento.
L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
11. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge
n. 120 dell’11.9.2020, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93
del D. Lgs. N. 50/2016.
12 – SOPRALLUOGO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all’intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto, con le conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell’incolumità e della salute pubblica.
13 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti che intendano presentare offerta effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione “contributi in sede di gara” e dimostrano l’avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.
L’importo dovuto dall’operatore economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio “Portale dei pagamenti dell’ANAC.”
In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- operativi/manuali-per-le-imprese. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 08 marzo 2022.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può pertanto sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna altra offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Xxxxxx. Non sono accettate offerte alternative. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
La presentazione dell’offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti
o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione di ciascun invitato, unitamente alla lettera di invito e alla progettazione esecutiva.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza della domanda ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle lavorazioni ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta della stessa è sanabile.
Ai fini della sanatoria, il RUP assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente è tenuto ad inserire nella busta “A - Documentazione amministrativa” la domanda di partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, ottenibili al seguente indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 della relativa procura notarile.
La domanda è sottoscritta e presentata:
- in caso di impresa singola dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega su STELLA:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora MIMS) del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sul STELLA secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente
e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore (PRECOMPILATA)
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare su STELLA:
1) il DGUE redatto compilando il modello presente su XXXXXX, a firma dell’ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, come meglio sopra specificato;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list:
6) dichiarazione integrativa di cui al punto 18.1.3 dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
7) Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 17.1
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Parte III: Motivi di esclusione
Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A – B – C - D.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017
n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 17.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Parte IV: Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.
Parte VI: Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:
− nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
− nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti i retisti
partecipanti;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’X.X.XX.) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80.
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella “Domanda di Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.
17 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
17.1 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
• fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
• dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011, o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;
• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
• dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
• dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della Lettera di Invito, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura;
• dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull’effettuazione delle prestazioni;
• indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
• autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
• non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente trasmesse in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti, di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
• dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio provvisorio dell’impresa, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020, con il quale è stato chiarito che le imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. Dal combinato disposto dell’art. 104 del Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, nella versione vigente fino al 31.12.2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del c.d. decreto sblocca- cantieri), emerge che, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha, infatti, eliminato la previsione contenuta nell’art. 110, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici che consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tale previsione è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, fino all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
• dalla mandataria/capofila/consorzio stabile
• da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento:
▪ integrazioni al DGUE;
▪ elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
▪ operatori non residenti;
▪ privacy;
▪ (Se pertinente) concordato preventivo
La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
17.2 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega sul STELLA la seguente documentazione:
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, dovuto per la partecipazione alla procedura negoziata;
- copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC
n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- Copia conforme della attestazione SOA
17.3 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 18.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
18 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
La busta «B – Offerta Economica» contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica (predisposta preferibilmente secondo il modello Offerta Economica allegato alla presente lettera di invito), comprendente i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e dell’Iva;
b) indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) indicazione dei costi della manodopera
Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verrà preso in considerazione solo il numero dei decimali autorizzato, con troncamento dei decimali in eccesso.
L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà
l’importo indicato in lettere.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, con il ribasso indicato percentualmente rispetto all’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’Iva, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020
20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
20.1 - APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 09 marzo 2022, alle ore 10:00 con l’esame della documentazione amministrativa. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma STELLA nella sezione “Avvisi” dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante piattaforma STELLA.
Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e successivamente procederà a:
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa nelle buste «A - Documentazione Amministrativa» a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità, di cui alla Delibera n. 157/2016.
20.2 - APERTURA DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”
Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP seguendo il medesimo ordine indicato al precedente paragrafo, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante.
Si ribadisce che la Stazione Appaltante, come stabilito al punto 18, prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando solo 2 cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.
In caso di offerte uguali si procederà dapprima all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte,
di cui al comma 1 dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio.
20.3 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi della Circolare del MIT del 25.10.2019, che detta «Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”», il RUP procederà a determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. N. 50/2016 e ad escludere le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 3-bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, applicabile ratione temporis alla presente procedura, la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara, di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
21 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, nonché alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore
del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell’ACCORDO QUADRO è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia); In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 “per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della «Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia» ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni”.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 al presente Appalto non si applica il termine dilatorio di cui comma 9 del medesimo articolo 32.
La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103, comma 1 del Codice.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante, ai
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
L'Aggiudicatario è obbligato altresì a consegnare alla stazione appaltante al momento della sottoscrizione dell’A.Q. una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con un massimale non inferiore ad euro 500.000 mila.
Le predette garanzie assicurative hanno una durata pari alla durata dell’A.Q.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento delle lavorazioni.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
23.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
23.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
23.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
23.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
23.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio.
Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore della piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio”.
Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione
assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
23.6 – Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
23.7 – Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
23.8 – Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento Geol. Xxxxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
XXXXXXX XXXXXXX
2022.02.15 15:09:30
CN=XXXXXXX XXXXXXX X=IT
O=REGIONE LAZIO 2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits