CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA’ SUL TERRITORIO COMUNALE DI FORMIGINE (MO)
Tra:
• il COMUNE di Formigine, nella persona di , con sede in
, C.F. e P. I.V.A. in qualità di e legale rappresentante,
• la Formigine Patrimonio srl, (Società a Socio Unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine), in seguito indicata anche, per brevità, “concedente", con sede legale e domicilio fiscale in Formigine, via Unità d'Italia 26 - C.F. e P.I. 02980260364 e iscrizione nel Registro delle Imprese n. 347727, nella persona
, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società FORMIGINE PATRIMONIO S.R.L., in forza della Procura Rep. 17458/8732 del 27.11.2006, registrata a Modena il 14.12.2006, al numero 6539 Atti Pubblici, autenticata nella firma del Dott. Proc. Xxxxx Xxxxxxx, notaio in Modena, iscritto presso il Collegio Notarile di Modena;
nella persona di , con sede in , C.F. e
P. I.V.A. in qualità di e legale rappresentante, di seguito indicati congiuntamente o disgiuntamente come “Ente”.
• Open Fiber S.p.A. (di seguito “Open Fiber”), in qualità di operatore privato con sede in Milano, capitale sociale Euro 250.000.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano 09320630966, nella persona di
,
di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” ed unitariamente come “le Parti”.
PREMESSO CHE
1. la realizzazione e lo sviluppo di una moderna rete di comunicazione elettronica in fibra ottica rappresenta uno obiettivo strategico fondamentale per la crescita del paese, consentendo ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni di accedere ai servizi e contenuti che sono trasmessi attraverso le reti, nonché di ridurre il c.d. digital divide (ossia il divario esistente tra chi ha accesso a internet e chi invece ne è escluso);
2. il legislatore ha progressivamente approvato ed emanato una disciplina normativa speciale volta alla promozione, realizzazione e sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e, in particolare, delle reti in fibra ottica;
3. in particolare, sono stati adottati a tale fine:
a) Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) il quale disciplina i procedimenti semplificati per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettroniche, nonché alla connessa occupazione di suolo pubblico (v. artt. 35, 88 e 93);
b) il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 il quale introduce ulteriori disposizioni di semplificazione espressamente dedicate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 2 – Banda Ultralarga);
c) il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 il quale prevede l’adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle specifiche tecniche degli scavi dedicati alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 3);
d) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 (“Decreto Scavi”) il quale, in attuazione del d.l. n. 179/2012, ha definito le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e di ripristino del suolo pubblico per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, prevedendo l’adozione di modalità realizzative a basso impatto, nonché l’utilizzazione in via prioritaria di infrastrutture fisiche già esistenti per la posa delle predette reti;
e) la “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, approvato dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2015;
f) il d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 (il c.d. “Decreto Fibra”) il quale ha introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri servizi;
g) il d.l. 16 luglio 2020 n. 76 il quale, ad integrazione del d.l. 18/2020, semplifica ulteriormente la formazione del titolo necessario alla realizzazione ed installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 38);
4. Che in data 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il “Piano strategico nazionale” per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato “Strategia italiana per la banda ultralarga”;
5. Open Fiber, titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (“Codice delle Comunicazioni elettroniche”), ha avviato, in coerenza con il sopra descritto Piano strategico nazionale, i lavori per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente;
6. OF per realizzare il Piano “Fiber to the home” finalizzato a portare la fibra spenta fino alle unità immobiliari intende riutilizzare le infrastrutture esistenti sul territorio nazionale, al fine di ridurre al minimo l’impatto dei lavori;
7. in particolare, OF è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale della Città di Formigine (di seguito anche “Piano Open Fiber”), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
8. il Comune di Formigine con deliberazione del Consiglio n. 114 del 04.12.2008 stabiliva di procedere alla concessione per 99 anni alla Formigine Patrimonio S.r.l. di:
- Strade e piazze pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;
- Infrastrutture di Illuminazione Pubblica e relative pertinenze e, quindi, anche le tubazioni sotterranee passacavi sull’intero territorio comunale, in parte utilizzate per la pubblica illuminazione ed in parte dedicate ad altri scopi;
- Aree e parchi destinati a verde pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;
9. la relativa concessione, di durata di 99 anni decorrenti dal 01/01/2009, è stata stipulata in data 14/01/2009, repertorio n. 11511;
10. a seguito della suddetta concessione la Formigine Patrimonio S.r.l. è subentrata in tutti i diritti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, divenendo titolare anche delle funzioni gestionali, amministrative e manutentive;
11. Premesso inoltre che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 03/08/2017 la Formigine Patrimonio s.r.l. ha deciso di procedere all’acquisizione di servizi, lavori e forniture relativi agli impianti di illuminazione pubblica e implementazione della Smart City per anni 15 (quindici) mediante contratto di rendimento energetico. A seguito dell’espletamento della gara, con Determinazione del Dirigente della Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 33 del 05/02/2018 l’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento tra ENGIE SERVIZI S.p.A., (Capogruppo), AeB ENERGIE SRL (mandante) e SGN SAN XXXXXXXX NUOVA ENERGIA,(mandante) divenuta successivamente ANTAS SPA;
12. la Formigine Patrimonio s.r.l. ed il Comune di Formigine hanno interesse a concedere a Open Fiber l’utilizzo gratuito delle infrastrutture di cui al punto 3) comma f) per la posa della rete di comunicazione elettronica di Open Fiber medesima, per i benefici che ne potranno derivare al proprio territorio ed ai propri residenti;
13. a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un’apposita convenzione al fine di (i) regolamentare l’utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale; nonché, (ii) di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi;
14. la presente Convenzione non costituisce alcun vincolo di esclusiva e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio dell’Ente, di altri progetti con finalità analoghe.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione – Piano Open Fiber
1. La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all’attuazione del Piano Open Fiber, conformemente a quanto previsto dall’allegato A alla presente convenzione, utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche in fibra ottica in configurazione FTTH.
2. La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all’esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l’efficienza e l’efficacia.
3. In particolare, OF provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del Comune di Formigine in più fasi.
4. La realizzazione delle fasi avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più progetti (di seguito, “Progetti”).
5. La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano Open Fiber, disciplina:
- le procedure amministrative da seguire per l’ottenimento delle autorizzazioni comunali;
- gli standard tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra OF, l'Amministrazione Comunale e il Gestore relativi:
• alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
• alla verifica in situ della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
• alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.
6. OF si impegna a realizzare le necessarie tratte in fibra ottica per collegare 15 punti di interesse all’interno del Perimetro di Copertura del territorio comunale (come riportato nell’allegato A), che verranno concesse in diritto d’uso all’Ente non appena ultimate e collaudate le connessioni.
Art. 3
Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità dell’Ente o di terzi
1. OF e l’Ente convengono che le infrastrutture a banda ultra larga realizzate da OF stessa ed ogni opera connessa realizzata in virtù della presente Convenzione, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti dell’Ente adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprietà di cui OF è esclusivo titolare per tutta la durata del periodo di vita utile dell’infrastruttura stessa e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali, comprese le fibre spente che Open Fiber si impegna a realizzare a titolo gratuito per la connessione di edifici della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda invece la realizzazione di:
a. pozzetti di raccordo posati in corrispondenza delle canalizzazioni di IP,
b. nuove tubazioni trealizzate per il collegamento di due impianti di IP
c. ed eventuali interventi di ripristino di tubazioni interrotte
queste opere sono a carico di Open Fiber, ma diventaranno di proprietà dell’Ente una volta terminati i lavori ad esclusione dei cavi di fibra ottica e minitubi di plastica inseriti da Open Fiber o soggetto terzo autorizzato i quali restano di Proprietà di Open Fiber.
2. OF potrà richiedere l’uso di infrastrutture preesistenti nella titolarità dell’Ente ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l’installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.
4. A tale riguardo, l’Ente consentirà, a condizioni eque e non discriminatorie nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016, l’utilizzo delle infrastrutture preesistenti (cavidotti e pali di illuminazione) nella propria titolarità e potrà adoperarsi presso le proprie società controllate o partecipate affinché le medesime, analogamente, consentano l’utilizzo anche delle proprie infrastrutture preesistenti.
5. OF si impegna nella posa e nella realizzazione delle strutture a preservare il patrimonio pubblico, occupando in tutti i passaggi e impianti lo spazio strettamente necessario, e salvaguardando la possibilità di successivi accessi ad altri operatori, ed in ogni caso salvaguardando la funzionalità e la massima libertà di uso, godimento e manutenzione del servizio impattato.
6. Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sottoservizi dell’Ente che siano utilizzate da OF nel Piano Open Fiber per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà dell’Ente, il quale ne consente l’utilizzo secondo quanto previsto al successivo art.4.
7. Saranno forniti mediante assegnazione diretta spazi infrastrutturali per la realizzazione di fibre ottiche sino alla concorrenza massima del 70% dello spazio complessivo della singola infrastruttura prevista nel progetto presentato. Verrà quindi così garantito il rispetto della normativa CEI di riferimento 64-8 e la CEI64-100/2, che raccomanda la sfilabilità dei cavi e a
tal fine consiglia infatti che il diametro interno della tubazione (D in figura) sia pari ad almeno 1,3 fino a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi elettrici/minitubi che la tubazione stessa è destinata a contenere (d).
8. Resta fermo che OF si impegna a non alterare lo stato degli impianti e non modificare mai la finalità originale per la quale l’infrastruttura è stata costruita.
9. L’accesso agli spazi infrastrutturali viene concesso anche ad altri soggetti secondo l’ ordine cronologico in cui sono pervenute le relative istanze e il raggiungimento del 70% viene misurato secondo tale allocazione.
10. OF si obbliga a concedere l’accesso e utilizzo delle proprie reti ed infrastrutture fisiche di telecomunicazione di cui alla presente Convenzione a favore di qualunque altro Operatore intenda fornire servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33.
11. E’ facoltà dell’Ente utilizzare i lavori e i cantieri eventualmente autorizzati per realizzare nuove infrastrutture, per posare proprie tubazioni oppure proprie fibre oppure proprie sottotubazioni, costruendo le opportune sinergie che non rechino ritardi alle lavorazioni.
12. Qualsiasi concessione di tubazioni di proprietà Comunale è soggetta ad ispezione da parte dell’Ente od altro soggetto da questo delegato, per verificarne il reale utilizzo.
13. Qualora l’Ente verifichi l’assenza di reale utilizzo dell’infrastruttura entro 12 mesi dalla concessione della stessa, ossia la mancata posa del cavo in fibra ottica, l’Ente revoca l’assegnazione.
14. La durata dell’assegnazione è pari al minimo dei tempi di vita tra tutta l’infrastruttura ospitante e tutta l’infrastruttura ospitata.
15. È prescritto di non aggiungere protezioni meccaniche di scorta nei sottoservizi di proprietà dell’Ente afferenti agli impianti di pubblica illuminazione, ma solamente il posizionamento degli elementi concordati in fase di sopralluoghi puntuali e non superiori ai limiti sopradescritti.
Art. 4
Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per infrastrutture esistenti
2. Ogniqualvolta Open Fiber ritenga di dover utilizzare le infrastrutture di Pubblica Illuminazione per la posa dei cavi in Fibra Ottica, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all’utilizzo dell’infrastruttura da parte dell’Amministrazione Comunale, che la rilascerà solo previa nulla osta del Gestore degli impianti di Pubblica Illuminazione. L’Amministrazione verificherà la fattibilità tecnica degli interventi in coerenza con la normativa vigente, e terrà conto delle necessità tecniche e di sviluppo delle reti di Pubblica Illuminazione e altri progetti comunali.
3. Le metodologie operative di invio delle comunicazioni verranno condivise tra le parti sulla base delle rispettive esigenze ed organizzazione operativa.
4. In previsione dell’inizio dei lavori nei singoli lotti, di norma nei 30 (trenta) giorni che precedono l’inizio dei lavori medesimi, OF, avvalendosi anche di soggetto terzo autorizzato, invierà all’Ente:
a. Un cronoprogramma riassuntivo di tutti gli interventi previsti all’interno di quell’area cavo con una progressione dei lavori;
b. Le richieste di esecuzione delle prove di pervietà e sottotubazione delle canalizzazioni e infrastrutture esistenti, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa della rete in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l’impatto sulla viabilità;
c. il progetto che individua l’Infrastruttura Esistente, la tipologia di minitubi che vengono installati e gli eventuali interventi di adeguamento all’Infrastruttura Esistenti che facilitano l’installazione dei minitubi e l’accessibilità agli stessi anche in funzione di successive attività manutentive (es. apertura di chiusini, realizzazione di parti di raccordo, interventi di scavo per ripristino interruzioni delle tubature);
d. l’ulteriore documentazione conforme ai modelli indicati all’art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
5. L’Ente, previa nulla osta del Gestore per la parte di sua competenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione – comprensivi dei termini di risposta del Gestore, emanerà apposito provvedimento autorizzativo anche in funzione dell'attuale sfruttamento di eventuali progetti a realizzarsi (ampliamento della rete, modifica della topologia, etc.).
6. Una volta ottenuto parere favorevole per realizzare le opere, Open Fiber dovrà concordare con il Gestore i tempi di intervento dei lavori di posa delle infrastrutture contenenti cavi in Fibra Ottica in relazione alle esigenze operative (come ad esempio poter effettuare i relativi controlli con proprio personale, e garantire il coordinamento con gli interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione) ed ai necessari provvedimenti in materia di sicurezza, come ad esempio l’interruzione temporanea dell’energia elettrica della rete di Pubblica Illuminazione interessata ed il successivo ripristino a seguito di controlli sulla funzionalità dei circuiti interessati alle lavorazioni ed il rispetto delle disposizioni ricevute. A tal fine OF, anche a mezzo dell’impresa esecutrice dovrà comunicare preventivamente con aggiornamento giornaliero le vie o i tratti di impianto oggetto di intervento.
7. Quindi concordate le modalità e i tempi di intervento è possibile effettuare da parte di Open Fiber o soggetto terzo autorizzato:
a. Le prove di pervietà sulle tubazioni esistenti anche tramite sopralluoghi congiunti con il Gestore o comunque seguendo le prescrizioni da lui fornite in sede di rilascio del parere tecnico,
b. l’installazione dei mini tubi, l’alloggiamento dei cavi in fibra seguendo tutte le prescrizioni fornite dal Gestore al momento del rilascio del nulla osta. All’interno dei pozzetti di IP i tubetti dovranno essere posizionati lungo le pareti lasciando libera la parte centrale del pozzetto, solo i pozzetti di proprietà di Open Fiber potranno esser esede di scorte o giunti.
c. Se durante tali interventi fosse necessario si effettuerà il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e si effettueranno i necessari interventi di ripristino della pervietà in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature eventualmente installando anche un nuovo pozzetto (sempre seguendo le prescrizioni fornite dal Gestore);
d. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in via provvisoria secondo le modalità tecniche ed operative previste dal Decreto scavi e laddove compatibile e non in contrasto con la normativa nazionale dal vigente Regolamento Scavi dell’Ente;
e. Successivamente e comunque non oltre 6 mesi dal termine di ciascuna PFP (Punto di Flessibilità Primario), si procederà con le operazioni di ripristino in via definitiva del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento DM 01/10/2013 (“Decreto Scavi”) e, laddove compatibile e non in contrasto con la normativa nazionale dal vigente Regolamento Comunale Scavi. Open Fiber svolgerà tale attività in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità e adotterà tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall’art. 21 del Codice della
Strada, e secondo le modalità individuate nel decreto 22 gennaio 2019 schemi di posizionamento della segnaletica del cantiere stradale.
8. Nel caso in cui, durante la posa dei pozzetti o durante l’infilaggio dei cavi e/o sottotubi all’interno dei corrugati esistenti di pubblica illuminazione da parte di OF (e/o da impresa dalla stessa incaricata), si verificassero danneggiamenti imputabili direttamente a OF (e/o da impresa dalla stessa incaricata) alle strutture o agli impianti di pubblica illuminazione, OF libera il concedente e il Gestore da qualsiasi responsabilità. OF si impegna inoltre a informare altresì il concedente dell’accaduto e farsi carico dell’immediato ripristino previo accordo con l’Ente e il Gestore in merito a modalità di ripristino e tempi di intervento, sostenendo tutte le spese che si rendessero necessarie.
Art. 5
Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture
1. Per le attività di nuova infrastrutturazione OF presenterà, direttamente o attraverso terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto.
2. In linea generale è fatto obbligo ad OF di tener conto dei programmi di asfaltatura che l’Ente realizzerà durante la vigenza della presente convenzione anticipando, ove possibile, il cronoprogramma degli interventi da realizzare o, in alternativa, raggiungendo accordi propedeutici in forma scritta con l’Ente stesso al fine di evitare scavi su strade di recente asfaltatura.
3. Tale domanda dovrà̀ essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente applicabile.
4. La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:
o richiesta di autorizzazione allo scavo e relativa occupazione di suolo pubblico;
o generalità del richiedente;
o indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
o indicazione dell’impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell’avvio dei lavori;
o denominazione della strada ed esatta ubicazione dell’intervento con il numero civico o l’eventuale indicazione della località e precisando se l’intervento si svolgerà all’interno della sede stradale, sulla banchina pavimentata o meno, all’interno dell’area di sosta o in un’area verde;
o planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio, da cui risulti la posizione di eventuali alberi e cespugli, dei sottoservizi esistenti e quant’altro necessario alla corretta valutazione dell’intervento; indicando in planimetria tutti i manufatti da posare: pozzetti, camerette, ecc..; le dimensioni dello scavo, le dimensioni degli spazi occupati dalle macchine operatrici, oppure dell’area di cantiere, per la determinazione fra l’altro ai fini del relativo canone di occupazione temporanea (secondo il Regolamento Canone Unico);
o cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell’intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
o relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l’indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche, e documentazione fotografica dell’area di scavo comprendente eventuali elementi stradali particolari quali pozzetti, chiusini, attraversamenti pedonali rialzati, griglie e quant’altro esistente;
o dichiarazione sulla necessità di ordinanza in materia di circolazione stradale;
5. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente.
6. La copia elettronica dovrà contenere:
o tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
o gli elaborati grafici in formato dwg 2012 e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale.
7. La domanda è formulata, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.
8. Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l’autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.
9. La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC:
o all’Ufficio del PUC (Punto Unico di Contatto) nominato dall’Ente, ai sensi del successivo art. 12;
o a Formigine Gestioni Patrimoniali s.r.l. quale concessionario del demanio stradale dell’Ente di Formigine;
o alle Soprintendenze eventualmente interessate;
o e se coinvolta all’Ati aggiudicataria che gestisce gli impianti di pubblica illuminazione per conto dell’Ente.
10. A seguito dell’ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui all’art 8, l’Ente rilascerà in tempi brevi, di norma entro un termine massimo di trenta giorni, l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.
11. Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell’autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell’ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.
12. Detta circostanza, autorizzazione solo per parte dei lavori richiesti, si potrà verificare anche nel caso che le istanze di OF interessino luoghi e/o situazioni particolari che, per contingenze tecniche particolari, non sarà possibile autorizzare. Per questi ultimi l’Ente, prima di opporre un diniego, si impegna a collaborare con OF al fine di individuare soluzioni alternative che possano risultare praticabili.
13. Nel caso in cui l’Ente ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta ad OF, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni. La richiesta di chiarimenti determina l’interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
14. La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito dell’Ente, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo del provvedimento, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.
15. Considerato che OF attiverà procedure esecutive di tipo innovativo che dovranno limitare al minimo i disagi per la collettività, il PUC potrà, se ritenuto strettamente necessario ed opportuno, autorizzare interventi anche in deroga al disposto del vigente Regolamento comunale.
16. Il relativo provvedimento sarà comunicato ad OF a mezzo PEC.
17. Resta comunque inteso che, in mancanza della formalizzazione del provvedimento di autorizzazione, o dell’eventuale integrazione documentale richiesta nei modi sopraddetti, gli
interventi oggetto della domanda e del relativo Progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 s.m.i., nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. - decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dall’ultimo parere ottenuto a seguito dell’eventuale Conferenza di Servizi avviata.
18. Ottenuta l’autorizzazione, OF invierà all’Ente la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori. Per Lotto deve intendersi un’area territoriale comprensiva di una o più vie rientranti nel singolo Progetto autorizzato.
19. Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:
o il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
o altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli interventi.
20. Per l’esecuzione di tali interventi sarà a cura di OF l’apposizione di cartelli informativi all’inizio e alla fine della strada interessata, e la comunicazione puntuale alle singole abitazioni ed esercizi commerciali.
Art. 6
Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016
1. Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016 s.m.i., in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti danno atto di aver individuato, agli art. 3, 4 e 5 della presente convenzione, modalità per la presentazione delle richieste di scavo per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi all’esecuzione delle attività secondo le tempistiche di cui alla normativa richiamata e di settore.
2. In particolare, Open Fiber presenterà un cronoprogramma, dopo averlo condiviso con l’Ente - Ufficio scavi e sottoscritto congiuntamente, per ciascun anello da attuare nell'ambito della presente convenzione, contenente la calendarizzazione delle istanze da presentare finalizzate all’ottenimento dei titoli abilitativi necessari all’esecuzione delle attività ivi previste.
3. Tale cronoprogramma, conterrà il numero delle istanze di cui si compone il perimetro di riferimento, la data di presentazione delle medesime, la durata delle singole autorizzazioni, nonché la data stimata di ottenimento delle stesse.
Art. 7
Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici
1. Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte dell’Ente, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica degli interventi previsti dal Piano Open Fiber, l’Ente si impegna a collaborare con OF nell’individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benestare nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.
2. In merito al parere delle Soprintendenze, si precisa che non sarà necessaria l’acquisizione dello stesso, qualora l’intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.
3. Resta ferma in ogni caso, l’applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità,
ovvero altre semplificazioni procedimentali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).
Art. 8
Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale
1. Con la presente Convenzione l’Ente autorizza OF, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:
a) minitrincea one day dig;
b) minitrincea tradizionale;
c) no-dig;
d) Posa in rete aerea;
2. con il seguente ordine di preferenza, secondo quanto previsto dal DM 01/10/2013 art. 4:
a) Nella fascia di pertinenza della strada, all’esterno del marciapedi
b) Sotto il marciapiedi
c) Sotto la banchina stradale
d) Sotto la corsia di marcia.
3. La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.
4. L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64- 100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.
5. Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.
Art. 9
Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione
1. Nei casi di manutenzione programmata, OF comunicherà all’Ente e al Gestore degli impianti di pubblica illuminazione se interessata da tali opere, con un preavviso adeguato all’entità dell’intervento e comunque non inferiore a 3 giorni, i tempi e le modalità di ogni singolo intervento manutentivo con particolare riferimento a quelli che interferiscono su tutti e due i servizi quali ad esempio cavidotti stralciati nonché qualsiasi altro intervento di manutenzione che incida su entrambi i servizi. La modalità di comunicazione viene definita in accordo con il Gestore, ma prevederà l’invio di una mail /PEC.
2. In caso di intervento di manutenzione straordinaria per pubblica necessità o urgenza, OF comunicherà le esigenze operative in via prioritaria al PUC, alla sala operativa della Polizia Municipale, e se gli interventi interessano la rete di pubblica illuminazione provvederà a contattare telefonicamente il tecnico reperibile H24 del Gestore accordandosi con lui in merito a tempi e modalità di intervento.
3. L’Ente, per parte sua, si impegna a comunicare ad OF ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull’infrastruttura di OF.
4. Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada , si farà riferimento al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..
5. Si precisa che tutti gli interventi di manutenzione, effettuati a cura e spese del Gestore o di imprese da questi incaricate sugli impianti di Illuminazione Pubblica, in cavidotti ove sono presenti cavi di Open Fiber, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità unitamente a quelli non urgenti ma non suscettibili di arrecare danni alla rete di Open Fiber, potranno avvenire in qualsiasi momento senza preavviso. Qualora gli interventi di cui sopra non rivestano carattere di urgenza ed indifferibilità e non possano avvenire senza rischio di danneggiamento per la rete di Open Fiber, quest’ultimo si impegna a porre in atto, a sua cura e spese, tutte le necessarie modifiche atte ad evitare il suddetto rischio.
Art. 10 Obblighi di OF
Nell’esecuzione delle attività, OF si impegna:
1. ad operare conformemente al piano Generale degli interventi comunicando tempestivamente ogni aggiornamento e/o modifica;
2. ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013 e, laddove compatibile e non in contrasto con la normativa nazionale, nel Regolamento comunale scavi;
3. a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell’ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
4. ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca dell’infrastruttura stradale durante i lavori, garantendo l’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto contenuto nel D.Lgs 81 del 09/04/2008, e si assumerà ogni responsabilità per eventuali eventi dannosi che derivassero dal mancato rispetto delle disposizioni antinfortunistiche;
5. In ogni caso OF rimane unico responsabile per tutti i pregiudizi e eventuali danni all’Ente o a terzi, a cose o persone, che potrebbero essere causati in fase di esecuzione dei lavori, o che possano derivare dal mutamento dello stato dei luoghi, quali cedimenti o insidie di qualunque genere, con la medesima responsabilità del custode rispetto a quanto di competenza, e con particolare riferimento alla sicurezza stradale offerta dal manto di pavimentazione, provvisoria e definitiva. In ogni caso l’Ente e il Gestore dovranno essere manlevati da qualsiasi responsabilità.
6. Open Fiber, in qualità di Committente, deve sottoscrivere l’impegno a portare a conoscenza delle Imprese a cui affida i lavori, i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro relativi alla Infrastruttura di IP e le ulteriori prescrizioni sulla Sicurezza.
7. ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
8. ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete, garantendo un servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza dei luoghi entro due ore dalla segnalazione. In caso di inosservanza sarà applicato quanto previsto dal vigente Regolamento Scavi dell’Ente;
9. a comunicare all’Ente, all’atto della stipulate della presente convenzione, nominativi e numeri di reperibilità 24h su 24h;
10. ad effettuare i ripristini provvisori e definitivi stradali diligentemente secondo la buona regola d’arte e comunque secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa nazionale di riferimento applicabile (D.lgs n° 259/2003 e s.m.i. , Decreto Scavi) e, laddove compatibile e non in contrasto con la normativa nazionale da quella comunale al momento vigente;
11. a provvedere agli oneri di manutenzione della rete, nonché ad adeguare detta rete, a proprie spese, in caso di esecuzione di opere e/o lavori pubblici di interesse comunale, fino a quando Open Fiber manterrà la proprietà;
12. A provvedere al rimborso di eventuali costi di assistenza e sorveglianza sostenuti dal Gestore, in occasione delle prove di pervietà e altre ispezioni in loco che si rendessero necessarie, come da Decreto Fibra art. 4 comma 7;
13. a mettere a disposizione dell’Ente n. 15 connessioni (cosiddetti punti d’interesse), ubicati all’interno del perimetro di copertura del progetto di Open Fiber, unitamente al centro di Protezione Civile - fatto salvo per tale collegamento la verifica di idoneità della tratta di IP da utilizzarsi, attraverso la posa di una coppia di fibre spente per ciascun sito senza costi di attivazione né di manutenzione per l’Ente. Le condizioni di tale fornitura sono riportate nell’allegato A (condizioni di fornitura del servizio). I predetti punti d’interesse che non fossero stati già concordati tra OF e l’Ente alla data di sottoscrizione della presente convenzione saranno individuati fra le parti nel corso di riunioni tecniche successive alla sottoscrizione del presente atto e comunque entro 60 dalla sottoscrizione del presente atto;
14. a trasmettere a mezzo PEC al l’Ente, entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna area anello:
a) gli as built degli elaborati grafici in formato shape file
b) relazione tecnica descrittiva con allegati fotografici.
c) i riferimenti di tutte le unità immobiliari cablate realizzata con architettura FTTH ai fini dell’inserimento nel Catasto degli immobili cablati.
15. É facoltà dell’Ente intimare la sospensione dei lavori e la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi qualora OF non adempia alle obbligazioni cui si impegna con la presente convenzione, ed è obbligo da parte di Open Fiber di adempiere e a quanto intimato.
16. OF si obbliga a concedere l'accesso ed utilizzo delle proprie reti ed infrastrutture fisiche di telecomunicazione di cui alla presente convenzione a favore di qualunque altro operatore intenda fornire servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33.
17. OF si impegna a comunicare alla Formigine Patrimonio i nominativi e i referenti relativi ai contratti stipulati con gli altri operatori per l’utilizzo e l’accensione della fibra ottica spenta posata da OF.
Art. 11 Impegni dell’Ente
1. Nell’ambito della Convenzione, l’Ente si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatorio e autorizzativo di lungo termine procedendo a:
o nominare, da parte del Direttore Tecnico della Formigine Patrimonio srl un Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale l’operatore si dovrà rapportare, con il compito di agevolare e supportare le operazioni finalizzate alla realizzazione del Piano Open Fiber semplificando le procedure amministrative ove possibile e capace di relazionarsi con tutti gli uffici comunali e con gli eventuali Gestori di proprie infrastrutture in modo da fornire ogni permesso necessario sulla base di un singolo ufficio al fine di fornire la massima semplificazione amministrativa possibile;
o e di stipulare apposito disciplinare tra l’Amministrazione Comunale e OF, con la quale disciplinare le modalità procedurali dell’intervento e gli impegni a carico delle Parti, nonché di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto in parola, anche se rientranti nelle competenze di altri Direttori o altre strutture dell’Ente ed in loro sostituzione;
o favorire l’utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l’impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini che in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
o informare in via preventiva OF, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione o nuove infrastrutture, realizzati sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da OF, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, OF assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza della propria infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine l’Ente garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto da OF, si coordinerà con la stessa per l’individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito da OF. OF ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all’esecuzione dei suddetti interventi da parte dell’Ente.
o Laddove si rendesse necessaria la rimozione dei cavi in fibra ottica per specifiche e comprovate motivazioni di interesse pubblico, come esigenze legate alla regolamentazione della viabilità, lavori concomitanti di altri enti gestori presenti nel sottosuolo, esigenze di manutenzione degli impianti comunali o manutenzione straordinaria delle sedi stradali sempre ascrivibili ad interessi pubblici dell’Ente, OF – a seguito di richiesta formale da parte dell’Ente da inoltrarsi con almeno 30 giorni di anticipo – effettuerà i necessari spostamenti a proprio carico e spese. Resta in ogni caso fermo che nei restanti casi, incluse le ipotesi di cui all’articolo 27 del D.lgs. 50/2016, gli oneri di spostamento non saranno a carico di OF;
o Nel caso in cui la Formigine Patrimonio srl intendesse procedere allo spostamento delle tubazioni ospitanti la fibra ottica di OF, dovrà darne comunicazione a OF con almeno 30 gg di anticipo. Ogni spesa relativa allo spostamento dei cavi in fibra ottica sarà a totale carico di OF mentre rimane a carico del concedente lo spostamento delle tubazioni. Saranno presi accordi volta per volta, fra l’Ente e OF per la eventuale, se possibile, predisposizione di un percorso alternativo per garantire la continuità del servizio.
Art. 12 Oneri ed esenzioni
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi degli artt. 88 e 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, OF è espressamente esentata dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore dell’Ente (quali canoni, cauzioni o fideiussioni), ad eccezione di quelli dovuti a titolo di canone patrimoniale di concessione di occupazione di suolo e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente il suolo pubblico ai sensi dell’articolo 1, ai commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Una volta realizzata l’infrastruttura, per le occupazioni permanenti del suolo pubblico è dovuto il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 831, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al Regolamento Canone Unico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del. 25/03/2021.
3. Quanto pattuito ai precedenti commi si deve intendere automaticamente adeguato all’eventuale nuovo regime fiscale che dovesse essere introdotto per legge in futuro in modificazione, integrazione o sostituzione del canone di cui all’articolo 1, commi da 817 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 13
Cauzione
1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dalla presente scrittura e dal Piano Open Fiber, OF si impegna a prestare idonea fideiussione bancaria, rilasciata da primario istituto di credito, come previsto dall’Art. 19 del Regolamento comunale degli scavi.
2. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. L’importo di detta fideiussione, calcolato di comune accordo con Open Fiber, è di importo pari ad Euro 100.000,00 a copertura degli impegni di Open Fiber sul ripristino dei luoghi.
4. La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino.
5. OF si impegna a mantenere l’importo predetto della garanzia, anche in caso di parziale escussione da parte dell’Ente, fino al termine delle attività.
6. In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto all’Ente da parte di OF anche parzialmente a completamento dei lavori dei singoli Progetti ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale delle strade da parte dell’Ente.
Art. 14 Referenti
1. Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra il nominativo dei propri referenti.
Art. 15
Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano Open Fiber
1. Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano Open Fiber, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.
Art. 16
Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione avrà durata pari a tre anni per quanto riguarda la realizzazione dell’infrastruttura.
2. Per quanto riguarda le attività di manutenzione e gestione , la Convenzione e le disposizioni in esso contenute avranno validità per 20 anni.
3. I termini decorrono dalla data di stipula della presente Convenzione.
4. Al termine del periodo, le Parti valuteranno se procedere o meno al rinnovo.
Art. 17 Riservatezza
1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
2. Si considera “Informazione Confidenziale” ogni informazione relativa al Piano Open Fiber ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende
nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l’informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.
3. In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l’informazione (i) che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; (ii) che diventi di pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), (iii) che sia resa nota dalla Parte che detiene l’informazione a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza, o (iv) che sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.
4. Gli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla legge, purché la Parte tenuta a rendere nota l’informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all’altra Parte.
5. L’Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che l’ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell’ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione.
6. Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in essere per i due anni successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata della presente Convenzione.
Art. 18 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della Convenzione (di seguito le “Dati Personali”), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e della normativa in vigore.
2. Le Parti garantiscono che i Dati Personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.
3. I Dati Personali trattati nell’ambito della presente Convenzione saranno trattati in Italia, e potranno essere comunicati a consulenti o soggetti autorizzati nell’elaborazione dei dati.
4. I Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a Open Fiber, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali previsto dalla presente Convenzione. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sovra indicate.
5. Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, i cui Dati Personali possono essere trattati dall’altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali trattati dall’altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
6. Un eventuale rifiuto a fornire i Dati Personali potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Dati Personali risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l’obbligo di fornire i Dati Personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l’altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso,
dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
7. Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.
Art. 19 Applicazione delle norme
1. Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia, ivi incluse quelle contenute nel Codice delle Comunicazioni elettroniche.
Art. 20
Modello organizzativo e di gestione e Codice Etico
1. L’Ente dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello Organizzativo sia dal Codice Etico di OF.
2. Viceversa OF dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Codice di Comportamento dell’Ente sia dal D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013).
3. Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, l’Ente ed OF si obbligano sin da ora a rispettare le previsioni contenute nei predetti documenti e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti OF.
Art. 21
Foro competente
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Modena.
2. Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all’emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.
ALLEGATI:
Si allegano alla presente scrittura:
− Allegato A) Condizioni tecnico-economiche di Fornitura di fibra ottica spenta Open Fiber
Allegato A
1. Oggetto
Fornitura di fibra ottica spenta Open Fiber
Open Fiber si impegna a realizzare a titolo gratuito la connessione di edifici della Pubblica Amministrazione indicati dal l’Ente attraverso la posa di fibra spenta, fino ad un numero massimo di n. 15 collegamenti.
Verranno rilegati i soli edifici della Pubblica Amministrazione ricadenti nel Perimetro di Copertura1 (ad esclusione della sede di protezione civile del Comune di Formigine, previa verifica della pervietà delle tubazioni di pubblica illuminazione presenti) del progetto di Open Fiber.
2. Condizioni di fornitura del servizio
Gli edifici che l’Amministrazione chiederà di connettere dovranno essere comunicati ad Open Fiber entro 60 giorni dalla firma della presente Convenzione, trascorsi i quali verranno applicate le condizioni economiche previste per le Pubbliche Amministrazioni.
L’infrastruttura realizzata dovrà essere utilizzata a titolo esclusivo dall’Amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, più in particolare, per soddisfare fabbisogni interni degli uffici dell’Amministrazione Comunale, fermo quanto riportato nel successivo paragrafo 3.
3. Limiti di utilizzo della fibra spenta Open Fiber
Non è consentita la rivendita e/o la cessione a terzi della fibra - sia in termini di connessione spenta, sia come rivendita di capacità - e ne è vietato l’utilizzo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni a fini di lucro/commerciali da parte dell’Amministrazione e/o di terze parti.
Queste fibre verranno utilizzate esclusivamente per scopi istituzionali. Open Fiber si riserva il diritto di verificare, autonomamente e senza preavviso, le modalità d’uso dell’infrastruttura fornita all’Amministrazione; nel caso in cui fossero erogati servizi di cui al presente paragrafo, Open Fiber sarà autorizzato a disattivare le connessioni.
4. Architettura di rete
Il modello di architettura di rete adottato per la connessione dei 15 edifici della Pubblica Amministrazione prevede il collegamento punto-punto di tutte le sedi indicate al PoP di Open Fiber, al fine di poter monitorare il corretto stato di attività dell’infrastruttura e garantire i Service Level Agreement riportati nel paragrafo 6. Si definisce collegamento la singola tratta tra un edificio della Pubblica Amministrazione ed il PoP Open Fiber.
Verrà realizzato anche il collegamento punto-punto fra il PoP di Open Fiber e il PoP dell’Ente situato all’interno della sede comunale. Questo collegamento verrà fatto mediante la posa di un cavo di adeguata capacità tale da permettere di collegare tutte e 15 le sedi direttamente al PoP comunale mediante soli rilanci passivi all’interno del PoP di Open Fiber.
5. Proprietà dell’infrastruttura
L’infrastruttura posata all’interno degli edifici è di proprietà di Open Fiber che ne concede all’Ente il diritto d’uso per un periodo di 20 anni dalla sottoscrizione della Convenzione. Alla scadenza l’Ente valuterà se procedere o meno con il rinnovo gratuito.
1Per Perimetro di Copertura si intende l’elenco degli indirizzi presenti nel database di copertura dei Partners Commerciali di Open Fiber.
Service Level Agreement
Le attività di manutenzione sulle infrastrutture posate all’interno degli edifici della Pubblica amministrazione saranno interamente a carico di Open Fiber.
Nel caso in cui si verifichino danni causati dall’Ente o da terzi nell’esercizio delle proprie attività, il corrispettivo per l’intervento di riparazione sarà corrisposto dal responsabile o dall’Ente stesso ex art. 1381 c.c. .
È previsto il seguente Service Level Agreement:
Intervento di manutenzione a chiamata: € 400 ciascuno sia per eventi dannosi dovuti a cause di forza maggiore e/o atti volontari impropri o vandalici cagionati da terzi o dall’Ente stesso per tutti i collegamenti compresi nella convenzione;
▪ SLA1 Entro lo stesso giorno lavorativo nel 90% dei casi (se la segnalazione del guasto avviene entro le ore 12:00).
▪ SLA2 Entro il giorno lavorativo successivo nel 100% dei casi.
L’Operatore può segnalare il guasto 7 giorni su 7 h24; la presa in carico da parte di Open Fiber avviene in orario base dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
I tempi di ripristino sono calcolati in ore solari a partire dalla segnalazione se la stessa viene aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; a partire dalla presa in carico, se la segnalazione viene aperta in orario fuori base.
Sarà cura dell’Ente rendere edotto l’Operatore dei Service Level Agreement riportati nel presente paragrafo.